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Sentenza 7 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 07/05/2026, n. 2913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2913 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02913/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03171/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3171 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
IU CC, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Adinolfi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Pignataro Maggiore, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Caliendo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
di Pastificio Pallante S.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato Umberto Gentile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
1) del permesso di costruire n. 19 del 31/08/2020 pubblicato all''''albo pretorio il 31/08/2020, prot. SUAP n. 22701 del 17/07/2020 in uno agli atti dell''''istruttoria; 2) della procedura di approvazione del PUC e sue norme di attuazione conclusasi con la delibera Consiglio comunale n. 5 del 29.1.19 in quanto resa in violazione dell''''art 4 delle NdA del Piano ASI di Caserta che vieta ampliamenti e nuove localizzazioni di zone industriali rispetto a quelle previste dal PRG dell''''ASI; 3) della delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 29/01/2019 recante approvazione del Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.) se ed in quanto non recepisce il Piano ASI; 4) punto 2.1.8 Zona D2- Produttiva industriale di nuovo impianto, delle norme tecniche di attuazione, nella parte in cui non recepisce l''''art. 18 delle Norme Tecniche di attuazione della variante al Piano Asi; 5) nonché di tutti gli altri atti presupposti e consequenziali della procedura in questione.
E per il risarcimento dei danni patiti e patiendi derivanti dall'adozione dei provvedimenti e gli atti tutti sopra indicati.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 9/6/2021:
1) del permesso di costruire n. 23 del 28/04/2021 in variante al PdC n. 19 del 31/08/2020 il cui avviso di rilascio è stato pubblicato all''''albo pretorio il 28/04/2021 in uno agli atti dell''''istruttoria ed in particolare il parere favorevole al rilascio non conosciuto richiamato nel provvedimento impugnato (all.1); 2) nonché di tutti gli altri atti presupposti e consequenziali della procedura in questione;
E per il risarcimento dei danni patiti e patiendi derivanti dall'adozione dei provvedimenti e gli atti tutti sopra indicati.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Pignataro Maggiore e di Pastificio Pallante S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 marzo 2026 la dott.ssa EL ON e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e IR
1. Con il ricorso introduttivo del giudizio sono stati impugnati i provvedimenti, indicati in epigrafe, con i quali il Comune di Pignataro Maggiore ha approvato il nuovo PUC, prevedendo ampliamenti e nuove localizzazioni in zona industriale, ed ha rilasciato il permesso di costruire n. 19 del 2020 a favore della controinteressata per la costruzione di un opificio industriale.
2. Il ricorrente rappresenta di essere proprietario di un fondo ad uso agricolo che, benché non direttamente confinante con l’area oggetto di intervento edilizio, è posto ad una distanza tale (circa 400 metri) che il progettato opificio lo fronteggia e, pertanto, deduce di essere legittimato alla proposizione del mezzo in esame e di avere interesse all’annullamento degli atti impugnati in ragione dei pregiudizi di ordine materiale che potrebbero derivare all’immobile di sua proprietà.
3. In fatto, egli rappresenta di aver proposto dinanzi a questo TAR due distinti ricorsi (R.G. 5030/2017 ed R.G. 1237 del 2019) aventi ad oggetto rispettivamente la delibera di approvazione della variante allo strumento urbanistico, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 160/2010, per il mutamento della destinazione urbanistica dell’area limitrofa a quella di sua proprietà da agricola a industriale, onde consentire l’insediamento del pastificio industriale da parte della controinteressata, nonché gli atti che hanno condotto alla approvazione del nuovo PUC.
Il TAR con la sentenza n. 727 del 17/02/2020 ha dichiarato il primo ricorso in parte inammissibile, per mancanza di attualità del pregiudizio, ed in parte improcedibile per la sopravvenuta approvazione del PUC ed il secondo ricorso, in parte inammissibile ed in parte infondato.
4. Con il ricorso in esame il ricorrente rappresenta che il titolo edilizio (permesso di costruire n. 19 del 2020) rilasciato a favore della controinteressata sarebbe illegittimo in quanto adottato in violazione degli strumenti urbanistici vigenti ed in particolare, del PUC e delle sue NdA, del Piano ASI recepito dal Comune e del Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale.
4.1 Con un primo gruppo di censure (motivi 1,2,3,4 e 6 del ricorso) è dedotta la violazione delle disposizioni contenute nelle NdA integrative del Piano ASI che dispongono il divieto per i Comuni di prevedere nei loro strumenti nuove zone industriali rispetto a quelle già previste; l’inutilizzabilità dei suoli per uso industriale all’esterno degli agglomerati ASI, se il nuovo edificio ha una superficie coperta superiore a mq 500; la violazione del rapporto di copertura del comparto.
4.2 Con ulteriori censure (motivo 5, 7, 8 del ricorso) è dedotta la violazione dell’art. 27 del Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale che prevede il rilascio da parte dell’ASL di un parere obbligatorio per la costruzione di edifici destinati ad insediamenti industriali o attività produttive, parere che nel caso di specie non sarebbe stato emesso; il vizio di eccesso di potere per travisamento dei fatti in quanto il Comune non avrebbe tenuto conto delle prescrizioni e del parere dell’ARPAC che avrebbe posto rigide prescrizioni con particolare riferimento agli scarichi del processo produttivo e alla mancata richiesta del nulla osta relativo al vincolo paesaggistico determinato dalla presenza del torrente Rio Lanzi.
4.3 Infine, ulteriori profili di illegittimità (motivi 9, 10 e 11 del ricorso) discenderebbero dalla preesistenza sull’area di manufatti abusivi e mai sanati, circostanza impeditiva al rilascio del permesso a costruire, nonché dalla parziale realizzazione di pertinenze in zona ricadente nella fascia di rispetto stradale.
5. Sul ricorso principale si sono costituiti il Comune intimato e la controinteressata articolando le rispettive difese con ampie memorie e documenti.
5.1 In particolare, la controinteressata ha eccepito la tardività delle censure proposte avverso il PUC e la inammissibilità del ricorso con riguardo alla impugnativa del permesso di costruire che, di fatto, non sarebbe ancora perfezionato in quanto mai notificato ad essa.
Il medesimo profilo di inammissibilità è stato eccepito anche dalla difesa del Comune.
6. Con ricorso per motivi aggiunti, depositato il 9.6.2021, la parte impugna il permesso di costruire n. 23 del 28/04/2021 in variante al PdC n. 19 del 31/08/2020 il cui avviso di rilascio è stato pubblicato all’albo pretorio il 28/04/2021 in uno agli atti dell’istruttoria ed in particolare al parere favorevole al rilascio richiamato nel provvedimento impugnato.
6.1 La parte premette di impugnare l’atto quale possibile variante essenziale, novativa dell’originario permesso, ma precisa le ragioni per cui non ritiene che il provvedimento possa essere qualificato come variante essenziale.
In particolare, il permesso di costruire sarebbe stato illegittimamente rilasciato pur in presenza di gravi violazioni della disciplina edilizia ed urbanistica, in parte già enunciate nel ricorso introduttivo, a cui vengono aggiunti i seguenti rilievi.
Deduce il ricorrente che l'area oggetto di insediamento non sarebbe dotata di opere di urbanizzazione primaria, essendo destinata per la prima volta a polo industriale; sarebbe stato necessario acquisire una autorizzazione allo scarico delle acque; il progettista non avrebbe incluso nel volume complessivo la cubatura corrispondente al piano interrato il che, di fatto, determinerebbe un indice di costruzione superiore a 3 mc/mq, difforme dalle percentuali indicate nella relazione tecnica.
Inoltre, anche per il permesso in variante, si sarebbe resa necessaria l’acquisizione di un nuovo parere da parte della Soprintendenza in relazione allo scarico delle acque nel Rio Lanzi soggetto al descritto vincolo paesaggistico.
6.2 Il ricorrente, in subordine alla richiesta di annullamento e in mancanza di possibilità di ripristino, chiede che il Comune venga condannato al risarcimento dei danni per un importo pari al valore di deprezzamento del fondo, pari a euro 280.000,00, importo quantificato da un tecnico incaricato dalla parte.
7. Anche sul ricorso per motivi aggiunti si sono costituite le parti intimate riproponendo le eccezioni di rito già formulate e chiedendo il rigetto del ricorso.
8. Con l’ordinanza n. 5030 del 2022 è stata disposta una verificazione, affidata al Direttore del Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale “Luigi Vanvitelli” della Seconda Università di Napoli, con facoltà di delega, al fine di acquisire chiarezza sugli aspetti di natura meramente tecnica controversi tra le parti.
A seguito del deposito della verificazione, le parti hanno controdedotto con relazioni tecniche redatte da tecnici di fiducia e con articolate memorie.
9. Con memoria del 9 giugno 2025 il ricorrente ha rappresentato che il permesso di costruire impugnato è decaduto e che, tuttavia, sussisterebbe un interesse alla decisione nel merito del ricorso.
10. La causa è stata trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 19 marzo 2026.
Nel corso della discussione, il ricorrente ha argomentato sulla sussistenza dell’interesse alla decisione del ricorso richiamando precedenti giurisprudenziali secondo i quali la decadenza del permesso di costruire inciderebbe sugli effetti del provvedimento ma non sui profili di illegittimità dello stesso.
11. Ritiene il Collegio che, nel caso di specie, la deduzione difensiva non possa essere condivisa e che, in ogni caso, alcuna utilità deriverebbe al ricorrente dall’annullamento in sede giurisdizionale dell’atto impugnato che ha cessato di produrre i suoi effetti.
L’annullamento giurisdizionale del titolo edilizio avrebbe, infatti, una concreta utilità per il ricorrente solo in presenza di opere edilizie medio tempore eseguite e legittimate dal titolo medesimo le quali, in ragione dell’effetto retroattivo dell’annullamento, risulterebbero abusive con obbligo a carico del responsabile di ripristinare lo status quo ante .
Nel caso in esame, tuttavia, alcuna opera è stata eseguita; il permesso di costruire, dunque, non ha prodotto alcun effetto che sia suscettibile di essere rimosso dal mondo giuridico.
L’interesse alla decisione del ricorso, tuttavia, potrebbe rilevare a fini risarcitori.
L’art. 34, comma 3, cod. proc. amm., prevede che: «(q) uando nel corso del giudizio l’annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l’illegittimità dell’atto se sussiste l’interesse ai fini risarcitori ».
Nel caso in esame, tuttavia, va rilevato che la domanda di risarcimento è stata formulata esclusivamente sul presupposto di danni che il provvedimento impugnato avrebbe potuto cagionare al bene di proprietà del ricorrente.
In particolare, il ricorrente ha dedotto che per la tipologia di impianto industriale ed in conseguenza della costruzione di impianti di scarico “si andrà a sconvolgere un vasto territorio con danni irreparabili e non più ripristinabili non solo al ricorrente ma a tutta la collettività”.
Il danno, come prospettato, tuttavia, è soltanto eventuale e, pertanto, privo degli elementi essenziali, ai sensi dell’art. 2043 c.c., norma che presuppone l’esistenza di una effettiva lesione del bene della vita determinata da un fatto ingiusto, nella specie, mai venuto in esistenza.
12. Per quanto sin qui esposto, il ricorso introduttivo ed il ricorso per motivi aggiunti sono improcedibili per sopravvenuta carenza d’interesse; la domanda di condanna del Comune di Pignataro Maggiore al risarcimento del danno va respinta perché infondata.
13. La particolare complessità della vicenda consente di compensare tra le parti le spese del giudizio e, tuttavia, vanno poste a carico del ricorrente le spese della verificazione che saranno liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara improcedibili il ricorso introduttivo ed il ricorso per motivi aggiunti per sopravvenuta carenza d’interesse.
Respinge la domanda di risarcimento del danno.
Compensa tra le parti le spese di giudizio e pone a carico del ricorrente le spese di verificazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Corciulo, Presidente
Rita Luce, Consigliere
EL ON, Consigliere, Estensore
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| EL ON | Paolo Corciulo |
IL SEGRETARIO