TRIB
Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 20/11/2025, n. 630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 630 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Got Dott.ssa Antonella Soro ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 500 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2025 e vertente
TRA
elettivamente domiciliata in Roma, via A. Bertoloni n.30 presso lo studio Parte_1 dell'Avv. Alfredo Floccari che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti
RICORRENTE
E elettivamente domiciliata in Roma, via Cesare Beccaria n.29, presso gli Uffici CP_1 dell'Avvocatura Distrettuale, rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Bellaroba in virtù di procura generale alle liti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6 c.p.c., depositato in data 4.03.2025, contestava l'esito dell'accertamento tecnico preventivo precedentemente Parte_1 esperito che si era concluso senza il riconoscimento della sussistenza dei requisiti di carattere sanitario per fruire dell'assegno art. 1 L. 222/84; conveniva pertanto in giudizio l chiedendo al CP_1 giudice del lavoro l'accertamento delle condizioni sanitarie con ogni provvedimento consequenziale in riferimento alle relative provvidenze economiche.
Parte ricorrente, in particolare, deduce la gravità delle patologie sofferte, tutte “ad andamento cronico e progressivamente ingravescente” e tali da determinare “una situazione di grave difficoltà nel compiere la propria attività lavorativa – quale operaia - che obbliga la lavoratrice a sostare per circa 10 ore al giorno lontano dalla propria abitazione;
[…] a mantenere la posizione eretta per circa 10 ore al giorno;
[…] alla movimentazione TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
manuale dei carichi”; chiede, pertanto, il rinnovo della CTU, anche in considerazione dell'aggravamento delle condizioni di salute intervenuto medio tempore, come peraltro documentato dalle ulteriori e successive certificazioni sanitarie depositate in atti.
Si è costituito l' eccependo in primo luogo l'improponibilità e/o l'inammissibilità del CP_1 ricorso per il tardivo/omesso deposito dell'atto di dissenso in sede di accertamento tecnico preventivo nonché la genericità delle contestazioni mosse e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Disposta una nuova consulenza medico legale, per la quale veniva incaricato il medesimo Ctu nominato in sede di accertamento tecnico preventivo al fine di riesaminare la situazione sanitaria anche alla luce della ulteriore documentazione medica depositata, lette le note scritte ex art. 127 ter cpc, il giudice ha deciso depositando telematicamente contestuale motivazione.
Va innanzitutto evidenziato che, dal fascicolo telematico dell'ATPO acquisito, la dichiarazione di dissenso alle risultanze della CTU, ex art. 445 bis comma 4 cpc, risulta ritualmente depositata in data 24.02.2025, e dunque nel rispetto del termine fissato con ordinanza del 15.11.2024, come pure la presente opposizione regolarmente proposta nei 30 giorni successivi.
Sempre in via preliminare deve rilevarsi che, come più volte precisato anche dalla giurisprudenza di legittimità, “il giudizio di opposizione all'ATP non può concludersi con la condanna dell'ente previdenziale, ma solo con l'accertamento delle condizioni sanitarie rilevanti per beneficiare della prestazione in questione” (così Cassazione civile sez. VI, 06/04/2022, n.11199). Non può, pertanto, essere accolta la domanda di parte ricorrente volta a richiedere la condanna di “alla corresponsione in favore CP_1 della sig.ra degli importi relativi all'assegno ordinario di invalidità art. 1 L.222/84, con Parte_1 decorrenza dalla data di presentazione della domanda o da quello che sarà accertato in corso di causa con rivalutazione ed interessi legali da calcolarsi sui singoli ratei scaduti e a scadere, fino all'effettivo soddisfo”, dovendo il presente accertamento essere limitato alla verifica in ordine alla sussistenza del requisito sanitario.
Passando all'esame del merito della domanda attorea, si osserva che l'art. 1 della legge 12 giugno
1984 n. 222 prevede che per ottenere l'assegno ordinario di invalidità la capacità lavorativa dell'assicurato debba essere ridotta in modo permanente a causa di infermità a meno di un terzo, mentre l'art. 2 stessa legge richiede per la pensione di invalidità che l'assicurato si trovi nell'impossibilità assoluta e permanente di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Entrambe le prestazioni sono subordinate alla esistenza in favore del richiedente di versamenti contributivi non
2 di 4 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
inferiori a quanto stabilito dall'art.
4. Il beneficio economico decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa, ovvero a quello diverso e successivo in cui è stata accertata la sussistenza dei requisiti.
Ebbene, all'esito della CTU eseguita nel presente giudizio, previa nuova visita medico-legale ed esame della documentazione sanitaria in atti, in particolare quella sopravvenuta, il consulente d'ufficio, modificando la valutazione precedentemente espressa, ha accertato la sussistenza del requisito sanitario per beneficiare dell'assegno ex art. 1 L. 222/84 ed ha concluso che la capacità di lavoro della ricorrente, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, è ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo ( a causa di “Carcinoma duttale mammella dx trattato chirurgicamente e con radioterapia e terapia ormonale. Carcinoma sieroso di alto grado ovarico trattato chirurgicamente e successiva chemioterapia. Esiti frattura gomito dx”).
Il consulente, difatti, dopo aver evidenziato che “Solo rapportando gli effetti disfunzionali delle patologie rilevate sullo spettro delle attività lavorative che per formazione professionale, esperienza lavorativa ed estrazione sociale sono confacenti all'assicurato, […] è possibile giudicare se queste sono tali da determinare una riduzione della capacità lavorativa in misura superiore a 2/3”, ha ritenuto di modificare integralmente il parere precedentemente espresso, procedendo ad una valutazione più attenta dell'incidenza delle patologie sofferte sull'attività svolta dalla ricorrente e su ogni altra confacente.
In proposito, vengono in rilievo anche le osservazioni alla ctu svolte dalla parte ricorrente, ove emergono le mansioni svolte da sempre dalla come addetta servizio mensa, quali “attività di Pt_1 organizzazione del lavoro della cucina, prelievo degli ingredienti da celle frigorifere, movimentazione manuale dei carichi, traini e spinta di carrelli e trasporto fino alle zone di cottura, sporzionare gli alimenti, trasporto degli stessi, e successivamente raccolta dei residui, trasporto dei carrelli fino alle zone di scarico e riordino delle attrezzature”.
Pertanto il Ctu, valutato il quadro patologico sofferto dalla ricorrente, in considerazione delle
“caratteristiche bioattitudinali” della stessa, come rianalizzate nella consulenza esperita nel presente giudizio -“soggetto di sesso femminile dell'età di 58 anni che svolge da sempre attività di operaia addetta mensa in
Ospedale (dal 2006)”-, ha raggiunto la conclusione circa la sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento “del diritto all'assegno ordinario di invalidità ai sensi dell'art. 1 della legge n. 222/84 a decorrere dalla data della domanda amministrativa” (si veda la relazione del Dott. depositata il 5.11.2025). Per_1
Tali esiti dell'indagine medico legale, ai quali il CTU è pervenuto con ragionamento logico e coerente, analizzando attentamente e dettagliatamente le patologie che affliggono la ricorrente,
3 di 4 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
devono essere integralmente recepite, anche considerando che non sono state oggetto di specifiche contestazioni delle parti.
Sotto altro profilo, deve dirsi che la sussistenza del requisito contributivo – che emerge dall'estratto contributivo in atti – non è stata neppure contestata da con le ovvie conseguenze CP_1 ex art. 115, comma 1, c.p.c.
Deve pertanto essere dichiarata la sussistenza in capo a dei requisiti sanitari Parte_1 previsti per l'assegno ex art. 1 legge 222/1984 a decorrere dal 01.12.2023.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo sulla base dei minimi tariffari previsti dal D.M. n.
55/2014 (così come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022) con riguardo allo scaglione di riferimento in ragione della semplicità della controversia, con aumento del 5% ex art. 4, comma 1 bis, D.M. cit., seguono come di regola la soccombenza e vanno distratte in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Le spese di CTU, liquidate con separato giudizio, vanno poste a carico di CP_1
PQM
Dichiara la sussistenza in capo a dei requisiti sanitari previsti per l'assegno Parte_1 ex art. 1 legge 222/1984 a decorrere dal 01.12.2023.
Condanna al pagamento in favore della ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in CP_1 complessivi € 3.256,62, di cui € 2.831,85 per compensi ed € 424,77 per spese generali oltre iva e cpa, da distrarsi.
Pone a carico di le spese di CTU, liquidate con separato decreto. CP_1
Civitavecchia, 20/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Soro
4 di 4
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Got Dott.ssa Antonella Soro ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 500 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2025 e vertente
TRA
elettivamente domiciliata in Roma, via A. Bertoloni n.30 presso lo studio Parte_1 dell'Avv. Alfredo Floccari che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti
RICORRENTE
E elettivamente domiciliata in Roma, via Cesare Beccaria n.29, presso gli Uffici CP_1 dell'Avvocatura Distrettuale, rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Bellaroba in virtù di procura generale alle liti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6 c.p.c., depositato in data 4.03.2025, contestava l'esito dell'accertamento tecnico preventivo precedentemente Parte_1 esperito che si era concluso senza il riconoscimento della sussistenza dei requisiti di carattere sanitario per fruire dell'assegno art. 1 L. 222/84; conveniva pertanto in giudizio l chiedendo al CP_1 giudice del lavoro l'accertamento delle condizioni sanitarie con ogni provvedimento consequenziale in riferimento alle relative provvidenze economiche.
Parte ricorrente, in particolare, deduce la gravità delle patologie sofferte, tutte “ad andamento cronico e progressivamente ingravescente” e tali da determinare “una situazione di grave difficoltà nel compiere la propria attività lavorativa – quale operaia - che obbliga la lavoratrice a sostare per circa 10 ore al giorno lontano dalla propria abitazione;
[…] a mantenere la posizione eretta per circa 10 ore al giorno;
[…] alla movimentazione TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
manuale dei carichi”; chiede, pertanto, il rinnovo della CTU, anche in considerazione dell'aggravamento delle condizioni di salute intervenuto medio tempore, come peraltro documentato dalle ulteriori e successive certificazioni sanitarie depositate in atti.
Si è costituito l' eccependo in primo luogo l'improponibilità e/o l'inammissibilità del CP_1 ricorso per il tardivo/omesso deposito dell'atto di dissenso in sede di accertamento tecnico preventivo nonché la genericità delle contestazioni mosse e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Disposta una nuova consulenza medico legale, per la quale veniva incaricato il medesimo Ctu nominato in sede di accertamento tecnico preventivo al fine di riesaminare la situazione sanitaria anche alla luce della ulteriore documentazione medica depositata, lette le note scritte ex art. 127 ter cpc, il giudice ha deciso depositando telematicamente contestuale motivazione.
Va innanzitutto evidenziato che, dal fascicolo telematico dell'ATPO acquisito, la dichiarazione di dissenso alle risultanze della CTU, ex art. 445 bis comma 4 cpc, risulta ritualmente depositata in data 24.02.2025, e dunque nel rispetto del termine fissato con ordinanza del 15.11.2024, come pure la presente opposizione regolarmente proposta nei 30 giorni successivi.
Sempre in via preliminare deve rilevarsi che, come più volte precisato anche dalla giurisprudenza di legittimità, “il giudizio di opposizione all'ATP non può concludersi con la condanna dell'ente previdenziale, ma solo con l'accertamento delle condizioni sanitarie rilevanti per beneficiare della prestazione in questione” (così Cassazione civile sez. VI, 06/04/2022, n.11199). Non può, pertanto, essere accolta la domanda di parte ricorrente volta a richiedere la condanna di “alla corresponsione in favore CP_1 della sig.ra degli importi relativi all'assegno ordinario di invalidità art. 1 L.222/84, con Parte_1 decorrenza dalla data di presentazione della domanda o da quello che sarà accertato in corso di causa con rivalutazione ed interessi legali da calcolarsi sui singoli ratei scaduti e a scadere, fino all'effettivo soddisfo”, dovendo il presente accertamento essere limitato alla verifica in ordine alla sussistenza del requisito sanitario.
Passando all'esame del merito della domanda attorea, si osserva che l'art. 1 della legge 12 giugno
1984 n. 222 prevede che per ottenere l'assegno ordinario di invalidità la capacità lavorativa dell'assicurato debba essere ridotta in modo permanente a causa di infermità a meno di un terzo, mentre l'art. 2 stessa legge richiede per la pensione di invalidità che l'assicurato si trovi nell'impossibilità assoluta e permanente di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Entrambe le prestazioni sono subordinate alla esistenza in favore del richiedente di versamenti contributivi non
2 di 4 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
inferiori a quanto stabilito dall'art.
4. Il beneficio economico decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa, ovvero a quello diverso e successivo in cui è stata accertata la sussistenza dei requisiti.
Ebbene, all'esito della CTU eseguita nel presente giudizio, previa nuova visita medico-legale ed esame della documentazione sanitaria in atti, in particolare quella sopravvenuta, il consulente d'ufficio, modificando la valutazione precedentemente espressa, ha accertato la sussistenza del requisito sanitario per beneficiare dell'assegno ex art. 1 L. 222/84 ed ha concluso che la capacità di lavoro della ricorrente, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, è ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo ( a causa di “Carcinoma duttale mammella dx trattato chirurgicamente e con radioterapia e terapia ormonale. Carcinoma sieroso di alto grado ovarico trattato chirurgicamente e successiva chemioterapia. Esiti frattura gomito dx”).
Il consulente, difatti, dopo aver evidenziato che “Solo rapportando gli effetti disfunzionali delle patologie rilevate sullo spettro delle attività lavorative che per formazione professionale, esperienza lavorativa ed estrazione sociale sono confacenti all'assicurato, […] è possibile giudicare se queste sono tali da determinare una riduzione della capacità lavorativa in misura superiore a 2/3”, ha ritenuto di modificare integralmente il parere precedentemente espresso, procedendo ad una valutazione più attenta dell'incidenza delle patologie sofferte sull'attività svolta dalla ricorrente e su ogni altra confacente.
In proposito, vengono in rilievo anche le osservazioni alla ctu svolte dalla parte ricorrente, ove emergono le mansioni svolte da sempre dalla come addetta servizio mensa, quali “attività di Pt_1 organizzazione del lavoro della cucina, prelievo degli ingredienti da celle frigorifere, movimentazione manuale dei carichi, traini e spinta di carrelli e trasporto fino alle zone di cottura, sporzionare gli alimenti, trasporto degli stessi, e successivamente raccolta dei residui, trasporto dei carrelli fino alle zone di scarico e riordino delle attrezzature”.
Pertanto il Ctu, valutato il quadro patologico sofferto dalla ricorrente, in considerazione delle
“caratteristiche bioattitudinali” della stessa, come rianalizzate nella consulenza esperita nel presente giudizio -“soggetto di sesso femminile dell'età di 58 anni che svolge da sempre attività di operaia addetta mensa in
Ospedale (dal 2006)”-, ha raggiunto la conclusione circa la sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento “del diritto all'assegno ordinario di invalidità ai sensi dell'art. 1 della legge n. 222/84 a decorrere dalla data della domanda amministrativa” (si veda la relazione del Dott. depositata il 5.11.2025). Per_1
Tali esiti dell'indagine medico legale, ai quali il CTU è pervenuto con ragionamento logico e coerente, analizzando attentamente e dettagliatamente le patologie che affliggono la ricorrente,
3 di 4 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
devono essere integralmente recepite, anche considerando che non sono state oggetto di specifiche contestazioni delle parti.
Sotto altro profilo, deve dirsi che la sussistenza del requisito contributivo – che emerge dall'estratto contributivo in atti – non è stata neppure contestata da con le ovvie conseguenze CP_1 ex art. 115, comma 1, c.p.c.
Deve pertanto essere dichiarata la sussistenza in capo a dei requisiti sanitari Parte_1 previsti per l'assegno ex art. 1 legge 222/1984 a decorrere dal 01.12.2023.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo sulla base dei minimi tariffari previsti dal D.M. n.
55/2014 (così come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022) con riguardo allo scaglione di riferimento in ragione della semplicità della controversia, con aumento del 5% ex art. 4, comma 1 bis, D.M. cit., seguono come di regola la soccombenza e vanno distratte in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Le spese di CTU, liquidate con separato giudizio, vanno poste a carico di CP_1
PQM
Dichiara la sussistenza in capo a dei requisiti sanitari previsti per l'assegno Parte_1 ex art. 1 legge 222/1984 a decorrere dal 01.12.2023.
Condanna al pagamento in favore della ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in CP_1 complessivi € 3.256,62, di cui € 2.831,85 per compensi ed € 424,77 per spese generali oltre iva e cpa, da distrarsi.
Pone a carico di le spese di CTU, liquidate con separato decreto. CP_1
Civitavecchia, 20/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Soro
4 di 4