Sentenza 22 febbraio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/02/2002, n. 2601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2601 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREN D AS026 01/0 Oggetto ONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Massimo GENGHINI Presidente R.G.N. 11443/99 Rel. Consigliere Cron. 6848 Dott. Pietro CUOCO Consigliere Rep. Dott. Attilio CELENTANO Consigliere Ud. 06/12/01 Dott. Raffaele FOGLIA Consigliere Dott. Maura LA TERZA ha pronunciato la seguente S E N TENZA sul ricorso proposto da: INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati SGROI ANTONINO, FONZO FABIO, CORETTI ANTONIETTA, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente 2001 domiciliato in ROMA VIA MONTE ZEBIO 37, presso lo 4780 -1- studio dell'avvocato PIERO AMENTA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PAOLO FANFANI, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 69/99 del Tribunale di PISTOIA, depositata il 08/03/99 R.G.N. 839/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/12/01 dal Consigliere Dott. Pietro CUOCO;
udito l'Avvocato CORRERA per delega SGROI;
udito l'Avvocato FANFANI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con ricorso del 16 giugno 1993 la CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA S.p.a.. sostenendo che con atto del 3 febbraio 1992 'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (I.N.P.S.) aveva accertato a carico della CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA S.p.a. (C.R.P.P.) presunte ed inesistenti irregolarità amministrative costituite dall'omesso versamento di contributi a titolo di assicurazione di maternità, dal mancato assoggettamento a contribuzione dell'intero valore чино dei buoni pasto (limitato al valore convenzionale dei tickets restaurant) e dall'omesso versamento dei contributi sulle somme erogate al CRAL aziendale, contestazioni per le quali la società aveva presentato domanda di condono con contestuale riserva di restituzione. chiese che il Pretore di condannasse 1'ISTITUTO alla restituzionePistoia delle somme indebitamente percepite. Il Pretore, dichiarando la cessazione della materia del contendere in ordine ai contributi a titolo di assicurazione di maternità. respinse la domanda relativa ai "buoni pasto", e condannò l'I.N.P.S. alla restituzione di quanto percepito sulle erogazioni effettuate al CRAL, compensando le spese del giudizio. Con sentenza dell'8 marzo 1999 il Tribunale di Pistoia. pronunciando sugli appelli proposti dall'I.N.P.S. e dalla C.R.P.P.. condanno II.N.P.S. a restituire le somme percepite per contributi sul valore reale dei "buoni pasto". In ordine ai "buoni pasto", il Tribunale condivide l'indirizzo giurisprudenziale per cui l'erogazione concorre a formare la base 3 contributiva solo nei limiti del valore determinato con decreto ministeriale (c.d. valore convenzionale). E ritrova riscontro di questo orientamento anche nella circolare dell'I.N.P.S.. con cui l'Istituto da un canto aveva ritenuto che l'erogazione costituisca base contributiva solo ove si tratti di buoni non spendibili come denaro liquido, datati. sottoscritti, e rilasciati per giornate lavorative e non sia indicato il valore commerciale dello stesso. e, d'altro canto, aveva escluso che sia assoggettabile a contribuzione il valore l commerciale del buono desumibile dai codici o dagli accordi aziendali. E nel caso in esame i buoni erano erogati in funzione delle giornate di presenza. non erano monetizzabili, non davano diritto ad alcun resto, erano personali e non risultava il loro valore commerciale. In ordine alle erogazioni al CRAL, il Tribunale osserva che in base all'art. 2 comma 15 della legge 8 agosto 1995 n. 335. che aveva modificato l'art. 12 settimo comma lettera “d” della legge 30 aprile 1969 n. 153, sono escluse dalla retribuzione imponibile le spese sostenute dal datore per il finanziamento di circoli aziendali con finalità sportive, ricreative e culturali. Aggiunge il Tribunale che anche prima di questa disposizione dottrina e giurisprudenza avevano generalmente escluso l'imponibilità di queste somme. Per la cassazione di questa sentenza ricorre l'I.N.P.S., percorrendo le linee di due motivi: la C.R.P.P. resiste con controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo. denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969 n. 153. il ricorrente premette che il debito contributivo relativo al servizio mensa, accertato il 3 febbraio 1992, si riferiva a periodi anteriori al decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 503; ed osserva che il contratto collettivo riconosceva i buoni pasto a tutti i dipendenti che godevano di un'ora di pausa per la consumazione della colazione: ed il costo d'un servizio aziendale, come il servizio mensa, poiché garantisce un vantaggio. ai fini contributivi è parte della retribuzione. Aggiunge il ricorrente che la circolare n. 15/94 emessa dall'Istituto. kusle che peraltro non è vincolo legislativo, si riferiva alle modalità di applicazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 503, a decorrere dal 1° gennaio 1994; e le osservazioni del Tribunale erano riferibili solo alla retribuzione da calcolare ai fini degli istituti indiretti della retribuzione. Il motivo è infondato. E' da premettere che per l'art. 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 503 le indennità di mensa ed istituti analoghi sono esclusi dalla retribuzione imponibile ai fini contributivi. E pertanto il problema sussiste solo per il periodo in cui non è applicabile la predetta norma (come nel caso in esame). Nel caso in esame, la C.R.P.P.. per il periodo in cui non era applicabile la predetta norma ha versato i contributi nei limiti del valore convenzionale dei buoni pasto: l'I.N.P.S. sostiene che i contributi siano dovuti sul valore effettivo. Come questa Corte ha affermato. in tema di determinazione della base imponibile ai fini contributivi ai sensi dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969 n. 153 relativamente ai periodi di paga ai quali non è applicabile l'art. 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 503 il datore di lavoro ha l'obbligo di corrispondere i contributi dell'assicurazione 5 obbligatoria sulle somme erogate per il servizio di mensa;
ed il vitto deve essere considerato come prestazione in natura, assoggettata a contribuzione sulla base del valore convenzionale del pasto (come stabilito con decreto ministeriale), se corrisposto in attuazione d'un obbligo contrattuale. indipendentemente dal fatto che la mensa sia organizzata direttamente dal datore di lavoro ovvero assicurata mediante buoni pasto spendibili presso pubblici esercizi” (Cass. 9 febbraio 1999 n. 1103). Con il secondo motivo, denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione dell'art. 12 della legge 30 aprile bullo 1969 n. 153 e vizio di motivazione, il ricorrente sostiene che il Tribunale aveva ritenuto applicabile lo jus superveniens (art. 2 comma 15 della legge 8 agosto 1995 n. 335, che aveva modificato l'art. 12 settimo comma lettera "D" della legge 30 aprile 1969 n. 153). come previsto dalla stessa disposizione: nel caso in esame, tuttavia, i contributi erano stati precedentemente versati dalla società, attraverso il condono previdenziale: e. in applicazione dell'art. 2 comma 17 della predetta legge, il versamento conservava la propria validità ed efficacia. D'altro canto, agli atti non esisteva alcuna prova degli elementi necessari per l'applicazione della nuova disposizione (esistenza delle finalità sportive. ricreative e culturali perseguite dal circolo aziendale della banca). Anche questo motivo è infondato. Anche se le disposizioni previste dalla legge 8 agosto 1995 n. 335 (ed in particolare la disposizione che esclude dalla retribuzione imponibile le spese sostenute dal datore di lavoro per il finanziamento di circoli aziendali con finalità sportive, ricreative e 6 culturali) sono retroattive, restano tuttavia validi e conservano efficacia i versamenti già effettuati (art. 2 diciassettesimo comma della predetta legge). La conservazione di questa efficacia, sul piano letterale. presuppone la definitività ed irreversibilità dei versamenti effettuati. E sul piano logico ha il suo fondamento nella necessità di conservare gli equilibri determinati dall'esaurimento dei rapporti giuridici (principio che. fondamento di molteplici disposizioni, attinge alla stessa funzione dell'ordinamento): e nella disposizione in esame il rapporto (il versamento dei contributi) aveva Junio avuto la sua integrale attuazione attraverso la normativa vigente al tempo del suo svolgimento, e ciò preclude l'applicazione retroattiva delle successive disposizioni di legge (che turberebbe il conseguito equilibrio). Ove l'efficacia del versamento non sia definitiva ed il rapporto non sia esaurito (in quanto il versamento sia risolutivamente condizionato. e pertanto reversibile). la predetta ragione normativa non sussiste, e la stessa lettera della disposizione non risulta applicabile. Ciò è a dirsi ove i versamenti siano stati effettuati con la riserva di ripetizione. Ed invero, come questa Corte ha affermato (Cass. 21 luglio 2001 n. 9959), a seguito della nuova specifica disciplina introdotta dall'art. 81 comma 9 della legge 23 dicembre 1998 n. 448 applicabile, quale jus superveniens, anche ai giudizi in corso le clausole di riserva di - ripetizione. subordinate agli effetti del contenzioso per il disconoscimento del debito. apposte alle domande di condono previdenziale presentate ai sensi dell'art. 4 del decreto legge 28 marzo 1997 n. 79 convertito in legge 28 maggio 1997 n. 140 e di altre precedenti disposizioni di legge, sono valide e non precludono la possibilità di accertamento negativo in fase 7 contenziosa della sussistenza del relativo debito;
conseguentemente la domanda di condono, fatta con riserva di ripetizione, non comporta il venir meno di ogni contestazione sull'esistenza del debito contributivo ed è pertanto ammissibile l'azione diretta all'accertamento negativo del debito contributivo. In questa ipotesi, la stessa ammissibilità dell'azione di accertamento negativo del debito contributivo esclude la definitività ed irreversibilità dell'efficacia del versamento: il presupposto letterale e la ragione normativa della disposizione non sussistono. Dall'impugnata sentenza non risulta che il ricorrente abbia proposto in primo ed in secondo grado la censura relativa all'assenza di prove sulle finalità (sportive, ricreative e culturali) del circolo aziendale, né il ricorrente di tanto dà atto (e la controricorrente lo contesta espressamente): il secondo motivo del ricorso è pertanto inammissibile. Il ricorso deve essere respinto: ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità. liquidate nella somma di EURO 12 40. oltre ad EURO 1.500 per onorario. Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2001. ietro Cuno Il Consigliere estensore IL PRESIDENTE beaniens fligh S O LLEGE P Depositato in Cancelleria N I 2 FEB.2002 R oggi, E QUANCELE T E T ILE CANCELIEREC N S E I G E A R L L E D