Articolo 20 della Legge 7 febbraio 1961, n. 59
Articolo 19Articolo 21
Versione
22 marzo 1961
>
Versione
15 maggio 1965
>
Versione
1 marzo 1984
>
Versione
2 marzo 1985
>
Versione
18 aprile 1986
Art. 20. ((Per i progetti di massima ed esecutivi di lavori e forniture da eseguirsi a cura dell'ANAS, direttamente o in concessione, il parere degli organi consultivi dell'Azienda, nell'ambito della rispettiva competenza, sostituisce il parere del Consiglio di Stato)) ---------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.L. 15 marzo 1965, n. 124 , convertito con modificazioni dalla L. 13 maggio 1965, n. 431 , ha disposto (con l'art. 16, comma 2) che "E' sospesa l'applicazione dell' art. 20, primo comma, della legge 7 febbraio 1961, n. 59 ." ---------------- AGGIORNAMENTO (11) Il D.L. 29 dicembre 1983, n. 747 , convertito ocn modificazioni dalla L. 27 febbraio 1984, n. 18 , ha disposto (con l'art. 6, comma 5) che "Per i progetti di importo superiore a lire un miliardo e relativi ad opere da eseguire a cura dell'A.N.A.S., la sospensione dell'applicazione dell' articolo 20, primo comma, della legge 7 febbraio 1961, n. 59 , di cui all' articolo 16, terzo comma, del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124 , convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 431 , e successive modifiche ed integrazioni, gia' disposta fino al 31 dicembre 1983, e' ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1984." ---------------- AGGIORNAMENTO (12) Il D.L. 22 dicembre 1984, n. 901 , convertito con modificazioni dalla L. 1 marzo 1985, n. 52 , ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Per i progetti di importo superiore a lire un miliardo e relativi ad opere a cura dell'ANAS, la sospensione dell'applicazione dell' articolo 20, primo comma, della legge 7 febbraio 1961, n. 59 , di cui all' articolo 16, terzo comma, del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124 , convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 431 , e successive modificazioni ed integrazioni, prorogata, fino al 31 dicembre 1984, dal decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747 , convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1984, n. 18 , e' ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1985."
Entrata in vigore il 18 aprile 1986
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente