Versione
13 luglio 2024
13 luglio 2024
>
Versione
5 dicembre 2024
5 dicembre 2024
Art. 4. Trasferimento delle funzioni 1. Il trasferimento delle funzioni, con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, concernenti materie o ambiti di materie riferibili ai LEP di cui all'articolo 3, puo' essere effettuato, secondo le modalita' e le procedure di quantificazione individuate dalle singole intese, soltanto dopo la determinazione dei medesimi LEP e dei relativi costi e fabbisogni standard, nei limiti delle risorse rese disponibili nella legge di bilancio. Qualora dalla determinazione dei LEP di cui al primo periodo derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si puo' procedere al trasferimento delle funzioni solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di stanziamento delle risorse finanziarie volte ad assicurare i medesimi livelli essenziali delle prestazioni sull'intero territorio nazionale, ivi comprese le Regioni che non hanno sottoscritto le intese, al fine di scongiurare disparita' di trattamento tra Regioni, coerentemente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica e con gli equilibri di bilancio, nel rispetto dell'articolo 9 della presente legge e della lettera d) del comma 793 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 . ((1)) 2. Il trasferimento delle funzioni relative a materie o ambiti di materie diversi da quelli di cui al comma 1, con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, puo' essere effettuato, secondo le modalita', le procedure e i tempi indicati nelle singole intese, nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente, dalla data di entrata in vigore della presente legge.
-------------- AGGIORNAMENTO (1)
La Corte costituzionale, con sentenza 14 novembre - 3 dicembre 2024, n. 192 (in G.U. 1ª s.s. 4/12/2024, n. 49) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 1, primo periodo, della legge n. 86 del 2024 , nella parte in cui menziona «materie o ambiti di materie riferibili ai LEP», anziche' «specifiche funzioni riferibili ai LEP»".
-------------- AGGIORNAMENTO (1)
La Corte costituzionale, con sentenza 14 novembre - 3 dicembre 2024, n. 192 (in G.U. 1ª s.s. 4/12/2024, n. 49) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 1, primo periodo, della legge n. 86 del 2024 , nella parte in cui menziona «materie o ambiti di materie riferibili ai LEP», anziche' «specifiche funzioni riferibili ai LEP»".
Commentario • 1
- 1. Autonomia differenziata: l.86Sara Fabiani · https://www.diritto.it/ · 12 marzo 2026 · 4.6722755
[…] Ai sensi dell'art. 4, legge 86 del 2024, oggetto di questo esame, per quanto riguarda il trasferimento delle funzioni concernenti materie riguardanti i LEP, esso può essere effettuato soltanto successivamente alla determinazione dei LEP e dei relativi costi e fabbisogni standard, nei limiti delle risorse che la legge di bilancio rende disponibili. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte Cost., sentenza 03/12/2024, n. 192Provvedimento: […] 5.16.– La EG NO GN impugna nel sedicesimo motivo di ricorso l'art. 4, comma 2, della legge n. 86 del 2024, nella parte in cui consente il trasferimento di funzioni e risorse nelle materie «non LE» secondo il criterio della spesa storica e senza previa determinazione dei LE, sostenendo che tale modalità di finanziamento delle funzioni trasferite condiziona in peius la successiva determinazione dei LE e viola gli artt. 81, 116, terzo comma, 117, secondo comma, lettera m ), e 119 Cost. […] 26) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 4, della legge n. 86 del 2024, promosse, in riferimento agli artt. 2, 117 e 119 Cost., dalla EG IA, con il ricorso indicato in epigrafe;Leggi di più...
- regioni·
- regioni a statuto ordinario·
- disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata·
- insussistenza·
- non fondatezza delle questioni. (classif. 215015).·
- ricorso della regione autonoma sardegna·
- inammissibilità delle questioni. (classif. 215015).·
- non fondatezza della questione. (classif. 215015).·
- ricorso della regione puglia·
- illegittimità costituzionale. (classif. 215015).·
- violazione del principio di differenziazione di cui all'art. 116, terzo comma, cost.·
- illegittimità costituzionale in parte qua. (classif. 215015).·
- ricorso delle regioni toscana e campania·
- in genere·
- approvazione della legge quadro attuativa del precetto costituzionale