Sentenza 18 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza 18/03/2026, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00126/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00464/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 464 del 2025, proposto dal dott. -OMISSIS- e dalla dott.ssa -OMISSIS-, nella qualità di genitori della minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avv.ti Olga Durante, PEC -OMISSIS-, Marica Inzillo, PEC -OMISSIS-, e Vincenzo Cantafio, PEC -OMISSIS-, domiciliati ai sensi dell’art. 82 R.D. n. 37/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, in persona del legale rappresentante, e presso gli Uffici della stessa domiciliati per legge in Potenza Corso XVIII Agosto 1860 n. 46;
Ricorso ex artt. 112-115 Cod. Proc. Amm.,
per l’esecuzione del giudicato, formatosi sulla Sentenza del Tribunale di -OMISSIS- n. -OMISSIS- del 18.7.2023;
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 il Cons. LE TR e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Poiché in data 23.10.2013 la minore -OMISSIS- durante la pausa di ricreazione aveva subito un’aggressione da parte di un suo compagno di classe, i suoi genitori, dott. -OMISSIS- e dott.ssa -OMISSIS-, con atto di citazione del 14.5.2015 hanno proposto un’azione risarcitoria dinanzi al Tribunale di -OMISSIS-, il quale con Sentenza n. -OMISSIS- del 18.7.2023 ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento in favore dei predetti genitori:
1) della somma complessiva di € 15.324,52 “oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dalla domanda fino al soddisfo”, richiamando la Sentenza delle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione n. 1712 del 17.2.1995;
2) delle spese di lite, liquidate in complessivi € 3.177,00, di cui € 2.540,00 per compenso professionale ed € 637,00 per spese vive, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e Cassa Avvocati;
3) dell’ulteriore somma ex art. 96, comma 3, c.p.c. per abuso del processo, determinata equitativamente in € 1.000,00;
4) nel quartultimo capoverso di pag. 7 della predetta Sentenza n. -OMISSIS- del 18.7.2023 viene anche precisato: “va posto a carico del convenuto soccombente”, cioè del Ministero dell’Istruzione e del Merito, “anche il pagamento dei compensi al CTU, nella misura complessiva già liquidata a titolo di acconto”, non specificandone la relativa quantificazione.
Tale Sentenza è stata notificata 1.5.2024 presso l’indirizzo di posta elettronica -OMISSIS-.
Pertanto, con il presente ricorso, notificato il 21.11.2025 e depositato il 5.12.2025, il dott. -OMISSIS- e la dott.ssa -OMISSIS- hanno chiesto la corresponsione delle suddette somme ed anche la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. “nella misura di € 50,00 per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del giudicato”, allegando il titolo esecutivo asseverato, munito della certificazione ex art. 124 disp. di att. del c.p.c., richiesta dall’art. 114, comma 2, cod. proc. amm., attestante il passaggio in giudicato.
Con memorie del 5.12.2025 e del 22.2.2026 i ricorrenti hanno precisato che avevano corrisposto al CTU l’acconto di € 400,00.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio il con memoria di stile ed in data 10.3.2026 ha depositato l’atto dell’Ufficio Scolastico Regionale del 24.2.2026, con il quale è stato autorizzato il pagamento della sorte capitale di € 15.324,52, dell’ulteriore somma ex art. 96, comma 3, c.p.c. di € 1.000,00 ed € 4.343,16 a titolo di spese di lite, e l’atto dell’Ufficio Scolastico Regionale del 26.2.2026, con il quale è stato autorizzato il pagamento della somma di “€ 5.611,99 a titolo di rivalutazione monetaria e di interessi legali sulla somma via via rivalutata” sulla predetta sorte capitale di € 15.324,52.
Nella Camera di Consiglio dell’11.3.2026 il ricorso è passato in decisione.
In via preliminare, va affermata l’ammissibilità del ricorso in epigrafe, perché è decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996 conv. in L. n. 30/1997.
Sempre in via preliminare, va precisato che, pur tenendo conto dei suddetti atti dell’Ufficio Scolastico Regionale del 24.2.2026 e del 26.2.2026, depositati il 10.3.2026, non può essere dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse o la cessazione della materia del contendere, in quanto – allo stato - non risulta provato che le somme, liquidate dal Tribunale di -OMISSIS- con la Sentenza n. -OMISSIS- del 18.7.2023, siano state corrisposte ai ricorrenti, né che sia stato rimborsato il compenso riconosciuto al CTU, già corrisposto dai ricorrenti.
Nel merito, il ricorso è fondato.
Conseguentemente, il Ministero dell’Istruzione e del Merito va condannato al pagamento in favore del dott. -OMISSIS- e della dott.ssa -OMISSIS- (previa detrazione di quanto già percepito a titolo di risarcimento):
-della sorte capitale di € 15.324,52, oltre il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi legali, secondo le modalità stabilite per le obbligazioni risarcitorie, che sono debiti di valore, dalle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione con la Sentenza n. 1712 del 17.2.1995, cioè mediante l’applicazione:
A) per il primo anno dalla data in cui è stato notificato l’atto di citazione dinanzi al Tribunale di -OMISSIS-, cioè dal 14.5.2015, soltanto degli interessi legali sulla sorte capitale senza la rivalutazione monetaria;
B) per il restante periodo degli interessi legali sulla sorte capitale comprensiva della rivalutazione monetaria, maturata alla fine di ogni anno precedente, cioè fino al 13.5.2016 e così via fino alla data di pubblicazione della suddetta Sentenza n. -OMISSIS- del 18.7.2023, in quanto dal 18.7.2023 spettano solo gli interessi legali fino al soddisfo, in quanto la complessiva somma, liquidata secondo le predette modalità, si trasforma da debito di valore in debito di valuta;
-delle seguenti spese processuali, liquidate con la citata Sentenza n. -OMISSIS- del 18.7.2023, cioè:
1) € 2.540,00, a titolo di compenso professionale, a cui vanno aggiunti nel seguente ordine: a) gli interessi legali decorrenti dal 18.7.2023, cioè dalla data di pubblicazione del suddetto titolo esecutivo, fino al saldo; b) il 15% della predetta somma a titolo di rimborso forfettario ex art. 2, comma 2, D.M. n. 55/2014; c) la CPA; d) e l’IVA; tenuto conto dell’art. 6, comma 3, DPR n. 633/1972, secondo cui “le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo”, dell’art. 16 D.L. n. 41/1995 conv. nella L. n. 85/1995, ai sensi del quale l’IVA va applicata anche sulla CPA e della circostanza che le somme a titolo di IVA e CPA, in regime di sospensione fino al pagamento dell’imponibile, vanno determinate anche sui predetti interessi legali, spettanti “indipendentemente dalla messa in mora” (cfr. C.d.S., Sez. V, Sent. n. 539 del 19.5.1997; C.d.S., Sez. IV, Sent. n. 433 del 23.5.1994);
2) € 637,00, a titolo di spese vive, oltre interessi legali dal 18.7.2023 fino al saldo;
3) € 1.000,00 ex art. 96, comma 3, c.p.c., parimenti oltre interessi legali dal 18.7.2023 fino al saldo;
4) ed anche dell’ulteriore somma, per il compenso al CTU, di € 400,00, sempre oltre interessi legali dal 18.7.2023 fino al saldo, già corrisposta dai ricorrenti a titolo di acconto e confermata con la Sentenza n. -OMISSIS- del 18.7.2023, tenuto pure conto che tali circostanze non sono state contestate dall’Amministrazione resistente.
Tenuto conto della documentazione versata in atti dalla parte resistente, attestante l’attivazione della procedura amministrativa relativa al pagamento di quanto spettante per il risarcimento del danno, non può essere accolta la domanda di condanna alla penalità di mora.
Pertanto, viene assegnato al Ministero dell’Istruzione e del Merito il termine di 60 giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero dalla sua notificazione, se anteriore, per provvedere al pagamento delle suddette somme nei termini sopra indicati, salvo che– nelle more – il giudicato non sia stato già eseguito.
Per il caso di ulteriore inottemperanza, si nomina sin d’ora Commissario ad acta il Prefetto di -OMISSIS- o un funzionario dallo stesso delegato, il quale provvederà al compimento degli atti necessari, per l’estinzione dei crediti sopra indicati.
Le spese per l’eventuale funzione commissariale sono poste a carico del Ministero dell’Istruzione e del Merito e vengono liquidate nella somma complessiva indicata in dispositivo.
Il Commissario ad acta potrà esigere la suddetta somma all’esito dello svolgimento della funzione commissariale.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
In relazione a tale ultimo profilo, va altresì precisato che in dette spese di lite rientrano, in modo omnicomprensivo, tutte le spese accessorie, ovverosia le spese ed i compensi professionali relativi agli atti successivi alla Sentenza azionata e funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata accoglie il ricorso in epigrafe nei sensi indicati in motivazione e per l’effetto:
-dichiara l’obbligo del Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione, secondo quando indicato in parte motiva, alla Sentenza in epigrafe, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione telematica o dalla notificazione della presente decisione, se anteriore;
-per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina Commissario ad acta il Prefetto di -OMISSIS- o un suo delegato, che provvederà ai sensi e nei termini di cui in motivazione al compimento degli atti necessari all’esecuzione della medesima Sentenza;
-determina in € 1.000,00 (mille), l’importo da corrispondere a detto Commissario ad acta per l’espletamento dell’incarico, qualora si dovesse rendere necessario lo svolgimento della funzione sostitutoria, ponendo detto importo a carico della parte intimata.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese relative al presente giudizio, liquidandole nella misura complessiva di € 1.000,00 (mille), oltre rimborso forfettario ex art. 2, comma 2, D.M. n. 55/2014, IVA, CPA e spese, a titolo di Contributo Unificato nella misura versata.
Lo stesso Ministero dell’Istruzione e del Merito è tenuto a corrispondere al Commissario ad acta il compenso sopra indicato.
Manda alla Segreteria di comunicare la presente Sentenza alla parte ricorrente ed all’Amministrazione intimata.
Ritenuto che sussistono i presupposti di cui all’art. 52, commi 2 e 5, D.Lg.vo n. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in caso di riproduzione in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, all’oscuramento delle generalità della minore, dei suoi genitori e di ogni altro dato idoneo ad identificare le predette persone, riportati nell’antescritta Sentenza.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
TE OL, Presidente
LE TR, Consigliere, Estensore
Benedetto Nappi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE TR | TE OL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.