Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 13 luglio 2024 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 5 dicembre 2024 |
Commentari • 47
- 1. A chi servono le riforme?Antonio Scalera · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
di Antonio Scalera A chi servono le riforme? Servono ai governanti e ai loro padroni? Oppure servono ai governati, ai singoli, alle loro associazioni e alle formazioni sociali, come le definisce la Costituzione? Con questi interrogativi si apre il libro “Loro dicono noi diciamo”, (Ed. Laterza, 2024, pp. 205), con il quale tre autorevoli giuristi spiegano perché le riforme, che sono al centro dell'agenda di governo (“premierato”, separazione delle carriere e autonomia differenziata), si pongono in contrasto con alcuni principi cardine della Costituzione: la partecipazione democratica; l'indipendenza della magistratura; l'uguaglianza tra i cittadini. Gustavo Zagrebelsky, professore emerito …
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A cura di Alvise Accordati Nel silenzio della norma Il 19 giugno 2024 la Camera dei Deputati ha adottato il d.d.l. in materia di autonomia differenziata, già approvato dal Senato della Repubblica, con legge 24 giugno 2024, n. 86 “Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione” in vigore dal 13 luglio 2024. Com'è noto, a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione, le Regioni a statuto ordinario possono, previa stipulazione di apposita intesa approvata con legge dal Parlamento, ottenere l'attribuzione delle materie soggette alla competenza legislativa concorrente ex art. 117 …
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Immunità parlamentare: cos'è L'istituto dell'immunità parlamentare è uno dei pilastri fondamentali della democrazia rappresentativa italiana, finalizzato a proteggere l'indipendenza delle Camere da indebite interferenze. L'immunità parlamentare non è uno scudo totale contro la giustizia, ma un bilanciamento tra due valori costituzionali: il diritto dei cittadini all'eguaglianza di fronte alla legge e la necessità che il Parlamento operi senza timore di ritorsioni giudiziarie. Il concetto di “immunità” parlamentare, pertanto, non deve essere inteso come un privilegio personale, ma come una garanzia funzionale a tutela dell'integrità e dell'autonomia dell'organo legislativo. Evoluzione …
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Giurisprudenza • 8
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Versioni del testo
- Art. 1.
Finalita'
1. La presente legge, nel rispetto dell'unita' nazionale e al fine di rimuovere discriminazioni e disparita' di accesso ai servizi essenziali sul territorio, nel rispetto altresi' dei principi di unita' giuridica ed economica, di coesione economica, sociale e territoriale, anche con riferimento all'insularita', nonche' dei principi di indivisibilita' e autonomia e in attuazione del principio di decentramento amministrativo e per favorire la semplificazione e l'accelerazione delle procedure, la responsabilita', la trasparenza e la distribuzione delle competenze idonea ad assicurare il pieno rispetto dei principi di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza di cui all' articolo 118 della Costituzione , nonche' del principio solidaristico di cui agli articoli 2 e 5 della Costituzione , definisce i principi generali per l'attribuzione alle Regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione dell' articolo 116, terzo comma, della Costituzione e per la modifica e la revoca delle stesse, nonche' le relative modalita' procedurali di approvazione delle intese fra lo Stato e una Regione, nel rispetto delle prerogative e dei Regolamenti parlamentari.
2. L'attribuzione di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all' articolo 116, terzo comma, della Costituzione , relative a materie o ambiti di materie riferibili ai diritti civili e sociali che devono essere garantiti equamente su tutto il territorio nazionale, e' consentita subordinatamente alla determinazione, nella normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge o sulla base della procedura di cui all'articolo 3, dei relativi livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, ivi compresi quelli connessi alle funzioni fondamentali degli enti locali nel rispetto dell' articolo 1, comma 793, lettera d), della legge 29 dicembre 2022, n. 197 , che devono essere garantiti equamente su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), e nel rispetto dei principi sanciti dall'articolo 119 della Costituzione. Tali livelli indicano la soglia costituzionalmente necessaria e costituiscono il nucleo invalicabile per rendere effettivi tali diritti su tutto il territorio nazionale e per erogare le prestazioni sociali di natura fondamentale, per assicurare uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari fra lo Stato e le autonomie territoriali e per favorire un'equa ed efficiente allocazione delle risorse e il pieno superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni inerenti ai diritti civili e sociali. ((1)) -------------- AGGIORNAMENTO (1)
La Corte costituzionale, con sentenza 14 novembre - 3 dicembre 2024, n. 192 (in G.U. 1ª s.s. 4/12/2024, n. 49) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 1, comma 2, della legge 26 giugno 2024, n. 86 (Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell' articolo 116, terzo comma, della Costituzione ), nella parte in cui prevede «[l]'attribuzione di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia [...]», anziche' «[l]'attribuzione di specifiche funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia [...]»". - Art. 2. Procedimento di approvazione delle intese fra Stato e Regione 1. L'atto di iniziativa relativo alla richiesta di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell' articolo 116, terzo comma, della Costituzione , e' deliberato dalla Regione, sentiti gli enti locali, secondo le modalita' e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria.
L'atto e' trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per gli affari regionali e le autonomie che, acquisita entro sessanta giorni la valutazione dei Ministri competenti per materia e del Ministro dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'individuazione delle necessarie risorse finanziarie da assegnare ai sensi dell' articolo 14 della legge 5 maggio 2009, n. 42 , avvia il negoziato con la Regione richiedente ai fini dell'approvazione dell'intesa di cui al presente articolo. Decorso il predetto termine, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari regionali e le autonomie avvia comunque il negoziato che, con riguardo a materie o ambiti di materie riferibili ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 3, e' svolto per ciascuna singola materia o ambito di materia. Ai fini dell'avvio del negoziato, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari regionali e le autonomie tiene conto del quadro finanziario della Regione. Prima dell'avvio del negoziato il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari regionali e le autonomie da lui delegato informa le Camere e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dell'atto di iniziativa. ((1)) 2. L'atto o gli atti di iniziativa di ciascuna Regione possono concernere una o piu' materie o ambiti di materie e le relative funzioni. Al fine di tutelare l'unita' giuridica o economica, nonche' di indirizzo rispetto a politiche pubbliche prioritarie, il Presidente del Consiglio dei ministri, anche su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie o dei Ministri competenti per materia, puo' limitare l'oggetto del negoziato ad alcune materie o ambiti di materie individuati dalla Regione nell'atto di iniziativa. ((1)) 3. Lo schema di intesa preliminare negoziato tra Stato e Regione, corredato di una relazione tecnica redatta ai sensi dell' articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , anche ai fini di cui all'articolo 9, e' approvato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie. Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale interessata.
4. Lo schema di intesa preliminare di cui al comma 3 e' immediatamente trasmesso alla Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , per l'espressione del parere, da rendere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione. Dopo che il parere e' stato reso dalla Conferenza unificata e comunque decorso il relativo termine, lo schema di intesa preliminare e' immediatamente trasmesso alle Camere per l'esame da parte dei competenti organi parlamentari, che si esprimono con atti di indirizzo, secondo i rispettivi regolamenti, entro novanta giorni dalla data di trasmissione dello schema di intesa preliminare, udito il Presidente della Giunta regionale interessata.
5. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, valutato il parere della Conferenza unificata e sulla base degli atti di indirizzo di cui al comma 4 e comunque una volta decorso il termine di novanta giorni, predispone lo schema di intesa definitivo al termine di un ulteriore negoziato, ove necessario. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ove ritenga di non conformarsi in tutto o in parte agli atti di indirizzo di cui al comma 4, riferisce alle Camere con apposita relazione, nella quale fornisce adeguata motivazione della scelta effettuata. Lo schema di intesa definitivo e' trasmesso alla Regione interessata, che lo approva secondo le modalita' e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria, assicurando la consultazione degli enti locali. Entro quarantacinque giorni dalla data della comunicazione dell'approvazione da parte della Regione, lo schema di intesa definitivo, corredato di una relazione tecnica redatta ai sensi dell' articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , anche ai fini del rispetto dell'articolo 9, comma 1, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, e' deliberato dal Consiglio dei ministri.
6. Con lo schema di intesa definitivo, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, delibera un disegno di legge di approvazione dell'intesa, che vi e' allegata. Alla seduta del Consiglio dei ministri per l'esame dello schema di disegno di legge e dello schema di intesa definitivo partecipa il Presidente della Giunta regionale interessata.
7. L'intesa definitiva, dopo l'approvazione del Consiglio dei ministri, e' immediatamente sottoscritta dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Presidente della Giunta regionale.
8. Il disegno di legge di cui al comma 6, cui e' allegata l'intesa, e' immediatamente trasmesso alle Camere per la deliberazione, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.
-------------- AGGIORNAMENTO (1)
La Corte costituzionale, con sentenza 14 novembre - 3 dicembre 2024, n. 192 (in G.U. 1ª s.s. 4/12/2024, n. 49) ha dichiarato:
- "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 1, terzo periodo, della legge n. 86 del 2024 , nella parte in cui stabilisce che il negoziato, «con riguardo a materie o ambiti di materie riferibili ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 3, e' svolto per ciascuna singola materia o ambito di materia», anziche' stabilire che il negoziato, «con riguardo a specifiche funzioni riferibili ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 3, e' svolto con riferimento a ciascuna funzione o gruppo di funzioni»";
- "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 2, comma 2, della legge n. 86 del 2024 ";
- "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 1, primo periodo, della legge n. 86 del 2024 , nella parte in cui non prescrive che l'iniziativa regionale sia giustificata alla luce del principio di sussidiarieta'". - Art. 3. Delega al Governo per la determinazione dei LEP ai fini dell'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione 1. Ai fini dell'attuazione dell' articolo 116, terzo comma, della Costituzione , per l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (LEP), il Governo e' delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi, sulla base dei principi e criteri direttivi di cui all' articolo 1, commi da 791 a 801-bis, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 . ((1)) 2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri competenti e previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 . Gli schemi di ciascun decreto legislativo sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo puo' essere comunque adottato. Ove il parere delle Commissioni parlamentari indichi specificamente talune disposizioni come non conformi ai principi e criteri direttivi di cui al presente articolo, il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di venti giorni dall'assegnazione, decorso il quale il decreto legislativo puo' essere comunque emanato. ((1)) 3. Nelle materie di cui all' articolo 116, terzo comma, della Costituzione , i LEP sono determinati nelle materie o negli ambiti di materie seguenti:
a) norme generali sull'istruzione;
b) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali;
c) tutela e sicurezza del lavoro;
d) istruzione;
e) ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi;
f) tutela della salute;
g) alimentazione;
h) ordinamento sportivo;
i) governo del territorio;
l) porti e aeroporti civili;
m) grandi reti di trasporto e di navigazione;
n) ordinamento della comunicazione;
o) produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
p) valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attivita' culturali.
((1)) 4. I decreti di cui al presente articolo definiscono le procedure e le modalita' operative per monitorare l'effettiva garanzia in ciascuna Regione dell'erogazione dei LEP in condizioni di appropriatezza e di efficienza nell'utilizzo delle risorse, nonche' la congruita' tra le prestazioni da erogare e le risorse messe a disposizione. Per ciascuna delle Regioni che hanno sottoscritto intese ai sensi dell'articolo 2, in relazione alle materie o agli ambiti di materie oggetto di intesa, l'attivita' di monitoraggio e' svolta dalla Commissione paritetica di cui all'articolo 5, comma 1, sulla base di quanto previsto dalle rispettive intese. La Commissione paritetica riferisce annualmente sugli esiti del monitoraggio alla Conferenza unificata. ((1)) 5. La Conferenza unificata, sulla base degli esiti del monitoraggio effettuato ai sensi di quanto previsto dal comma 4, adotta, sentito il Presidente della Regione interessata, le necessarie raccomandazioni alle Regioni interessate al fine di superare le criticita' riscontrate. E' in ogni caso fatto salvo l'esercizio del potere sostitutivo del Governo ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione. ((1)) 6. Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie trasmette una relazione annuale alle Camere sull'esito delle procedure di monitoraggio di cui al presente articolo. ((1)) 7. I LEP possono essere aggiornati periodicamente in coerenza e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, anche al fine di tenere conto della necessita' di adeguamenti tecnici prodotta dal mutamento del contesto socioeconomico o dall'evoluzione della tecnologia, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro dell'economia e delle finanze.
I decreti di cui al primo periodo sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie. Sugli schemi di decreto e' acquisito il parere della Conferenza unificata, da rendere entro venti giorni, decorsi i quali gli stessi schemi di decreto sono trasmessi alle Camere per il relativo parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che deve essere espresso nel termine di trenta giorni, decorso il quale i decreti possono essere adottati. ((1)) 8. Sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, secondo le modalita' di cui all' articolo 1, commi 793 e 796, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 , i costi e fabbisogni standard sono determinati e aggiornati con cadenza almeno triennale con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. ((1)) 9. Nelle more dell'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente articolo, ai fini della determinazione dei LEP, continua ad applicarsi l' articolo 1, commi da 791 a 801-bis, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 . ((1)) 10. E' fatta salva la determinazione dei LEP e dei relativi costi e fabbisogni standard, svolta ai sensi dell' articolo 1, commi da 791 a 801-bis, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 , alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente articolo. ((1)) 11. Qualora, successivamente alla data di entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa, in materie oggetto della medesima, i LEP, con il relativo finanziamento, siano modificati o ne siano determinati ulteriori, la Regione e gli enti locali interessati sono tenuti all'osservanza di tali LEP nel rispetto dell'articolo 119, quarto comma, della Costituzione.
-------------- AGGIORNAMENTO (1)
La Corte costituzionale, con sentenza 14 novembre - 3 dicembre 2024, n. 192 (in G.U. 1ª s.s. 4/12/2024, n. 49) ha dichiarato:
- "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 3, comma 3, della legge n. 86 del 2024 , nella parte in cui prevede che «i LEP sono determinati nelle materie o negli ambiti di materie seguenti», anziche' «i LEP sono determinati per le specifiche funzioni concernenti le materie seguenti»";
- "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 3, comma 1, della legge n. 86 del 2024 ";
- "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 3, comma 7, della legge n. 86 del 2024 ";
- "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 3, comma 9, della legge n. 86 del 2024 ";
- "in via consequenziale, ai sensi dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimita' costituzionale dell' art. 3, commi 2 , 4 , 5 , 6 , 8 e 10 della legge n. 86 del 2024 ".