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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 23/12/2025, n. 2200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2200 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 20868/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. DR IN Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. DR RC Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 20868/2025 R.G. promosso da
( (avv. CAPPIELLO VALLI') Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) (avv. AFRUNE ROSA) Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da successive note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 3/11/2025. Per_ L'accordo raggiunto fra le parti è il seguente: “1) Vita separata con l'obbligo del mutuo rispetto. 2) La figlia , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, abiterà con la madre nell'abitazione di quest'ultima sita a
IS (Bs) in Via Pusterla n. 8/a. Il sig. continuerà ad abitare la casa familiare sita a IS (Bs) in Via Parte_1
Bedeschi n.
7. Le parti concorderanno tra di loro, entro il 31.12.2025, l'asporto dall'abitazione di cui al punto precedente degli oggetti personali della sig.ra he ne organizzerà il prelievo e decideranno sempre di comune Pt_2 accordo, al termine dell'usufrutto, la divisione e/o assegnazione degli arredi e suppellettili contenuti nell'abitazione oggetto di trasferimento alla figlia 3) Il sig. attese le attuali esigenze della figlia Persona_2 Parte_1 corrisponderà direttamente alla stessa e presso le sue coordinate bancarie la somma mensile di euro 400,00= (Euro quattrocento/00) a titolo di contributo per il suo mantenimento indiretto, e ciò fino a quando non sarà economicamente autosufficiente. Il versamento dell'assegno mensile di mantenimento verrà effettuato entro il giorno
10 di ogni mese. L'assegno mensile sarà oggetto di rivalutazione annuale, sulla base degli indici ISTAT. Le spese straordinarie sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% tra di loro come da Protocollo d'Intesa del Tribunale di Brescia. 4) La sig.ra si dichiara economicamente autosufficiente ed espressamente rinuncia Pt_2 alla domanda di contributo al proprio mantenimento, pertanto, nulla verrà versato alla moglie a tale titolo. 5)
1 Ciascun coniuge si farà carico del compenso del solo Avvocato cui ha conferito mandato di assistenza, escluso ogni vincolo di solidarietà tra le Parti. 6) Le parti espressamente rinunciano all'impugnazione della Sentenza”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 19/9/1998, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di ISEO (BS) (atto n. 15, parte II, serie A, anno 1998).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., hanno chiesto anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio formulando le relative conclusioni. Non essendo tale domanda ancora procedibile stante il mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinché questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c. – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473-bis.19, comma 2, c.p.c..
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma 1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396;
provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore;
spese al definitivo.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 20/11/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
DR IN DR RC
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. DR IN Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. DR RC Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 20868/2025 R.G. promosso da
( (avv. CAPPIELLO VALLI') Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) (avv. AFRUNE ROSA) Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da successive note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 3/11/2025. Per_ L'accordo raggiunto fra le parti è il seguente: “1) Vita separata con l'obbligo del mutuo rispetto. 2) La figlia , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, abiterà con la madre nell'abitazione di quest'ultima sita a
IS (Bs) in Via Pusterla n. 8/a. Il sig. continuerà ad abitare la casa familiare sita a IS (Bs) in Via Parte_1
Bedeschi n.
7. Le parti concorderanno tra di loro, entro il 31.12.2025, l'asporto dall'abitazione di cui al punto precedente degli oggetti personali della sig.ra he ne organizzerà il prelievo e decideranno sempre di comune Pt_2 accordo, al termine dell'usufrutto, la divisione e/o assegnazione degli arredi e suppellettili contenuti nell'abitazione oggetto di trasferimento alla figlia 3) Il sig. attese le attuali esigenze della figlia Persona_2 Parte_1 corrisponderà direttamente alla stessa e presso le sue coordinate bancarie la somma mensile di euro 400,00= (Euro quattrocento/00) a titolo di contributo per il suo mantenimento indiretto, e ciò fino a quando non sarà economicamente autosufficiente. Il versamento dell'assegno mensile di mantenimento verrà effettuato entro il giorno
10 di ogni mese. L'assegno mensile sarà oggetto di rivalutazione annuale, sulla base degli indici ISTAT. Le spese straordinarie sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% tra di loro come da Protocollo d'Intesa del Tribunale di Brescia. 4) La sig.ra si dichiara economicamente autosufficiente ed espressamente rinuncia Pt_2 alla domanda di contributo al proprio mantenimento, pertanto, nulla verrà versato alla moglie a tale titolo. 5)
1 Ciascun coniuge si farà carico del compenso del solo Avvocato cui ha conferito mandato di assistenza, escluso ogni vincolo di solidarietà tra le Parti. 6) Le parti espressamente rinunciano all'impugnazione della Sentenza”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 19/9/1998, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di ISEO (BS) (atto n. 15, parte II, serie A, anno 1998).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., hanno chiesto anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio formulando le relative conclusioni. Non essendo tale domanda ancora procedibile stante il mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinché questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c. – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473-bis.19, comma 2, c.p.c..
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma 1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396;
provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore;
spese al definitivo.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 20/11/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
DR IN DR RC
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