Sentenza 4 aprile 2001
Massime • 1
Mentre, nel caso di inadempimento dell'affittuario di un fondo rustico, il concedente non può avvalersi di una unica comunicazione per contestare l'inadempimento stesso (ex art. 5 legge 203 del 1982) e sollecitare il tentativo di conciliazione (ex art. 46 legge cit.), nel caso di disdetta del contratto vige una regola opposta: sicché è consentito al concedente, con una unica comunicazione, sia recedere dal contratto (ex art. 4 legge cit.), sia sollecitare il tentativo di conciliazione (ex art. 46 legge cit.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 04/04/2001, n. 4971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4971 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANFREDO GROSSI - Presidente -
Dott. ROBERTO PREDEN - Consigliere -
Dott. MICHELE VARRONE - Consigliere -
Dott. GIULIANO LUCENTINI - Consigliere -
Dott. MARIO FINOCCHIARO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ON IA, elettivamente domiciliata in Roma, via Duilio, n. 7, presso la signora NI FR, difesa dall'avv. Tammaro Spena, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
DI AR ON, elettivamente domiciliato in Roma, via Zanardelli n. 20, presso l'avv. Luigi Albisinni, difeso dall'avv. ON Jossa, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli, sezione specializzata agraria, n. 963/99 del 10 marzo 20 aprile 1999 (R.G. 1753/97). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12 dicembre 2000 dal Relatore Cons. Dott. Mario Finocchiaro;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Maccarone, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso 10 marzo 1993 ON IA, premesso di essere proprietaria di un fondo rustico condotto in affitto da DI AR ON in forza di contratto risalente all'annata agraria 1939/40, chiedeva che il tribunale di Nola, sezione specializzata agraria, pronunciasse la cessazione, alla data del 10 novembre 1992 del rapporto inter partes con condanna del convenuto al rilascio del fondo, ai sensi dell'art. 2, lett. a), l. 3 maggio 1982, n. 203. Costituitosi in giudizio il convenuto resisteva alla avversa pretesa, deducendone la infondatezza e svolgendo domanda riconvenzionale.
Svoltasi l'istruttoria del caso l'adita sezione con sentenza 12 - 25 marzo 1997 dichiarava improcedibile la domanda attrice nonché quella riconvenzionale.
Gravata tale pronunzia dalla soccombente ON la Corte di appello Napoli, sezione specializzata agraria, con sentenza 10 marzo - 20 aprile 1999 rigettava l'appello, atteso che la parte concedente aveva manifestato, con un unico atto, sia la volontà di non rinnovare il contratto (ai sensi dell'art. 4, della l. 3 maggio 1982, n. 203), sia di adire l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura per l'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione (di cui all'art. 46, della stessa legge n. 203 del 1982) in contrasto con il disposto legislativo.
Per la cassazione di tale pronunzia ha proposto ricorso, affidato ad un unico motivo, ed illustrato da memoria, ON IA. Resiste, con controricorso, DI AR ON. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Come osservato in parte espositiva, in data 28 marzo 1991 ON IA, proprietaria di un fondo agricolo condotto in affitto da DI AR ON, ha inviato a quest'ultimo, e all'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura, una lettera raccomandata con la quale comunicava, al DI AR, la propria intenzione di non volere più rinnovare il contratto (che sarebbe scaduto il 10 novembre 1992), all'IPA, la propria richiesta perché le parti fossero convocate innanzi allo stesso per l'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'art. 46, della l. 3 maggio 1982, n. 203. Successivamente - decorso il termine di sessanta giorni di cui al comma 5 del ricordato art. 46, legge n. 203 del 1982 - la ON ha proposto - nei confronti di DI AR ON - il presente giudizio, innanzi al tribunale di Nola, sezione specializzata agraria, per sentir dichiarare cessato, al 10 novembre 1992, il contratto di affitto inter partes, con condanna del conduttore al rilascio del fondo.
I giudici del merito hanno ritenuto improponibile una tale domanda perché gli articoli 4 e 46 della l. 3 maggio 1982, n. 203 [relativo il primo alla disdetta da intimare al conduttore per evitare la rinnovazione tacita del contratto e il secondo la comunicazione all'IPA per l'espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione] prevedono "due distinti adempimenti che non possono essere cumulati in una unica lettera raccomandata, pena la improcedibilità della domanda come nel caso di specie".
2. Con l'unico motivo la ricorrente, denunziando "violazione degli artt. 46 e 47, l. n. 203 del 1982", censura nella parte de qua la sentenza gravata, evidenziando - per quanto attiene in particolare la presente vertenza - che "con la disdetta intimata a mezzo posta raccomandata all'affittuario e all'IPA è stato chiesto espressamente all'Ispettorato gli adempimenti previsti dalla legge". "Nessun ulteriore onere sussiste sulla parte istante che non avendo ricevuto alcun riscontro dall'IPA, trascorsi i sessanta giorni, ha proposto il ricorso per la cessazione della proroga". I giudici di merito - evidenzia ancora la ricorrente - hanno "ritenuto - erroneamente - di applicare i principi enunciati dalla sentenza della Corte di cassazione n. 3448 del 1990 in tema di inadempimento (art. 5, comma 3, legge n. 203 del 1982, che dà la possibilità all'affittuario di sanare l'inadempienza) decisione che riguarda un caso del tutto diverso dal presente, relativo semplicemente, alla durata dei contratti in corso prevista dall'art. 2".
3. La censura è fondata, alla luce delle osservazioni che seguono.
3.1. Nell'affermare [peraltro in termini apodittici, e in assenza di qualsiasi motivazione] che gli artt. 4 e 46 della legge n. 203 del 1982 prevedono "due distinti adempimenti che non possono essere cumulati in una unica lettera raccomandata, pena la improcedibilità della domanda", i giudici del merito - come esattamente sottolineato dalla ricorrente - hanno, implicitamente, fatto riferimento all'insegnamento giurisprudenziale di questa Corte (fatto proprio da numerose pronunzie), secondo cui è improcedibile la domanda di risoluzione per inadempimento di contratto agrario proposta dal concedente che abbia con unica comunicazione proceduto alla contestazione dell'inadempienza al conduttore [ai sensi dell'art. 5 l. 3 maggio 1982, n. 203] e richiesto l'avviso del procedimento di conciliazione [a norma dell'art. 46 della stessa legge] (In questo senso, ad esempio, Cass. 14 novembre 1986 n. 6704;
Cass. 12 maggio 1990 n. 4108; Cass. 2 giugno 1990 n. 5176; Cass. 27 settembre 1990 n. 9760, nonché la fondamentale Cass., sez. un., 19 gennaio 1993, n. 633). Pacifico quanto precede - peraltro - deve evidenziarsi, come denunziato dal ricorrente, che il principio sopra riferito è assolutamente inapplicabile, al fine di risolvere la presente controversia.
3.2. Si osserva, al riguardo, che questa Corte - anche a Sezioni Unite (in particolare, Cass., sez. un., 19 gennaio 1993 n. 633, specie in motivazione) - ha escluso la possibilità di un un'unica comunicazione (ai sensi rispettivamente dell'art. 5 e dell'art. 46 della legge n. 203 del 1982) non per i motivi "formali" indicati nella specie dai giudici a quibus [e cioè perché trattasi di "due distinti adempimenti"], ma - soprattutto - per "le differenze strutturali e di campo degli adempimenti preventivi richiesti" nonché per "il coordinamento logico sistematico degli stessi alla stregua delle relative finalità".
"La preventiva contestazione degli inadempimenti ex art. 5 della citata legge n. 203 del 1982 - in particolare - è prevista con esclusivo riferimento alla risoluzione del contratto e tende in modo specifico e diretto a recuperare la mancata cooperazione del conduttore attraverso la possibile sanatoria dell'inadempimento già consumato, restringendo le ipotesi di scioglimento del rapporto ai casi in cui l'inosservanza delle fondamentali obbligazioni da parte del coltivatore ed il rifiuto dello stesso di porvi rimedio nel termine all'uopo concesso rendono incompatibile il perdurare del suo insediamento sul fondo".
Ne segue che mentre la comunicazione di cui all'art. 5 citato "rappresenta un mezzo che delimita l'inadempimento rilevante per la risoluzione", quella prevista dal successivo art. 46 della stessa legge n. 203 del 1982 "si caratterizza esclusivamente come filtro riduttivo dell'azione giudiziaria che, in tema di risoluzione, presuppone logicamente un inadempimento non sanato". Evidenziato, ancora, che il conduttore può sanare l'inadempienza "entro tre mesi dal ricevimento" della comunicazione prevista dal più volte ricordato art. 5, l. 3 maggio 1982, n. 203, e ove tale sanatoria si attui "non si dà luogo alla risoluzione del contratto", mentre il successivo art. 46 prevede che "nel caso in cui il tentativo di conciliazione non venga definito nei sessanta giorni dalla relativa comunicazione, ciascuna delle parti può adire il giudice competente" questa Corte ha osservato che "consentire ... il ricorso al giudice subito dopo il decorso dei sessanta giorni previsti per il tentativo di conciliazione ... con la privazione del termine di sanatoria, significa vanificare lo scopo perseguito dal legislatore e cioè la possibilità di ricondurre ad equilibrio il rapporto agrario eliminando in radice quella posizione di contrasto che può sfociare in un giudizio".
3.3. Pacifico quanto precede è evidente la non riferibilità, dei principi di cui sopra alla presente fattispecie. In particolare mentre ricevuta la comunicazione di cui all'art. 5, l. 3 maggio 1982, n. 203 è in facoltà del conduttore - nei successivi tre mesi - sanare il contestato inadempimento, così escludendo, in radice, che possa essere pronunziata la risoluzione del contratto, per cui appare incongruo, rispetto alle scelte di fondo del legislatore del 1982, consentire che si dia inizio alla procedura conciliativa (mediante la comunicazione di cui al successivo art. 46) prima della scadenza dei tre mesi entro i quali il conduttore è abilitato a sanare l'inadempienza, totalmente diversa è la situazione che viene a crearsi tra le parti a seguito della "disdetta" prevista dal precedente art. 4, della stessa legge n. 203.
Per effetto di questa, in particolare, il concedente esclude che il contratto - alla data della sua scadenza, sia questa convenzionale o legale - "si rinnovi per il periodo minimo" di legge. Mentre nell'ipotesi di cui al successivo art. 5 la cessazione del contratto è - come sopra osservato - conseguenza immediata e diretta del comportamento del conduttore il quale, sanando entro i successivi tre mesi, l'inadempienza impedisce che il contratto si risolva, totalmente diversa è la situazione che viene a crearsi una volta intimata la disdetta ai sensi dell'art. 4, atteso che alla data indicata il contratto verrà meno a prescindere dalla "reazione" del conduttore.
3.4. Conferma quanto osservato sopra la diversa "funzione" dei due termini (rispettivamente di tre mesi, e di un anno) previsti, rispettivamente, dall'art. 5 e dall'art. 4, della legge 3 maggio 1982, n. 203. Mentre, infatti, come ampiamente si è dimostrato, il primo termine ha lo scopo di "recuperare la mancata cooperazione del conduttore, attraverso la possibile sanatoria dell'inadempimento già consumato", il secondo, ha la diversa funzione di consentire al conduttore di attivarsi per la ricerca di altro fondo da condurre, o per trovare altra attività lavorativa.
Deriva, da quanto precede, che mentre il giudice investito di una domanda di risoluzione per inadempimento, preso atto che all'epoca della domanda e della sua pronunzia non è ancora decorso il termine di tre mesi dalla comunicazione di cui all'art. 5 legge n. 203 del 1982 (entro il quale il conduttore può sanare le contestate inadempienze), non può che dichiarare improponibile la domanda, analoga pronunzia non può essere emessa dal giudice investito della domanda di accertamento della cessazione di un rapporto agrario e di condanna al rilascio del fondo (una volta cessato il rapporto), perché la domanda giudiziaria è stata proposta prima della scadenza del termine di un anno dalla intimazione della disdetta previsto dall'art. 4 legge n. 203 del 1982. Si osserva, a questo ultimo riguardo, che nel vigente ordinamento processuale - come assolutamente pacifico in dottrina come in sede di legittimità - è ammissibile la condanna condizionata, quanto alla sua efficacia, ad un evento futuro ed incerto o ad una controprestazione (Cass. 26 ottobre 1991 n. 11424;
Cass. 13 settembre 1991 n. 9578, nonché Cass. 12 luglio 1996 n. 6329). Nel nostro ordinamento - in altri termini - sono ammesse, in omaggio al principio dell'economia dei giudizi, sentenze condizionali, nelle quali l'efficacia della condanna è subordinata al verificarsi di un determinato evento futuro ed incerto, o di un termine prestabilito, o di una controprestazione specifica, sempre che il verificarsi della circostanza tenuta presente non richieda ulteriori accertamenti di merito da compiersi in un nuovo giudizio di cognizione (Cass. 12 luglio 1996 n. 6329, nonché Cass. 1 aprile 1996 n. 2961 e, recentemente, Cass. 15 febbraio 1999 n. 1642, specie in motivazione).
Con dette pronunce non viene emessa una condanna da valere per il futuro, ma si accerta l'obbligo (attuale) di eseguire una certa prestazione ed il condizionamento (parimenti attuale) di tale obbligo al verificarsi di una circostanza il cui avveramento, pur presentandosi differito ed incerto, non richiede, per il suo accertamento, altre indagini che quella se la circostanza si sia o meno verificata (Cass. 1 febbraio 1991 n. 978; Cass. 26 gennaio 1987 n. 706).
3.5. Precisato quanto sopra non può che concludersi, in termini opposti, rispetto a quanto ritenuto dalla sentenza in questa sede gravata, che correttamente il concedente di fondo rustico provvede, con una unica comunicazione diretta sia al conduttore del fondo sia all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, sia alla "disdetta" del contratto agrario (a norma dell'art. 4, l. n. 203 del 1982), sia a sollecitare l'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione (di cui al successivo art. 46, della stessa legge n. 203 del 1982).
3.6. Irrilevanti, al fine di pervenire ad una diversa conclusione, sono le considerazioni svolte dalla sentenza impugnata, allorché afferma che "trattasi di due distinti adempimenti che non possono essere cumulati in una unica lettera raccomandata, pena l'improcedibilità della domanda".
Pacifica la "autonomia" dei due adempimenti in questione, ritiene la Corte che deve escludersi esista, nel vigente ordinamento, un norma espressa o un principio generale, nei quali trovi conferma, anche indiretta, la conclusione che qui si critica.
Alla luce di una giurisprudenza assolutamente pacifica di questa Corte regolatrice - da cui totalmente prescinde la sentenza in questa sede gravata - in particolare, deve ribadirsi che il vigente ordinamento processuale è ispirato alla regola generale che prevede la libertà delle forme, quando queste non siano tassativamente prescritte (cfr. Cass. pen., sez. IV, 18 giugno 1996 n. 1549, nonché Cass. 16 giugno 1998 n. 5981 e Cass. 19 agosto 1995 n. 8960). Pur non esistendo, nel codice di rito, alcuna definizione, di carattere generale, circa le ipotesi in cui in una domanda giudiziale possa definirsi "improponibile" o "improcedibile", non si dubita - a quel, che risulti - che anche per tali "sanzioni" debba trovare applicazione la regola, generale, contenuta nell'art. 156, comma 1, c.p.c., secondo cui "non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge".
Atteso quanto sopra e non controverso che la circostanza che in unico contesto grafico la concedente abbia sia intimato sia la disdetta del contratto, sia sollecitato l'intervento dell'IPA per l'esperimento del tentativo di conciliazione non ha impedito alle distinte manifestazioni di volontà di raggiungere gli scopi loro propri (cfr. art. 156, comma 2, c.p.c.) è evidente l'errore di diritto in cui è incorsa la sentenza gravata.
A questo ultimo riguardo sono ancora valide le osservazioni svolte nella Relazione ministeriale che accompagna il vigente codice di rito (presentata nell'udienza del 28 ottobre 1940) e che al n. 15, in tema di "forme processuali: semplicità e modernità del procedimento", precisa "ho voluto che il nuovo processo sia semplice, comprensibile e moderno. Un minimo di forme è indispensabile, come garanzia tecnica di lealtà e di disciplina processuale ...", "si è cercato di liberare il nuovo processo da tutte queste incrostazioni formalistiche che una prassi grettamente conservatrice spesso inconsciamente coltiva e mette in valore: inutili solennità, complicazioni non necessarie, astruserie di gerghi ed arcaismi sacramentali;
tutto questo dovrà sparire dal nuovo procedimento, che vuol essere e sentirsi moderno e vicino alla vita del nostro tempo".
4. La sentenza impugnata, che non si è attenuta ai principi di diritto sopra esposti, in conclusione deve essere cassata e la causa va rimessa alla stessa sezione specializzata agraria presso la Corte di appello di Napoli perché si uniformi al seguente principio di diritto "stante il principio fondamentale del vigente ordinamento processuale secondo cui sussiste libertà delle forme, quando queste non siano tassativamente prescritte, e considerato, ancora, che sono ammesse sentenze condizionali di condanna, nelle quali l'efficacia della condanna stessa è subordinata al verificarsi di un determinato evento futuro ed incerto, o di un termine prestabilito, o di una controprestazione specifica, nulla si oppone perché il concedente, con un'unica lettera raccomandata, diretta sia al conduttore sia all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura intimi al primo disdetta del contratto, ai sensi dell'art. 4, l. n. 203 del 1982, e richieda, al secondo, la convocazione delle parti per l'esperimento del tentativo di conciliazione di cui all'art. 46, della stessa legge n. 203 del 1982". Il giudice di rinvio provvederà, altresì, sulle spese di questo giudizio di legittimità (art. 385, comma 3, c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte,
accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla stessa sezione specializzata agraria presso la Corte di appello Napoli, anche per le spese di questa fase del giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile della Corte di cassazione, il 12 dicembre 2000. Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2001