Sentenza 19 maggio 2003
Massime • 2
Nei contratti prestazioni corrispettive (nella specie, preliminare di compravendita di immobile), la retroattività della pronuncia costitutiva di risoluzione stabilita dall'art. 1458, cod. civ., in ragione del venir meno della causa giustificatrice delle prestazioni già eseguite, comporta l'insorgenza, a carico di ciascun contraente, dell'obbligo di restituire la prestazione ricevuta, indipendentemente dall'imputabilità dell'inadempimento; tuttavia, in assenza di una espressa domanda della parte, il giudice non può emanare i provvedimenti restitutori conseguenti alla risoluzione del contratto e siffatta domanda non può essere proposta per la prima volta in appello a pena di inammissibilità rilevabile anche di ufficio (art. 345, cod. proc. civ.), trattandosi di domanda nuova rispetto a quella di risoluzione del contratto.
In tema di risoluzione del contratto per inadempimento, qualora la parte adempiente abbia proposto domanda di risoluzione e di risarcimento dei danni da inadempimento, non limitandosi a chiedere la condanna generica, il danno può essere liquidato esclusivamente se la parte che si assume danneggiata fornisca la prova della sua effettiva esistenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 19/05/2003, n. 7829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7829 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPADONE Mario - Presidente -
Dott. NAPOLETANO Giandonato - Consigliere -
Dott. COLARUSSO Vincenzo - rel. Consigliere -
Dott. SCHETTINO Olindo - Consigliere -
Dott. FIORE F. Paolo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI ZZ IL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GERMANICO 12, presso lo studio dell'avvocato FRANCO DI LORENZO, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IN AN, LL SA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA MONTE ZEBIO 32, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO FOSCHIANI, che li difende, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 775/00 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 07/03/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/02/03 dal Consigliere Dott. Vincenzo COLARUSSO;
udito l'Avvocato DI LORENZO Franco, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento;
udito l'Avvocato FOSCHIANI Alessandro, difensore del resistente che ha chiesto rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per accoglimento primo motivo, rigetto nel resto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 12.3.1991, GR HI e ES AT convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Roma PO Di EZ chiedendo la risoluzione del contratto preliminare per colpa del convenuto e la sua condanna al pagamento della somma di L. 38 milioni nonché a quella di L. 9 milioni a titolo di risarcimento del danno. Esponevano gli attori che in data 16.5.1990 avevano stipulato con il De EZ un contratto preliminare di vendita immobiliare;
che, a seguito dei ritardi da parte del promittente venditore di fornire la documentazione richiesta il termine per la stipula del definitivo era stato ripetutamente rinviato;
che da eseguiti accertamenti l'immobile oggetto del preliminare era gravato da vincoli paesesitici ed archeologici ed era privo del requisito dell'abitabilità; che a fronte di ciò gli attori avevano comunicato in data 15.11.1990 "la risoluzione del preliminare", che successivamente era stata fissata altra data per la stipula del definitivo ma che il convenuto non si era presentato innanzi al notaio.
Il Di EZ si costituiva contestando le avverse deduzioni e sostenendo che la mancata stipula del definitivo era da attribuirsi agli attori che l'avevano rifiutata. Il Di EZ in via rincovenzionale instava per la condanna degli attori al risarcimento del danno derivatogli dall'essersi egli, facendo affidamento sul preliminare, impegnato a stipulare un contratto definitivo con tale AR SP. Il mancato versamento del prezzo da parte degli attori lo aveva costretto a rendersi a sua volta inadempiente con la perdita della caparra versata e della somma corrisposta all'agenzia di intermediazione.
Il Tribunale respingeva la domanda attrice e dichiarava la risoluzione del preliminare per colpa degli attori. Il Di EZ proponeva appello volto ad ottenere il negato risarcimento del danno e gli appellati HI e AT proponevano appello incidentale lamentando la omessa pronuncia da parte del Tribunale sulla domanda di restituzione delle somme versate al Di EZ per effetto della risoluzione del preliminare nonché sulla nullità del preliminare per incommerciabilità del bene e per la omessa valutazione degli inadempimenti del promettente venditore.
La Corte di Appello di Roma, con sentenza depositata il 7 marzo 2000, in parziale riforma della sentenza appellata, condannava il Di EZ al pagamento in favore degli attori HI e AT della somma complessiva di L. 38.000.000 con gli interessi dalla domanda, respingendo la domanda di risarcimento del danno proposta dal Di EZ.
Quanto ai danni, la Corte confermava che la scrittura intercorsa tra il De EZ e lo SP non aveva valore probatorio perché proveniente da un terzo ed essendo priva di data certa;
che priva di valore probatorio era anche la fattura rilasciata dalla agenzia immobiliare;
che entrambi i documenti evidenziavano la sola intenzione del Di EZ di acquistare altro immobile ma non provavano il danno ne' era provato che lo SP avesse trattenuto la caparra a lui versata;
che, in definitiva, mancava la prova di un danno come conseguenza immediata, anche se indiretta, dell'inadempimento dei Signori HI e AT. L'appello incidentale di costoro era accolto quanto alla restituzione della somma di L. 38 milioni - di cui 20 milioni versato come caparra confirmatoria all'atto della stipula del preliminare e L. 18 milioni versati successivamente come anticipo del prezzo - trattandosi di effetti restitutori conseguenti alla risoluzione del contratto e non potendo essere trattenuta la caparra volta che era stato chiesta la risoluzione col risarcimento del danno da liquidarsi secondo le regole normali.
Avverso detta sentenza Di EZ PO ricorre per Cassazione con quattro motivi.
HI GR e AT ES resistono con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel primo motivo il ricorrente denunzia vizio di extrapetizione, violazione e falsa applicazione degli artt. 345 c. 112 cpc, 1458 e 2033 cc. sostenendo che, per la disposta restituzione delle somme in favore delle controparti, mancava la necessaria domanda sicché bene il Tribunale aveva omesso di pronunziare al riguardo. La risoluzione, inoltre, era stata pronunziata per colpa dei predetti mentre la restituzione presupponeva che la risoluzione fosse pronunciata per colpa del venditore. In secondo grado, poi, la domanda di restituzione, come autonoma domanda restitutoria, si qualificava in termini di novità ed inammissibilità, non potendo, peraltro, essere considerata un minus rispetto all'azione restitutoria condizionata all'accoglimento della domanda principale avanzata in primo grado, essendo modificata la causa pretendi. Nel secondo e terzo motivo (che presentano unica esposizione e trattazione sebbene sotto due rubriche) si denunzia: a) violazione e falsa applicazione degli artt. 1453, 1455, 1175, 1375, 1218, 11223 e 1226 cod. civ. con riferimento all'art. 24 della costituzione nonché b) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia.
Essi riguardano la domanda dei danni conseguenti all'inadempimento contrattuale, respinta dalla Corte di Appello intanto in violazione del principio che vuole giustificata la condanna generica ai danni come conseguenza della risoluzione del contratto per inadempimento anche a prescindere dal concreto accertamento di uno specifico pregiudizio patrimoniale che, peraltro, il giudice di merito avrebbe ben potuto quantificare in via equitativa.
La Corte, poi, era incorsa in vizio di motivazione nel superare in maniera superficiale ed approssimativa il valore probatorio degli elementi offerti ed, in particolare, della deposizione del teste Cupillari che, malamente apprezzata e disattesa dal Tribunale sotto il semplice profilo del rapporto di affinità tra il teste e il ricorrente, non era stata affatto menzionata dalla Corte di appello. Detta deposizione, se valutata unitamente alle altre risultanze processuali (scrittura SP - Di EZ e fattura) ed i base alla regole della comune esperienza, avrebbe condotto a diverse conclusioni sia in ordine al danno sia in ordine al collegamento caudale di questo all'inadempimento.
Nel quarto motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 345 cpc sostenendosi che la prova richiesta in appello non era affatto la ripetizione, con un nuovo teste, di quella già espletata in primo grado, ma aveva carattere di novità, perché inerente a circostanze del tutto diverse, ed era quindi ammissibile ai sensi del testo dell'art. 345 vigente all'epoca delle richiesta. Il ricorso non è fondato.
Quanto al primo motivo, la natura del vizio (in procedendo) che in esso si deduce ha indotto alla Corte a procedere al controllo degli atti processuali rilevanti ai fini del vaglio della censura. Ebbene, da essi è risultato che gli attuali resistenti (attori) avevano fin dall'atto di citazione chiesto le restituzioni come conseguenza della risoluzione del contratto. Il Tribunale, pronunciando la risoluzione per colpa degli attori, omise di pronunciare sugli effetti restitutori e, con l'appello incidentale, gli attori lamentarono specificamente tale omissione di pronunzia. La Corte di appello ha, nella sentenza impugnata, disposto le restituzioni in favore degli attori ed i ricorrenti censurano la sentenza sulla base di un duplice assunte:
a) che la premessa per disporre le restituzioni conseguenti alla pronuncia di risoluzione in favore di una delle parti del contratto sarebbe che la risoluzione medesima sia stata pronunciata per inadempimento dell'altra parte;
b) che nella specie la risoluzione sarebbe stata disposta in assenza di una specifica domanda al riguardo o a seguito di domanda proposta in appello, caratterizzata, come tale, dal carattere della novità e, quindi, inammissibile.
Nessuno dei due profili di censura merita consenso.
Il primo, perché nei contratti a prestazioni corrispettive, alla retroattività della pronuncia costitutiva di risoluzione, sancita dall'art. 1458 e 1 cc, si collega il venir meno della causa giustificatrice delle attribuzioni patrimoniali già eseguite dalle parti col conseguente insorgere dell'obbligo di restituire le prestazioni ricevute, obbligo che si impone a tutte le parti contraenti a prescindere dalla attribuzione della imputabilità dell'inadempimento (Cass.
5.4.1990 n. 2802, Cass. 24.2.1995 n. 2135), che non ha influenza alcuna sul venire meno della causa delle prestazioni eseguite. Inoltre il debito restitutorio non trova la sua giustificazione nella colpa ma nella risoluzione, che sanziona il venir meno del contratto ed impone il ristabilimento della situazione ad esso anteriore e, quindi (fatte salve quelle relative ai contratti di durata), priva di titolo le prestazioni anteriormente eseguite da entrambe le parti, anche nel caso in cui la risoluzione sia dipesa da fatto imputabile alll'accipiens dal momento che gli effetti liberatori(ex nunc) e quelli restitutori(ex tunc) si verificano anche nei confronti ed a favore di questi per il semplice fatto della risoluzione, che lascia privo di causa ogni adempimento futuro in relazione al contratto e rende indebite, ob causam finitam, le prestazioni già effettuate.
Gli effetti restitutori, quindi, che prescindono dalla eventuale imputabilità dell'inadempimento, non vanno confusi con gli effetti sanzionatori (il risarcimento dei danni) che conseguono a favore della parte adempiente e gravano sul contraente inadempiente trovando titolo nella sua responsabilità (contrattuale). Anche il secondo profilo di censura è privo di fondamento. Ed, infatti, una volta stabilito che anche la parte inadempiente ha diritto alle restituzioni, può convenirsi con il ricorrente (nonché con la costante giurisprudenza e con la dottrina) che le restituzioni, non essendo conseguenza immediata e diretta della risoluzione ma traendo titolo dal venir meno, a seguito della pronunciata risoluzione del contratto, del titolo giustificativo dell'attribuzione patrimoniale, non possono essere disposte dal giudice di ufficio non essendo implicite alla (domanda di) risoluzione, ma vanno disposte a domanda di parte e che tale domanda non può essere proposta per la prima volta in appello nel caso in cui la parte abbia in primo grado proposto la sola domanda di risoluzione (ex multis Cass. 21.4.1988 n. 3090; Cass. 28.8.83 n. 5736; Cass. 26.6.1995 n. 7234). Ora, come si è visto, gli originari attori ebbero in primo grado a proporre la domanda di restituzione, come conseguenza della domandata risoluzione e censurarono la omessa pronuncia del Tribunale al riguardo e, poiché le restituzioni erano loro dovute a prescindere dalle inadempienza eventualmente imputabili ad essi richiedenti, la pronuncia emessa al riguardo dalla Corte territoriale è stata del tutto corretta.
Il secondo ed il terzo motivo che concernono il risarcimento del anno possono, per la loro evidente connessione, essere trattati congiuntamente.
Essi non sono fondati.
Vero è che la parte adempiente ha diritto, in caso di risoluzione dello contratto per inadempimento dell'altra parte, al risarcimento del danno, come effetto sanzionatorio che si aggiunge a quello restitutorio della risoluzione. Si configura così, in base ai principi generali, una stretta dipendenza tra risoluzione del contratto e risarcimento del danno tanto che la giurisprudenza ha affermato che la anticipata risoluzione del rapporto contrattuale è di per sè evento potenzialmente generatore di pregiudizio patrimoniale per la parte adempiente per cui il giudice, un volta pronunciata la risoluzione per l'accertata inadempienza dell'altra parte, legittimamente pronuncia la condanna generica di questa al risarcimento del danno (Cass.
3.12.1981 n. 6397; Cass.
5.7.1990 n. 7052 e, da ult., n. 482/2001). Ma questi principi vanno necessariamente coordinati con quelli propri delle azioni risarcitorie in base ai quali può che affermarsi in primo luogo, che la risoluzione non implica che il danno sussista in ogni caso, dovendo esso essere provato nella sua reale esistenza, nel suo ammontare e quanto alla sua derivazione, secondo i principi della regolarità causale, dall'inadempimento imputabile all'altra parte.
Nè l'effetto risarcitorio, quindi, implica che il giudice debba, in ogni caso, emettere una condanna generica ai danni se non vi è richiesta in tal senso della parte che abbia riservato a separato giudizio la determinazione dell'entità del dovuto. Sicché nel caso in cui la parte adempiente, nell'ambito del principio dell'autonoma disponibilità della forme di tutela in giudizio, abbia indicato specificamente - ed esattamente quantificato - le conseguenze patrimoniali pregiudizievoli derivategli dall'inadempimento (nella specie: inadempimento "di altro contratto stipulato fidando nel buon esito di quello risolto;
perdita della caparra per tale secondo contratto e del compenso versato per la mediazione) il giudice, ove tali fatti abbiano formato oggetto di prova richiesta dal danneggiato e siano risultati non (o non sufficientemente) provati, ben può rigettare immediatamente la domanda di danni avendone accertato la attuale inesistenza, senza dover emettere, come si pretende dal ricorrente, una condanna generica.
Infondato è, infine, il quarto motivo.
La prova richiesta in appello era identica nel genus (prova testimoniale) ma, come affermato dalla Corte di appello, verteva anche sulle stesse circostanza dedotte in primo grado ed che avevano formato oggetto di prova.
Il ricorrente tende a dimostrare una diversità delle circostanze indicate nel capitolato di appello ma omette - e ciò basta per rendere infondata la sua censura al rigetto della prova - di menzionare le circostanze che furono oggetto di prova nel primo grado.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese, liquidate come nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese che liquida in complessivi euro 1236,50 di cui euro 1100,00 (millecento) per onorario.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 25 febbraio 2003. Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2003