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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 06/05/2025, n. 1367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1367 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1018/2022
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1018/2022
Oggi 6 maggio 2025 alle ore 13.17, il giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice
dott. Andrea Francesco Fabbri
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Francesco Fabbri ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1018/2022
TRA
Il Sig. , (c.f. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
30/05/1977 e residente in Quindici (AV) alla Via Piedi Quindici snc, rappresentato e difeso dall'Avv.
Francesco Puglisi (c.f. ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in C.F._2
Napoli (NA) al Viale Augusto n. 42/G,
ATTORE
E
(P.IVA , con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1
Nola (NA) alla Via Onorevole Francesco Napolitano n. 86, in persona del legale rappresentante p.t.
Sig. rappresentata e difesa dall'Avv. Biagio Trinchese (c.f. Parte_2
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Nola (NA) alla Via M. De C.F._3
Sena n. 156,
CONVENUTA
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, il Sig. ha convenuto in giudizio l' Parte_1 Controparte_1
chiedendo il pagamento dei canoni di locazione relativi al locale commerciale
[...]
sito in Nola alla Via Cap. Mario De Sena n. 251 per gli anni 2017, 2018, 2019 e parte del 2020 (fino al
7 luglio), periodo in cui assume la proprietà del bene indivisa con altri eredi, quantificando il proprio credito pro quota di 12/36. L'attore sostiene di aver formalmente richiesto tali pagamenti con missiva pagina 2 di 7 del 28/09/2021.
La Eccellenze si è costituita in giudizio eccependo Controparte_1
preliminarmente la carenza di legittimazione attiva del Sig. a richiedere i canoni, Parte_1
sostenendo che, a seguito della sentenza RG. 4128/2013 di divisione ereditaria, i diritti sui beni locati sarebbero spettati ad altri comproprietari. Nel merito, la convenuta ha eccepito in via gradata la prescrizione dei canoni precedenti a cinque anni dall'ultimo atto introduttivo. La convenuta contesta altresì la fondatezza nel fatto e nel diritto delle pretese attoree.
L'attore, nelle proprie memorie difensive, ha contestato le eccezioni avversarie, ribadendo la propria legittimazione a richiedere i canoni relativi al periodo di comproprietà indivisa antecedente alla sentenza di divisione, specificando di aver richiesto i canoni per il periodo non prescritto. L'attore ha precisato che la sentenza di divisione non poneva alcuna limitazione al suo diritto di richiedere i canoni pregressi.
La domanda è infondata.
Va, innanzitutto, disattesa l'eccezione di carenza di titolarità attiva della pretesa, sollevata da parte convenuta (erroneamente indicata come eccezione di carenza di legittimazione).
Ed invero, parte convenuta sostiene che, essendo stato l'immobile oggetto della locazione attribuito, in sede di divisione, a soggetti diversi dall'istante (segnatamente i sig.ri , Controparte_2 CP_3
, , quest'ultimo non avrebbe titolo per richiedere i canoni di
[...] Controparte_4 locazione, anche se maturati prima della divisione. L'eccezione vale sicuramente per il periodo successivo alla divisione, ma non può impedire la pretesa dell'attore, volta all'ottenimento della quota di credito maturata prima della divisione stessa. Ed invero, il principio di retroattività della divisione, valevole per il singolo bene attribuito, non comporta di certo la perdita del diritto di contitolarità su altri beni non oggetto di divisione, quali i crediti maturati in pendenza del regime di comunione, anche se derivanti dall'utilizzo di un bene oggetto di assegnazione ad altro condividente e per l'utilizzo che di tale bene sia stato fatto antecedentemente alla sentenza di divisione. In altre parole, non va confuso il singolo bene attribuito (locale commerciale sito in Nola alla Via Cap. Mario De Sena n 251) con il credito non oggetto di divisione (credito maturato in relazione al contratto avente ad oggetto il predetto bene immobile): siccome il bene è stato comune per un certo periodo e siccome in tale periodo vigeva tra le parti (i comunisti-locatori da un lato, l'odierna convenuta in qualità di conduttrice dall'altro) un contratto di locazione, è accaduto che sono sorti in tale periodo, a fronte dell'inadempimento di parte convenuta, crediti in favore dei comunisti;
essi costituiscono beni autonomi e distinti dal bene immobile attribuito in sede di divisione ereditaria e non ne possono seguire le sorti. pagina 3 di 7 Erroneamente parte convenuta invoca l'art. 757 c.c., posto che esso riguarda solo i beni componenti la quota del condividente (l'immobile), non anche i beni non oggetto di divisione, quale il credito maturato vigente comunione, comune pertanto anch'esso.
La giurisprudenza di legittimità ha in proposto chiarito che in tema di comunione ereditaria, la disciplina di cui all'art. 757 c.c. opera esclusivamente in riferimento all'effetto distributivo, per cui ciascun condividente è considerato titolare, sin dal momento dell'apertura della successione, dei soli beni concretamente assegnatigli;
conseguentemente, per quanto attiene ai frutti separati ed agli altri incrementi oggettivi dei beni ereditari verificatisi anteriormente allo scioglimento della comunione ereditaria, deve presumersi che tali incrementi, salvo patto contrario, siano acquisiti alla massa e così automaticamente alla titolarità «pro quota» di ciascun coerede (Cass. n. 31125/2023); ed infatti, coerentemente con tale impostazione, è stato stabilito che all'atto di scioglimento della comunione il possessore del cespite ereditario ha l'obbligo di rendere il conto in relazione ai frutti maturati prima della divisione (Cass. n. 21013/2011).
Parte convenuta non fa accenno al patto contrario in relazione ai frutti già separati, fondando la propria difesa su un'interpretazione erronea della disposizione in parola. Ne deriva che, a fronte della mancata contestazione della morosità e della quota di spettanza indicata dall'attore, la domanda deve ritenersi fondata, seppur non nella sua interezza.
Premesso che parte convenuta non contesta né l'esistenza del contratto né l'ammontare dei canoni dedotti da parte attrice, va osservato che parte attrice ha inteso agire per il credito maturato in pendenza di comunione, ma limitatamente alla sua quota di spettanza.
Quest'ultima è stata erroneamente indicata nel 50%, posto che la sentenza che lo stesso attore deposita ed a cui fa riferimento individua la quota del sig. nella diversa e minore quota di Parte_1
12/36.
Inoltre, va evidenziato che i canoni per l'annualità 2020 non sono 9 ma 7, posto che è la stessa parte attrice ad asserire che l'attribuzione definitiva è avvenuta in data 7/7/2020.
Pertanto all'attore, , per i canoni di locazione relativi al periodo precedente alla Parte_1
sentenza di divisione (7 luglio 2020), considerando la sua quota di 12/36 (o 1/3) spetterebbero, in ipotesi, le seguenti somme:
Anno 2017 Canone mensile: € 500, mesi dovuti (prima della divisione): 12 (da dicembre 2016 a novembre 2017). Totale dovuto per il 2017: 12 mesi € 500/mese = € 6.000 Quota di
[...]
(1/3): € 6.000 (1/3) = € 2.000 Parte_1
pagina 4 di 7 Anno 2018: canone mensile: € 511,50. Mesi dovuti (prima della divisione): 12 (da dicembre 2017 a novembre 2018). Totale dovuto per il 2018: 12 mesi € 511,50/mese = € 6.138. Quota di
[...]
(1/3): € 6.138 (1/3) = € 2.046. Parte_1
Anno 2019: Canone mensile: € 513,03. Mesi dovuti (prima della divisione): 12 (da dicembre 2018 a novembre 2019). Totale dovuto per il 2019: 12 mesi € 513,03/mese = € 6.156,36. Quota di
[...]
(1/3): € 6.156,36 * (1/3) = € 2.052,12. Parte_1
Anno 2020. Canone mensile: € 513,03. Mesi dovuti (prima della divisione): 7 (da dicembre 2019 fino a luglio 2020 incluso). Totale dovuto per il 2020 (fino alla divisione): 7 mesi € 513,03/mese = €
3.591,21. Quota di NI (1/3): € 3.591,21 * (1/3) = € 1.197,07. Parte_1
Il tutto per un totale complessivo di € 7.295,19 [€ 2.000 (2017) + € 2.046 (2018) + € 2.052,12 (2019) +
€ 1.197,07 (2020)].
Inammissibile, poi, è l'eccezione di prescrizione quinquennale avanzata in via del tutto generica da parte convenuta, la quale non ha individuato il dies a quo, né ha indicato quale sia il primo atto interruttivo tardivamente portato a conoscenza del debitore. L'eccezione appare formulata in modo talmente generico da sottintendere una richiesta esplorativa al giudicante che, sostituendosi alla parte in relazione agli oneri di allegazione su di essa gravanti, dovrebbe rinvenire dall'esame degli atti il dies a quo, il dies ad quem (vedi ex multis Cass. 3578/2004: “L'eccezione di prescrizione costituisce eccezione in senso proprio, e come tale deve essere sollevata dalla parte, alla quale soltanto spetta di specificare i fatti che ne costituiscono il fondamento, ivi compresa la data di inizio del decorso prescrizionale”).
Si rileva, inoltre, l'infondatezza dell'eccezione, posto che i canoni richiesti sono riferiti, al più tardi, all'annualità 2017, mentre la prima missiva con la quale veniva chiesto il pagamento degli stessi, quale idoneo atto interruttivo valido a costituire in mora il debitore, risale al 28/9/2021 (circostanza dedotta in citazione e mai contestata dalla convenuta).
Tuttavia, va osservato che la titolarità del rapporto di locazione, posta a fondamento della domanda, non risulta in capo a parte attrice.
Quest'ultima, nell'atto di citazione, sostiene di essere stata comproprietaria di un immobile condotto in locazione dalla società convenuta sito in Nola alla Via Mario De Sena n. 251 e che, dopo la morte dei suoi danti causa (sig. senior e ), il rapporto locatizio era continuato Parte_1 Persona_1
con i coeredi in virtù del generale principio della trasmissibilità agli eredi dei rapporti giuridici patrimoniali già facenti capo al defunto.
pagina 5 di 7 Orbene, tale assunto non trova fondamento nella documentazione di causa.
Va, innanzitutto, precisato che parte attrice menziona nel suo foliario, al numero 3, il contratto di locazione su cui basa la sua pretesa, ma non lo allega.
Parte convenuta sembra sopperire a tale lacuna, depositando, con memoria del 9/11/2022, contratto di affitto di azienda.
Tale contratto risulta stipulato da e tale sig.ra che non risulta la Controparte_1 Controparte_5 dante causa dell'odierno attore.
La questione, prospettata quale mancanza di titolarità attiva della pretesa, è stata sottoposta al contraddittorio delle parti.
Parte attrice, con note depositate in data 2/4/2025, senza ricostruire più precisamente le vicende successorie nel contratto di locazione e senza smentire la considerazione che nel contratto di locazione in relazione al quale si chiede il pagamento dei canoni risulta in qualità di locatore un soggetto
( che non risulta essere dante causa delle parti in causa, ha sostenuto che il titolo Controparte_5
posto a fondamento della pretesa sarebbe la sentenza di divisione e non il contratto di locazione.
La tesi non convince, in quanto l'attore espressamente in atto di citazione si è ritenuto “legittimato a chiedere i canoni di locazione commerciale, fissati in euro 500,00 mensili, come da contratto (doc. all.3)” (vd. pg 2 della citazione). Ne deriva che il titolo posto a fondamento della pretesa è il contratto di locazione e non la sentenza di divisione, la quale, semmai, individua solo il momento da cui i frutti separati non spettano più alla comunione ereditaria, che viene a cessare, ma al singolo erede cui è stata attribuita la quota.
A fronte di tali rilievi va ribadito che non è possibile invocare il fenomeno successorio nella titolarità del bene per estenderlo anche alla titolarità del rapporto locatizio che quel bene aveva ad oggetto, posto che titolarità del diritto di proprietà sul bene e titolarità dei contratti che tale bene hanno ad oggetto sono concetti del tutto distinti e separati. Se è dimostrata nel caso di specie la vicenda successoria in relazione al bene immobile oggetto del contratto non lo è la vicenda successoria relativa al contratto di locazione i cui canoni sono richiesti in pagamento. Il contratto di locazione in atti non vede in qualità di locatore i danti causa dell'odierno attore (sig. e sig.ra ; la Persona_2 Persona_1
prima conseguenza è che non si può ritenere che il rapporto locatizio sia proseguito in capo agli eredi di questi ultimi, il logico effetto è tali eredi (tra cui l'attore), non potendosi considerare parti del contratto di locazione commerciale, non sono titolari dei crediti che da esso derivano.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di pagina 6 di 7 cui al DM n. 55/2014
PQM
Il giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, ogni ulteriore istanza disattesa, così provvede:
• Rigetta la domanda;
• Per l'effetto condanna il sig. al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
delle spese di lite che si liquidano in euro € 5.838,55 per compensi, oltre Controparte_1
iva, cpa e rimborso spese forfettario come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.
06/05/2025
Il Giudice dott. Andrea Francesco Fabbri
pagina 7 di 7
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1018/2022
Oggi 6 maggio 2025 alle ore 13.17, il giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice
dott. Andrea Francesco Fabbri
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Francesco Fabbri ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1018/2022
TRA
Il Sig. , (c.f. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
30/05/1977 e residente in Quindici (AV) alla Via Piedi Quindici snc, rappresentato e difeso dall'Avv.
Francesco Puglisi (c.f. ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in C.F._2
Napoli (NA) al Viale Augusto n. 42/G,
ATTORE
E
(P.IVA , con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1
Nola (NA) alla Via Onorevole Francesco Napolitano n. 86, in persona del legale rappresentante p.t.
Sig. rappresentata e difesa dall'Avv. Biagio Trinchese (c.f. Parte_2
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Nola (NA) alla Via M. De C.F._3
Sena n. 156,
CONVENUTA
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, il Sig. ha convenuto in giudizio l' Parte_1 Controparte_1
chiedendo il pagamento dei canoni di locazione relativi al locale commerciale
[...]
sito in Nola alla Via Cap. Mario De Sena n. 251 per gli anni 2017, 2018, 2019 e parte del 2020 (fino al
7 luglio), periodo in cui assume la proprietà del bene indivisa con altri eredi, quantificando il proprio credito pro quota di 12/36. L'attore sostiene di aver formalmente richiesto tali pagamenti con missiva pagina 2 di 7 del 28/09/2021.
La Eccellenze si è costituita in giudizio eccependo Controparte_1
preliminarmente la carenza di legittimazione attiva del Sig. a richiedere i canoni, Parte_1
sostenendo che, a seguito della sentenza RG. 4128/2013 di divisione ereditaria, i diritti sui beni locati sarebbero spettati ad altri comproprietari. Nel merito, la convenuta ha eccepito in via gradata la prescrizione dei canoni precedenti a cinque anni dall'ultimo atto introduttivo. La convenuta contesta altresì la fondatezza nel fatto e nel diritto delle pretese attoree.
L'attore, nelle proprie memorie difensive, ha contestato le eccezioni avversarie, ribadendo la propria legittimazione a richiedere i canoni relativi al periodo di comproprietà indivisa antecedente alla sentenza di divisione, specificando di aver richiesto i canoni per il periodo non prescritto. L'attore ha precisato che la sentenza di divisione non poneva alcuna limitazione al suo diritto di richiedere i canoni pregressi.
La domanda è infondata.
Va, innanzitutto, disattesa l'eccezione di carenza di titolarità attiva della pretesa, sollevata da parte convenuta (erroneamente indicata come eccezione di carenza di legittimazione).
Ed invero, parte convenuta sostiene che, essendo stato l'immobile oggetto della locazione attribuito, in sede di divisione, a soggetti diversi dall'istante (segnatamente i sig.ri , Controparte_2 CP_3
, , quest'ultimo non avrebbe titolo per richiedere i canoni di
[...] Controparte_4 locazione, anche se maturati prima della divisione. L'eccezione vale sicuramente per il periodo successivo alla divisione, ma non può impedire la pretesa dell'attore, volta all'ottenimento della quota di credito maturata prima della divisione stessa. Ed invero, il principio di retroattività della divisione, valevole per il singolo bene attribuito, non comporta di certo la perdita del diritto di contitolarità su altri beni non oggetto di divisione, quali i crediti maturati in pendenza del regime di comunione, anche se derivanti dall'utilizzo di un bene oggetto di assegnazione ad altro condividente e per l'utilizzo che di tale bene sia stato fatto antecedentemente alla sentenza di divisione. In altre parole, non va confuso il singolo bene attribuito (locale commerciale sito in Nola alla Via Cap. Mario De Sena n 251) con il credito non oggetto di divisione (credito maturato in relazione al contratto avente ad oggetto il predetto bene immobile): siccome il bene è stato comune per un certo periodo e siccome in tale periodo vigeva tra le parti (i comunisti-locatori da un lato, l'odierna convenuta in qualità di conduttrice dall'altro) un contratto di locazione, è accaduto che sono sorti in tale periodo, a fronte dell'inadempimento di parte convenuta, crediti in favore dei comunisti;
essi costituiscono beni autonomi e distinti dal bene immobile attribuito in sede di divisione ereditaria e non ne possono seguire le sorti. pagina 3 di 7 Erroneamente parte convenuta invoca l'art. 757 c.c., posto che esso riguarda solo i beni componenti la quota del condividente (l'immobile), non anche i beni non oggetto di divisione, quale il credito maturato vigente comunione, comune pertanto anch'esso.
La giurisprudenza di legittimità ha in proposto chiarito che in tema di comunione ereditaria, la disciplina di cui all'art. 757 c.c. opera esclusivamente in riferimento all'effetto distributivo, per cui ciascun condividente è considerato titolare, sin dal momento dell'apertura della successione, dei soli beni concretamente assegnatigli;
conseguentemente, per quanto attiene ai frutti separati ed agli altri incrementi oggettivi dei beni ereditari verificatisi anteriormente allo scioglimento della comunione ereditaria, deve presumersi che tali incrementi, salvo patto contrario, siano acquisiti alla massa e così automaticamente alla titolarità «pro quota» di ciascun coerede (Cass. n. 31125/2023); ed infatti, coerentemente con tale impostazione, è stato stabilito che all'atto di scioglimento della comunione il possessore del cespite ereditario ha l'obbligo di rendere il conto in relazione ai frutti maturati prima della divisione (Cass. n. 21013/2011).
Parte convenuta non fa accenno al patto contrario in relazione ai frutti già separati, fondando la propria difesa su un'interpretazione erronea della disposizione in parola. Ne deriva che, a fronte della mancata contestazione della morosità e della quota di spettanza indicata dall'attore, la domanda deve ritenersi fondata, seppur non nella sua interezza.
Premesso che parte convenuta non contesta né l'esistenza del contratto né l'ammontare dei canoni dedotti da parte attrice, va osservato che parte attrice ha inteso agire per il credito maturato in pendenza di comunione, ma limitatamente alla sua quota di spettanza.
Quest'ultima è stata erroneamente indicata nel 50%, posto che la sentenza che lo stesso attore deposita ed a cui fa riferimento individua la quota del sig. nella diversa e minore quota di Parte_1
12/36.
Inoltre, va evidenziato che i canoni per l'annualità 2020 non sono 9 ma 7, posto che è la stessa parte attrice ad asserire che l'attribuzione definitiva è avvenuta in data 7/7/2020.
Pertanto all'attore, , per i canoni di locazione relativi al periodo precedente alla Parte_1
sentenza di divisione (7 luglio 2020), considerando la sua quota di 12/36 (o 1/3) spetterebbero, in ipotesi, le seguenti somme:
Anno 2017 Canone mensile: € 500, mesi dovuti (prima della divisione): 12 (da dicembre 2016 a novembre 2017). Totale dovuto per il 2017: 12 mesi € 500/mese = € 6.000 Quota di
[...]
(1/3): € 6.000 (1/3) = € 2.000 Parte_1
pagina 4 di 7 Anno 2018: canone mensile: € 511,50. Mesi dovuti (prima della divisione): 12 (da dicembre 2017 a novembre 2018). Totale dovuto per il 2018: 12 mesi € 511,50/mese = € 6.138. Quota di
[...]
(1/3): € 6.138 (1/3) = € 2.046. Parte_1
Anno 2019: Canone mensile: € 513,03. Mesi dovuti (prima della divisione): 12 (da dicembre 2018 a novembre 2019). Totale dovuto per il 2019: 12 mesi € 513,03/mese = € 6.156,36. Quota di
[...]
(1/3): € 6.156,36 * (1/3) = € 2.052,12. Parte_1
Anno 2020. Canone mensile: € 513,03. Mesi dovuti (prima della divisione): 7 (da dicembre 2019 fino a luglio 2020 incluso). Totale dovuto per il 2020 (fino alla divisione): 7 mesi € 513,03/mese = €
3.591,21. Quota di NI (1/3): € 3.591,21 * (1/3) = € 1.197,07. Parte_1
Il tutto per un totale complessivo di € 7.295,19 [€ 2.000 (2017) + € 2.046 (2018) + € 2.052,12 (2019) +
€ 1.197,07 (2020)].
Inammissibile, poi, è l'eccezione di prescrizione quinquennale avanzata in via del tutto generica da parte convenuta, la quale non ha individuato il dies a quo, né ha indicato quale sia il primo atto interruttivo tardivamente portato a conoscenza del debitore. L'eccezione appare formulata in modo talmente generico da sottintendere una richiesta esplorativa al giudicante che, sostituendosi alla parte in relazione agli oneri di allegazione su di essa gravanti, dovrebbe rinvenire dall'esame degli atti il dies a quo, il dies ad quem (vedi ex multis Cass. 3578/2004: “L'eccezione di prescrizione costituisce eccezione in senso proprio, e come tale deve essere sollevata dalla parte, alla quale soltanto spetta di specificare i fatti che ne costituiscono il fondamento, ivi compresa la data di inizio del decorso prescrizionale”).
Si rileva, inoltre, l'infondatezza dell'eccezione, posto che i canoni richiesti sono riferiti, al più tardi, all'annualità 2017, mentre la prima missiva con la quale veniva chiesto il pagamento degli stessi, quale idoneo atto interruttivo valido a costituire in mora il debitore, risale al 28/9/2021 (circostanza dedotta in citazione e mai contestata dalla convenuta).
Tuttavia, va osservato che la titolarità del rapporto di locazione, posta a fondamento della domanda, non risulta in capo a parte attrice.
Quest'ultima, nell'atto di citazione, sostiene di essere stata comproprietaria di un immobile condotto in locazione dalla società convenuta sito in Nola alla Via Mario De Sena n. 251 e che, dopo la morte dei suoi danti causa (sig. senior e ), il rapporto locatizio era continuato Parte_1 Persona_1
con i coeredi in virtù del generale principio della trasmissibilità agli eredi dei rapporti giuridici patrimoniali già facenti capo al defunto.
pagina 5 di 7 Orbene, tale assunto non trova fondamento nella documentazione di causa.
Va, innanzitutto, precisato che parte attrice menziona nel suo foliario, al numero 3, il contratto di locazione su cui basa la sua pretesa, ma non lo allega.
Parte convenuta sembra sopperire a tale lacuna, depositando, con memoria del 9/11/2022, contratto di affitto di azienda.
Tale contratto risulta stipulato da e tale sig.ra che non risulta la Controparte_1 Controparte_5 dante causa dell'odierno attore.
La questione, prospettata quale mancanza di titolarità attiva della pretesa, è stata sottoposta al contraddittorio delle parti.
Parte attrice, con note depositate in data 2/4/2025, senza ricostruire più precisamente le vicende successorie nel contratto di locazione e senza smentire la considerazione che nel contratto di locazione in relazione al quale si chiede il pagamento dei canoni risulta in qualità di locatore un soggetto
( che non risulta essere dante causa delle parti in causa, ha sostenuto che il titolo Controparte_5
posto a fondamento della pretesa sarebbe la sentenza di divisione e non il contratto di locazione.
La tesi non convince, in quanto l'attore espressamente in atto di citazione si è ritenuto “legittimato a chiedere i canoni di locazione commerciale, fissati in euro 500,00 mensili, come da contratto (doc. all.3)” (vd. pg 2 della citazione). Ne deriva che il titolo posto a fondamento della pretesa è il contratto di locazione e non la sentenza di divisione, la quale, semmai, individua solo il momento da cui i frutti separati non spettano più alla comunione ereditaria, che viene a cessare, ma al singolo erede cui è stata attribuita la quota.
A fronte di tali rilievi va ribadito che non è possibile invocare il fenomeno successorio nella titolarità del bene per estenderlo anche alla titolarità del rapporto locatizio che quel bene aveva ad oggetto, posto che titolarità del diritto di proprietà sul bene e titolarità dei contratti che tale bene hanno ad oggetto sono concetti del tutto distinti e separati. Se è dimostrata nel caso di specie la vicenda successoria in relazione al bene immobile oggetto del contratto non lo è la vicenda successoria relativa al contratto di locazione i cui canoni sono richiesti in pagamento. Il contratto di locazione in atti non vede in qualità di locatore i danti causa dell'odierno attore (sig. e sig.ra ; la Persona_2 Persona_1
prima conseguenza è che non si può ritenere che il rapporto locatizio sia proseguito in capo agli eredi di questi ultimi, il logico effetto è tali eredi (tra cui l'attore), non potendosi considerare parti del contratto di locazione commerciale, non sono titolari dei crediti che da esso derivano.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di pagina 6 di 7 cui al DM n. 55/2014
PQM
Il giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, ogni ulteriore istanza disattesa, così provvede:
• Rigetta la domanda;
• Per l'effetto condanna il sig. al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
delle spese di lite che si liquidano in euro € 5.838,55 per compensi, oltre Controparte_1
iva, cpa e rimborso spese forfettario come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.
06/05/2025
Il Giudice dott. Andrea Francesco Fabbri
pagina 7 di 7