Sentenza 17 gennaio 2005
Massime • 1
Quando l'imputato è assistito da un difensore d'ufficio in primo grado, l'avviso dell'udienza di appello deve essere dato, a pena di nullità, a quest'ultimo e non ad altro difensore d'ufficio nominato in sostituzione del primo senza giustificato motivo; in ogni caso, trattandosi di nullità a regime intermedio essa non è deducibile in cassazione se non risulta che sia stata immediatamente eccepita dal nuovo difensore d'ufficio presente al dibattimento d'appello.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/01/2005, n. 5422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5422 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PROVIDENTI Francesco - Presidente - del 17/1/2005
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 33
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - N. 30336/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UR BR, n. a Salgareda il 31 ottobre 1941;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino depositata il 18 maggio 2004;
Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi;
Udite le conclusioni del P.M. Dr. Monetti Vito che ha chiesto il rigetto;
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MOTIVI DELLA DECISIONE
BR UR impugna per Cassazione la sentenza d'appello che ne ha dichiarato la colpevolezza in ordine ai delitti di ingiuria e minaccia, in riforma della sentenza di primo grado. Lamenta che non sia stato dato avviso del giudizio d'appello all'avv. Rosella Monti, che lo aveva difeso d'ufficio in primo grado. Il ricorso è infondato.
Risulta dagli atti, infatti, che l'avviso per il dibattimento d'appello fu inviato ad altro difensore nominato d'ufficio in sostituzione del precedente e che tale secondo difensore fu effettivamente presente in udienza senza nulla eccepire. Vero è dunque che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, "nell'ipotesi in cui l'imputato sia assistito da un difensore di ufficio in primo grado, l'avviso dell'udienza di appello deve essere, a pena di nullità, dato a quest'ultimo e non ad altro nominato anch'esso d'ufficio senza che la sostituzione sia giustificata" (Cass., sez. 3^, 30 marzo 1994, Smiriglio, m. 199502, Cass., sez. 5^, 6 ottobre 2000, Mbengue, m. 218237) . Tuttavia è altrettanto vero che tale nullità non è assoluta, bensì a regime intermedio (Cass., sez. 5^, 5 luglio 2001, Ben, m. 219926); sicché, a norma dell'art. 182 cp.p., risulta non più deducibile in Cassazione, non essendo stata immediatamente eccepita dal difensore d'ufficio presente al dibattimento d'appello.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2005.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2005