Articolo 6 della Legge 27 febbraio 1958, n. 114
Articolo 5Articolo 7
Versione
25 marzo 1958
Art. 6.
I saggi degli allievi della Scuola dell'arte della medaglia, dei concorrenti e dei vincitori delle borse di perfezionamento presso detta Scuola restano ad ogni effetto di proprieta' della Scuola medesima, che li mette a disposizione della Zecca perche', ove lo ritenga, possa utilizzarli, in tutto o in parte, per lo svolgimento della propria attivita'.
E' data facolta' al Ministro per il tesoro, su proposta del direttore generale del Tesoro sentito il Consiglio direttivo della Scuola dell'arte della medaglia, di assegnare premi e compensi ai titolari dei saggi.
Entrata in vigore il 25 marzo 1958