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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 24/04/2025, n. 1155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1155 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.N. 2190/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Adriana Cassano Cicuto Presidente relatore
Dott. Antonio Corte Consigliere
Dott. Silvia Maria Russo Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 13.7.2024 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 5207/2024, pubblicata il 20/05/2024,
TRA
( c.f. ) in persona del legale rappresentante con l'Avv. De Parte_1 P.IVA_1
Simone
-APPELLANTE
CONTRO
( c.f. ) tramite la mandataria Controparte_1 P.IVA_2 [...]
on l'Avv. Luca Candiani Controparte_2
-APPELLATA- ella sua qualità di mandataria e procuratrice di: con gli avv. CP_3
Moriani e Scognamiglio Chiara Controparte_4 CP_5 [...]
Controparte_6 CP_7
-INTERVENUTA-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 5207/2024, pubblicata il
20/05/2024, in materia di “Leasing”.
CONCLUSIONI: pagina 1 di 9 Per Parte_1
• IN VIA PRELIMINARE, che disponga con decreto reso inaudita altera parte o, comunque, con ordinanza i provvedimenti indilazionabili ritenuti necessari e/o per tutti i motivi su esposti la sospensione della sentenza impugnata in merito all'ordine di rilascio dell'immobile.
• NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure, nonché le richieste istruttorie, che qui si riportano:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis:
in via preliminare:
- accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva di Controparte_8 quale mandataria in nome e per conto di e per l'effetto
[...] Controparte_1 dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto per difetto di procura alle liti nonchè revocare il decreto ingiuntivo telematico n. 21447/2021 – R.G. n. 43935/2021, emesso in data
24.11.2021, depositato in Cancelleria in data 14.12.2021 e notificato all'odierna opponente in data 17.12.2021 nonché dichiarare la nullità del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. per difetto di procura alle liti;
in via principale:
- previa dichiarazione di annullabilità e/o nullità del contratto di leasing di cui in narrativa, per tutti i motivi sopra esposti, respingere tutte le domande formulate dalla società iccome infondate e, comunque, non provate, con conseguente revoca Controparte_1 del decreto ingiuntivo telematico n. 21447/2021 – R.G. n.43935/2021, emesso in data
24.11.2021, depositato in Cancelleria in data 14.12.2021 e notificato all'odierna opponente in data 17.12.2021 nonché respingere tutte le domande formulate dalla società CP_1 di cui al ricorso ex art. 702 bis c.p.c. notificato;
[...]
in via subordinata:
- previo accertamento delle circostanze di cui sopra e del superamento del tasso di soglia contrattualmente pattuito, revocare il decreto ingiuntivo opposto e dichiarare infondata nel merito, sia in fatto che in diritto, la pretesa di cui al ricorso, ovvero, in subordine ridurre e ragguagliare l'avversa pretesa creditoria secondo equità;
- in ogni caso operando ogni opportuna compensazione tra tali richieste economiche e le pretese creditorie vantate dall'odierna esponente;
- ed ancora, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di condanna di al rilascio dell'immobile in Parte_1 oggetto, respingere, in quanto iniqua ed illegittima, la domanda di condanna al pagamento ex art. 614 bis c.p.c. e 1226 c.p.c., di una somma di denaro per ogni eventuale inosservanza o ritardo nell'adempimento, ovvero, se del caso, rideterminare la somma dovuta Parte_1 secondo equità.
[...]
pagina 2 di 9 - in via riconvenzionale: accertata e dichiarata l'annullabilità e/o nullità del contratto di leasing di cui in narrativa, condannare alla restituzione a favore Controparte_1 dell'opponente delle somme tutte pagate a titolo di canoni ossia dell'importo di € 1.616.415,00;
- in via subordinata riconvenzionale, accertata e dichiarata l'annullabilità e/o nullità del contratto di leasing con particolare riferimento alle pattuizioni riguardante gli interessi, condannare alla restituzione a favore dell'opponente delle somme tutte Controparte_1 pagate a titolo di interessi, importo da accertarsi e quantificarsi in corso di causa;
- in ogni caso operando ogni opportuna compensazione tra tali richieste economiche e le pretese creditorie vantate dall'odierna esponente;
- in via istruttoria si chiede l'ammissione di:1) consulenza tecnica estimativa e comparativa volta a valutare e quantificare il valore del complesso immobiliare sito in Bologna in via
Manara n.6, censito al Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 60, mappale 288 sub. 3, oggetto del contratto di leasing, sia nell'attualità che nell'anno 2006 (allorquandoveniva stipulato il leasing). 2) consulenza tecnica econometrica volta ad accertare e quantificare il tasso di interesse contrattualmente previsto, il tasso applicato, il tasso di mora applicato e, se del caso, verificare la correttezza e legittimità del calcolo degli interessi di mora e corrispettivi applicati e, per l'effetto, calcolare quanto indebitamente percepito da in virtù CP_1 del contratto di leasing in oggetto.
Si chiede altresì ammettersi prova testimoniale sui seguenti capitoli:
1) <
, si recava presso gli Uffici di Milano di per un incontro con il Testimone_1 CP_1
Responsabile dell'Ufficio Credito Anomalodella predetta, Dott. ; Testimone_2
2) <<vero che in data nell l accompagnato dal dott. per_1>
Per_1 Tes_2 richiesta dell'Ing. di verificare la metratura esatta dell'immobile, discutevano sulla
Per_1 possibilità di rivalutare l'immobile oggetto di leasing al fine di definire anticipatamente il predetto contratto>>;3) <<vero che in data nell l accompagnato dal dott. per_1>
Per_1 Tes_2 considerata la possibilità di una definizione anticipata del contratto di leasing anche alla lucedelle somme già corrisposte da;
4) <>;
Per_1
5) <<vero che in data nell l accompagnato dal dott. per_1>>.All'uopo si indicano quali testimoni su predetti capitoli dal n. 1) a n.5):
- Dott. , c/o , con sede a Sassari, via IV Novembre n. 27;- Testimone_2 CP_1
Dott. , con studio in Viale Europa, 56, San Severino Marche (MC). Testimone_1
Si chiede, infine, l'esibizione in giudizio ex art. 210 c.p.c. delle copie delle perizie effettuate sull'immobile in oggetto per conto di nell'anno 2020 e 2021 ed in particolare CP_1
pagina 3 di 9 della perizia di Eagle & WISE del 2020, di Wibita del marzo 2021 e di REAG Real Estate
Advisory Group – Kroll nel luglio 2021.”;
• In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, dei due gradi di giudizio.
Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 si dichiara che il valore del presente procedimento è pari ad € 660.000,00.
Per Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così giudicare.
Preliminarmente
Dichiarare inammissibile l'appello avversario, in quanto lo stesso non presenta una ragionevole probabilità di essere accolto, ai sensi dell'art. 348 bis, I comma, c.p.c.
Nel merito
Respingere l'appello avversario, in quanto infondato in fatto ed in diritto.
In ogni caso
Condannare l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellata, delle spese e compensi anche del presente grado.
Condannare altresì l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellata, del danno da lite temeraria, ai sensi dell'art. 96, I e III comma, c.p.c., in misura da liquidare secondo equità e, comunque, non inferiore ad Euro 25.000,00.
In via istruttoria
Respingere tutte le istanze avversarie, in quanto inammissibili ed irrilevanti.
Si fa salva ogni ulteriore deduzione e produzione consentita.
Si dichiara, sempre solo per quanto occorresse, di non accettare il contraddittorio su eventuali domande e/o eccezioni nuove avversarie.
Per : CP_3
Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adìta, contrariis reiectis, per le motivazioni addotte in narrativa respingere integralmente l'appello proposto, confermando così in toto la sentenza n.
5207/2024 resa in data 20.05.2024 dal Tribunale di Milano, in ogni sua statuizione.
Con vittoria di spese, competenze e accessori di entrambi i gradi di giudizio.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado: pagina 4 di 9 Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. quale mandataria di Controparte_2
conveniva in giudizio esponendo che in data 16.10.2006, CP_1 Controparte_9
(già ABF Leasing S.p.a.) concedeva in leasing a l'immobile sito CP_1 Parte_1 in Bologna, Via Manara n. 6, che si era resa inadempiente al pagamento di numerosi Parte_1 canoni di leasing e rimborsi e che pertanto, con comunicazione del 23.10.2019 CP_1 aveva intimato la risoluzione ai sensi dell'art. 1456 c.c. nonché dell'art. 14 delle condizioni generali del contratto sottoscritto inter partes, chiedendo altresì la restituzione del bene.
Rimanendo tale intimazione priva di riscontro, proponeva ricorso ex art 702 bis CP_2 cpc chiedendo che venisse accertata la risoluzione contrattuale per inadempimento di nonché che la stessa venisse condannata al rilascio dell'immobile in oggetto. Parte_1
Parallelamente istaurava altresì il giudizio R.G. 3899/22 per il pagamento dei canoni insoluti.
Si costituiva contestando preliminarmente la legittimazione attiva in capo Parte_1 alla ricorrente non risultando in atti la procura speciale da parte di in favore della CP_1 mandataria, e nel merito eccependo la nullità/annullabilità del contratto di leasing per sopravalutazione del bene, nonché in ragione della previsione in contratto di interessi di natura usuraia sulla base della sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso moratorio. Rilevava altresì
l'infondatezza della domanda formulata ex art. 614 bis c.p.c. e la necessità di riunire il giudizio in essere a quello avente per oggetto l'opposizione al pagamento dei canoni R.G. 3899/22.
Disposto il mutamento del rito e la riunione dei procedimenti, veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto ed assegnati i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c..
Precisate le conclusioni la causa veniva assunta in decisione con l'assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Con sentenza n. 5207/2024 il Tribunale di Milano accertava la risoluzione del contratto di leasing e condannava al rilascio immediato nei confronti di Parte_1 CP_2 dell'immobile. Rigettava l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.21447/2021 che veniva dichiarato definitivamente esecutivo.
Infine condannava al pagamento delle spese di lite. Parte_1
Il presente grado di appello:
Avverso la suddetta sentenza interponeva appello deducendo, previa Parte_1 sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, i seguenti motivi:
• errore della sentenza laddove ha rigettato l'eccezione di carenza di legittimazione attiva di CP_2
• errore della sentenza laddove ha rigettato l'eccezione di nullità / annullabilità del contratto di leasing per sovra-valutazione del valore dell'immobile oggetto del contratto;
• errore della sentenza laddove ha rigettato la doglienza in punto di usurarietà del tasso d'interesse applicato al contratto di leasing
• errore laddove il giudice di prime cure, nonostante l'essenzialità ai fini del decidere, non ha ammesso la CTU econometrica.
pagina 5 di 9 Si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello ai sensi dell'art 348 bis c.p.c e nel merito chiedendone il rigetto in quanto infondato in fatto ed in diritto. Instava inoltre per la condanna dell'appellante ai sensi dell'art 96 comma
I e II cpc.
A fronte della cessione del credito intervenuta in data 21.12.2023 tra e Controparte_1 Pt_2 si costituiva in giudizio quale mandataria e procuratrice di quest'ultima
[...] CP_10 nonché di attuale proprietaria dell'immobile. Instava preliminarmente per Controparte_11 la dichiarazione di cessata materia del contendere in merito alla richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, relativamente alla condanna al rilascio immediato dell'Immobile, stante l'avvenuto rilascio forzoso dello stesso in data 21.1.2025 e nel merito instava per il rigetto dell'appello proposto con integrale conferma della sentenza impugnata.
All'udienza di prima comparizione il Giudice, preso atto del rilascio dell'immobile in data 21.1.2025, dichiarava il non luogo a provvedere sull'istanza di sospensiva e rimetteva la causa al Collegio per la decisione concedendo i termini perentori ex art 352 cpc.
All'udienza del 15.4.2025, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva assunta in decisione dal Collegio e poi decisa nella camera di consiglio del 17.4.2025.
***
La preliminare eccezione di inammissibilità dell'appello ex 348 bis c.p.c. può ritenersi implicitamente superata e disattesa dalla Corte con l'ordinanza di fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, momento incompatibile con l'adozione di un provvedimento ai sensi della norma invocata (cd. “ordinanza filtro”).
Invero, detta pronuncia di inammissibilità può essere emessa solo in limine litis, nei casi in cui l'appello appaia palesemente infondato in base ad una valutazione sommaria, che conduca a formulare un giudizio prognostico in termini di evidente alta probabilità di insuccesso del gravame.
Tale situazione, a giudizio della Corte, non è riscontrabile nel caso in esame, tenuto conto dell'oggetto della causa e delle questioni dibattute in fatto e in diritto, che si ritiene giustifichino una valutazione di merito.
Quanto al merito ritiene la Corte che l'appello sia infondato e debba essere respinto.
Con il primo motivo di gravame parte appellante impugna il capo della sentenza relativo alla dichiarazione di infondatezza dell'eccezione relativa al difetto di legittimazione attiva di
[...] quale mandataria di . Controparte_12 Controparte_1
Sul punto contesta in particolare che il Giudice di primo grado abbia richiamato la produzione di un documento (doc. 20) che tuttavia non risulterebbe essere mai stato depositato in giudizio, né nel procedimento R.g. n. 44407/2021 né nel R.g. n.3899/22.
La doglianza è documentalmente contraddetta avuto riguardo alla produzione in giudizio, avvenuta all'udienza del 05.04.2022, nell'ambito del procedimento Rg. n. 44407/2021, dei documenti n. 19 e n. 20. pagina 6 di 9 Invero infatti il verbale dell'udienza del 05.04.2022 espressamente dà atto del fatto che il legale di parte ricorrente “produce la procura generale conferita da a Controparte_1 [...] nonché la procura conferita da quest'ultima alla dott.ssa doc. 19, CP_2 Per_2
20” e che il legale della resistente “si riserva di valutare i documenti prodotti in merito all'eccezione sulla procura alle liti” concludendosi con l'invito rivolto dal Giudice, alla parte ricorrente di depositare telematicamente i documenti già esibiti in udienza.
La Sentenza dunque è del tutto corretta laddove evidenzia che risulta prodotto in giudizio il mandato con cui ha concesso a il potere di agire in nome e conto della CP_1 CP_2 mandante in data 24.01.2017, a mezzo procura speciale autenticata nelle sottoscrizioni dal
Notaio di Sassari, rep. n. 49818 racc. n. 21985. Persona_3
aveva dunque la piena e legittima facoltà di agire in giudizio per Controparte_2 conto della mandante, al fine di ottenere nei confronti dell'odierna appellante sia il recupero del credito vantato in virtù del contratto che la riconsegna dell'immobile.
Il primo motivo di appello è dunque infondato e deve essere respinto.
Con il secondo motivo di appello, sostiene che il Tribunale avrebbe adottato Parte_1 una superficiale ed apparente motivazione nel rigettare l'eccezione di nullità/annullabilità del contratto conseguente alla scoperta di una sopravvalutazione dell'immobile oggetto di locazione rispetto al valore di acquisto da parte della concedente, con riferimento al quale risulta formato il corrispettivo del contratto di leasing.
L'assunto non può essere condiviso.
Deve infatti rilevarsi che il Tribunale abbia correttamente puntualizzato che la conduttrice ha scelto in autonomia il bene da acquisire, concordando il prezzo con il fornitore che essa stessa aveva designato e che nel contratto di compravendita allegato le parti hanno espressamente precisato che le condizioni tutte della vendita “sono state concordate e pattuite direttamente dall'utilizzatore con la parte venditrice”, e ancora che “la parte utilizzatrice dichiara che l'immobile stesso corrisponde esattamente a quello dalla medesima precedentemente individuato e scelto di propria iniziativa, nonché contrattato con la parte venditrice, in quanto giudicato idoneo per le proprie necessità”.
Inoltre ha precisato che nessuna clausola contemplava una particolare metratura dell'immobile de quo, né assicurava una determinata qualificazione urbanistica delle superfici indicate e neppure sussiste locupletazione di atteso che il programma di rimborso Controparte_1 definito non fa che disciplinare il rientro dell'esborso sostenuto all'origine dalla società finanziaria, maggiorato di interessi nella misura concordata.
Il Giudice di prime cure ha dunque analiticamente esaminato la doglianza dell'appellante correttamente ritenendola infondata.
Inoltre può essere ancora rilevato sul punto che l'art. 1, comma 136 della L. n. 124/2017, nel definire il contratto di locazione finanziaria, stabilisce che per esso debba intendersi “il contratto con il quale la banca o l'intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo
106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si obbliga ad pagina 7 di 9 acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo fa mettere a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto”.
L'eventuale sopravvalutazione del bene, pertanto, lungi dall'intaccare la validità ed efficacia del Contratto, per tutte le motivazioni suddette, sarebbe al limite da ricondurre ai “rischi tutti” di cui al richiamato articolo che quindi, gravano in ogni caso in capo all'utilizzatore.
Anche il secondo motivo di appello, pertanto, è privo di fondamento e va rigettato.
Il terzo e quarto motivo di appello possono essere trattati congiuntamente concernendo l'asserita usurarietà del tasso di interesse applicato al contratto di leasing e la conseguente necessaria CTU per la rideterminazione dei rapporti dare avere tra le parti.
I motivi di gravame sono entrambi infondati.
persiste anche in questa sede nell'errore di operare la somma tra il tasso di Parte_1 interesse contrattualmente previsto, pari al 4,27% ed il tasso di mora, pari all'Euribor tre mesi maggiorato di 4%, ottenendo così un tasso superiore al tasso soglia al momento della stipula del contratto, pari al 4,89%.
Invero, come chiarito anche dal Tribunale, gli interessi moratori devono essere esclusi dal calcolo TEG, atteso che gli stessi sono dovuti solo in seguito ad un eventuale inadempimento dell'utilizzatore e non costituiscono il corrispettivo dell'erogazione del credito, ma svolgono una funzione risarcitoria collegata al mancato pagamento del canone alle scadenze stabilite.
Attesa l'erroneità dei presupposti alla base dell'istanza non può che condividersi la decisione del Tribunale di rigettare l'istanza istruttoria di ammissione di CTU econometrica che sarebbe risultata del tutto esplorativa.
In conclusione nessuno dei motivi di gravame è meritevole di accoglimento e l'appello va dunque respinto con conferma della sentenza di primo grado n. 5207/2024.
Quanto alla domanda di condanna ex art. 96 comma 1 e 2 c.p.c. avanzata dall'appellata, la Corte ritiene di doverla rigettare non ravvisandone i presupposti.
In applicazione del principio di soccombenza processuale a carico di andranno Parte_1 poste le spese affrontate da e da per il presente giudizio di Controparte_1 CP_10 appello, liquidate con applicazione dei parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria e minimi per la fase di trattazione, consistente nella sola partecipazione all'udienza di prima comparizione, ma da liquidarsi necessariamente anche in appello (Cass. n. 30219/23).
Sussistono, ai sensi dell'art.13 comma 1-quater D.P.R. n.115/2022, i presupposti per il versamento, a carico di parte appellante, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato.
P.Q.M.
pagina 8 di 9 La Corte d'Appello di Milano definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
e avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 1074/2024 così Parte_3 Parte_4 provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del Controparte_1 presente grado del giudizio, che liquida ai sensi del D.M. 147/2022 in complessivi € 22.333,00 oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3. condanna l'appellante al pagamento in favore dell'intervenuta delle spese del CP_3 presente grado del giudizio, che liquida ai sensi del D.M. 147/2022 in complessivi € 22.333,00 oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater.
Così deciso in Milano, il 17.4.2025 Il Presidente rel.
Adriana Cassano Cicuto
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Adriana Cassano Cicuto Presidente relatore
Dott. Antonio Corte Consigliere
Dott. Silvia Maria Russo Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 13.7.2024 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 5207/2024, pubblicata il 20/05/2024,
TRA
( c.f. ) in persona del legale rappresentante con l'Avv. De Parte_1 P.IVA_1
Simone
-APPELLANTE
CONTRO
( c.f. ) tramite la mandataria Controparte_1 P.IVA_2 [...]
on l'Avv. Luca Candiani Controparte_2
-APPELLATA- ella sua qualità di mandataria e procuratrice di: con gli avv. CP_3
Moriani e Scognamiglio Chiara Controparte_4 CP_5 [...]
Controparte_6 CP_7
-INTERVENUTA-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 5207/2024, pubblicata il
20/05/2024, in materia di “Leasing”.
CONCLUSIONI: pagina 1 di 9 Per Parte_1
• IN VIA PRELIMINARE, che disponga con decreto reso inaudita altera parte o, comunque, con ordinanza i provvedimenti indilazionabili ritenuti necessari e/o per tutti i motivi su esposti la sospensione della sentenza impugnata in merito all'ordine di rilascio dell'immobile.
• NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure, nonché le richieste istruttorie, che qui si riportano:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis:
in via preliminare:
- accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva di Controparte_8 quale mandataria in nome e per conto di e per l'effetto
[...] Controparte_1 dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto per difetto di procura alle liti nonchè revocare il decreto ingiuntivo telematico n. 21447/2021 – R.G. n. 43935/2021, emesso in data
24.11.2021, depositato in Cancelleria in data 14.12.2021 e notificato all'odierna opponente in data 17.12.2021 nonché dichiarare la nullità del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. per difetto di procura alle liti;
in via principale:
- previa dichiarazione di annullabilità e/o nullità del contratto di leasing di cui in narrativa, per tutti i motivi sopra esposti, respingere tutte le domande formulate dalla società iccome infondate e, comunque, non provate, con conseguente revoca Controparte_1 del decreto ingiuntivo telematico n. 21447/2021 – R.G. n.43935/2021, emesso in data
24.11.2021, depositato in Cancelleria in data 14.12.2021 e notificato all'odierna opponente in data 17.12.2021 nonché respingere tutte le domande formulate dalla società CP_1 di cui al ricorso ex art. 702 bis c.p.c. notificato;
[...]
in via subordinata:
- previo accertamento delle circostanze di cui sopra e del superamento del tasso di soglia contrattualmente pattuito, revocare il decreto ingiuntivo opposto e dichiarare infondata nel merito, sia in fatto che in diritto, la pretesa di cui al ricorso, ovvero, in subordine ridurre e ragguagliare l'avversa pretesa creditoria secondo equità;
- in ogni caso operando ogni opportuna compensazione tra tali richieste economiche e le pretese creditorie vantate dall'odierna esponente;
- ed ancora, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di condanna di al rilascio dell'immobile in Parte_1 oggetto, respingere, in quanto iniqua ed illegittima, la domanda di condanna al pagamento ex art. 614 bis c.p.c. e 1226 c.p.c., di una somma di denaro per ogni eventuale inosservanza o ritardo nell'adempimento, ovvero, se del caso, rideterminare la somma dovuta Parte_1 secondo equità.
[...]
pagina 2 di 9 - in via riconvenzionale: accertata e dichiarata l'annullabilità e/o nullità del contratto di leasing di cui in narrativa, condannare alla restituzione a favore Controparte_1 dell'opponente delle somme tutte pagate a titolo di canoni ossia dell'importo di € 1.616.415,00;
- in via subordinata riconvenzionale, accertata e dichiarata l'annullabilità e/o nullità del contratto di leasing con particolare riferimento alle pattuizioni riguardante gli interessi, condannare alla restituzione a favore dell'opponente delle somme tutte Controparte_1 pagate a titolo di interessi, importo da accertarsi e quantificarsi in corso di causa;
- in ogni caso operando ogni opportuna compensazione tra tali richieste economiche e le pretese creditorie vantate dall'odierna esponente;
- in via istruttoria si chiede l'ammissione di:1) consulenza tecnica estimativa e comparativa volta a valutare e quantificare il valore del complesso immobiliare sito in Bologna in via
Manara n.6, censito al Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 60, mappale 288 sub. 3, oggetto del contratto di leasing, sia nell'attualità che nell'anno 2006 (allorquandoveniva stipulato il leasing). 2) consulenza tecnica econometrica volta ad accertare e quantificare il tasso di interesse contrattualmente previsto, il tasso applicato, il tasso di mora applicato e, se del caso, verificare la correttezza e legittimità del calcolo degli interessi di mora e corrispettivi applicati e, per l'effetto, calcolare quanto indebitamente percepito da in virtù CP_1 del contratto di leasing in oggetto.
Si chiede altresì ammettersi prova testimoniale sui seguenti capitoli:
1) <
, si recava presso gli Uffici di Milano di per un incontro con il Testimone_1 CP_1
Responsabile dell'Ufficio Credito Anomalodella predetta, Dott. ; Testimone_2
2) <<vero che in data nell l accompagnato dal dott. per_1>
Per_1 Tes_2 richiesta dell'Ing. di verificare la metratura esatta dell'immobile, discutevano sulla
Per_1 possibilità di rivalutare l'immobile oggetto di leasing al fine di definire anticipatamente il predetto contratto>>;3) <<vero che in data nell l accompagnato dal dott. per_1>
Per_1 Tes_2 considerata la possibilità di una definizione anticipata del contratto di leasing anche alla lucedelle somme già corrisposte da;
4) <
Per_1
5) <<vero che in data nell l accompagnato dal dott. per_1>>.All'uopo si indicano quali testimoni su predetti capitoli dal n. 1) a n.5):
- Dott. , c/o , con sede a Sassari, via IV Novembre n. 27;- Testimone_2 CP_1
Dott. , con studio in Viale Europa, 56, San Severino Marche (MC). Testimone_1
Si chiede, infine, l'esibizione in giudizio ex art. 210 c.p.c. delle copie delle perizie effettuate sull'immobile in oggetto per conto di nell'anno 2020 e 2021 ed in particolare CP_1
pagina 3 di 9 della perizia di Eagle & WISE del 2020, di Wibita del marzo 2021 e di REAG Real Estate
Advisory Group – Kroll nel luglio 2021.”;
• In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, dei due gradi di giudizio.
Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 si dichiara che il valore del presente procedimento è pari ad € 660.000,00.
Per Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così giudicare.
Preliminarmente
Dichiarare inammissibile l'appello avversario, in quanto lo stesso non presenta una ragionevole probabilità di essere accolto, ai sensi dell'art. 348 bis, I comma, c.p.c.
Nel merito
Respingere l'appello avversario, in quanto infondato in fatto ed in diritto.
In ogni caso
Condannare l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellata, delle spese e compensi anche del presente grado.
Condannare altresì l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellata, del danno da lite temeraria, ai sensi dell'art. 96, I e III comma, c.p.c., in misura da liquidare secondo equità e, comunque, non inferiore ad Euro 25.000,00.
In via istruttoria
Respingere tutte le istanze avversarie, in quanto inammissibili ed irrilevanti.
Si fa salva ogni ulteriore deduzione e produzione consentita.
Si dichiara, sempre solo per quanto occorresse, di non accettare il contraddittorio su eventuali domande e/o eccezioni nuove avversarie.
Per : CP_3
Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adìta, contrariis reiectis, per le motivazioni addotte in narrativa respingere integralmente l'appello proposto, confermando così in toto la sentenza n.
5207/2024 resa in data 20.05.2024 dal Tribunale di Milano, in ogni sua statuizione.
Con vittoria di spese, competenze e accessori di entrambi i gradi di giudizio.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado: pagina 4 di 9 Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. quale mandataria di Controparte_2
conveniva in giudizio esponendo che in data 16.10.2006, CP_1 Controparte_9
(già ABF Leasing S.p.a.) concedeva in leasing a l'immobile sito CP_1 Parte_1 in Bologna, Via Manara n. 6, che si era resa inadempiente al pagamento di numerosi Parte_1 canoni di leasing e rimborsi e che pertanto, con comunicazione del 23.10.2019 CP_1 aveva intimato la risoluzione ai sensi dell'art. 1456 c.c. nonché dell'art. 14 delle condizioni generali del contratto sottoscritto inter partes, chiedendo altresì la restituzione del bene.
Rimanendo tale intimazione priva di riscontro, proponeva ricorso ex art 702 bis CP_2 cpc chiedendo che venisse accertata la risoluzione contrattuale per inadempimento di nonché che la stessa venisse condannata al rilascio dell'immobile in oggetto. Parte_1
Parallelamente istaurava altresì il giudizio R.G. 3899/22 per il pagamento dei canoni insoluti.
Si costituiva contestando preliminarmente la legittimazione attiva in capo Parte_1 alla ricorrente non risultando in atti la procura speciale da parte di in favore della CP_1 mandataria, e nel merito eccependo la nullità/annullabilità del contratto di leasing per sopravalutazione del bene, nonché in ragione della previsione in contratto di interessi di natura usuraia sulla base della sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso moratorio. Rilevava altresì
l'infondatezza della domanda formulata ex art. 614 bis c.p.c. e la necessità di riunire il giudizio in essere a quello avente per oggetto l'opposizione al pagamento dei canoni R.G. 3899/22.
Disposto il mutamento del rito e la riunione dei procedimenti, veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto ed assegnati i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c..
Precisate le conclusioni la causa veniva assunta in decisione con l'assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Con sentenza n. 5207/2024 il Tribunale di Milano accertava la risoluzione del contratto di leasing e condannava al rilascio immediato nei confronti di Parte_1 CP_2 dell'immobile. Rigettava l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.21447/2021 che veniva dichiarato definitivamente esecutivo.
Infine condannava al pagamento delle spese di lite. Parte_1
Il presente grado di appello:
Avverso la suddetta sentenza interponeva appello deducendo, previa Parte_1 sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, i seguenti motivi:
• errore della sentenza laddove ha rigettato l'eccezione di carenza di legittimazione attiva di CP_2
• errore della sentenza laddove ha rigettato l'eccezione di nullità / annullabilità del contratto di leasing per sovra-valutazione del valore dell'immobile oggetto del contratto;
• errore della sentenza laddove ha rigettato la doglienza in punto di usurarietà del tasso d'interesse applicato al contratto di leasing
• errore laddove il giudice di prime cure, nonostante l'essenzialità ai fini del decidere, non ha ammesso la CTU econometrica.
pagina 5 di 9 Si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello ai sensi dell'art 348 bis c.p.c e nel merito chiedendone il rigetto in quanto infondato in fatto ed in diritto. Instava inoltre per la condanna dell'appellante ai sensi dell'art 96 comma
I e II cpc.
A fronte della cessione del credito intervenuta in data 21.12.2023 tra e Controparte_1 Pt_2 si costituiva in giudizio quale mandataria e procuratrice di quest'ultima
[...] CP_10 nonché di attuale proprietaria dell'immobile. Instava preliminarmente per Controparte_11 la dichiarazione di cessata materia del contendere in merito alla richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, relativamente alla condanna al rilascio immediato dell'Immobile, stante l'avvenuto rilascio forzoso dello stesso in data 21.1.2025 e nel merito instava per il rigetto dell'appello proposto con integrale conferma della sentenza impugnata.
All'udienza di prima comparizione il Giudice, preso atto del rilascio dell'immobile in data 21.1.2025, dichiarava il non luogo a provvedere sull'istanza di sospensiva e rimetteva la causa al Collegio per la decisione concedendo i termini perentori ex art 352 cpc.
All'udienza del 15.4.2025, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva assunta in decisione dal Collegio e poi decisa nella camera di consiglio del 17.4.2025.
***
La preliminare eccezione di inammissibilità dell'appello ex 348 bis c.p.c. può ritenersi implicitamente superata e disattesa dalla Corte con l'ordinanza di fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, momento incompatibile con l'adozione di un provvedimento ai sensi della norma invocata (cd. “ordinanza filtro”).
Invero, detta pronuncia di inammissibilità può essere emessa solo in limine litis, nei casi in cui l'appello appaia palesemente infondato in base ad una valutazione sommaria, che conduca a formulare un giudizio prognostico in termini di evidente alta probabilità di insuccesso del gravame.
Tale situazione, a giudizio della Corte, non è riscontrabile nel caso in esame, tenuto conto dell'oggetto della causa e delle questioni dibattute in fatto e in diritto, che si ritiene giustifichino una valutazione di merito.
Quanto al merito ritiene la Corte che l'appello sia infondato e debba essere respinto.
Con il primo motivo di gravame parte appellante impugna il capo della sentenza relativo alla dichiarazione di infondatezza dell'eccezione relativa al difetto di legittimazione attiva di
[...] quale mandataria di . Controparte_12 Controparte_1
Sul punto contesta in particolare che il Giudice di primo grado abbia richiamato la produzione di un documento (doc. 20) che tuttavia non risulterebbe essere mai stato depositato in giudizio, né nel procedimento R.g. n. 44407/2021 né nel R.g. n.3899/22.
La doglianza è documentalmente contraddetta avuto riguardo alla produzione in giudizio, avvenuta all'udienza del 05.04.2022, nell'ambito del procedimento Rg. n. 44407/2021, dei documenti n. 19 e n. 20. pagina 6 di 9 Invero infatti il verbale dell'udienza del 05.04.2022 espressamente dà atto del fatto che il legale di parte ricorrente “produce la procura generale conferita da a Controparte_1 [...] nonché la procura conferita da quest'ultima alla dott.ssa doc. 19, CP_2 Per_2
20” e che il legale della resistente “si riserva di valutare i documenti prodotti in merito all'eccezione sulla procura alle liti” concludendosi con l'invito rivolto dal Giudice, alla parte ricorrente di depositare telematicamente i documenti già esibiti in udienza.
La Sentenza dunque è del tutto corretta laddove evidenzia che risulta prodotto in giudizio il mandato con cui ha concesso a il potere di agire in nome e conto della CP_1 CP_2 mandante in data 24.01.2017, a mezzo procura speciale autenticata nelle sottoscrizioni dal
Notaio di Sassari, rep. n. 49818 racc. n. 21985. Persona_3
aveva dunque la piena e legittima facoltà di agire in giudizio per Controparte_2 conto della mandante, al fine di ottenere nei confronti dell'odierna appellante sia il recupero del credito vantato in virtù del contratto che la riconsegna dell'immobile.
Il primo motivo di appello è dunque infondato e deve essere respinto.
Con il secondo motivo di appello, sostiene che il Tribunale avrebbe adottato Parte_1 una superficiale ed apparente motivazione nel rigettare l'eccezione di nullità/annullabilità del contratto conseguente alla scoperta di una sopravvalutazione dell'immobile oggetto di locazione rispetto al valore di acquisto da parte della concedente, con riferimento al quale risulta formato il corrispettivo del contratto di leasing.
L'assunto non può essere condiviso.
Deve infatti rilevarsi che il Tribunale abbia correttamente puntualizzato che la conduttrice ha scelto in autonomia il bene da acquisire, concordando il prezzo con il fornitore che essa stessa aveva designato e che nel contratto di compravendita allegato le parti hanno espressamente precisato che le condizioni tutte della vendita “sono state concordate e pattuite direttamente dall'utilizzatore con la parte venditrice”, e ancora che “la parte utilizzatrice dichiara che l'immobile stesso corrisponde esattamente a quello dalla medesima precedentemente individuato e scelto di propria iniziativa, nonché contrattato con la parte venditrice, in quanto giudicato idoneo per le proprie necessità”.
Inoltre ha precisato che nessuna clausola contemplava una particolare metratura dell'immobile de quo, né assicurava una determinata qualificazione urbanistica delle superfici indicate e neppure sussiste locupletazione di atteso che il programma di rimborso Controparte_1 definito non fa che disciplinare il rientro dell'esborso sostenuto all'origine dalla società finanziaria, maggiorato di interessi nella misura concordata.
Il Giudice di prime cure ha dunque analiticamente esaminato la doglianza dell'appellante correttamente ritenendola infondata.
Inoltre può essere ancora rilevato sul punto che l'art. 1, comma 136 della L. n. 124/2017, nel definire il contratto di locazione finanziaria, stabilisce che per esso debba intendersi “il contratto con il quale la banca o l'intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo
106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si obbliga ad pagina 7 di 9 acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo fa mettere a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto”.
L'eventuale sopravvalutazione del bene, pertanto, lungi dall'intaccare la validità ed efficacia del Contratto, per tutte le motivazioni suddette, sarebbe al limite da ricondurre ai “rischi tutti” di cui al richiamato articolo che quindi, gravano in ogni caso in capo all'utilizzatore.
Anche il secondo motivo di appello, pertanto, è privo di fondamento e va rigettato.
Il terzo e quarto motivo di appello possono essere trattati congiuntamente concernendo l'asserita usurarietà del tasso di interesse applicato al contratto di leasing e la conseguente necessaria CTU per la rideterminazione dei rapporti dare avere tra le parti.
I motivi di gravame sono entrambi infondati.
persiste anche in questa sede nell'errore di operare la somma tra il tasso di Parte_1 interesse contrattualmente previsto, pari al 4,27% ed il tasso di mora, pari all'Euribor tre mesi maggiorato di 4%, ottenendo così un tasso superiore al tasso soglia al momento della stipula del contratto, pari al 4,89%.
Invero, come chiarito anche dal Tribunale, gli interessi moratori devono essere esclusi dal calcolo TEG, atteso che gli stessi sono dovuti solo in seguito ad un eventuale inadempimento dell'utilizzatore e non costituiscono il corrispettivo dell'erogazione del credito, ma svolgono una funzione risarcitoria collegata al mancato pagamento del canone alle scadenze stabilite.
Attesa l'erroneità dei presupposti alla base dell'istanza non può che condividersi la decisione del Tribunale di rigettare l'istanza istruttoria di ammissione di CTU econometrica che sarebbe risultata del tutto esplorativa.
In conclusione nessuno dei motivi di gravame è meritevole di accoglimento e l'appello va dunque respinto con conferma della sentenza di primo grado n. 5207/2024.
Quanto alla domanda di condanna ex art. 96 comma 1 e 2 c.p.c. avanzata dall'appellata, la Corte ritiene di doverla rigettare non ravvisandone i presupposti.
In applicazione del principio di soccombenza processuale a carico di andranno Parte_1 poste le spese affrontate da e da per il presente giudizio di Controparte_1 CP_10 appello, liquidate con applicazione dei parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria e minimi per la fase di trattazione, consistente nella sola partecipazione all'udienza di prima comparizione, ma da liquidarsi necessariamente anche in appello (Cass. n. 30219/23).
Sussistono, ai sensi dell'art.13 comma 1-quater D.P.R. n.115/2022, i presupposti per il versamento, a carico di parte appellante, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato.
P.Q.M.
pagina 8 di 9 La Corte d'Appello di Milano definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
e avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 1074/2024 così Parte_3 Parte_4 provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del Controparte_1 presente grado del giudizio, che liquida ai sensi del D.M. 147/2022 in complessivi € 22.333,00 oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3. condanna l'appellante al pagamento in favore dell'intervenuta delle spese del CP_3 presente grado del giudizio, che liquida ai sensi del D.M. 147/2022 in complessivi € 22.333,00 oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater.
Così deciso in Milano, il 17.4.2025 Il Presidente rel.
Adriana Cassano Cicuto
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