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Sentenza 20 agosto 2025
Sentenza 20 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 20/08/2025, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI TRENTO
SEZIONE SECONDA CIVILE
La Corte di Appello di TR in persona dei magistrati:
Dr.ssa L.Guzzo Presidente
Dr.ssa M.Tulumello Consigliere
Dr.ssa R.Fermanelli Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado R.G. 226/2024
tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. WENTER MARKUS elett. Dom Parte_1
Via Dante 20B 39100 Bolzano appellante e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
FICORONI MARIA ILEANA elett dom. in Via Francesco Petrarca39, Colleferro
(Roma) appellato e
(PI partita IVA: DE 188965307) Controparte_2
appellato contumace
Avente ad oggetto: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale
In punto: riforma della sentenza del Tribunale di TR n. 928/24
Causa decisa nella camera di consiglio del giorno 7.8.25 sulle seguenti CONCLUSIONI
PARTE APPELLANTE:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di TR in totale riforma della impugnata sentenza del
Tribunale di TR n. 928/2024, emessa dal Tribunale di TR, Giudice Dott.ssa Giuliana
Segna sub R.G. n. 2965/2023 (riunito al procedimento sub R.G. n. 2548/2023), in data
04.10.2024, pubblicata in data 10.10.2024 e notificata il giorno 8.10.2024, per i motivi esposti in atti, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: Nel merito, in via principale: 1) accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del signor nella causazione Controparte_1 dell'incidente sciistico per cui è causa;
2) previo accertamento e declaratoria dei danni subiti dalla signora nella misura di Euro 54.596,82, accertare il nesso di causa tra le Parte_2 lesioni subite dalla sig.ra ed il sinistro de quo;
3) per l'effetto, condannare il Parte_2 signor al risarcimento dei danni in favore della parte attrice, mediante Controparte_1 pagamento dell'importo di Euro 54.596,82, o quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, con gli interessi legali dalla data del sinistro per cui è causa, sino alla data della notifica dell'atto di citazione e successivamente nella misura degli interessi previsti dal comma
4 dell'art. 1284 c.c., come modificato dall'art. 17 D.L. 12 settembre 2014 n. 132 e modificato in
“sede di conversione” dalla legge 10.11.2014 n. 162, applicabili ratione temporis al caso di specie, essendo il suddetto procedimento azionato trenta giorni dopo l'entrata in vigore della suddetta legge. Pertanto, per il periodo successivo all'azionata domanda, dovranno applicarsi gli interessi legali di mora previsti per le transazioni commerciali, come recentemente statuito dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 61/2023. Oltre il danno per svalutazione monetaria, con il carico delle spese di lite e di giudizio, le spese di negoziazione assistita, e gli accessori di legge sempre dovuti.
Nel merito, in via subordinata: 1) accertare e dichiarare la responsabilità concorsuale al 50% del signor nella causazione dell'incidente sciistico per cui è causa;
2) previo Controparte_1 accertamento e declaratoria dei danni subiti dalla signora nella misura di Euro Parte_2
54.596,82, accertare il nesso di causa tra le lesioni subite dalla sig.ra ed il sinistro Parte_2 de quo;
3) per l'effetto, condannare il signor al risarcimento dei danni in Controparte_1 favore della parte attrice, mediante pagamento dell'importo di Euro 27.298,41, o quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, con gli interessi legali dalla data del sinistro per cui è causa, sino alla data della notifica dell'atto di citazione e successivamente nella misura degli interessi previsti dal comma 4 dell'art. 1284 c.c., come modificato dall'art. 17 D.L. 12
pag. 2/17 settembre 2014 n. 132 e modificato in “sede di conversione” dalla legge 10.11.2014 n. 162, applicabili ratione temporis al caso di specie, essendo il suddetto procedimento azionato trenta giorni dopo l'entrata in vigore della suddetta legge. Pertanto, per il periodo successivo all'azionata domanda, dovranno applicarsi gli interessi legali di mora previsti per le transazioni commerciali, come recentemente statuito dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 61/2023. Oltre il danno per svalutazione monetaria, con il carico delle spese di lite e di giudizio di primo e secondo grado, le spese di negoziazione assistita, e gli accessori di legge sempre dovuti.
In via istruttoria: ammettersi la prova per testi sui capitoli di cui alla propria memoria ex art. 171 ter c.p.c. secondo termine di data 24.04.2024, che qui integralmente si propongono:
1. Vero che il giorno 17.03.2023, verso le ore 11.50, la Dott.ssa scendeva con i Parte_2 propri sci lunga la pista n. 1 “Sass Becè”, nell'ambito della Ski Area “Belvedere”, sita nel territorio del Comune di Canazei (TN) a velocità regolare mantenendo la sua traiettoria di discesa?
2. Vero che i sig.ri e il giorno 17.03.2023, verso le ore Parte_3 Persona_1 Persona_2
11.50 si trovavano fermi a bordo della pista “Sass Becè” con lo sguardo rivolto verso monte in attesa della Dott.ssa Parte_4
3. Vero che il giorno 17.03.2023, verso le ore 11.50, sulla pista n. 1 “Sass Becè”, sopraggiungeva da monte rispetto alla Dott.ssa il sig. il quale deviava Pt_2 Controparte_1
a destra (dalla prospettiva dei testi, ossia guardando verso monte) ed omettendo di frenare andava ad investire la sig.ra da tergo, giuste dichiarazioni sub docc. 16 e 17 che si Pt_2 esibiscono al teste per conferma?
4. Vero che il sig. nel discendere la pista n. 1 “Sass Becè” assumeva una Controparte_1 velocità sostenuta giuste dichiarazioni sub docc. 16 e 17 che si esibiscono al teste per conferma?
5. Vero che nell'occasione dello scontro sciistico di data 17.03.2023 la Dott.ssa Parte_4 riportava un trauma all'arto inferiore destro e precisamente una frattura scomposta del piatto tibiale (evidente scalino articolare), una frattura spiroide scomposta della diafisi tibiale, una frattura scomposta del malleolo esterno, nonché sovramalleolare esterna destra del perone, giusto doc. 1 che si esibisce al teste per conferma? 6. Vero che dal giorno del sinistro di data
17.03.2023 e sino ad oggi la sig.ra soffre di risvegli notturni? Pt_2
pag. 3/17 7. Vero che dopo il sinistro di data 17.03.2023 e sino ad oggi la sig.ra deambula Pt_2 zoppicando?
8. Vero che prima del sinistro d.d. 17.03.2023 la signora faceva passeggiate quotidiane Pt_2 con il cane AR di 10 km al giorno?
9. Vero che dopo il sinistro di data 17.03.2023 la sig.ra ha rinunciato alle passeggiate di Pt_2
10 km al giorno con il cane AR?
10. Vero che prima del sinistro di data 17.03.2023 la sig.ra aveva la passione per il tennis, Pt_2 la bici, lo sci, le ciaspole ed il trekking in montagna?
11. Vero che prima del sinistro la Dott.ssa praticava regolarmente, ossia una volta alla Pt_2 settimana il tennis?
12. Vero che prima del sinistro di data 17.03.2023, in estate la Dott.ssa nei fine settimana Pt_2 faceva escursioni in bicicletta, faceva trekking e andava in barca?
13. Vero che prima del sinistro di data 17.03.2023 nei fine settimana d'inverno la Dott.ssa Pt_2 praticava lo sci e le ciaspole?
14. Vero che dopo il sinistro di data 17.03.2023 la Dott.ssa ha rinunciato al tennis, alla Pt_2 bici, allo sci, alle ciaspole ed al trekking in montagna?
15. Vero che dopo il sinistro di data 17.03.2023 sino ad oggi la Dott.ssa ha rinunciato ad Pt_2 andare in barca?
6. Vero che dopo il sinistro di data 17.03.2023 e sino al rientro al lavoro avvenuto in data
05.06.2023, la Dott.ssa rimaneva tra le mura domestiche? Pt_2
17. Vero che dal giorno del sinistro di data 17.03.2023 e sino a metà aprile 2023 era impossibilitata a deambulare autonomamente e le sue giornate le trascorreva a letto e/o sul divano della propria abitazione tenendo alta la gamba incidentata?
18. Vero che dal giorno del sinistro di data 17.03.2023 sino al 05.06.2023 la Dott.ssa Pt_2 assumeva forti antidolorifici che provocavano nausea e sonnolenza?
19. Vero che al rientro al lavoro della sig.ra avvenuto in data 05.06.2023, la dott.ssa Pt_2 Pt_2 deambulava solo con l'aiuto delle stampelle?
pag. 4/17 20. Vero che per tutta l'estate del 2023 per i trasferimenti all'interno della struttura ospedaliera in cui lavora la Dott.ssa i avvaleva dell'aiuto di un terzo? Pt_2
21. Vero che dopo il sinistro per cui è causa, la Dott.ssa rinunciava ad utilizzare il suo Pt_2 cane AR nella terapia con i con i propri pazienti in quanto impossibilitata a tenere in mano il guinzaglio?
22. Vero che per dopo il sinistro di data 17.03.2023 e per tutta l'estate sino a settembre 2023 la Dott.ssa ha indossato calze compressive? Pt_2
23. Vero che la dott.ssa è dipendente presso la in qualità di Parte_2 Controparte_2 medico psichiatra e svolge la mansione di Direttrice Regionale nel comprensorio Donau Riss, giusto contratto di lavoro sub doc. 18 che si esibisce al teste per conferma?
24. Vero che la Dott.ssa era assente dal lavoro dal giorno del sinistro di data 17.03.2023 Pt_2 sino al 05.06.2023, giusta dichiarazione del datore di lavoro sub doc. 9 e certificati di malattia sub doc. 19 che si esibiscono al teste per conferma?
25. Vero che dal giorno del sinistro di data 17.03.2023 e sino al 28.04.2023 la
[...]
ha corrisposto alla Dott.ssa regolare stipendio? CP_2 Pt_2
26. Vero che in assenza del sinistro di data 17.03.2023, per il periodo dal 29.04.2023 al
02.06.2023 la Dott.ssa avrebbe percepito dal datore di lavoro un Pt_2 Controparte_2 compenso di Euro 6.546,82, giusta dichiarazione di data 19.09.2023 sub doc. 21 che si esibisce al teste per conferma?
A testi si indicano: - sig. Kirchweg 3/3, D-88276 Berg, da sentire presso Parte_3
l'IC EN (Herrenstraße 40 – 44, D-88212 EN) sui capitoli 1-26; - sig.
Albersfelder Straße 58, D-88213 EN, da sentire presso l'IC Persona_1
EN (Herrenstraße 40 – 44, D-88212 EN) sui capitoli 1-5; - sig.ra , Persona_2
Albersfelder Strasse 58, D-88213 EN, da sentire presso l'IC EN
(Herrenstraße 40 – 44, D-88212 EN) sui capitoli 1-5;
- sig.ra Kogenhalde 8, D-78354 Sipplingen, da sentire presso l'IC Testimone_1
BE (Bahnhofstraße 8, D- 88662 BE) sui capitoli 7-22; - sig.ra Tes_2
Kolpingstraße 29/1, D-88339 AD SE, da sentire presso l'IC AD SE
(Wurzacher Straße 73, D-88339 AD SE) sui capitoli 7-24;
pag. 5/17 - sig. c/o Pfarrer-Leube- Straße 29, D-88427 AD Testimone_3 Controparte_2
Schussenried, da sentire presso l'IC Biberach/Riß (Alter Postplatz 4, D-88400
Biberach an der Riß) sui capitoli 23-26.
Si chiede che i testi residenti all'estero siano sentiti tramite rogatoria internazionale, essendo davvero molto difficoltoso per i medesimi recarsi in Italia e percorrere tanti chilometri, oltre che affrontare ingenti spese, per essere sentiti avanti a Codesto Giudice.
Essendo di madrelingua tedesca, il comparente patrocinio - come sempre è solito fare, giusta autorizzazione sia del Tribunale Alto Atesino, dove la richiesta di rogatoria è maggiormente frequente vista la collocazione geografica, sia nel resto d'Italia nelle vertenze che vedono coinvolti cittadini stranieri - si occuperà della compilazione di tutta la modulistica utile alla rogatoria, ovvero i moduli già predisposti all'uopo, provvedendo alla traduzione e asseverazione dall'italiano al tedesco dei capitoli di prova da inserire e di inviare il plico, dopo ovviamente il controllo e la sottoscrizione di Giudice, all'Autorità straniera Per_3 competente.
Sempre la comparente difesa, una volta che l'Autorità estera avrà restituito il plico, provvederà alla traduzione ed asseverazione di tutto quanto. La rogatoria viene svolta in tempi assolutamente contenuti, non ha alcun costo e non viola alcun contraddittorio. All'estero i testimoni verranno ascoltati solo dal Giudice, libera restando la parte convenuta, ricevuta la comunicazione da parte dell'Autorità estera della data di fissazione dell'udienza, se vorrà, di nominare per quella (udienza) un proprio difensore.
Si chiede, inoltre, l'ammissione di CTU medico-legale, diretta ad accertare natura ed entità delle lesioni subite dalla sig.ra nell'incidente sciistico de quo, la compatibilità Parte_2 delle lesioni con un urto proveniente da tergo, la congruità delle spese mediche esposte, nonché diretta ad accertare se le lesioni abbiano comportato per l'attrice limitazioni alle attività quotidiane, in particolare all'attività sportiva praticata in precedenza, con termine per nominare CT di parte.
In ogni caso con vittoria di spese di entrambi gradi di giudizio.
PARTE APPELLATA : Controparte_1
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in via preliminare, in rito, accertare e dichiarare l'inammissibilità appello per esistenza di giudicato fra la ed Controparte_3
pag. 6/17 il sig. della sentenza 928/2024 per le motivazioni in fatto e diritto innanzi ed Controparte_1 in atti esposte;
in via preliminare, in rito, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello per le motivazioni in fatto e diritto innanzi ed in atti esposte;
nel merito, rigettare l'appello avverso la sentenza n 928/2024 emessa in data 02.10.2024 e notificata in data 10.10.2024 poiché completamente infondato in fatto e diritto per le motivazioni in atti ed innanzi esposte e per l'effetto confermare la sentenza n 928/2024; in ogni caso, in via principale, nel merito, rigettare la domanda formulata dalla signora poiché completamente infondata in
Parte_1 fatto e diritto e non provata sia nell'an che nel quantum per tutte le motivazioni innanzi ed in atti in fatto e diritto esposte;
in via principale, nel merito, accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva della signora nella causazione dell'incidente sciistico
Parte_1 avvenuto in Canazei in data 17.3.2023 per cui è causa per tutte le motivazioni in fatto e diritto innanzi ed in atti esposte;
in subordinata, nel merito, nella denegata ipotesi in cui il Tribunale ritenesse di accogliere la domanda della signora , accertare e dichiarare il
Parte_1 concorso nella causazione del sinistro per cui è causa della signora nella misura
Parte_1 del 90% o nella misura maggiore o minore che si riterrà di giustizia e per l'effetto ridurre la somma in risarcimento da liquidare in relazione all'apporto causale della condotta determinante l'evento per cui è causa, da parte dell'attrice; ancora in via subordinata, nel merito, nella denegata ipotesi in cui il Tribunale ritenesse di ravvisare di accogliere la domanda della signora accertare e dichiarare ex art 19 legge 363/2003 il concorso nella
Parte_1 causazione del sinistro per cui è causa della signora nella misura del 50% o nella
Parte_1 misura maggiore o minore che si riterrà di giustizia e per l'effetto ridurre la somma in risarcimento da liquidare in relazione all'apporto causale della condotta determinante l'evento per cui è causa, da parte dell'attrice; in ogni caso, nel merito, nella denegata ma non creduta ipotesi in cui la Corte ritenesse di accogliere la domanda dell'attrice ridurre la somma in risarcimento da liquidare in relazione all'apporto causale della condotta determinante l'evento per cui è causa da parte dell'attrice nella misura che si riterrà di giustizia.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione dd. 11.10.23, la conveniva in giudizio dinanzi al Controparte_2
Tribunale di TR , chiedendone la condanna al pagamento dell'importo Controparte_1
pag. 7/17 di euro 29.380,20 oltre accessori, pari allo stipendio versato a , sua dipendente, Parte_1
per i periodi in cui era stata assente dal lavoro a causa delle lesioni riportate in occasione dell'incidente sciistico avvenuto il giorno 17.3.23 quando la stessa stava sciando lungo la pista
Sass Becè in Canazei ed era stata urtata dal convenuto che l'aveva investita provenendo da monte.
si costituiva in giudizio, rilevando che, come risultava dal video di Controparte_1
registrazione dell'incidente, estratto dalla Polizia dello Stato, il sinistro era stato causato dalla condotta di che, provenendo da monte a velocità elevata, si era spostata Persona_4
repentinamente da sinistra verso destra, tagliando la pista ed investendo il convenuto che scendeva lungo la pista sulla parte destra a velocità moderata e con andatura regolare;
conseguentemente non era allo stesso attribuibile la violazione degli articoli 18 e 19 del D.Lgs.
n. 40/21, invocati da parte attrice. Contestava che fosse provata l'esistenza di un rapporto di lavoro tra parte attrice e la sig.ra ed altresì il nesso causale tra l'erogazione delle somme Pt_1
pretese da parte attrice e il sinistro ed infine l'entità delle somme richieste. In via subordinata rilevava che ai sensi dell'art. 19 L.n. 363/03 doveva presumersi fino a prova contraria che in caso di scontro ciascuno degli sciatori concorra in egual misura a produrre eventuali danni.
Chiedeva pertanto il rigetto della domanda proposta da parte attrice e, in via subordinata,
che fosse accertato un concorso nella causazione del sinistro della sig.ra nella Parte_1
misura del 90% o altra misura da accertare. In via ulteriormente subordinata, che fosse accertato un concorso di colpa nella causazione del sinistro pari al 50% di entrambi gli sciatori coinvolti. In ogni caso chiedeva la riduzione della somma richiesta a titolo di risarcimento del danno.
pag. 8/17 A tale causa veniva riunita quella introdotta nei confronti del medesimo convenuto da
[...]
, la quale chiedeva il risarcimento dei danni conseguenti alle lesioni subite in occasione Pt_1
del medesimo incidente sciistico sia a titolo di danno alla salute che a titolo di spese per la perizia medico legale stragiudiziale, sostenendo che la responsabilità del sinistro andava imputata al convenuto il quale l'aveva investita sopraggiungendo da monte a forte CP_1
velocità.
Anche in tale giudizio si era costituito il convenuto , sostenendo l'esclusiva Controparte_1
responsabilità dell'attrice nella verificazione dell'incidente e contestando l'entità dei danni esposta.
Chiedeva il rigetto della domanda proposta da e in via subordinata che fosse Parte_1
accertata una concorrente responsabilità della stessa nella determinazione del sinistro sciistico, pari al 90% o comunque al 50%, con conseguente riduzione dell'importo riconosciuto in favore della stessa a titolo di risarcimento danni.
Con sentenza numero 928/24 dd. 4.10.24, oggetto di impugnazione tribunale di TR
rigettava le domande proposte dagli attori e , condannando Controparte_2 Parte_1
i convenuti al pagamento delle spese di lite.
Riteneva il tribunale che fosse irrilevante disporre l'assunzione delle prove testimoniali in quanto parte convenuta aveva prodotto il video dal quale emergeva con chiarezza la dinamica dell'incidente sciistico e dal cui esame emergeva con evidenza che l'incidente era avvenuto per esclusiva responsabilità di . Parte_1
pag. 9/17 Infatti emergeva dalla ripresa video che il convenuto stava scendendo Controparte_1
lungo il lato destro della pista a velocità moderata ed adeguata rispetto alle condizioni della pista e all'affollamento, effettuando curve a corto raggio e mantenendosi correttamente nell'ambito della propria direzione di marcia. Al contrario l'attrice proveniva dal lato sinistro della pista che attraversava diagonalmente a velocità elevata, spostandosi da sinistra verso il lato destro e andando così ad invadere la traiettoria di percorrenza del convenuto, tagliandogli improvvisamente la strada. Sulla base di tale ricostruzione del sinistro, la sua verificazione doveva essere addebitata in modo esclusivo alla condotta dell'attrice Tale ricostruzione Pt_1
del sinistro escludeva l'applicazione della norma secondo cui lo sciatore a monte deve mantenere una direzione che gli consenta di evitare collisioni, interferenze, pericoli con lo sciatore a valle in quanto la direzione di marcia del convenuto era corretta ed adeguata e la sig.ra non stava sciando nella stessa direzione di marcia del convenuto né era posizionata Pt_1
più a valle rispetto al lui. Pertanto non vi era stata alcuna interferenza da parte del convenuto con uno sciatore che stesse procedendo a valle nella stessa direzione di marcia, essendo l'attrice arrivata lateralmente e percorrendo una direzione diagonale, senza preoccuparsi Pt_1
della presenza degli altri sciatori e tagliando la strada al convenuto il quale se l'era trovata davanti improvvisamente e non aveva potuto evitare la collisione.
Avverso tale sentenza ha proposto appello, articolando i motivi di Parte_1
impugnazione di seguito esaminati.
Mentre è rimasta contumace, si è costituito in giudizio Controparte_2 CP_1
, evidenziando che l'impugnata sentenza è passata in giudicato quanto al rapporto
[...]
processuale tra lui e la e che tale giudicato copre anche la domanda Controparte_2
pag. 10/17 dell'appellante; eccependo l' inammissibilità dell'appello di per violazione Parte_1
articolo 342 cpc;
chiedendo il rigetto dell'appello e, in via subordinata, che fosse accertato un concorso dell'appellante nella causazione del sinistro nella misura del 90% o, in via ulteriormente subordinata, del 50% con conseguente riduzione degli importi eventualmente liquidati in favore la stessa a titolo di risarcimento danni.
Quindi la causa, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe precisate nei termini di cui all'art 189 cpc, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 15/7/25 e decisa nella camera di consiglio del 7.8.25.
* * * *
Con il primo motivo di impugnazione lamenta che immotivatamente il giudice Parte_1
di primo grado abbia rigettato le proprie istanze istruttorie orali, esponendo che con la memoria ex articolo 171 ter c.p.c. aveva formulato richieste di prove testimoniali, reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, prove la cui assunzione avrebbe potuto chiarire e confermare la dinamica del sinistro ed altresì le specifiche conseguenze dannose a carico dell'appellante nelle proprie abitudini di vita. Il giudice di primo grado aveva ritenuto sufficiente per il suo convincimento la riproduzione videoregistrata della dinamica del sinistro.
Al contrario la mancata assunzione delle prove testimoniali richieste dell'appellante ha determinato una violazione del diritto costituzionalmente garantito alla difesa ed ha portato ad una ricostruzione errata e distorta del sinistro in quanto, all'esito dell'assunzione delle prove orali, sarebbe stato dimostrato che lo sciatore proveniente da monte era il sig. CP_1
il quale scendeva a velocità sostenuta e deviava improvvisamente a sinistra, andando di pag. 11/17 investire l'appellante che manteneva la sua traiettoria e scendeva a velocità moderata.
Sostiene l'appellante che il video è stato ripreso da una prospettiva ingannevole e non è di buona qualità.
Con il secondo motivo di impugnazione l'appellante lamenta l'erronea valutazione delle prove e la falsa ricostruzione del sinistro con conseguente erronea attribuzione della responsabilità.
Erroneamente il tribunale ha ritenuto che la dinamica del sinistro emergeva con chiarezza dal video in quanto al contrario l'inquadramento dall'alto delle telecamere, in una prospettiva laterale, distorce di non poco la percezione dello spettatore. Al contrario i testi indicati si trovavano a pochi metri dal sinistro che avevano visto dal basso verso l'alto con una migliore prospettiva. Sostiene l'appellante che visionando le immagini videoregistrate gli utenti della pista appaiono delle nere figure in movimento e non è possibile accertare le concrete e singole condotte delle parti;
nè è chiaro verificare che sia andato addosso a chi. Conclude
quindi nel senso che dalle immagini del video di sorveglianza non si ricava la prova della concreta dinamica del sinistro al momento della collisione e sostiene che dal fermo immagine al secondo 25 si ricava che l'appellato si trovava dietro l'appellante. L'appellante nell'immediatezza dei fatto aveva riferito alla Polizia intervenuta che era stata colpita da tergo dall'altro sciatore ed il teste che non era stato immediatamente ascoltato dalla Tes_4
Polizia, aveva inviato due giorni dopo al comando di Polizia un e-mail contenente le sue dichiarazioni. Del resto anche le lesioni riportate dall'appellante confermavano la dinamica del sinistro come da lei sostenuta così come il fatto che l'appellato non aveva riportato alcuna lesione. Sostiene l'appellante che la sua velocità era del tutto conforme ed in sintonia con la pag. 12/17 velocità degli altri utenti che apparivano nel video. Lo stesso aveva riferito alla CP_1
Polizia che l'appellante non andava veloce.
Con il terzo motivo di impugnazione l'appellante lamenta che erroneamente il tribunale non abbia applicato l'articolo 28 del D.Lsg. 40/21 in forza del quale, nel caso di scontro tra sciatori,
opera una presunzione di pari responsabilità in quanto dal video emergeva unicamente che vi era stato uno scontro tra sciatori, ma non emergeva la concreta condotta tenuta dagli stessi prima della collisione;
nè l'appellato aveva offerto prova liberatoria.
Con il quarto motivo di impugnazione l'appellante chiede l'espletamento di CTU medico-
legale volta a accertare natura ed entità delle lesioni subite, insistendo per il risarcimento del danno alla persona e del danno patrimoniale subito in conseguenza dell'assenza dal lavoro.
Con il quinto motivo di impugnazione chiede che, conseguentemente alla riforma dell'impugnata sentenza impugnata, le spese di prima di secondo grado vengano liquidate in suo favore.
In primo luogo devono essere rigettate le deduzioni difensive di parte appellata secondo cui il passaggio in giudicato della sentenza del tribunale di TR quanto al rapporto processuale tra esso appellato e la determinerebbe la definitività dell'accertamento Controparte_2
anche in relazione al rapporto processuale con l'appellante, la conseguenza che il rigetto della domanda di quest'ultima costituirebbe pronuncia passata in giudicato.
Infatti le due domande proposte dalla e dall'appellante Controparte_2 Pt_1
riguardano due rapporti processuali scindibili e l'esito giudiziale di una domanda non ha alcuna interferenza sull'esito dell'altra.
pag. 13/17 Risulta altresì insussistente la asserita inammissibilità dell'appello per violazione dell'articolo
342 c.p.c., posto che motivi di impugnazione risultano adeguatamente trattati in modo specifico.
Ciò premesso, l'appello in esame è infondato e deve essere rigettato.
È opportuno analizzare in primo luogo i primi tre motivi di impugnazione che riguardano la ricostruzione delle modalità di verificazione del sinistro sciistico.
Parte appellante non ha mai contestato che il video prodotto dall'appellato contenga la ripresa del sinistro dedotto in giudizio.
Del resto tale video è stato acquisito dalla Polizia di Stato nell'immediatezza dei fatti presso il gestore degli impianti, essendo la zona interessata dal sinistro coperta da una telecamera di sorveglianza (cfr annotazione Polizia di Stato dd. 19.3.23 doc. 3 parte appellata).
Contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, il video contiene immagini abbastanza nitide per individuare i due sciatori coinvolti nel sinistro, ripreso nei primissimi secondi del video (e non al 25° secondo come esposto da parte appellante). Dallo stesso si percepisce senza incertezze che l'appellante tagliava diagonalmente la pista in velocità, da sinistra verso destra, intercettando la traiettoria di discesa dell'appellato che prima del sinistro scendeva lungo la pista, facendo curve di raggio contenuto e rimanendo nella parte destra della pista. Risulta dalle immagini che l'appellante si è portata improvvisamente nella parte destra della corsia, giungendo dinanzi all'appellato, tagliando improvvisamente la traiettoria di discesa che lo stesso teneva.
pag. 14/17 Risulta pertanto infondata la tesi difensiva dell'appellante secondo cui la responsabilità del sinistro andrebbe attribuita a parte appellata che proveniva da monte e che l'aveva investita.
Al contrario emerge dal video richiamato che l'appellante non stava sciando davanti all'appellato tenendo la stessa direzione di discesa, ma proveniva dalla parte sinistra della pista che attraversata diagonalmente, sopraggiungendo all'improvviso sulla parte destra della pista stessa fino ad intercettare la direzione di marcia dell'appellato, che scendeva rimanendo sempre nella parte destra della pista.
Risulta dalla annotazione della Polizia di Stato dd. 19.3.23 che l'agente intervenuto aveva proceduto ad acquisire le immagini videoregistrate su supporto CD-ROM, ed aveva visionato il video, verificando le traiettorie percorse dagli sciatori nelle fasi antecedenti lo scontro. Dalla
medesima annotazione della Polizia di Stato emerge che l'agente che aveva visionato il video aveva concluso nel senso che l'appellante proveniva dalla sinistra orografica della pista e si spostava da sinistra verso destra fino a collidere con l'altro sciatore, mentre l'appellato scendeva lungo la destra orografica della pista, scivolando lungo lo stesso lato della pista e cadeva a seguito dell'urto.
Tale ricostruzione del sinistro fatta dalla Polizia di Stato è coerente con quella fatta dal giudice di primo grado e ribadita con la presente decisione e consente di affermare che il video in questione rappresenta in modo non alterato le modalità di verificazione del sinistro, e non dà
adito ad alcuna incertezza.
pag. 15/17 Così ricostruita la dinamica del sinistro, non può trovare applicazione la presunzione di cui all'articolo 28 del D.Lgs n.40/21, superata nel caso di specie dalla effettiva ricostruzione dell'esatta dinamica del sinistro.
Né l' audizione dei testi indicati da parte appellante potrebbe condurre ad una diversa ricostruzione del sinistro, stante il carattere oggettivo delle riprese video che, si ribadisce,
offrono un'adeguata visione della pista dove si è verificato il sinistro ed altresì delle condotte tenute dagli sciatori coinvolti prima dello scontro e le rispettive posizioni.
In conseguenza del rigetto del primo, secondo e terzo motivo di impugnazione, il quarto e quinto rimangono assorbiti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte appellante nella misura liquidata in dispositivo, in conformità alla nota spese depositata da parte appellata,
tenuto conto dei parametri medi contenuti nel Regolamento n.147/22.
Segue altresì al rigetto dell'impugnazione proposta da l'accertamento nei suoi Parte_1
confronti ai sensi dell'articolo 1 comma 17 della legge numero 228/12 che ha aggiunto il comma 1 quater all'articolo 13 del testo unico di cui al DPR numero 115/02, della sussistenza dell'obbligo di versamento da parte della stessa dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione rigettata.
P. Q. M.
La Corte di Appello di TR, ogni diversa o contraria azione, eccezione e deduzione disattesa,
definitivamente decidendo, così provvede:
pag. 16/17 1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza numero 928/2024 del Parte_1
tribunale di TR;
2) condanna al rimborso in favore di delle spese di Parte_1 Controparte_1
giudizio, liquidate in € 2.977,00 per la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva, € 5.103,00 per la fase decisionale, oltre a spese generali nella misura del
15%, all'I.V.A. ed al contributo C.N.A.P. nelle misure di legge, se ed in quanto dovuti,
con distrazione in favore del procuratore antistatario che ha dichiarato di aver anticipato le spese e non riscosso gli onorari;
3) ai sensi dell'articolo 13, co. 1 quater DPR n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Cosi deciso in TR, lì 7.8.25.
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Renata Fermanelli) (dr.ssa Liliana Guzzo)
pag. 17/17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI TRENTO
SEZIONE SECONDA CIVILE
La Corte di Appello di TR in persona dei magistrati:
Dr.ssa L.Guzzo Presidente
Dr.ssa M.Tulumello Consigliere
Dr.ssa R.Fermanelli Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado R.G. 226/2024
tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. WENTER MARKUS elett. Dom Parte_1
Via Dante 20B 39100 Bolzano appellante e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
FICORONI MARIA ILEANA elett dom. in Via Francesco Petrarca39, Colleferro
(Roma) appellato e
(PI partita IVA: DE 188965307) Controparte_2
appellato contumace
Avente ad oggetto: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale
In punto: riforma della sentenza del Tribunale di TR n. 928/24
Causa decisa nella camera di consiglio del giorno 7.8.25 sulle seguenti CONCLUSIONI
PARTE APPELLANTE:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di TR in totale riforma della impugnata sentenza del
Tribunale di TR n. 928/2024, emessa dal Tribunale di TR, Giudice Dott.ssa Giuliana
Segna sub R.G. n. 2965/2023 (riunito al procedimento sub R.G. n. 2548/2023), in data
04.10.2024, pubblicata in data 10.10.2024 e notificata il giorno 8.10.2024, per i motivi esposti in atti, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: Nel merito, in via principale: 1) accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del signor nella causazione Controparte_1 dell'incidente sciistico per cui è causa;
2) previo accertamento e declaratoria dei danni subiti dalla signora nella misura di Euro 54.596,82, accertare il nesso di causa tra le Parte_2 lesioni subite dalla sig.ra ed il sinistro de quo;
3) per l'effetto, condannare il Parte_2 signor al risarcimento dei danni in favore della parte attrice, mediante Controparte_1 pagamento dell'importo di Euro 54.596,82, o quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, con gli interessi legali dalla data del sinistro per cui è causa, sino alla data della notifica dell'atto di citazione e successivamente nella misura degli interessi previsti dal comma
4 dell'art. 1284 c.c., come modificato dall'art. 17 D.L. 12 settembre 2014 n. 132 e modificato in
“sede di conversione” dalla legge 10.11.2014 n. 162, applicabili ratione temporis al caso di specie, essendo il suddetto procedimento azionato trenta giorni dopo l'entrata in vigore della suddetta legge. Pertanto, per il periodo successivo all'azionata domanda, dovranno applicarsi gli interessi legali di mora previsti per le transazioni commerciali, come recentemente statuito dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 61/2023. Oltre il danno per svalutazione monetaria, con il carico delle spese di lite e di giudizio, le spese di negoziazione assistita, e gli accessori di legge sempre dovuti.
Nel merito, in via subordinata: 1) accertare e dichiarare la responsabilità concorsuale al 50% del signor nella causazione dell'incidente sciistico per cui è causa;
2) previo Controparte_1 accertamento e declaratoria dei danni subiti dalla signora nella misura di Euro Parte_2
54.596,82, accertare il nesso di causa tra le lesioni subite dalla sig.ra ed il sinistro Parte_2 de quo;
3) per l'effetto, condannare il signor al risarcimento dei danni in Controparte_1 favore della parte attrice, mediante pagamento dell'importo di Euro 27.298,41, o quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, con gli interessi legali dalla data del sinistro per cui è causa, sino alla data della notifica dell'atto di citazione e successivamente nella misura degli interessi previsti dal comma 4 dell'art. 1284 c.c., come modificato dall'art. 17 D.L. 12
pag. 2/17 settembre 2014 n. 132 e modificato in “sede di conversione” dalla legge 10.11.2014 n. 162, applicabili ratione temporis al caso di specie, essendo il suddetto procedimento azionato trenta giorni dopo l'entrata in vigore della suddetta legge. Pertanto, per il periodo successivo all'azionata domanda, dovranno applicarsi gli interessi legali di mora previsti per le transazioni commerciali, come recentemente statuito dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 61/2023. Oltre il danno per svalutazione monetaria, con il carico delle spese di lite e di giudizio di primo e secondo grado, le spese di negoziazione assistita, e gli accessori di legge sempre dovuti.
In via istruttoria: ammettersi la prova per testi sui capitoli di cui alla propria memoria ex art. 171 ter c.p.c. secondo termine di data 24.04.2024, che qui integralmente si propongono:
1. Vero che il giorno 17.03.2023, verso le ore 11.50, la Dott.ssa scendeva con i Parte_2 propri sci lunga la pista n. 1 “Sass Becè”, nell'ambito della Ski Area “Belvedere”, sita nel territorio del Comune di Canazei (TN) a velocità regolare mantenendo la sua traiettoria di discesa?
2. Vero che i sig.ri e il giorno 17.03.2023, verso le ore Parte_3 Persona_1 Persona_2
11.50 si trovavano fermi a bordo della pista “Sass Becè” con lo sguardo rivolto verso monte in attesa della Dott.ssa Parte_4
3. Vero che il giorno 17.03.2023, verso le ore 11.50, sulla pista n. 1 “Sass Becè”, sopraggiungeva da monte rispetto alla Dott.ssa il sig. il quale deviava Pt_2 Controparte_1
a destra (dalla prospettiva dei testi, ossia guardando verso monte) ed omettendo di frenare andava ad investire la sig.ra da tergo, giuste dichiarazioni sub docc. 16 e 17 che si Pt_2 esibiscono al teste per conferma?
4. Vero che il sig. nel discendere la pista n. 1 “Sass Becè” assumeva una Controparte_1 velocità sostenuta giuste dichiarazioni sub docc. 16 e 17 che si esibiscono al teste per conferma?
5. Vero che nell'occasione dello scontro sciistico di data 17.03.2023 la Dott.ssa Parte_4 riportava un trauma all'arto inferiore destro e precisamente una frattura scomposta del piatto tibiale (evidente scalino articolare), una frattura spiroide scomposta della diafisi tibiale, una frattura scomposta del malleolo esterno, nonché sovramalleolare esterna destra del perone, giusto doc. 1 che si esibisce al teste per conferma? 6. Vero che dal giorno del sinistro di data
17.03.2023 e sino ad oggi la sig.ra soffre di risvegli notturni? Pt_2
pag. 3/17 7. Vero che dopo il sinistro di data 17.03.2023 e sino ad oggi la sig.ra deambula Pt_2 zoppicando?
8. Vero che prima del sinistro d.d. 17.03.2023 la signora faceva passeggiate quotidiane Pt_2 con il cane AR di 10 km al giorno?
9. Vero che dopo il sinistro di data 17.03.2023 la sig.ra ha rinunciato alle passeggiate di Pt_2
10 km al giorno con il cane AR?
10. Vero che prima del sinistro di data 17.03.2023 la sig.ra aveva la passione per il tennis, Pt_2 la bici, lo sci, le ciaspole ed il trekking in montagna?
11. Vero che prima del sinistro la Dott.ssa praticava regolarmente, ossia una volta alla Pt_2 settimana il tennis?
12. Vero che prima del sinistro di data 17.03.2023, in estate la Dott.ssa nei fine settimana Pt_2 faceva escursioni in bicicletta, faceva trekking e andava in barca?
13. Vero che prima del sinistro di data 17.03.2023 nei fine settimana d'inverno la Dott.ssa Pt_2 praticava lo sci e le ciaspole?
14. Vero che dopo il sinistro di data 17.03.2023 la Dott.ssa ha rinunciato al tennis, alla Pt_2 bici, allo sci, alle ciaspole ed al trekking in montagna?
15. Vero che dopo il sinistro di data 17.03.2023 sino ad oggi la Dott.ssa ha rinunciato ad Pt_2 andare in barca?
6. Vero che dopo il sinistro di data 17.03.2023 e sino al rientro al lavoro avvenuto in data
05.06.2023, la Dott.ssa rimaneva tra le mura domestiche? Pt_2
17. Vero che dal giorno del sinistro di data 17.03.2023 e sino a metà aprile 2023 era impossibilitata a deambulare autonomamente e le sue giornate le trascorreva a letto e/o sul divano della propria abitazione tenendo alta la gamba incidentata?
18. Vero che dal giorno del sinistro di data 17.03.2023 sino al 05.06.2023 la Dott.ssa Pt_2 assumeva forti antidolorifici che provocavano nausea e sonnolenza?
19. Vero che al rientro al lavoro della sig.ra avvenuto in data 05.06.2023, la dott.ssa Pt_2 Pt_2 deambulava solo con l'aiuto delle stampelle?
pag. 4/17 20. Vero che per tutta l'estate del 2023 per i trasferimenti all'interno della struttura ospedaliera in cui lavora la Dott.ssa i avvaleva dell'aiuto di un terzo? Pt_2
21. Vero che dopo il sinistro per cui è causa, la Dott.ssa rinunciava ad utilizzare il suo Pt_2 cane AR nella terapia con i con i propri pazienti in quanto impossibilitata a tenere in mano il guinzaglio?
22. Vero che per dopo il sinistro di data 17.03.2023 e per tutta l'estate sino a settembre 2023 la Dott.ssa ha indossato calze compressive? Pt_2
23. Vero che la dott.ssa è dipendente presso la in qualità di Parte_2 Controparte_2 medico psichiatra e svolge la mansione di Direttrice Regionale nel comprensorio Donau Riss, giusto contratto di lavoro sub doc. 18 che si esibisce al teste per conferma?
24. Vero che la Dott.ssa era assente dal lavoro dal giorno del sinistro di data 17.03.2023 Pt_2 sino al 05.06.2023, giusta dichiarazione del datore di lavoro sub doc. 9 e certificati di malattia sub doc. 19 che si esibiscono al teste per conferma?
25. Vero che dal giorno del sinistro di data 17.03.2023 e sino al 28.04.2023 la
[...]
ha corrisposto alla Dott.ssa regolare stipendio? CP_2 Pt_2
26. Vero che in assenza del sinistro di data 17.03.2023, per il periodo dal 29.04.2023 al
02.06.2023 la Dott.ssa avrebbe percepito dal datore di lavoro un Pt_2 Controparte_2 compenso di Euro 6.546,82, giusta dichiarazione di data 19.09.2023 sub doc. 21 che si esibisce al teste per conferma?
A testi si indicano: - sig. Kirchweg 3/3, D-88276 Berg, da sentire presso Parte_3
l'IC EN (Herrenstraße 40 – 44, D-88212 EN) sui capitoli 1-26; - sig.
Albersfelder Straße 58, D-88213 EN, da sentire presso l'IC Persona_1
EN (Herrenstraße 40 – 44, D-88212 EN) sui capitoli 1-5; - sig.ra , Persona_2
Albersfelder Strasse 58, D-88213 EN, da sentire presso l'IC EN
(Herrenstraße 40 – 44, D-88212 EN) sui capitoli 1-5;
- sig.ra Kogenhalde 8, D-78354 Sipplingen, da sentire presso l'IC Testimone_1
BE (Bahnhofstraße 8, D- 88662 BE) sui capitoli 7-22; - sig.ra Tes_2
Kolpingstraße 29/1, D-88339 AD SE, da sentire presso l'IC AD SE
(Wurzacher Straße 73, D-88339 AD SE) sui capitoli 7-24;
pag. 5/17 - sig. c/o Pfarrer-Leube- Straße 29, D-88427 AD Testimone_3 Controparte_2
Schussenried, da sentire presso l'IC Biberach/Riß (Alter Postplatz 4, D-88400
Biberach an der Riß) sui capitoli 23-26.
Si chiede che i testi residenti all'estero siano sentiti tramite rogatoria internazionale, essendo davvero molto difficoltoso per i medesimi recarsi in Italia e percorrere tanti chilometri, oltre che affrontare ingenti spese, per essere sentiti avanti a Codesto Giudice.
Essendo di madrelingua tedesca, il comparente patrocinio - come sempre è solito fare, giusta autorizzazione sia del Tribunale Alto Atesino, dove la richiesta di rogatoria è maggiormente frequente vista la collocazione geografica, sia nel resto d'Italia nelle vertenze che vedono coinvolti cittadini stranieri - si occuperà della compilazione di tutta la modulistica utile alla rogatoria, ovvero i moduli già predisposti all'uopo, provvedendo alla traduzione e asseverazione dall'italiano al tedesco dei capitoli di prova da inserire e di inviare il plico, dopo ovviamente il controllo e la sottoscrizione di Giudice, all'Autorità straniera Per_3 competente.
Sempre la comparente difesa, una volta che l'Autorità estera avrà restituito il plico, provvederà alla traduzione ed asseverazione di tutto quanto. La rogatoria viene svolta in tempi assolutamente contenuti, non ha alcun costo e non viola alcun contraddittorio. All'estero i testimoni verranno ascoltati solo dal Giudice, libera restando la parte convenuta, ricevuta la comunicazione da parte dell'Autorità estera della data di fissazione dell'udienza, se vorrà, di nominare per quella (udienza) un proprio difensore.
Si chiede, inoltre, l'ammissione di CTU medico-legale, diretta ad accertare natura ed entità delle lesioni subite dalla sig.ra nell'incidente sciistico de quo, la compatibilità Parte_2 delle lesioni con un urto proveniente da tergo, la congruità delle spese mediche esposte, nonché diretta ad accertare se le lesioni abbiano comportato per l'attrice limitazioni alle attività quotidiane, in particolare all'attività sportiva praticata in precedenza, con termine per nominare CT di parte.
In ogni caso con vittoria di spese di entrambi gradi di giudizio.
PARTE APPELLATA : Controparte_1
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in via preliminare, in rito, accertare e dichiarare l'inammissibilità appello per esistenza di giudicato fra la ed Controparte_3
pag. 6/17 il sig. della sentenza 928/2024 per le motivazioni in fatto e diritto innanzi ed Controparte_1 in atti esposte;
in via preliminare, in rito, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello per le motivazioni in fatto e diritto innanzi ed in atti esposte;
nel merito, rigettare l'appello avverso la sentenza n 928/2024 emessa in data 02.10.2024 e notificata in data 10.10.2024 poiché completamente infondato in fatto e diritto per le motivazioni in atti ed innanzi esposte e per l'effetto confermare la sentenza n 928/2024; in ogni caso, in via principale, nel merito, rigettare la domanda formulata dalla signora poiché completamente infondata in
Parte_1 fatto e diritto e non provata sia nell'an che nel quantum per tutte le motivazioni innanzi ed in atti in fatto e diritto esposte;
in via principale, nel merito, accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva della signora nella causazione dell'incidente sciistico
Parte_1 avvenuto in Canazei in data 17.3.2023 per cui è causa per tutte le motivazioni in fatto e diritto innanzi ed in atti esposte;
in subordinata, nel merito, nella denegata ipotesi in cui il Tribunale ritenesse di accogliere la domanda della signora , accertare e dichiarare il
Parte_1 concorso nella causazione del sinistro per cui è causa della signora nella misura
Parte_1 del 90% o nella misura maggiore o minore che si riterrà di giustizia e per l'effetto ridurre la somma in risarcimento da liquidare in relazione all'apporto causale della condotta determinante l'evento per cui è causa, da parte dell'attrice; ancora in via subordinata, nel merito, nella denegata ipotesi in cui il Tribunale ritenesse di ravvisare di accogliere la domanda della signora accertare e dichiarare ex art 19 legge 363/2003 il concorso nella
Parte_1 causazione del sinistro per cui è causa della signora nella misura del 50% o nella
Parte_1 misura maggiore o minore che si riterrà di giustizia e per l'effetto ridurre la somma in risarcimento da liquidare in relazione all'apporto causale della condotta determinante l'evento per cui è causa, da parte dell'attrice; in ogni caso, nel merito, nella denegata ma non creduta ipotesi in cui la Corte ritenesse di accogliere la domanda dell'attrice ridurre la somma in risarcimento da liquidare in relazione all'apporto causale della condotta determinante l'evento per cui è causa da parte dell'attrice nella misura che si riterrà di giustizia.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione dd. 11.10.23, la conveniva in giudizio dinanzi al Controparte_2
Tribunale di TR , chiedendone la condanna al pagamento dell'importo Controparte_1
pag. 7/17 di euro 29.380,20 oltre accessori, pari allo stipendio versato a , sua dipendente, Parte_1
per i periodi in cui era stata assente dal lavoro a causa delle lesioni riportate in occasione dell'incidente sciistico avvenuto il giorno 17.3.23 quando la stessa stava sciando lungo la pista
Sass Becè in Canazei ed era stata urtata dal convenuto che l'aveva investita provenendo da monte.
si costituiva in giudizio, rilevando che, come risultava dal video di Controparte_1
registrazione dell'incidente, estratto dalla Polizia dello Stato, il sinistro era stato causato dalla condotta di che, provenendo da monte a velocità elevata, si era spostata Persona_4
repentinamente da sinistra verso destra, tagliando la pista ed investendo il convenuto che scendeva lungo la pista sulla parte destra a velocità moderata e con andatura regolare;
conseguentemente non era allo stesso attribuibile la violazione degli articoli 18 e 19 del D.Lgs.
n. 40/21, invocati da parte attrice. Contestava che fosse provata l'esistenza di un rapporto di lavoro tra parte attrice e la sig.ra ed altresì il nesso causale tra l'erogazione delle somme Pt_1
pretese da parte attrice e il sinistro ed infine l'entità delle somme richieste. In via subordinata rilevava che ai sensi dell'art. 19 L.n. 363/03 doveva presumersi fino a prova contraria che in caso di scontro ciascuno degli sciatori concorra in egual misura a produrre eventuali danni.
Chiedeva pertanto il rigetto della domanda proposta da parte attrice e, in via subordinata,
che fosse accertato un concorso nella causazione del sinistro della sig.ra nella Parte_1
misura del 90% o altra misura da accertare. In via ulteriormente subordinata, che fosse accertato un concorso di colpa nella causazione del sinistro pari al 50% di entrambi gli sciatori coinvolti. In ogni caso chiedeva la riduzione della somma richiesta a titolo di risarcimento del danno.
pag. 8/17 A tale causa veniva riunita quella introdotta nei confronti del medesimo convenuto da
[...]
, la quale chiedeva il risarcimento dei danni conseguenti alle lesioni subite in occasione Pt_1
del medesimo incidente sciistico sia a titolo di danno alla salute che a titolo di spese per la perizia medico legale stragiudiziale, sostenendo che la responsabilità del sinistro andava imputata al convenuto il quale l'aveva investita sopraggiungendo da monte a forte CP_1
velocità.
Anche in tale giudizio si era costituito il convenuto , sostenendo l'esclusiva Controparte_1
responsabilità dell'attrice nella verificazione dell'incidente e contestando l'entità dei danni esposta.
Chiedeva il rigetto della domanda proposta da e in via subordinata che fosse Parte_1
accertata una concorrente responsabilità della stessa nella determinazione del sinistro sciistico, pari al 90% o comunque al 50%, con conseguente riduzione dell'importo riconosciuto in favore della stessa a titolo di risarcimento danni.
Con sentenza numero 928/24 dd. 4.10.24, oggetto di impugnazione tribunale di TR
rigettava le domande proposte dagli attori e , condannando Controparte_2 Parte_1
i convenuti al pagamento delle spese di lite.
Riteneva il tribunale che fosse irrilevante disporre l'assunzione delle prove testimoniali in quanto parte convenuta aveva prodotto il video dal quale emergeva con chiarezza la dinamica dell'incidente sciistico e dal cui esame emergeva con evidenza che l'incidente era avvenuto per esclusiva responsabilità di . Parte_1
pag. 9/17 Infatti emergeva dalla ripresa video che il convenuto stava scendendo Controparte_1
lungo il lato destro della pista a velocità moderata ed adeguata rispetto alle condizioni della pista e all'affollamento, effettuando curve a corto raggio e mantenendosi correttamente nell'ambito della propria direzione di marcia. Al contrario l'attrice proveniva dal lato sinistro della pista che attraversava diagonalmente a velocità elevata, spostandosi da sinistra verso il lato destro e andando così ad invadere la traiettoria di percorrenza del convenuto, tagliandogli improvvisamente la strada. Sulla base di tale ricostruzione del sinistro, la sua verificazione doveva essere addebitata in modo esclusivo alla condotta dell'attrice Tale ricostruzione Pt_1
del sinistro escludeva l'applicazione della norma secondo cui lo sciatore a monte deve mantenere una direzione che gli consenta di evitare collisioni, interferenze, pericoli con lo sciatore a valle in quanto la direzione di marcia del convenuto era corretta ed adeguata e la sig.ra non stava sciando nella stessa direzione di marcia del convenuto né era posizionata Pt_1
più a valle rispetto al lui. Pertanto non vi era stata alcuna interferenza da parte del convenuto con uno sciatore che stesse procedendo a valle nella stessa direzione di marcia, essendo l'attrice arrivata lateralmente e percorrendo una direzione diagonale, senza preoccuparsi Pt_1
della presenza degli altri sciatori e tagliando la strada al convenuto il quale se l'era trovata davanti improvvisamente e non aveva potuto evitare la collisione.
Avverso tale sentenza ha proposto appello, articolando i motivi di Parte_1
impugnazione di seguito esaminati.
Mentre è rimasta contumace, si è costituito in giudizio Controparte_2 CP_1
, evidenziando che l'impugnata sentenza è passata in giudicato quanto al rapporto
[...]
processuale tra lui e la e che tale giudicato copre anche la domanda Controparte_2
pag. 10/17 dell'appellante; eccependo l' inammissibilità dell'appello di per violazione Parte_1
articolo 342 cpc;
chiedendo il rigetto dell'appello e, in via subordinata, che fosse accertato un concorso dell'appellante nella causazione del sinistro nella misura del 90% o, in via ulteriormente subordinata, del 50% con conseguente riduzione degli importi eventualmente liquidati in favore la stessa a titolo di risarcimento danni.
Quindi la causa, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe precisate nei termini di cui all'art 189 cpc, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 15/7/25 e decisa nella camera di consiglio del 7.8.25.
* * * *
Con il primo motivo di impugnazione lamenta che immotivatamente il giudice Parte_1
di primo grado abbia rigettato le proprie istanze istruttorie orali, esponendo che con la memoria ex articolo 171 ter c.p.c. aveva formulato richieste di prove testimoniali, reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, prove la cui assunzione avrebbe potuto chiarire e confermare la dinamica del sinistro ed altresì le specifiche conseguenze dannose a carico dell'appellante nelle proprie abitudini di vita. Il giudice di primo grado aveva ritenuto sufficiente per il suo convincimento la riproduzione videoregistrata della dinamica del sinistro.
Al contrario la mancata assunzione delle prove testimoniali richieste dell'appellante ha determinato una violazione del diritto costituzionalmente garantito alla difesa ed ha portato ad una ricostruzione errata e distorta del sinistro in quanto, all'esito dell'assunzione delle prove orali, sarebbe stato dimostrato che lo sciatore proveniente da monte era il sig. CP_1
il quale scendeva a velocità sostenuta e deviava improvvisamente a sinistra, andando di pag. 11/17 investire l'appellante che manteneva la sua traiettoria e scendeva a velocità moderata.
Sostiene l'appellante che il video è stato ripreso da una prospettiva ingannevole e non è di buona qualità.
Con il secondo motivo di impugnazione l'appellante lamenta l'erronea valutazione delle prove e la falsa ricostruzione del sinistro con conseguente erronea attribuzione della responsabilità.
Erroneamente il tribunale ha ritenuto che la dinamica del sinistro emergeva con chiarezza dal video in quanto al contrario l'inquadramento dall'alto delle telecamere, in una prospettiva laterale, distorce di non poco la percezione dello spettatore. Al contrario i testi indicati si trovavano a pochi metri dal sinistro che avevano visto dal basso verso l'alto con una migliore prospettiva. Sostiene l'appellante che visionando le immagini videoregistrate gli utenti della pista appaiono delle nere figure in movimento e non è possibile accertare le concrete e singole condotte delle parti;
nè è chiaro verificare che sia andato addosso a chi. Conclude
quindi nel senso che dalle immagini del video di sorveglianza non si ricava la prova della concreta dinamica del sinistro al momento della collisione e sostiene che dal fermo immagine al secondo 25 si ricava che l'appellato si trovava dietro l'appellante. L'appellante nell'immediatezza dei fatto aveva riferito alla Polizia intervenuta che era stata colpita da tergo dall'altro sciatore ed il teste che non era stato immediatamente ascoltato dalla Tes_4
Polizia, aveva inviato due giorni dopo al comando di Polizia un e-mail contenente le sue dichiarazioni. Del resto anche le lesioni riportate dall'appellante confermavano la dinamica del sinistro come da lei sostenuta così come il fatto che l'appellato non aveva riportato alcuna lesione. Sostiene l'appellante che la sua velocità era del tutto conforme ed in sintonia con la pag. 12/17 velocità degli altri utenti che apparivano nel video. Lo stesso aveva riferito alla CP_1
Polizia che l'appellante non andava veloce.
Con il terzo motivo di impugnazione l'appellante lamenta che erroneamente il tribunale non abbia applicato l'articolo 28 del D.Lsg. 40/21 in forza del quale, nel caso di scontro tra sciatori,
opera una presunzione di pari responsabilità in quanto dal video emergeva unicamente che vi era stato uno scontro tra sciatori, ma non emergeva la concreta condotta tenuta dagli stessi prima della collisione;
nè l'appellato aveva offerto prova liberatoria.
Con il quarto motivo di impugnazione l'appellante chiede l'espletamento di CTU medico-
legale volta a accertare natura ed entità delle lesioni subite, insistendo per il risarcimento del danno alla persona e del danno patrimoniale subito in conseguenza dell'assenza dal lavoro.
Con il quinto motivo di impugnazione chiede che, conseguentemente alla riforma dell'impugnata sentenza impugnata, le spese di prima di secondo grado vengano liquidate in suo favore.
In primo luogo devono essere rigettate le deduzioni difensive di parte appellata secondo cui il passaggio in giudicato della sentenza del tribunale di TR quanto al rapporto processuale tra esso appellato e la determinerebbe la definitività dell'accertamento Controparte_2
anche in relazione al rapporto processuale con l'appellante, la conseguenza che il rigetto della domanda di quest'ultima costituirebbe pronuncia passata in giudicato.
Infatti le due domande proposte dalla e dall'appellante Controparte_2 Pt_1
riguardano due rapporti processuali scindibili e l'esito giudiziale di una domanda non ha alcuna interferenza sull'esito dell'altra.
pag. 13/17 Risulta altresì insussistente la asserita inammissibilità dell'appello per violazione dell'articolo
342 c.p.c., posto che motivi di impugnazione risultano adeguatamente trattati in modo specifico.
Ciò premesso, l'appello in esame è infondato e deve essere rigettato.
È opportuno analizzare in primo luogo i primi tre motivi di impugnazione che riguardano la ricostruzione delle modalità di verificazione del sinistro sciistico.
Parte appellante non ha mai contestato che il video prodotto dall'appellato contenga la ripresa del sinistro dedotto in giudizio.
Del resto tale video è stato acquisito dalla Polizia di Stato nell'immediatezza dei fatti presso il gestore degli impianti, essendo la zona interessata dal sinistro coperta da una telecamera di sorveglianza (cfr annotazione Polizia di Stato dd. 19.3.23 doc. 3 parte appellata).
Contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, il video contiene immagini abbastanza nitide per individuare i due sciatori coinvolti nel sinistro, ripreso nei primissimi secondi del video (e non al 25° secondo come esposto da parte appellante). Dallo stesso si percepisce senza incertezze che l'appellante tagliava diagonalmente la pista in velocità, da sinistra verso destra, intercettando la traiettoria di discesa dell'appellato che prima del sinistro scendeva lungo la pista, facendo curve di raggio contenuto e rimanendo nella parte destra della pista. Risulta dalle immagini che l'appellante si è portata improvvisamente nella parte destra della corsia, giungendo dinanzi all'appellato, tagliando improvvisamente la traiettoria di discesa che lo stesso teneva.
pag. 14/17 Risulta pertanto infondata la tesi difensiva dell'appellante secondo cui la responsabilità del sinistro andrebbe attribuita a parte appellata che proveniva da monte e che l'aveva investita.
Al contrario emerge dal video richiamato che l'appellante non stava sciando davanti all'appellato tenendo la stessa direzione di discesa, ma proveniva dalla parte sinistra della pista che attraversata diagonalmente, sopraggiungendo all'improvviso sulla parte destra della pista stessa fino ad intercettare la direzione di marcia dell'appellato, che scendeva rimanendo sempre nella parte destra della pista.
Risulta dalla annotazione della Polizia di Stato dd. 19.3.23 che l'agente intervenuto aveva proceduto ad acquisire le immagini videoregistrate su supporto CD-ROM, ed aveva visionato il video, verificando le traiettorie percorse dagli sciatori nelle fasi antecedenti lo scontro. Dalla
medesima annotazione della Polizia di Stato emerge che l'agente che aveva visionato il video aveva concluso nel senso che l'appellante proveniva dalla sinistra orografica della pista e si spostava da sinistra verso destra fino a collidere con l'altro sciatore, mentre l'appellato scendeva lungo la destra orografica della pista, scivolando lungo lo stesso lato della pista e cadeva a seguito dell'urto.
Tale ricostruzione del sinistro fatta dalla Polizia di Stato è coerente con quella fatta dal giudice di primo grado e ribadita con la presente decisione e consente di affermare che il video in questione rappresenta in modo non alterato le modalità di verificazione del sinistro, e non dà
adito ad alcuna incertezza.
pag. 15/17 Così ricostruita la dinamica del sinistro, non può trovare applicazione la presunzione di cui all'articolo 28 del D.Lgs n.40/21, superata nel caso di specie dalla effettiva ricostruzione dell'esatta dinamica del sinistro.
Né l' audizione dei testi indicati da parte appellante potrebbe condurre ad una diversa ricostruzione del sinistro, stante il carattere oggettivo delle riprese video che, si ribadisce,
offrono un'adeguata visione della pista dove si è verificato il sinistro ed altresì delle condotte tenute dagli sciatori coinvolti prima dello scontro e le rispettive posizioni.
In conseguenza del rigetto del primo, secondo e terzo motivo di impugnazione, il quarto e quinto rimangono assorbiti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte appellante nella misura liquidata in dispositivo, in conformità alla nota spese depositata da parte appellata,
tenuto conto dei parametri medi contenuti nel Regolamento n.147/22.
Segue altresì al rigetto dell'impugnazione proposta da l'accertamento nei suoi Parte_1
confronti ai sensi dell'articolo 1 comma 17 della legge numero 228/12 che ha aggiunto il comma 1 quater all'articolo 13 del testo unico di cui al DPR numero 115/02, della sussistenza dell'obbligo di versamento da parte della stessa dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione rigettata.
P. Q. M.
La Corte di Appello di TR, ogni diversa o contraria azione, eccezione e deduzione disattesa,
definitivamente decidendo, così provvede:
pag. 16/17 1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza numero 928/2024 del Parte_1
tribunale di TR;
2) condanna al rimborso in favore di delle spese di Parte_1 Controparte_1
giudizio, liquidate in € 2.977,00 per la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva, € 5.103,00 per la fase decisionale, oltre a spese generali nella misura del
15%, all'I.V.A. ed al contributo C.N.A.P. nelle misure di legge, se ed in quanto dovuti,
con distrazione in favore del procuratore antistatario che ha dichiarato di aver anticipato le spese e non riscosso gli onorari;
3) ai sensi dell'articolo 13, co. 1 quater DPR n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Cosi deciso in TR, lì 7.8.25.
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Renata Fermanelli) (dr.ssa Liliana Guzzo)
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