Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 27/05/2025, n. 773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 773 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
Ruolo Generale nr.1486/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, Sezione Seconda Civile, riunita in Camera di consiglio, con l'intervento dei magistrati:
dott. Filippo LABELLARTE
Presidente
dott. Luciano GUAGLIONE
Consigliere
dott. Leonardo NOTA
Giudice Ausiliario Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello, rubricata come in epigrafe, promossa
Da
, in persona del legale rappresentante, avente sede in Mogliano Parte_1
Veneto ed elettivamente domiciliata in Trani alla via M. Pagano n.213 presso lo studio dell'avv. Vittorio Spaccapietra, dal quale, giusta procura in atti, è rappresentata e difesa, cui, con provvedimento, in atti, veniva riunita la procedura avente il n.1510/2021, promossa da , in persona del legale rappresentante, con Parte_2 sede legale in Venezia-Mestre ed elettivamente domiciliata in Bari alla via Abate Gimma
n.47 presso lo studio dell'avv. Enzo Augusto, dal quale, unitamente al prof. avv. Sabino
Fortunato, è rappresentata e difesa in forza di procura in atti
appellanti pagina 1 di 15
coatta amministrativa (già , già Controparte_1 Controparte_1
e, ancor prima, )in persona del rappresentante CP_2 Controparte_3 legale e commissario liquidatore, con sede in Milano ed elettivamente domiciliata in
Bari presso lo studio degli avv.ti Fortunato Sabino ed Augusto Vincenzo, dai quali è rappresentata e difesa in forza di procura in atti
appellata
Nonché
; ; ; Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 CP_7
e , residenti tutti in Bari ed ivi elettivamente domiciliati presso
[...] CP_8 lo studio dell'avv. Vito Gesuito, dal quale sono tutti rappresentati e difesi in virtù di procura in atti
appellati
Nonché
Controparte_9
appellato contumace
Nonché
, in Controparte_10 persona del suo procuratore speciale e legale rappresentante, con sede in Bari ed ivi elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Russi Vittorio, dal quale è rappresentata e difesa in forza di procura in atti
appellata
^^^
Oggetto: appelli avverso la Sentenza n.1484/2021, resa dal Tribunale di Trani, in composizione monocratica, in data 2/9/2021, in pari data pubblicata, a definizione del giudizio n.91011474/2010 r.g. promosso dalla odierna appellata, , in CP_1 Parte_2 bonis, in danno degli odierni appellati e , con chiamate in causa di CP_4 CP_8
pagina 2 di 15 , e per azioni, in Controparte_9 Parte_1 Controparte_11 bonis ed avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”.
Conclusioni: così riassunte dalle parti con le note di trattazione scritta, depositate in previsione dell'udienza di p.c. del 2/2/2024, trattata con modalità cartolare-telematica in ossequio al decreto presidenziale in atti, per la società appellante del gravame più risalente, : “1)Ammettere e disporre l'udienza per l'espletamento Parte_1 dell'interrogatorio formale del legale rappresentante pro-tempore dell'assicurata sui capitoli già indicati, come già ammesso e non svolto nell'udienza del 18/6/2019;
2)Accogliere i motivi d'appello e, per l'effetto, riformare la sentenza impugnata;
3)respingere ogni altrui richiesta, formulate sia nell'altrui atto di appello riunito, sia negli atti difensivi di tutte le parti processuali, i n quanto infondate in fatto ed in diritto;
4)Dichiarare la mancanza di autorizzazione alla chiamata del terzo;
5)Dichiarare la improponibilità ed improcedibilità dell'atto di chiamata in causa della Controparte_3
per omessa adozione di procedimento arbitrale previsto dal contratto;
6)dichiarare
[...] inammissibile la domanda di manleva;
7)in via gradata, dichiarare non operativo il rischio assicurato per diversità rispetto al caso di specie, atteso che la polizza esistente non è di responsabilità civile (priva di una sezione in tal senso verso terzi)bensì di garanzia diretta per le perdite patrimoniali con espressa esclusione di ogni danno indiretto che no n riguardi la materialità delle cose assicurate sul presupposto sia che
l'agente debba essere un dipendente bancario ma anche che le somme siano entrate nel patrimonio della NC e che siano evincibili da scritture contabili;
8)Sancire che il contratto assicurativo fu concluso addì 16/10/2006 senza alcuna retroattività relativamente ad eventuali illeciti da altri commessi;
9)sancire che l'assicurata omise
(come da contratto) di seguire le istruzioni della società assicuratrice per le iniziative da assumere anche in sede penale, in particolare, a richiesta della Società, costituirsi parte civile nei vari gradi di giudizio;
10)respingere ogni altrui richiesta, infondata e non provata sia in fatto che in diritto;
11)disporre, ove riformata la gravata sentenza, la restituzione dal soggetto responsabile di ogni somma eventualmente pagata nel frattempo, oltre interessi e danno da svalutazione monetaria dal pagamento al soddisfo;
12)condannare le controparti al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio con gli accessori di legge. Si trasferiscono tutte le richieste processuali bnei confronti di poiché dichiaratasi cessionaria della Parte_2 antecedente in liquidazione coatta amministrativa”; per la società Controparte_1 appellante del gravame riunito, : “ per la società appellante nel giudizio Parte_2 pagina 3 di 15 riunito, , gli avv.ti Enzo Augusto e Sabino Fortunato si riportavano alle Parte_2 difese e richieste in atti ed in particolare: “a. nell'appello proposto da Parte_1
, si riportano a tutto quanto dedotto nella comparsa di costituzione del 3/3/2022
[...] anche per quanto concernente domande e statuizioni di manleva;
impugnando e contestando altresì ogni rilievo in ordine al difetto di titolo contrattuale assicurativo in capo a , posto che l'oggetto della cognizione sono i relativi diritti di Parte_2 garanzia e manleva (di carattere patrimoniale) rispetto all'accoglimento della domanda degli opposti;
b. nell'appello proposto dall'odierna appellante, si riportano all'appello; impugnano e contestano quanto dedotto, eccepito e concluso dagli appellati CP_4
e nella comparsa di costituzione del 7/3/2022, anche con riferimento alle odiose CP_8
e manifestamente inverosimili illazioni di presunte violazioni deontologiche, esposte peraltro, con toni inurbani ed inaccettabili, e sulle quali ci si riserva ogni iniziativa;
impugnano e contestano altresì ogni eccezione processuale e deduzione sostanziale dei predetti appellati , in quanto del tutto infondata e priva di pregio Controparte_12 ed affidata ad affermazioni meramente suggestive circa l'età dei ricorrenti e circa la soggezione ad esecuzione per il pagamento dell'imposta di registro relativa ad uno strumento processuale che essi stessi hanno ritenuto di azionare, quale il procedimento monitorio;
impugnano e contestano quanto dedotto ed eccepito dal Parte_1 nella propria comparsa di costituzione dell'1/3/2022; impugnano e contestano quanto dedotto, eccepito e concluso dalla nella propria comparsa di Controparte_10 costituzione del 24/3/2022. In sintesi si insiste acchè la Corte d'appello, voglia, in via preliminare e pregiudiziale: 1)dichiarare la nullità e comunque la inopponibilità della sentenza gravata all' e conseguentemente alla;
con Controparte_13 Parte_2 revoca dell'opposto decreto ingiuntivo: 2)dichiarare comunque la improcedibilità delle domande azionate dagli appellati e la improseguibilità dell'azione, da Controparte_12 delibarsi esclusivamente nella sede ordinaria successiva al rigetto dell'ammissione al passivo della IG NC in Lca, peraltro già incardinata con esito negativo, con revoca dell'opposto decreto ingiuntivo;
in subordine, nel merito, ove occorra: in via principale, rigettare le domande proposte dagli appellati in quanto inammissibili Controparte_12 per difetto di legittimazione passiva e comunque infondate e prive di prova, con revoca del decreto ingiuntivo;
in via gradata, per il remoto caso di riconoscimento della loro pretesa, accertare la esclusiva responsabilità del ed ogni suo esclusivo Controparte_9 obbligo risarcitorio e restitutorio in loro favore;
ancora in via gradata, per il remoto caso di riconoscimento della pretesa dei , accertare e dichiarare la Controparte_12
pagina 4 di 15 responsabilità della anche ove occorra ai sensi dlel'art.2049 Controparte_10
c.c., con conseguente obbligo di restituzione e rifusione in favore degli appellati (già ricorrenti in via monitoria) di tutte le somme che dovessero in ipotesi riconoscersi in favore degli stessi, ivi compresi interessi, danno da svalutazione e spese di giudizio, confermata ogni responsabilità ed onere risarcitorio di in rivalsa e della Controparte_9
, in garanzia, come statuiti in primo grado;
in ogni caso, Controparte_14 rigettare l'appello proposto da poiché inammissibile ed infondato Parte_1 esclusivamente in relazione alle censure concernenti domande di manleva e garanzia in relazione al rapporto assicurativo di cui al contratto del 16/10/2006 oggetto di causa: In via istruttoria si insiste acché sia disposta indagine peritale d'ufficio nei termini di cui all'ordinanza del 3/5/2019 emessa in primo grado. Con ogni riserva istruttoria e con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”; per gli appellati e : “ si precisano le conclusioni riportandosi CP_4 CP_8 integralmente a tutti i precedenti scritti difensivi, chiedendone l'integrale accoglimento;
si reitera l'eccezione di improponibilità ed improcedibilità dell'appello proposto dalla nei termini illustrati, atteso che l'appellante nel giudizio Parte_2 riunito è carente di legittimazione attiva(attendendosi, sul punto, l'esito del giudizio di accertamento promosso dinanzi il Tribunale di Venezia;
si ritiene la decisione del giudice di primo grado in linea con l'ordinamento giuridico positivo in quanto, a seguito dell'istruttoria effettuata nel corso del giudizio di primo grado, ha correttamente applicato l'art.1835 comma 2 c.c. chiarendo, inequivocamente, che le annotazioni sul libretto firmate dall'impiegato della che pare addetto al servizio fanno piena Pt_2 prova tra banca e depositante;
PQM
, chiede all'Ecc.ma Corte, in via preliminare e pregiudiziale, accertarsi e dichiararsi il difetto di legittimazione atti va e improcedibilità dell'appello proposto da e disporne, anche d'ufficio, l'improseguibilità Parte_2 della causa e, stante la conoscenza dell'esistenza della messa in L.C.A. di CP_15
, condannare la ridetta appellante per la temerarietà della lite proposta, oltre che
[...] al pagamento delle spese tutte di giudizio;
in via principale, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni preliminari pregiudiziali: a)disporre lo stralcio e
l'inutilizzabilità delle parti foto riprodotte nell'atto d'appello, non potendosi individuare
l'autenticità e la rispondenza alla produzione agli atti di causa del giudizio di primo grado;
b)r8igettare ogni avversa richiesta, deduzione ed eccezione e confermare la gravata sentenza;
c)condannare controparte alle spese di lite “; per l'appellata
[...] in a. straordinaria” preliminarmente, dichiarare il difetto di Controparte_10
pagina 5 di 15 legittimazione attiva della , ora , a richiedere la Controparte_3 Parte_2 condanna dell'odierna deducente, in favore dei ricorrenti opposti, ai sensi dell'art.2049
c.c.; dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'odierna deducente rispetto a tale domanda;
nel merito, dichiarare il comportamento dell'odierna deducente esente da Pt_ qualsiasi ipotesi di responsabilità e, per l'effetto, rigettare tutte le richieste della nei suoi confronti ex art.2049 c.c.e a qualsiasi altro titolo;
in conseguenza accertare e dichiarare che non sussiste alcuna responsabilità dell'odierna deducente ex art.2049
c.c. e che non sussiste alcun obbligo della stessa alla restituzione e refusione, i n favore degli appellati già ricorrenti in via monitoria di tutte le somme, confermando nella sua interessa la gravata sentenza, con vittoria delle spese di giudizio;
in via gradata, nella denegata ipotesi di riforma della gravata sentenza con riconoscimento di responsabilità della deducente, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del e Controparte_9 per l'effetto condannare quest'ultimo a risarcire gli opposti di tutte le somme che dovessero riconoscersi in loro favore, condannando, in via gradata, il predetto
[...]
a manlevare e risarcire la deducente di tutte le somme che la stessa dovesse CP_9 essere tenuta a versare a qualsiasi titolo, il tutto con condanna del l pagamento, CP_9 in favore della deducente, delle spese di olite oltre accessori di legge”. Alcuna nota perveniva dall'appellato , persistendo lo stesso nella contumacia Controparte_9 processuale.
Svolgimento del processo
L'articolata dinamica processuale del giudizio in esame, ha origine con un ricorso per decreto ingiuntivo, depositato in data 11/5/2010 innanzi il Tribunale di Trani, dagli odierni appellati , , , e con il Controparte_4 CP_5 CP_6 CP_7 CP_8 quale richiedevano emettersi ingiunzione di pagamento per la somma ivi indicata a carico dell'allora (attualmente in l. coatta Controparte_3 Controparte_1 amm.va, odierna appellata), allegando di essere legittimi intestatari di un libretto bancario nominativo con saldo di €838.276,49 emesso dalla predetta e loro Pt_2 consegnato nei locali della stessa agenzia in data 24/11/2006 dal Direttore dell'epoca,
e quindi titolari di un credito pari all'importo rappresentato dal libretto medesimo e che la NC emittente rifiutava di riconoscere, determinatisi, pertanto, a promuovere la procedura monitoria, previa vana diffida stragiudiziale del 19/1/2010 per il credito ridetto, rappresentato dal saldo di cui innanzi aggiornato alla data del 19/3/2007.
pagina 6 di 15 Assumevano, in fatto, i ricorrenti che, in riscontro alla detta diffida, la NC avesse dichiarato che il titolo nominativo di cui innanzi fosse, in realtà, artefatto in quanto frutto di falsificazione e manipolazione di modulistica aziendale, con conseguente indisponibilità reale della somma riportata in libretto ed indisponibilità della invocata riscossione della stessa.
Avverso il decreto ingiuntivo reso dal Tribunale tranese per il ridetto importo in data
18-21/5/2010, proponeva rituale e tempestiva opposizione la ingiunta, così Pt_2 introducendo il giudizio in esame, assumendo a supporto, la asserita inopponibilità alla stessa del titolo creditorio oggetto della procedura monitoria non imputabile alla stessa in quanto frutto di dolosa e preordinata manipolazione della modulistica aziendale da parte di tale , all'epoca direttore della locale agenzia. Persona_1
In particolare, allegava che il divenuto direttore dal 12/9/2006, aveva di fatto CP_9 gestito la posizione dei ricorrenti insieme ad altri molteplici illeciti di rilievo criminoso commessi all'epoca dei fatti, allorchè svolgeva le funzione di direttore di varie filiali della Controparte_10
Il infatti, avendo conseguito la fiducia dei clienti della di CP_9 Controparte_10 cui, come detto, era stato direttore per anni, aveva continuato a gestire le pregresse relazioni con i ricorrenti all'insaputa di essa opponente, intrattenendo rapporti Pt_2 diretti con i propri ex clienti della ed occultamente, aveva Controparte_10 attestato operazioni del tutto fittizie, con falsificazione della modulistica e documentazione interna ad essa opponente, utilizzandola per scopi illeciti e provvedendo alla personale compilazione della stessa modulistica ascrivibile, fittiziamente, ad essi ricorrenti, tanto alfine di simulare una continuità con il rapporto pregresso intrattenuto da direttore della agenzia della Controparte_10
Solamente nel luglio del 2007, allorquando, occasionalmente, alcuni clienti, insospettiti, iniziavano a chiedere conto delle proprie rispettive posizioni, presentatisi in filiale con documentazione asseritamente afferente i propri rapporti e presunti crediti, emergeva, in tutta la sua gravità e rilevanza, la predetta attività finanziaria, occultamente posta in essere dal funzionario prima sospeso dal servizio con nota CP_9 del 18/7/07 e poi soggetto a licenziamento disciplinare il successivo 29/8/07.
Ribadiva quindi l'opponente che il libretto di deposito nominativo intestato ai ricorrenti e fittiziamente emesso dalla stessa, non fosse altro che uno dei molteplici documenti pagina 7 di 15 falsificati dal che, utilizzando moduli prestampati, aveva provveduto alla diretta CP_9 compilazione dello stesso, avvalendosi di una macchina per scrivere, rilevando, a tale riguardo, che la sigla apposta in corsivo con la dicitura “cassiere” non corrispondeva a quella di nessuno dei dipendenti in servizio all'epoca dei fatti presso la sede di Andria.
Assumevano, pertanto, che ogni eventuale perdita subìta dai ricorrenti si era consumata nell'ambito del rapporto con la NC Polare di Bari ed in data anteriore all'assunzione del presso essa opponente. CP_9 Pt_2
Disconosceva il documento esibito dai ricorrenti come fondamento della domanda intesa ad ottenere l'emissione del decreto ingiuntivo e di aver proposto querela di faldo in relazione al medesimo, i n sede penale assumendo che, nel corso delle indagini penali, era stata accertata la falsità delle attestazioni e dei documenti contraffatti dal sia presso la che pressoi la NC federiciana e che, ove CP_9 Controparte_10 mai gli istanti avessero rimesso delle somme di denaro, lo avrebbero fatto direttamente nelle amni del ed in epoca anteriore alla sua assunzione presso essa opponente. CP_9
Asseriva esservi, in ogni caso, una vigente polizza assicurativa con l' per CP_16 la garanzia e la manleva di qualsiasi onere ed obbligo ricadente su di essa assicurata di cui chiedeva la chiamata in causa.
Con distinta comparsa del 19/10/10 si costituiva in giudizio anche la CP_10
allegando che il avesse cessato il proprio rapporto di dipendente nel
[...] CP_9 settembre del 2006 per iniziare subito dopo quello con la nella veste Controparte_3 di direttore della filiale di Andria e, in tale occasione, proponeva ai propri ex clienti (tra i quali gli odierni ricorrenti opposti) di accendere nuovi rapporti con la
[...]
, precisando che in un'allegata relazione di consulenza svolta nell'ambito CP_3 del procedimento penale a carico del si acclaravano varie forme di raggiri ai CP_9 danni dei malcapitati correntisti che avevano, in buona fede, seguito la sua proposta e trasferito i propri rapporti presso la nuova filiale andriese in cui si era trasferito il CP_9
Si costituiva, con comparsa del 19/10/10 anche la chiamata Ina Assitalia spa, eccependo, in primo luogo, l'improponibilità ed improcedibilità dell'atto di chiamata in causa in quanto la quantificazione dei danni astrattamente risarcibili sarebbe dovuta avvenire con una procedura arbitrale prevista dalla clausole contrattuali.
Assumeva, inoltre, che il contratto assicurativo fosse stato concluso il 16/10/06 senza alcuna retroattività relativamente ad eventuali illeciti da altri commessi.
pagina 8 di 15 La Compagnia avrebbe indennizzato l'assicurata delle perdite patrimoniali direttamente determinate dall'esecuzione di operazioni su titoli o documenti rappresentativi o sostitutivi di merci o valori, successivamente risultato contraffatti o alterati, come previsto dalle condizioni contrattuali.
Nella specie, allegava, non trattarsi di una polizza per responsabilità civile verso terzi bensì di garanzia diretta per le perdite patrimoniali con espressa esclusione di ogni danno indiretto.
Gli illeciti erano, in ogni caso, stati commessi prima del 16/10/06 e quindi esclusi dalla copertura assicurativa contrattualmente vigente solo dalla data di pattuizione predetta.
Il contradittorio processuale si completava con la costituzione, con comparsa dell'8/11/10, dei ricorrenti opposti i quali precisavano e qualificavano la proposta domanda monitoria in danno della ai sensi dell'art.2049 c.c., Controparte_3 trattandosi, nella specie, di responsabilità oggettiva per le attività poste in essere dai preposti, quale, nella specie, il direttore dell'epoca . Controparte_9
Così radicatosi il giudizio di opposizione, nella dichiarata e persistente contumacia processuale del , chiamato in causa dalla stessa banca federiciana, lo Controparte_9 stesso veniva istruito con un'ammessa prova per interpello da parte dei ricorrenti opposti, con una prova testimoniale e con una disposta ctu grafologica e contabile, all'esito della acquisita istruttoria orale e peritale, veniva quindi riservato in decisione con concessione dei termini ex art.190 c.p.c., scaduti i quali si riscontrava la messa in liquidazione coatta amministrativa dell' (nuova denominazione di Controparte_1 [...]
, già ) disposta con decreto ministeriale del 22/5/2021, CP_2 Controparte_3 ritenuta, tuttavia, inidonea a determinare l'interruzione del processo.
Con successiva sentenza, oggetto della presente impugnativa, l'adito Tribunale monocratico definiva la lite rigettando la proposta opposizione e confermando l'opposto decreto monitorio;
condannando il e le , in solido, a Controparte_9 Parte_1 pagare, in favore dei ricorrenti opposti, la somma di €837.276,49 oltre interessi legali dal 19/1/2010 al soddisfo, limitando, tuttavia, la condanna, nei confronti della sola
Compagnia assicurativa, alla somma di €450.000,00 oltre accessori, oltre la condanna alle spese, compensate le stesse nei rapporti tra la banca opponente e quella chiamata in causa, ponendo, infine, le spese di ctu a carico del . Controparte_9
pagina 9 di 15 Con articolata motivazione, esponeva l'estensore le ragioni addotte a supporto delle adottate soluzioni decisorie.
In particolare, disattese alcune eccezioni di rito, passava il primo giudice alla disamina del merito della controversia, rilevando, in estrema sintesi, la fondatezza della domanda proposta in via monitoria in danno della , valorizzando il Controparte_3 disposto di cui all'art.1835 2° comma c.c. circa la rilevanza probatoria del diritto di credito assunto dal predetto libretto di deposito con annotazioni imputabili, come accertato dalla ctu grafologica, al , all'epoca direttore della locale filiale Controparte_9 di Andria.
Riteneva il Tribunale fondata anche la domanda di manleva operata nei confronti delle
, sia pure nel limite contrattuale del massimale di €450.000,00 Parte_1 operando la regolamentazione delle spese come da dispositivo.
Nelle more del predetto processo, la , era divenuta cessionaria della Parte_2 [...]
in lca ex art.90 TUB (limitata alle sole passività risultanti dallo stato passivo, CP_1 tenuto conto delle eventuali opposizioni presentate ex art.87 L.Fall.) ed in tale veste veniva ritenuta destinataria della statuizione di condanna posta dal Tribunale in capo alla propria dante causa, legittimando la stessa a proporre distinto gravame avverso la ridetta statuizione, successivo a quello precedentemente azionato dalle
[...]
di cui appresso. Parte_1
Infatti, avverso la sentenza del Tribunale di Trani, venivano proposti due distinti gravami da parte sia delle e sia della (cessionaria Parte_1 Parte_2 della , già già ) ritualmente riuniti Controparte_1 CP_2 Controparte_3 per evidente connessione, configurandosi impugnative avverso la medesima sentenza.
In particolare, l'appello più risalente (avente il n.1486/2021) veniva proposto dalle e supportato da molteplici censure come di seguito articolate: Pt_1 Parte_1
1)vizio di motivazione per omessa esecuzione del disposto interrogatorio formale del l.r.p.t. della NC assicurata;
2)errata interpretazione, sull'altrui richiesta di manleva, delle condizioni contrattuali quanto alla eccepita improponibilità ed improcedibilità;
3)errata interpretazione quanto ai casi d'indennizzo; 4)erronea inclusione dei rischi assicurativi in differente sezione contrattuale;
5)errata ritenuta correlazione tra la esclusione dei danni con le estensioni della garanzia;
6)errata esclusione del fatto storico dell'illecito ad epoca antecedente la vigenza contrattuale del 16/10/2006;
pagina 10 di 15 7)inadeguata valutazione delle confessioni rese dagli opposti;
8)omessa valutazione d'incompatibilità tra la richiesta di manleva con la impostazione difensiva del chiamante in causa;
9)vizio di omessa decisione;
10)erronea indicazione del massimale tuttora disponibile e quindi censurando molteplici asserite errate interpretazioni circa il rapporto contrattuale addotto a supporto dell'accolta domanda di manleva.
Le motivazioni poste dall'altra appellante, (appello n.1510/2021) Parte_2 attenevano ad aspetti processuali della questione, evidenziando, in tesi appellante, in primo luogo, un'eccepita inopponibilità dei confronti dell'opponente in lca;
e in secondo luogo, una eccepita improcedibilità della domanda e dell'azione dei ricorrenti opposti Part in primo grado nei confronti della banca posta in liquidazione coatta CP_1 amministrativa ex d.m. del 22/5/2021, innanzi il Giudice ordinario, stante la palese competenza esclusiva dell'accertamento in sede concorsuale ad opera degli organi fallimentari (con conseguente censura dell'operato del primo giudice che avrebbe dovuto, in ogni caso, tener conto dell'evento rappresentato e documentato con conseguente doverosa definizione del giudizio in rito, con declaratoria d'improcedibilità della domanda e revoca del decreto ingiuntivo), contestando, in subordine, anche nel merito l'infondatezza della pretesa degli opposti e dolendosi, finanche, di un vizio di omessa pronuncia della domanda di manleva proposta in danno della CP_10
non mancando d'invocare la sospensiva dell'efficacia esecutiva dell'impugnata
[...] sentenza.
In entrambi gli appelli si costituivano i e la Controparte_12 Controparte_10 concludendo come innanzi riportato.
Ai fini di cui appresso, di estrema rilevanza processuale, anche con riferimento al gravame in esame, assumevano gli sviluppi di un contestuale giudizio di opposizione allo stato passivo della dinanzi il Tribunale di Milano ad opera Controparte_17 dei , la cui domanda di partecipazione concorsuale per il credito Controparte_12 rappresentato dalla predetta sentenza del Tribunale tranese era stata rigettata, giudizio definito con decreto di rigetto, confermato anche in sede di legittimità (era infatti stato proposto ricorso avverso il decreto dell'11/7/2023 del Tribunale di Milano) con conseguente definitiva esclusione dal passivo della , e quindi gravante CP_1
a carico della , del credito dagli stessi rivendicato in forza della Pt_2 Controparte_12 sentenza del Tribunale di Trani che aveva confermato il decreto ingiuntivo, rigettando l'opposizione della (già ), circostanza Controparte_1 Controparte_3
pagina 11 di 15 processuale che, ritualmente documentata, supportava la proposta eccezione d'improcedibilità della domanda e dell'azione (oggetto di una specifica censura) dei pur elevata in prime cure, stante il principio di esclusività dell'accertamento CP_4 concorsuale, poi definito, nelle more del giudizio, con la definitiva statuizione in sede di legittimità, così configurandosi una sopravvenuta causa di cessazione della materia del contendere.
All'esito dell'udienza di prima comparizione dell'appello delle Parte_1 dell'1/4/22 (quella dell'appello della era fissata per il successivo Parte_3
2/4/2022, si procedeva alla riunione dei due fascicoli, con fissazione dell'udienza di p.c. al 30/6/2023, udienza differita, per rilevato carico del ruo0lo, a quella di cui in epigrafe del 2/2/2024, trattata con la disposta modalità cartolare, nel corso della quale, acquisite le prescritte note di trattazione scritta con rispettiva precisazione delle conclusioni come inanzi trascritte, la causa veniva riservata in decisione, previa concessione alle parti dei termini difensivi ex art.190 c.p.c.
Motivazione della decisione
Evidente priorità di trattazione deve riservarsi alla rilevante circostanza processuale circa il documentato rigetto definitivo dell'istanza di ammissione del credito supportato dalla impugnata sentenza in favore dei nel passivo fallimentare della dante CP_4 causa dell'appellante (cessionaria della IG NC in lca) come da Parte_2 decreto della Cassazione del 29/2/2024, dovendo attribuirsi alla stessa evidente efficacia “assorbente” delle molteplici doglianze prospettate dall'altra appellante e dalla stessa , nel merito della gravata sentenza. Parte_1 Parte_2
A tale riguardo deve valorizzarsi la natura dell'operata cessione tra la cedente
[...]
e la cessionaria (odierna appellante) avvenuta ai sensi Controparte_17 Parte_2
e per gli effetti di cui all'art.83 del TUB il cui terzo comma prevede che “dal termine previsto nel 1° comma, contro la banca in liquidazione non può essere proposta né proseguire alcuna azione”.
Nella riassunta dinamica processuale del giudizio di primo grado, si evince che la circostanza della disposta lca della del 22/5/2021, veniva formalmente Controparte_1 dichiarata dalla difesa della nella fase decisionale della causa allorché Parte_2 risultavano spirati i termini ex art.190 c.p.c., circostanza che, secondo il giudice di prime cure, non rilevava ai fini della interruzione del processo, con richiamo, in pagina 12 di 15 motivazione, di una pronuncia di legittimità in tal senso, sia pure relativa ad una dichiarazione di fallimento verificatasi dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni
(Cass. n.27829 del 22/11/2017).
A tale riguardo, ritiene il Collegio di non poter condividere il rilievo suddetto e tanto sia per il fatto che la sopravvenuta causa d'improcedibilità fosse rilevabile d'ufficio, discendendo da norme inderogabilmente dettate a tutela del principio della par condicio creditorum (cfr. Cas. 22/5/2020 n.9461; in tal senso anche Cass. 7037/2017) e sia dalle conseguenze che siffatta omissione, avrebbe poi determinato, come avvenuto nella fattispecie, con l'emissione di una sentenza inutiliter data, atteso che la sentenza di merito, emessa dopo l'apertura della procedura concorsuale, essendo improduttiva di effetti di accertamento del rapporto controverso nei confronti degli organi della procedura, è una sentenza che è si idonea al giudicato formale, ma non idonea al giudicato sostanziale ai sensi e per gli effetti di cui all'art.2909 c.c. (v. Cass.
n.12948/2022).
A seguito della sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa di una società si determina, infatti, per un verso la perdita della capacità (anche) processuale degli organi societari e, per altro verso, la temporanea improcedibilità – fino alla conclusione della fase amministrativa di accertamento dello stato passivo davanti gli organi della procedura ex artt. 201 ss l.fall.- della domanda azionata in sede di cognizione ordinaria, rilevabile anche d'ufficio e pure nella fase di cassazione, conseguendone che, qualsiasi credito nei confronti di un'impresa posta in liquidazione coatta amministrativa debba essere fatto valere in sede concorsuale, nell'ambito del procedimento di verifica affidato al commissario liquidatore, potendo il giudice ordinario conoscerne solo in un momento successivo sulle opposizioni o impugnazioni dello stato passivo formatosi, così determinandosi una situazione d'improponibilità ovvero, se proposta,
d'improseguibilità della domanda concernente sia la domanda di condanna che quella di mero accertamento del credito, sicchè la domanda formulata in sede di cognizione ordinaria diviene improcedibile in virtù di norme inderogabilmente poste a tutela del principio della “par condicio creditorum”, conseguendone che, nel caso di specie, la esposta rilevabilità d'ufficio dell'evento, avrebbe dovuto indurre il primo giudice quanto meno a dichiararne l'interruzione processuale, incorrendo, in caso contrario, nel rischio di consentire un conflitto tra il giudicato formale della sentenza di merito circa il credito in danno dell'impresa bancaria posta in liquidazione coatta amministrativa ed il pagina 13 di 15 giudicato sostanziale della stessa, configurandosi la stessa inopponibile alla procedura concorsuale pendente.
Nella fattispecie processuale in esame, il sopravvenuto giudicato, pure formale, circa l'esclusione del credito in questione dal passivo fallimentare dell'impresa bancaria, derivante dal delibato rigetto, in sede di legittimità, del ricorso avverso il precedete provvedimento del Tribunale milanese, ha definitivamente precluso ogni efficacia sostanziale alla gravata sentenza, così supportando il configurarsi di una sopravvenuta ipotesi di cessazione della materia del contendere, in grado di definire il giudizio in esame.
Nella fattispecie processuale in esame quindi, la definitiva esclusione del credito vantato dai in danno della , dante causa dell'impresa CP_4 Controparte_3 bancaria sottoposta a procedura concorsuale, ovvero della , a sua volta Controparte_1 dante causa della , giusta cessione ex art.83 TUB, parte appellante nel Parte_2 giudizio riunito, comporta una palese cessazione della materia del contendere dell'intera procedura, atteso che la delibata condanna in primo grado a carico delle
, in solido con il contumace , fosse diretta Parte_1 Controparte_9 conseguenza dell'accoglimento della domanda di manleva, in forza di un vigente rapporto assicurativo, proposta dalla stessa in danno della predetta Controparte_3
Compagnia assicuratrice, conseguendone che, venuto meno il credito della prima, automaticamente veniva destituita la domanda di garanzia proposta in danno della seconda e del determinando, quindi una declaratoria di sopravvenuta CP_9 cessazione della materia del contendere.
L'esito prospettato, conseguendo lo stesso ad una circostanza processuale estranea al giudizio in esame e non dipendente dal comportamento processuale delle parti costituite, induce, quanto alla regolamentazione delle spese del grado, a disporne l'integrale compensazione.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti proposti, rispettivamente, dalla e dalla , avverso la sentenza n.1484/2021, resa Parte_1 Pt_2 Pt_2 dal Tribunale di Trani, in composizione monocratica, in data 2/9/2021, in pari data pubblicata, così provvede:
pagina 14 di 15 1)Dichiara cessata la materia del contendere;
2)Dichiara assorbiti tutti i motivi d'impugnativa di entrambi gli appelli;
3)Compensa integralmente le spese di entrambe le fasi del giudizio tra tutte le parti processuali.
Così deciso, all'esito della Camera di Consiglio in videoconferenza del 25/3/2025.
Il Presidente
(dott. Filippo Labellarte)
Il Giudice Ausiliario estensore
(avv. Leonardo Nota)
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