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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 21/02/2025, n. 667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 667 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11355/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 11355/2022 tra
Parte_1
PARTE ATTRICE
e
Controparte_1
PARTE CONVENUTA
Oggi 21 febbraio 2025 alle ore 11.05 innanzi al Giudice dott.ssa Vincenza Ruggiero sono comparsi:
Per , l'avv.to LIGATO GIOVANNI Parte_1
Per l'avv.to TAVERI ANGELO DANIELE Controparte_1
Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti. I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del Giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza.
Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
L'avv. Ligato si riporta alle conclusioni di cui alla comparsa conclusionale ed agli atti depositati sia nel merito sia in via istruttoria.
L'avv. Taveri si riporta alle conclusioni ed alle eccezioni e deduzioni già formulate in atti e nella comparsa conclusionale e repliche. Si oppone a tutte le avverse richieste istruttorie facendo presente che il Giudice si è già pronunciato sulle stesse. pagina 1 di 9 Su invito del Giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il Giudice dà lettura del verbale di udienza.
I difensori dichiarano di rinunciare a presenziare alla lettura della sentenza e abbandonano l'aula virtuale.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice
dott. Vincenza Ruggiero
pagina 2 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Vincenza Ruggiero ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11355/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
LIGATO GIOVANNI elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. LIGATO GIOVANNI
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TAVERI Controparte_1 C.F._2
ANGELO DANIELE, elettivamente domiciliato in VIA AUGUSTO IMPERATORE 16 73100 LECCE presso il difensore avv. TAVERI ANGELO DANIELE
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
parte opponente ha così concluso: “ Nel Merito: 1) Accertare come la somma ingiunta non sia dovuta
e comunque non nell'importo di cui al decreto ingiuntivo opposto;
ciò una volta espletata la relativa istruttoria. 2) Conseguentemente dichiarare nullo, privo di efficacia ed in ogni caso revocare il decreto ingiuntivo n. Ing. 3381/22 – Rg n. 7594/22 del 05.09.2022 notificato il 07.09.2022. In via Istruttoria:
A) Si insiste per l'ammissione della prova per testi nella persona del Dott. sui seguenti Testimone_1
capitoli di prova:
1) DCV che: “lei è il commercialista del Sig. da vent'anni ed ha gestito insieme al Parte_1
Sig. la posizione di questo ultimo con Chianti BA” Parte_1
pagina 3 di 9 2) DCV che: “Il Sig. ha ricevuto l'ingiunzione di cui al doc. 1 prodotta dalla Sig.ra Parte_1
che vi si mostra ed è stato informato, dalla Sig.ra di esser destinatario del
2884/17 emesso dal Tribunale di Firenze su istanza di e Controparte_2 dell'intenzione della stessa di transare la posizione”
3) DCV che: “il Sig. al momento della suddetta notifica si trovava agli arresti domiciliari Parte_1 per fatti poi chiariti”
4) DCV che: “Il Sig. vantava a sua volta delle reciproche posizioni di credito/debito verso Parte_1
Chianti BA”
5) DCV che: “Il credito che il Sig. vantava nei confronti di Chianti BA è un credito Parte_1
complesso che, in parte, è liquido certo ed esigibile nel suo ammontare e che riguarda il possesso di quote della medesima BA (per un valore di euro 1.560,00 circa); ed in parte relativo ai danni conseguenti alla condotta dell'Istituto di Credito per omissioni e negligenze già a suo tempo segnalate dal Sig. alla medesima BA” Parte_1
6) DCV che: “l'ammontare dei danni arrecati dalla Chianti BA al Sig. corrispondono al Parte_1 una cifra non inferiore ad euro 5.000,00”
7) DCV che: “il Sig. ha sollecitato, quando è stato per lui possibile, l'Istituto di Credito Parte_1
Chianti BA alla consegna della documentazione inerente il profilo personale anche in merito al possesso delle quote e societario”
8) DCV che: “ l'Istituto di Credito ha provveduto alla consegna della documentazione”
B) si insiste nella richiesta ex art. 210 c.p.c. di ordinare alla Chianti BA Credito Cooperativo
l'esibizione della documentazione inerente le quote con riferimento alla posizione del Sig. . Parte_1
Con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre Iva e Cap del presente procedimento. ”.
parte opposta ha così concluso: ” affinché l'On.le Tribunale voglia: A) preliminarmente concedere la provvisoria esecuzione al D.I. 3381/22 (R.G. 7594/22) di codesto Ufficio, non essendo l'altrui opposizione su prova scritta;
B) nel merito ed in via principale rigettare l'opposizione del sig.
perché pretestuosa, generica ed infondata e, per l'effetto B1) confermare il D.I. sub iudice, Parte_1
con ogni ulteriore implicazione;
C) sempre nel merito ma in via subordinata, nella denegata ipotesi di revoca del D.I. de quo per qualsiasi motivo, accertare e dichiarare l'obbligo di pagamento del sig.
pagina 4 di 9 verso la sig.ra per le causali del ricorso monitorio reiterate nell'attuale giudizio a Parte_1 CP_1 cognizione piena e, per l'effetto C1) condannarlo a versarle complessivi € 5.200,00 su tali causali, oppure quell'altra eventuale minore somma che semmai risultasse dal processo, oltre interessi;
D) in ogni caso condannare il sig. alla rifusione di spese e compensi. ” Parte_1
-----------------
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c.. Trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi consentito al giudice di pronunciare quest'ultima considerando integralmente richiamati sia l'atto introduttivo, sia la comparsa di costituzione del convenuto, sia gli altri scritti difensivi delle parti ed i verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa;
tra l'altro, le prescrizioni di legge e regolamentari circa la necessità di smaltire i ruoli esorbitanti e contenere la durata della cause impongono l'applicazione di uno stile motivazionale sintetico che è sicuramente stile più stringente alle disposizioni di legge secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica. questoova comunque evidenziare che la causa, istruita da altro Giudice, è pervenuta, per ragioni organizzative dell'Ufficio, a cognizione di questo Giudicante quando era già stata riservata in decisione
(Decreto PdT n. 164/2024 del 5 settembre 2024), con conseguente necessità di rimessione sul ruolo affinché le parti precisassero le conclusioni innanzi a sé.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata preliminarmente la validità degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, atteso che i medesimi consentono di individuare gli elementi costitutivi delle domande avanzate e delle difese ed eccezioni proposte. Sussiste altresì valido rapporto processuale tra l'opposto e l'opponente.
Ciò premesso, va rilevato che l'opposizione a decreto ingiuntivo, lungi dall'esaurirsi nella mera impugnazione del provvedimento monitorio, introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti.
Il rilievo appare di ovvia evidenza ove si consideri che, per l'espressa previsione dell'art. 643 u.c. c.p.c., la pendenza della lite viene determinata dalla notifica di copia del ricorso e del decreto, in un momento pagina 5 di 9 cioè antecedente l'opposizione, a nulla rilevando in senso contrario l'eventualità o comunque il differimento del contraddittorio.
Da tale premessa derivano i seguenti due corollari.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe su di lui l'onere di provare l'esistenza del credito mentre spetta invece all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
“Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica una inversione della posizione processuale delle parti, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale ed effettiva posizione, risultando a carico del creditore opposto
l'onere di provare l'esistenza del credito ed a carico del debitore opponente, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione”: cfr. ex plurimis Cass. n.
24815/05; n. 25857/11
Come secondo corollario deriva che il giudice dell'opposizione non valuta, soltanto, la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, essendo tale esame utile, eventualmente, ai soli fini del governo delle spese, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
La proposizione dell'opposizione determina l'insorgere del dovere di provvedere con le regole della cognizione piena su quanto è stato richiesto con il decreto ingiuntivo, atteso che la cognizione del giudice dell'opposizione non è limitata al solo controllo sulla legittimità o meno dell'emissione del provvedimento monitorio ma, introdotta l'opposizione, tale controllo si estende automaticamente alla sussistenza della relativa pretesa creditoria (Tribunale Milano sez. VI, 05/06/2019, n.5355).
Tanto premesso, è altresì opportuno esaminare in modo analitico come va ripartito il citato onere probatorio tra le parti.
Punto di partenza è il principio dispositivo della prova, desumibile dal combinato disposto di cui agli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., secondo cui coloro i quali intendono far valere un diritto in giudizio, devono provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Tale principio costituendo “l'architrave” dell'intero sistema processuale, non può soffrire deroghe se non nei casi espressamente previsti dalla legge, con la conseguenza che il Giudice non può porre a fondamento della propria decisione circostanze che non siano state provate da chi intenda avvalersene. Peraltro, la giurisprudenza di legittimità, nella nota sentenza Cass. Sez. Un. n. 13533/2001 ha puntualizzato che il creditore che agisce in giudizio deve pagina 6 di 9 fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto ed allegare l'inadempimento (o l'inesatto adempimento) del debitore, sul quale, invece, incombe l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione ovvero un fatto estintivo o modificativo della stessa. Tale pronuncia si fonda su due principi fondamentali, e cioè la vicinanza della prova, per cui il relativo onere incombe su colui che può osservarlo in modo più “agevole”, tenendo conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione nonché la persistenza presuntiva del diritto, per cui, una volta provata dal creditore l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto entro un certo termine, grava sul debitore l'onere di dimostrare l'esistenza del fatto estintivo costituito dal suo (esatto) adempimento.
Ebbene, in applicazione degli esposti principi di diritto, nel caso in esame, ad esito della svolta istruttoria, è emersa la infondatezza dell'opposizione.
ha dimostrato i fatti costitutivi della propria domanda, posti alla base della richiesta Controparte_1
di ingiunzione;
ella ha ottenuto il D.I. opposto per il rimborso di complessivi Euro 5.200,00 di cui euro
5.000,00 rivenienti dal D.I. 2884/17 (R.G. 5048/17) reso da questo Tribunale in favore di Chianti
BA a carico delle parti – rispettivamente garante (l'opponente) e debitore principale (l'opposto) – per originari Euro 9.112,20 (oltre spese e compensi) ridottisi a seguito di accordo del 19/10/17, ed Euro
200,00 rivenienti dall'imposta di registro sulla sentenza n. 2931/20 di questo Ufficio, richiesta dall'Agenzia delle Entrate alle parti in solido e pagata dalla opposta in data 29/03/22.
A riprova della fondatezza della pretesa azionata in via monitoria la parte opposta ha prodotto il D.I.
2884/17 del Tribunale di Firenze (R.G. 5048/17) in favore di Chianti BA, lo scambio di corrispondenza 04-09/10/17 con Chianti BA, prova dell'avvenuto pagamento a mezzo bonifico
19/10/17 a Chianti BA, comunicazione 19/10/17 a Chianti BA di esecuzione bonifico, avviso dell'Agenzia delle Entrate per liquidazione dell'imposta di registro sulla sentenza 2931/20 del
Tribunale di Firenze, F24 di pagamento dell'imposta di registro sulla sentenza 2931/20 del Tribunale di Firenze, sentenza 2931/2020 del Tribunale di Firenze, D.I. 2884 del 2017 del Tribunale di Lecce notificato a e , documentazione non contestata dalla parte opponente. Per contro, Parte_1 CP_1
parte opponente, seppure a ciò onerata, si è limitata ad eccezioni generiche e circostanze di fatto che non risultano supportate da alcuna prova.
Di talché, mentre risulta non contestata, e deve dunque ritenersi dimostrata, la sussistenza del titolo della pretesa creditoria, non risultano allegati, né tantomeno provati, fatti impeditivi, estintivi o modificativi del debito azionato, con conseguente necessaria soccombenza della parte debitrice- pagina 7 di 9 convenuta sotto il profilo sostanziale. Va per completezza rilevato che questo Giudice ritiene corretta la decisione del precedente istruttore che non ha ammesso la prova articolata dalla parte opponente ritenendo la stessa inammissibile poiché vertente su circostanze in parte irrilevanti, in parte da provare documentalmente, in parte smentite dalla documentazione già in atti.
Ed invero, la residenza del sig. – in Firenze, alla via San Donato 24/4 – indirizzo indicato Parte_1 anche nell'atto di opposizione come quello di residenza dell'opponente, non risulta essere mutata, né risulta alcuna comunicazione a Chianti BA di eventuali variazioni nell'indirizzo di recapito delle comunicazioni, né risultano prodotti documenti sullo stato, sul tempo e sul luogo dell'asserita custodia domiciliare. Nemmeno coglie nel segno l'eccezione sollevata dall'opponente ai sensi dell'art 1952 cc.; la preventiva comunicazione del pagamento costituisce sì un onere per il fideiussore, ma la sua mancanza non comporta la perdita del diritto di regresso ma solo la possibilità che il debitore opponga al fideiussore eccezioni che, altrimenti, non potrebbe opporgli. Nel caso di specie i controcrediti che l'opponente assume di avere nei confronti della BA sono apparsi vaghi e privi di riscontro probatorio.
Quanto all'imposta di registro “è a carico della parte soccombente, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.,
l'imposta di registrazione della sentenza che trova causa immediata nella controversia” per cui la parte che abbia adempiuto all'obbligo fiscale in luogo di quella tenutavi, versando l'imposta per esserne stata richiesta dall'Erario, è legittimata a far valere verso l'altra il diritto al rimborso avvalendosi dell'azione di regresso (ex plurimis Cass. 16061/20, Trib. Roma 2605/20, TAR Lazio 10880/18, Cass. 25680/18,
7532/14, 17698/10, 2500/01 e 11324/96).
Conclusivamente il decreto ingiuntivo va confermato.
Ogni altra questione è assorbita.
Va rilevato sul punto che, ai sensi e per l'effetto dell'art. 132 n. 4 c.p.c., nella motivazione della sentenza è sufficiente che il giudice esponga in maniera concisa gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione, dovendosi ritenere implicitamente disattesi dunque tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che seppur non espressamente esaminati siano comunque incompatibili con la decisione adottata e con le diverse osservazioni in cui essa si articola.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto della limitata attività processuale, in assenza di istruttoria.
pagina 8 di 9
PQM
il Tribunale di Firenze, III sezione civile, nella causa fra le parti in epigrafe indicate, ogni altra domanda o eccezione respinta, definitivamente così provvede:
1) rigetta l'opposizione e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna al pagamento in favore di delle spese di lite Parte_1 Controparte_1
che si liquidano in Euro 2.000,00 oltre rimborso spese generali, IVA e Cpa come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle ore 17,11 in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.
Firenze, 21 febbraio 2025
Il Giudice dott. Vincenza Ruggiero
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 11355/2022 tra
Parte_1
PARTE ATTRICE
e
Controparte_1
PARTE CONVENUTA
Oggi 21 febbraio 2025 alle ore 11.05 innanzi al Giudice dott.ssa Vincenza Ruggiero sono comparsi:
Per , l'avv.to LIGATO GIOVANNI Parte_1
Per l'avv.to TAVERI ANGELO DANIELE Controparte_1
Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti. I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del Giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza.
Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
L'avv. Ligato si riporta alle conclusioni di cui alla comparsa conclusionale ed agli atti depositati sia nel merito sia in via istruttoria.
L'avv. Taveri si riporta alle conclusioni ed alle eccezioni e deduzioni già formulate in atti e nella comparsa conclusionale e repliche. Si oppone a tutte le avverse richieste istruttorie facendo presente che il Giudice si è già pronunciato sulle stesse. pagina 1 di 9 Su invito del Giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il Giudice dà lettura del verbale di udienza.
I difensori dichiarano di rinunciare a presenziare alla lettura della sentenza e abbandonano l'aula virtuale.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice
dott. Vincenza Ruggiero
pagina 2 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Vincenza Ruggiero ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11355/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
LIGATO GIOVANNI elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. LIGATO GIOVANNI
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TAVERI Controparte_1 C.F._2
ANGELO DANIELE, elettivamente domiciliato in VIA AUGUSTO IMPERATORE 16 73100 LECCE presso il difensore avv. TAVERI ANGELO DANIELE
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
parte opponente ha così concluso: “ Nel Merito: 1) Accertare come la somma ingiunta non sia dovuta
e comunque non nell'importo di cui al decreto ingiuntivo opposto;
ciò una volta espletata la relativa istruttoria. 2) Conseguentemente dichiarare nullo, privo di efficacia ed in ogni caso revocare il decreto ingiuntivo n. Ing. 3381/22 – Rg n. 7594/22 del 05.09.2022 notificato il 07.09.2022. In via Istruttoria:
A) Si insiste per l'ammissione della prova per testi nella persona del Dott. sui seguenti Testimone_1
capitoli di prova:
1) DCV che: “lei è il commercialista del Sig. da vent'anni ed ha gestito insieme al Parte_1
Sig. la posizione di questo ultimo con Chianti BA” Parte_1
pagina 3 di 9 2) DCV che: “Il Sig. ha ricevuto l'ingiunzione di cui al doc. 1 prodotta dalla Sig.ra Parte_1
che vi si mostra ed è stato informato, dalla Sig.ra di esser destinatario del
2884/17 emesso dal Tribunale di Firenze su istanza di e Controparte_2 dell'intenzione della stessa di transare la posizione”
3) DCV che: “il Sig. al momento della suddetta notifica si trovava agli arresti domiciliari Parte_1 per fatti poi chiariti”
4) DCV che: “Il Sig. vantava a sua volta delle reciproche posizioni di credito/debito verso Parte_1
Chianti BA”
5) DCV che: “Il credito che il Sig. vantava nei confronti di Chianti BA è un credito Parte_1
complesso che, in parte, è liquido certo ed esigibile nel suo ammontare e che riguarda il possesso di quote della medesima BA (per un valore di euro 1.560,00 circa); ed in parte relativo ai danni conseguenti alla condotta dell'Istituto di Credito per omissioni e negligenze già a suo tempo segnalate dal Sig. alla medesima BA” Parte_1
6) DCV che: “l'ammontare dei danni arrecati dalla Chianti BA al Sig. corrispondono al Parte_1 una cifra non inferiore ad euro 5.000,00”
7) DCV che: “il Sig. ha sollecitato, quando è stato per lui possibile, l'Istituto di Credito Parte_1
Chianti BA alla consegna della documentazione inerente il profilo personale anche in merito al possesso delle quote e societario”
8) DCV che: “ l'Istituto di Credito ha provveduto alla consegna della documentazione”
B) si insiste nella richiesta ex art. 210 c.p.c. di ordinare alla Chianti BA Credito Cooperativo
l'esibizione della documentazione inerente le quote con riferimento alla posizione del Sig. . Parte_1
Con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre Iva e Cap del presente procedimento. ”.
parte opposta ha così concluso: ” affinché l'On.le Tribunale voglia: A) preliminarmente concedere la provvisoria esecuzione al D.I. 3381/22 (R.G. 7594/22) di codesto Ufficio, non essendo l'altrui opposizione su prova scritta;
B) nel merito ed in via principale rigettare l'opposizione del sig.
perché pretestuosa, generica ed infondata e, per l'effetto B1) confermare il D.I. sub iudice, Parte_1
con ogni ulteriore implicazione;
C) sempre nel merito ma in via subordinata, nella denegata ipotesi di revoca del D.I. de quo per qualsiasi motivo, accertare e dichiarare l'obbligo di pagamento del sig.
pagina 4 di 9 verso la sig.ra per le causali del ricorso monitorio reiterate nell'attuale giudizio a Parte_1 CP_1 cognizione piena e, per l'effetto C1) condannarlo a versarle complessivi € 5.200,00 su tali causali, oppure quell'altra eventuale minore somma che semmai risultasse dal processo, oltre interessi;
D) in ogni caso condannare il sig. alla rifusione di spese e compensi. ” Parte_1
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Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c.. Trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi consentito al giudice di pronunciare quest'ultima considerando integralmente richiamati sia l'atto introduttivo, sia la comparsa di costituzione del convenuto, sia gli altri scritti difensivi delle parti ed i verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa;
tra l'altro, le prescrizioni di legge e regolamentari circa la necessità di smaltire i ruoli esorbitanti e contenere la durata della cause impongono l'applicazione di uno stile motivazionale sintetico che è sicuramente stile più stringente alle disposizioni di legge secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica. questoova comunque evidenziare che la causa, istruita da altro Giudice, è pervenuta, per ragioni organizzative dell'Ufficio, a cognizione di questo Giudicante quando era già stata riservata in decisione
(Decreto PdT n. 164/2024 del 5 settembre 2024), con conseguente necessità di rimessione sul ruolo affinché le parti precisassero le conclusioni innanzi a sé.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata preliminarmente la validità degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, atteso che i medesimi consentono di individuare gli elementi costitutivi delle domande avanzate e delle difese ed eccezioni proposte. Sussiste altresì valido rapporto processuale tra l'opposto e l'opponente.
Ciò premesso, va rilevato che l'opposizione a decreto ingiuntivo, lungi dall'esaurirsi nella mera impugnazione del provvedimento monitorio, introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti.
Il rilievo appare di ovvia evidenza ove si consideri che, per l'espressa previsione dell'art. 643 u.c. c.p.c., la pendenza della lite viene determinata dalla notifica di copia del ricorso e del decreto, in un momento pagina 5 di 9 cioè antecedente l'opposizione, a nulla rilevando in senso contrario l'eventualità o comunque il differimento del contraddittorio.
Da tale premessa derivano i seguenti due corollari.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe su di lui l'onere di provare l'esistenza del credito mentre spetta invece all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
“Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica una inversione della posizione processuale delle parti, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale ed effettiva posizione, risultando a carico del creditore opposto
l'onere di provare l'esistenza del credito ed a carico del debitore opponente, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione”: cfr. ex plurimis Cass. n.
24815/05; n. 25857/11
Come secondo corollario deriva che il giudice dell'opposizione non valuta, soltanto, la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, essendo tale esame utile, eventualmente, ai soli fini del governo delle spese, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
La proposizione dell'opposizione determina l'insorgere del dovere di provvedere con le regole della cognizione piena su quanto è stato richiesto con il decreto ingiuntivo, atteso che la cognizione del giudice dell'opposizione non è limitata al solo controllo sulla legittimità o meno dell'emissione del provvedimento monitorio ma, introdotta l'opposizione, tale controllo si estende automaticamente alla sussistenza della relativa pretesa creditoria (Tribunale Milano sez. VI, 05/06/2019, n.5355).
Tanto premesso, è altresì opportuno esaminare in modo analitico come va ripartito il citato onere probatorio tra le parti.
Punto di partenza è il principio dispositivo della prova, desumibile dal combinato disposto di cui agli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., secondo cui coloro i quali intendono far valere un diritto in giudizio, devono provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Tale principio costituendo “l'architrave” dell'intero sistema processuale, non può soffrire deroghe se non nei casi espressamente previsti dalla legge, con la conseguenza che il Giudice non può porre a fondamento della propria decisione circostanze che non siano state provate da chi intenda avvalersene. Peraltro, la giurisprudenza di legittimità, nella nota sentenza Cass. Sez. Un. n. 13533/2001 ha puntualizzato che il creditore che agisce in giudizio deve pagina 6 di 9 fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto ed allegare l'inadempimento (o l'inesatto adempimento) del debitore, sul quale, invece, incombe l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione ovvero un fatto estintivo o modificativo della stessa. Tale pronuncia si fonda su due principi fondamentali, e cioè la vicinanza della prova, per cui il relativo onere incombe su colui che può osservarlo in modo più “agevole”, tenendo conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione nonché la persistenza presuntiva del diritto, per cui, una volta provata dal creditore l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto entro un certo termine, grava sul debitore l'onere di dimostrare l'esistenza del fatto estintivo costituito dal suo (esatto) adempimento.
Ebbene, in applicazione degli esposti principi di diritto, nel caso in esame, ad esito della svolta istruttoria, è emersa la infondatezza dell'opposizione.
ha dimostrato i fatti costitutivi della propria domanda, posti alla base della richiesta Controparte_1
di ingiunzione;
ella ha ottenuto il D.I. opposto per il rimborso di complessivi Euro 5.200,00 di cui euro
5.000,00 rivenienti dal D.I. 2884/17 (R.G. 5048/17) reso da questo Tribunale in favore di Chianti
BA a carico delle parti – rispettivamente garante (l'opponente) e debitore principale (l'opposto) – per originari Euro 9.112,20 (oltre spese e compensi) ridottisi a seguito di accordo del 19/10/17, ed Euro
200,00 rivenienti dall'imposta di registro sulla sentenza n. 2931/20 di questo Ufficio, richiesta dall'Agenzia delle Entrate alle parti in solido e pagata dalla opposta in data 29/03/22.
A riprova della fondatezza della pretesa azionata in via monitoria la parte opposta ha prodotto il D.I.
2884/17 del Tribunale di Firenze (R.G. 5048/17) in favore di Chianti BA, lo scambio di corrispondenza 04-09/10/17 con Chianti BA, prova dell'avvenuto pagamento a mezzo bonifico
19/10/17 a Chianti BA, comunicazione 19/10/17 a Chianti BA di esecuzione bonifico, avviso dell'Agenzia delle Entrate per liquidazione dell'imposta di registro sulla sentenza 2931/20 del
Tribunale di Firenze, F24 di pagamento dell'imposta di registro sulla sentenza 2931/20 del Tribunale di Firenze, sentenza 2931/2020 del Tribunale di Firenze, D.I. 2884 del 2017 del Tribunale di Lecce notificato a e , documentazione non contestata dalla parte opponente. Per contro, Parte_1 CP_1
parte opponente, seppure a ciò onerata, si è limitata ad eccezioni generiche e circostanze di fatto che non risultano supportate da alcuna prova.
Di talché, mentre risulta non contestata, e deve dunque ritenersi dimostrata, la sussistenza del titolo della pretesa creditoria, non risultano allegati, né tantomeno provati, fatti impeditivi, estintivi o modificativi del debito azionato, con conseguente necessaria soccombenza della parte debitrice- pagina 7 di 9 convenuta sotto il profilo sostanziale. Va per completezza rilevato che questo Giudice ritiene corretta la decisione del precedente istruttore che non ha ammesso la prova articolata dalla parte opponente ritenendo la stessa inammissibile poiché vertente su circostanze in parte irrilevanti, in parte da provare documentalmente, in parte smentite dalla documentazione già in atti.
Ed invero, la residenza del sig. – in Firenze, alla via San Donato 24/4 – indirizzo indicato Parte_1 anche nell'atto di opposizione come quello di residenza dell'opponente, non risulta essere mutata, né risulta alcuna comunicazione a Chianti BA di eventuali variazioni nell'indirizzo di recapito delle comunicazioni, né risultano prodotti documenti sullo stato, sul tempo e sul luogo dell'asserita custodia domiciliare. Nemmeno coglie nel segno l'eccezione sollevata dall'opponente ai sensi dell'art 1952 cc.; la preventiva comunicazione del pagamento costituisce sì un onere per il fideiussore, ma la sua mancanza non comporta la perdita del diritto di regresso ma solo la possibilità che il debitore opponga al fideiussore eccezioni che, altrimenti, non potrebbe opporgli. Nel caso di specie i controcrediti che l'opponente assume di avere nei confronti della BA sono apparsi vaghi e privi di riscontro probatorio.
Quanto all'imposta di registro “è a carico della parte soccombente, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.,
l'imposta di registrazione della sentenza che trova causa immediata nella controversia” per cui la parte che abbia adempiuto all'obbligo fiscale in luogo di quella tenutavi, versando l'imposta per esserne stata richiesta dall'Erario, è legittimata a far valere verso l'altra il diritto al rimborso avvalendosi dell'azione di regresso (ex plurimis Cass. 16061/20, Trib. Roma 2605/20, TAR Lazio 10880/18, Cass. 25680/18,
7532/14, 17698/10, 2500/01 e 11324/96).
Conclusivamente il decreto ingiuntivo va confermato.
Ogni altra questione è assorbita.
Va rilevato sul punto che, ai sensi e per l'effetto dell'art. 132 n. 4 c.p.c., nella motivazione della sentenza è sufficiente che il giudice esponga in maniera concisa gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione, dovendosi ritenere implicitamente disattesi dunque tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che seppur non espressamente esaminati siano comunque incompatibili con la decisione adottata e con le diverse osservazioni in cui essa si articola.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto della limitata attività processuale, in assenza di istruttoria.
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PQM
il Tribunale di Firenze, III sezione civile, nella causa fra le parti in epigrafe indicate, ogni altra domanda o eccezione respinta, definitivamente così provvede:
1) rigetta l'opposizione e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna al pagamento in favore di delle spese di lite Parte_1 Controparte_1
che si liquidano in Euro 2.000,00 oltre rimborso spese generali, IVA e Cpa come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle ore 17,11 in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.
Firenze, 21 febbraio 2025
Il Giudice dott. Vincenza Ruggiero
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