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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 14/10/2025, n. 1458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1458 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1777/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1777/2023 R.G. avente ad oggetto separazione giudiziale e divorzio – scioglimento del matrimonio cumulativamente promossa
DA
, nato a [...] il [...] – – residente in Parte_1 C.F._1
Scicli, rappresentato e difeso dall' Avv. Massimo Solarino, giusta procura in Controparte_1 atti;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...] e ivi residente in [...]Controparte_2 Controparte_1
, rappresentata e difesa dall' Avv. Sergio Guastella, giusta procura alle liti C.F._2 in atti;
RICORRENTE
Con l'intervento del pubblico ministero in sede.
Rimessa al collegio per la decisione all'udienza sostituita da note scritte all'udienza del 02.07.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che ha chiesto a questo Tribunale, la pronuncia della separazione personale Parte_1 dalla moglie in uno alla pronuncia dello scioglimento del matrimonio Controparte_2 contratto, con la stessa in Scicli in data 12.08.2008, e trascritto nei Registri dello Stato Civile del medesimo comune al n. 18, parte 1, serie /, dell'anno 2008, dalla cui unione non sono nati figli;
che stante l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione delle parti, non essendo la resistente neppure comparsa, sebbene regolarmente citata, all'udienza di comparizione ex art. 473- bis 21 c.p.c. del 28 settembre 2023, dinnanzi al presidente relatore, autorizzati i coniugi a vivere separati, la causa è stata rinviata per la decisione all'udienza del 29.11.2023;
che precisate le conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in atti, la causa all'udienza del 29.11.2023, svoltasi secondo le modalità della trattazione scritta, è stata rimessa al Collegio per la decisione;
.
che con sentenza n. 480/2024 questo Tribunale non definitivamente decidendo, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, ha così statuito:
“dichiara la contumacia di , che benché ritualmente citata non si è Controparte_2 costituita in giudizio;
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e , che Parte_1 Controparte_2 hanno contratto matrimonio in Scicli in data 12.08.2008, con atto trascritto nei registri dello Stato
Civile del comune di Scicli al n. 18, parte I, anno 2008;
Dispone come da separata ordinanza sulla prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda cumulativamente proposta di scioglimento del matrimonio”; che, con ordinanza recante pari data, la causa è stata rimessa sul ruolo e fissata l'udienza del
27.03.2025 per la prosecuzione del giudizio;
che si è costituita in giudizio in data 24.03.2025, dichiarando di aderire Controparte_2 integralmente alla domanda di divorzio per come avanzata dal ricorrente con conferma di quanto stabilito in seno alla sentenza di separazione resa nel corso del presente procedimento;
che conseguentemente all'udienza di comparizione delle parti, in data 27.03.2025, le stesse, a mezzo dei loro difensori, hanno chiesto di voler procedere nelle forme della domanda congiunta e dichiarato di non volersi riconciliare, chiedendo, altresì, di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
che le parti nei termini concessi hanno ritualmente depositato le suddette note scritte a firma congiunta, insistendo nella conferma delle condizioni tutte di cui al ricorso;
che ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio;
che lo stato di separazione sussistente tra i coniugi, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza n. 480/2024 resa da questo Tribunale in intestazione, assata in giudicato, nonché dalla sua protrazione per un periodo eccedente il prescritto termine di legge (oggi, dopo la riforma della L. 6.5.2015, n. 55, un anno), senza che sia intervenuta riconciliazione;
che l'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso tra le parti, nonché dalle dichiarazioni e dal comportamento tenuto dalle parti nel corso del giudizio, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale;
che i coniugi hanno concordato che il loro divorzio proceda siccome già convenuto in sede di separazione non avanzando condizione, essendo entrambi dichiarati economicamente indipendenti,
e senza che siano nati figli dall'unione coniugale;
che attesa la natura del giudizio e l'esito dello stesso non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
che il Pubblico Ministero a cui sono stati trasmessi gli atti nulla ha opposto;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 Controparte_2 in Scicli in data 12.08.2008, ed iscritto trascritto nei Registri dello Stato Civile del medesimo
[...] comune al n. 18, parte 1, serie /, dell'anno 2008;
- manda la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del comune di Scicli ai sensi degli artt. 10 legge n. 898/1970 e 69 D.P.R. n.396/2000;
- Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Scicli di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 8.10.2025
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1777/2023 R.G. avente ad oggetto separazione giudiziale e divorzio – scioglimento del matrimonio cumulativamente promossa
DA
, nato a [...] il [...] – – residente in Parte_1 C.F._1
Scicli, rappresentato e difeso dall' Avv. Massimo Solarino, giusta procura in Controparte_1 atti;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...] e ivi residente in [...]Controparte_2 Controparte_1
, rappresentata e difesa dall' Avv. Sergio Guastella, giusta procura alle liti C.F._2 in atti;
RICORRENTE
Con l'intervento del pubblico ministero in sede.
Rimessa al collegio per la decisione all'udienza sostituita da note scritte all'udienza del 02.07.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che ha chiesto a questo Tribunale, la pronuncia della separazione personale Parte_1 dalla moglie in uno alla pronuncia dello scioglimento del matrimonio Controparte_2 contratto, con la stessa in Scicli in data 12.08.2008, e trascritto nei Registri dello Stato Civile del medesimo comune al n. 18, parte 1, serie /, dell'anno 2008, dalla cui unione non sono nati figli;
che stante l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione delle parti, non essendo la resistente neppure comparsa, sebbene regolarmente citata, all'udienza di comparizione ex art. 473- bis 21 c.p.c. del 28 settembre 2023, dinnanzi al presidente relatore, autorizzati i coniugi a vivere separati, la causa è stata rinviata per la decisione all'udienza del 29.11.2023;
che precisate le conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in atti, la causa all'udienza del 29.11.2023, svoltasi secondo le modalità della trattazione scritta, è stata rimessa al Collegio per la decisione;
.
che con sentenza n. 480/2024 questo Tribunale non definitivamente decidendo, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, ha così statuito:
“dichiara la contumacia di , che benché ritualmente citata non si è Controparte_2 costituita in giudizio;
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e , che Parte_1 Controparte_2 hanno contratto matrimonio in Scicli in data 12.08.2008, con atto trascritto nei registri dello Stato
Civile del comune di Scicli al n. 18, parte I, anno 2008;
Dispone come da separata ordinanza sulla prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda cumulativamente proposta di scioglimento del matrimonio”; che, con ordinanza recante pari data, la causa è stata rimessa sul ruolo e fissata l'udienza del
27.03.2025 per la prosecuzione del giudizio;
che si è costituita in giudizio in data 24.03.2025, dichiarando di aderire Controparte_2 integralmente alla domanda di divorzio per come avanzata dal ricorrente con conferma di quanto stabilito in seno alla sentenza di separazione resa nel corso del presente procedimento;
che conseguentemente all'udienza di comparizione delle parti, in data 27.03.2025, le stesse, a mezzo dei loro difensori, hanno chiesto di voler procedere nelle forme della domanda congiunta e dichiarato di non volersi riconciliare, chiedendo, altresì, di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
che le parti nei termini concessi hanno ritualmente depositato le suddette note scritte a firma congiunta, insistendo nella conferma delle condizioni tutte di cui al ricorso;
che ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio;
che lo stato di separazione sussistente tra i coniugi, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza n. 480/2024 resa da questo Tribunale in intestazione, assata in giudicato, nonché dalla sua protrazione per un periodo eccedente il prescritto termine di legge (oggi, dopo la riforma della L. 6.5.2015, n. 55, un anno), senza che sia intervenuta riconciliazione;
che l'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso tra le parti, nonché dalle dichiarazioni e dal comportamento tenuto dalle parti nel corso del giudizio, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale;
che i coniugi hanno concordato che il loro divorzio proceda siccome già convenuto in sede di separazione non avanzando condizione, essendo entrambi dichiarati economicamente indipendenti,
e senza che siano nati figli dall'unione coniugale;
che attesa la natura del giudizio e l'esito dello stesso non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
che il Pubblico Ministero a cui sono stati trasmessi gli atti nulla ha opposto;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 Controparte_2 in Scicli in data 12.08.2008, ed iscritto trascritto nei Registri dello Stato Civile del medesimo
[...] comune al n. 18, parte 1, serie /, dell'anno 2008;
- manda la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del comune di Scicli ai sensi degli artt. 10 legge n. 898/1970 e 69 D.P.R. n.396/2000;
- Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Scicli di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 8.10.2025
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti