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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 30/11/2025, n. 520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 520 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai signori:
1) Dott. Roberto Rezzonico Presidente
Consigliere 2) Dott. Emanuele De Gregorio
3) Avv. Alberto Lo Giudice Giudice ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n° 261/2022 R.G., posta in decisione nell'udienza collegiale del 26/06/2025 e promossa in questo grado
Da
) con sede in Enna, P.Iva/C.f.: P.IVA_1 Parte_1
in persona del legale rappresentante (C.F.: C.F. 1 ), Parte_2
nato a [...] il [...], il quale, oltre nella spiegata qualità, agisce anche quale fideiussore;
Parte_3 (C.F.: C.F. 2 ) nato a [...] il dì
11/11/1976 e Parte_4 (C.F.: C.F. 3 nata a [...] il
Parte_1 tutti13/10/1956, entrambi quali fideiussori della elettivamente domiciliati presso lo studio degli Avv.ti I. Ardagna e P. Scuderi i quali, anche disgiuntamente tra loro, li rappresentano e difendono come da procura in atti;
APPELLANTI
Contro
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore
(P.I: P.IVA_2 ), con sede in Milano, e per essa, quale mandataria, CP_2
(C.F./P. IVA: P.IVA_3 in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Verona:
APPELLATA CONTUMACE
*** * ** All'udienza del 26.06.2025 la sola parte costituita, mediante il deposito di note di trattazione scritta, ha così concluso: ( Parte_1 ed altri) "Gli appellanti concludono come in atto appello, chiedendo l'accoglimento delle domande -in diritto ed in via istruttoria - ivi formulate, che qui si intendono integralmente trascritte e riportate.
Voglia, infine, l'Ecc.ma Corte concedere termini per deposito della comparsa conclusionale".
I FATTI DI CAUSA
debitrice principale, Pt_2 Con atto di citazione del 16.01.2015, la Parte_1
fideiussori, evocavano in giudizio
[...]
, Parte_3 e Parte_4
dinanzi al Tribunale di Enna la Controparte 1 (che aveva incorporato il Banco di Sicilia Parte
s.p.a.) e, premettendo di avere intrattenuto con il diversi rapporti bancari (conto corrente di corrispondenza n. 128856, divenuto successivamente n° 300417861; conto corrente n° 300748250; conto anticipi n° 101481199 per la concessione di una linea di credito per "anticipo su cantiere" etc.), tutti assistiti da fideiussione rilasciate da Pt_2 denunciavano l'illegittimità del
[...] Parte_3 e Parte_4
comportamento della convenuta per avere applicato interessi usurari, eluso le disposizioni che vietano l'anatocismo, preteso il pagamento della "commissione di massimo scoperto" nonché di ulteriori spese non concordate e non dovute, etc.
Chiedevano pertanto che, previa rideterminazione del saldo dei contestati rapporti da eseguirsi a mezzo di una consulenza contabile, venisse dichiarata la nullità delle prestate fideiussioni e la condanna della convenuta alla restituzione delle somme indebitamente versate, da quantificare eventualmente in corso di causa.
Accettava il contraddittorio la Controparte_1 e, per essa, la mandataria CP_2
che, costituendosi in giudizio, eccepiva l'inammissibilità e l'infondatezza delle domande proposte dagli attori;
indi, richiamando il disposto degli artt. 7 e 8 delle scritture sottoscritte dai predetti, rilevava che quello intercorso con i garanti non era un contratto di fideiussione, quanto e piuttosto un vero e proprio negozio autonomo di garanzia, dal momento che con esso i predetti si erano espressamente "obbligati a pagare alla banca tutto quanto dovuto per capitale, interessi, spese ed ogni altro accessorio, immediatamente e a semplice richiesta scritta".
Radicatosi il contraddittorio si dava luogo alla fase istruttoria, la quale si sostanziava nella sola produzione di documentazione conferente, atteso che il giudice a quo rigettava la richiesta avanzata dagli attori ai sensi dell'art. 210 c.p.c., nonché quella di nomina di un consulente contabile di ufficio. All'esito il Tribunale emetteva la sentenza n° 64/2022, pubblicata il 02.02.2022, con la quale "rigettava ogni domanda" e "condannava gli attori, in solido tra loro, a pagare ad le spese processuali, liquidate in € 5.534,00, per compensi, oltre IVA,Controparte_1
CPA e spese generali come per legge”.
Per quel che qui rileva, il giudice a quo, richiamati i principi giurisprudenziali in tema di
"onere della prova", riteneva che quest'ultimo non fosse stato sufficientemente assolto dagli attori e, conseguentemente, respingeva ogni domanda.
Avverso la succitata statuizione ha interposto gravame la parte soccombente con atto regolarmente notificato, a mezzo del quale ne ha denunciato l'ingiustizia e l'erroneità e ne ha chiesto l'integrale riforma. non si è costituita nella Sebbene ritualmente evocata in giudizio, la Controparte_1 presente fase del giudizio.
Con ordinanza del 25.05.2023 la Corte ha disatteso la richiesta di nomina di un c.t.u.
avanzata dagli appellanti e, ritenendo la causa matura per la decisione, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 26.06.2025, attraverso il deposito di note di trattazione scritta, sono state raccolte le conclusioni della sola parte costituita e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In via preliminare, si deve dichiarare la contumacia della Controparte_1 non costituita nella presente fase di gravame, neppure a mezzo della sua mandataria CP_2
Con i motivi che sorreggono l'impugnazione, che qui vengono congiuntamente trattati per via della loro intrinseca connessione, gli impugnanti denunciano l'errore in cui a loro dire sarebbe incorso il Tribunale "per non avere disposto l'ordine di esibizione dei contratti senza intuire che nella vicenda in esame l'espletamento di una CTU contabile, prescinde da tale valutazione".
Sostengono al riguardo di avere introdotto, a mezzo dell'atto di citazione di primo grado,
"un'azione di accertamento negativo del credito per i rapporti di conto corrente intrattenuti con l'istituto di credito convenuto", talché "l'obbligo di dare la prova che l'eventuale scoperto sul conto corrente scaturiva da competenze legittimamente pattuite e/o applicate, incombeva sul presunto creditore", e ciò “anche quando l'azione viene proposta dalla società correntista".
L'assunto è fallace e non merita favorevole apprezzamento per le ragioni che di seguito si espongono. Si osserva anzitutto che in caso di proposizione di una domanda di accertamento negativo del saldo di un rapporto di conto corrente al quale accede un'apertura di credito, il correntista, oltre a dovere dedurre e dare prova della nullità delle pattuizioni in virtù delle quali sono state addebitate le poste asseritamente non dovute, è onerato della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., di come si sia formato il saldo contestato. Egli dunque è tenuto a produrre il contratto che ha dato vita al rapporto e tutti gli estratti conto a far data dalla apertura del conto stesso e fino alla sua chiusura, in modo da consentire di accertare attraverso quali prelievi e versamenti sia emerso il saldo negativo oggetto di accertamento.
Ebbene, secondo la regola contenuta nel richiamato art. 2697 c.c., a tale onere di produzione documentale deve ottemperare la parte che propone la domanda di accertamento, sicché, in caso di mancata produzione (totale o parziale) dei dati contabili, non può essere delegato al consulente d'ufficio di colmare la lacuna provvedendo all'acquisizione della documentazione, atteso che il deposito dei dati contabili è pienamente eseguibile dal correntista al quale, al momento della stipula viene consegnata una copia del contratto e, successivamente, nel corso del rapporto -si presume fino a prova contraria - vengono comunicati gli estratti conto: in ogni caso, si ricorda, il cliente ha sempre la possibilità di richiedere la documentazione alla banca a sensi dell'art. 119 Tub.
In linea generale, dunque, l'onere probatorio gravante -ex art. 2697 c.c.- su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto fatti negativi, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte l'onere anzidetto
(si veda in tal senso: Cassazione civile sez. I, 11/04/2024, n.9757).
Intervenendo "in subiecta materia", tanto la giurisprudenza di legittimità quanto quella di merito si sono sempre così espresse: “Il diritto spettante al cliente, a colui che gli succede a qualunque titolo o che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, ad ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, sancito dall' art. 119, comma 4, d.lg.
n. 385 del 1993, può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l'istanza di cui all' art. 210 c.p.c., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca e quest'ultima, senza giustificazione, non abbia ottemperato". (Cassazione civile sez. I 13/09/2021, n. 24641;
Corte appello Napoli sez. VII 28/06/2024, n. 2963; etc.). Orbene, applicando i superiori principi alla fattispecie in esame, si osserva come la parte appellante non abbia compiutamente assolto al proprio onere probatorio, atteso che nella stessa perizia di parte (studio CP_3 ) che correda la produzione di primo grado, a pag. 6 si legge testualmente che: "Dall'esame della documentazione consegnata dalla cliente non abbiamo riscontrato alcun contratto di apertura di credito, né abbiamo riscontrato elementi utili per determinare in maniera chiara ed univoca le condizioni ed i termini dei rapporti analizzati".
Gli impugnanti, invece, al fine di rideterminare il conto e valutare l'eventuale indebita percezione da parte della banca di somme non dovute, avrebbero dovuto produrre -si ripete- tutta la documentazione concernente la completa allegazione e dimostrazione dell'andamento del rapporto nel corso degli anni, anche perché, contrariamente al loro assunto, tale onere non è previsto nei soli casi in cui sia la banca ad agire per avere il pagamento del saldo, ma grava, secondo le richiamate regole generali di ripartizione degli oneri probatori, anche sulla parte che agisca per l'accertamento del saldo del rapporto e per l'eventuale restituzione di poste passive illegittimamente applicate dalla banca e dalla stessa percepite.
Nel caso di specie, perciò, l'azione esperita dagli odierni appellanti non è stata sorretta da un opportuno corredo probatorio ed ha chiare finalità meramente esplorative, tanto più che i predetti si sono limitati a richiamare affermazioni di principio ormai note in materia di contenzioso bancario, senza addurre alcuno specifico riferimento alle condizioni contrattuali previste ed applicate nei rapporti in contestazione.
E a tali gravi lacune di allegazione e di prova non poteva certamente ovviarsi mediante la mera produzione di una perizia di parte e neppure mediante la richiesta di una consulenza tecnica d'ufficio.
Al riguardo giova ricordare che la consulenza tecnica di parte "costituisce soltanto una mera allegazione difensiva di contenuto tecnico priva di autonomo valore probatorio"
(Cass. sez. II n° 23254/2024), mentre la c.t.u. "non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze".
Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negato qualora la parte tenda con esso a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati" (Cass. ordin. n° 30281/2017). La riscontrata mancanza dei contratti di conto corrente, dunque, non ha consentito di avere un adeguato e affidabile riscontro dei calcoli da effettuare in relazione alla rideterminazione dei saldi contabili (interessi ultralegali, anatocismo, cms;
etc) degli intercorsi rapporti, come ben osservato dal primo giudice;
aggiungendosi che l'incertezza de qua si apprezza come insuperabile anche alla luce delle molteplici movimentazioni che presentano gli estratti trimestrali presenti in atti.
Le medesime considerazioni valgono anche a travolgere le argomentazioni volte ad ottenere la declaratoria di nullità delle garanzie prestate -tutte regolarmente contestate dalla banca convenuta-, dal momento che i relativi contratti non risultano prodotti in giudizio e che le deduzioni avanzate da quest'ultima al momento della costituzione dinanzi al Tribunale non sono mai state contestate in maniera specifica, neppure con gli scritti difensivi finali.
In particolare la Controparte_1 ha dedotto che le intercorse scritture prevedevano espressamente: a) l'importo fino alla concorrenza del quale veniva prestata la garanzia;
b) l'obbligo di tenersi al corrente delle condizioni economiche della società garantita;
c)
l'obbligo di pagare alla banca tutto quanto dovuto per capitale immediatamente e a semplice richiesta scritta;
d) la previsione che in ipotesi di invalidità delle obbligazioni garantite, la garanzia si estendeva all'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate;
evidenziando in tal modo che l'impegno da parte dei garanti di eseguire la prestazione era del tutto sganciato dal rapporto principale.
E' ben vero che la prova del fatto costitutivo del credito grava sul creditore, ma è altrettanto vero che, per consolidata giurisprudenza, il predetto può avvalersi di tutti i mezzi di prova, compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, ad opera dell'altra parte del fatto invocato dal primo a sostegno della pretesa azionata.
Era perciò onere della parte appellante, che non lo ha assolto, prendere posizione sui fatti posti a fondamento dello scritto difensivo avversario, atteso che i fatti non contestati si ritengono non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni.
La non contestazione dell'altra parte, invero, costituisce un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il
Giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo della parte espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti (fra le tante, si veda Cass. n° 9439/2022).
Alla stregua delle superiori considerazioni, dunque, l'appello non può essere accolto. Le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, attesa la mancata costituzione in giudizio della parte appellata.
Va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR n° 115/2002, per il versamento di un ulteriore importo da porre a carico degli appellanti, in solido tra loro, pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per il giudizio di appello.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella contumacia della Controparte_1 rigetta in persona del legale rappresentante pro- l'impugnazione proposta da Parte_1
Parte_4 avverso la sentenza n° tempore, Parte_2 Parte_3 e
,
64/2022, che conferma, emessa dal Tribunale di Enna e pubblicata il 02.02.2022.
Pone le spese processuali a carico della parte che le ha anticipate.
Dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR n°
115/2002, per il versamento di un ulteriore importo da porre a carico degli appellanti, in solido tra loro, pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per il giudizio di appello.
Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio della Sezione civile della Corte, addì 30.10.2025.
IL PRESIDENTE
Dott. Roberto Rezzonico
L'OR (Mag. Aus.)
Avv. Alberto Lo Giudice
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai signori:
1) Dott. Roberto Rezzonico Presidente
Consigliere 2) Dott. Emanuele De Gregorio
3) Avv. Alberto Lo Giudice Giudice ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n° 261/2022 R.G., posta in decisione nell'udienza collegiale del 26/06/2025 e promossa in questo grado
Da
) con sede in Enna, P.Iva/C.f.: P.IVA_1 Parte_1
in persona del legale rappresentante (C.F.: C.F. 1 ), Parte_2
nato a [...] il [...], il quale, oltre nella spiegata qualità, agisce anche quale fideiussore;
Parte_3 (C.F.: C.F. 2 ) nato a [...] il dì
11/11/1976 e Parte_4 (C.F.: C.F. 3 nata a [...] il
Parte_1 tutti13/10/1956, entrambi quali fideiussori della elettivamente domiciliati presso lo studio degli Avv.ti I. Ardagna e P. Scuderi i quali, anche disgiuntamente tra loro, li rappresentano e difendono come da procura in atti;
APPELLANTI
Contro
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore
(P.I: P.IVA_2 ), con sede in Milano, e per essa, quale mandataria, CP_2
(C.F./P. IVA: P.IVA_3 in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Verona:
APPELLATA CONTUMACE
*** * ** All'udienza del 26.06.2025 la sola parte costituita, mediante il deposito di note di trattazione scritta, ha così concluso: ( Parte_1 ed altri) "Gli appellanti concludono come in atto appello, chiedendo l'accoglimento delle domande -in diritto ed in via istruttoria - ivi formulate, che qui si intendono integralmente trascritte e riportate.
Voglia, infine, l'Ecc.ma Corte concedere termini per deposito della comparsa conclusionale".
I FATTI DI CAUSA
debitrice principale, Pt_2 Con atto di citazione del 16.01.2015, la Parte_1
fideiussori, evocavano in giudizio
[...]
, Parte_3 e Parte_4
dinanzi al Tribunale di Enna la Controparte 1 (che aveva incorporato il Banco di Sicilia Parte
s.p.a.) e, premettendo di avere intrattenuto con il diversi rapporti bancari (conto corrente di corrispondenza n. 128856, divenuto successivamente n° 300417861; conto corrente n° 300748250; conto anticipi n° 101481199 per la concessione di una linea di credito per "anticipo su cantiere" etc.), tutti assistiti da fideiussione rilasciate da Pt_2 denunciavano l'illegittimità del
[...] Parte_3 e Parte_4
comportamento della convenuta per avere applicato interessi usurari, eluso le disposizioni che vietano l'anatocismo, preteso il pagamento della "commissione di massimo scoperto" nonché di ulteriori spese non concordate e non dovute, etc.
Chiedevano pertanto che, previa rideterminazione del saldo dei contestati rapporti da eseguirsi a mezzo di una consulenza contabile, venisse dichiarata la nullità delle prestate fideiussioni e la condanna della convenuta alla restituzione delle somme indebitamente versate, da quantificare eventualmente in corso di causa.
Accettava il contraddittorio la Controparte_1 e, per essa, la mandataria CP_2
che, costituendosi in giudizio, eccepiva l'inammissibilità e l'infondatezza delle domande proposte dagli attori;
indi, richiamando il disposto degli artt. 7 e 8 delle scritture sottoscritte dai predetti, rilevava che quello intercorso con i garanti non era un contratto di fideiussione, quanto e piuttosto un vero e proprio negozio autonomo di garanzia, dal momento che con esso i predetti si erano espressamente "obbligati a pagare alla banca tutto quanto dovuto per capitale, interessi, spese ed ogni altro accessorio, immediatamente e a semplice richiesta scritta".
Radicatosi il contraddittorio si dava luogo alla fase istruttoria, la quale si sostanziava nella sola produzione di documentazione conferente, atteso che il giudice a quo rigettava la richiesta avanzata dagli attori ai sensi dell'art. 210 c.p.c., nonché quella di nomina di un consulente contabile di ufficio. All'esito il Tribunale emetteva la sentenza n° 64/2022, pubblicata il 02.02.2022, con la quale "rigettava ogni domanda" e "condannava gli attori, in solido tra loro, a pagare ad le spese processuali, liquidate in € 5.534,00, per compensi, oltre IVA,Controparte_1
CPA e spese generali come per legge”.
Per quel che qui rileva, il giudice a quo, richiamati i principi giurisprudenziali in tema di
"onere della prova", riteneva che quest'ultimo non fosse stato sufficientemente assolto dagli attori e, conseguentemente, respingeva ogni domanda.
Avverso la succitata statuizione ha interposto gravame la parte soccombente con atto regolarmente notificato, a mezzo del quale ne ha denunciato l'ingiustizia e l'erroneità e ne ha chiesto l'integrale riforma. non si è costituita nella Sebbene ritualmente evocata in giudizio, la Controparte_1 presente fase del giudizio.
Con ordinanza del 25.05.2023 la Corte ha disatteso la richiesta di nomina di un c.t.u.
avanzata dagli appellanti e, ritenendo la causa matura per la decisione, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 26.06.2025, attraverso il deposito di note di trattazione scritta, sono state raccolte le conclusioni della sola parte costituita e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In via preliminare, si deve dichiarare la contumacia della Controparte_1 non costituita nella presente fase di gravame, neppure a mezzo della sua mandataria CP_2
Con i motivi che sorreggono l'impugnazione, che qui vengono congiuntamente trattati per via della loro intrinseca connessione, gli impugnanti denunciano l'errore in cui a loro dire sarebbe incorso il Tribunale "per non avere disposto l'ordine di esibizione dei contratti senza intuire che nella vicenda in esame l'espletamento di una CTU contabile, prescinde da tale valutazione".
Sostengono al riguardo di avere introdotto, a mezzo dell'atto di citazione di primo grado,
"un'azione di accertamento negativo del credito per i rapporti di conto corrente intrattenuti con l'istituto di credito convenuto", talché "l'obbligo di dare la prova che l'eventuale scoperto sul conto corrente scaturiva da competenze legittimamente pattuite e/o applicate, incombeva sul presunto creditore", e ciò “anche quando l'azione viene proposta dalla società correntista".
L'assunto è fallace e non merita favorevole apprezzamento per le ragioni che di seguito si espongono. Si osserva anzitutto che in caso di proposizione di una domanda di accertamento negativo del saldo di un rapporto di conto corrente al quale accede un'apertura di credito, il correntista, oltre a dovere dedurre e dare prova della nullità delle pattuizioni in virtù delle quali sono state addebitate le poste asseritamente non dovute, è onerato della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., di come si sia formato il saldo contestato. Egli dunque è tenuto a produrre il contratto che ha dato vita al rapporto e tutti gli estratti conto a far data dalla apertura del conto stesso e fino alla sua chiusura, in modo da consentire di accertare attraverso quali prelievi e versamenti sia emerso il saldo negativo oggetto di accertamento.
Ebbene, secondo la regola contenuta nel richiamato art. 2697 c.c., a tale onere di produzione documentale deve ottemperare la parte che propone la domanda di accertamento, sicché, in caso di mancata produzione (totale o parziale) dei dati contabili, non può essere delegato al consulente d'ufficio di colmare la lacuna provvedendo all'acquisizione della documentazione, atteso che il deposito dei dati contabili è pienamente eseguibile dal correntista al quale, al momento della stipula viene consegnata una copia del contratto e, successivamente, nel corso del rapporto -si presume fino a prova contraria - vengono comunicati gli estratti conto: in ogni caso, si ricorda, il cliente ha sempre la possibilità di richiedere la documentazione alla banca a sensi dell'art. 119 Tub.
In linea generale, dunque, l'onere probatorio gravante -ex art. 2697 c.c.- su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto fatti negativi, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte l'onere anzidetto
(si veda in tal senso: Cassazione civile sez. I, 11/04/2024, n.9757).
Intervenendo "in subiecta materia", tanto la giurisprudenza di legittimità quanto quella di merito si sono sempre così espresse: “Il diritto spettante al cliente, a colui che gli succede a qualunque titolo o che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, ad ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, sancito dall' art. 119, comma 4, d.lg.
n. 385 del 1993, può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l'istanza di cui all' art. 210 c.p.c., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca e quest'ultima, senza giustificazione, non abbia ottemperato". (Cassazione civile sez. I 13/09/2021, n. 24641;
Corte appello Napoli sez. VII 28/06/2024, n. 2963; etc.). Orbene, applicando i superiori principi alla fattispecie in esame, si osserva come la parte appellante non abbia compiutamente assolto al proprio onere probatorio, atteso che nella stessa perizia di parte (studio CP_3 ) che correda la produzione di primo grado, a pag. 6 si legge testualmente che: "Dall'esame della documentazione consegnata dalla cliente non abbiamo riscontrato alcun contratto di apertura di credito, né abbiamo riscontrato elementi utili per determinare in maniera chiara ed univoca le condizioni ed i termini dei rapporti analizzati".
Gli impugnanti, invece, al fine di rideterminare il conto e valutare l'eventuale indebita percezione da parte della banca di somme non dovute, avrebbero dovuto produrre -si ripete- tutta la documentazione concernente la completa allegazione e dimostrazione dell'andamento del rapporto nel corso degli anni, anche perché, contrariamente al loro assunto, tale onere non è previsto nei soli casi in cui sia la banca ad agire per avere il pagamento del saldo, ma grava, secondo le richiamate regole generali di ripartizione degli oneri probatori, anche sulla parte che agisca per l'accertamento del saldo del rapporto e per l'eventuale restituzione di poste passive illegittimamente applicate dalla banca e dalla stessa percepite.
Nel caso di specie, perciò, l'azione esperita dagli odierni appellanti non è stata sorretta da un opportuno corredo probatorio ed ha chiare finalità meramente esplorative, tanto più che i predetti si sono limitati a richiamare affermazioni di principio ormai note in materia di contenzioso bancario, senza addurre alcuno specifico riferimento alle condizioni contrattuali previste ed applicate nei rapporti in contestazione.
E a tali gravi lacune di allegazione e di prova non poteva certamente ovviarsi mediante la mera produzione di una perizia di parte e neppure mediante la richiesta di una consulenza tecnica d'ufficio.
Al riguardo giova ricordare che la consulenza tecnica di parte "costituisce soltanto una mera allegazione difensiva di contenuto tecnico priva di autonomo valore probatorio"
(Cass. sez. II n° 23254/2024), mentre la c.t.u. "non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze".
Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negato qualora la parte tenda con esso a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati" (Cass. ordin. n° 30281/2017). La riscontrata mancanza dei contratti di conto corrente, dunque, non ha consentito di avere un adeguato e affidabile riscontro dei calcoli da effettuare in relazione alla rideterminazione dei saldi contabili (interessi ultralegali, anatocismo, cms;
etc) degli intercorsi rapporti, come ben osservato dal primo giudice;
aggiungendosi che l'incertezza de qua si apprezza come insuperabile anche alla luce delle molteplici movimentazioni che presentano gli estratti trimestrali presenti in atti.
Le medesime considerazioni valgono anche a travolgere le argomentazioni volte ad ottenere la declaratoria di nullità delle garanzie prestate -tutte regolarmente contestate dalla banca convenuta-, dal momento che i relativi contratti non risultano prodotti in giudizio e che le deduzioni avanzate da quest'ultima al momento della costituzione dinanzi al Tribunale non sono mai state contestate in maniera specifica, neppure con gli scritti difensivi finali.
In particolare la Controparte_1 ha dedotto che le intercorse scritture prevedevano espressamente: a) l'importo fino alla concorrenza del quale veniva prestata la garanzia;
b) l'obbligo di tenersi al corrente delle condizioni economiche della società garantita;
c)
l'obbligo di pagare alla banca tutto quanto dovuto per capitale immediatamente e a semplice richiesta scritta;
d) la previsione che in ipotesi di invalidità delle obbligazioni garantite, la garanzia si estendeva all'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate;
evidenziando in tal modo che l'impegno da parte dei garanti di eseguire la prestazione era del tutto sganciato dal rapporto principale.
E' ben vero che la prova del fatto costitutivo del credito grava sul creditore, ma è altrettanto vero che, per consolidata giurisprudenza, il predetto può avvalersi di tutti i mezzi di prova, compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, ad opera dell'altra parte del fatto invocato dal primo a sostegno della pretesa azionata.
Era perciò onere della parte appellante, che non lo ha assolto, prendere posizione sui fatti posti a fondamento dello scritto difensivo avversario, atteso che i fatti non contestati si ritengono non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni.
La non contestazione dell'altra parte, invero, costituisce un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il
Giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo della parte espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti (fra le tante, si veda Cass. n° 9439/2022).
Alla stregua delle superiori considerazioni, dunque, l'appello non può essere accolto. Le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, attesa la mancata costituzione in giudizio della parte appellata.
Va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR n° 115/2002, per il versamento di un ulteriore importo da porre a carico degli appellanti, in solido tra loro, pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per il giudizio di appello.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella contumacia della Controparte_1 rigetta in persona del legale rappresentante pro- l'impugnazione proposta da Parte_1
Parte_4 avverso la sentenza n° tempore, Parte_2 Parte_3 e
,
64/2022, che conferma, emessa dal Tribunale di Enna e pubblicata il 02.02.2022.
Pone le spese processuali a carico della parte che le ha anticipate.
Dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR n°
115/2002, per il versamento di un ulteriore importo da porre a carico degli appellanti, in solido tra loro, pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per il giudizio di appello.
Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio della Sezione civile della Corte, addì 30.10.2025.
IL PRESIDENTE
Dott. Roberto Rezzonico
L'OR (Mag. Aus.)
Avv. Alberto Lo Giudice