Cass. pen., sez. I, sentenza 19/11/2021, n. 3806
CASS
Sentenza 19 novembre 2021

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Il reato di cui all'art. 2, d.l. 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 1993, n. 205, che sanziona le manifestazioni esteriori, suscettibili di concreta diffusione, di simboli e rituali dei gruppi o associazioni che propugnano idee discriminatorie o razziste, si differenzia da quello di cui all'art. 5 legge 26 giugno 1952, n. 645, che richiede che le medesime condotte siano idonee a determinare il pericolo concreto di riorganizzazione del disciolto partito fascista, ponendosi in rapporto di specialità con il primo.

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  • 1Giustizia Insieme
    Piergiorgio Ponticelli · https://www.giustiziainsieme.it/it/home

  • 2Il saluto “romano” e la “chiamata del presente”. La sentenza del Tribunale di Milano n. 12111/23 e la sentenza di Cass. Sez. Un. n. 16153/2024
    Piergiorgio Ponticelli · https://www.giustiziainsieme.it/it/home

    di Piergiorgio Ponticelli Sommario: 1. Il caso e alcune necessarie premesse - 2. La sintesi della discussione delle parti nel processo innanzi al Tribunale di Milano - 3. La sentenza del Tribunale di Milano, in sintesi - 4. La sentenza delle Sezioni Unite, in sintesi 1. Il caso e alcune necessarie premesse Con la sentenza n. 12111 del 13 Luglio 2023, depositata il 27 Ottobre 2023, il Tribunale di Milano ha dichiarato colpevoli del delitto previsto e punito dagli artt. 110 c.p. e 5 della legge n. 645/1952, in esso assorbito quello previsto dall'art. 2 del d.l. 122/93 convertito con modificazioni dalla legge n. 205/1993, tredici soggetti imputati ex artt. 110, 112 n. 1 c.p., 2 d.l. …

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    La condotta, tenuta nel corso di una pubblica riunione, consistente nella risposta alla 'chiamata del presente' e nel cosiddetto 'saluto romano' integra il delitto di manifestazione fascista previsto dall'art. 5 della L. 20 giugno 1952, n. 645, ove, avuto riguardo alle circostanze del caso, sia idonea ad attingere il concreto pericolo di riorganizzazione del disciolto partito fascista, vietata dalla XII disp. trans. fin. Cost; tale condotta può integrare anche il delitto, di pericolo presunto, previsto dall'art. 2, comma 1, D.L. n. 122 del 26 aprile 1993, convertito dalla L. 25 giugno 1993, n. 205, ove, tenuto conto del significativo contesto fattuale complessivo, la stessa sia …

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  • 5Alle Sezioni unite una questione sulla rilevanza penale del saluto romano
    Guido Colaiacovo · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 15 gennaio 2024

    Cass., sez. I, 6 settembre 2023 (dep. 22 settembre 2023), n. 38686, Boni, Presidente, Centonze (relatore) Il caso La vicenda trae origine dall'impugnazione dinanzi alla Suprema Corte della sentenza d'appello che ha condannato gli imputati, precedentemente assolti in prime cure, per il reato di cui all'art. 2, d.l. 26 aprile 1993, n. 122, conv. con modif. dalla l. 25 giugno 1993, n. 205 (cosiddetta Legge Mancino). La condotta incriminata consisteva nell'aver partecipato al cosiddetto “rito del presente”, eseguendo il saluto romano, in occasione di una manifestazione pubblica tenutasi a Milano per la commemorazione di Sergio Ramelli, Enrico Pedenovi e Carlo Borsani (in precedenza, la …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 19/11/2021, n. 3806
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3806
Data del deposito : 19 novembre 2021

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