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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 09/10/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
RG n. 570/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Settore civile – volontaria giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente rel./est dott.ssa Ilaria PEPE Giudice dott. Paolo LEPIDI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 570/2025 V.G. promosso da:
(C.F. ), nata in [...], il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata ed assistita dall'Avv. UC Sanità ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in AV, alla via
P.M. Bagnoli n.155, giusta procura in calce al ricorso.
e
(C.F.: ), nato ad [...] il [...] Parte_2 C.F._2
e residente in [...], Capistrello (AQ) rappresentato ed assistito dall'Avv.
UC AS ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale sito in AV, via
XX Settembre n. 67, giusta procura alle liti in calce al ricorso.
Con la partecipazione del pubblico ministero.
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, figlio nato fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: Le parti, con ricorso depositato in data 29.07.2025 chiedono, concordemente, regolamentarsi l'esercizio della responsabilità genitoriale per il figlio minore , nato fuori Persona_1
dal matrimonio, alle seguenti
CONDIZIONI
“1.La casa nella quale i ricorrenti hanno convissuto, sita in CO NA (AQ), via Trieste
n.7, resterà abitata dalla sig.ra con tutti i mobili che l'arredano e sui quali il non Pt_1 Pt_2 avrà più nulla a che pretendere;
il magazzino/cantina potrà continuare ad essere utilizzato dal
[...] esclusivamente per ciò che concerne le attività necessarie alla cura dei cani, salva la Pt_2 permanenza degli stessi presso l'abitazione del padre della Sig.ra Pt_1
2. Il sig. ha già provveduto al recupero dei propri oggetti personali ed alle pratiche di Pt_2 spostamento delle armi da caccia detenute presso l'abitazione familiare in armadio blindato secondo norma di legge, con il relativo cambio di residenza e/o domicilio nell'indirizzo di Capistrello via delle
Vigne 13;
3. Il sig. andrà a vivere temporaneamente presso l'abitazione dei suoi genitori sita in Pt_2
Capistrello (AQ), via delle Vigne n. 13 e successivamente, in un tempo consono, prenderà in locazione un immobile in cui potrà abitare assieme al piccolo nei giorni a lui assegnati;
Per_1
4. Il figlio minore resterà affidato in maniera condivisa a entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
5. Quale contenuto minimo del diritto di visita paterno e salvo diverso accordo tra i genitori,
[...] avrà la facoltà di tenere con sé il minore ogni volta che vorrà previo preavviso alla Parte_2 madre, ma per mera precisione e solo in caso di non accordo tra le parti, a fine settimana alterni, durante i quali il minore permarrà e pernotterà con il papà dalle ore 19:00 del venerdì fino alle ore
21:00 della domenica. In relazione al diritto di visita infrasettimanale invece, il padre trascorrerà con il minore il martedì e il giovedì, dall'orario di uscita di scuola (o, nel periodo estivo, da diverso Per_1 orario concordato tra le partisecondo le esigenze del minore) fino alle ore 21:00, orario in cui il padre accompagnerà il minore presso l'abitazione materna. trascorrerà alternativamente Persona_1 con ciascuno dei genitori le festività natalizie e, segnatamente, il 24 dicembre con un genitore e il 25 dicembre con l'altro, il 31 dicembre con un genitore e il 1° gennaio con l'altro genitore. Il minore trascorrerà l'epifania con ciascun genitore ad anni alterni. In ordine alle vacanze di Pasqua, Per_1 trascorrerà un anno la Pasqua con la madre e la Pasquetta con il padre, e l'anno successivo viceversa.
Il 9 maggio di ogni anno, giorno del compleanno di il minore lo trascorrerà con la Parte_1 madre. Il 23 settembre di ogni anno, giorno del compleanno di il minore lo Parte_2 trascorrerà con il padre. Il 23 gennaio di ogni anno, giorno del compleanno del minore, i genitori si dichiarano disposti a partecipare entrambi, con i rispettivi parenti, ai festeggiamenti del minore. Il 19 marzo di ogni anno, festa del papà, il minore lo trascorrerà con il sig. allo stesso modo, la Pt_2 seconda domenica del mese di maggio di ogni anno, festa della mamma, la trascorrerà con la Per_1 sig.ra In ordine alle vacanze estive, avrà la facoltà di trascorrere con il Pt_1 Parte_2 figlio minore due settimane, anche non consecutive, nel periodo compreso trai mesi di giugno Per_1
e settembre di ogni anno. Detto periodo dovrà essere individuato, previa comunicazione alla madre, entro il 31 maggio di ogni anno. I genitori dovranno reciprocamente comunicarsi il luogo di soggiorno. Eventuali recuperi dei giorni di visita saranno rimessi alla volontà dei genitori. Ulteriori periodi di visita e frequentazione potranno essere liberamente concordati tra i genitori;
6. Il Sig. corrisponderà mensilmente, ogni 15 del mese, alla Sig.ra Parte_2 Parte_1
a titolo di contributo per il mantenimento ordinario del piccolo , tramite bonifico bancario, la Per_1 somma di €250,00 (duecentocinquanta/00), da rivalutarsi di anno in anno secondo la variazione degli indici ISTAT;
le spese straordinarie riguardanti il minore, ivi compreso il costo attuale dell'insegnante di ripetizioni dello stesso, saranno corrisposte dai genitori nella misura del 50% cadauno. Dette spese saranno riconosciute solo se preventivamente accordate ed espressamente assentite, diversamente, provvederà al pagamento sostenendo il costo esclusivo il genitore che vi ha dato corso senza l'espresso consenso dell'altro genitore. Per l'individuazione e la gestione delle spese da sostenere in favore del minore, i genitori si obbligano a rispettare il Protocollo di intesa datato
11/12/2019 redatto dal Tribunale di AV. L'assegno unico attualmente di euro 188,00 resterà integralmente a favore della sig.ra Parte_1
7. per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio;
8. e dovranno comunicarsi reciprocamente eventuali cambi di Parte_2 Parte_1 residenza o domicilio, mediante mail, whatsapp o lettera raccomandata a/r;
9. Il mutuo per la casa sita in CO NA alla via Trieste n. 7, gravante su entrambi i ricorrenti, sarà pagato nella misura del 50% da ciascuno di essi e la sig.ra riverserà sul conto Pt_1 del sig. ogni mese la somma di euro 200,00 (duecento/00); Pt_2
10. Entrambi i genitori si obbligano, una volta raggiunta la maggiore età del figlio e Per_1 intervenuta l'estinzione del mutuo, a trasferire in favore di il 100% del diritto di Persona_1 proprietà piena, nello stato di diritto in cui si trova, sull'immobile sito in CO NA (AQ) alla via Trieste n.7, censito al catasto fabbricati del Comune di CONA al foglio18 particella 146 sub 2 Cat. A/3 cl. 1 vani 6,5 R.C, oltre al magazzino pertinente e garage.
Ogni spesa, imposta e/o tassa, del relativo atto pubblico saranno a carico di entrambi i genitori della misura del 50%; entrambe le parti si riservano il diritto di costituire diritto di usufrutto sullo stesso;
11. le spese di manutenzione straordinaria dell'abitazione saranno sostenute da entrambi i proprietari nella misura del 50% ciascuno, mentre le spese per la manutenzione ordinaria dell'abitazione saranno a carico della signora fino a quando il figlio non sarà economicamente autosufficiente, Pt_1 sempreché la signora continui ad abitare l'immobile, diversamente saranno sostenute dai Pt_1 coniugi al 50%;
12. i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro (e delle rispettive famiglie di origine) alla presenza del bambino;
13. entrambe le parti si impegnano a non ostacolare la conoscenza da parte del minore di eventuali loro compagne/compagni, purché si tratti di relazioni consolidate, per assicurare il rispetto del principio di reciproca e leale collaborazione;
14. entrambe le parti si autorizzano fin d'ora a comunicare tra loro anche a mezzo whatsapp o mail per tutte le comunicazioni necessarie ed urgenti e si terranno sempre reciprocamente informati circa eventuali necessità mediche e scolastiche;
15. entrambi i genitori dichiarano che il piccolo è tenuto in cura dal dr. ed ogni eventuale Per_1 Per_2 cambio di medico verrà dagli stessi concordato;
16. entrambe le parti dichiarano che i nonni sia paterni che materni potranno collaborare con loro per la gestione del figlio minore ed aiutarli nella vita quotidiana e nelle necessità;
17. entrambe le parti concordano che, in caso di necessità, potranno nominare una babysitter, la cui retribuzione sarà a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%;
18. le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo del passaporto del minore, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto;
19. salvo il buon esito del trasferimento, in favore del figlio , del 100% del diritto di proprietà Per_1 piena dell'immobile sito in CO NA (AQ), via Trieste n.7, le parti dichiarano di aver in tal modo regolato tutti i reciproci rapporti patrimoniali, con rinuncia reciproca a qualsiasi pretesa, anche futura e/o non ancora proposta. I ricorrenti, dunque, si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso su domanda congiunta ex art.473 bis.12 C.p.c. depositato dalle parti in data
29.07.2025, e hanno chiesto la regolamentazione Parte_1 Parte_2
dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore Per_1
nato fuori dal matrimonio, alle condizioni di cui al libello introduttivo, come sopra
[...]
riportate.
I ricorrenti hanno dedotto di aver intrattenuto una relazione more uxorio dal 2014 dalla quale
è nato ad [...] il [...]. Persona_1
Venuta meno l'unione spirituale e materiale tra gli stessi, gli odierni ricorrenti hanno adito questo Tribunale al fine di ottenere un provvedimento che disciplinasse l'affidamento e le modalità di mantenimento del minore.
All'udienza dell'8 settembre 2025, dinanzi al Presidente del Tribunale, le parti hanno confermato che non vi è alcuna possibilità di riconciliazione, riportandosi alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Il Pm ha espresso parere favorevole.
Il Presidente ha, dunque, rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. Ciò premesso, il Collegio ritiene che le condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale indicate nel ricorso (e sopra riportate) siano congrue alla luce della documentazione depositata in atti, non siano contrarie a norme imperative né contrarie al superiore interesse del minore e, pertanto, possono essere recepite dal Tribunale con riferimento alle questioni rientranti nella sua giurisdizione.
3. La definizione in via consensuale della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di AV, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti di cui in epigrafe, così provvede:
DISPONE che l'esercizio della responsabilità genitoriale del figlio minore delle parti sia disciplinato nei termini concordati dalle parti, alle condizioni sopra riportate e di seguito riportate:
OMOLOGA le condizioni relative:
- alla casa di abitazione “1.La casa nella quale i ricorrenti hanno convissuto, sita in CO NA (AQ), via Trieste
n.7, resterà abitata dalla sig.ra con tutti i mobili che l'arredano e sui quali il non Pt_1 Pt_2 avrà più nulla a che pretendere;
il magazzino/cantina potrà continuare ad essere utilizzato dal
[...] esclusivamente per ciò che concerne le attività necessarie alla cura dei cani, salva la Pt_2 permanenza degli stessi presso l'abitazione del padre della Sig.ra Pt_1
-all'affido ed al collocamento del minore:
“4. Il figlio minore resterà affidato in maniera condivisa a entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
”
-al diritto di visita paterno:
“5. Quale contenuto minimo del diritto di visita paterno e salvo diverso accordo tra i genitori,
[...] avrà la facoltà di tenere con sé il minore ogni volta che vorrà previo preavviso alla Parte_2 madre, ma per mera precisione e solo in caso di non accordo tra le parti, a fine settimana alterni, durante i quali il minore permarrà e pernotterà con il papà dalle ore 19:00 del venerdì fino alle ore
21:00 della domenica. In relazione al diritto di visita infrasettimanale invece, il padre trascorrerà con il minore il martedì e il giovedì, dall'orario di uscita di scuola (o, nel periodo estivo, da diverso Per_1 orario concordato tra le parti secondo le esigenze del minore) fino alle ore 21:00, orario in cui il padre accompagnerà il minore presso l'abitazione materna. trascorrerà alternativamente Persona_1 con ciascuno dei genitori le festività natalizie e, segnatamente, il 24 dicembre con un genitore e il 25 dicembre con l'altro, il 31 dicembre con un genitore e il 1° gennaio con l'altro genitore. Il minore trascorrerà l'epifania con ciascun genitore ad anni alterni. In ordine alle vacanze di Pasqua, Per_1 trascorrerà un anno la Pasqua con la madre e la Pasquetta con il padre, e l'anno successivo viceversa.
Il 9 maggio di ogni anno, giorno del compleanno di il minore lo trascorrerà con la Parte_1 madre. Il 23 settembre di ogni anno, giorno del compleanno di il minore lo Parte_2 trascorrerà con il padre. Il 23 gennaio di ogni anno, giorno del compleanno del minore, i genitori si dichiarano disposti a partecipare entrambi, con i rispettivi parenti, ai festeggiamenti del minore. Il 19 marzo di ogni anno, festa del papà, il minore lo trascorrerà con il sig. allo stesso modo, la Pt_2 seconda domenica del mese di maggio di ogni anno, festa della mamma, la trascorrerà con la Per_1 sig.ra In ordine alle vacanze estive, avrà la facoltà di trascorrere con il Pt_1 Parte_2 figlio minore due settimane, anche non consecutive, nel periodo compreso trai mesi di giugno Per_1
e settembre di ogni anno. Detto periodo dovrà essere individuato, previa comunicazione alla madre, entro il 31 maggio di ogni anno. I genitori dovranno reciprocamente comunicarsi il luogo di soggiorno. Eventuali recuperi dei giorni di visita saranno rimessi alla volontà dei genitori. Ulteriori periodi di visita e frequentazione potranno essere liberamente concordati tra i genitori;
” -al contributo di mantenimento per il figlio:
6. Il Sig. corrisponderà mensilmente, ogni 15 del mese, alla Sig.ra Parte_2 Parte_1
a titolo di contributo per il mantenimento ordinario del piccolo , tramite bonifico bancario, la Per_1 somma di €250,00 (duecentocinquanta/00), da rivalutarsi di anno in anno secondo la variazione degli indici ISTAT;
le spese straordinarie riguardanti il minore, ivi compreso il costo attuale dell'insegnante di ripetizioni dello stesso, saranno corrisposte dai genitori nella misura del 50% cadauno. Dette spese saranno riconosciute solo se preventivamente accordate ed espressamente assentite, diversamente, provvederà al pagamento sostenendo il costo esclusivo il genitore che vi ha dato corso senza l'espresso consenso dell'altro genitore. Per l'individuazione e la gestione delle spese da sostenere in favore del minore, i genitori si obbligano a rispettare il Protocollo di intesa datato
11/12/2019 redatto dal Tribunale di AV. L'assegno unico resterà integralmente a favore della sig.ra Parte_1
PRENDE ATTO delle restanti condizioni di cui al ricorso, integralmente richiamate in questa sede.
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso in AV nella camera di consiglio dell'8 settembre 2025.
Il Presidente
dott. Leopoldo Sciarrillo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Settore civile – volontaria giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente rel./est dott.ssa Ilaria PEPE Giudice dott. Paolo LEPIDI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 570/2025 V.G. promosso da:
(C.F. ), nata in [...], il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata ed assistita dall'Avv. UC Sanità ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in AV, alla via
P.M. Bagnoli n.155, giusta procura in calce al ricorso.
e
(C.F.: ), nato ad [...] il [...] Parte_2 C.F._2
e residente in [...], Capistrello (AQ) rappresentato ed assistito dall'Avv.
UC AS ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale sito in AV, via
XX Settembre n. 67, giusta procura alle liti in calce al ricorso.
Con la partecipazione del pubblico ministero.
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, figlio nato fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: Le parti, con ricorso depositato in data 29.07.2025 chiedono, concordemente, regolamentarsi l'esercizio della responsabilità genitoriale per il figlio minore , nato fuori Persona_1
dal matrimonio, alle seguenti
CONDIZIONI
“1.La casa nella quale i ricorrenti hanno convissuto, sita in CO NA (AQ), via Trieste
n.7, resterà abitata dalla sig.ra con tutti i mobili che l'arredano e sui quali il non Pt_1 Pt_2 avrà più nulla a che pretendere;
il magazzino/cantina potrà continuare ad essere utilizzato dal
[...] esclusivamente per ciò che concerne le attività necessarie alla cura dei cani, salva la Pt_2 permanenza degli stessi presso l'abitazione del padre della Sig.ra Pt_1
2. Il sig. ha già provveduto al recupero dei propri oggetti personali ed alle pratiche di Pt_2 spostamento delle armi da caccia detenute presso l'abitazione familiare in armadio blindato secondo norma di legge, con il relativo cambio di residenza e/o domicilio nell'indirizzo di Capistrello via delle
Vigne 13;
3. Il sig. andrà a vivere temporaneamente presso l'abitazione dei suoi genitori sita in Pt_2
Capistrello (AQ), via delle Vigne n. 13 e successivamente, in un tempo consono, prenderà in locazione un immobile in cui potrà abitare assieme al piccolo nei giorni a lui assegnati;
Per_1
4. Il figlio minore resterà affidato in maniera condivisa a entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
5. Quale contenuto minimo del diritto di visita paterno e salvo diverso accordo tra i genitori,
[...] avrà la facoltà di tenere con sé il minore ogni volta che vorrà previo preavviso alla Parte_2 madre, ma per mera precisione e solo in caso di non accordo tra le parti, a fine settimana alterni, durante i quali il minore permarrà e pernotterà con il papà dalle ore 19:00 del venerdì fino alle ore
21:00 della domenica. In relazione al diritto di visita infrasettimanale invece, il padre trascorrerà con il minore il martedì e il giovedì, dall'orario di uscita di scuola (o, nel periodo estivo, da diverso Per_1 orario concordato tra le partisecondo le esigenze del minore) fino alle ore 21:00, orario in cui il padre accompagnerà il minore presso l'abitazione materna. trascorrerà alternativamente Persona_1 con ciascuno dei genitori le festività natalizie e, segnatamente, il 24 dicembre con un genitore e il 25 dicembre con l'altro, il 31 dicembre con un genitore e il 1° gennaio con l'altro genitore. Il minore trascorrerà l'epifania con ciascun genitore ad anni alterni. In ordine alle vacanze di Pasqua, Per_1 trascorrerà un anno la Pasqua con la madre e la Pasquetta con il padre, e l'anno successivo viceversa.
Il 9 maggio di ogni anno, giorno del compleanno di il minore lo trascorrerà con la Parte_1 madre. Il 23 settembre di ogni anno, giorno del compleanno di il minore lo Parte_2 trascorrerà con il padre. Il 23 gennaio di ogni anno, giorno del compleanno del minore, i genitori si dichiarano disposti a partecipare entrambi, con i rispettivi parenti, ai festeggiamenti del minore. Il 19 marzo di ogni anno, festa del papà, il minore lo trascorrerà con il sig. allo stesso modo, la Pt_2 seconda domenica del mese di maggio di ogni anno, festa della mamma, la trascorrerà con la Per_1 sig.ra In ordine alle vacanze estive, avrà la facoltà di trascorrere con il Pt_1 Parte_2 figlio minore due settimane, anche non consecutive, nel periodo compreso trai mesi di giugno Per_1
e settembre di ogni anno. Detto periodo dovrà essere individuato, previa comunicazione alla madre, entro il 31 maggio di ogni anno. I genitori dovranno reciprocamente comunicarsi il luogo di soggiorno. Eventuali recuperi dei giorni di visita saranno rimessi alla volontà dei genitori. Ulteriori periodi di visita e frequentazione potranno essere liberamente concordati tra i genitori;
6. Il Sig. corrisponderà mensilmente, ogni 15 del mese, alla Sig.ra Parte_2 Parte_1
a titolo di contributo per il mantenimento ordinario del piccolo , tramite bonifico bancario, la Per_1 somma di €250,00 (duecentocinquanta/00), da rivalutarsi di anno in anno secondo la variazione degli indici ISTAT;
le spese straordinarie riguardanti il minore, ivi compreso il costo attuale dell'insegnante di ripetizioni dello stesso, saranno corrisposte dai genitori nella misura del 50% cadauno. Dette spese saranno riconosciute solo se preventivamente accordate ed espressamente assentite, diversamente, provvederà al pagamento sostenendo il costo esclusivo il genitore che vi ha dato corso senza l'espresso consenso dell'altro genitore. Per l'individuazione e la gestione delle spese da sostenere in favore del minore, i genitori si obbligano a rispettare il Protocollo di intesa datato
11/12/2019 redatto dal Tribunale di AV. L'assegno unico attualmente di euro 188,00 resterà integralmente a favore della sig.ra Parte_1
7. per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio;
8. e dovranno comunicarsi reciprocamente eventuali cambi di Parte_2 Parte_1 residenza o domicilio, mediante mail, whatsapp o lettera raccomandata a/r;
9. Il mutuo per la casa sita in CO NA alla via Trieste n. 7, gravante su entrambi i ricorrenti, sarà pagato nella misura del 50% da ciascuno di essi e la sig.ra riverserà sul conto Pt_1 del sig. ogni mese la somma di euro 200,00 (duecento/00); Pt_2
10. Entrambi i genitori si obbligano, una volta raggiunta la maggiore età del figlio e Per_1 intervenuta l'estinzione del mutuo, a trasferire in favore di il 100% del diritto di Persona_1 proprietà piena, nello stato di diritto in cui si trova, sull'immobile sito in CO NA (AQ) alla via Trieste n.7, censito al catasto fabbricati del Comune di CONA al foglio18 particella 146 sub 2 Cat. A/3 cl. 1 vani 6,5 R.C, oltre al magazzino pertinente e garage.
Ogni spesa, imposta e/o tassa, del relativo atto pubblico saranno a carico di entrambi i genitori della misura del 50%; entrambe le parti si riservano il diritto di costituire diritto di usufrutto sullo stesso;
11. le spese di manutenzione straordinaria dell'abitazione saranno sostenute da entrambi i proprietari nella misura del 50% ciascuno, mentre le spese per la manutenzione ordinaria dell'abitazione saranno a carico della signora fino a quando il figlio non sarà economicamente autosufficiente, Pt_1 sempreché la signora continui ad abitare l'immobile, diversamente saranno sostenute dai Pt_1 coniugi al 50%;
12. i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro (e delle rispettive famiglie di origine) alla presenza del bambino;
13. entrambe le parti si impegnano a non ostacolare la conoscenza da parte del minore di eventuali loro compagne/compagni, purché si tratti di relazioni consolidate, per assicurare il rispetto del principio di reciproca e leale collaborazione;
14. entrambe le parti si autorizzano fin d'ora a comunicare tra loro anche a mezzo whatsapp o mail per tutte le comunicazioni necessarie ed urgenti e si terranno sempre reciprocamente informati circa eventuali necessità mediche e scolastiche;
15. entrambi i genitori dichiarano che il piccolo è tenuto in cura dal dr. ed ogni eventuale Per_1 Per_2 cambio di medico verrà dagli stessi concordato;
16. entrambe le parti dichiarano che i nonni sia paterni che materni potranno collaborare con loro per la gestione del figlio minore ed aiutarli nella vita quotidiana e nelle necessità;
17. entrambe le parti concordano che, in caso di necessità, potranno nominare una babysitter, la cui retribuzione sarà a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%;
18. le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo del passaporto del minore, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto;
19. salvo il buon esito del trasferimento, in favore del figlio , del 100% del diritto di proprietà Per_1 piena dell'immobile sito in CO NA (AQ), via Trieste n.7, le parti dichiarano di aver in tal modo regolato tutti i reciproci rapporti patrimoniali, con rinuncia reciproca a qualsiasi pretesa, anche futura e/o non ancora proposta. I ricorrenti, dunque, si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso su domanda congiunta ex art.473 bis.12 C.p.c. depositato dalle parti in data
29.07.2025, e hanno chiesto la regolamentazione Parte_1 Parte_2
dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore Per_1
nato fuori dal matrimonio, alle condizioni di cui al libello introduttivo, come sopra
[...]
riportate.
I ricorrenti hanno dedotto di aver intrattenuto una relazione more uxorio dal 2014 dalla quale
è nato ad [...] il [...]. Persona_1
Venuta meno l'unione spirituale e materiale tra gli stessi, gli odierni ricorrenti hanno adito questo Tribunale al fine di ottenere un provvedimento che disciplinasse l'affidamento e le modalità di mantenimento del minore.
All'udienza dell'8 settembre 2025, dinanzi al Presidente del Tribunale, le parti hanno confermato che non vi è alcuna possibilità di riconciliazione, riportandosi alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Il Pm ha espresso parere favorevole.
Il Presidente ha, dunque, rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. Ciò premesso, il Collegio ritiene che le condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale indicate nel ricorso (e sopra riportate) siano congrue alla luce della documentazione depositata in atti, non siano contrarie a norme imperative né contrarie al superiore interesse del minore e, pertanto, possono essere recepite dal Tribunale con riferimento alle questioni rientranti nella sua giurisdizione.
3. La definizione in via consensuale della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di AV, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti di cui in epigrafe, così provvede:
DISPONE che l'esercizio della responsabilità genitoriale del figlio minore delle parti sia disciplinato nei termini concordati dalle parti, alle condizioni sopra riportate e di seguito riportate:
OMOLOGA le condizioni relative:
- alla casa di abitazione “1.La casa nella quale i ricorrenti hanno convissuto, sita in CO NA (AQ), via Trieste
n.7, resterà abitata dalla sig.ra con tutti i mobili che l'arredano e sui quali il non Pt_1 Pt_2 avrà più nulla a che pretendere;
il magazzino/cantina potrà continuare ad essere utilizzato dal
[...] esclusivamente per ciò che concerne le attività necessarie alla cura dei cani, salva la Pt_2 permanenza degli stessi presso l'abitazione del padre della Sig.ra Pt_1
-all'affido ed al collocamento del minore:
“4. Il figlio minore resterà affidato in maniera condivisa a entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
”
-al diritto di visita paterno:
“5. Quale contenuto minimo del diritto di visita paterno e salvo diverso accordo tra i genitori,
[...] avrà la facoltà di tenere con sé il minore ogni volta che vorrà previo preavviso alla Parte_2 madre, ma per mera precisione e solo in caso di non accordo tra le parti, a fine settimana alterni, durante i quali il minore permarrà e pernotterà con il papà dalle ore 19:00 del venerdì fino alle ore
21:00 della domenica. In relazione al diritto di visita infrasettimanale invece, il padre trascorrerà con il minore il martedì e il giovedì, dall'orario di uscita di scuola (o, nel periodo estivo, da diverso Per_1 orario concordato tra le parti secondo le esigenze del minore) fino alle ore 21:00, orario in cui il padre accompagnerà il minore presso l'abitazione materna. trascorrerà alternativamente Persona_1 con ciascuno dei genitori le festività natalizie e, segnatamente, il 24 dicembre con un genitore e il 25 dicembre con l'altro, il 31 dicembre con un genitore e il 1° gennaio con l'altro genitore. Il minore trascorrerà l'epifania con ciascun genitore ad anni alterni. In ordine alle vacanze di Pasqua, Per_1 trascorrerà un anno la Pasqua con la madre e la Pasquetta con il padre, e l'anno successivo viceversa.
Il 9 maggio di ogni anno, giorno del compleanno di il minore lo trascorrerà con la Parte_1 madre. Il 23 settembre di ogni anno, giorno del compleanno di il minore lo Parte_2 trascorrerà con il padre. Il 23 gennaio di ogni anno, giorno del compleanno del minore, i genitori si dichiarano disposti a partecipare entrambi, con i rispettivi parenti, ai festeggiamenti del minore. Il 19 marzo di ogni anno, festa del papà, il minore lo trascorrerà con il sig. allo stesso modo, la Pt_2 seconda domenica del mese di maggio di ogni anno, festa della mamma, la trascorrerà con la Per_1 sig.ra In ordine alle vacanze estive, avrà la facoltà di trascorrere con il Pt_1 Parte_2 figlio minore due settimane, anche non consecutive, nel periodo compreso trai mesi di giugno Per_1
e settembre di ogni anno. Detto periodo dovrà essere individuato, previa comunicazione alla madre, entro il 31 maggio di ogni anno. I genitori dovranno reciprocamente comunicarsi il luogo di soggiorno. Eventuali recuperi dei giorni di visita saranno rimessi alla volontà dei genitori. Ulteriori periodi di visita e frequentazione potranno essere liberamente concordati tra i genitori;
” -al contributo di mantenimento per il figlio:
6. Il Sig. corrisponderà mensilmente, ogni 15 del mese, alla Sig.ra Parte_2 Parte_1
a titolo di contributo per il mantenimento ordinario del piccolo , tramite bonifico bancario, la Per_1 somma di €250,00 (duecentocinquanta/00), da rivalutarsi di anno in anno secondo la variazione degli indici ISTAT;
le spese straordinarie riguardanti il minore, ivi compreso il costo attuale dell'insegnante di ripetizioni dello stesso, saranno corrisposte dai genitori nella misura del 50% cadauno. Dette spese saranno riconosciute solo se preventivamente accordate ed espressamente assentite, diversamente, provvederà al pagamento sostenendo il costo esclusivo il genitore che vi ha dato corso senza l'espresso consenso dell'altro genitore. Per l'individuazione e la gestione delle spese da sostenere in favore del minore, i genitori si obbligano a rispettare il Protocollo di intesa datato
11/12/2019 redatto dal Tribunale di AV. L'assegno unico resterà integralmente a favore della sig.ra Parte_1
PRENDE ATTO delle restanti condizioni di cui al ricorso, integralmente richiamate in questa sede.
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso in AV nella camera di consiglio dell'8 settembre 2025.
Il Presidente
dott. Leopoldo Sciarrillo