TRIB
Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 16/04/2025, n. 333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 333 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1683/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Stefania Deiana Presidente relatore
Elisabetta Carta Giudice
Marta Guadalupi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1683/2024 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANASTASIA FARA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE nei confronti di
, col patrocinio dell'avv. FEDERICA CHIRONI CP_1
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente come segue:
“(…) Le parti intendono dunque addivenire alla separazione consensuale alle seguenti CONDIZIONI
1. Affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 collocazione prevalente presso il domicilio materno;
2. Assegnazione alla della casa coniugale Pt_1 in Castelsardo, via Roma n. 110, di proprietà della società “La Marina di FE US & C. s.a.s.” di cui il è socio unitamente a e fino al raggiungimento CP_1 Persona_3 Persona_4 dell'indipendenza economica dei figli ovvero fino all'eventuale trasferimento della presso altra Pt_1 abitazione;
3. Regolamentazione del diritto di visita da parte del secondo le seguenti modalità: CP_1 lunedì, mercoledì e venerdì dall'uscita da scuola fino alle ore 20:00 (nel periodo estivo fino alle ore
21:00) e, secondo il regime dell'alternanza, dal venerdì all'uscita di scuola fino alle ore 20:00 (nel periodo estivo fino alle ore 21:00) della domenica, festività secondo alternanza e 15 giorni consecutivi con ciascun genitore durante le vacanze estive, salvo diversi accordi tra le parti;
4. Obbligo del di CP_1 Per_ corrispondere a titolo di mantenimento dei figli minori ed la somma di euro 500,00 mensili Per_2
pagina 1 di 3 (250,00 per ciascun figlio) entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, da rivalutarsi secondo indici ISTAT;
5. Obbligo di entrambi i coniugi di corrispondere il 50% delle spese straordinarie;
6. Diritto della a percepire integralmente l'assegno unico per il nucleo familiare, Pt_1 attualmente pari ad euro 375,00 mensili.
7. Spese di lite interamente compensate tra le parti”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'8 luglio 2024 chiedeva dichiararsi la separazione dal coniuge Parte_1
, con cui aveva contratto matrimonio con rito civile in Castelsardo il 10 ottobre 2020. CP_1
Esponeva che l'unione, dalla quale erano nati i figli il 10 settembre 2008 e il 18 Per_1 Per_2 luglio 2019, era entrata in crisi soprattutto a causa dei frequenti comportamenti aggressivi e prevaricatori tenuti dal coniuge, e che era ormai divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza matrimoniale.
Aggiungeva che il nucleo familiare si era stabilito in Castelsardo, nella via Roma n. 110, in un'abitazione appartenente al coniuge e che questi gestiva un'attività di ristorazione facente capo alla società familiare di cui egli era rappresentante legale, attività che aveva garantito alla famiglia un buon tenore di vita, mentre essa esponente era impiegata come segretaria part time presso una società.
Concludeva la sig.ra chiedendo che, affidati i minori in modo esclusivo alla madre presso cui Pt_1 sarebbero stati collocati, le fosse anche assegnata la casa familiare prevedendosi un adeguato contributo a carico del padre per il mantenimento della prole.
Si costituiva il e, contestando quanto esposto dalla coniuge circa le cause della crisi matrimoniale, CP_1 che ascriveva alla scelta irragionevole della sig.ra di svolgere la sua attività lavorativa in un Pt_1 centro alquanto distante da Castelsardo e alla violazione del suo dovere di fedeltà coniugale, chiedeva la prevalente collocazione dei figli presso di sé, avendo egli più tempo a disposizione per occuparsene, godendo anche del sostegno dei suoi familiari, manifestava la disponibilità a provvedere per intero al loro mantenimento e domandava l'assegnazione della dimora coniugale.
Adottati i provvedimenti provvisori, le parti pervenivano a una definizione concordata, formulando le conclusioni sopra trascritte e la causa, istruita solo con produzioni documentali, era rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 15 aprile 2025, alla quale entrambe comparivano anche personalmente confermando i conseguiti accordi di separazione.
La domanda di separazione dev'essere accolta, essendo indiscussa fra le parti l'impossibilità di proseguire una convivenza coniugale ormai divenuta intollerabile.
Il collegio, valutata la rispondenza degli accordi conseguiti dalle parti all'interesse dei figli minori che vedono garantita la possibilità di ricevere educazione, cure e mantenimento adeguati da entrambi i genitori, pronuncia pertanto la separazione in conformità alle condizioni riportate in epigrafe, precisandosi che, come confermato dalle parti a verbale (v. udienza 15 aprile 2025), le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei figli saranno individuate sulla base del protocollo elaborato dal Consiglio nazionale forense.
Le spese sono compensate, come concordato.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra e contraria istanza, dichiara la separazione fra i coniugi fra nata il [...] a [...] e Parte_1 CP_1 nato il [...] a [...], alle condizioni sopra riportate, da intendersi interamente trascritte nel presente dispositivo.
Compensa interamente le spese.
Manda all'ufficiale dello stato civile del comune di CASTELSARDO per l'annotazione della sentenza
(atto di matrimonio anno 2020, numero 5, parte I, uff.1).
Sassari 16 aprile 2025
Il Presidente est.
Stefania Deiana
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Stefania Deiana Presidente relatore
Elisabetta Carta Giudice
Marta Guadalupi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1683/2024 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANASTASIA FARA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE nei confronti di
, col patrocinio dell'avv. FEDERICA CHIRONI CP_1
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente come segue:
“(…) Le parti intendono dunque addivenire alla separazione consensuale alle seguenti CONDIZIONI
1. Affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 collocazione prevalente presso il domicilio materno;
2. Assegnazione alla della casa coniugale Pt_1 in Castelsardo, via Roma n. 110, di proprietà della società “La Marina di FE US & C. s.a.s.” di cui il è socio unitamente a e fino al raggiungimento CP_1 Persona_3 Persona_4 dell'indipendenza economica dei figli ovvero fino all'eventuale trasferimento della presso altra Pt_1 abitazione;
3. Regolamentazione del diritto di visita da parte del secondo le seguenti modalità: CP_1 lunedì, mercoledì e venerdì dall'uscita da scuola fino alle ore 20:00 (nel periodo estivo fino alle ore
21:00) e, secondo il regime dell'alternanza, dal venerdì all'uscita di scuola fino alle ore 20:00 (nel periodo estivo fino alle ore 21:00) della domenica, festività secondo alternanza e 15 giorni consecutivi con ciascun genitore durante le vacanze estive, salvo diversi accordi tra le parti;
4. Obbligo del di CP_1 Per_ corrispondere a titolo di mantenimento dei figli minori ed la somma di euro 500,00 mensili Per_2
pagina 1 di 3 (250,00 per ciascun figlio) entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, da rivalutarsi secondo indici ISTAT;
5. Obbligo di entrambi i coniugi di corrispondere il 50% delle spese straordinarie;
6. Diritto della a percepire integralmente l'assegno unico per il nucleo familiare, Pt_1 attualmente pari ad euro 375,00 mensili.
7. Spese di lite interamente compensate tra le parti”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'8 luglio 2024 chiedeva dichiararsi la separazione dal coniuge Parte_1
, con cui aveva contratto matrimonio con rito civile in Castelsardo il 10 ottobre 2020. CP_1
Esponeva che l'unione, dalla quale erano nati i figli il 10 settembre 2008 e il 18 Per_1 Per_2 luglio 2019, era entrata in crisi soprattutto a causa dei frequenti comportamenti aggressivi e prevaricatori tenuti dal coniuge, e che era ormai divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza matrimoniale.
Aggiungeva che il nucleo familiare si era stabilito in Castelsardo, nella via Roma n. 110, in un'abitazione appartenente al coniuge e che questi gestiva un'attività di ristorazione facente capo alla società familiare di cui egli era rappresentante legale, attività che aveva garantito alla famiglia un buon tenore di vita, mentre essa esponente era impiegata come segretaria part time presso una società.
Concludeva la sig.ra chiedendo che, affidati i minori in modo esclusivo alla madre presso cui Pt_1 sarebbero stati collocati, le fosse anche assegnata la casa familiare prevedendosi un adeguato contributo a carico del padre per il mantenimento della prole.
Si costituiva il e, contestando quanto esposto dalla coniuge circa le cause della crisi matrimoniale, CP_1 che ascriveva alla scelta irragionevole della sig.ra di svolgere la sua attività lavorativa in un Pt_1 centro alquanto distante da Castelsardo e alla violazione del suo dovere di fedeltà coniugale, chiedeva la prevalente collocazione dei figli presso di sé, avendo egli più tempo a disposizione per occuparsene, godendo anche del sostegno dei suoi familiari, manifestava la disponibilità a provvedere per intero al loro mantenimento e domandava l'assegnazione della dimora coniugale.
Adottati i provvedimenti provvisori, le parti pervenivano a una definizione concordata, formulando le conclusioni sopra trascritte e la causa, istruita solo con produzioni documentali, era rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 15 aprile 2025, alla quale entrambe comparivano anche personalmente confermando i conseguiti accordi di separazione.
La domanda di separazione dev'essere accolta, essendo indiscussa fra le parti l'impossibilità di proseguire una convivenza coniugale ormai divenuta intollerabile.
Il collegio, valutata la rispondenza degli accordi conseguiti dalle parti all'interesse dei figli minori che vedono garantita la possibilità di ricevere educazione, cure e mantenimento adeguati da entrambi i genitori, pronuncia pertanto la separazione in conformità alle condizioni riportate in epigrafe, precisandosi che, come confermato dalle parti a verbale (v. udienza 15 aprile 2025), le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei figli saranno individuate sulla base del protocollo elaborato dal Consiglio nazionale forense.
Le spese sono compensate, come concordato.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra e contraria istanza, dichiara la separazione fra i coniugi fra nata il [...] a [...] e Parte_1 CP_1 nato il [...] a [...], alle condizioni sopra riportate, da intendersi interamente trascritte nel presente dispositivo.
Compensa interamente le spese.
Manda all'ufficiale dello stato civile del comune di CASTELSARDO per l'annotazione della sentenza
(atto di matrimonio anno 2020, numero 5, parte I, uff.1).
Sassari 16 aprile 2025
Il Presidente est.
Stefania Deiana
pagina 3 di 3