Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/05/2025, n. 2650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2650 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
1
R.G. n. 3119/2020
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
III SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, in persona dei sottoscritti Magistrati: dott. Giulio Cataldi Presidente;
dott. Michele Caccese Consigliere relatore;
dott.ssa Maria Casaregola Consigliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al numero di R.G. 3119/2020, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 2804/2019 del Tribunale di Torre Annunziata, pubblicata in data 19/12/2019, vertente
TRA
( ), difeso, come Parte_1 C.F._1
da procura in atti, dall'avv. Maurizio De Vivo ( ) C.F._2
APPELLANTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., difesa, come da Controparte_1
procura in atti, dall'avv. Marco Rossi ( ) C.F._3
APPELLATA
CONCLUSIONI
Come da verbale dell'udienza del 14/5/2025, da ritenersi qui integralmente trascritto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 2804/2019, pubblicata in data 19/12/2019, il Tribunale di Torre
Annunziata, decidendo sull'opposizione ex art. 645 c.p.c. proposta da
[...]
, nei confronti della avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1 Controparte_1
1042/2017 del 17/5/2017, volta ad ottenere la declaratoria di inammissibilità del decreto per vizio di notifica e, nel merito, il rigetto della domanda monitoria per l'insussistenza dei crediti vantati dalla banca, così provvedeva:
R.G. n. 3119/2020
“a) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma integralmente il decreto ingiuntivo n. 1042/2017 che va dichiarato definitivamente esecutivo
b) condanna al pagamento, in favore di in Parte_1 Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite che liquida in complessivi euro 5500,00 oltre rimborso spese”;
Il proponeva appello avverso la suindicata decisione e conveniva in Parte_1
giudizio, dinanzi a questa Corte, la chiedendo, sulla base dei Controparte_1 motivi analiticamente dedotti nell'atto d'impugnazione ed in riforma della stessa, accogliersi le pretese avanzate in primo grado con conseguente revoca dell'ingiunzione.
Costituitasi la banca appellata, la stessa chiedeva rigettarsi il gravame, in ragione della sua dedotta infondatezza, con conseguente conferma della decisione impugnata.
Con ordinanza del 23/2/2023, rilevata la cancellazione dall'albo dell'avvocato
Maurizio De Vivo, procuratore della parte appellante, veniva dichiarata l'interruzione del giudizio.
A seguito di istanza della parte appellata diretta ad ottenere la pronuncia di estinzione, veniva fissata l'udienza del 19/6/2024 per la prosecuzione del giudizio finalizzata alla declaratoria di estinzione dello stesso.
Con ordinanza resa in data 10/7/2024 veniva rigettata l'istanza di estinzione del giudizio per mancanza della prova che la parte appellante, Parte_1 avesse avuto conoscenza legale dell'evento interruttivo, in particolare, della cancellazione dall'albo del proprio difensore, in un tempo anteriore ai tre mesi necessari ex art. 305 c.p.c. per la tempestiva riassunzione, non essendo stata comunicata all'appellante (che, appunto, non era più munito di difensore)
l'ordinanza del 23/2/2023 con cui era stata dichiarata l'interruzione del giudizio.
La quindi, in data 31/3/2025 depositava nuova istanza per Controparte_1
l'estinzione del processo interrotto, in ordine alla quale veniva fissata l'udienza collegiale del 14/5/2025.
Alla suindicata udienza compariva soltanto il difensore della parte appellata, insistendo la declaratoria di estinzione del giudizio, e la causa veniva riservata per la decisione, senza assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
Così riassunti i termini della controversia, va in primo luogo dichiarata la contumacia di , il quale, nonostante la ritualità della Controparte_2 3
R.G. n. 3119/2020 notificazione del ricorso riassuntivo e del decreto di fissazione dell'udienza del
14/5/2025, non è comparso a detta udienza (v. art. 303, comma 4, c.p.c.).
Ciò posto, rileva la Corte che deve dichiararsi l'estinzione del giudizio per mancata riassunzione entro il termine perentorio di tre mesi dall'interruzione, secondo quanto previsto dall'art. 305 c.p.c.
Invero, la ha documentato che l'appellante Controparte_1 [...]
, avendo ricevuto in data 4/6/2024, in mani proprie, la notificazione, Parte_1
eseguita a mezzo servizio postale, del ricorso, con il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza del 19/6/2024, era venuto a conoscenza dell'evento interruttivo.
Infatti, nel ricorso dell'appellata risulta precisato che con ordinanza del 23/2/2023 era stata dichiarata l'interruzione del processo per l'intervenuta morte del procuratore costituito del . Parte_1
Essendo, pertanto, decorso il termine perentorio di tre mesi, a far data dal momento della effettiva conoscenza da parte dell'appellante dell'evento interruttivo, previsto dal citato art. 305 c.p.c., utile ai fini della tempestiva riassunzione del giudizio, lo stesso va dichiarato estinto.
Va aggiunto che, come affermato dalla Corte regolatrice, l'estinzione del processo interrotto, che non sia stato riassunto nel termine perentorio di legge, può esser fatta valere dall'interessato non soltanto in via di eccezione, ma anche in via di azione, e cioè con la riassunzione del processo dopo la scadenza del termine medesimo, al solo fine di farne dichiarare l'estinzione (cfr. Cass. 21/5/21983, n.
3525).
Va altresì precisato che il presente provvedimento di estinzione deve assumere la forma della sentenza, stante la sua idoneità a definire il giudizio in rito, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.
A norma dell'art. 310, comma 4, c.p.c., infine, va disposto che le spese del giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con atto di citazione notificato in data Parte_1
19/9/2020, nei confronti di avverso la sentenza n. 2804/2019 Controparte_1
del Tribunale di Torre Annunziata, pubblicata in data 19/12/2019, così provvede:
a) dichiara la contumacia di;
Parte_1 4
R.G. n. 3119/2020
b) dichiara estinto il processo;
c) dispone che le spese di lite restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Napoli il giorno 14/5/2025.
IL PRESIDENTE (dott. Giulio Cataldi)
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(dott. Michele Caccese)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1,
D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.