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Ordinanza 29 marzo 2025
Ordinanza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, ordinanza 29/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Tiziana Di Mauro presidente dott.ssa Claudia De Santi giudice relatore dott.ssa Ida Cuffaro giudice a scioglimento della riserva assunta in data 5 febbraio 2025; nel procedimento per reclamo iscritto al n. 12 del 2022 R.G., pendente tra
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Fuscà ed elettivamente domiciliata come in atti;
-parte reclamante- contro
(C.F. Controparte_1
) e (C.F. C.F._2 Controparte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Spartaco Ponteduro C.F._3
e dall'avv. Anna Maria Voci ed elettivamente domiciliati come in atti;
-parte reclamata- ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
In data 5 gennaio 2022, ha proposto reclamo Parte_1
avverso l'ordinanza depositata in data 21 dicembre 2021, nell'ambito del procedimento n. 1207 del 2019 R.G., con la quale il Tribunale ha così disposto: “ACCOGLIE il ricorso proposto dai ricorrenti, per le causali di cui
1 in parte motiva, nell'accertata sussistenza della violazione delle distanze tra pareti finestrate di proprietà della ricorrente CP_2
, ad opera di parte resistente, mediante sopraelevazione
[...]
dell'immobile sito nel Comune di Spadola (VV) ubicato alla via Roma n. 111
(distinto catastalmente al Fg. n. 2, P.lla n. 825 sub 1) e molestia del possesso della servitù di veduta, luce ed aria esercitata dal ricorrente
[...]
dalle finestre e dai balconi dell'immobile Controparte_1
di sua proprietà e, per l'effetto, ORDINA a parte resistente, a propria cura e spese, l'ARRETRAMENTO, MEDIANTE DEMOLIZIONE, del CORPO DI
FABBRICA edificato, IN SOPRAELEVAZIONE, ed indicato nel ricorso introduttivo del presente procedimento”.
A conforto della domanda, parte reclamante ha dedotto:
1)l'erronea interpretazione del D.M. n. 1444 del 1968 nella parte in cui si ritiene violata la distanza di 10 metri dalla parete finestrata;
2)l'erronea valutazione del giudice in ordine alla sussistenza di condotte moleste volte a impedire l'esercizio del diritto di veduta.
Si sono costituite in giudizio le parti reclamate.
All'udienza del 5 febbraio 2025, il collegio ha riservato la decisione.
****
Il collegio ritiene che il reclamo debba essere rigettato per le ragioni di seguito dettagliate.
I. Sul primo motivo.
ha censurato l'ordinanza reclamata evidenziando Parte_1
che il Tribunale <non solo si discostato dalle risultanze del ctu il quale ha specificato in maniera chiara che le opere edificate dalla sig.ra> non ostacolano l'esercizio di veduta, ma ha altresì “ritenuto Pt_1
infondata la deduzione formulata dalla difesa di parte resistente secondo la quale, nella specie, non troverebbe applicazione il regime garantistico della distanza minima dei dieci metri di cui all'art. 9, D.M. n. 1444/1968, in quanto, in deroga al limite anzidetto, troverebbe applicazione l'art. 2 della 2 Legge Regionale n.21/2010 del 11/08/2010 che prevede che: “Gli interventi previsti dalla presente legge regionale possono essere realizzati in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali comunali, provinciali e regionali, esclusivamente con riferimento ai limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati e di distanza dai confini. In realtà la medesima norma espressamente prevede … che siano: “fatte salve le disposizioni definite dalla normativa nazionale vigente…>>.
Nella relazione peritale in atti si legge:
-<dall della documentazione in atti presso l tecnico del>Comune di Spadola (VV), è emerso che lo strumento urbanistico attualmente vigente nel Comune di Spadola è un Programma di
Fabbricazione approvato con delibera n°4 del 10/03/1990. Dall'analisi dello strumento urbanistico vigente e delle relative Norme Tecniche di
Attuazione, è emerso che i fabbricati oggetto di causa ricadono all'interno della zona omogenea denominata Br (residenziale esistente di ristrutturazione e completamento). Per come già esplicitato nel quesito precedente, l'edificazione delle opere oggetto di causa è avvenuta con il
Permesso di Costruire n. 03/2018 e n. 06/2019. I titoli edilizi sono stati rilasciati dal Comune di Spadola, sulla base delle prescrizioni previste dal
PdF (Programma di Fabbricazione), ed in ottemperanza della Legge
Regionale n.21/2010 successivamente modificata dalla Legge Regionale
n.46/2016 (Piano Casa Calabria). Nello specifico le Norme Tecniche di
Attuazione del PdF prevedono per la zona Br la possibilità di edificare in aderenza ai fabbricati esistenti. La Legge Regionale n.21/2010 del
11/08/2010 all'art. 2 prevede che: “Gli interventi previsti dalla presente legge regionale possono essere realizzati in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali comunali, provinciali e regionali, esclusivamente con riferimento ai limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati e di distanza dai confini” 3 consentendo l'ampliamento in aderenza ai fabbricati esistenti ed in deroga alle prescrizioni previste per le distanze tra i fabbricati e dai confini>>;
-<essendo ammesse dalla legge regionale n.21 casa le deroghe alle distanze tra i fabbricati e dai confini ed essendo ammessa>l'edificazione in aderenza nella zona Br ove ricadono gli immobili oggetto di causa, dalle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Fabbricazione, strumento urbanistico vigente nel Comune di Spadola, lo scrivente CTU ritiene che non siano state violate le distanze legali tra le costruzioni in corso e le proprietà dei ricorrenti>>.
Il collegio ritiene di condividere le argomentazioni contenute nell'ordinanza impugnata nel punto in cui il Tribunale ha affermato di doversi discostare dalle conclusioni cui è giunto il CTU nella relazione tecnica e ha evidenziato che “Ai sensi dell'art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968, nel caso di esistenza, sul confine tra due fondi, di un fabbricato avente il muro perimetrale finestrato, il proprietario dell'area confinante che voglia, a sua volta, realizzare una costruzione sul suo terreno deve mantenere il proprio edificio ad almeno dieci metri dal muro altrui, con esclusione, nel caso considerato, della possibilità di esercizio della facoltà di costruire in aderenza” (cfr. sentenza della Corte di Cass. civ. n. 11685/2018). Ai fini dell'applicazione della norma in esame – art. 9 DM n.1444/1968 – è del tutto irrilevante che una sola delle pareti fronteggiantesi sia finestrata e che tale parete sia quella del nuovo edificio o dell'edificio preesistente, o che si trovi alla medesima o a diversa altezza rispetto all'altra, atteso che il regolamento edilizio che impone una distanza minima tra pareti finestrate di edifici fronteggiantisi, deve esser osservato anche se dalle finestra dell'uno non è possibile la veduta sull'altro perché la “ratio” di tale normativa non è la tutela della privacy, bensì il decoro e sicurezza, ed evitare intercapedini dannose tra pareti. La distanza di dieci metri tra pareti finestrate di edifici antistanti, prevista dall'art. 9, D.M. 2 aprile 1968,
n. 1444, va, inoltre, calcolata con riferimento ad ogni punto dei fabbricati e 4 non alle sole parti che si fronteggiano e a tutte le pareti finestrate e non solo a quella principale, prescindendo anche dal fatto che esse siano o meno in posizione parallela”.
A conforto della conclusione che precede occorre richiamare i principi tracciati dalla Corte di Cassazione che ha avuto modo di chiarire che:
- “La giurisprudenza di legittimità - dalla quale non vi sono ragioni per discostarsi…si è univocamente orientata, sulla scorta della sentenza delle sezioni unite 1 luglio 1997 n. 5889, nel senso che il decreto ministeriale, in quanto emanato su delega dell'art. 41- quinquies inserito nella L. 17 agosto
1942, n. 1150, dalla L. 6 agosto 1967, n. 765, art. 17 ha efficacia di legge, sicché le sue disposizioni in tema di limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati, cui i Comuni sono tenuti a conformarsi nella redazione o revisione dei loro strumenti urbanistici, prevalgono sulle contrastanti previsioni dei regolamenti locali successivi, alle quali si sostituiscono per inserzione automatica, con conseguente loro diretta operatività nei rapporti tra privati… Il principio da enunciare è dunque:
“L'art. 52 delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore di …che impone il rispetto della distanza minima di 10 metri tra pareti finestrate soltanto per i tratti di esse dotati di finestre, con esonero per quelli ciechi, contrasta con le prescrizioni del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, art. 9, n. 2 il quale prescrive l'osservanza di tale distacco con riferimento all'intera estensione della parete, sicché va disapplicato e sostituito per inserzione automatica con la diversa previsione della norma statale, che è direttamente applicabile nei rapporti tra privati.…” … “La questione va risolta nel senso che il decreto ministeriale non consenta l'adozione di regole di tal genere da parte dei Comuni, in quanto ne risulterebbe una disciplina contrastante con la lettera e lo scopo della norma di cui dovrebbe costituire l'attuazione. Questa esige in maniera assoluta l'osservanza di un distacco di almeno 10 metri per il caso di “pareti finestrate”, senza alcuna distinzione tra i settori di esse, secondo che siano o non dotati di finestre: distinzione 5 estranea al testo della norma, che si riferisce complessivamente alle
“pareti” e non alle finestre. È destinata infatti a disciplinare le distanze tra le costruzioni e non tra queste e le vedute, in modo che sia assicurato un sufficiente spazio libero, che risulterebbe inadeguato se comprendesse soltanto quello direttamente antistante alle finestre in direzione ortogonale, con esclusione di quello laterale: ne conseguirebbe la facoltà per i Comuni di permettere edificazioni incongrue, con profili orizzontali dentati a rientranze e sporgenze, in corrispondenza rispettivamente dei tratti finestrati e di quelli ciechi delle facciate. Né si può aderire all'ulteriore tesi di … relativa alla non immediata efficacia nei rapporti tra privati e quindi all'inapplicabilità nella specie del D.M. n. 1444, in luogo delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore” (cfr. Cass. Civ., Sezioni Unite, sentenza n. 14953 del 2011);
- “Il regime delle distanze fra costruzioni nei rapporti tra privati appartiene alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, cui le Regioni possono derogare solo con previsioni più rigorose, funzionali all'assetto urbanistico del territorio" (cfr. Cass. Civ. ordinanza n. 18588 del 2018);
-la normativa in tema di distanze si applica pacificamente a tutti gli edifici, a prescindere dalla loro natura, legittima o abusiva, in quanto essa sovraintende a interessi di carattere generale. La “regolarità urbanistica del fabbricato non rileva ai fini della proposizione dell'azione ripristinatoria atteso che, in ipotesi di mancato rispetto delle distanze, il provvedimento autorizzatorio può essere disapplicato dal giudice ordinario, previo accertamento incidentale della sua illegittimità, dall'altro, se le distanze sono state osservate, il vicino non ha diritto di chiedere la riduzione in pristino anche se l'immobile è abusivo” (cfr. Cass. Civ., sentenza n. 5605 del
2019);
- “Le Sezioni Unite sono intervenute sul punto ed hanno avuto modo di precisare (cfr. Cass. S.U. n. 14953/2011) che, attesa l'idoneità del citato art. 9 a dar vita a disposizioni in tema di limiti inderogabili di densità, altezza 6 e distanza tra i fabbricati destinate a prevalere sulle contrastanti previsioni dei regolamenti locali successivi, ai quali si sostituiscono per inserzione automatica, non è legittima una previsione regolamentare che imponga il rispetto della distanza minima di dieci metri tra pareti finestrate soltanto per i tratti dotati di finestre, con esonero di quelli ciechi” (cfr. Cass. Civ. 5017 del 2018);
-“In materia di distanze tra fabbricati, l'art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968 va interpretato nel senso che la distanza minima di dieci metri è richiesta anche nel caso in cui una sola delle pareti fronteggiantisi sia finestrata e che è indifferente se tale parete sia quella del nuovo edificio o quella dell'edificio preesistente, essendo sufficiente, per l'applicazione di detta distanza, che le finestre esistano in qualsiasi zona della parete contrapposta ad altro edificio, benché solo una parte di essa si trovi a distanza minore da quella prescritta, con la conseguenza che il rispetto della distanza minima è dovuto pure per i tratti di parete parzialmente privi di finestre” (cfr. Cass. Civ. n. 11048 del 2022).
Nella specie:
-si tratta di una nuova costruzione per come emerge dalla relazione peritale e tenuto conto delle caratteristiche del manufatto;
-trova applicazione necessariamente e inderogabilmente l'art. 9, n. 2, del
D.M. n. 1444 del 1968, essendo preclusa l'operatività di disposizioni comunali o regionali che prevedano una disciplina diversa;
-tale lettera riguarda le zone urbanistiche B);
-la norma in rilievo va osservata indipendente dalla circostanza che una sola delle pareti fronteggiantesi sia finestrata e che tale parete sia quella del nuovo edificio o dell'edificio preesistente o che si trovi alla medesima o a diversa altezza rispetto all'altra;
-dagli esiti dell'attività istruttoria espletata nel giudizio n. 1207 del 2019 R.G.
è emerso che la costruzione realizzata da fronteggia il corpo di Pt_1
fabbrica di titolarità di CP_2
7 -essendo preesistente una parete finestrata sulla proprietà occorreva CP_2
rispettare le distanze previste dall'art. 9;
-tale distanza non è stata rispettata;
-infatti, la distanza tra il nuovo manufatto (proprietà e la parete Pt_1
finestrata preesistente (proprietà misura meno di quattro metri e non CP_2
dieci;
-come correttamente evidenziato nell'ordinanza reclamata: “…facendo applicazione dei principi esposti, il Tribunale ritiene che la parete dell'edificio di proprietà della ricorrente alla quale il fabbricato in CP_2
corso di costruzione da parte del resistente risulta essere posto in aderenza, presenta, in base a quanto emerso a seguito della relazione di Consulenza
Tecnica d'Ufficio del giudice, aperture suscettibili di essere qualificate alla stregua di parete finestrata”. Ciò alla luce del principio secondo il quale, ai sensi dell'art. 9 del D.M. n. 1444/1968, per “pareti finestrate” devono intendersi non soltanto le pareti munite di “vedute” ma, più in generale, tutte le pareti munite di aperture di qualsiasi genere verso l'esterno, quali porte, balconi, finestre di ogni tipo (cfr. Cass. Civ. n. 26383 del 2016).
Pertanto, in presenza di una preesistente parete finestrata e della inosservanza della normativa nazionale inderogabile sulle distanze mediante la realizzazione di una nuova costruzione, il motivo di reclamo non può trovare accoglimento.
II. Sul secondo motivo.
Parte reclamante ha censurato l'ordinanza impugnata anche nel punto in cui sono state ritenute sussistenti condotte moleste volte a impedire l'esercizio del diritto di veduta rilevando che “Appare del tutto evidente come, la veduta esercitata dal balcone di proprietà del Sig. non sia CP_1
assolutamente compromessa in quanto, guardando verso il basso … la veduta ricade all'interno della stessa proprietà, guardando di fronte, non esistono ostacoli che gli impediscono l'esercizio di tale facoltà.
Nell'impugnata ordinanza, il Giudice rileva esclusivamente una molestia 8 nel possesso della servitù di veduta, luce ed aria esercitata dalle finestre e dai balconi dell'immobile e non anche una violazione di normative, non supportata da una motivazione adeguata. Da ciò ne discende una indebita ed ingiustificata compressione del diritto di proprietà della Sig.ra in favore di una non meglio specificata servitù che, di fatto non Pt_1
è turbata da una condotta antigiuridica”.
La censura è infondata. Infatti, nel ricorso introduttivo del procedimento n.
1207 del 2019 R.G. si legge: “le costruzioni già esistenti sul confine misurano in altezza 2,45 mt mentre la nuova opera sarà alta almeno 3,00 mt. Inoltre, la realizzazione di tale manufatto vìola, altresì, le norme in materia di distanze delle costruzione dalle vedute ex art. 907 c.c., in particolare, si precisa, che l'immobile del prof. è dotato al piano terra, nella CP_1
parte retrostante, di una finestra che consente la veduta sia diretta che obliqua … quest'ultima veduta viene violata dalla nuova costruzione che non rispettando la distanza di tre metri dalla veduta obliqua né l'altezza degli edifici esistenti ne compromette il diritto;
oltre a ciò, sempre l'immobile del prof. dotato al piano primo fuori terra, nel retro CP_1
dello stesso, di un balcone che consente la veduta sia diretta, obliqua e in appiombo … quest'ultima veduta viene violata dal nuovo manufatto che costruito sullo stesso muro dove insiste il balcone non rispettando la distanza di tre metri sotto soglia della veduta in appiombo, come prescritto dall'art. 907 c.c. ultimo comma, ne compromette il diritto di veduta e costituisce anche un problema di sicurezza per l'immobile del ricorrente”.
L'art. 907 c.c. dispone che “Quando si è acquistato il diritto di avere vedute dirette verso il fondo vicino, il proprietario di questo non può fabbricare a distanza minore di tre metri, misurata a norma dell'articolo 905. Se la veduta diretta forma anche veduta obliqua, la distanza di tre metri deve pure osservarsi dai lati della finestra da cui la veduta obliqua si esercita.
9 Se si vuole appoggiare la nuova costruzione al muro in cui sono le dette vedute dirette od oblique, essa deve arrestarsi almeno a tre metri sotto la loro soglia”.
Il CTU ha precisato: “in direzione Z … la veduta ricade sull'estradosso del solaio di copertura di proprietà (parte convenuta) che risulta posto Pt_1
ad una distanza di circa 113 cm lungo la direttrice Z… Relativamente alla direzione Z sopra descritta, il sottoscritto CTU, ritiene che non venga ostacolata la veduta dell'ex area cortilizia di proprietà oggi Pt_1
soppiantata dal tetto del nuovo manufatto, comunque di proprietà privata”.
Tali conclusioni sono contrarie a quanto disposto dall'art. 907 c.c., sopra esaminato, atteso che la distanza di 113 cm tra l'estradosso del balcone di proprietà l'estradosso del solaio di nuova costruzione è inferiore CP_1
a quella prescritta dall'art. 907 c.c.
Pertanto, correttamente l'ordinanza impugnata ha affermato la lesione del diritto di veduta laterale. Resta assorbita ogni altra questione.
Il reclamo non può, quindi, trovare accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo applicando i parametri minimi di cui al D.M. n. 147 del 2022 in ragione della natura della causa e dell'attività espletata (esclusa la fase istruttoria).
Ricorrono i presupposti per applicare l'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R.
115 del 2002 che così dispone: “quando l'impugnazione, anche incidentale,
è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione di collegiale, definitivamente pronunciando nell'ambito del procedimento n. 12 del 2022 R.G., così provvede:
-rigetta il reclamo;
10 -condanna la parte reclamante al pagamento, in favore della parte reclamata, delle spese di lite del presente procedimento che liquida in euro
1.150,00 per compensi professionali, oltre al rimborso spese generali, IVA e
CPA, come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
-dà atto della sussistenza dei presupposti per applicare l'art. 13, comma 1 - quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 che così dispone: “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione”.
Così deciso in Vibo Valentia nella camera di consiglio del 26 marzo 2025
Il giudice estensore Il presidente dott.ssa Claudia De Santi dott.ssa Tiziana Di Mauro
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