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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 24/07/2025, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
n. 271 /2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale e riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo S. A. PULVIRENTI Presidente dott.ssa Sandra LEVANTI Giudice dott.ssa Emanuela Antonia FAVARA Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 271 del Ruolo Generale degli affari di
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente da
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
MASSIMO DI PAOLA, giusta procura in atti,
E
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 C.F._2
SOFIA FORCINITI, giusta procura in atti,
- ricorrenti -
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in sede;
posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 9/4/2025;
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
1 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato Il 10/2/2025, e hanno Parte_1 CP_1 concordemente chiesto a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto con rito concordatario il giorno 11 settembre 1995 a IA
(RG) e trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso comune, anno 1995, n.
211, parte II, serie A, ufficio 1.
Hanno rappresentato che dall'unione coniugale sono nati i figli AN (IA,
1812/1996), (IA, 30/09/1998), (IA, 11.8.2003), maggiorenni ed Per_1 Per_2 economicamente indipendenti e quest'ultimo convivente con la madre, e Per_3
(IA, 9/4/2010).
Hanno esposto di essere separati consensualmente dall'udienza cartolare del 29/5/2024 e che il Tribunale di Ragusa ha pronunciato la loro separazione consensuale con sentenza n.
85/2024, pubblicata il 6/8/2024.
Hanno dichiarato di non essersi riconciliati, di non volersi riconciliare e di volersi avvalere, ai sensi dell'art. 473-bis 51 comma 2 c.p.c., della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Hanno depositato, all'uopo, nei termini concessi le note contenenti le istanze relative agli adempimenti di udienza, rinunciando a comparire pur essendo consapevoli della possibilità di poter in alternativa presenziare fisicamente, confermando, altresì, le condizioni tutte di cui al ricorso e chiedendone l'accoglimento.
II Pubblico Ministero in sede nulla ha opposto.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1/12/1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa della separazione consensuale, reso dal Tribunale di
Ragusa in data 7/12/2022, e, altresì, dalla protrazione di tale stato per un periodo eccedente il prescritto termine di legge (pari a sei mesi, a seguito della riforma operata con l.
6.05.2015, n. 55, recante “Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi”).
2 L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Le parti hanno concordato che il loro divorzio proceda alle medesime condizioni della separazione, che vengono di seguito riportate:
“1) I coniugi vivranno separati, con obbligo di reciproco rispetto;
2) La casa coniugale sita in IA, detenuta in locazione con contratto intestato alla
IG.ra , continuerà ad essere assegnata a quest'ultima, che l'abiterà CP_1 insieme al figlio maggiorenne ed autosufficiente Persona_4
3) Il figlio minore verrà affidato ad entrambi i genitori e collocato presso la Per_3 casa del padre sita in IA nella Via XX Settembre n.204, p.1, e la madre potrà vederlo tutte le volte che vorrà, compatibilmente con gli impegni scolastici del figlio, previo tempestivo avviso al padre, ed inoltre tenerlo con se tutti i sabati e le domeniche, anche con possibilità di pernottare presso l'abitazione della madre;
durante le vacanze natalizie,
trascorrerà con i genitori ad anni alterni la sera del 24 Dicembre o il giorno del Per_3
25 Dicembre, e lo stesso sarà per i giorni del 31 Dicembre e del 1 Gennaio;
durante le festività pasquali sarà lo stesso: trascorrerà ad anni alterni col padre o con la Per_3 madre la domenica di Pasqua o il lunedì di Pasquetta;
Nel periodo estivo durante le vacanze scolastiche nel caso di specie di chiusura delle scuole potrà trascorrere con la madre, 15 giorni consecutivi previo accordo fra Per_3
i genitori;
4) Il IG. , rinuncia alla quota parte pari al 50% dell'assegno unico del figlio Parte_1 minore , in favore della IG.ra ; inoltre, provvederà lui stesso al Per_3 CP_1 mantenimento del figlio minore che ormai abita presso la sua abitazione sita in Per_3
IA nella Via XX Settembre n.204, p.1, a causa delle condizioni economiche precarie in cui versa oggi la IG.ra ; CP_1
5) Il IG. si obbliga a contribuire nella misura del 100% al pagamento delle spese Pt_1 straordinarie: mediche, dentistiche, specialistiche, sanitarie e farmaceutiche non mutuabili;
scolastiche (tasse scolastiche, libri, mensa, abbonamenti viaggi) che si renderanno necessarie in favore del figlio, previo accordo tra i coniugi, tranne quelle già in essere a tale data, o nel caso di spese sanitarie urgenti;
3 6) I coniugi si impegnano a che il minore intrattenga regolarmente rapporti con i nonni sia materni che paterni nonché con i parenti prossimi;
7) I coniugi si concedono fin d'ora il nulla osta per il rilascio dei rispettivi passaporti per
l'estero;
8) I coniugi si danno atto di essere economicamente indipendenti e rinunciano reciprocamente all'assegno divorzile, avendo definito ogni loro rapporto e di non avere nulla a pretendere, l'una nei confronti dell'altra”.
L'accordo sopra riportato può essere accolto, in quanto non in contrasto con gli interessi della prole, né con principi di ordine pubblico.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, celebrato il giorno 11 settembre 1995 a IA (RG) e trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso comune, anno 1995, n. 211, parte II, serie A, ufficio 1;
- omologa le condizioni concordate inerenti al figlio minore e relative ai rapporti economici, provvedendo in conformità alle medesime, nei termini di cui in parte motiva;
- prende atto delle ulteriori condizioni concordate e della rinuncia reciproca al mantenimento;
- manda la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del comune di IA (RG), ai sensi degli artt. 10 legge n. 898/1970 e 69
D.P.R. n.396/2000.
- ordina all'Ufficiale di stato civile di IA (RG) di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il
10.6.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
4 dott.ssa Emanuela A. Favara dott. Massimo Pulvirenti
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale e riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo S. A. PULVIRENTI Presidente dott.ssa Sandra LEVANTI Giudice dott.ssa Emanuela Antonia FAVARA Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 271 del Ruolo Generale degli affari di
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente da
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
MASSIMO DI PAOLA, giusta procura in atti,
E
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 C.F._2
SOFIA FORCINITI, giusta procura in atti,
- ricorrenti -
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in sede;
posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 9/4/2025;
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
1 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato Il 10/2/2025, e hanno Parte_1 CP_1 concordemente chiesto a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto con rito concordatario il giorno 11 settembre 1995 a IA
(RG) e trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso comune, anno 1995, n.
211, parte II, serie A, ufficio 1.
Hanno rappresentato che dall'unione coniugale sono nati i figli AN (IA,
1812/1996), (IA, 30/09/1998), (IA, 11.8.2003), maggiorenni ed Per_1 Per_2 economicamente indipendenti e quest'ultimo convivente con la madre, e Per_3
(IA, 9/4/2010).
Hanno esposto di essere separati consensualmente dall'udienza cartolare del 29/5/2024 e che il Tribunale di Ragusa ha pronunciato la loro separazione consensuale con sentenza n.
85/2024, pubblicata il 6/8/2024.
Hanno dichiarato di non essersi riconciliati, di non volersi riconciliare e di volersi avvalere, ai sensi dell'art. 473-bis 51 comma 2 c.p.c., della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Hanno depositato, all'uopo, nei termini concessi le note contenenti le istanze relative agli adempimenti di udienza, rinunciando a comparire pur essendo consapevoli della possibilità di poter in alternativa presenziare fisicamente, confermando, altresì, le condizioni tutte di cui al ricorso e chiedendone l'accoglimento.
II Pubblico Ministero in sede nulla ha opposto.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1/12/1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa della separazione consensuale, reso dal Tribunale di
Ragusa in data 7/12/2022, e, altresì, dalla protrazione di tale stato per un periodo eccedente il prescritto termine di legge (pari a sei mesi, a seguito della riforma operata con l.
6.05.2015, n. 55, recante “Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi”).
2 L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Le parti hanno concordato che il loro divorzio proceda alle medesime condizioni della separazione, che vengono di seguito riportate:
“1) I coniugi vivranno separati, con obbligo di reciproco rispetto;
2) La casa coniugale sita in IA, detenuta in locazione con contratto intestato alla
IG.ra , continuerà ad essere assegnata a quest'ultima, che l'abiterà CP_1 insieme al figlio maggiorenne ed autosufficiente Persona_4
3) Il figlio minore verrà affidato ad entrambi i genitori e collocato presso la Per_3 casa del padre sita in IA nella Via XX Settembre n.204, p.1, e la madre potrà vederlo tutte le volte che vorrà, compatibilmente con gli impegni scolastici del figlio, previo tempestivo avviso al padre, ed inoltre tenerlo con se tutti i sabati e le domeniche, anche con possibilità di pernottare presso l'abitazione della madre;
durante le vacanze natalizie,
trascorrerà con i genitori ad anni alterni la sera del 24 Dicembre o il giorno del Per_3
25 Dicembre, e lo stesso sarà per i giorni del 31 Dicembre e del 1 Gennaio;
durante le festività pasquali sarà lo stesso: trascorrerà ad anni alterni col padre o con la Per_3 madre la domenica di Pasqua o il lunedì di Pasquetta;
Nel periodo estivo durante le vacanze scolastiche nel caso di specie di chiusura delle scuole potrà trascorrere con la madre, 15 giorni consecutivi previo accordo fra Per_3
i genitori;
4) Il IG. , rinuncia alla quota parte pari al 50% dell'assegno unico del figlio Parte_1 minore , in favore della IG.ra ; inoltre, provvederà lui stesso al Per_3 CP_1 mantenimento del figlio minore che ormai abita presso la sua abitazione sita in Per_3
IA nella Via XX Settembre n.204, p.1, a causa delle condizioni economiche precarie in cui versa oggi la IG.ra ; CP_1
5) Il IG. si obbliga a contribuire nella misura del 100% al pagamento delle spese Pt_1 straordinarie: mediche, dentistiche, specialistiche, sanitarie e farmaceutiche non mutuabili;
scolastiche (tasse scolastiche, libri, mensa, abbonamenti viaggi) che si renderanno necessarie in favore del figlio, previo accordo tra i coniugi, tranne quelle già in essere a tale data, o nel caso di spese sanitarie urgenti;
3 6) I coniugi si impegnano a che il minore intrattenga regolarmente rapporti con i nonni sia materni che paterni nonché con i parenti prossimi;
7) I coniugi si concedono fin d'ora il nulla osta per il rilascio dei rispettivi passaporti per
l'estero;
8) I coniugi si danno atto di essere economicamente indipendenti e rinunciano reciprocamente all'assegno divorzile, avendo definito ogni loro rapporto e di non avere nulla a pretendere, l'una nei confronti dell'altra”.
L'accordo sopra riportato può essere accolto, in quanto non in contrasto con gli interessi della prole, né con principi di ordine pubblico.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, celebrato il giorno 11 settembre 1995 a IA (RG) e trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso comune, anno 1995, n. 211, parte II, serie A, ufficio 1;
- omologa le condizioni concordate inerenti al figlio minore e relative ai rapporti economici, provvedendo in conformità alle medesime, nei termini di cui in parte motiva;
- prende atto delle ulteriori condizioni concordate e della rinuncia reciproca al mantenimento;
- manda la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del comune di IA (RG), ai sensi degli artt. 10 legge n. 898/1970 e 69
D.P.R. n.396/2000.
- ordina all'Ufficiale di stato civile di IA (RG) di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il
10.6.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
4 dott.ssa Emanuela A. Favara dott. Massimo Pulvirenti
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