Versione
25 maggio 1975
25 maggio 1975
Art. 36.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. pen., sez. III, sentenza 16/11/1999, n. 3628Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio Dott. Zumbo ANTONIO Presidente del 16/11/99 1.Dott. Postiglione AMEDEO Consigliere SENTENZA 2. " De Maio GUIDO Consigliere N. 3628 3. " Mannino S.FELICE Consigliere REGISTRO GENERALE 4. " Piccialli LUIGI Consigliere N.24400/99 ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A sul ricorso proposto da: EL EM n. Rocca di Neto il 29.4.1963 avverso l'ordinanza del Tribunale di Crotone del 27.5.1999 Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Amedeo Postiglione Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. Gioacchino Izzo che ha concluso per il rigetto del ricorso. Fatto e diritto A seguito di accertamenti esperiti dalla …Leggi di più...
- ragione·
- insediamento produttivo·
- smaltimento delle sole acque reflue del ciclo produttivo·
- dotato di impianto di depurazione·
- sottoponibilità dello scarico alla disciplina sui rifiuti·
- esclusione·
- tutela della acque dall'inquinamento·
- acque