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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 29/05/2025, n. 664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 664 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO
DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE nella persona del giudice dott. Francesco Vigorito ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1830 R.G. dell'anno 2018
TRA
, nato a [...] il [...] CF: residente in Parte_1 C.F._1
Santa Marinella Lungomare Guglielmo Marconi n. 110 rappresentato e difeso dagli Avv.ti
Massimo Facchin e Rodolfo Antonini ed elett.te dom.ta in Civitavecchia Lungoporto Gramsci n.
63 presso e nello studio dell'Avv. Rodolfo Antonini
ATTORE
E
, (c.f. ), residente in [...](Roma), rappresentato CP_1 C.F._2
e difeso nel presente procedimento, in virtù di procura redatta originariamente in formato analogico su foglio separato dall'Avv. Giovanni De Luca (c.f.: ) presso il C.F._3 cui studio in Via Alberico II n. 4, Roma 00193, elegge domicilio e dall'Avv. Giulio Forgione (c.f.:
), con studio in Roma, Corso Vittorio Emanuele II n. 326, C.F._4
CONVENUTO
OGGETTO: accertamento della qualità di erede - divisione
CONCLUSIONI:
All'udienza del 19 febbraio 2025 i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Con atto di citazione notificato a mezzo posta conveniva in giudizio Parte_1 CP_1 per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
1) Accertare e dichiarare la qualità di erede del Sig. per la quota di ½ dei beni Parte_1 del Sig. deceduto in Santa Marinella in data 09/09/1998 come indicati in Persona_1 narrativa dell'atto introduttivo al punto 6;
2) per l'effetto provvedere alla divisione dei suddetti beni immobili tra gli eredi, con ogni conseguente provvedimento di legge in ordine alla formazione delle quote ereditarie, con condanna al rilascio nell'eventualità di attribuzione a di beni attualmente Parte_1 detenuti da in via esclusiva o, nell'ipotesi di indivisibilità totale o parziale, alla CP_1 vendita degli stessi;
3) condannare comunque l'odierno convenuto al risarcimento danni per l'occupazione esclusiva degli stessi dalla richiesta fino all'effettivo soddisfo;
4) con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio da distrarsi in favore degli Avv.
Massimo Facchin e Rodolfo Antonini antistatari.
Assumeva l'attore nell'atto introduttivo del giudizio che in data 9/9/1998 era deceduto in Santa
Marinella suo nonno il quale aveva lasciato come eredi la moglie ed Persona_1 CP_2
i figli e Parte_2 CP_3 CP_1
In data 10/2/1999 e le sue figlie e avevano rinunciato CP_3 CP_4 Controparte_5 all'eredità e successivamente il 15/2/1999 anche aveva rinunciato all'eredità assieme ad Parte_2 alcuni suoi figli ovvero , e . CP_6 CP_7 Parte_3
All'esito delle rinunce effettuate gli eredi di erano da considerarsi: Persona_1 CP_2
(moglie), (figlio) e (nipote e unico figlio di a non CP_1 Parte_1 Parte_2 aver rinunciato all'eredità).
Il patrimonio di era costituito da più immobili siti in Santa Marinella. Persona_1
In data 23/7/2004 è deceduta anche la moglie di ovvero la quale, Persona_1 CP_2 pur essendo da sempre nel possesso e godimento di tutti i beni del marito, aveva rinunciato alla eredità.
All'esito della rinuncia della rimanevano unici eredi di il figlio CP_2 Persona_1
per la quota di un mezzo, ed il nipote per la restante metà. CP_1 Parte_1
In data 20/1/2012 presentava denuncia di successione, dichiarandosi unico erede CP_1 del padre, nonostante l' attore non avesse mai rinunciato all'eredità del nonno, Parte_1 ma anzi aveva avuto sempre il possesso dei beni immobili costituenti l'asse ereditario sino al
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settembre 2011, e aveva gestito un maneggio su un terreno già di proprietà del nonno, ivi costruendo delle stalle per i propri cavalli, aveva vissuto unitamente alla nonna nella abitazione di famiglia, aveva goduto delle stalle adiacenti e costruito nel terreno circostante strutture per il ricovero dei propri cani.
Dal decesso della Sig. però all'attore, ovvero dal settembre 2011, veniva impedito CP_2
l'accesso all'appartamento ove lo stesso aveva convissuto fino a quel momento con la nonna, da il quale rivendicava la qualità di unico erede. CP_1
Con le due lettere raccomandate a.r. del 30/3/2012 e 2/8/2013, chiedeva allo Parte_1 zio di essere reimmesso nel godimento dei beni anche di sua proprietà e, in data CP_1
7/6/2013 integrava la dichiarazione di successione già effettuata da dichiarandosi CP_1 anch'egli erede del nonno Persona_1
La denuncia di successione del nonno però, in data 9/7/2014, veniva rettificata nuovamente dall'odierno convenuto e, per ultimo, in data 15/9/2014 anche l'attore provvedeva ad un ulteriore integrazione della successione già rettificata dallo zio in cui si qualificava di nuovo quale coerede.
Con lettera del 28/11/2014 l'Avv. Massimo Facchin inviata via fax all'Avv. Tagliaferri, già difensore del convenuto, chiedendo la divisione degli immobili oggetto dell'eredità del nonno richiesta ribadita con lettera raccomandata a.r. del 5/12/2014. Persona_1
Anche il tentativo obbligatorio di conciliazione esperito avanti la Camera per la mediazione e la conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di Civitavecchia dava esito negativo.
Si costituiva in giudizio con comparsa del 2/3/2019 il quale contestava la CP_1 domanda attrice ed eccepiva la carenza di legittimazione attiva dell'attore alle domande avanzate nei suoi confronti e, nel merito, chiedeva il rigetto della domanda eccependo l'intervenuta prescrizione del diritto del chiamato alla eredità per non aver accettato la Parte_1 stessa nel termine decennale.
Espletate le prove testimoniali all'udienza del 14 luglio 2021 la causa era trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con sentenza del 3 dicembre 2021 questo giudice accoglieva la domanda attorea dichiarando erede del Sig. deceduto in Santa Marinella in data Parte_1 Persona_1
09/09/1998; con separata ordinanza la causa era rimessa sul ruolo per procedere alla stima dei beni oggetto della domanda di divisione anche con riferimento alla eventuale indennità di occupazione.
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Veniva disposta ed espletata una CTU valutativa dei beni e, con ordinanza del 20 febbraio 2023 era disposta la vendita dei beni per poi procedere alla divisione tra gli eredi del ricavato della vendita.
Le parti chiedevano ed ottenevano la revoca di tale provvedimento formulando l'istanza di assegnazione limitatamente ai beni che non presentavano abusi edilizi.
Chiedevano, inoltre, vari rinvii della procedura per pervenire ad una soluzione transattiva della controversia che non era tuttavia raggiunta.
All'esito del deposito di note sostitutive d'udienza del 12 giugno 2024 la causa era trattenuta nuovamente in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. ma con ordinanza del 29 ottobre 2024 la causa era rimessa sul ruolo per una integrazione della CTU.
Questo Giudice rilevava come sia la parte attrice che la parte convenuta hanno chiesto l'assegnazione dei seguenti beni:
1) Villa bifamiliare situata in Santa Marinella via della Vite n. 19 piano primo più accessori, individuata al catasto terreni al fg. 13, p.lla 362, con appartamento contraddistinto al NCEU fg.
13, p.lla 362 sub 3, al piano seminterrato due magazzini individuati al NCEU fg.13, p.lla 362 sub
506 e 507, garage contraddistinto al NCEU fg.13, p.lla 362 sub 6;
2) Terreno in Santa Marinella loc. Poggio Bellavista snc di mq 5210 individuato al catasto terreni al fg. 11 p.lla 607).
Con ordinanza del 24 ottobre 2024 questo Giudice rimetteva la causa sul ruolo rilevando:
“che, tuttavia, il CTU pur indicando che i beni individuati ai sub 03, 506, 507 e 6, non sono difformi urbanisticamente dallo stato autorizzato, ha riferito contraddittoriamente che “sul terreno persistono altri vani non legittimati e di cui non si ha traccia urbanisticamente, che consistono in immobile in muratura di circa 50 mq adibito ad abitazione e vano locale lavanderia di mq 2,60, si evidenzia poi che il sub 507 è adibito ad abitazione anziché magazzino”; che, pertanto, dalla relazione di consulenza non emerge quali parti dei beni oggetto di causa sono regolari sotto il profilo urbanistico ed edilizio e possono essere oggetto di divisione, quali delle parti regolari hanno un identificativo catastale (ad esempio per il subalterno 507 si dice che si tratta di un bene non difforme da quanto autorizzato ma poi si riferisce di una diversa destinazione d'uso; rispetto al subalterno 06, si indica che “nell'adiacenza è presente un locale lavanderia di mq 2,60 lordi non accatastato e dichiarato dal proprietario abusivo” senza precisare su quale particella grava;
si indica genericamente che “nella parte posteriore del lotto”, è presente un manufatto in muratura di mq 50, con destinazione residenziale non accatastato e abusivo, senza indicare nemmeno in questo
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caso su quale particella grava), quale è il valore della parte degli immobili, indicati con l'identificativo catastale, che non sono interessati da interventi abusivi;
che, in tale situazione non può procedersi allo scioglimento della comunione con assegnazione dei beni ai condividenti (che hanno entrambi richiesto l'assegnazione dei beni) o, eventualmente, mediante sorteggio”.
Veniva espletato il supplemento di CTU ed all'udienza del 19 febbraio 2025 la causa era trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Preliminarmente deve osservarsi che, i beni immobili oggetto della divisione sono i seguenti:
1) Villa in bifamiliare situata nel comune di Santa Marinella (RM), in via della Vite 19, piano primo e seminterrato più accessori, individuata al catasto terreni al foglio 13, particella
362. L'appartamento, unità principale dei beni immobili individuato al subalterno 03, è composto da sala, cucina, bagno e due camere da letto per mq 102 lordi. Al piano seminterrato vi sono due magazzini distinti al catasto fabbricati al foglio 13, part. 362, sub
506 di mq 33 calpestabili, e sub 507 di mq 53 calpestabili adibito ad oggi ad abitazione con bagno e cucina. Nelle pertinenze esterne trova dislocazione il Garage distinto al subalterno 06, composto da unico vano di mq 22,35 lordi, ad oggi adibito a taverna e nell'adiacenza è presente un locale lavanderia di mq 2,60 lordi non accatastato e dichiarato dal proprietario abusivo. Nella parte posteriore del lotto è presente un manufatto in muratura di mq 50, con destinazione residenziale non accatastato e abusivo .
2) Terreno sito nel comune di Santa Marinella (RM), in Strada Poggio bellavista SNC, di mq
5210, di conformazione collinare e con destinazione d'uso nel PRG Verde urbano, confinante con, a nord particella 606, a est particelle 610 e 1138, a sud 608 particella, a ovest particelle 601 e 1137.
Il CTU ha precisato che i beni individuati ai sub 03, 506, 507 e 6, non sono difformi urbanisticamente dallo stato autorizzato, ma sul terreno persistono altri vani non legittimati e di cui non si ha traccia urbanisticamente, in particolare un immobile in muratura di circa 50 mq adibito ad abitazione ed un vano locale lavanderia di mq 2,60; ha evidenziato poi che il sub 507 è adibito ad abitazione anziché magazzino.
Deve, pertanto, escludersi certamente che quest'ultimo subalterno possa essere oggetto di divisione.
Infatti l'improcedibilità della domanda di divisione avente ad oggetto immobili abusivi è stato affermato di recente dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Cass. Sez.
Un. 7 ottobre 2019, n. 25021) che ha affermato che “quando sia proposta domanda di scioglimento di
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una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dall'art. 46 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dall'art. 40, comma 2, della l. 28 febbraio 1985, n. 47, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713
c.c., sotto il profilo della "possibilità giuridica", e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale. La mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio”.
Ancor più di recente la giurisprudenza di legittimità (Cass. 7 novembre 2024 n. 28666) ha chiarito che: “la nullità comminata dall'art. 46 del d.P.R. n. 380 del 2001 e dagli artt. 17 e 40 della l. n. 47 del 1985 va ricondotta nell'ambito del comma 3 dell'art 1418 c.c., di cui costituisce una specifica declinazione, e deve qualificarsi come nullità “testuale”, con tale espressione dovendo intendersi, in stretta adesione al dato normativo, un'unica fattispecie di nullità che colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali elencati nelle norme che la prevedono, volta
a sanzionare la mancata inclusione in detti atti degli estremi del titolo abilitativo dell'immobile, titolo che, tuttavia, deve esistere realmente e deve esser riferibile, proprio, a quell'immobile. Pertanto, in presenza nell'atto della dichiarazione dell'alienante degli estremi del titolo urbanistico, reale e riferibile all'immobile, il contratto è valido a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato. Tale affermazione di diritto comporta che pure ai fini della divisione non endoesecutiva, che in virtù della sentenza delle
S.U. n. 25021/19 segue il regime di incommerciabilità del bene, non v'è spazio alcuno per reintrodurre la pregressa distinzione tra difformità totale (impediente) e difformità parziale (non impediente)”.
Ciò detto deve valutarsi la situazione degli altri immobili sopra indicati sub 1) in quanto per un verso i beni individuati ai sub 03, 506 e 6, non sono difformi urbanisticamente dallo stato autorizzato, ma, per altro verso, sul terreno circostante persistono altri vani non legittimati e di cui non si ha traccia urbanisticamente, in particolare un immobile in muratura di circa 50 mq adibito ad abitazione ed un vano locale lavanderia di mq 2,60.
Il consulente tecnico ha chiarito che tali costruzioni si trovano sul terreno circostante l'appartamento-villino ed hanno quindi natura pertinenziale.
Poiché si tratta di beni posti sulla particella principale e privi di una identificazione catastale autonoma i vizi relativi a tali costruzioni sono riferibili all'intera particella che, pertanto, non può essere oggetto di divisione. La domanda di scioglimento della comunione su tale bene deve, quindi, essere dichiarata improcedibile.
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Entrambe le parti hanno chiesto l'assegnazione dei beni e lo scioglimento della comunione sul terreno sito nel comune di Santa Marinella (RM), in Strada Poggio bellavista SNC, di mq 5210, di conformazione collinare e con destinazione d'uso nel PRG Verde urbano, confinante con, a nord particella 606, a est particelle 610 e 1138, a sud 608 particella, a ovest particelle 601 e 1137; pertanto deve procedersi allo scioglimento della comunione e considerato il credito maturato dall'attore per indennità di occupazione, di cui si dirà in seguito, il terreno deve essere assegnato al sig. detraendo la somma di euro 13.500 pari al 50% del valore del terreno Parte_1 dal credito dovuto per tale indennità.
Resta da valutare, appunto, la domanda di pagamento dell'indennità di occupazione.
La parte attrice ha infatti dedotto che a partire dal settembre 2011, data del decesso della Sig.
il convenuto aveva impedito all'attore l'accesso all'appartamento-villino rientrante CP_2 nell'asse ereditario.
L'occupazione dello stesso da parte del convenuto risulta dall'istruttoria espletata e non è contestata nemmeno dallo stesso sig. che ha fondato proprio su tale circostanza la CP_1 richiesta di assegnazione dell'appartamento.
Il sig. ha contestato invece che l'attore abbia chiesto di poter utilizzare l'immobile prima CP_1 dell'inizio del giudizio.
Sull'indennità di occupazione la giurisprudenza di legittimità (Cass. 17 marzo 2014 n. 6178) ha ritenuto che: “Se la natura di un bene immobile oggetto di comunione non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento;
peraltro fino a quando non vi sia richiesta di un uso turnario da parte degli altri comproprietari, il semplice godimento esclusivo ad opera di taluni non può assumere la idoneità a produrre un qualche pregiudizio in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo, salvo che non risulti provato che i comproprietari che hanno avuto l'uso esclusivo del bene ne abbiano tratto anche un vantaggio patrimoniale”.
In generale, quindi, quando risulti dimostrata una sottrazione o un impedimento assoluto, da parte di un comproprietario, delle facoltà dominicali di godimento e disposizione del bene comune spettanti agli altri contitolari, ovvero una violazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102 c.c. è possibile affermare una illegittima sottrazione, da parte dei comproprietari delle concorrenti facoltà di godimento del bene comune, tale da giustificare una condanna restitutoria nel senso di consentire l'utilizzo del bene anche al comproprietario pretermesso.
In presenza di una situazione di comproprietà vi è il diritto di usare il fabbricato sicché deve affermarsi l'obbligo dei convenuti di comportarsi in modo da non rendere impossibile, e
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ingiustificatamente più gravoso, l'uso del singolo e così il loro dovere di quell'attiva cooperazione necessaria per l'uso del bene comune.
L'art. 1102 c.c. stabilisce che ciascun partecipante può servirsi della cosa comune purché non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.
Quindi, ciascun comproprietario può godere dell'immobile comune anche senza aver acquisito il previo consenso degli altri comproprietari, purché l'uso che egli ne faccia non precluda agli altri partecipanti il godimento dell'immobile.
L'uso che i comproprietari possono fare dell'immobile non deve essere necessariamente paritetico.
Ciò che rileva ai fini del rispetto dell'art. 1102 c.c. è, infatti, che le modalità di godimento riconosciute a ciascun comproprietario siano tali da consentirgli di soddisfare le sue esigenze.
L'art. 1102 c.c. può, quindi, dirsi violato nei casi in cui l'uso di un immobile da parte di un comproprietario escluda totalmente il diritto dell'altro comproprietario di godere in qualche modo dell'immobile.
Occorre però precisare che il diritto di godimento viene leso non solo rendendo impossibile lo stesso uso da parte degli altri comproprietari, ma, più in generale, impedendo loro una qualsiasi altra forma di godimento del bene come potrebbe essere concederlo in locazione o venderlo.
Così, se il bene in comune, come nel caso in esame, è un'abitazione e uno o più comproprietari vi fissino la propria dimora, può ravvisarsi la lesione del diritto di godimento dell'altro comproprietario non solo se anche quest'ultimo avesse, a sua volta, avuto interesse a trasferirsi nell'immobile, ma anche nel caso in cui, pur non avendo intenzione di vivere nell'immobile comune, avrebbe avuto interesse a locarlo o a venderlo.
L'uso esclusivo è fonte di responsabilità solo se ingiustificato: gli altri comproprietari, cioè, non devono essere rimasti inerti né avere acconsentito in modo certo ed inequivoco all'uso esclusivo.
Deve quindi sussistere, non in astratto ma in concreto, un loro interesse all'esercizio del diritto di godimento. Questo significa che l'uso del bene comune da parte di un comproprietario di per sé non lede l'altro comproprietario che non voglia godere dell'immobile o non abbia necessità di goderne in pari misura.
Il comproprietario che si ritenga leso nel suo diritto di godimento dovrà quindi, non appena avrà avuto contezza della circostanza, contestare l'abuso da parte del comproprietario che goda interamente ed in via esclusiva dell'immobile.
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La parte attrice ha dedotto che già con lettera del 30/03/2012 l'Avv. Potere nell'interesse del aveva chiesto al convenuto di “esercitare il proprio diritto di proprietà sulla quota a lui Pt_1 spettante nelle forme e nei modi che” sarebbero stati comunicati in seguito al sig. (cfr. CP_1 documento 2 allegato all'atto di citazione).
Successivamente con missiva del 2 agosto 2013 lo stesso Avv. Potere per conto dei sigg.ri e avevano rivendicato di avere gli stessi diritti del sig. sul Parte_1 Parte_4 CP_1 terreno occupato da quest'ultimo (cfr. documento allegato 5 all'atto di citazione).
A tali missive hanno fatto seguito altre lettere ma in nessuna delle stesse si contestava l'utilizzazione esclusiva da parte del comproprietario in quanto né la rivendicazione di avere gli stessi diritti, né la richiesta di divisione (contenuta nel documento 7 allegato all'atto di citazione) costituiscono atti idonei a contestare tale godimento esclusivo dell'immobile.
Pertanto deve ritenersi che solo con l'istanza di mediazione dell'11 febbraio 2016 è stata formalizzata la contestazione di questa circostanza.
Il consulente tecnico ha determinato in euro 656,00 l'ammontare del canone mensile di occupazione alla data di apertura della successione del 9 settembre 1998 ed in euro 950
l'ammontare del canone mensile alla data della consulenza. 196
Considerato che il canone è dovuto dal febbraio 2016 deve ritenersi congruo il canone mensile a tale data di euro 852 cosicché il convenuto è tenuto a versare all'attore a titolo di indennità la somma di euro 426 mensili oltre interessi legali dall'11 febbraio 2016 fino alla messa a disposizione del bene dell'appartamento-villino anche all'attore.
La somma complessiva dovuta alla data della sentenza è, quindi, di euro 47.538,97 (euro 47.286 per canone mensile, euro 252,97 per interessi legali sulle singole rate) dalla quale deve detrarsi il valore della quota del bene assegnato pari ad euro 13.500; quindi la somma dovuta dal convenuto è quella di euro 34.038,97.
La decisione della causa adottata per ragioni diverse da quelle prospettate dalle parti con riguardo allo scioglimento della comunione consiglia la compensazione parziale delle spese del giudizio nella misura di 1/3 e la condanna dei convenuti al pagamento delle spese del giudizio per il residuo.
Le spese vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. n.
127/2022 vigente, in ragione del valore del giudizio (parametro euro 26.001-52.000) e tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché del numero delle parti e degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del citato decreto.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Civitavecchia definitivamente pronunciando nella causa iscritta al ruolo al n. 1830 del 2018 R.G.A.C. ogni altra domanda respinta, così provvede:
- dichiara improcedibile la domanda di divisione dell'immobile costituito dalla villa in bifamiliare situata nel comune di Santa Marinella (RM), in via della Vite 19, piano primo e seminterrato più accessori, individuata al catasto terreni al foglio 13, particella 362;
- dispone lo scioglimento della comunione sul terreno sito nel comune di Santa Marinella (RM), in Strada Poggio bellavista SNC, di mq 5210, indicato al NCEU al foglio 11 particella 607 e assegna l'immobile a , nato a [...] il [...] CF: Parte_1
C.F._1
- condanna al pagamento a della somma di euro 34.038,97 CP_1 Parte_1 oltre alla somma mensile di euro 412 oltre interessi legali dalla data della sentenza alla data di messa a disposizione comune della villa familiare sopra indicata;
- ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari presso il Servizio di pubblicità immobiliare dell'Agenzia delle entrate di Civitavecchia la trascrizione della presente sentenza;
- condanna al pagamento delle spese del giudizio che, compensate nella misura di CP_1
1/3, si liquidano in euro 5.077,33 da distrarsi in favore degli Avv. Massimo Facchin e Rodolfo
Antonini antistatari.
Civitavecchia 27 maggio 2025
Il Giudice
Francesco Vigorito
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO
DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE nella persona del giudice dott. Francesco Vigorito ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1830 R.G. dell'anno 2018
TRA
, nato a [...] il [...] CF: residente in Parte_1 C.F._1
Santa Marinella Lungomare Guglielmo Marconi n. 110 rappresentato e difeso dagli Avv.ti
Massimo Facchin e Rodolfo Antonini ed elett.te dom.ta in Civitavecchia Lungoporto Gramsci n.
63 presso e nello studio dell'Avv. Rodolfo Antonini
ATTORE
E
, (c.f. ), residente in [...](Roma), rappresentato CP_1 C.F._2
e difeso nel presente procedimento, in virtù di procura redatta originariamente in formato analogico su foglio separato dall'Avv. Giovanni De Luca (c.f.: ) presso il C.F._3 cui studio in Via Alberico II n. 4, Roma 00193, elegge domicilio e dall'Avv. Giulio Forgione (c.f.:
), con studio in Roma, Corso Vittorio Emanuele II n. 326, C.F._4
CONVENUTO
OGGETTO: accertamento della qualità di erede - divisione
CONCLUSIONI:
All'udienza del 19 febbraio 2025 i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Con atto di citazione notificato a mezzo posta conveniva in giudizio Parte_1 CP_1 per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
1) Accertare e dichiarare la qualità di erede del Sig. per la quota di ½ dei beni Parte_1 del Sig. deceduto in Santa Marinella in data 09/09/1998 come indicati in Persona_1 narrativa dell'atto introduttivo al punto 6;
2) per l'effetto provvedere alla divisione dei suddetti beni immobili tra gli eredi, con ogni conseguente provvedimento di legge in ordine alla formazione delle quote ereditarie, con condanna al rilascio nell'eventualità di attribuzione a di beni attualmente Parte_1 detenuti da in via esclusiva o, nell'ipotesi di indivisibilità totale o parziale, alla CP_1 vendita degli stessi;
3) condannare comunque l'odierno convenuto al risarcimento danni per l'occupazione esclusiva degli stessi dalla richiesta fino all'effettivo soddisfo;
4) con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio da distrarsi in favore degli Avv.
Massimo Facchin e Rodolfo Antonini antistatari.
Assumeva l'attore nell'atto introduttivo del giudizio che in data 9/9/1998 era deceduto in Santa
Marinella suo nonno il quale aveva lasciato come eredi la moglie ed Persona_1 CP_2
i figli e Parte_2 CP_3 CP_1
In data 10/2/1999 e le sue figlie e avevano rinunciato CP_3 CP_4 Controparte_5 all'eredità e successivamente il 15/2/1999 anche aveva rinunciato all'eredità assieme ad Parte_2 alcuni suoi figli ovvero , e . CP_6 CP_7 Parte_3
All'esito delle rinunce effettuate gli eredi di erano da considerarsi: Persona_1 CP_2
(moglie), (figlio) e (nipote e unico figlio di a non CP_1 Parte_1 Parte_2 aver rinunciato all'eredità).
Il patrimonio di era costituito da più immobili siti in Santa Marinella. Persona_1
In data 23/7/2004 è deceduta anche la moglie di ovvero la quale, Persona_1 CP_2 pur essendo da sempre nel possesso e godimento di tutti i beni del marito, aveva rinunciato alla eredità.
All'esito della rinuncia della rimanevano unici eredi di il figlio CP_2 Persona_1
per la quota di un mezzo, ed il nipote per la restante metà. CP_1 Parte_1
In data 20/1/2012 presentava denuncia di successione, dichiarandosi unico erede CP_1 del padre, nonostante l' attore non avesse mai rinunciato all'eredità del nonno, Parte_1 ma anzi aveva avuto sempre il possesso dei beni immobili costituenti l'asse ereditario sino al
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settembre 2011, e aveva gestito un maneggio su un terreno già di proprietà del nonno, ivi costruendo delle stalle per i propri cavalli, aveva vissuto unitamente alla nonna nella abitazione di famiglia, aveva goduto delle stalle adiacenti e costruito nel terreno circostante strutture per il ricovero dei propri cani.
Dal decesso della Sig. però all'attore, ovvero dal settembre 2011, veniva impedito CP_2
l'accesso all'appartamento ove lo stesso aveva convissuto fino a quel momento con la nonna, da il quale rivendicava la qualità di unico erede. CP_1
Con le due lettere raccomandate a.r. del 30/3/2012 e 2/8/2013, chiedeva allo Parte_1 zio di essere reimmesso nel godimento dei beni anche di sua proprietà e, in data CP_1
7/6/2013 integrava la dichiarazione di successione già effettuata da dichiarandosi CP_1 anch'egli erede del nonno Persona_1
La denuncia di successione del nonno però, in data 9/7/2014, veniva rettificata nuovamente dall'odierno convenuto e, per ultimo, in data 15/9/2014 anche l'attore provvedeva ad un ulteriore integrazione della successione già rettificata dallo zio in cui si qualificava di nuovo quale coerede.
Con lettera del 28/11/2014 l'Avv. Massimo Facchin inviata via fax all'Avv. Tagliaferri, già difensore del convenuto, chiedendo la divisione degli immobili oggetto dell'eredità del nonno richiesta ribadita con lettera raccomandata a.r. del 5/12/2014. Persona_1
Anche il tentativo obbligatorio di conciliazione esperito avanti la Camera per la mediazione e la conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di Civitavecchia dava esito negativo.
Si costituiva in giudizio con comparsa del 2/3/2019 il quale contestava la CP_1 domanda attrice ed eccepiva la carenza di legittimazione attiva dell'attore alle domande avanzate nei suoi confronti e, nel merito, chiedeva il rigetto della domanda eccependo l'intervenuta prescrizione del diritto del chiamato alla eredità per non aver accettato la Parte_1 stessa nel termine decennale.
Espletate le prove testimoniali all'udienza del 14 luglio 2021 la causa era trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con sentenza del 3 dicembre 2021 questo giudice accoglieva la domanda attorea dichiarando erede del Sig. deceduto in Santa Marinella in data Parte_1 Persona_1
09/09/1998; con separata ordinanza la causa era rimessa sul ruolo per procedere alla stima dei beni oggetto della domanda di divisione anche con riferimento alla eventuale indennità di occupazione.
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Veniva disposta ed espletata una CTU valutativa dei beni e, con ordinanza del 20 febbraio 2023 era disposta la vendita dei beni per poi procedere alla divisione tra gli eredi del ricavato della vendita.
Le parti chiedevano ed ottenevano la revoca di tale provvedimento formulando l'istanza di assegnazione limitatamente ai beni che non presentavano abusi edilizi.
Chiedevano, inoltre, vari rinvii della procedura per pervenire ad una soluzione transattiva della controversia che non era tuttavia raggiunta.
All'esito del deposito di note sostitutive d'udienza del 12 giugno 2024 la causa era trattenuta nuovamente in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. ma con ordinanza del 29 ottobre 2024 la causa era rimessa sul ruolo per una integrazione della CTU.
Questo Giudice rilevava come sia la parte attrice che la parte convenuta hanno chiesto l'assegnazione dei seguenti beni:
1) Villa bifamiliare situata in Santa Marinella via della Vite n. 19 piano primo più accessori, individuata al catasto terreni al fg. 13, p.lla 362, con appartamento contraddistinto al NCEU fg.
13, p.lla 362 sub 3, al piano seminterrato due magazzini individuati al NCEU fg.13, p.lla 362 sub
506 e 507, garage contraddistinto al NCEU fg.13, p.lla 362 sub 6;
2) Terreno in Santa Marinella loc. Poggio Bellavista snc di mq 5210 individuato al catasto terreni al fg. 11 p.lla 607).
Con ordinanza del 24 ottobre 2024 questo Giudice rimetteva la causa sul ruolo rilevando:
“che, tuttavia, il CTU pur indicando che i beni individuati ai sub 03, 506, 507 e 6, non sono difformi urbanisticamente dallo stato autorizzato, ha riferito contraddittoriamente che “sul terreno persistono altri vani non legittimati e di cui non si ha traccia urbanisticamente, che consistono in immobile in muratura di circa 50 mq adibito ad abitazione e vano locale lavanderia di mq 2,60, si evidenzia poi che il sub 507 è adibito ad abitazione anziché magazzino”; che, pertanto, dalla relazione di consulenza non emerge quali parti dei beni oggetto di causa sono regolari sotto il profilo urbanistico ed edilizio e possono essere oggetto di divisione, quali delle parti regolari hanno un identificativo catastale (ad esempio per il subalterno 507 si dice che si tratta di un bene non difforme da quanto autorizzato ma poi si riferisce di una diversa destinazione d'uso; rispetto al subalterno 06, si indica che “nell'adiacenza è presente un locale lavanderia di mq 2,60 lordi non accatastato e dichiarato dal proprietario abusivo” senza precisare su quale particella grava;
si indica genericamente che “nella parte posteriore del lotto”, è presente un manufatto in muratura di mq 50, con destinazione residenziale non accatastato e abusivo, senza indicare nemmeno in questo
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caso su quale particella grava), quale è il valore della parte degli immobili, indicati con l'identificativo catastale, che non sono interessati da interventi abusivi;
che, in tale situazione non può procedersi allo scioglimento della comunione con assegnazione dei beni ai condividenti (che hanno entrambi richiesto l'assegnazione dei beni) o, eventualmente, mediante sorteggio”.
Veniva espletato il supplemento di CTU ed all'udienza del 19 febbraio 2025 la causa era trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Preliminarmente deve osservarsi che, i beni immobili oggetto della divisione sono i seguenti:
1) Villa in bifamiliare situata nel comune di Santa Marinella (RM), in via della Vite 19, piano primo e seminterrato più accessori, individuata al catasto terreni al foglio 13, particella
362. L'appartamento, unità principale dei beni immobili individuato al subalterno 03, è composto da sala, cucina, bagno e due camere da letto per mq 102 lordi. Al piano seminterrato vi sono due magazzini distinti al catasto fabbricati al foglio 13, part. 362, sub
506 di mq 33 calpestabili, e sub 507 di mq 53 calpestabili adibito ad oggi ad abitazione con bagno e cucina. Nelle pertinenze esterne trova dislocazione il Garage distinto al subalterno 06, composto da unico vano di mq 22,35 lordi, ad oggi adibito a taverna e nell'adiacenza è presente un locale lavanderia di mq 2,60 lordi non accatastato e dichiarato dal proprietario abusivo. Nella parte posteriore del lotto è presente un manufatto in muratura di mq 50, con destinazione residenziale non accatastato e abusivo .
2) Terreno sito nel comune di Santa Marinella (RM), in Strada Poggio bellavista SNC, di mq
5210, di conformazione collinare e con destinazione d'uso nel PRG Verde urbano, confinante con, a nord particella 606, a est particelle 610 e 1138, a sud 608 particella, a ovest particelle 601 e 1137.
Il CTU ha precisato che i beni individuati ai sub 03, 506, 507 e 6, non sono difformi urbanisticamente dallo stato autorizzato, ma sul terreno persistono altri vani non legittimati e di cui non si ha traccia urbanisticamente, in particolare un immobile in muratura di circa 50 mq adibito ad abitazione ed un vano locale lavanderia di mq 2,60; ha evidenziato poi che il sub 507 è adibito ad abitazione anziché magazzino.
Deve, pertanto, escludersi certamente che quest'ultimo subalterno possa essere oggetto di divisione.
Infatti l'improcedibilità della domanda di divisione avente ad oggetto immobili abusivi è stato affermato di recente dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Cass. Sez.
Un. 7 ottobre 2019, n. 25021) che ha affermato che “quando sia proposta domanda di scioglimento di
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una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dall'art. 46 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dall'art. 40, comma 2, della l. 28 febbraio 1985, n. 47, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713
c.c., sotto il profilo della "possibilità giuridica", e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale. La mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio”.
Ancor più di recente la giurisprudenza di legittimità (Cass. 7 novembre 2024 n. 28666) ha chiarito che: “la nullità comminata dall'art. 46 del d.P.R. n. 380 del 2001 e dagli artt. 17 e 40 della l. n. 47 del 1985 va ricondotta nell'ambito del comma 3 dell'art 1418 c.c., di cui costituisce una specifica declinazione, e deve qualificarsi come nullità “testuale”, con tale espressione dovendo intendersi, in stretta adesione al dato normativo, un'unica fattispecie di nullità che colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali elencati nelle norme che la prevedono, volta
a sanzionare la mancata inclusione in detti atti degli estremi del titolo abilitativo dell'immobile, titolo che, tuttavia, deve esistere realmente e deve esser riferibile, proprio, a quell'immobile. Pertanto, in presenza nell'atto della dichiarazione dell'alienante degli estremi del titolo urbanistico, reale e riferibile all'immobile, il contratto è valido a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato. Tale affermazione di diritto comporta che pure ai fini della divisione non endoesecutiva, che in virtù della sentenza delle
S.U. n. 25021/19 segue il regime di incommerciabilità del bene, non v'è spazio alcuno per reintrodurre la pregressa distinzione tra difformità totale (impediente) e difformità parziale (non impediente)”.
Ciò detto deve valutarsi la situazione degli altri immobili sopra indicati sub 1) in quanto per un verso i beni individuati ai sub 03, 506 e 6, non sono difformi urbanisticamente dallo stato autorizzato, ma, per altro verso, sul terreno circostante persistono altri vani non legittimati e di cui non si ha traccia urbanisticamente, in particolare un immobile in muratura di circa 50 mq adibito ad abitazione ed un vano locale lavanderia di mq 2,60.
Il consulente tecnico ha chiarito che tali costruzioni si trovano sul terreno circostante l'appartamento-villino ed hanno quindi natura pertinenziale.
Poiché si tratta di beni posti sulla particella principale e privi di una identificazione catastale autonoma i vizi relativi a tali costruzioni sono riferibili all'intera particella che, pertanto, non può essere oggetto di divisione. La domanda di scioglimento della comunione su tale bene deve, quindi, essere dichiarata improcedibile.
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Entrambe le parti hanno chiesto l'assegnazione dei beni e lo scioglimento della comunione sul terreno sito nel comune di Santa Marinella (RM), in Strada Poggio bellavista SNC, di mq 5210, di conformazione collinare e con destinazione d'uso nel PRG Verde urbano, confinante con, a nord particella 606, a est particelle 610 e 1138, a sud 608 particella, a ovest particelle 601 e 1137; pertanto deve procedersi allo scioglimento della comunione e considerato il credito maturato dall'attore per indennità di occupazione, di cui si dirà in seguito, il terreno deve essere assegnato al sig. detraendo la somma di euro 13.500 pari al 50% del valore del terreno Parte_1 dal credito dovuto per tale indennità.
Resta da valutare, appunto, la domanda di pagamento dell'indennità di occupazione.
La parte attrice ha infatti dedotto che a partire dal settembre 2011, data del decesso della Sig.
il convenuto aveva impedito all'attore l'accesso all'appartamento-villino rientrante CP_2 nell'asse ereditario.
L'occupazione dello stesso da parte del convenuto risulta dall'istruttoria espletata e non è contestata nemmeno dallo stesso sig. che ha fondato proprio su tale circostanza la CP_1 richiesta di assegnazione dell'appartamento.
Il sig. ha contestato invece che l'attore abbia chiesto di poter utilizzare l'immobile prima CP_1 dell'inizio del giudizio.
Sull'indennità di occupazione la giurisprudenza di legittimità (Cass. 17 marzo 2014 n. 6178) ha ritenuto che: “Se la natura di un bene immobile oggetto di comunione non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento;
peraltro fino a quando non vi sia richiesta di un uso turnario da parte degli altri comproprietari, il semplice godimento esclusivo ad opera di taluni non può assumere la idoneità a produrre un qualche pregiudizio in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo, salvo che non risulti provato che i comproprietari che hanno avuto l'uso esclusivo del bene ne abbiano tratto anche un vantaggio patrimoniale”.
In generale, quindi, quando risulti dimostrata una sottrazione o un impedimento assoluto, da parte di un comproprietario, delle facoltà dominicali di godimento e disposizione del bene comune spettanti agli altri contitolari, ovvero una violazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102 c.c. è possibile affermare una illegittima sottrazione, da parte dei comproprietari delle concorrenti facoltà di godimento del bene comune, tale da giustificare una condanna restitutoria nel senso di consentire l'utilizzo del bene anche al comproprietario pretermesso.
In presenza di una situazione di comproprietà vi è il diritto di usare il fabbricato sicché deve affermarsi l'obbligo dei convenuti di comportarsi in modo da non rendere impossibile, e
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ingiustificatamente più gravoso, l'uso del singolo e così il loro dovere di quell'attiva cooperazione necessaria per l'uso del bene comune.
L'art. 1102 c.c. stabilisce che ciascun partecipante può servirsi della cosa comune purché non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.
Quindi, ciascun comproprietario può godere dell'immobile comune anche senza aver acquisito il previo consenso degli altri comproprietari, purché l'uso che egli ne faccia non precluda agli altri partecipanti il godimento dell'immobile.
L'uso che i comproprietari possono fare dell'immobile non deve essere necessariamente paritetico.
Ciò che rileva ai fini del rispetto dell'art. 1102 c.c. è, infatti, che le modalità di godimento riconosciute a ciascun comproprietario siano tali da consentirgli di soddisfare le sue esigenze.
L'art. 1102 c.c. può, quindi, dirsi violato nei casi in cui l'uso di un immobile da parte di un comproprietario escluda totalmente il diritto dell'altro comproprietario di godere in qualche modo dell'immobile.
Occorre però precisare che il diritto di godimento viene leso non solo rendendo impossibile lo stesso uso da parte degli altri comproprietari, ma, più in generale, impedendo loro una qualsiasi altra forma di godimento del bene come potrebbe essere concederlo in locazione o venderlo.
Così, se il bene in comune, come nel caso in esame, è un'abitazione e uno o più comproprietari vi fissino la propria dimora, può ravvisarsi la lesione del diritto di godimento dell'altro comproprietario non solo se anche quest'ultimo avesse, a sua volta, avuto interesse a trasferirsi nell'immobile, ma anche nel caso in cui, pur non avendo intenzione di vivere nell'immobile comune, avrebbe avuto interesse a locarlo o a venderlo.
L'uso esclusivo è fonte di responsabilità solo se ingiustificato: gli altri comproprietari, cioè, non devono essere rimasti inerti né avere acconsentito in modo certo ed inequivoco all'uso esclusivo.
Deve quindi sussistere, non in astratto ma in concreto, un loro interesse all'esercizio del diritto di godimento. Questo significa che l'uso del bene comune da parte di un comproprietario di per sé non lede l'altro comproprietario che non voglia godere dell'immobile o non abbia necessità di goderne in pari misura.
Il comproprietario che si ritenga leso nel suo diritto di godimento dovrà quindi, non appena avrà avuto contezza della circostanza, contestare l'abuso da parte del comproprietario che goda interamente ed in via esclusiva dell'immobile.
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La parte attrice ha dedotto che già con lettera del 30/03/2012 l'Avv. Potere nell'interesse del aveva chiesto al convenuto di “esercitare il proprio diritto di proprietà sulla quota a lui Pt_1 spettante nelle forme e nei modi che” sarebbero stati comunicati in seguito al sig. (cfr. CP_1 documento 2 allegato all'atto di citazione).
Successivamente con missiva del 2 agosto 2013 lo stesso Avv. Potere per conto dei sigg.ri e avevano rivendicato di avere gli stessi diritti del sig. sul Parte_1 Parte_4 CP_1 terreno occupato da quest'ultimo (cfr. documento allegato 5 all'atto di citazione).
A tali missive hanno fatto seguito altre lettere ma in nessuna delle stesse si contestava l'utilizzazione esclusiva da parte del comproprietario in quanto né la rivendicazione di avere gli stessi diritti, né la richiesta di divisione (contenuta nel documento 7 allegato all'atto di citazione) costituiscono atti idonei a contestare tale godimento esclusivo dell'immobile.
Pertanto deve ritenersi che solo con l'istanza di mediazione dell'11 febbraio 2016 è stata formalizzata la contestazione di questa circostanza.
Il consulente tecnico ha determinato in euro 656,00 l'ammontare del canone mensile di occupazione alla data di apertura della successione del 9 settembre 1998 ed in euro 950
l'ammontare del canone mensile alla data della consulenza. 196
Considerato che il canone è dovuto dal febbraio 2016 deve ritenersi congruo il canone mensile a tale data di euro 852 cosicché il convenuto è tenuto a versare all'attore a titolo di indennità la somma di euro 426 mensili oltre interessi legali dall'11 febbraio 2016 fino alla messa a disposizione del bene dell'appartamento-villino anche all'attore.
La somma complessiva dovuta alla data della sentenza è, quindi, di euro 47.538,97 (euro 47.286 per canone mensile, euro 252,97 per interessi legali sulle singole rate) dalla quale deve detrarsi il valore della quota del bene assegnato pari ad euro 13.500; quindi la somma dovuta dal convenuto è quella di euro 34.038,97.
La decisione della causa adottata per ragioni diverse da quelle prospettate dalle parti con riguardo allo scioglimento della comunione consiglia la compensazione parziale delle spese del giudizio nella misura di 1/3 e la condanna dei convenuti al pagamento delle spese del giudizio per il residuo.
Le spese vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. n.
127/2022 vigente, in ragione del valore del giudizio (parametro euro 26.001-52.000) e tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché del numero delle parti e degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del citato decreto.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Civitavecchia definitivamente pronunciando nella causa iscritta al ruolo al n. 1830 del 2018 R.G.A.C. ogni altra domanda respinta, così provvede:
- dichiara improcedibile la domanda di divisione dell'immobile costituito dalla villa in bifamiliare situata nel comune di Santa Marinella (RM), in via della Vite 19, piano primo e seminterrato più accessori, individuata al catasto terreni al foglio 13, particella 362;
- dispone lo scioglimento della comunione sul terreno sito nel comune di Santa Marinella (RM), in Strada Poggio bellavista SNC, di mq 5210, indicato al NCEU al foglio 11 particella 607 e assegna l'immobile a , nato a [...] il [...] CF: Parte_1
C.F._1
- condanna al pagamento a della somma di euro 34.038,97 CP_1 Parte_1 oltre alla somma mensile di euro 412 oltre interessi legali dalla data della sentenza alla data di messa a disposizione comune della villa familiare sopra indicata;
- ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari presso il Servizio di pubblicità immobiliare dell'Agenzia delle entrate di Civitavecchia la trascrizione della presente sentenza;
- condanna al pagamento delle spese del giudizio che, compensate nella misura di CP_1
1/3, si liquidano in euro 5.077,33 da distrarsi in favore degli Avv. Massimo Facchin e Rodolfo
Antonini antistatari.
Civitavecchia 27 maggio 2025
Il Giudice
Francesco Vigorito
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