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Sentenza 12 ottobre 2024
Sentenza 12 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 12/10/2024, n. 626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 626 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 798 /2023
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Visto il provvedimento con il quale era disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.;
viste le note depositate per l'attore Parte_1
dall'avv. ANGELOZZI ALESSANDRO
per il convenuto CP_1
dall'avv. RANALLI GIANRICO e TONIA PICCIONI
Il Giudice
Deposita la seguente sentenza mediante “consolle del magistrato”.
Il Giudice
Enza Foti N. R.G. 798/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Enza Foti ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 798/2023 promossa da:
(cod. fisc. ), rappresentato e difeso dall'avv. ANGELOZZI Parte_1 C.F._1
ALESSANDRO giusta procura in atti;
attore contro
(cod. fisc. ), rappresentato e difeso dall'avv. PICCIONI CP_1 C.F._2
TONIA e dall'avv. RANELLI GIANRICO giusta procura in atti;
convenuto
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato l'odierno attore spiegava di aver esercitato per oltre vent'anni il possesso pieno, esclusivo, indisturbato, continuo, ininterrotto e non contestato sull'immobile di proprietà del nipote, sito in Spinetoli, frazione Pagliare del Tronto (AP), via Degli Ulivi n.11 (ex n.9),
identificato al N.C.E.U. del Comune al foglio 4, particella 389 sub 9 categoria A/2 classe 4, vani 6,5 RC
(appartamento con fondaco e soffitta), particella 389 sub 4, categoria C/6 classe 3 metri quadri 30, (garage con lavatoio e autoclave) e particella 389 sub 7 categoria C/2, classe 2, metri quadri 15 (ripostiglio).
Aggiungeva di aver sempre abitato nel predetto immobile e di aver pagato regolarmente le utenze relative al servizio idrico, al gas, all'energia elettrica, all'abbonamento tv e alla Tari, affermando di aver esercitato il possesso senza limitazioni di sorta e/o ingerenze da parte dell'avente diritto, così da aver sempre avuto sui predetti beni un potere di fatto corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà.
Chiedeva, dunque, al Tribunale di “dichiarare proprietario per intervenuta usucapione” Parte_1 dell'immobile sopra citato.
Si costituiva , eccependo preliminarmente la carenza di legittimazione attiva dell'attore in CP_1 quanto quest'ultimo, nell'agosto 2021, aveva lasciato l'immobile e trasferito altrove la propria residenza, così interrompendo ogni relazione materiale con il bene. Nel merito, affermava di essere l'unico possessore dell'immobile, di avervi sempre risieduto e di aver provveduto al pagamento dell'ICI; aggiungeva di aver consentito per mera tolleranza allo zio, odierno attore, di porvi la residenza e di fruirne gratuitamente, motivo per cui lo stesso pagava regolarmente le utenze. Aggiungeva che l'attore, nel mese di agosto 2021, lo convocava presso lo studio del Geometra per la stipula di un contratto di CP_2 comodato gratuito avente ad oggetto l'immobile in questione che, tuttavia, egli non sottoscriveva, avendo intenzione di vendere il bene.
Deduceva, inoltre, che non vi era stato alcun possesso continuo ed ininterrotto dell'immobile da parte dell'attore in quanto dal 2006 al 2016 quest'ultimo conviveva con la precedente compagna nell'immobile sito in San Benedetto del Tronto, e e, dall'anno 2016, con Parte_2 Controparte_3
l'attuale compagna in San Benedetto del Tronto, dapprima in via Parte_3
Alessandro Volta n.178/180 e poi in Via Virgilio n.7, ove nel 2021 trasferiva la propria residenza.
Aggiungeva che, sempre dal 2016, l'attore soggiornava per diversi mesi dell'anno in Colombia, Paese
d'origine della compagna.
Concludeva, dunque, chiedendo di “dichiarare la domanda di usucapione inammissibile per carenza di legittimazione ad agire e, comunque in ogni caso, nel merito rigettare la domanda di usucapione in quanto totalmente infondata in fatto e in diritto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
Escussi i testi ammessi il procedimento era rinviato per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. Pertanto, all'esito dell'esame delle note conclusive e delle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti, era pubblicata la presente pronuncia mediante deposito nella “consolle del magistrato”.
Principiando con l'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'attore, sollevata dal convenuto, com'è
noto, la legitimatio ad causam, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere di promuovere un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante l'indicazione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento. Diversa è, invece, la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, che si configura come una questione che attiene al merito della lite, rientrando così nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata (cfr. Cass. n. 14468/2008; Cass. n.
355/2008; Cass. n. 11321/2007; Cass. n. 4796/2006).
In altri termini, la legittimazione ad agire è la posizione riconosciuta in capo all'attore per il solo fatto che lo stesso affermi di essere il titolare del diritto fatto valere. Per la sussistenza di tale condizione è pertanto necessario e sufficiente che la titolarità del rapporto venga semplicemente prospettata mediante deduzione di fatti idonei in astratto a fondare il diritto azionato (sul carattere astratto dell'accertamento della
legitimatio ad causam, v., tra le altre, Cass., n. 3639/1998; Cass., n. 6894/1999).
Sulla scorta di tali riflessioni, dunque, la legittimazione ad agire nel presente giudizio – tenuto conto della prospettazione dei fatti effettuata dall'attore – non può che essere ascritta all'attore che, sin dall'atto di citazione, ha affermato essere il soggetto che, da oltre un ventennio, possiede uti dominus l'immobile che ci occupa.
Si tratterà, poi, di verificare, nel merito, se tali allegazioni siano state supportate da sufficienti elementi probatori, dovendosi dunque accertare anche la titolarità del diritto in capo all'attore.
Prova che, nel corso del presente giudizio, non è stata fornita da con la conseguenza che la Parte_1
domanda attorea andrà certamente respinta, non avendo parte attrice provato la sussistenza dei presupposti necessari a dichiarare l'intervenuta usucapione dell'immobile per cui è causa.
Va innanzitutto sottolineato come la sentenza con la quale si accerta l'acquisto della proprietà per usucapione è una sentenza dichiarativa con la conseguenza che con la stessa in giudice prende atto del perfezionamento della fattispecie acquisitiva della proprietà anteriormente alla proposizione della domanda in giudizio.
Ciò rende irrilevante la circostanza per cui l'attore – al momento della proposizione della domanda di usucapione – abbia perduto il possesso del bene se, già prima di tale “perdita” il tempo utile all'usucapione era già maturato.
È noto che l'usucapione ordinaria (art. 1158 c.c.) è un modo di acquisto della proprietà e degli altri diritti reali di godimento a titolo originario che si realizza, per i beni immobili, con il possesso esercitato pubblicamente, pacificamente (art. 1163 c.c.), in modo continuato e senza interruzioni (art. 1165 e 1167
c.c.) per oltre venti anni, accompagnato dall'animo di tenere la cosa come propria, a cui corrisponda, per la stessa durata, la completa inerzia del proprietario, il quale si astenga dall'esercitare le sue potestà e non reagisca al potere di fatto esercitato dal possessore. Il possesso è presunto salvo che non si provi che chi esercita il potere di fatto ha cominciato ad esercitarlo come detenzione;
in tal caso quest'ultimo non acquista il possesso finché il titolo non venga ad essere mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il possessore (art. 1141 c.c.). Gli atti compiuti con l'altrui tolleranza non possono servire di fondamento all'acquisto del possesso (art. 1144 c.c.).
È onere di chi chiede accertarsi l'intervenuta usucapione dimostrare di aver esercitato sul bene un potere di fatto che si è estrinsecato in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà. Lo stesso deve provare non solo il corpus - dimostrando di essere nella disponibilità del bene - ma anche l'animus
possidendi per il tempo necessario a usucapire. Ai fini dell'usucapione è, infatti, necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene (Cassazione civile, sez. II, sentenza del
3/11/2021, n. 31238).
Appare determinate rammentare che la Suprema Corte ha costantemente affermato che stretti vincoli di parentela rendono l'utilizzo protratto nel tempo del bene concesso in comodato circostanza di per sé neutra, non espressione di una signoria sulla res integrante le componenti oggettive e soggettive necessarie per usucapire un bene (cfr. Cass., 8 giugno 2007, n. 13443; Cass., 27 aprile 2006, n. 9661; Cass., 26 novembre 2004, n. 22290; Cass., 16 settembre 2004, n. 18651). In particolare, la lunga durata dell'attività
medesima può integrare un elemento presuntivo nel senso dell'esclusione della tolleranza qualora non si tratti di rapporti di parentela, ma di rapporti di mera amicizia o buon vicinato, giacché nei secondi, di per sé labili e mutevoli, è più difficile, a differenza dei primi, il mantenimento della tolleranza per un lungo arco di tempo (Cassazione civile, sez. II, sentenza del 29/5/15, n. 11277).
La presunzione del possesso in colui che esercita un potere di fatto, a norma dell'art. 1141 c.c., non opera quando la relazione con il bene non consegua ad un atto volontario d'apprensione, ma derivi da un iniziale atto o fatto del proprietario-possessore. In tal caso, per la trasformazione della detenzione in possesso occorre un mutamento del titolo che non può aver luogo mediante un mero atto di volizione interna, ma deve risultare dal compimento di idonee attività materiali di specifica opposizione al proprietario-
possessore (Cassazione civile, sez. II, sentenza del 15/2/2022, n. 4931).
Poiché il comodatario, quale detentore della cosa comodata, non può acquistare il possesso "ad
usucapionem" senza prima avere mutato, mediante una "interversio possessionis", la sua detenzione in possesso, deve ritenersi che l'intenzione, manifestata da chi eserciti un potere di fatto su di un bene, di stipulare per iscritto un contratto di comodato con il proprietario del bene stesso sia incompatibile con la sussistenza del possesso utile ai fini dell'usucapione, in quanto contiene, ad un tempo, l'esplicito riconoscimento del diritto altrui e l'esclusione dell'intenzione di possedere per conto e in nome proprio
(Cassazione civile, sex. III, sentenza del 25/06/2013, n. 15877).
Il detentore in forza di comodato concesso da un parente stretto - al fine di ottenere una sentenza di accertamento della intervenuta usucapione del bene – deve, dunque, fornire la prova di aver sottratto la res per il periodo utile all'usucapione, ossia dimostrare una condotta univocamente diretta a rivelare un mutamento di fatto nel titolo della detenzione, contrario al mantenimento di una situazione originata da un atto di tolleranza.
D'altra parte, l'elemento soggettivo è altresì escluso qualora l'intestatario del bene non abbia dismesso l'esercizio del suo diritto di proprietà, ma abbia invece continuato ad assumersene i relativi diritti e facoltà
e i corrispettivi obblighi ed oneri (Cassazione civile, sez. II, sentenza del 27/02/2007, n. 4444).
Applicando al caso di specie i sopraesposti principi giurisprudenziali, cui questo giudice intende dare continuità, emerge con chiarezza l'infondatezza della domanda attorea.
È pacifico che la detenzione da parte dell'attore dell'immobile oggetto di causa è iniziata poco dopo l'acquisto dall'immobile – nello specifico nel 1997, anno in cui è documentalmente provato il pagamento delle prime bollette da parte dell'attore (citazione, doc. 5) - in virtù di un comodato (ovvero di un atto di tolleranza) del proprietario nipote dell'attore. CP_1
Non sono, tuttavia, emersi atti di interversione da parte dell'attore nei termini sopra indicati, essendo l'utilizzo del bene, il trasferimento della residenza ed il pagamento delle utenze di per sé atti "neutri" ai fini descritti, non contrastanti con la semplice detenzione e privi, quindi, di quella necessaria e inequivocabile valenza idonea a rendere palese il preteso mutamento del rapporto con la res. È documentalmente provato che il proprietario – odierno convenuto – ha sempre avuto la propria residenza nell'immobile oggetto di causa (comparsa di costituzione, doc. 3), e che lo stesso ha pagato l'imposta dell'ICI gravante sul bene per gli anni 2001, 2002 e 2003 (comparsa di costituzione, doc. 5).
È altresì documentalmente provato che il proprietario dell'immobile, odierno convenuto, e l'odierno attore fossero iscritti nel medesimo stato di famiglia, almeno fino al 26.8.2021 (cfr. doc. II memoria 171 ter c.p.c. parte convenuta), ciò supportando la tesi della “tolleranza” e, dunque, dell'esistenza di un contratto di comodato tra il proprietario dell'immobile e l'odierno attore.
Il teste , informatore di parte convenuta, all'udienza del 12/01/2024 confermava la circostanza CP_2
- costituente ulteriore espressione della assenza dell'elemento soggettivo richiesto per la usucapione - per cui l'attore, nell'agosto 2021, lo contattava per predisporre una bozza di contratto di comodato da sottoscrivere con il convenuto.
Le ulteriori dichiarazioni rese dagli informatori dell'attore e da , escussi Parte_4 Tes_1 rispettivamente all'udienza del 12/01/2024 e del 12/4/2024, provando solo l'utilizzo del bene da parte dell'attore – utilizzo peraltro non contestato dal convenuto – sono inidonee a dimostrare l'interversione nel possesso, considerando il fatto che il rapporto della cosa è nato come detenzione e che la sua protrazione nel tempo, nel contesto di rapporti parentali così stretti, non può integrare un elemento presuntivo divergente e di esclusione della tolleranza.
A ciò si aggiunga che, in ogni caso, non risulta neppure provato il possesso continuato dell'immobile per vent'anni da parte di avendo lo stesso teste di parte attrice dichiarato di sapere Parte_1 Parte_4 che l'attore “abita a San Benedetto da circa 7/8 anni”.
Alla luce di quanto sopra, si ritiene che l'attore non abbia mai opposto al convenuto alcun atto idoneo a manifestare, in maniera inequivoca, l'animus possidendi, ovvero la volontà di possedere l'immobile uti dominus e non a titolo di mera detenzione;
non possono dunque dirsi soddisfatte tutte le condizioni di legge necessarie a dichiarare l'intervenuta usucapione dell'immobile per cui è causa a favore dell'attore.
Le spese di lite seguiranno il principio della soccombenza ed andranno liquidate come da dispositivo in relazione al valore della controversia, al numero delle questioni trattate ed all'attività effettivamente svolta dal procuratore della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in persona del giudice Enza Foti, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al 798 del 2023, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta la domanda,
- ordina la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale intervenuta presso la Direzione
Provinciale di Ascoli Piceno, Ufficio Provinciale- Territorio – Servizio di Pubblicità Immobiliare,
Registro Generale n. 4922, Registro Particolare n. 3708, Presentazione n. 23 dell'08/03/2023, afferente all'immobile di Via degli Ulivi n. 11, Spinetoli (AP); - Condanna l'attore a rimborsare al convenuto le spese di lite che si liquidano nella complessiva somma di euro 14.000,00 oltre al 15% per spese generali, iva e cpa come per legge.
Ascoli Piceno, 11 ottobre 2024
Il Giudice
Enza Foti
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Visto il provvedimento con il quale era disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.;
viste le note depositate per l'attore Parte_1
dall'avv. ANGELOZZI ALESSANDRO
per il convenuto CP_1
dall'avv. RANALLI GIANRICO e TONIA PICCIONI
Il Giudice
Deposita la seguente sentenza mediante “consolle del magistrato”.
Il Giudice
Enza Foti N. R.G. 798/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Enza Foti ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 798/2023 promossa da:
(cod. fisc. ), rappresentato e difeso dall'avv. ANGELOZZI Parte_1 C.F._1
ALESSANDRO giusta procura in atti;
attore contro
(cod. fisc. ), rappresentato e difeso dall'avv. PICCIONI CP_1 C.F._2
TONIA e dall'avv. RANELLI GIANRICO giusta procura in atti;
convenuto
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato l'odierno attore spiegava di aver esercitato per oltre vent'anni il possesso pieno, esclusivo, indisturbato, continuo, ininterrotto e non contestato sull'immobile di proprietà del nipote, sito in Spinetoli, frazione Pagliare del Tronto (AP), via Degli Ulivi n.11 (ex n.9),
identificato al N.C.E.U. del Comune al foglio 4, particella 389 sub 9 categoria A/2 classe 4, vani 6,5 RC
(appartamento con fondaco e soffitta), particella 389 sub 4, categoria C/6 classe 3 metri quadri 30, (garage con lavatoio e autoclave) e particella 389 sub 7 categoria C/2, classe 2, metri quadri 15 (ripostiglio).
Aggiungeva di aver sempre abitato nel predetto immobile e di aver pagato regolarmente le utenze relative al servizio idrico, al gas, all'energia elettrica, all'abbonamento tv e alla Tari, affermando di aver esercitato il possesso senza limitazioni di sorta e/o ingerenze da parte dell'avente diritto, così da aver sempre avuto sui predetti beni un potere di fatto corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà.
Chiedeva, dunque, al Tribunale di “dichiarare proprietario per intervenuta usucapione” Parte_1 dell'immobile sopra citato.
Si costituiva , eccependo preliminarmente la carenza di legittimazione attiva dell'attore in CP_1 quanto quest'ultimo, nell'agosto 2021, aveva lasciato l'immobile e trasferito altrove la propria residenza, così interrompendo ogni relazione materiale con il bene. Nel merito, affermava di essere l'unico possessore dell'immobile, di avervi sempre risieduto e di aver provveduto al pagamento dell'ICI; aggiungeva di aver consentito per mera tolleranza allo zio, odierno attore, di porvi la residenza e di fruirne gratuitamente, motivo per cui lo stesso pagava regolarmente le utenze. Aggiungeva che l'attore, nel mese di agosto 2021, lo convocava presso lo studio del Geometra per la stipula di un contratto di CP_2 comodato gratuito avente ad oggetto l'immobile in questione che, tuttavia, egli non sottoscriveva, avendo intenzione di vendere il bene.
Deduceva, inoltre, che non vi era stato alcun possesso continuo ed ininterrotto dell'immobile da parte dell'attore in quanto dal 2006 al 2016 quest'ultimo conviveva con la precedente compagna nell'immobile sito in San Benedetto del Tronto, e e, dall'anno 2016, con Parte_2 Controparte_3
l'attuale compagna in San Benedetto del Tronto, dapprima in via Parte_3
Alessandro Volta n.178/180 e poi in Via Virgilio n.7, ove nel 2021 trasferiva la propria residenza.
Aggiungeva che, sempre dal 2016, l'attore soggiornava per diversi mesi dell'anno in Colombia, Paese
d'origine della compagna.
Concludeva, dunque, chiedendo di “dichiarare la domanda di usucapione inammissibile per carenza di legittimazione ad agire e, comunque in ogni caso, nel merito rigettare la domanda di usucapione in quanto totalmente infondata in fatto e in diritto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
Escussi i testi ammessi il procedimento era rinviato per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. Pertanto, all'esito dell'esame delle note conclusive e delle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti, era pubblicata la presente pronuncia mediante deposito nella “consolle del magistrato”.
Principiando con l'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'attore, sollevata dal convenuto, com'è
noto, la legitimatio ad causam, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere di promuovere un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante l'indicazione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento. Diversa è, invece, la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, che si configura come una questione che attiene al merito della lite, rientrando così nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata (cfr. Cass. n. 14468/2008; Cass. n.
355/2008; Cass. n. 11321/2007; Cass. n. 4796/2006).
In altri termini, la legittimazione ad agire è la posizione riconosciuta in capo all'attore per il solo fatto che lo stesso affermi di essere il titolare del diritto fatto valere. Per la sussistenza di tale condizione è pertanto necessario e sufficiente che la titolarità del rapporto venga semplicemente prospettata mediante deduzione di fatti idonei in astratto a fondare il diritto azionato (sul carattere astratto dell'accertamento della
legitimatio ad causam, v., tra le altre, Cass., n. 3639/1998; Cass., n. 6894/1999).
Sulla scorta di tali riflessioni, dunque, la legittimazione ad agire nel presente giudizio – tenuto conto della prospettazione dei fatti effettuata dall'attore – non può che essere ascritta all'attore che, sin dall'atto di citazione, ha affermato essere il soggetto che, da oltre un ventennio, possiede uti dominus l'immobile che ci occupa.
Si tratterà, poi, di verificare, nel merito, se tali allegazioni siano state supportate da sufficienti elementi probatori, dovendosi dunque accertare anche la titolarità del diritto in capo all'attore.
Prova che, nel corso del presente giudizio, non è stata fornita da con la conseguenza che la Parte_1
domanda attorea andrà certamente respinta, non avendo parte attrice provato la sussistenza dei presupposti necessari a dichiarare l'intervenuta usucapione dell'immobile per cui è causa.
Va innanzitutto sottolineato come la sentenza con la quale si accerta l'acquisto della proprietà per usucapione è una sentenza dichiarativa con la conseguenza che con la stessa in giudice prende atto del perfezionamento della fattispecie acquisitiva della proprietà anteriormente alla proposizione della domanda in giudizio.
Ciò rende irrilevante la circostanza per cui l'attore – al momento della proposizione della domanda di usucapione – abbia perduto il possesso del bene se, già prima di tale “perdita” il tempo utile all'usucapione era già maturato.
È noto che l'usucapione ordinaria (art. 1158 c.c.) è un modo di acquisto della proprietà e degli altri diritti reali di godimento a titolo originario che si realizza, per i beni immobili, con il possesso esercitato pubblicamente, pacificamente (art. 1163 c.c.), in modo continuato e senza interruzioni (art. 1165 e 1167
c.c.) per oltre venti anni, accompagnato dall'animo di tenere la cosa come propria, a cui corrisponda, per la stessa durata, la completa inerzia del proprietario, il quale si astenga dall'esercitare le sue potestà e non reagisca al potere di fatto esercitato dal possessore. Il possesso è presunto salvo che non si provi che chi esercita il potere di fatto ha cominciato ad esercitarlo come detenzione;
in tal caso quest'ultimo non acquista il possesso finché il titolo non venga ad essere mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il possessore (art. 1141 c.c.). Gli atti compiuti con l'altrui tolleranza non possono servire di fondamento all'acquisto del possesso (art. 1144 c.c.).
È onere di chi chiede accertarsi l'intervenuta usucapione dimostrare di aver esercitato sul bene un potere di fatto che si è estrinsecato in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà. Lo stesso deve provare non solo il corpus - dimostrando di essere nella disponibilità del bene - ma anche l'animus
possidendi per il tempo necessario a usucapire. Ai fini dell'usucapione è, infatti, necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene (Cassazione civile, sez. II, sentenza del
3/11/2021, n. 31238).
Appare determinate rammentare che la Suprema Corte ha costantemente affermato che stretti vincoli di parentela rendono l'utilizzo protratto nel tempo del bene concesso in comodato circostanza di per sé neutra, non espressione di una signoria sulla res integrante le componenti oggettive e soggettive necessarie per usucapire un bene (cfr. Cass., 8 giugno 2007, n. 13443; Cass., 27 aprile 2006, n. 9661; Cass., 26 novembre 2004, n. 22290; Cass., 16 settembre 2004, n. 18651). In particolare, la lunga durata dell'attività
medesima può integrare un elemento presuntivo nel senso dell'esclusione della tolleranza qualora non si tratti di rapporti di parentela, ma di rapporti di mera amicizia o buon vicinato, giacché nei secondi, di per sé labili e mutevoli, è più difficile, a differenza dei primi, il mantenimento della tolleranza per un lungo arco di tempo (Cassazione civile, sez. II, sentenza del 29/5/15, n. 11277).
La presunzione del possesso in colui che esercita un potere di fatto, a norma dell'art. 1141 c.c., non opera quando la relazione con il bene non consegua ad un atto volontario d'apprensione, ma derivi da un iniziale atto o fatto del proprietario-possessore. In tal caso, per la trasformazione della detenzione in possesso occorre un mutamento del titolo che non può aver luogo mediante un mero atto di volizione interna, ma deve risultare dal compimento di idonee attività materiali di specifica opposizione al proprietario-
possessore (Cassazione civile, sez. II, sentenza del 15/2/2022, n. 4931).
Poiché il comodatario, quale detentore della cosa comodata, non può acquistare il possesso "ad
usucapionem" senza prima avere mutato, mediante una "interversio possessionis", la sua detenzione in possesso, deve ritenersi che l'intenzione, manifestata da chi eserciti un potere di fatto su di un bene, di stipulare per iscritto un contratto di comodato con il proprietario del bene stesso sia incompatibile con la sussistenza del possesso utile ai fini dell'usucapione, in quanto contiene, ad un tempo, l'esplicito riconoscimento del diritto altrui e l'esclusione dell'intenzione di possedere per conto e in nome proprio
(Cassazione civile, sex. III, sentenza del 25/06/2013, n. 15877).
Il detentore in forza di comodato concesso da un parente stretto - al fine di ottenere una sentenza di accertamento della intervenuta usucapione del bene – deve, dunque, fornire la prova di aver sottratto la res per il periodo utile all'usucapione, ossia dimostrare una condotta univocamente diretta a rivelare un mutamento di fatto nel titolo della detenzione, contrario al mantenimento di una situazione originata da un atto di tolleranza.
D'altra parte, l'elemento soggettivo è altresì escluso qualora l'intestatario del bene non abbia dismesso l'esercizio del suo diritto di proprietà, ma abbia invece continuato ad assumersene i relativi diritti e facoltà
e i corrispettivi obblighi ed oneri (Cassazione civile, sez. II, sentenza del 27/02/2007, n. 4444).
Applicando al caso di specie i sopraesposti principi giurisprudenziali, cui questo giudice intende dare continuità, emerge con chiarezza l'infondatezza della domanda attorea.
È pacifico che la detenzione da parte dell'attore dell'immobile oggetto di causa è iniziata poco dopo l'acquisto dall'immobile – nello specifico nel 1997, anno in cui è documentalmente provato il pagamento delle prime bollette da parte dell'attore (citazione, doc. 5) - in virtù di un comodato (ovvero di un atto di tolleranza) del proprietario nipote dell'attore. CP_1
Non sono, tuttavia, emersi atti di interversione da parte dell'attore nei termini sopra indicati, essendo l'utilizzo del bene, il trasferimento della residenza ed il pagamento delle utenze di per sé atti "neutri" ai fini descritti, non contrastanti con la semplice detenzione e privi, quindi, di quella necessaria e inequivocabile valenza idonea a rendere palese il preteso mutamento del rapporto con la res. È documentalmente provato che il proprietario – odierno convenuto – ha sempre avuto la propria residenza nell'immobile oggetto di causa (comparsa di costituzione, doc. 3), e che lo stesso ha pagato l'imposta dell'ICI gravante sul bene per gli anni 2001, 2002 e 2003 (comparsa di costituzione, doc. 5).
È altresì documentalmente provato che il proprietario dell'immobile, odierno convenuto, e l'odierno attore fossero iscritti nel medesimo stato di famiglia, almeno fino al 26.8.2021 (cfr. doc. II memoria 171 ter c.p.c. parte convenuta), ciò supportando la tesi della “tolleranza” e, dunque, dell'esistenza di un contratto di comodato tra il proprietario dell'immobile e l'odierno attore.
Il teste , informatore di parte convenuta, all'udienza del 12/01/2024 confermava la circostanza CP_2
- costituente ulteriore espressione della assenza dell'elemento soggettivo richiesto per la usucapione - per cui l'attore, nell'agosto 2021, lo contattava per predisporre una bozza di contratto di comodato da sottoscrivere con il convenuto.
Le ulteriori dichiarazioni rese dagli informatori dell'attore e da , escussi Parte_4 Tes_1 rispettivamente all'udienza del 12/01/2024 e del 12/4/2024, provando solo l'utilizzo del bene da parte dell'attore – utilizzo peraltro non contestato dal convenuto – sono inidonee a dimostrare l'interversione nel possesso, considerando il fatto che il rapporto della cosa è nato come detenzione e che la sua protrazione nel tempo, nel contesto di rapporti parentali così stretti, non può integrare un elemento presuntivo divergente e di esclusione della tolleranza.
A ciò si aggiunga che, in ogni caso, non risulta neppure provato il possesso continuato dell'immobile per vent'anni da parte di avendo lo stesso teste di parte attrice dichiarato di sapere Parte_1 Parte_4 che l'attore “abita a San Benedetto da circa 7/8 anni”.
Alla luce di quanto sopra, si ritiene che l'attore non abbia mai opposto al convenuto alcun atto idoneo a manifestare, in maniera inequivoca, l'animus possidendi, ovvero la volontà di possedere l'immobile uti dominus e non a titolo di mera detenzione;
non possono dunque dirsi soddisfatte tutte le condizioni di legge necessarie a dichiarare l'intervenuta usucapione dell'immobile per cui è causa a favore dell'attore.
Le spese di lite seguiranno il principio della soccombenza ed andranno liquidate come da dispositivo in relazione al valore della controversia, al numero delle questioni trattate ed all'attività effettivamente svolta dal procuratore della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in persona del giudice Enza Foti, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al 798 del 2023, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta la domanda,
- ordina la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale intervenuta presso la Direzione
Provinciale di Ascoli Piceno, Ufficio Provinciale- Territorio – Servizio di Pubblicità Immobiliare,
Registro Generale n. 4922, Registro Particolare n. 3708, Presentazione n. 23 dell'08/03/2023, afferente all'immobile di Via degli Ulivi n. 11, Spinetoli (AP); - Condanna l'attore a rimborsare al convenuto le spese di lite che si liquidano nella complessiva somma di euro 14.000,00 oltre al 15% per spese generali, iva e cpa come per legge.
Ascoli Piceno, 11 ottobre 2024
Il Giudice
Enza Foti