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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 06/02/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 703/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai signori:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 703/2018 R.G. vertente tra
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: e (C.F.:
[...] C.F._2 Parte_3
), rappresentati e difesi dagli avv.ti Valerio Zimatore e C.F._3
Antonio Fasano;
appellanti
e
(C.F.: ) e Controparte_1 P.IVA_1
Controparte_2
(C.F.: , in persona dei legali rappresentanti pro-tempore,
[...] P.IVA_2 rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale di Catanzaro;
appellati
e
(C.F.: , in persona del legale Controparte_3 P.IVA_3
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giancarlo Mariniello;
appellata
Controparte_4 CP_5
appellati non costituiti Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1501/2017 del Tribunale di Catanzaro, pubblicata il 02.10.2017, avente ad oggetto risarcimento danni da infortunio scolastico
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per tutte le parti: “si chiede di voler dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite”.
FATTO
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato i sigg.ri e Parte_1
genitori esercenti la potestà sul minore , Parte_2 Parte_3
convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Catanzaro il
[...]
, la poi divenuta Controparte_6 Controparte_7
la la e l' Controparte_3 CP_5 Controparte_4 [...] di per sentirli condannare al Controparte_2 CP_2
risarcimento dei danni patiti dal figlio in occasione del sinistro Parte_3
avvenuto in data 3 aprile 2009 durante lo svolgimento di attività di educazione fisica, nonché per i danni patrimoniali dagli stessi sostenuti per le spese mediche occorse.
In particolare, deducevano che durante l'ora di educazione fisica il figlio , Parte_3
mentre effettuava un esercizio di salto in lungo, subiva un infortunio alla gamba sx riportando “frattura scomposta sovracondiloidea terzo distale femore sx”.
Si costituiva il deducendo che nessuna responsabilità poteva ascriversi CP_1 all'Amministrazione poiché l'infortunio occorso era stato imprevedibile ed inevitabile, tenuto conto della repentinità e dell'accidentalità dell'evento.
Si costituiva anche la che resisteva alla domanda. Controparte_3
Nel corso del giudizio si costituiva autonomamente , Parte_3
divenuto nelle more maggiorenne.
La causa, istruita a mezzo prova per testi, veniva decisa con sentenza n. 1501 del
02.10.2017 con cui il Tribunale dichiarava inammissibile la domanda spiegata direttamente dagli attori nei confronti della e rigettava la Controparte_3 domanda nei confronti del ritenendo che il sinistro integrasse un'ipotesi di CP_1 caso fortuito, data l'assoluta repentinità e casualità della caduta del;
Parte_3
condannava infine al pagamento delle spese di lite. Parte_3
1.2. Con atto notificato in data 30.03.2018, , Parte_1 Parte_2
e proponevano appello avverso detta sentenza per sentire Parte_3 accogliere le seguenti conclusioni: “-accertare la responsabilità contrattuale ex art.
1218 c.c. dell' per inadempimento degli organi Controparte_8
didattici preposti e degli insegnanti e/o precettori agli obblighi di vigilanza derivanti dal contratto di protezione vigente tra le parti dal momento dell'ammissione dell'alunno alla struttura didattica e per l'effetto condannare l' Controparte_8
ed il in solido: -a corrispondere ai sig.ri
[...] CP_9 Parte_1
ed quali genitori esercenti la potestà sullo studente minore Parte_2
, la somma € 14.216,00 già indicata nell'atto di citazione di Parte_3
primo grado o altra somma indicata a seguito di esperenda CTU medico-legale, oltre interessi legali, rivalutazione monetaria come per legge e successive occorrende;
-al sig. in proprio, la somma di € 20.075,47 già Parte_3 indicata nell'atto di citazione di primo grado o altra somma individuata anche a seguito di esperenda CTU medico-legale, oltre interessi legali, rivalutazione monetaria come per legge e successive occorrende;
-accertare che l'Istituto scolastico “ ” ha stipulato con la (già CP_8 Controparte_3 [...]
la polizza assicurativa n. 4993 a copertura degli infortuni occorsi ai CP_7 propri studenti e per l'effetto condannare la a corrispondere, Controparte_10 quale indennizzo diretto, al sig. la somma di € 16.650,00 per Parte_3 come determinata nell'atto di citazione del giudizio di primo grado o altra somma individuata anche a seguito di esperenda CTU medico-legale, oltre interessi legali, rivalutazione monetaria come per legge e successive occorrende;
Con vittoria delle spese di lite per il doppio grado di giudizio”.
Si costituivano con comparsa depositata in data 21.05.2018 il e CP_1
l' resistendo al gravame. Controparte_8
In data 20.07.2018 si costituiva anche la che eccepiva in via Controparte_3 preliminare la inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348-bis c.p.c. e nel merito la infondatezza dello stesso.
Dopo alcuni rinvii per l'acquisizione del fascicolo di primo grado, all'udienza del
27.10.2020 la causa veniva assunta in decisione e con ordinanza del 26.02.2021 veniva rimessa sul ruolo al fine di espletare c.t.u. medico-legale. Seguivano alcuni differimenti per l'assenza del c.t.u. nominato dott. che veniva poi Persona_1
sostituito con il dott. (ordinanza del 09.11.2021), a sua volta sostituito Persona_2 con il dott. (ordinanza del 26.04.2022) che rinunciava all'incarico. Persona_3
Veniva, quindi, nominata la dr.ssa che depositava la consulenza in Persona_4
data 17.01.2023.
Con ordinanza del 25.05.2023 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 24.09.2024.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 12.09.2024 il Consigliere Istruttore assegnava alle parti i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 12.11.2024 di rimessione della causa in decisione.
Con decreto del 04.10.2024, avendo tutte le parti in sede di precisazione delle conclusioni chiesto il differimento dell'udienza per essere pendenti trattative di bonario componimento della lite, veniva revocata l'ordinanza del 12.09.2024 e fissata l'udienza del 17.12.2024 al fine di verificare il perfezionamento delle trattative in corso.
Con le note depositate in sostituzione dell'udienza le parti davano atto di aver raggiunto un accordo ed instavano per la cessazione della materia del contendere.
Veniva, quindi, fissata l'udienza del 14.01.2025, invitando le parti a specificare i termini dell'accordo in punto di regolamentazione delle spese di lite.
All'esito della predetta udienza, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
DIRITTO
2.1. La Corte prende atto che tra le parti costituite è intervenuta la transazione della lite, come rappresentato dai rispettivi procuratori nelle memorie scritte depositate telematicamente il 16.12.2024.
Pertanto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, va rilevato che nelle memorie depositate in sostituzione dell'udienza del 14.01.205 le parti hanno espressamente chiesto che le spese di giudizio vengano integralmente compensate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
e , nei confronti di
[...] Parte_2 Parte_3 [...] , Controparte_1 Controparte_2
, avverso
[...] Controparte_3 Controparte_4 CP_5
la sentenza n. 1501/2017 del Tribunale di Catanzaro, pubblicata il 02.10.2017, così provvede:
a) dichiara la cessazione della materia del contendere;
b) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali relative al presente giudizio di secondo grado.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 04.02.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai signori:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 703/2018 R.G. vertente tra
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: e (C.F.:
[...] C.F._2 Parte_3
), rappresentati e difesi dagli avv.ti Valerio Zimatore e C.F._3
Antonio Fasano;
appellanti
e
(C.F.: ) e Controparte_1 P.IVA_1
Controparte_2
(C.F.: , in persona dei legali rappresentanti pro-tempore,
[...] P.IVA_2 rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale di Catanzaro;
appellati
e
(C.F.: , in persona del legale Controparte_3 P.IVA_3
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giancarlo Mariniello;
appellata
Controparte_4 CP_5
appellati non costituiti Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1501/2017 del Tribunale di Catanzaro, pubblicata il 02.10.2017, avente ad oggetto risarcimento danni da infortunio scolastico
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per tutte le parti: “si chiede di voler dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite”.
FATTO
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato i sigg.ri e Parte_1
genitori esercenti la potestà sul minore , Parte_2 Parte_3
convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Catanzaro il
[...]
, la poi divenuta Controparte_6 Controparte_7
la la e l' Controparte_3 CP_5 Controparte_4 [...] di per sentirli condannare al Controparte_2 CP_2
risarcimento dei danni patiti dal figlio in occasione del sinistro Parte_3
avvenuto in data 3 aprile 2009 durante lo svolgimento di attività di educazione fisica, nonché per i danni patrimoniali dagli stessi sostenuti per le spese mediche occorse.
In particolare, deducevano che durante l'ora di educazione fisica il figlio , Parte_3
mentre effettuava un esercizio di salto in lungo, subiva un infortunio alla gamba sx riportando “frattura scomposta sovracondiloidea terzo distale femore sx”.
Si costituiva il deducendo che nessuna responsabilità poteva ascriversi CP_1 all'Amministrazione poiché l'infortunio occorso era stato imprevedibile ed inevitabile, tenuto conto della repentinità e dell'accidentalità dell'evento.
Si costituiva anche la che resisteva alla domanda. Controparte_3
Nel corso del giudizio si costituiva autonomamente , Parte_3
divenuto nelle more maggiorenne.
La causa, istruita a mezzo prova per testi, veniva decisa con sentenza n. 1501 del
02.10.2017 con cui il Tribunale dichiarava inammissibile la domanda spiegata direttamente dagli attori nei confronti della e rigettava la Controparte_3 domanda nei confronti del ritenendo che il sinistro integrasse un'ipotesi di CP_1 caso fortuito, data l'assoluta repentinità e casualità della caduta del;
Parte_3
condannava infine al pagamento delle spese di lite. Parte_3
1.2. Con atto notificato in data 30.03.2018, , Parte_1 Parte_2
e proponevano appello avverso detta sentenza per sentire Parte_3 accogliere le seguenti conclusioni: “-accertare la responsabilità contrattuale ex art.
1218 c.c. dell' per inadempimento degli organi Controparte_8
didattici preposti e degli insegnanti e/o precettori agli obblighi di vigilanza derivanti dal contratto di protezione vigente tra le parti dal momento dell'ammissione dell'alunno alla struttura didattica e per l'effetto condannare l' Controparte_8
ed il in solido: -a corrispondere ai sig.ri
[...] CP_9 Parte_1
ed quali genitori esercenti la potestà sullo studente minore Parte_2
, la somma € 14.216,00 già indicata nell'atto di citazione di Parte_3
primo grado o altra somma indicata a seguito di esperenda CTU medico-legale, oltre interessi legali, rivalutazione monetaria come per legge e successive occorrende;
-al sig. in proprio, la somma di € 20.075,47 già Parte_3 indicata nell'atto di citazione di primo grado o altra somma individuata anche a seguito di esperenda CTU medico-legale, oltre interessi legali, rivalutazione monetaria come per legge e successive occorrende;
-accertare che l'Istituto scolastico “ ” ha stipulato con la (già CP_8 Controparte_3 [...]
la polizza assicurativa n. 4993 a copertura degli infortuni occorsi ai CP_7 propri studenti e per l'effetto condannare la a corrispondere, Controparte_10 quale indennizzo diretto, al sig. la somma di € 16.650,00 per Parte_3 come determinata nell'atto di citazione del giudizio di primo grado o altra somma individuata anche a seguito di esperenda CTU medico-legale, oltre interessi legali, rivalutazione monetaria come per legge e successive occorrende;
Con vittoria delle spese di lite per il doppio grado di giudizio”.
Si costituivano con comparsa depositata in data 21.05.2018 il e CP_1
l' resistendo al gravame. Controparte_8
In data 20.07.2018 si costituiva anche la che eccepiva in via Controparte_3 preliminare la inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348-bis c.p.c. e nel merito la infondatezza dello stesso.
Dopo alcuni rinvii per l'acquisizione del fascicolo di primo grado, all'udienza del
27.10.2020 la causa veniva assunta in decisione e con ordinanza del 26.02.2021 veniva rimessa sul ruolo al fine di espletare c.t.u. medico-legale. Seguivano alcuni differimenti per l'assenza del c.t.u. nominato dott. che veniva poi Persona_1
sostituito con il dott. (ordinanza del 09.11.2021), a sua volta sostituito Persona_2 con il dott. (ordinanza del 26.04.2022) che rinunciava all'incarico. Persona_3
Veniva, quindi, nominata la dr.ssa che depositava la consulenza in Persona_4
data 17.01.2023.
Con ordinanza del 25.05.2023 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 24.09.2024.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 12.09.2024 il Consigliere Istruttore assegnava alle parti i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 12.11.2024 di rimessione della causa in decisione.
Con decreto del 04.10.2024, avendo tutte le parti in sede di precisazione delle conclusioni chiesto il differimento dell'udienza per essere pendenti trattative di bonario componimento della lite, veniva revocata l'ordinanza del 12.09.2024 e fissata l'udienza del 17.12.2024 al fine di verificare il perfezionamento delle trattative in corso.
Con le note depositate in sostituzione dell'udienza le parti davano atto di aver raggiunto un accordo ed instavano per la cessazione della materia del contendere.
Veniva, quindi, fissata l'udienza del 14.01.2025, invitando le parti a specificare i termini dell'accordo in punto di regolamentazione delle spese di lite.
All'esito della predetta udienza, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
DIRITTO
2.1. La Corte prende atto che tra le parti costituite è intervenuta la transazione della lite, come rappresentato dai rispettivi procuratori nelle memorie scritte depositate telematicamente il 16.12.2024.
Pertanto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, va rilevato che nelle memorie depositate in sostituzione dell'udienza del 14.01.205 le parti hanno espressamente chiesto che le spese di giudizio vengano integralmente compensate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
e , nei confronti di
[...] Parte_2 Parte_3 [...] , Controparte_1 Controparte_2
, avverso
[...] Controparte_3 Controparte_4 CP_5
la sentenza n. 1501/2017 del Tribunale di Catanzaro, pubblicata il 02.10.2017, così provvede:
a) dichiara la cessazione della materia del contendere;
b) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali relative al presente giudizio di secondo grado.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 04.02.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo