Sentenza 27 dicembre 2019
Decreto cautelare 3 aprile 2020
Ordinanza cautelare 8 maggio 2020
Improcedibile
Sentenza breve 12 febbraio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 27/12/2019, n. 2755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2755 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2019 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/12/2019
N. 02755/2019 REG.PROV.COLL.
N. 01981/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1981 del 2019, proposto da
Consorzio Comunità Brianza Società Cooperativa Sociale – Impresa Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Aldo Coppetti e Luigi Gili, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Mauro Renna in Milano, viale Bianca Maria 45;
contro
Ministero dell'Interno - Ufficio Territoriale del Governo di Monza e della Brianza, in persona del Ministro in carica pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria in Milano, via Freguglia, 1;
nei confronti
I Girasoli Società Cooperativa Sociale e Adomicilio Società Cooperativa Sociale Onlus, non costituite in giudizio;
per l'annullamento,
previo ogni opportuno accertamento del diritto di accesso vantato dalla ricorrente,
del provvedimento della Prefettura - UTG di Monza e della Brianza del 12 luglio 2019, prot. n. 0041515, comunicato in pari data, di diniego di accesso ai documenti richiesti come da istanza della ricorrente presentata il 12 giugno 2019;
nonché per la condanna
della Prefettura e del Ministero dell'Interno all'ostensione della documentazione oggetto di richiesta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno – Prefettura UTG di Monza e della Brianza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2019 il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato:
- che il Consorzio ricorrente impugna il diniego di accesso agli atti della procedura indetta dalla Prefettura di Monza e della Brianza per la conclusione di un accordo quadro biennale per l’affidamento dei servizi di gestione di centri di accoglienza;
- che la richiesta di accesso, presentata ai sensi degli artt. 22 ss. della legge n. 241/1990, dell’art. 53 del d.lgs. n. 50/2016 nonché ai sensi dell’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013, è stata motivata con la necessità di tutelare le proprie ragioni nel giudizio proposto avverso il bando della procedura sopra indicata;
Ritenuto:
- che il ricorso è fondato in quanto, nella fattispecie, la ricorrente ha diritto all’accesso ai sensi dell’art. 24, comma 7, della l. n. 241 del 1990, a tenore del quale “ Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici ”;
- che, pertanto, non occorre verificare se l’istanza risulti o meno fondata anche ai sensi delle altre nome invocate dall’interessata;
Rilevato che l’Amministrazione non ha comunicato l’istanza di accesso ai soggetti controinteressati;
Ritenuto, conseguentemente, che l’Amministrazione dovrà riattivare il procedimento finalizzato a consentire alla ricorrente l’accesso ai documenti richiesti, previa comunicazione dell’istanza ai controinteressati, secondo le previsioni di legge (l. n. 241/1990 e d.P.R. n. 184/2006);
Ritenuto che le spese di lite, liquidate come da dispositivo, devono seguire il criterio della soccombenza, come di norma, nulla dovendosi disporre, peraltro, per le parti non costituite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, ordina che l’Amministrazione riattivi il procedimento finalizzato a consentire alla ricorrente l’accesso ai documenti richiesti, previa comunicazione dell’istanza ai controinteressati, entro 30 giorni dalla notifica o comunicazione della presente sentenza.
Condanna l’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese del giudizio in favore della ricorrente, che liquida complessivamente in € 1500, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, ove versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2019 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Zucchini, Presidente FF
Oscar Marongiu, Primo Referendario, Estensore
Alessandra Tagliasacchi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Oscar Marongiu | Giovanni Zucchini |
IL SEGRETARIO