TRIB
Sentenza 20 settembre 2024
Sentenza 20 settembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 20/09/2024, n. 3385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3385 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Giovanna Caso Presidente est
2) Dott.ssa Luigia Franzese Giudice
3) Dott.ssa Rossella Di Palo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N° 968/2024 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi, riservata in decisione all'udienza del giorno 10/05/2024, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 dall'Avv. STEFANIA PLANCHER, presso la quale elettivamente domicilia;
- RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta procua Controparte_1 in atti, dall'Avv. ANZALONE PAOLO presso il quale elettivamente domicilia;
- RESISTENTE
E
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
- INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio).
CONCLUSIONI: Per le parti, come riportato nel verbale di udienza del 10/05/2024;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La sentenza è redatta con concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (art. 132, comma II, n. 4, c.p.c., come modificato dalla L. 18/6/2009 n. 69).
2. Con ricorso ritualmente depositato e notificato, – premettendo di aver Parte_1 contratto matrimonio il 15/05/2004 in Correggio (RE) con e deducendo Controparte_1 che dal matrimonio non sono nati figli, ha chiesto che sia pronunciata la separazione personale dei coniugi, senza la previsione delle statuizioni accessorie. Parte resistente, costituitasi in giudizio, non si è opposta alla domanda di separazione.
Infine, all'udienza del 10/05/2024, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, le parti hanno concluso per la dichiarazione dell'avvenuta separazione, senza la previsione delle statuizioni accessorie. La causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
3. La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla condotta processuale delle parti, dalle accuse che i coniugi si sono rivolte, dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso la riconciliazione. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. e conseguentemente, in accoglimento della richiesta concorde delle parti, deve essere pronunziata la separazione personale senza addebito.
4. Ai sensi dell'art. 191 c.c. dà atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni.
5. Giacché, in sede di costituzione, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., parte resistente ha chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3,n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi- trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte - provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
6. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella controversia civile iscritta al N° 968/2024 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) Pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
27/08/1971 e , nato a [...] il [...]; Controparte_1
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CORREGGIO (RE) per le annotazioni previste dall'ordinamento dello stato civile (D.P.R.
3.11.2000 n. 396) e ai sensi dell'art. 191 c.c. (atto n° 12, parte II, Serie A, registro atti matrimonio anno 2004); d) Spese di lite al definitivo.
e) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice relatore dott.ssa Giovanna Caso.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 13/05/2024.
Il Presidente
dott.ssa Giovanna Caso
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Giovanna Caso Presidente est
2) Dott.ssa Luigia Franzese Giudice
3) Dott.ssa Rossella Di Palo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N° 968/2024 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi, riservata in decisione all'udienza del giorno 10/05/2024, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 dall'Avv. STEFANIA PLANCHER, presso la quale elettivamente domicilia;
- RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta procua Controparte_1 in atti, dall'Avv. ANZALONE PAOLO presso il quale elettivamente domicilia;
- RESISTENTE
E
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
- INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio).
CONCLUSIONI: Per le parti, come riportato nel verbale di udienza del 10/05/2024;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La sentenza è redatta con concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (art. 132, comma II, n. 4, c.p.c., come modificato dalla L. 18/6/2009 n. 69).
2. Con ricorso ritualmente depositato e notificato, – premettendo di aver Parte_1 contratto matrimonio il 15/05/2004 in Correggio (RE) con e deducendo Controparte_1 che dal matrimonio non sono nati figli, ha chiesto che sia pronunciata la separazione personale dei coniugi, senza la previsione delle statuizioni accessorie. Parte resistente, costituitasi in giudizio, non si è opposta alla domanda di separazione.
Infine, all'udienza del 10/05/2024, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, le parti hanno concluso per la dichiarazione dell'avvenuta separazione, senza la previsione delle statuizioni accessorie. La causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
3. La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla condotta processuale delle parti, dalle accuse che i coniugi si sono rivolte, dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso la riconciliazione. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. e conseguentemente, in accoglimento della richiesta concorde delle parti, deve essere pronunziata la separazione personale senza addebito.
4. Ai sensi dell'art. 191 c.c. dà atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni.
5. Giacché, in sede di costituzione, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., parte resistente ha chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3,n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi- trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte - provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
6. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella controversia civile iscritta al N° 968/2024 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) Pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
27/08/1971 e , nato a [...] il [...]; Controparte_1
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CORREGGIO (RE) per le annotazioni previste dall'ordinamento dello stato civile (D.P.R.
3.11.2000 n. 396) e ai sensi dell'art. 191 c.c. (atto n° 12, parte II, Serie A, registro atti matrimonio anno 2004); d) Spese di lite al definitivo.
e) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice relatore dott.ssa Giovanna Caso.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 13/05/2024.
Il Presidente
dott.ssa Giovanna Caso