Sentenza 16 novembre 1999
Massime • 1
L'impianto di depurazione di un normale insediamento produttivo fa parte integrante del medesimo e se limita la sua funzione depurativa alle sole acque reflue del ciclo produttivo dà luogo ad uno scarico in senso tecnico sottoposto alla legge 152 del 1999, sia per quanto riguarda la preventiva autorizzazione, sia per l'osservanza dei limiti legali, e non trova applicazione la distinta legge sui rifiuti, in quanto il rifiuto liquido è assorbito nel concetto di scarico di acque reflue industriali. Solo ove il depuratore raccolga anche rifiuti allo stato liquido (quali i solventi) sarà tenuto alla duplice autorizzazione: regionale, in quanto smaltisce rifiuti, e provinciale o comunale, ex legge 152 del 1999.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/11/1999, n. 3628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3628 |
| Data del deposito : | 16 novembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Zumbo ANTONIO Presidente del 16/11/99
1.Dott. Postiglione AMEDEO Consigliere SENTENZA
2. " De Maio GUIDO Consigliere N. 3628
3. " Mannino S.FELICE Consigliere REGISTRO GENERALE
4. " Piccialli LUIGI Consigliere N.24400/99
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
EL EM n. Rocca di Neto il 29.4.1963 avverso l'ordinanza del Tribunale di Crotone del 27.5.1999 Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Amedeo Postiglione Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. Gioacchino Izzo che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto e diritto
A seguito di accertamenti esperiti dalla G.D.F., il PUBBLICO MINISTERO contestava a EL EM, legale rappresentante della società Agro Service, avente ad oggetto la lavorazione di OM, sub A) il reato di cui agli artt. 21, 1^ e 3^ comma L. 319/76 per aver effettuato tramite un depuratore a ciclo biologico scarichi senza le prescritte autorizzazioni, e per aver superato, nell'effettuare tali scarichi i limiti prescritti dalle tabelle allegate alla L. 319/76, e sub B) il reato p. e p. dall'art. 51, comma 1^ e 2^, D.Lvo. 22/97 per aver attivato il predetto depuratore di tipo biologico senza le prescritte autorizzazioni. Il Gip in data 14.08.1998, su richiesta del PUBBLICO MINISTERO, convalidava il sequestro preventivo del predetto depuratore, ritenendo sussistere il fumus dei reati contestati nel provvedimento d'urgenza.
Avverso tale provvedimento del G.I.P. si faceva istanza di riesame innanzi al Tribunale di Crotone;
successivamente l'ordinanza del Tribunale veniva impugnata innanzi alla Corte di Cassazione, che dichiarava inammissibile il ricorso.
Sul punto si formava il cd. giudicato cautelare.
Nelle more l'Agroservice di EL EM ottenuto, quanto al reato di cui agli artt. 21, 1^ e 3^ comma L. 319/76, la prescritta autorizzazione provinciale agli scarichi, chiedeva la revoca di tale titolo cautelare.
Il G.I.P., ritenuto tale elemento sopravvenuto idoneo ad elidere il giudicato cautelare, revocava la misura cautelare. Quanto alla violazione sub b) di cui all'art. 51 del d.lvo 22/97 i difensori del EL facevano rilevare che il EL aveva richiesto alla Regione il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di depurazione e che il Commissario delegato alla Presidenza del consiglio dei ministri per l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti della Regione Calabria aveva negato il rilascio della predetta autorizzazione rilevando che l'impianto dell'Agro service non dovesse essere autorizzato, e richiamando all'uopo che trattandosi di scarico era sufficiente il rispetto della legge Merli;
Pertanto i difensori chiedevano il dissequestro anche relativamente al capo b) in quanto tale pronuncia dell'autorità regionale veniva prospettata quale quid novi, idoneo ad elidere il giudicato cautelare in ordine al fumus di tale reato. Il Tribunale di Crotone, con ordinanza del 27.5.1999 confermava la misura cautelare, ritenendo che il depuratore doveva essere munito di autorizzazione regionale in base alla legge sui rifiuti, trattandosi di trattamento di tipo biologico.
Contro questa ordinanza il EL ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo la violazione dell'articolo 8 lett. e) del D.Lgvo 22/97, che esclude dalla disciplina sui rifiuti le acque di scarico, anche se provenienti da un depuratore.
Il ricorso è fondato.
Occorre precisare che, nel caso di specie, per quello che risulta dagli atti in possesso alla Corte, trattasi di un impianto di depurazione di un normale insediamento produttivo con scarico diretto e non di un impianto di depurazione per conto terzi di rifiuti liquidi, che necessita, invece, della autorizzazione regionale in tema di rifiuti secondo la nota giurisprudenza della Corte di Cassazione S.U. 12310 del 1995 e l'orientamento della Corte Costituzionale (Sent. n. 173/98). Ai sensi della legge 152/99, art. 2, punto bb per "scarico" deve intendersi "qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione".
L'impianto di depurazione di un normale insediamento produttivo fa parte integrante del medesimo e se limita la sua funzione depurativa alle sole acque reflue del ciclo produttivo, dà luogo ad uno scarico in senso tecnico sottoposto alla legge 152/99 sia per quanto riguarda la preventiva autorizzazione, sia per l'osservanza dei limiti legali e non trova applicazione la distinta legge sui rifiuti (l. 22/97) in quanto il "rifiuto liquido" è assorbito nel concetto di "scarico" di "acque reflue industriali". È fuori dubbio che nel concetto di "rifiuto" ex art. 6 l. 22/97 è compresa "qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A e, di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi" e, di conseguenza, anche i rifiuti-liquidi contenuti nel Catalogo Europeo dei Rifiuti, sicché giustamente l'articolo 8 della predetta legge conserva la competenza per i "rifiuti allo stato liquido", distinti dalle "acque di scarico" in senso tecnico.
Per comprendere la differenza tra concetto di "scarico" e concetto di "rifiuto" occorre rifarsi alla richiamata sentenza 173/98 della Corte Costituzionale, secondo cui la disciplina autorizzatoria degli impianti di trattamento dei rifiuti liquidi, per conto terzi, deve ricavarsi dalle disposizioni del d.P.R. n. 915/82 che, in linea generale, impongono un provvedimento abilitativo espresso per tutte le fasi e per tutte le operazioni delle attività di smaltimento antecedenti ed autonome rispetto allo "scarico" idrico espressamente previsto, in via esclusiva, dalla legge n. 319.
In questo stesso senso, d'altronde, è interpretabile anche il recente decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, che pur abrogando esplicitamente il d.P.R. n. 915 del 1982, tuttavia ne mantiene la stessa impostazione rispetto alla regolamentazione degli scarichi idrici, dato che, all'art. 8, lett. e), ricomprende espressamente nel proprio ambito disciplinare, distinguendoli dalle "acque di scarico", i "rifiuti allo stato liquido", usando proprio gli stessi termini dell'art. 2, comma 2, lett. d), della direttiva 75/442/CEE, che appunto il d.P.R. n. 915 recepiva ed attuava.
In questo quadro normativo, va ricordato che l'art. 6, lett. d), del decreto delegato n. 915 del 1982, emanato in base alla legge delega 9 febbraio 1982, n. 42 per l'attuazione delle direttive della Comunità europea in materia di rifiuti (n. 75/ 442, n. 76/ 403 e n. 78/ 319), stabilisce che alle regioni compete dare "l'autorizzazione ad enti o imprese ad effettuare lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali prodotti da terzi". D'altra parte, anche il citato decreto n. 22 del 1997 attribuisce, all'art. 19, alle regioni, "nel rispetto dei principi previsti dalla normativa vigente", la competenza a rilasciare "l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti". L'ampiezza di questo provvedimento autorizzatorio va, dunque, individuata non solo alla luce di queste norme, ma anche sulla base del contenuto delle citate direttive comunitarie, le quali - ed ancor più la recente direttiva 91/156 - per assicurare un alto livello di protezione alla salute umana ed all'ambiente prevedono un sistema di autorizzazioni e di controllo continuo della gestione dei rifiuti, siano essi solidi o liquidi, dalla produzione allo smaltimento definitivo. La necessità di autorizzazione per le singole attività della gestione dei rifiuti è, d'altra parte, secondo le ripetute pronunce posta dal legislatore statale come principio fondamentale, al quale la legislazione regionale deve attenersi, proprio in considerazione dei valori della salute e dell'ambiente che si intendono tutelare in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale. Del resto, questo complesso normativo opera in stretta correlazione con l'esigenza di dare attuazione alle direttive comunitarie in materia e concorre pertanto a delineare gli obiettivi essenziali ed i limiti di operatività della regolamentazione dello smaltimento dei rifiuti (sentenze n. 96 del 1994, n. 194 del 1993 e n. 306 del 1992). La normativa sui rifiuti opera, in conclusione, come la normativa base di riferimento, come il cerchio concentrico generale, considerata la unicomprensività dei termini "rifiuto" e "smaltimento", con la conseguenza che il rinvio alla normativa sullo inquinamento delle acque (l. 319/76 ed ora l. 152/99) opera solo allorché si verifichi uno "scarico", ossia una immissione diretta di "acque reflue domestiche" o di "acque reflue industriali" da un insediamento di tipo residenziale nel primo caso (con prevalente metabolismo umano) o da un insediamento da attività industriali, commerciali o di servizi nel secondo caso.
Come è noto i rifiuti, compresi quelli liquidi, allorché siano trasportati (es. con le autobotti) o siano smaltiti (discarica, insediamento, o altre forme, ex allegato B l. 22/97), sono sottoposti al controllo regionale tramite autorizzazione.
Il depuratore di rifiuti liquidi di terzi (es. trasportati tramite autobotti o tramite condotta) svolge una funzione di smaltimento, che deve essere autorizzata dalla Regione competente, mentre lo scarico successivo sarà soggetto, altresì, alla disciplina della legge 152/99 sulle acque. Anche il depuratore di un singolo insediamento produttivo, ove raccolga anche rifiuti allo stato liquido (es. solventi) sarà tenuto alla duplice autorizzazione: regionale (in quanto smaltisce rifiuti) e provinciale o comunale (ex l. 152/99, art. 45, punto 6). Naturalmente i fanghi derivanti dal trattamento delle acque sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti (art. 48, l. 152/99). In via generale non è consentito che i depuratori (impianti di trattamento di acque reflue urbane) siano utilizzati per smaltire rifiuti, anche liquidi.
Ove ciò accada in via eccezionale, occorre l'autorizzazione regionale tipica dello smaltimento dei rifiuti (art. 36 l. 152/99). Nel caso di specie, poiché non risulta dagli atti che il depuratore del singolo insediamento produttivo utilizzava rifiuti liquidi propri (diversi dalle acque di scarico) o rifiuti liquidi di terzi e poiché lo scarico era regolarmente autorizzato la misura cautelare risulta priva di una base legale per essere confermata. Nel caso in esame le acque provenienti dalla lavorazione dei OM erano sottoposte ad un trattamento di depurazione di tipo biologico secondo il principio dei fanghi attivi.
Contrariamente a quanto ritenuto nella ordinanza impugnata, deve osservarsi che i fanghi attivi crescono nel depuratore stesso ed ubbidiscono ad una funzione interna al processo depurativo. Non si tratta di rifiuti liquidi o solidi aggiunti al processo produttivo. Il processo depurativo non implica la gestione di rifiuti, ma soltanto la depurazione delle acque reflue;
infatti dal depuratore escono liquidi depurati (così come impone la legge 152/99, riferita allo scarico di tali liquidi in conformità alle tabelle) e fanghi (che sono rifiuti in senso tecnico, generati a valle del depuratore, che vanno smaltiti ex l. 22/97).
P.Q.M.
La Corte
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, con restituzione all'avente diritto.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 cpp. Così deciso in Roma, il 15 novembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2000