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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 28/01/2025, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di conSIlio e composta dai seguenti Magistrati:
DOTT.SSA CARMELA RUBERTO PRESIDENTE
DOTT.SSA SILVANA FERRIERO CONSIGLIERE REL.
DOTT. ANTONIO RIZZUTI CONSIGLIERE
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1233/2021 R.G.A.C., assunta in decisione all'esito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza dell'11.12.2024, vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Cosenza, PA C.F._1
alla Via Vittorio Veneto n. 59, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Scarpelli, il quale la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione in appello;
APPELLANTE
E
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Montalto CP_1 C.F._2
Uffugo (CS), alla Via Rita Levi Montalcini n. 6, presso lo studio dell'Avv. Laura Bezzon, la quale lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla memoria di costituzione depositata il
12/11/2024;
APPELLATO
CONCLUSIONI:
Per : “Piaccia alla Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza in via PA
pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi dedotti nel presente atto;
in via principale, nel merito, accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.1239/2021 emessa dal Tribunale di Cosenza, Giudice Dott.ssa
Filomena De Sanzo, nel giudizio recante R.G. 1024/2016, depositata in cancelleria in data
31.05.2021, notificata via pec dall'Avv. Nicola Bastanzio al sottoscritto procuratore ed all'Avv.
1 Maria Teresa Gallinaro, in data 09.06.2021, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “Voglia l'On.le Giudice adito rigettare ogni domanda formulata da parte attrice perché infondata e non provata né in fatto né in diritto” e, per l'effetto, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Per : “Voglia l'Ecc.ma Corte D'Appello di Catanzaro, contrariis reiectis, rigettare CP_1
integralmente la domanda attrice di appello perché assolutamente infondata in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario. Con ogni altra riserva e salvezza.”.
Conclusioni con la memoria costitutiva con nuovo difensore del 12/11/2024: “….. si riporta al contenuto della comparsa di costituzione e risposta, della comparsa conclusionale e di tutti gli scritti difensivi redatti nell'interesse della parte appellata, insistendo in tutte le eccezioni, istanze, ragioni e difese formulate e sollevate con i precedenti scritti difensivi, cui integralmente si riporta
e che devono intendersi qui per integralmente richiamati, trascritti e fatti propri. Con ogni più ampia riserva e salvezza”.
Conclusioni con le note di trattazione scritta del 5/12/2024: “Chiede che la causa sia trattenuta in decisione insistendo nella conferma della sentenza n.1239/2021 emessa dal Tribunale di
Cosenza nel giudizio recante R.G. 1024/2016 e condanna di controparte alle spese di giudizio con distrazione”.
§1) La vicenda controversa e la sentenza di primo grado
Con atto di citazione notificato il 4/03/2016, ha convenuto in giudizio CP_1 PA
davanti al Tribunale di Cosenza, per ivi sentirlo condannare al risarcimento dei danni
[...]
materiali ed esistenziali subiti e quantificati rispettivamente in euro 7.754,00 ed euro 500,00, ovvero nella maggior o minor somma accertata in corso di causa.
A fondamento della domanda l'attore ha assunto che:
➢ è proprietario di un immobile situato alla Via Garibaldi in agro del comune di Mangone
(CS), adiacente a quello di parte convenuta sito in Vico III Garibaldi;
➢ a seguito dei lavori eseguiti all'interno dell'appartamento di , la sua unità PA
immobiliare ha subito delle lesioni che hanno interessato le pareti e i pavimenti;
➢ per effetto delle suddette lesioni, si rendevano necessari dei lavori di ripristino al costo di euro 7.750,00;
2 ➢ oltre ai danni materiali, atteso che e la sua famiglia hanno continuato ad CP_1
abitare presso il suddetto appartamento, hanno subito anche dei danni di tipo esistenziali quantificati in via equitativa in 1.000,00 euro.
Considerato che non ha inteso aderire alla negoziazione assistita, è PA CP_1 stato costretto ad adire l'autorità giudiziaria.
Incardinato il procedimento n. 1024/2016 R.G.A.C., con comparsa depositata il 20/06/2016 si è costituita in giudizio per resistere alla domanda e chiederne il rigetto, perché PA
infondata in fatto e in diritto. In particolare, parte convenuta ha evidenziato che i lavori realizzati nel proprio immobile risalivano al 2008 e, dunque, a oltre 7 anni prima dell'invito alla negoziazione assistita. Ha chiesto il rigetto della domanda anche perché non è stata allegata alcuna prova sui danni materiali ed esistenziali effettivamente subiti. Infine, la stessa ha concluso chiedendo che nella denegata ipotesi dell'accoglimento della domanda ex adverso formulata, la condanna al risarcimento possa essere limitato alla quota del 50%, considerato che l'immobile danneggiato risulta nella comproprietà di e del coniuge . CP_1 Per_1
Concessi i termini di cui all'art. 183 co. VI c.p.c., la causa è stata istruita documentalmente, mediante escussione dei testi ammessi ed espletamento di CT.
Depositato l'elaborato peritale in data 9/11/2018, a firma dell'Ing. , con Persona_2 provvedimento del 10/12/2018 il giudice ha disposto l'integrazione dell'elaborato peritale così motivando: “rilevato che la perizia non risulta avere fornito risposta al quesito relativo alle cause dei danni alla proprietà del e se, in particolare, essi siano stati “causati dai lavori di CP_1 ristrutturazione di parte convenuta” (v. ordinanza del 27.11.2017); rilevato altresì, quanto alla quantificazione dei costi delle opere di ripristino dello stato dei luoghi, che il perito ha genericamente rinviato al computo metrico senza fornire al Tribunale alcuna spiegazione sulle ragioni della necessità delle opere dettagliate nel computo metrico anzidetto che dovrà invece essere fornita in sede integrativa”.
All'udienza del 20/05/2019, depositate le suddette integrazioni, la causa è stata rinviata all'udienza del 24/02/2020 per la precisazione delle conclusioni e per consentire al nominato CT di rispondere alle osservazioni formulate dalle parti.
Dopo alcuni rinvii dettati dall'emergenza Covid-19, all'udienza del 16/11/2020 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con sentenza n. 1239/2021, pubblicata il 30/05/2021, il Tribunale di Cosenza ha: 1) accolto la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, ha condannato al risarcimento dei PA
3 danni subiti da , liquidati in euro 6.503,03, oltre interessi come in parte motiva;
2) CP_1
condannato parte convenuta al pagamento delle spese legali sostenute dall'attore e liquidate in euro 1.369,00 per onorari professionali, oltre rimborso forfettario, CAP ed IVA come per legge disponendone il versamento in favore dell'Erario; 3) posto definitivamente a carico di
[...]
gli esborsi di CT liquidati con separato decreto. Pt_1
In estrema sintesi, il Tribunale ha preliminarmente esaminato la legittimazione ad agire di CP_1
e passando, poi, al merito della vicenda ha ritenuto fondata la domanda formulata dall'attore.
[...]
In particolare, dopo aver acclarato che nel 2008 ha effettivamente incaricato una PA ditta per l'esecuzione di alcuni lavori all'interno del proprio appartamento, dalle dichiarazioni dei testi escussi e dalla produzione documentale versata in atti è emerso che però il padre della convenuta ha effettuato in economia ulteriori lavori nella primavera del 2011.
Siffatta circostanza è stata confermata dai testi dell'attore ( , Tes_1 Testimone_2 [...]
, i quali hanno dichiarato di ricordare di essersi recati più volte nell'appartamento di S_
. Infatti, in quelle occasioni, hanno visto delle lesioni (prima inesistenti) sui muri e CP_1 hanno sentito anche rumori e vibrazioni, riconducibili all'uso di un martello pneumatico.
Il giudice di prime cure ha, poi, avuto modo di evidenziare che la circostanza sulla realizzazione di ulteriori lavori e successivi a quelli del 2008 non viene smentita dallo stesso padre di PA
, il quale sentito in giudizio ha riconosciuto di aver eseguito in economia alcuni lavori nel
[...]
2009 e di aver realizzato nel 2013 un foro di aerazione in casa della figlia, adoperando un martello pneumatico. Inoltre, in sede di interrogatorio libero, ha confermato che proprio il PA
padre ha successivamente realizzato in economia altri lavori.
Ciò posto, è stato dato atto anche del fatto che quanto rappresentato dall'attore è stato suffragato da ulteriori emergenze istruttorie, quali: 1) l'esposto alla locale Procura della Repubblica, sulla base della missiva del 25/07/2011; 2) le dichiarazioni rese dal teste , titolare Testimone_4 dell'impresa edile chiamato dall'attore nel maggio 2011 per un preventivo di lavori di ripristino, datato 28/05/2011, in relazione alle lesioni alla parete portante a confine tra le due unità immobiliari;
3) la C.N.R. dei Carabinieri di Mangone del 2014 (allegata alla CT); 4) la CT a firma dell'Ing. . Persona_2
Infine, il giudice di prime cure ha ritenuto ininfluenti le deposizioni dei testi di parte convenuta, perché “generiche e non incompatibili con il narrato univoco e riscontrato documentalmente dei testi attorei”.
4 Chiarito quanto sopra e quantificati in euro 6.503,03 il costo dei lavori necessari per la messa in ripristino dello stato dei luoghi, il Tribunale ha rigettato la domanda di risarcimento del danno esistenziale formulata dall'attore per omessa allegazione e produzione documentale sul punto.
§ 2) L'impugnazione e le determinazioni della Corte
2.1. Avverso la detta sentenza, ha proposto appello con atto di citazione e PA
contestuale istanza ex art. 283 c.p.c. notificato a mezzo pec il 5/07/2021, affidandolo ai motivi che si esamineranno.
Radicatosi il contraddittorio, con comparsa depositata il 12/11/2021 si è costituito in giudizio per resistere al gravame e chiederne il rigetto perché infondato in fatto e in diritto. CP_1
A scioglimento della riserva assunta alla prima udienza del 22/12/2021, fissata per la comparizione e la trattazione, con provvedimento del 29/12/2021 il Collegio ha accolto la richiesta di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata e ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 26/04/2023.
Precisate le conclusioni nella predetta udienza, con provvedimento depositato il 02/05/2023, la causa è stata trattenuta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e l'originario ConSIliere relatore (dott.ssa Silvana Ferriero) è stato sostituito con il giudice ausiliare relatore (dott. Domenico Mario La Bella).
Entrambe le parti hanno depositato la comparsa conclusionale e la memoria di replica
Con successivo provvedimento depositato il 2/10/2024, a seguito delle rassegnate dimissioni del
Dott. Domenico Mario La Bella, la causa è stata rimessa sul ruolo per essere decisa in diversa composizione collegiale ed è stata deSInata come ConSIliere relatore la Dott.ssa Silvana Ferriero.
Con il medesimo provvedimento la causa è stata rinviata all'udienza del 27/11/2024 con l'avvertimento per le parti che la causa sarà trattenuta in decisione senza la concessione di ulteriori termini.
In data 12/11/2024, a seguito di rinuncia al mandato difensivo da parte dell'Avv. Nicola Bastanzio,
si è costituito con nuovo difensore, Avv. Laura Bezzon, che si è riportata al CP_1
contenuto della comparsa di costituzione e risposta, della comparsa conclusionale e di tutti gli scritti difensivi redatti nell'interesse dell'appellato.
L'udienza del 27/11/2024 è stata sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte i difensori delle parti depositato le note e con provvedimento del depositato il 2/12/2024, la causa
è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'11/12/2024 al fine di acquisire le copie dei verbali della prova testimoniale espletata in primo grado.
5 Anche l'udienza dell'11 dicembre 2024 è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito telematico di note di trattazione e con dette note sono stati depositati anche i verbali mancanti. Con provvedimento del 13/12/2024, la causa è stata trattenuta in decisione senza concessione di ulteriori termini.
Con le note di trattazione scritta depositate in data 5/12/2024, il difensore di ha CP_1
anche chiesto la condanna di controparte alle spese di giudizio con distrazione.
2.2. Con un unico e articolato motivo di gravame, ha censurato integralmente la PA
sentenza resa dal Tribunale di Cosenza in quanto, a suo dire, il giudice di prime cure ha, da un lato, erroneamente interpretato le risultanze istruttorie e, da altro lato, ha disatteso le richieste formulate dalla convenuta tese a evidenziare le criticità in riferimento alla valutazione delle prove testimoniali e allo svolgimento delle operazioni peritali. Per tali ragioni, denuncia complessivamente l'ingiustizia e l'assenza di obiettività del provvedimento oggetto di impugnazione.
Nello specifico, l'odierna appellante lamenta che le dichiarazioni rese dai testi escussi in favore dell'attore non potevano essere valorizzate e tenute in considerazione dal giudice di prime cure, sia, perché, trattasi di dichiarazioni provenienti da amici e parenti dell'attore e, sia, perché rese da soggetti sforniti di specifica competenza tecnica e, in quanto tali, non in grado di poter stabilire con certezza la diretta riconducibilità delle lesioni lamentate ai lavori effettuati dall'appellante nel proprio appartamento.
Tuttavia, ai fini di una ricostruzione della vicenda più rispondente al vero, rappresenta ed evidenzia quanto segue.
Secondo parte appellante, dall'istruttoria è pacificamente emerso che i lavori di ristrutturazione che hanno interessato il suo immobile sono stati realizzati tra maggio e ottobre 2008 dalla Ditta
Gallo, a seguito di presentazione di DIA del 29/03/2008 al Comune di Mangone e in conformità ai regolamenti edilizi/urbanistici di riferimento. Pertanto, partendo dal dato temporale, i danni lamentati da , relativi a suo dire a lavori del 2011, non possono essere riconducibili CP_1
agli interventi realizzati nel 2008, anche perché questi hanno interessato solo la sostituzione degli infissi, il rifacimento dell'intonaco e l'intero massetto dell'abitazione finalizzato alla pavimentazione, compresa la scala.
In relazione alla scala, precisa ulteriormente che le lesioni per cui sono causa non PA
possono essere riconducibili nemmeno a una eventuale apertura del vano scala, non solo perché esso non è stato oggetto dei lavori eseguiti dalla Ditta Gallo ma anche perché la scala, già preesistente, è stata oggetto di rifacimento solo nel 2008.
6 Inoltre, anche la lettera presentata dall'appellato al Comune di Mangone con protocollo n.
3756/2008 e la successiva denuncia dell'11/07/2011 da parte della moglie, , fanno Per_1 riferimento a lesioni originate in occasione dell'esecuzione dei lavori di ristrutturazione avvenuti nel 2008.
Precisato quanto sopra, secondo parte appellante tali dati smentiscono le dichiarazioni rese dai testi dell'attore, in base alle quali le presunte lesioni siano da collocarsi tra aprile e maggio 2011.
Inoltre, considerato che i lavori di ristrutturazione si sono realizzati nel 2008 e non nel 2011, i danni lamentati dovevano verificarsi in costanza di quella ristrutturazione e non tre anni dopo.
lamenta, altresì, l'assenza in sentenza di alcuna rilevanza probatoria alle PA
dichiarazioni resi dai propri testi che, ove effettivamente considerate, avrebbero condotto il giudice di prime cure ad adottare una pronuncia diametralmente opposta. Infatti, tali dichiarazioni avrebbero confermato, da un lato, che i lavori di ristrutturazione risalgono al 2008 e, da altro lato, che tali opere hanno interessato in quell'occasione il vano scala, già preesistente. Contrariamente
a quanto ritenuto dal CT, dunque, i testi avrebbero smentito la circostanza per cui le lesioni lamentate dall'appellato potrebbero essere la conseguenza di lavori effettuati successivamente per l'apertura di un vano scala.
Inoltre secondo l'appellante, tali argomentazioni non possono essere scalfite dall'ammissione da parte di , padre dell'odierna appellante, della circostanza per cui nel 2013 ha Persona_3 utilizzato un martello pneumatico per l'apertura di un foro di aerazione atteso che risulta difficile poter immaginare che da siffatta semplice operazione possano effettivamente discendere le crepe ai muri e le lesioni provocate all'appartamento di . CP_1
In relazione alla CT, lamenta complessivamente l'irritualità con cui è stata PA
espletata.
In particolare, sul punto rappresenta che in data 03/07/2018 il nominato CT (Ing. Persona_2
) ha dato inizio alle operazioni peritali procedendo, alla presenza delle parti e del CTP,
[...]
al sopralluogo presso le abitazioni di e . Tuttavia, considerato che il Persona_4 PA
CT ha ritenuto necessario dover acquisire alcuni documenti in originale in possesso, però, dell'Ufficio Tecnico del Comune di Mangone, ha redatto apposito verbale e rinviato ad altra data per il prosieguo: deduce tuttavia l'appellante che detta prosecuzione non c'è mai stata e e che in data 9/11/2018 è stato direttamente depositato l'elaborato peritale. Evidenzia inoltre, anche in questa sede, che l'originale verbale relativo alle operazioni peritali compiute si presentava con evidenti aggiunte, realizzate con una penna diversa e in stampatello, coprendo quelle preesistenti,
7 circostanza queste tutte già dedotte in primo grado e a fronte delle quali il tribunale si è limitato a disporre un'integrazione peritale.
Nel ribadire i rilievi del proprio ctp l'appellante deduce a che i danni non possono essere nemmeno dipesi dai lavori di ristrutturazione nel 2008 sul vano scala né che eventualmente il padre abbia potuto realizzare ex novo una scala interna utilizzando il martello pneumatico e conclude sostenendo che molto probabilmente le lesioni debbano essere ricondotte a lavori non eseguiti a regola d'arte nell'appartamento di . CP_1
Il motivo è infondato.
Parte appellante sostiene che i danni lamentati da non sarebbero da ricondurre ai CP_1
lavori effettivamente realizzati nel proprio immobile nel 2008 e oggetto di DIA, perché sono danni verificatisi in un momento successivo e quando quelli del 2008 erano stati già portati a termine.
Tale tesi, però, si presente infondata per per diversi ordini di ragioni.
Infatti, alla luce del complessivo compendio probatorio, è emerso che l'immobile di proprietà di
(sito in Via Vico III Garibaldi nel Comune di Mangone, contraddistinto in catasto PA
urbano alla partita n. 97 del foglio di mappa n. 8, part. N. 373 sub 2- Cat. A/5 Classe 2 – Piano T-
1-2 costituito da n. 1 piano seminterrato, da un piano rialzato e dal sottotetto non praticabile) è stato interessato da due diversi interventi di ristrutturazione edilizia, realizzati in periodi differenti.
Procedendo con ordine e sulla base della documentazione versata in atti, dalla DIA del 10/05/2008 con n. di prot. 1283 del 3/04/2008 presentata dall'odierna appellante (cfr. allegati alla CT di I grado) e dal certificato di ultimazione dei lavori con n. prot. 32 del 5/01/2009 (cfr. all.1 fasc. I grado di ), si evince che i lavori da eseguire ed effettivamente eseguiti si riferiscono PA
a una manutenzione straordinaria e sono stati ritenuti “necessari per la sostituzione e il rifacimento dei pavimenti e del sottostante massetto in corrispondenza dei solai calpestabili del piano seminterrato, rialzato e del sottotetto, in sostituzione di quelli esistenti deteriorati dalla vetustà e dall'abbandono”. È indicato anche che siffatti interventi sono stati ultimati conformemente al progetto depositato in data 21/10/2008.
Più dettagliatamente, i suddetti lavori hanno avuto a oggetto: 1) il disfacimento dei pavimenti e del sottostante massetto, con conseguente trasporto e discarica;
2) la fornitura e messa in opera di massetto in conglomerato cementizio alleggerito, di spessore idoneo, dello spessore medio di cm
5; 3) la fornitura e posa in opera di pavimento e dei battiscopa, a scelta del proprietario;
4) la sostituzione degli infissi con la messa in opera di nuovi infissi in legno di adeguato spessore provvisti di vetrocamera con gas argon.
8 Emerge tuttavia dagli atti che oltre ai lavori oggetto di dia sono stati realizzati sull'immobile altri interventi di ristrutturazione privi di qualsiasi autorizzazione. Depongono in tal senso: 1) la nota protocollo n. 3756 del 28/10/2008 (cfr. allegati fascicolo I grado ); 2) la nota PA protocollo n. 2755/ dell'11/07/2011; 3) la missiva del 25/07/2011; 4) il verbale del sopralluogo del
20/06/2014 redatto dal responsabile dell'Ufficio Tecnico Settore Lavori Pubblici del Comune di
Mangone.
In particolare, con la nota prot. n. 2755 dell'11/07/2011 la moglie di (DA UO) ha CP_1
rappresentato al Comune di Mangone, da un lato, che nonostante la precedente nota prot. n.
3756/2008 del 28/10/2008 inviata dal marito, in cui egli ha segnalato all'ente comunale di verificare la regolarità dei lavori di ristrutturazione intrapresi nell'appartamento di PA
e a ridosso della propria abitazione, nessun loro addetto si è recato sul posto per verificare quanto richiesto e, da altro lato, che si sono verificate numerose lesioni alle mura, le quali avrebbero potuto arrecare danni anche alla stabilità della propria casa (cfr. allegato A alla memoria ex art. 183 co. VI n. 1 di ). CP_1
Successivamente, con missiva del 25/07/2011 e avvalendosi dell'ausilio dell'Ing. Parte_2
, ha formalmente chiesto a la possibilità di incontrarsi per
[...] CP_1 PA
constatare che tali danni siano stati generati dai lavori di ristrutturazione recentemente svolti nel suo immobile o da fenomeni statici che hanno interessato la sua unità abitativa (cfr. allegato B alla memoria ex art. 183 co. VI n. 1 di ). CP_1
Vi è in atti anche il verbale di sopralluogo, con n. prot. 2306 del 23/06/2014, effettuato in data
20/06/2014 presso l'abitazione di dal responsabile dell'Ufficio Tecnico Settore PA
Lavori Pubblici del Comune di Mangone, Ing. , unitamente all'Agente di Persona_5
PG, alla presenza di (padre dell'appellante). Testimone_5 Persona_3
Si legge espressamente nel suddetto verbale che oltre ai lavori oggetto della DIA del 2008 regolarmente ultimati il 21/10/2008, è stato accertato che sono state realizzate senza titolo abilitativo e, dunque, in modo abusivo ulteriori opere tra le quali “una scala interna, in c.a., di collegamento dal piano seminterrato al piano sottotetto”. Che detti lavori siano successivi a quelli assentiti trova conferma anche nelle dichiarazioni rese da all'Ing. e Persona_3 Per_5 all'Agente di PG, puntualmente riportate nel verbale. Infatti, proprio ha riferito Persona_3 che i lavori abusivi “hanno avuto inizio dalla chiusura della DIA, regolarmente depositata e collaudata, precisamente da novembre 2008 e terminati alla fine del 2009” (cfr. allegato alla CT di I grado).
9 A loro volta i testi di parte attrice ( , , , Tes_1 Parte_2 Testimone_3
) hanno tutti riferito di avere constatato vari danni nell'appartamento di Testimone_4 CP_1
(lesioni alla parete e al pavimento) e che nella primavera del 2011 sono stati eseguiti dei
[...] lavori di ristrutturazione nell'abitazione adiacente di proprietà di , temporalmente PA collocati nel 2011. Inoltre, il teste , sentito all'udienza del 27/11/2017, ha così Testimone_4 riferito: “…..in quanto titolare di una impresa edile, sono stato chiamato a fare un preventivo per la lesione alla parete portante a confine tra e e per i danni al pavimento. Ho fatto il Pt_1 CP_1 preventivo e il periodo era maggio 2011. Posso dire che le lesioni all'appartamento del SI. CP_1
sono derivate dai lavori e quando ho fatto il sopralluogo c'erano e sentivo i lavori della SInora
. Posso precisare che il periodo era maggio 2011 in quanto ho fatto un preventivo PA che oggi ho portato e che esibisco con la data del 28/05/2011”.
Lo stesso padre ( ) all'udienza del 4/05/2017, ha riferito di aver svolto egli stesso Persona_3
dei successivi lavori in economia e che nel 2013 ha effettuato un foro di aerazione con un martello pneumatico in casa della figlia.
Infine, anche nell'espletata CT a firma dell'Ing. e depositata il 9/11/2018, Persona_2 il consulente si è così espresso: “Si mette in evidenzia che non risultano altre richieste di
“Denunzia Inizio Attività”, precedenti e/o successive all'anno 2008, come risulta da richiesta presentata dal sottoscritto all'Ufficio Tecnico del Comune di Mangone in data 06/08/2018 (che si allega in copia).
Pertanto, come richiesto dall'Ill.mo Giudice, si evince che la suddetta Scia non corrisponde a quanto visionato con il sopralluogo del 03/07/2018, in quanto lo stato dei luoghi presenta difformità rispetto agli elaborati delle opere denunciate, in particolar modo si riscontra un'apertura di un vano scala, di collegamento ai piani interni, adiacente alla muratura oggetto dei danni” (cfr. pag. 2 CT e risposte alle osservazioni sulla CT).
Chiarito che effettivamente si sono realizzati diversi interventi presso l'abitazione di PA
e in epoche successive, si deve dar atto del fatto che sia i testi escussi e, sia, l'espletata CT
[...]
hanno ricollegato i danni lamentati dall'odierno appellato ai lavori intrapresi nell'immobile di
. PA
In particolare, a seguito del sopralluogo del 3/07/2018, si legge nell'elaborato peritale quanto segue: “Nell'immobile di proprietà del SI. , oggetto di perizia, sono evidenti danni nella CP_1
pavimentazione e sulla parete in muratura adiacente alla proprietà della SI.ra . Pt_1
I danni presenti sulla parete corrispondono a delle microlesioni sull'intonaco, che insistono su gran parte della stessa e in corrispondenza dell'intersezione della muratura con una parete
10 divisoria interna. Un dissesto statico è sempre generato da precise cause perturbatrici, attribuibili
a combinazioni di diversi fattori, e, ascrivibili anche a interventi quale l'apertura di un vano scala,
(come segue nelle osservazioni successive) che, possono determinare, appunto, l'alterazione stessa dell'assetto originario di una struttura ad essa adiacente, quale una pavimentazione e/o una parete.
Per quanto riguarda la pavimentazione, sono presenti microfessurazioni su buona parte dei locali, ed in alcuni tratti il distaccamento della stessa dal sottofondo, dissesti, che possono essere relativi alle stesse cause che hanno determinato le microlesioni sul muro
E, ancora, nelle integrazioni del 20/05/2019: “Nell'immobile di proprietà del SI. , oggetto CP_1
di perizia, sono evidenti danni nella pavimentazione e sulla parete in muratura adiacente alla proprietà della SI.ra . I danni presenti sulla parete corrispondono a delle microlesioni Pt_1 sull'intonaco, che insistono in parte della stessa ed in corrispondenza dell'intersezione della muratura con una parete divisoria interna.
Il dissesto statico, dunque i danni riscontrati nell'abitazione , sono attribuibili all'intervento CP_1 relativo all'apertura di un vano scala che ha determinato l'alterazione stessa dell'assetto originario del muro divisorio tra gli appartamenti di e e del solaio oltre che della CP_1 Pt_1 pavimentazione stessa. Le vibrazioni e sollecitazioni hanno causato, per effetto dell'utilizzo sicuramente di attrezzatura meccanica utilizzata ad esempio il vibratore del calcestruzzo, oltre scuramente l'utilizzo del martello demolitore per apertura vano scala, il propagarsi di onde meccaniche indotte dal fenomeno dinamico dell'intervento in questione. Gli effetti indotti dai fenomeni vibratori sulle strutture, proprio come le lesioni riscontrate nell'abitazione , CP_1 devono rispettare diversi parametri, tra cui innanzitutto la durata dell'utilizzo dei mezzi meccanici, protrattasi presumibilmente per tempi più o meno lunghi.
Gli altri parametri, tra cui il coefficiente di smorzamento, hanno contribuito alle deformazioni delle lesioni, avendo per la tipologia della muratura danneggiata valori bassi.
Per quanto riguarda la pavimentazione, sono presenti microfessurazioni su buona parte dei locali, ed in alcuni tratti il distaccamento della stessa dal sottofondo, dissesto dovuto alle stesse cause che hanno determinato le microlesioni sul muro”.
Sulla scorta, pertanto, dell'intero compendio probatorio sopra ricostruito, si deve ritenere che le lesioni riscontrate nell'abitazione di sono riconducibili ai lavori di ristrutturazione CP_1 nell'immobile dell'odierna appellante, successivi a quelli oggetto di DIA e in quanto conseguenza di vibrazioni e sollecitazioni protratte nel tempo, dovute all'utilizzo di attrezzatura meccanica per l'apertura del vano scala.
11 La tesi di parte appellante che l'apertura della scala sia addirittura precedente i lavori indicati nella
DIA risulta pienamente smentita dall'istruttoria svolta e, in particolare, dalla relazione del responsabile dell'ufficio tecnico comunale.
Deve da ultimo rilevarsi con riferimento all'eccezione di inammissibilità delle deposizioni rese dai testi dell'attore perché a questi legati da rapporti di parentela, che in difetto di un interesse giuridicamente qualificato alla partecipazione al giudizio la posizione di vicinanza ad una delle parti non integra una ipotesi di incapacità del teste potendo essere considerata solo sotto il profilo della attendibilità. Va ulteriormente rilevato che né al momento dell'assunzione né all'udienza successiva la parte ha sollevato alcuna eccezione in ordine alla capacità dei testi escussi e che il
Tribunale ha correttamente comparato la risultanze istruttorie giungendo alla conclusione che
Inoltre, ritiene questa Corte che, contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, il giudice di prime cure ha correttamente reputato le dichiarazioni rese dai testi della convenuta “come generiche e non incompatibili con il narrato univoco e riscontrato documentalmente da testi attorei”. Infatti, i suoi testi ( e l'Ing. hanno Tes_6 Testimone_7 Tes_8
semplicemente ribadito di essersi occupati essi stessi dei lavori di ristrutturazione oggetto di DIA.
Passando alle criticità sollevate in riferimento alla CT, nello specifico la doglianza sull'irritualità dell'espletamento di tale mezzo e sulla necessità di rimodulare il compenso liquidato al CT perché l'elaborato si è rilevato lacunoso e bisognoso di ulteriori integrazioni, si osserva quanto segue.
Come ha già chiarito lo stesso CT in sede di osservazioni, il verbale del sopralluogo del
3/07/2018 è stato sottoscritto da tutte le parti convocate senza che le stesse sollevassero in quel momento alcuna obiezione. Inoltre, l'elaborato in questione non si presenta affatto lacunoso. Le conclusioni in esso riportate risultano, invece, ben motivate e supportate da copiosa documentazione. L'ulteriore integrazione è stata dettata dalla necessità di rispondere alle osservazioni formulate dalla convenuta ma il CT ha semplicemente avuto modo di ribadire quanto già sostenuto in modo dettagliato nel suo elaborato.
Non può infine essere presa in considerazione la tesi di parte appellante secondo cui molto probabilmente le lamentate lesioni debbano essere ricondotte a lavori non eseguiti a regola d'arte nell'appartamento di trattandosi ipotesi avanzata per la prima volta in questo grado CP_1
del giudizio.
Alla luce delle argomentazioni sin qui esposte, l'appello è rigettato.
2.3
Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza.
12 Esse si liquidano come da dispositivo secondo i parametri medi di cui di cui ai DD.MM. n. 37/2018
e n. 147/2022 (scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00), in relazione alle quattro fasi di studio, introduttiva, trattazione e decisionale. La distrazione viene delle spese di lite viene disposta in favore del procuratore che si è costituito a seguito della rinuncia al mandato del primo difensore.
Sebbene entrambi i procuratori nei propri atti difensivi hanno fatto richiesta di distrazione, deve qui trovare applicazione il principio espresso dalla Cassazione nella sentenza . 31687/2019 ( che richiama un più risalente precedente esattamente in termini ) secondo cui la rinuncia al mandato fa determina la cessazione del potere rappresentativo e, quindi, l'impossibilità per il difensore di avanzare domanda ex art. 93 c.p.c.
Stante il tenore della decisione (rigetto dell'appello) occorre dare atto che ricorrono le condizioni per imporre all'appellante il pagamento di un ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 introdotto dalla L. 228 del 2012.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da nei confronti di avverso la sentenza n. PA CP_1
1239/2021 del Tribunale di Cosenza, pubblicata il 30/05/2021, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna al pagamento delle spese del grado, liquidate in € 5.809,00 per PA
compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, CPA
e IVA. Distrae le spese in favore dell'avv. Laura Bezzon.
3. dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato previsto per l'impugnazione.
Così deciso il 10 gennaio 2025
Il ConSIliere estensore Il Presidente
dott.ssa Silvana Ferriero dott.ssa Carmela Ruberto
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