CASS
Sentenza 11 aprile 2023
Sentenza 11 aprile 2023
Massime • 1
Nel procedimento per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione (ex artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c.), la sospensione prevista dall'art. 401 c.p.c. è ammissibile per le sole sentenze astrattamente suscettibili di esecuzione e, quindi, solo per quelle emesse ai sensi dell'art. 384, comma 2, ultima parte, c.p.c..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 11/04/2023, n. 9660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9660 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso iscritto al numero n. 16850 del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da NI soc. Coop. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso dall’Avv.to Guido Garettini elettivamente domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica (PEC) del difensore guido.garettini@ordineavvocatireggioemilia.it -ricorrente- Oggetto:Tributi Revocazione Civile Sent. Sez. 5 Num. 9660 Anno 2023 Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI Relatore: PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA IA IA Data pubblicazione: 11/04/2023 2 Contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore -intimata– per la revocazione della sentenza della Corte di Cassazione, sezione tributaria, n. 2362 del 2022 depositata il 27 gennaio 2022. Udita la relazione svolta, in data 7 febbraio 2023, nella camera di consiglio della pubblica udienza dal Consigliere Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020 n. 176; Lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Alberto Vincenzo Cardino che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Letta l’istanza depositata dalla parte ricorrente di sospensione del processo, ai sensi dell’art. 1, comma 236, della legge n. 197 del 2022. FATTI DI CAUSA 1. L'NI SOC. COOP. impugnò, innanzi alla C.T.P. di Milano, l'avviso di accertamento con cui l'Ufficio aveva provveduto, nei propri confronti, a diverse riprese relative all'anno 2006 concernenti, tra l’altro, l’indebita detrazione Iva, ai sensi degli artt. 19 e 19bis del d.P.R. n. 633 del 1972, sugli acquisti di alcuni immobili siti nel Comune di Magliano concessi successivamente in godimento ai soci in regime di esenzione Iva ai sensi dell’art. 35, comma 8, del d.l. n. 223 del 2006, nonché parziali omesse variazioni in aumento, ai fini Ires, quanto ai proventi derivanti dall’assegnazione ai soci dei suddetti immobili, in violazione dell’art. 90, comma 1 e comma 2, de TUIR. 2. L'adìta C.T.P. accolse parzialmente il ricorso con sentenza n. 112/25/13, avverso la quale l'Agenzia delle entrate propose gravame 3 innanzi alla C.T.R. della Lombardia;
quest'ultima, con sentenza n. 2446/2014, depositata il 12.5.2014, accolse parzialmente l'appello osservando che l'attività di compravendita e successiva assegnazione ai soci degli immobili siti in Magliano non era operazione detraibile ai fini I.V.A., per trovare applicazione, nella specie, l'art. 35, comma 8, del d.l. n. 223 del 2006, trattandosi di cessione di fabbricati operata da società cooperativa entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione né, in ogni caso, rientrando detta attività in quella tipica della società contribuente (come comprovato, d'altronde, dall'avere la NI barrato, in relazione ad esse, la casella VG30 della dichiarazione), sì da assumere le fattezze dell'occasionalità; 3) le spese oggetto di detrazione - connesse all'assegnazione degli alloggi in questione - erano in realtà non deducibili, siccome afferenti a beni non strumentali (riprese 1, 2 e 4), ovvero riconducibili all'art. 90, comma 2, T.U.I.R. 3.Avverso la suddetta sentenza, la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione cui ha resistito con controricorso l’Agenzia delle entrate. 4. Con sentenza n. 2362 del 2022 depositata il 27 gennaio 2022, la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso della contribuente affermando, per quanto ancora di interesse: 1) quanto al quinto motivo (con cui si deduceva la nullità della sentenza per motivazione apparente circa l’asserito carattere occasionale dell’operazione di acquisto e assegnazione degli immobili in questione), dalla sentenza impugnata emergevano chiaramente le ragioni (non riconducibilità all'attività tipica di una società cooperativa costruttrice e barratura del quadro VG30 della dichiarazione) che avevano portato la C.T.R. ad escludere l'operazione oggetto di ripresa da quelle tipiche della NI, quale impresa cooperativa costruttrice;
2) con riferimento 4 al terzo motivo di gravame (concernente la dedotta violazione degli artt. 19, comma 1 e 2 e dell’art. 19-bis, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, dell'art. 17 della VI Direttiva CEE, nonché dell'art. 53 Cost., in relazione all'art. 8 del d.P.R. n. 322 del 1998, nonché della violazione del principio di neutralità dell'I.V.A. per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto "occasionale" l'operazione di assegnazione degli immobili in questione ai soci della cooperativa, anche per effetto dell'avvenuta barratura, in dichiarazione, della casella "VG30" con conseguente ricorrenza di una ipotesi oggettiva di indetraibilità dell'I.V.A. ex art. 19- bis, comma 2, cit.), mentre, nella parte in cui faceva riferimento alla violazione del principio di neutralità dell’Iva, introduceva nuove censure di cui non vi era traccia nella decisione impugnata e che, per quanto articolato in ricorso, non risultavano essere state proposte nei precedenti gradi di giudizio, quanto alle ulteriori doglianze: a) la mera previsione della attività in esame tra quelle ricomprese nello statuto non offriva, di per sé, alcun elemento per qualificare, in concreto, l’attività di compravendita e successiva assegnazione di alloggi come tipica o prevalente di essa contribuente;
b) proprio la difesa relativa alla dedotta “accessorietà” di siffatta attività di compravendita finalizzata alla successiva assegnazione ai propri soci, smentiva la conclusione della sua non occasionalità (con conseguente assorbimento delle ulteriori questioni relative al riempimento del quadro VG30) giacché pur sviluppando argomentazioni del tutto nuove – e perciò stesso inammissibili- paradossalmente confermava che quella in esame non rappresentava affatto l’attività tipica o prevalente di NI;
3) era assorbito il secondo motivo con cui la società lamentava la violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 19-bis, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, nonché dell'art. 17 della VI Direttiva CEE, nonché la violazione del principio di neutralità dell'I.V.A., in relazione all'art. 35, comma 9, del d.l. n. 223 del 2006, per avere la C.T.R. 5 erroneamente ritenuto non applicabile, nella specie, la disciplina di cui al cit. comma 9; 4) il sesto motivo - con cui si deduceva l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio e, precisamente che, relativamente alla ripresa n. 3 (concernente parziali omesse variazioni in aumento, in violazione dell'art. 90, comma 2, T.U.I.R., quanto ai proventi derivanti dall'assegnazione degli immobili in questione), "le spese recuperate a tassazione nell'accertamento erano già state oggetto di variazione in aumento nella dichiarazione presentata dalla contribuente per l'anno 2006" (cfr. ricorso, p. 90) – era inammissibile in quanto, in difetto del principio di autosufficienza, la ricorrente aveva solo genericamente fatto riferimento a delibere del c.d.a. della NI (cfr. ricorso, p. 91, prime sette righe), nonché al contenuto della dichiarazione per l'anno di imposta 2006 (cfr. ivi, pp. 90, cpv., 92 ult. cpv. e 93 prime quattro righe), mediante una semplice relatio agli allegati 10 -bis e ter dell'originario ricorso, che smentirebbero la conclusione della C.T.R. e dimostrerebbero la fondatezza del proprio assunto, senza tuttavia procedere alla trascrizione del relativo contenuto, sì da precludere al Collegio qualsivoglia delibazione. 5.Avverso la suddetta ordinanza della Corte di cassazione, la società contribuente propone ricorso per revocazione affidato quattro motivi formulando istanza di sospensione dell’esecuzione della sentenza ai sensi degli artt. 401 e 373 c.p.c. 6. L’Agenzia delle entrate è rimasta intimata. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Va preliminarmente disattesa l’istanza di sospensione del processo ai sensi dell’art. 1, comma 236, della legge n. 197 del 2022 depositata da parte ricorrente al fine di addivenire alla estinzione dei carichi 6 affidati agli agenti della riscossione (c.d. rottamazione quater) con riguardo alla cartella di pagamento (afferente al debito tributario derivante dall’avviso di accertamento per cui è causa) emessa da Equitalia Nord s.p.a. e notificata alla società all’esito della sentenza di secondo grado della CTR della Lombardia. 1.1.Ai sensi dell’art. 1, comma 236 cit. «Nella dichiarazione di cui al comma 235 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati;
in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti». 1.2.In tale ipotesi, il contribuente ha la possibilità di accedere a una definizione del giudizio – alternativa rispetto alla pronuncia giudiziale – purché la controversia sia ancora pendente ed abbia ad oggetto i carichi affidati agli agenti della riscossione. 1.3. Le disposizioni che prevedono la definizione agevolata per le controversie «pendenti» si riferiscono alle controversie in cui la decisione giurisdizionale sia ancora impugnabile con i mezzi ordinari, ma non anche a quelle in cui l'unico rimedio esperibile sia la revocazione, atteso che la pendenza del termine per la revocazione non impedisce, a norma dell'art. 391-bis cod. proc. civ., il passaggio in giudicato della sentenza impugnata con ricorso per cassazione respinto (Cass., Sez. V, 13 settembre 2022, n. 26939). 7 1.4.Il principio è profondamente radicato nella giurisprudenza di questa Corte, che ha rilevato la natura speciale della disposizione dell’art. 391- bis, quinto comma, cod. proc. civ. (norma rimasta sostanzialmente immutata nella sua formulazione sin dalla sua introduzione con l’art. 67 l. 26 novembre 1990, n. 353), secondo cui «la pendenza del termine per la revocazione della sentenza della Corte di cassazione non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza impugnata con ricorso per cassazione respinto». A differenza della revocazione delle sentenze di merito, la cui revocazione ai termini dell’art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. impedisce il passaggio in giudicato, come ribadito dall’art. 324 cod. proc. civ., la revocazione delle sentenze di legittimità è uno strumento di revocazione straordinaria (Cass., Sez. III, 14 febbraio 2022, n. 4678; Cass., Sez. I, 20 aprile 2006, n. 9174), che impedisce di considerare la lite come pendente e, di conseguenza, preclude l’utilizzo dello strumento condonistico relativo alle controversie «pendenti» (Cass., Sez. V, 22 settembre 2022, n. 27816; Cass., Sez. VI, 11 novembre 2019, n. 29037; Cass., Sez. VI, 4 marzo 2019, n. 6212; Cass., Sez. VI, 11 febbraio 2019, n. 3947; Cass., Sez. VI, 2 agosto 2017, n. 19261; Cass., Sez. V, 3 agosto 2016, n. 16164; Cass., Sez. V, 15 giugno 2016, n. 13306; Cass., Sez. V, 17 gennaio 2014, n. 843; Cass., Sez. VI, 23 febbraio 2012, n. 2750). 1.5.Detto principio va applicato anche alla definizione agevolata di cui all’art. 1, comma 236 della l. n. 197/2022, trattandosi anche in questo caso di definizione agevolata (e alternativa alla decisione giurisdizionale) di controversia pendente, che tale non può ritenersi per effetto del disposto dell’art. 391-bis, quinto comma, cod. proc. civ. 8 2. Va altresì, in via preliminare, dichiarata inammissibile l’istanza di sospensione dell’esecuzione della sentenza impugnata ai sensi degli artt. 401 e 373 c.p.c. 2.1.Invero, ai sensi dell’art. 391 bis, sesto comma, cpc, "In caso di impugnazione per revocazione della sentenza della Corte di Cassazione non è ammessa la sospensione dell'esecuzione della sentenza passata in giudicato, né è sospeso il giudizio di rinvio o il termine per riassumerlo. 2.2.La disposizione dettata nel sesto comma dell'articolo 391 bis cpc completa quella dettata nel quinto comma del medesimo articolo, cosicché i due commi vanno letti unitariamente come fonte della complessiva disciplina del rapporto tra le vicende del giudizio di merito e l'impugnazione per revocazione ex art. 395, n. 4, cpc delle sentenze della Corte di cassazione che non abbiano deciso il merito. Alla stregua di tale disciplina: a)ove la sentenza della Cassazione abbia respinto il ricorso, la sentenza di merito impugnata con il ricorso respinto, da un lato, passa in giudicato nonostante la pendenza del termine per la revocazione della sentenza della Cassazione (quinto comma) e, d'altro lato, non può essere sospesa qualora la sentenza della Cassazione venga impugnata per revocazione (sesto comma); b)ove la sentenza della Cassazione abbia accolto il ricorso e cassato con rinvio la sentenza gravata, il giudizio di rinvio, o il termine per riassumerlo, non sono sospesi qualora la sentenza della Cassazione venga impugnata per revocazione (sesto comma). 2.3.In questo quadro, come già precisato da questa Corte, non è contenuta alcuna specifica regola che disciplini, con rifermento all'impugnazione per revocazione ex art. 395, n. 4, cpc, la possibilità 9 di sospendere l'esecuzione delle stesse sentenze della Corte di cassazione e, precisamente, delle sole sentenze della Corte di cassazione astrattamente suscettibili di esecuzione, vale a dire quelle emesse ai sensi dell'articolo 384, secondo comma, ultima parte, cpc, e, pertanto, non vi è ragione di non dare applicazione al disposto dell' articolo 401 cpc, che attribuisce al giudice della revocazione - e quindi anche alla Corte di cassazione investita di un ricorso per revocazione ex articolo 395, n. 4, avverso una propria sentenza - il potere di sospendere l'esecuzione di tale sentenza con l'ordinanza di cui all'articolo 373 cpc.(Cass. sez.5 18301 del 2015). 2.4.Alla stregua degli esposti argomenti di carattere letterale e sistematico si deve quindi concludere per l'ammissibilità della sospensiva ex articolo 401 c.p.c. nei procedimenti di revocazione ex art. 395 n. 4 cpc avverso sentenze della corte di Cassazione emesse ai sensi dell'articolo 384, secondo comma, ultima parte, cpc. 2.5.Nella specie la sentenza della Corte di cassazione n. 2362 del 2022, avendo rigettato il ricorso della NI, non è suscettibile di esecuzione con conseguente inapplicabilità dell’art. 401 c.p.c. né tantomeno, per quanto sopra precisato, può essere sospesa la sentenza di merito passata in giudicato per effetto della detta sentenza di rigetto della Corte di cassazione. 3.Con il primo motivo si denuncia l’errore revocatorio, ex art. 395, comma 1, n. 4 c.p.c., da parte di questa Corte nella sentenza n. 2362 del 2022 per avere quest’ultima - nel respingere il quinto motivo di ricorso, esaminato per primo, affermando che “dalla sentenza emergevano chiaramente le ragioni (non riconducibilità all'attività tipica di una società cooperativa costruttrice e barratura del quadro VG30 della dichiarazione) che avevano portato la C.T.R. ad escludere l'operazione oggetto di ripresa da quelle tipiche della UN'ABITA, quale 10 impresa cooperativa costruttrice”- travisato il contenuto del mezzo poiché con esso la Cooperativa aveva, in subordine ben evidenziato (pagg. 82 e 83 del ricorso) come proprio gli elementi utilizzati dalla Corte di cassazione costituissero riprova dell’apparenza della motivazione della sentenza della CTR non essendo conferenti rispetto alla valutazione dell’occasionalità di un’operazione. In particolare, ad avviso della ricorrente, la Corte sarebbe incorsa in un errore di fatto trattandosi di una sostanziale “svista” di quanto sostenuto dalla Cooperativa, con “un vero e proprio omesso esame del motivo nella sua interezza”. 4. Con il secondo motivo, si denuncia l’errore revocatorio, ex art. 395, comma 1, n. 4 c.p.c. da parte di questa Corte per avere – in ordine al terzo motivo di gravame con il quale la Cooperativa aveva dedotto l’erroneità della sentenza di secondo grado nella misura in cui aveva ritenuto la indetraibilità dell’Iva stante la occasionalità dell’operazione di assegnazione degli immobili in questione ai soci – affermato la novità della censura relativa alla violazione del principio di neutralità dell’Iva sebbene quest’ultima, come evidenziato anche nel ricorso per cassazione, fosse stata argomentata dalla Cooperativa già nel ricorso introduttivo unitamente alla lesione dei principi europei di affidamento e certezza del diritto;
in tale modo, ad avviso delle ricorrente, la Corte sarebbe incorsa in una “svista percettiva” immediatamente percepibile su quanto scritto nei propri atti dalla società ricorrente e non quindi in una valutazione giuridica di un motivo. 5.Con il terzo motivo si denuncia l’errore revocatorio, ex art. 395, comma 1, n. 4 c.p.c., da parte di questa Corte per avere quest’ultima - nel dichiarare assorbito dall’esame dei motivi terzo e quinto (attinenti alle disposizioni ordinariamente applicabili ai fini Iva), il secondo mezzo (concernente la violazione dell’art. 35, comma 9, del d.l. n. 223 del 11 2006 per avere la CTR ritenuto erroneamente non applicabile detta disposizione) - commesso una “semplice svista” circa tale declaratoria di assorbimento non sussistendo alcuna consequenzialità logico- giuridica tra i motivi terzo e quinto e il secondo motivo, riscontrabile invece tra il motivo secondo, da un lato, e il terzo e il quinto, dall’altro, essendo l’art. 35, comma 9, cit. una disposizione introducente, in via transitoria, una deroga di generalizzata applicazione all’ordinario meccanismo di rettifica della detrazione previsto dall’art. 19-bis, comma 2, cit.; in particolare, ad avviso della ricorrente si tratterebbe di un errore decisivo in quanto senza la svista materiale circa la relazione tra i motivi la Corte avrebbe esaminato prima il motivo n. 2 e- in caso di accoglimento dello stesso – avrebbe logicamente ritenuto assorbiti i motivi n. 3 e n. 5. 6.Con il quarto motivo si denuncia l’errore revocatorio, ex art. 395, comma 1, n. 4 c.p.c., da parte di questa Corte per avere quest’ultima nel ritenere inammissibile per difetto di autosufficienza il sesto motivo di ricorso (con il quale si era lamentato l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso qual era - relativamente alla ripresa n. 3 concernente parziali omesse variazioni in aumento, in violazione dell’art. 90, comma 2, del TUIR, quanto ai proventi derivanti dall’assegnazione degli immobili in questione – l’avvenuta variazione in aumento in ordine alle spese recuperate a tassazione nella dichiarazione presentata dalla contribuente per l’anno 2006) affermato che la difesa della contribuente avesse fatto solo genericamente riferimento a delibere del CDA della NI nonché al contenuto della dichiarazione per l’anno di imposta 2006 mediante una semplice relatio agli allegati 10bis e ter dell’originario ricorso sebbene il ricorso per cassazione contenesse sia la trascrizione della delibera del CDA sia una ricostruzione del Quadro RF del Modello Unico 2007/SC entrambi con riferimenti alla loro allegazione nel ricorso introduttivo;
da qui, ad 12 avviso della ricorrente, l’errore materiale rispetto agli atti di causa in cui sarebbe caduta la Corte affermando l’assenza di trascrizioni che in realtà erano state trasposte nel ricorso per cassazione. 7. I motivi di ricorso- da trattare congiuntamente per connessione- sono inammissibili per le ragioni di seguito indicate. 7.1.Occorre premettere che l'istanza di revocazione implica, ai fini della sua ammissibilità, un errore di fatto riconducibile all'art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., che consiste in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza (o l'inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso su cui il giudice si sia pronunciato. L'errore in questione presuppone, quindi, il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l’altra dagli atti e documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio formatosi sulla base di una valutazione (cfr, ex plurimis, Cass. sez. 6- 5, n. 18254 del 2022; Cass. civ. sentt. nn. 13915 del 2005 e 2425 del 2006, v. anche Cass. civ. SS.UU. sent. n. 9882 del 2001). 7.2.La Cassazione ha osservato che l'errore di fatto revocatorio deve risultare dagli atti o documenti della causa: "vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita. Tale genere di errore presuppone il contrasto tra due diverse rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l'altra dagli atti e documenti processuali, purché, da un lato, la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione, e non di valutazione o di giudizio e, dall'altro, 13 quella risultante dagli atti e documenti non sia stata contestata dalle parti" (per tutte Cass. SS.UU. n. 5303 del 1997; v. poi Cass. SS.UU. n. 561 del 2000; Cass. SS.UU. n. 15979 del 2001; Cass. SS.UU. n. 23856 del 2008; Cass. SS.UU. n. 4413 del 2016; v. sulla distinzione tra errore materiale e errore revocatorio, da ultimo Cass. SU Ordinanza n. 12210 del 14/04/2022). In particolare, l’errore di fatto rilevante ai fini della revocazione della sentenza, compresa quella della Corte di cassazione, presuppone l'esistenza di un contrasto fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza impugnata e l'altra dagli atti processuali;
il detto errore deve: a) consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato, b) risultare con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive;
c) essere essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16439 del 10/06/2021). 7.3.La Corte ha, quindi, evidenziato che "in generale l'errore non può riguardare la violazione o falsa applicazione di norme giuridiche ovvero la valutazione e l'interpretazione dei fatti storici;
deve avere i caratteri dell'assoluta evidenza e della semplice rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti e i documenti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche;
deve essere essenziale e decisivo, nel senso che tra la percezione asseritamente erronea da parte del giudice e la decisione da lui emessa deve esistere un nesso causale tale che senza l'errore la pronuncia sarebbe stata diversa" (tra le ultime v. Cass. n. 14656 del 2017). Ne consegue che "non è idoneo ad integrare errore revocatorio 14 l'ipotizzato travisamento di dati giuridico-fattuali acquisiti attraverso la mediazione delle parti e l'interpretazione dei contenuti espositivi degli atti del giudizio, e dunque mediante attività valutativa, insuscettibile in quanto tale -quand'anche risulti errata - di revocazione" (Cass. n. 14108 del 2016; Cass. n. 13181 del 2013; da ultimo, nello stesso senso, Cass., sez. L, n. 8828 del 2017; Cass. n. 27570 del 2018; n. 26892 del 2019). In particolare, secondo il consolidato orientamento di questa Corte (Cass. n. 22569 del 2013; n. 4605 del 2013, n. 16003 del 2011) fuoriesce dal travisamento rilevante ogni errore che attinga la interpretazione del quadro processuale che esso denunziava, in coerenza con una scelta che deve lasciar fermo il valore costituzionale della insindacabilità delle valutazioni di fatto e di diritto della Corte di legittimità (Cass. 14088/2018; Cass. sez. 6-5, n. 18254 del 2022). 7.5.E’ dunque inammissibile il ricorso ex art. 395, n. 4, c.p.c., ove vengano dedotti errori di giudizio concernenti i motivi di ricorso esaminati dalla sentenza della quale è chiesta la revocazione, ovvero l'errata valutazione di fatti esattamente rappresentati o, ancora, l'omesso esame di atti difensivi, asseritamente contenenti argomentazioni giuridiche non valutate (Cass. 22/09/2014, n. 19926; Cass. 09/12/2013, n. 27451; Cass. Sez. Un. 28/05/2013, n. 13181; Cass. 12/12/2012, n. 22868; Cass. 18/01/2012, n. 714; Cass. Sez. Un. 30/10/2008, n. 26022). 7.6.Questa Corte ha, peraltro, precisato (Cass. 17 febbraio 2017, n. 4237), che non ricorre errore revocatorio nel preteso errore nell'individuazione delle questioni oggetto di motivi del ricorso (Cass., ord. 26 febbraio 2008, n. 5076), nel preteso errore nell'interpretazione dei motivi (Cass. 24 aprile 2006, n. 9533) o nella lettura del ricorso (Cass. n. 5076/08). In particolare, è consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui una sentenza della Corte di cassazione 15 non possa essere impugnata per revocazione in base all'assunto che essa abbia male valutato i motivi di ricorso, perché un vizio di questo tipo costituirebbe un errore di giudizio e non un errore di fatto ai sensi dell'art. 395, comma 1, numero 4, c.p.c. (Cass. Sez.
6 - L, 03/04/2017, n. 8615; Cass. Sez. 6 - 3, 15/06/2012, n. 9835). 8.In ordine al primo motivo, va osservato che, nella impugnata sentenza, la Corte di cassazione ha rigettato il quinto motivo di ricorso - con il quale si deduceva la nullità della sentenza di appello per motivazione apparente circa il carattere occasionale dell’operazione di acquisto e assegnazione degli immobili in questione – osservando che emergevano in essa “chiaramente le ragioni (non riconducibilità all'attività tipica di una società cooperativa costruttrice e barratura del quadro VG30 della dichiarazione) che avevano portato la C.T.R. ad escludere l'operazione oggetto di ripresa da quelle tipiche della NI, quale impresa cooperativa costruttrice”(pag.5-6); invero, la denuncia della sostanziale svista in cui sarebbe incorsa la Corte travisando il quinto motivo di ricorso poiché con esso la Cooperativa avrebbe, in subordine, evidenziato - a riprova della apparenza della motivazione della CTR - la inconferenza rispetto alla valutazione della occasionalità ai fini Iva dell’operazione, proprio di quegli elementi utilizzati poi dalla stessa Corte (quali la qualifica astratta di cooperativa edilizia e la barratura della casella VG30), si risolve in una denuncia come dedotto dalla stessa ricorrente di “un omesso esame del motivo nella sua interezza” e, dunque, di un omesso esame di atti difensivi, asseritamente contenenti argomentazioni giuridiche non valutate. 9.Con riferimento al secondo motivo di ricorso, nella sentenza impugnata, quanto al terzo motivo di gravame (concernente la dedotta violazione degli artt. 19, comma 1 e 2 e dell’art. 19-bis, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, dell'art. 17 della VI Direttiva CEE, nonché 16 dell'art. 53 Cost., in relazione all'art. 8 del d.P.R. n. 322 del 1998, nonché della violazione del principio di neutralità dell'I.V.A. per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto "occasionale" l'operazione di assegnazione degli immobili in questione ai soci della cooperativa) la Corte, per quanto di interesse, ha affermato che lo stesso, “nella parte in cui faceva riferimento alla violazione del principio di neutralità dell’Iva introduce[va] censure nuove di cui, da un lato, non vi [era] traccia nella decisione impugnata e che, dall’altro e per quanto articolato in ricorso, non risulta[vano] essere state proposte nei precedenti gradi di giudizio”;il che presuppone una valutazione da parte della Corte degli atti di giudizio ed esclude in radice l'astratta configurabilità della "svista percettiva" dedotta a fondamento dell'errore revocatorio (in tal senso, Cass. n. 10110 del 2017; Cass. n. 24116 del 2017). Ci si duole di pretesi errori su atti, per di più processuali, e non su fatti, e cioè - per dirla con le SS.UU. n. 23306 del 2016 - su "verità o non verità di specifici dati empirici, idonei a dar conto di un accadimento esterno al processo" (Cass. n. 14088/2018). L'errore di fatto, quale motivo di revocazione, deve consistere in una falsa percezione di quanto emerge dagli atti sottoposti al suo giudizio, concretatasi in una svista materiale su circostanze decisive, emergenti direttamente dagli atti con carattere di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, con esclusione di ogni apprezzamento in ordine alla valutazione in diritto delle risultanze processuali. 10.Ugualmente inammissibile- risolvendosi in una denuncia, con il mezzo revocatorio, di errori di giudizio concernenti i motivi di ricorso- si profila il terzo motivo con il quale si denuncia la “svista materiale” nella quale sarebbe incorsa la Corte nel dichiarare, a seguito dell’esame del terzo e del quinto motivo l’assorbimento improprio del secondo motivo (concernente la denunciata violazione dell’art. 35, comma 9, del d.l. n. 223 del 2006 per avere la CTR ritenuto non applicabile detta 17 disposizione) attesa l’assunta assenza di un nesso di conseguenzialità logico-giuridica tra i motivi n. 3 e n. 5 e il motivo n. 2 considerando la priorità logica dell’analisi del secondo motivo afferente all’applicazione di una disposizione derogatoria rispetto all’ordinario meccanismo di rettifica della detrazione previsto dall’art. 19-bis, comma 2, cit. 11.Quanto al quarto motivo di ricorso, nella sentenza impugnata la Corte ha dichiarato inammissibile, per difetto di autosufficienza, il sesto motivo di ricorso affermando che “la difesa della contribuente [aveva] solo genericamente fatto riferimento a delibere del CDA della NI (ricorso p. 91 prime sette righe) nonché al contenuto della dichiarazione per l’anno di imposta 2006 (ivi, pp 90 cpv, 92 ult. cpv e 93 prime quattro righe) mediante una semplice relatio agli allegati 10bis e 10ter dell’originario ricorso …senza tuttavia procedere alla trascrizione del relativo contenuto sì da precludere al Collegio qualsivoglia delibazione in merito”. Anche in questo caso la Corte ha effettuato una valutazione degli atti di giudizio, il che esclude l'astratta configurabilità della "svista percettiva", risolvendosi la denuncia della erronea affermazione dell’assenza di trascrizioni - in realtà trasposte nel ricorso per cassazione- in una pretesa errata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali. 12.In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. 13.Nulla sulle spese del giudizio di legittimità essendo rimasta intimata l’Agenzia delle entrate.
P.Q. M.
La Corte dichiara inammissibile ricorso. Dà atto, ai sensi dell'art.13 comma 1 quater D.P.R. n.115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a 18 quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma il 7 febbraio 2023
Letta l’istanza depositata dalla parte ricorrente di sospensione del processo, ai sensi dell’art. 1, comma 236, della legge n. 197 del 2022. FATTI DI CAUSA 1. L'NI SOC. COOP. impugnò, innanzi alla C.T.P. di Milano, l'avviso di accertamento con cui l'Ufficio aveva provveduto, nei propri confronti, a diverse riprese relative all'anno 2006 concernenti, tra l’altro, l’indebita detrazione Iva, ai sensi degli artt. 19 e 19bis del d.P.R. n. 633 del 1972, sugli acquisti di alcuni immobili siti nel Comune di Magliano concessi successivamente in godimento ai soci in regime di esenzione Iva ai sensi dell’art. 35, comma 8, del d.l. n. 223 del 2006, nonché parziali omesse variazioni in aumento, ai fini Ires, quanto ai proventi derivanti dall’assegnazione ai soci dei suddetti immobili, in violazione dell’art. 90, comma 1 e comma 2, de TUIR. 2. L'adìta C.T.P. accolse parzialmente il ricorso con sentenza n. 112/25/13, avverso la quale l'Agenzia delle entrate propose gravame 3 innanzi alla C.T.R. della Lombardia;
quest'ultima, con sentenza n. 2446/2014, depositata il 12.5.2014, accolse parzialmente l'appello osservando che l'attività di compravendita e successiva assegnazione ai soci degli immobili siti in Magliano non era operazione detraibile ai fini I.V.A., per trovare applicazione, nella specie, l'art. 35, comma 8, del d.l. n. 223 del 2006, trattandosi di cessione di fabbricati operata da società cooperativa entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione né, in ogni caso, rientrando detta attività in quella tipica della società contribuente (come comprovato, d'altronde, dall'avere la NI barrato, in relazione ad esse, la casella VG30 della dichiarazione), sì da assumere le fattezze dell'occasionalità; 3) le spese oggetto di detrazione - connesse all'assegnazione degli alloggi in questione - erano in realtà non deducibili, siccome afferenti a beni non strumentali (riprese 1, 2 e 4), ovvero riconducibili all'art. 90, comma 2, T.U.I.R. 3.Avverso la suddetta sentenza, la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione cui ha resistito con controricorso l’Agenzia delle entrate. 4. Con sentenza n. 2362 del 2022 depositata il 27 gennaio 2022, la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso della contribuente affermando, per quanto ancora di interesse: 1) quanto al quinto motivo (con cui si deduceva la nullità della sentenza per motivazione apparente circa l’asserito carattere occasionale dell’operazione di acquisto e assegnazione degli immobili in questione), dalla sentenza impugnata emergevano chiaramente le ragioni (non riconducibilità all'attività tipica di una società cooperativa costruttrice e barratura del quadro VG30 della dichiarazione) che avevano portato la C.T.R. ad escludere l'operazione oggetto di ripresa da quelle tipiche della NI, quale impresa cooperativa costruttrice;
2) con riferimento 4 al terzo motivo di gravame (concernente la dedotta violazione degli artt. 19, comma 1 e 2 e dell’art. 19-bis, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, dell'art. 17 della VI Direttiva CEE, nonché dell'art. 53 Cost., in relazione all'art. 8 del d.P.R. n. 322 del 1998, nonché della violazione del principio di neutralità dell'I.V.A. per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto "occasionale" l'operazione di assegnazione degli immobili in questione ai soci della cooperativa, anche per effetto dell'avvenuta barratura, in dichiarazione, della casella "VG30" con conseguente ricorrenza di una ipotesi oggettiva di indetraibilità dell'I.V.A. ex art. 19- bis, comma 2, cit.), mentre, nella parte in cui faceva riferimento alla violazione del principio di neutralità dell’Iva, introduceva nuove censure di cui non vi era traccia nella decisione impugnata e che, per quanto articolato in ricorso, non risultavano essere state proposte nei precedenti gradi di giudizio, quanto alle ulteriori doglianze: a) la mera previsione della attività in esame tra quelle ricomprese nello statuto non offriva, di per sé, alcun elemento per qualificare, in concreto, l’attività di compravendita e successiva assegnazione di alloggi come tipica o prevalente di essa contribuente;
b) proprio la difesa relativa alla dedotta “accessorietà” di siffatta attività di compravendita finalizzata alla successiva assegnazione ai propri soci, smentiva la conclusione della sua non occasionalità (con conseguente assorbimento delle ulteriori questioni relative al riempimento del quadro VG30) giacché pur sviluppando argomentazioni del tutto nuove – e perciò stesso inammissibili- paradossalmente confermava che quella in esame non rappresentava affatto l’attività tipica o prevalente di NI;
3) era assorbito il secondo motivo con cui la società lamentava la violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 19-bis, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, nonché dell'art. 17 della VI Direttiva CEE, nonché la violazione del principio di neutralità dell'I.V.A., in relazione all'art. 35, comma 9, del d.l. n. 223 del 2006, per avere la C.T.R. 5 erroneamente ritenuto non applicabile, nella specie, la disciplina di cui al cit. comma 9; 4) il sesto motivo - con cui si deduceva l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio e, precisamente che, relativamente alla ripresa n. 3 (concernente parziali omesse variazioni in aumento, in violazione dell'art. 90, comma 2, T.U.I.R., quanto ai proventi derivanti dall'assegnazione degli immobili in questione), "le spese recuperate a tassazione nell'accertamento erano già state oggetto di variazione in aumento nella dichiarazione presentata dalla contribuente per l'anno 2006" (cfr. ricorso, p. 90) – era inammissibile in quanto, in difetto del principio di autosufficienza, la ricorrente aveva solo genericamente fatto riferimento a delibere del c.d.a. della NI (cfr. ricorso, p. 91, prime sette righe), nonché al contenuto della dichiarazione per l'anno di imposta 2006 (cfr. ivi, pp. 90, cpv., 92 ult. cpv. e 93 prime quattro righe), mediante una semplice relatio agli allegati 10 -bis e ter dell'originario ricorso, che smentirebbero la conclusione della C.T.R. e dimostrerebbero la fondatezza del proprio assunto, senza tuttavia procedere alla trascrizione del relativo contenuto, sì da precludere al Collegio qualsivoglia delibazione. 5.Avverso la suddetta ordinanza della Corte di cassazione, la società contribuente propone ricorso per revocazione affidato quattro motivi formulando istanza di sospensione dell’esecuzione della sentenza ai sensi degli artt. 401 e 373 c.p.c. 6. L’Agenzia delle entrate è rimasta intimata. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Va preliminarmente disattesa l’istanza di sospensione del processo ai sensi dell’art. 1, comma 236, della legge n. 197 del 2022 depositata da parte ricorrente al fine di addivenire alla estinzione dei carichi 6 affidati agli agenti della riscossione (c.d. rottamazione quater) con riguardo alla cartella di pagamento (afferente al debito tributario derivante dall’avviso di accertamento per cui è causa) emessa da Equitalia Nord s.p.a. e notificata alla società all’esito della sentenza di secondo grado della CTR della Lombardia. 1.1.Ai sensi dell’art. 1, comma 236 cit. «Nella dichiarazione di cui al comma 235 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati;
in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti». 1.2.In tale ipotesi, il contribuente ha la possibilità di accedere a una definizione del giudizio – alternativa rispetto alla pronuncia giudiziale – purché la controversia sia ancora pendente ed abbia ad oggetto i carichi affidati agli agenti della riscossione. 1.3. Le disposizioni che prevedono la definizione agevolata per le controversie «pendenti» si riferiscono alle controversie in cui la decisione giurisdizionale sia ancora impugnabile con i mezzi ordinari, ma non anche a quelle in cui l'unico rimedio esperibile sia la revocazione, atteso che la pendenza del termine per la revocazione non impedisce, a norma dell'art. 391-bis cod. proc. civ., il passaggio in giudicato della sentenza impugnata con ricorso per cassazione respinto (Cass., Sez. V, 13 settembre 2022, n. 26939). 7 1.4.Il principio è profondamente radicato nella giurisprudenza di questa Corte, che ha rilevato la natura speciale della disposizione dell’art. 391- bis, quinto comma, cod. proc. civ. (norma rimasta sostanzialmente immutata nella sua formulazione sin dalla sua introduzione con l’art. 67 l. 26 novembre 1990, n. 353), secondo cui «la pendenza del termine per la revocazione della sentenza della Corte di cassazione non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza impugnata con ricorso per cassazione respinto». A differenza della revocazione delle sentenze di merito, la cui revocazione ai termini dell’art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. impedisce il passaggio in giudicato, come ribadito dall’art. 324 cod. proc. civ., la revocazione delle sentenze di legittimità è uno strumento di revocazione straordinaria (Cass., Sez. III, 14 febbraio 2022, n. 4678; Cass., Sez. I, 20 aprile 2006, n. 9174), che impedisce di considerare la lite come pendente e, di conseguenza, preclude l’utilizzo dello strumento condonistico relativo alle controversie «pendenti» (Cass., Sez. V, 22 settembre 2022, n. 27816; Cass., Sez. VI, 11 novembre 2019, n. 29037; Cass., Sez. VI, 4 marzo 2019, n. 6212; Cass., Sez. VI, 11 febbraio 2019, n. 3947; Cass., Sez. VI, 2 agosto 2017, n. 19261; Cass., Sez. V, 3 agosto 2016, n. 16164; Cass., Sez. V, 15 giugno 2016, n. 13306; Cass., Sez. V, 17 gennaio 2014, n. 843; Cass., Sez. VI, 23 febbraio 2012, n. 2750). 1.5.Detto principio va applicato anche alla definizione agevolata di cui all’art. 1, comma 236 della l. n. 197/2022, trattandosi anche in questo caso di definizione agevolata (e alternativa alla decisione giurisdizionale) di controversia pendente, che tale non può ritenersi per effetto del disposto dell’art. 391-bis, quinto comma, cod. proc. civ. 8 2. Va altresì, in via preliminare, dichiarata inammissibile l’istanza di sospensione dell’esecuzione della sentenza impugnata ai sensi degli artt. 401 e 373 c.p.c. 2.1.Invero, ai sensi dell’art. 391 bis, sesto comma, cpc, "In caso di impugnazione per revocazione della sentenza della Corte di Cassazione non è ammessa la sospensione dell'esecuzione della sentenza passata in giudicato, né è sospeso il giudizio di rinvio o il termine per riassumerlo. 2.2.La disposizione dettata nel sesto comma dell'articolo 391 bis cpc completa quella dettata nel quinto comma del medesimo articolo, cosicché i due commi vanno letti unitariamente come fonte della complessiva disciplina del rapporto tra le vicende del giudizio di merito e l'impugnazione per revocazione ex art. 395, n. 4, cpc delle sentenze della Corte di cassazione che non abbiano deciso il merito. Alla stregua di tale disciplina: a)ove la sentenza della Cassazione abbia respinto il ricorso, la sentenza di merito impugnata con il ricorso respinto, da un lato, passa in giudicato nonostante la pendenza del termine per la revocazione della sentenza della Cassazione (quinto comma) e, d'altro lato, non può essere sospesa qualora la sentenza della Cassazione venga impugnata per revocazione (sesto comma); b)ove la sentenza della Cassazione abbia accolto il ricorso e cassato con rinvio la sentenza gravata, il giudizio di rinvio, o il termine per riassumerlo, non sono sospesi qualora la sentenza della Cassazione venga impugnata per revocazione (sesto comma). 2.3.In questo quadro, come già precisato da questa Corte, non è contenuta alcuna specifica regola che disciplini, con rifermento all'impugnazione per revocazione ex art. 395, n. 4, cpc, la possibilità 9 di sospendere l'esecuzione delle stesse sentenze della Corte di cassazione e, precisamente, delle sole sentenze della Corte di cassazione astrattamente suscettibili di esecuzione, vale a dire quelle emesse ai sensi dell'articolo 384, secondo comma, ultima parte, cpc, e, pertanto, non vi è ragione di non dare applicazione al disposto dell' articolo 401 cpc, che attribuisce al giudice della revocazione - e quindi anche alla Corte di cassazione investita di un ricorso per revocazione ex articolo 395, n. 4, avverso una propria sentenza - il potere di sospendere l'esecuzione di tale sentenza con l'ordinanza di cui all'articolo 373 cpc.(Cass. sez.5 18301 del 2015). 2.4.Alla stregua degli esposti argomenti di carattere letterale e sistematico si deve quindi concludere per l'ammissibilità della sospensiva ex articolo 401 c.p.c. nei procedimenti di revocazione ex art. 395 n. 4 cpc avverso sentenze della corte di Cassazione emesse ai sensi dell'articolo 384, secondo comma, ultima parte, cpc. 2.5.Nella specie la sentenza della Corte di cassazione n. 2362 del 2022, avendo rigettato il ricorso della NI, non è suscettibile di esecuzione con conseguente inapplicabilità dell’art. 401 c.p.c. né tantomeno, per quanto sopra precisato, può essere sospesa la sentenza di merito passata in giudicato per effetto della detta sentenza di rigetto della Corte di cassazione. 3.Con il primo motivo si denuncia l’errore revocatorio, ex art. 395, comma 1, n. 4 c.p.c., da parte di questa Corte nella sentenza n. 2362 del 2022 per avere quest’ultima - nel respingere il quinto motivo di ricorso, esaminato per primo, affermando che “dalla sentenza emergevano chiaramente le ragioni (non riconducibilità all'attività tipica di una società cooperativa costruttrice e barratura del quadro VG30 della dichiarazione) che avevano portato la C.T.R. ad escludere l'operazione oggetto di ripresa da quelle tipiche della UN'ABITA, quale 10 impresa cooperativa costruttrice”- travisato il contenuto del mezzo poiché con esso la Cooperativa aveva, in subordine ben evidenziato (pagg. 82 e 83 del ricorso) come proprio gli elementi utilizzati dalla Corte di cassazione costituissero riprova dell’apparenza della motivazione della sentenza della CTR non essendo conferenti rispetto alla valutazione dell’occasionalità di un’operazione. In particolare, ad avviso della ricorrente, la Corte sarebbe incorsa in un errore di fatto trattandosi di una sostanziale “svista” di quanto sostenuto dalla Cooperativa, con “un vero e proprio omesso esame del motivo nella sua interezza”. 4. Con il secondo motivo, si denuncia l’errore revocatorio, ex art. 395, comma 1, n. 4 c.p.c. da parte di questa Corte per avere – in ordine al terzo motivo di gravame con il quale la Cooperativa aveva dedotto l’erroneità della sentenza di secondo grado nella misura in cui aveva ritenuto la indetraibilità dell’Iva stante la occasionalità dell’operazione di assegnazione degli immobili in questione ai soci – affermato la novità della censura relativa alla violazione del principio di neutralità dell’Iva sebbene quest’ultima, come evidenziato anche nel ricorso per cassazione, fosse stata argomentata dalla Cooperativa già nel ricorso introduttivo unitamente alla lesione dei principi europei di affidamento e certezza del diritto;
in tale modo, ad avviso delle ricorrente, la Corte sarebbe incorsa in una “svista percettiva” immediatamente percepibile su quanto scritto nei propri atti dalla società ricorrente e non quindi in una valutazione giuridica di un motivo. 5.Con il terzo motivo si denuncia l’errore revocatorio, ex art. 395, comma 1, n. 4 c.p.c., da parte di questa Corte per avere quest’ultima - nel dichiarare assorbito dall’esame dei motivi terzo e quinto (attinenti alle disposizioni ordinariamente applicabili ai fini Iva), il secondo mezzo (concernente la violazione dell’art. 35, comma 9, del d.l. n. 223 del 11 2006 per avere la CTR ritenuto erroneamente non applicabile detta disposizione) - commesso una “semplice svista” circa tale declaratoria di assorbimento non sussistendo alcuna consequenzialità logico- giuridica tra i motivi terzo e quinto e il secondo motivo, riscontrabile invece tra il motivo secondo, da un lato, e il terzo e il quinto, dall’altro, essendo l’art. 35, comma 9, cit. una disposizione introducente, in via transitoria, una deroga di generalizzata applicazione all’ordinario meccanismo di rettifica della detrazione previsto dall’art. 19-bis, comma 2, cit.; in particolare, ad avviso della ricorrente si tratterebbe di un errore decisivo in quanto senza la svista materiale circa la relazione tra i motivi la Corte avrebbe esaminato prima il motivo n. 2 e- in caso di accoglimento dello stesso – avrebbe logicamente ritenuto assorbiti i motivi n. 3 e n. 5. 6.Con il quarto motivo si denuncia l’errore revocatorio, ex art. 395, comma 1, n. 4 c.p.c., da parte di questa Corte per avere quest’ultima nel ritenere inammissibile per difetto di autosufficienza il sesto motivo di ricorso (con il quale si era lamentato l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso qual era - relativamente alla ripresa n. 3 concernente parziali omesse variazioni in aumento, in violazione dell’art. 90, comma 2, del TUIR, quanto ai proventi derivanti dall’assegnazione degli immobili in questione – l’avvenuta variazione in aumento in ordine alle spese recuperate a tassazione nella dichiarazione presentata dalla contribuente per l’anno 2006) affermato che la difesa della contribuente avesse fatto solo genericamente riferimento a delibere del CDA della NI nonché al contenuto della dichiarazione per l’anno di imposta 2006 mediante una semplice relatio agli allegati 10bis e ter dell’originario ricorso sebbene il ricorso per cassazione contenesse sia la trascrizione della delibera del CDA sia una ricostruzione del Quadro RF del Modello Unico 2007/SC entrambi con riferimenti alla loro allegazione nel ricorso introduttivo;
da qui, ad 12 avviso della ricorrente, l’errore materiale rispetto agli atti di causa in cui sarebbe caduta la Corte affermando l’assenza di trascrizioni che in realtà erano state trasposte nel ricorso per cassazione. 7. I motivi di ricorso- da trattare congiuntamente per connessione- sono inammissibili per le ragioni di seguito indicate. 7.1.Occorre premettere che l'istanza di revocazione implica, ai fini della sua ammissibilità, un errore di fatto riconducibile all'art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., che consiste in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza (o l'inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso su cui il giudice si sia pronunciato. L'errore in questione presuppone, quindi, il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l’altra dagli atti e documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio formatosi sulla base di una valutazione (cfr, ex plurimis, Cass. sez. 6- 5, n. 18254 del 2022; Cass. civ. sentt. nn. 13915 del 2005 e 2425 del 2006, v. anche Cass. civ. SS.UU. sent. n. 9882 del 2001). 7.2.La Cassazione ha osservato che l'errore di fatto revocatorio deve risultare dagli atti o documenti della causa: "vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita. Tale genere di errore presuppone il contrasto tra due diverse rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l'altra dagli atti e documenti processuali, purché, da un lato, la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione, e non di valutazione o di giudizio e, dall'altro, 13 quella risultante dagli atti e documenti non sia stata contestata dalle parti" (per tutte Cass. SS.UU. n. 5303 del 1997; v. poi Cass. SS.UU. n. 561 del 2000; Cass. SS.UU. n. 15979 del 2001; Cass. SS.UU. n. 23856 del 2008; Cass. SS.UU. n. 4413 del 2016; v. sulla distinzione tra errore materiale e errore revocatorio, da ultimo Cass. SU Ordinanza n. 12210 del 14/04/2022). In particolare, l’errore di fatto rilevante ai fini della revocazione della sentenza, compresa quella della Corte di cassazione, presuppone l'esistenza di un contrasto fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza impugnata e l'altra dagli atti processuali;
il detto errore deve: a) consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato, b) risultare con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive;
c) essere essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16439 del 10/06/2021). 7.3.La Corte ha, quindi, evidenziato che "in generale l'errore non può riguardare la violazione o falsa applicazione di norme giuridiche ovvero la valutazione e l'interpretazione dei fatti storici;
deve avere i caratteri dell'assoluta evidenza e della semplice rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti e i documenti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche;
deve essere essenziale e decisivo, nel senso che tra la percezione asseritamente erronea da parte del giudice e la decisione da lui emessa deve esistere un nesso causale tale che senza l'errore la pronuncia sarebbe stata diversa" (tra le ultime v. Cass. n. 14656 del 2017). Ne consegue che "non è idoneo ad integrare errore revocatorio 14 l'ipotizzato travisamento di dati giuridico-fattuali acquisiti attraverso la mediazione delle parti e l'interpretazione dei contenuti espositivi degli atti del giudizio, e dunque mediante attività valutativa, insuscettibile in quanto tale -quand'anche risulti errata - di revocazione" (Cass. n. 14108 del 2016; Cass. n. 13181 del 2013; da ultimo, nello stesso senso, Cass., sez. L, n. 8828 del 2017; Cass. n. 27570 del 2018; n. 26892 del 2019). In particolare, secondo il consolidato orientamento di questa Corte (Cass. n. 22569 del 2013; n. 4605 del 2013, n. 16003 del 2011) fuoriesce dal travisamento rilevante ogni errore che attinga la interpretazione del quadro processuale che esso denunziava, in coerenza con una scelta che deve lasciar fermo il valore costituzionale della insindacabilità delle valutazioni di fatto e di diritto della Corte di legittimità (Cass. 14088/2018; Cass. sez. 6-5, n. 18254 del 2022). 7.5.E’ dunque inammissibile il ricorso ex art. 395, n. 4, c.p.c., ove vengano dedotti errori di giudizio concernenti i motivi di ricorso esaminati dalla sentenza della quale è chiesta la revocazione, ovvero l'errata valutazione di fatti esattamente rappresentati o, ancora, l'omesso esame di atti difensivi, asseritamente contenenti argomentazioni giuridiche non valutate (Cass. 22/09/2014, n. 19926; Cass. 09/12/2013, n. 27451; Cass. Sez. Un. 28/05/2013, n. 13181; Cass. 12/12/2012, n. 22868; Cass. 18/01/2012, n. 714; Cass. Sez. Un. 30/10/2008, n. 26022). 7.6.Questa Corte ha, peraltro, precisato (Cass. 17 febbraio 2017, n. 4237), che non ricorre errore revocatorio nel preteso errore nell'individuazione delle questioni oggetto di motivi del ricorso (Cass., ord. 26 febbraio 2008, n. 5076), nel preteso errore nell'interpretazione dei motivi (Cass. 24 aprile 2006, n. 9533) o nella lettura del ricorso (Cass. n. 5076/08). In particolare, è consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui una sentenza della Corte di cassazione 15 non possa essere impugnata per revocazione in base all'assunto che essa abbia male valutato i motivi di ricorso, perché un vizio di questo tipo costituirebbe un errore di giudizio e non un errore di fatto ai sensi dell'art. 395, comma 1, numero 4, c.p.c. (Cass. Sez.
6 - L, 03/04/2017, n. 8615; Cass. Sez. 6 - 3, 15/06/2012, n. 9835). 8.In ordine al primo motivo, va osservato che, nella impugnata sentenza, la Corte di cassazione ha rigettato il quinto motivo di ricorso - con il quale si deduceva la nullità della sentenza di appello per motivazione apparente circa il carattere occasionale dell’operazione di acquisto e assegnazione degli immobili in questione – osservando che emergevano in essa “chiaramente le ragioni (non riconducibilità all'attività tipica di una società cooperativa costruttrice e barratura del quadro VG30 della dichiarazione) che avevano portato la C.T.R. ad escludere l'operazione oggetto di ripresa da quelle tipiche della NI, quale impresa cooperativa costruttrice”(pag.5-6); invero, la denuncia della sostanziale svista in cui sarebbe incorsa la Corte travisando il quinto motivo di ricorso poiché con esso la Cooperativa avrebbe, in subordine, evidenziato - a riprova della apparenza della motivazione della CTR - la inconferenza rispetto alla valutazione della occasionalità ai fini Iva dell’operazione, proprio di quegli elementi utilizzati poi dalla stessa Corte (quali la qualifica astratta di cooperativa edilizia e la barratura della casella VG30), si risolve in una denuncia come dedotto dalla stessa ricorrente di “un omesso esame del motivo nella sua interezza” e, dunque, di un omesso esame di atti difensivi, asseritamente contenenti argomentazioni giuridiche non valutate. 9.Con riferimento al secondo motivo di ricorso, nella sentenza impugnata, quanto al terzo motivo di gravame (concernente la dedotta violazione degli artt. 19, comma 1 e 2 e dell’art. 19-bis, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, dell'art. 17 della VI Direttiva CEE, nonché 16 dell'art. 53 Cost., in relazione all'art. 8 del d.P.R. n. 322 del 1998, nonché della violazione del principio di neutralità dell'I.V.A. per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto "occasionale" l'operazione di assegnazione degli immobili in questione ai soci della cooperativa) la Corte, per quanto di interesse, ha affermato che lo stesso, “nella parte in cui faceva riferimento alla violazione del principio di neutralità dell’Iva introduce[va] censure nuove di cui, da un lato, non vi [era] traccia nella decisione impugnata e che, dall’altro e per quanto articolato in ricorso, non risulta[vano] essere state proposte nei precedenti gradi di giudizio”;il che presuppone una valutazione da parte della Corte degli atti di giudizio ed esclude in radice l'astratta configurabilità della "svista percettiva" dedotta a fondamento dell'errore revocatorio (in tal senso, Cass. n. 10110 del 2017; Cass. n. 24116 del 2017). Ci si duole di pretesi errori su atti, per di più processuali, e non su fatti, e cioè - per dirla con le SS.UU. n. 23306 del 2016 - su "verità o non verità di specifici dati empirici, idonei a dar conto di un accadimento esterno al processo" (Cass. n. 14088/2018). L'errore di fatto, quale motivo di revocazione, deve consistere in una falsa percezione di quanto emerge dagli atti sottoposti al suo giudizio, concretatasi in una svista materiale su circostanze decisive, emergenti direttamente dagli atti con carattere di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, con esclusione di ogni apprezzamento in ordine alla valutazione in diritto delle risultanze processuali. 10.Ugualmente inammissibile- risolvendosi in una denuncia, con il mezzo revocatorio, di errori di giudizio concernenti i motivi di ricorso- si profila il terzo motivo con il quale si denuncia la “svista materiale” nella quale sarebbe incorsa la Corte nel dichiarare, a seguito dell’esame del terzo e del quinto motivo l’assorbimento improprio del secondo motivo (concernente la denunciata violazione dell’art. 35, comma 9, del d.l. n. 223 del 2006 per avere la CTR ritenuto non applicabile detta 17 disposizione) attesa l’assunta assenza di un nesso di conseguenzialità logico-giuridica tra i motivi n. 3 e n. 5 e il motivo n. 2 considerando la priorità logica dell’analisi del secondo motivo afferente all’applicazione di una disposizione derogatoria rispetto all’ordinario meccanismo di rettifica della detrazione previsto dall’art. 19-bis, comma 2, cit. 11.Quanto al quarto motivo di ricorso, nella sentenza impugnata la Corte ha dichiarato inammissibile, per difetto di autosufficienza, il sesto motivo di ricorso affermando che “la difesa della contribuente [aveva] solo genericamente fatto riferimento a delibere del CDA della NI (ricorso p. 91 prime sette righe) nonché al contenuto della dichiarazione per l’anno di imposta 2006 (ivi, pp 90 cpv, 92 ult. cpv e 93 prime quattro righe) mediante una semplice relatio agli allegati 10bis e 10ter dell’originario ricorso …senza tuttavia procedere alla trascrizione del relativo contenuto sì da precludere al Collegio qualsivoglia delibazione in merito”. Anche in questo caso la Corte ha effettuato una valutazione degli atti di giudizio, il che esclude l'astratta configurabilità della "svista percettiva", risolvendosi la denuncia della erronea affermazione dell’assenza di trascrizioni - in realtà trasposte nel ricorso per cassazione- in una pretesa errata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali. 12.In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. 13.Nulla sulle spese del giudizio di legittimità essendo rimasta intimata l’Agenzia delle entrate.
P.Q. M.
La Corte dichiara inammissibile ricorso. Dà atto, ai sensi dell'art.13 comma 1 quater D.P.R. n.115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a 18 quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma il 7 febbraio 2023