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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 04/08/2025, n. 695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 695 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 16/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dai Magistrati
Dott. Cecilia Marino Presidente
Dott. Francesca Firrao Consigliere relatore
Dott. Angela Giunta Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 16/2023 promossa da
(P.IVA , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra Morlotti, presso cui è elettivamente domiciliata,
APPELLANTE
Contro
C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Gianni CP_1 C.F._1
Puddu (PEC: , presso cui è elettivamente domiciliato Email_1
in Torino, Via Roasio n. 16
APPELLATO
E
P. Iva Gruppo RU LI - C.f. e per essa, Controparte_2 P.IVA_2 P.IVA_3
quale procuratore, (P. Iva Gruppo RU LI , c.f. Controparte_3 P.IVA_2
1 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, P.IVA_4
congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele Zurlo (PEC: Email_2
ed Andrea Ornati (PEC: con studio in La Spezia (SP) alla Via Fontevivo Email_3
n. 21/N
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 678/2022 del Tribunale di Ivrea, pubblicata in data 15/06/2022
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Nel merito e in principalità: accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa e, in riforma della sentenza n. 678/2022, pubblicata il 15 giugno 2022 dal Tribunale di Ivrea, nella persona del Giudice Monocratico – dott. Andrea Salustri, resa nel giudizio avente Rg n. 3692/2018, accogliere le conclusioni formulate nel giudizio di primo grado e qui riportate: nel merito e in via principale: respingere tutte le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto;
in ogni caso condannare il ricorrente al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio con condanna ex art. 96 cpc;
In via istruttoria: si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse nel giudizio di primo grado per i motivi esposti e, nello specifico, si chiede di disporre una consulenza tecnica al fine di attestare la rispondenza del sistema HydroPower agli standard di sicurezza.
Per la parte appellata CP_4
Piaccia all'Ecc.ma Corte, contrariis reiectis
Nel merito
Respingere le domande tutte formulate da parte appellante e da per i motivi di cui in CP_2
narrativa e per l'effetto confermare integralmente la Sentenza impugnata;
In via istruttoria
Nella sola e denegata ipotesi in cui venisse ammessa la CTU richiesta da parte appellante integrare il quesito ex adverso proposto domandando al CTU di accertare la commerciabilità, utilità, pericolosità ed il valore commerciale dell'apparecchio Hydropower offerto in vendita all'esponente da Parte_1
Con vittoria di competenze, oltre IVA e CPA, rimborso forfettario, di entrambi i gradi di giudizio.
2 Per la parte appellata CP_2
Voglia l'Ecc.ma Corte adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, accogliere l'appello proposto, e per l'effetto riformare la Sentenza nr 678/2022 emessa dal Tribunale di
Ivrea (dott. Salustri) il 14.06.2022 R.G. 3692/2018 come argomentato nella presente comparsa.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex artt. 633 e ss. premettendo di essere creditrice nei confronti Controparte_2
, quale cessionaria del credito, della somma di € 8.980,56 a titolo di capitale ed CP_1
interessi per mancato rimborso delle rate relative al contratto di finanziamento stipulato dal suddetto con la n. concesso per l'acquisto del prodotto Parte_2 Pt_3 denominato “Hydropower Sistema – Idroelettrico per produzione energia elettrica”, chiedeva al Tribunale di Ivrea di ingiungere il pagamento della somma indicata, oltre interessi al tasso convenzionale pattuito.
In data 27.08.2018 il Tribunale adito emetteva il decreto ingiuntivo n. 1268/2018 per il pagamento della somma richiesta.
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo, eccependo l'inidoneità CP_1 della documentazione prodotta ai fini dell'emissione del provvedimento monitorio e allegando l'inadempimento sotto diversi profili della società destinataria delle somme oggetto del finanziamento stipulato per l'acquisto del prodotto sopra indicato, con conseguente risoluzione sia del contratto di finanziamento sia del contratto di fornitura in ragione del collegamento negoziale tra i medesimi.
In ragione di tale collegamento negoziale l'opponente richiedeva di essere autorizzato alla chiamata in causa della quale compagine sociale che avrebbe dovuto Parte_1
consegnare il prodotto in relazione al quale era stato stipulato il contratto di finanziamento. Si costituiva in giudizio la società opposta contrastando le avverse deduzioni ed CP_2
insistendo per la conferma del decreto ingiuntivo.
Autorizzata la chiamata in causa del terzo, si costituiva la assumendo Parte_1
l'assoluta assenza di qualsivoglia profilo di inadempimento che potesse legittimare l'avversa domanda di risoluzione del contratto. In particolare, la terza chiamata rappresentava, da un lato, come fosse stato lo , a seguito del ritiro di parte del prodotto per risolvere le CP_1
3 problematiche lamentate, a rifiutare la nuova consegna e, dall'altro, come non sussistessero in ogni caso i presupposti per poter risolvere il contratto ex art. 125 quinques Dlgs. 385/1993, essendo carente la preventiva messa in mora.
Respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ed espletata parte dell'istruttoria orale, la causa veniva trattenuta in decisione.
Con sentenza n. 678/2022 del 14 giugno 2022 il Tribunale di Ivrea disponeva la risoluzione del contratto di acquisto del prodotto denominato “Hydropower Sistema – Idroelettrico per produzione energia elettrica” e del collegato contratto di finanziamento stipulato dall'opponente con la n. 5805883 del 14.07.2015 e, per l'effetto, revocava Parte_2
il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Ivrea n. 1268 del 27.08.2018; condannava in via solidale al pagamento in favore dell'opponente CP_2 Parte_1
delle spese di lite.
Avverso la suddetta pronuncia proponeva appello la domandando la Parte_1 integrale riforma della sentenza impugnata e per l'effetto il rigetto delle domande dell'attrice in opposizione, con rifusione delle spese processuali e condanna ex art. 96 c.p.c.;
Precisate le conclusioni e depositati gli scritti difensivi conclusivi, con ordinanza del
18.06.2025 la causa veniva rimessa a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) La sentenza impugnata
In via preliminare il Tribunale di Ivrea ha respinto la richiesta di ammissione delle ulteriori prove orali e della consulenza tecnica d'ufficio, attesa, da un lato, l'irrilevanza delle capitolazioni ai fini del decidere, investendo circostanze valutative, generiche e documentali e, dall'altro, il carattere meramente esplorativo e non dirimente della CTU.
Sul versante contrattuale, nel merito, il giudice di prime cure ha individuato e affermato il collegamento funzionale tra il contratto di finanziamento e il contratto di compravendita in questione, trovando l'uno la propria causa nell'altro: diversamente opinando, si perverrebbe ad un evidente squilibrio tra le prestazioni, dovendo il consumatore onorare il contratto di finanziamento pur in assenza del bene in funzione quale il negozio è stato stipulato.
L'istruttoria espletata non ha consentito di ritenere che la società venditrice abbia assolto il
4 proprio onere probatorio, in quanto se era processualmente pacifico e non oggetto di contestazione che il c.d. era stato consegnato ed installato dalla terza chiamata, Parte_4
era altrettanto provato che il prodotto non funzionasse correttamente e proprio in ragione di tale circostanza il medesimo era stato ritirato dalla la quale si era resa Parte_1
disponibile alla sostituzione del pezzo.
Ciò posto, la questione ritenuta assolutamente dirimente dell'intero giudizio ha investito la congruità del termine entro il quale la società venditrice ha dichiarato di essersi attivata per risolvere le problematiche lamentate dal consumatore: dall'avvenuta stipulazione del contratto risalente al mese di luglio 2015 e dal ritiro integrale del macchinario, avvenuto poco dopo il montaggio presso l'abitazione dello nel mese di settembre - inizio ottobre 2015, la CP_1
prima comunicazione utilizzabile ai fini della decisione è stata la mail del 24.11.2015, inoltrata a quasi quattro mesi dalla stipula e ad oltre venti giorni dalla missiva della Federconsumatori
Piemonte del 03.11.2015 con la quale era stata invocata la risoluzione del rapporto.
La gravità dell'inadempimento, correlata all'assenza della riparazione o quanto meno dell'offerta di procedere alla medesima in un congruo termine, è stata valutata in relazione all'interesse concreto perseguito dalle parti e ritenuta integrata da un lato dal ritiro integrale del macchinario, circostanza confermata dai testi escussi, e dall'altro, dall'avvenuto pagamento integrale del prezzo mediante il finanziamento di scopo.
Quanto alla contestata assenza della costituzione in mora, presupposto necessario per procedere alla risoluzione del contratto di finanziamento ex art. 125 quinquies TUB, è stata intesa in tal senso la missiva della Federconsumatori Piemonte del 03.11.2015, nell'ambito della quale l'opponente ha contestato l'inadempimento del fornitore, invocando l'avvenuta risoluzione del contratto, ed ha diffidato l'originaria finanziaria a non richiedere nulla in relazione al negozio stipulato.
Il Tribunale è pertanto pervenuto alla pronuncia di risoluzione del contratto di acquisto del prodotto Hydropower sistema e, in ragione del collegamento negoziale, alla risoluzione del contratto di finanziamento, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e condanna di e in via solidale al pagamento in favore dell'opponente CP_2 Parte_1
delle spese di lite.
2) I motivi di appello proposti da Parte_1
Alla luce delle suddette statuizioni, l'appellante sollevava una serie di censure, volte ad ottenere la riforma integrale della sentenza impugnata e il rigetto di tutte le domande attoree in primo
5 grado, con condanna al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio ex art . 96 cpc, nonché, in via istruttoria, l'ammissione delle istanze non ammesse nel giudizio di primo grado e la disposizione di una consulenza tecnica al fine di attestare la rispondenza del sistema
HydroPower agli standard di sicurezza.
Primo motivo
L'appellante contesta il capo della sentenza ove il Giudice di prime cure ha confermato le ordinanze istruttorie con le quali ha respinto l'istanza di consulenza tecnica volta a certificare la sicurezza del sistema HydroPower ritenendola “meramente esplorativa e non dirimente”.
Ciò in quanto nel primo grado di giudizio parte appellante ha prodotto la documentazione attestante la piena rispondenza del sistema HydroPower installato presso l'abitazione del sig.
ai parametri di sicurezza previsti dalla direttiva europea applicabile al prodotto, così CP_1 sconfessando la natura meramente esplorativa dell'accertamento richiesto. La consulenza richiesta, dunque, non colmerebbe una lacuna probatoria, ma rafforzerebbe la correttezza di quanto già dimostrato documentalmente nel corso del giudizio di primo grado. Essa risulterebbe, infine, dirimente, poiché l'ulteriore conferma proveniente da un perito della conformità dell' agli standard di sicurezza consentirebbe al Giudice di superare Parte_4 definitivamente l'eccezione promossa dal sig. in merito all'asserita irricevibilità della CP_1 prestazione, ritenuta potenzialmente dannosa per l'incolumità di persone e beni nelle vicinanze dell'impianto.
Secondo motivo
L'impugnato provvedimento viene altresì censurato nella parte in cui ha disposto la risoluzione per inadempimento per non avere offerto al sig. la sostituzione della Parte_1 CP_1 componente difettosa “entro un termine congruo rispetto all'avvenuta stipulazione del contratto ed all'incameramento integrale del prezzo”.
Osserva al riguardo l'appellante come, contestualmente al ritiro della componente difettosa avvenuto nel mese di ottobre, si sia offerta di procedere alla sua sostituzione, Parte_1
incontrando il favore del sig. . Di conseguenza, si sarebbe attivata tempestivamente CP_1
per intervenire nel più breve tempo possibile, ma ad inizio novembre (quindi poco dopo il ritiro) il sig. avrebbe deciso inaspettatamente di risolvere il contratto, rivolgendosi a CP_1
Federconsumatori per l'invio della missiva del 03/11, con la quale dichiarava l'intervenuta risoluzione del contratto per inadempimento dell'odierna appellante. Tra il ritiro della componente difettosa (ottobre 2015) e la comunicazione della pronta installazione di quella sostitutiva (23.11.2015) sarebbe quindi trascorso poco più di un mese, nel mezzo del quale è
6 sopravvenuta la sovramenzionata comunicazione di Federconsumatori del 03.11.2015, non inficiando la congruità del termine per l'adempimento. A tal proposito l'appellante contesta che il Tribunale abbia calcolato il congruo termine prendendo a riferimento la data della stipulazione del contratto e non quella della richiesta di sostituzione della componente difettosa.
L'inadempimento non avrebbe, infine, ragione di sussistere, in quanto l' in base Parte_4
ai primi test, sarebbe risultato pienamente funzionante: le caldaie si accedevano regolarmente, nonostante non ci fosse l'abbattimento dei consumi sperato, nel pieno rispetto dei parametri di sicurezza. Né potrebbe invocarsi la risoluzione del contratto per impossibilità o eccessiva onerosità sopravvenuta, trattandosi di prestazione possibile e di contratto a esecuzione istantanea, non inficiata da un evento straordinario o imprevedibile di cui all'art. 1467 c.c.
Terzo motivo impugna altresì il capo ove il Giudice di primo grado ha considerato la Parte_1
missiva di Federconsumatori Piemonte del 03.11.2015 alla stregua di una messa in mora e, per l'effetto, ha dichiarato l'intervenuta risoluzione del contratto di finanziamento ex art. 125- quinquies TUB. Tale comunicazione non presenterebbe i necessari requisiti propri della diffida ad adempiere, ovvero “l'indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), nonché
l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto nei confronti del soggetto indicato”: nella lettera di Federconsumatori Piemonte non emergerebbe alcuna “volontà di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto” da parte del sig. , ma unicamente la propria volontà di sciogliersi dal vincolo contrattuale. CP_1
Quarto motivo
Con l'ultimo motivo di impugnazione l'appellante censura il capo ove il Giudice ha condannato in via solidale e al pagamento delle spese, asserendo che Controparte_2 Parte_1
dal complesso delle censure mosse alla sentenza di primo grado emerga l'assoluta infondatezza delle tesi del Sig. . Sussisterebbero pertanto i presupposti di cui all'art. 96 cpc nei CP_1
confronti del medesimo.
3) La difesa dell'appellato CP_1
Premesso che, trascorsi otto anni dalla conclusione del contratto di fornitura in questione,
l' non è più né in produzione né in commercio, l'acquirente contesta Parte_4
l'impugnazione avversaria e aderisce agli assunti del giudice di primo grado nel ritenere la CTU
7 meramente esplorativa, in quanto non sarebbero mai state allegate e provate le caratteristiche e la rispondenza dell'apparecchio fornito alle norme di sicurezza.
In ordine all'inadempimento fondante la dichiarazione di risoluzione del contratto, esso sarebbe emerso con evidenza dall'istruttoria espletata, giacché l'apparecchio, non funzionante, sarebbe stato integralmente rimosso pochi giorni dopo la sua consegna (nel mese di settembre), non appena l'addetto della contattata immediatamente dopo la consegna (priva di Parte_1 collaudo), si è recata presso l'abitazione del signor , ne ha constatato la totale inerzia CP_1
e lo ha ritirato a mezzo di un fattorino inviato dalla fornitrice. Essendo provato in causa che il signor non ha mai potuto disporre del prodotto acquistato, sarebbe irrilevante la data CP_1
in cui avrebbe o meno proposto la sostituzione e inviato il fattorino, atteso che il prodotto Pt_1
era già stato rimosso integralmente e non solo nella parte difettosa come sostenuto da controparte. Non si porrebbero, dunque, dubbi circa il mancato funzionamento di Parte_4
che, attraverso anni di acquiescenza, sarebbe stato pacificamente ammesso dal fornitore, in quanto mai contestato, così come la tempestività della denuncia.
La missiva della Federconsumatori del 03.11.2015 integrerebbe, come rilevato dal giudice di primo grado, idonea costituzione in mora, nell'ambito della quale l'allora opponente avrebbe contestato l'inadempimento del fornitore, financo invocando l'avvenuta risoluzione del contratto, e diffidando l'originaria finanziaria a non richiedere nulla in relazione al negozio stipulato.
Il motivo di gravame relativo alla mancata condanna dell'esponente ex art. 96 cpc è stato infine recisamente contestato alla luce della stessa soccombenza, traducendosi in una mancanza di rispetto nei confronti della difesa dell'attore in primo grado e dello stesso Tribunale di Ivrea.
4) La difesa dell'appellata CP_2
La società finanziaria premette il proprio difetto di legittimazione passiva, avendo CP_2 rivestito il ruolo di semplice cessionaria del credito e non dell'intero contratto e non essendo pertanto titolare del lato passivo del rapporto controverso avente ad oggetto le domande e i controcrediti vantati dal debitore ceduto verso il cedente.
In secondo luogo, l'appellata ribadisce la congruità del termine entro il quale Parte_1
avrebbe proposto la sostituzione del prodotto difettoso: sarebbe al riguardo trascorso solo un mese a decorrere non dalla sottoscrizione del contratto, ma dalla denuncia di difetto del prodotto presentata dal consumatore.
8 Stante la mancanza di un termine essenziale o della clausola risolutiva espressa, il contratto avrebbe potuto risolversi solo previo invio di una lettera di diffida alla parte inadempiente e previo l'inutile decorso del termine ivi indicato. Nel caso di specie, però, non vi sarebbero evidenze di missive con cui il sig. avrebbe intimato ad di provvedere CP_1 Parte_1
alla sostituzione entro un congruo termine. Né potrebbe valere come diffida la lettera di
Federconsumatori, dal momento che la stessa si limita ad asserire la già avvenuta risoluzione del contratto, senza concedere a controparte alcun termine per adempiere.
chiede, pertanto, l'accoglimento dell'appello proposto e per l'effetto la riforma CP_2 della sentenza impugnata “come argomentato in comparsa”.
5) I motivi della decisione
I motivi di appello sono infondati non essendo stata provata, a fronte dell'acclarato e non contestato malfunzionamento del prodotto così come installato in prima battuta, la pronta sostituzione del medesimo entro un congruo termine.
5.1 L'istanza di CTU
Come sopra riportato, l'appellante contesta il capo della sentenza ove il Giudice di prime cure ha respinto l'istanza di consulenza tecnica volta a certificare la sicurezza del sistema
HydroPower ritenendola “meramente esplorativa e non dirimente”.
L'assunto di primo grado è condivisibile, non potendo la CTU assurgere a mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze;
tale mezzo di indagine non può quindi essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume e non può trovare ingresso in causa, qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza dello proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr. Cass. civ, Sez. III^, n.
26048).
Con la richiesta di CTU la parte cercava di trovare riscontro alla propria tesi della funzionalità
e validità del prodotto compravenduto senza aver allegato alcun principio di prova in tal senso.
La validità e sicurezza del prodotto è stata infatti, prontamente contestata dalla parte appellata anche in questo giudizio senza adeguata contestazione della controparte. CP_1
Mentre il consumatore, infatti, ha prodotto la nota del dipartimento dei vigili del fuoco del 13 aprile 2017 che mette in guardia dall'utilizzo dei “generatori di ossidrogeno”, la società installatrice non ha allegato alcuna documentazione da cui evincere che il prodotto
9 compravenduto non appartenesse a tale categoria, anzi ne ha confermato l'appartenenza con il deposito del manuale di istruzione del macchinario Delfino 30 che a pag. 4 viene descritto come in grado di produrre il gas naturale chiamato “Ossidrogeno” o “Gas di Brown”.
Inoltre le critiche di parte appellante non permettono di superare il giudizio di irrilevanza del suddetto mezzo istruttorio, in quanto il giudice di primo grado non ha accolto l'opposizione di ritenendo la sostituzione offerta da non ricevibile, ma CP_1 Parte_1
ritenendola tardiva: appare, pertanto, evidente che la CTU richiesta non sia in grado di dimostrare la tempestività della prestazione offerta e come tale risulti “non dirimente” ai fini del decidere.
Il motivo è dunque infondato e va respinto.
5.2 La congruità del termine di adempimento e inadempimento
L'impugnato provvedimento viene altresì censurato nella parte in cui ha disposto la risoluzione per inadempimento per non avere offerto al sig. la sostituzione della Parte_1 CP_1 componente difettosa “entro un termine congruo rispetto all'avvenuta stipulazione del contratto ed all'incameramento integrale del prezzo”.
L'appellante sostiene che il tempo trascorso dal ritiro della componente difettosa, a ottobre
2015 inoltrato, alla comunicazione della disponibilità ad installare concretamente quella sostitutiva, il 23.11.2015, ovverossia dopo un mese circa, costituisca un congruo termine di adempimento, che non giustificherebbe la pretesa risoluzione del contratto da parte del Sig.
. CP_1
Il Tribunale di Ivrea ha ravvisato l'inadempimento della venditrice nella tardività e intempestività della condotta riparatoria, in quanto dall'avvenuta stipulazione del contratto risalente al mese di luglio 2015 e dal ritiro integrale del macchinario, avvenuto poco dopo il montaggio presso l'abitazione dello nel mese di settembre - inizio ottobre 2015, la CP_1
prima comunicazione utilizzabile ai fini della decisione è stata la mail del 24.11.2015, inoltrata a quasi quattro mesi dalla stipula e ad oltre venti giorni dalla missiva della Federconsumatori
Piemonte con la quale era stata invocata la risoluzione del rapporto.
Alcun motivo di appello è stato presentato in relazione a tale ricostruzione cronologica ed in particolare sul fatto che la prima comunicazione di utilizzabile sia quella del 23- Pt_1
24/11/2015.
Ciò stante occorre evidenziare che dalla stessa documentazione prodotta dalla parte appellante in primo grado l'installazione del prodotto presso l'abitazione di si colloca tra il 23 e CP_1
il 24.09.2015.
10 Il ST , che ha dovuto subire due sanzioni, pari rispettivamente ad € 200,00 ed Testimone_1
€ 800,00, prima di essere accompagnato coattivamente dai Carabinieri all'udienza del
22.12.2021, ha dichiarato l'azienda mi ha mandato qualche giorno dopo a verificare perché secondo la macchina non funzionava;
io ci sono andato, come ho già detto il padre CP_1
dello IN ci ha accolto con fare arrogante pensando che fosse colpa nostra;
ho verificato che l'idrogeno lo produceva però il contatore consumava ugualmente sia quando era acceso sia quando era spento;
l'ho solo scollegata dalle tubazioni e ripristinato i Parte_5
collegamento originari;
ricordo che il sig. mi disse di non portarla via perché si CP_1 sarebbe sentito con l'azienda.
Risulta, pertanto, dagli atti che pochi giorni dopo l'istallazione, quindi al massimo all'inizio di ottobre 2015, l'azienda era a conoscenza dell'asserito mal funzionamento del macchinario installato presso l'abitazione di . CP_1
In tale contesto irrilevante risulta il materiale ritiro del pezzo difettoso per procedere alla sua sostituzione solo in data 20.10.2015, come affermato dalla stessa nella Parte_1
propria comparsa di costituzione e risposta di primo grado, in quanto la conoscenza del problema deve essere retrodatata al momento del secondo accesso del ST a casa ES
, essendoci andato su incarico dell'azienda per riscontrare un problema di cui CP_1
evidentemente era stata avvisata.
Pertanto, anche non volendo far decorrere il tempo per l'adempimento dalla stipulazione del contratto, avvenuta in data 09.07.2015, bensì dalla comunicazione del malfunzionamento, dalla documentazione prodotta e dalle dichiarazioni testimoniali essa, a discapito di quanto descritto dalla venditrice, risulta essere avvenuta tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre 2015.
Da questo momento la prima comunicazione utilizzabile è del 23-24/11/2015, quasi due mesi dopo, senza che in questo lasso di tempo ci sia stata alcuna interlocuzione e senza che CP_1
abbia ricevuto alcuna risposta alla missiva trasmessa tramite la Federconsumatori Piemonte il
03.11.2015, con cui già si palesava l'intervenuta carenza di interesse nella ricezione della prestazione.
Risulta, quindi, tardiva la comunicazione di dell'arrivo, “finalmente”, del “nuovo Parte_1 pezzo dal produttore” è del 23.11.2015, con installazione, programmata per “mercoledì 25 novembre” (cfr. doc. 12 fasc. 1° terza chiamata), oggettivamente non più rispondente all'interesse dell'acquirente, che già aveva comunicato, a mezzo raccomandata
Federconsumatori del 03.11.2015, la propria volontà di risolvere per inadempimento i contratti de quo, ovvero quello di acquisto e quello collegato di finanziamento contratto con la Parte_6
[...]
[...] - poi acquisito da – che con bonifico del 05.10.2015 aveva pagato
[...] Controparte_2
integralmente il prezzo.
Tale lasso di tempo di quasi due mesi non appare dunque congruo, tenuto conto dell'interesse concreto delle parti e della missiva di Federconsumatori del 03.11.2015 rimasta senza risposta per ulteriori venti giorni.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8943 del 14 Maggio 2020, ha chiarito che la valutazione della congruità del termine deve essere fatta in relazione alla natura del contratto o agli usi, mentre la successiva ordinanza n. 40829 del 20/12/2021 precisa che le “clausole quali
"quando possibile" o simile, individuano il momento dell'adempimento con carattere meramente indicativo, pur non integrando gli estremi di un termine essenziale, ex art. 1457 c.c.
e solo apparentemente lasciano all'obbligato un amplissimo margine di discrezionalità, quanto alla scelta del concreto momento in cui adempiere, dovendosi a tal fine dare rilievo, mediante il ricorso all'interpretazione secondo buona fede, alle circostanze - quale la possibilità, più o meno prossima, che il debitore superi alcune difficoltà - cui le parti abbiano fatto implicito riferimento. In tal caso, pertanto, non è configurabile un'obbligazione senza termine o con termine rimesso alla volontà del debitore, né può escludersi l'inadempimento di quest'ultimo, allorché non esegua la propria prestazione entro un lasso di tempo che, in relazione all'oggetto ed alla natura del contratto, il giudice ritenga congruo.”.
Le circostanze del caso in esame e le risultanze istruttorie consentono di ribadire l'inadempimento per inosservanza di un termine congruo entro cui provvedere alla sostituzione del bene ai sensi dell'articolo 130 c. 5 e 7 del codice del consumo, in quanto ha Pt_1
comunicato solo dopo quasi due mesi dalla comunicazione del malfunzionamento che aveva la disponibilità del prodotto, oltre venti giorni dopo che la parte aveva già comunicato di voler risolvere il contratto.
Il motivo di appello è infondato e deve essere rigettato.
5.3 Lettera di messa in mora impugna altresì il capo ove il giudice di primo grado ha considerato la Parte_1
missiva di Federconsumatori Piemonte del 03.11.2015 alla stregua di una messa in mora e, per l'effetto, ha dichiarato l'intervenuta risoluzione del contratto di finanziamento ex art. 125- quinquies TUB, in quanto tale comunicazione non presenterebbe i necessari requisiti propri della diffida ad adempiere.
Si osserva preliminarmente come tale contestazione, espressa dalla terza chiamata in primo grado per la prima volta in 2^ memoria ex art. 183 cpc, non possa considerarsi eccezione in
12 senso stretto, in quanto tale tardiva come eccepito da parte appellata , ma CP_1 un'argomentazione in senso lato, suscettibile di autonoma valutazione.
Tuttavia, il motivo di gravame non è parimenti condivisibile, in quanto, come correttamente affermato dal giudice di prime cure può “essere intesa in tal senso la missiva della
Federconsumatori Piemonte del 03.11.2015, nell'ambito della quale l'opponente ha contestato
l'inadempimento del fornitore, financo invocando l'avvenuta risoluzione del contratto, ed ha diffidato l'originaria finanziaria a non richiedere nulla in relazione al negozio stipulato”.
Il Sig. ha legittimamente invocato l'applicazione dell'art. 125 quinquies del Dlgs. CP_1
385/1993, così come modificato dal D.lgs. n. 141/2010, il quale disciplina i contratti di credito al consumo ed in particolare la risoluzione, in caso di inadempimento del fornitore dei beni o servizi, del contratto per il quale è stato stipulato il finanziamento.
La Suprema Corte, investita della questione, con ordinanza del 13.03.2025 ha confermato la decisione della Corte d'Appello assunta in quella controversia. I giudici di legittimità hanno ribadito che, in caso di contratti di credito collegati, l'art. 125-quinquies TUB consente al consumatore di agire direttamente contro il finanziatore per ottenere la risoluzione del contratto di finanziamento, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 1455 del codice civile, ovvero la gravità dell'inadempimento del fornitore. ..." (Cass. Civ.
Sez. 1, Ordinanza n. 6639 del 13/03/2025 - Rv. 674249 - 01).
La previsione di un termine per l'adempimento nella diffida in oggetto è dunque superata dall'integrazione dei presupposti per lo scioglimento del vincolo contrattuale, essendo già trascorso un tempo equo e ragionevole per la sostituzione dell' da parte di Parte_4 Pt_1
Ciò cui legittimamente teneva il Sig. era la risoluzione del contratto di compravendita CP_1
e, in special modo, del contratto di credito ad esso collegato, con espressa diffida alla Parte_2
di non avere nulla a pretendere dall'associato Federconsumatori in ordine al
[...] finanziamento e a restituire all'associato medesimo le rate nelle more eventualmente incassate.
Il motivo di appello è, pertanto, infondato e va rigettato.
5.4 Condanna in solido alle spese
Con l'ultimo motivo di impugnazione l'appellante censura il capo ove il Giudice ha condannato in via solidale e al pagamento delle spese, asserendo che Controparte_2 Parte_1
dal complesso delle censure mosse alla sentenza di primo grado emerga l'assoluta infondatezza delle tesi del Sig. . Sussisterebbero pertanto i presupposti di cui all'art. 96 cpc nei CP_1
confronti del medesimo.
13 Ritiene il Collegio che la doglianza sia infondata, confermando sul punto la sentenza impugnata in ossequio al principio della soccombenza, che, alla luce della fondatezza delle domande di parte attrice in primo grado, rende altrettanto inaccoglibile la richiesta dell'appellante di condanna ex art 96 cpc.
6) La posizione di Controparte_2
L'appellata non ha espressamente proposto un appello incidentale, ma ha CP_2 semplicemente concluso chiedendo l'accoglimento dell'appello proposto, e per l'effetto riformare la Sentenza nr 678/2022 emessa dal Tribunale di Ivrea (dott. Salustri) il 14.06.2022
R.G. 3692/2018 come argomentato nella presente comparsa.
Tuttavia, avendo proposto doglianze diverse da quelle di in primo luogo in relazione alla Pt_1
propria legittimazione passiva, la sua costituzione deve intendersi come appello incidentale anche ai fini della normativa sul doppio contributo in caso di rigetto dell'impugnazione proposta.
Per quanto riguarda la prima doglianza, ripropone la sua carenza di legittimazione CP_2
passiva già sollevata in primo grado.
Sul punto occorre evidenziare che nelle operazioni di cartolarizzazione, eseguite ai sensi della l. n. 130 del 1999, sebbene sia stato affermato che non è consentito al debitore ceduto proporre nei confronti del cessionario eccezioni di compensazione o domande giudiziali fondate su crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest'ultimo intercorso, questo deve essere correttamente inteso come il divieto di opporre in compensazione debito sorti successivamente alla cartolarizzazione del credito o domande fondate genericamente sul rapporto insorto tra le parti, non che non possa essere opposta alcuna eccezione relativa al rapporto di credito al cessionario.
Quest'ultimo, infatti, si assume il rischio che i crediti cartolarizzati non siano incassati perché, ad esempio, inesistenti o già estinti per compensazione o altro.
È evidente, pertanto, che tale passaggio creditorio non è in grado di sciogliere il collegamento negoziale tra il contratto di fornitura e il contratto di finanziamento imposto dalla normativa sulla tutela del consumatore, che, altrimenti, potrebbe essere facilmente elusa.
Il motivo di appello è, pertanto, infondato e va rigettato.
14 Le altre doglianze ricalcano quelle sollevate da e devo ritenersi assorbite nel rigetto Pt_1 dell'appello principale.
7) Le spese del giudizio
La regolamentazione delle spese processuali è retta dal principio di causalità, di cui è espressione il criterio della soccombenza (art. 91, co. 1, parte prima, c.p.c.).
Le spese processuali del grado gravano sugli appellanti principale e incidentale, soccombenti totali.
Le spese sono liquidate secondo i parametri del d.m. 10 marzo 2014, n. 55.
Il valore della controversia è pari al valore del credito azionato con la richiesta monitoria, €
8.278,17, ricompreso nello scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00, come dichiarato anche dalle parti.
Tenuto conto del numero e della complessità bassa delle questioni giuridiche e di fatto trattate, non vi è motivo di discostarsi dall'applicazione dei parametri forensi medi, tranne per quella istruttoria, per la quale si applicano i parametri forensi minimi, atteso che non è stata compiuta istruzione probatoria.
Le spese processuali sono liquidate nella somma di euro 4.888,00 per compensi (euro 1.134,00 per la fase di studio, euro 921,00 per la fase introduttiva, euro 922,00 per la fase istruttoria, euro
1911,00 per la fase decisionale), oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
Il rigetto integrale dell'appello principale e incidentale genera a carico dell'appellante e dell'appellata l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato CP_2
pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13, co.
1-quater, parte prima, d.P.R. n. 30 maggio 2002, n. 115).
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino - Sezione Seconda Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 678/2022 del
Tribunale di Ivrea, pubblicata in data 15/06/2022; respinge l'appello proposto, confermando integralmente la sentenza impugnata. condanna la parte appellante, in solido con l'appellata a rifondere alla parte CP_2 appellata le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 4.888,00 CP_1
15 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, C.P.A., IVA, se dovuta, e successive occorrende;
dà atto della sussistenza dell'obbligo, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del DPR
30.5.2002, n. 115, così come novellato dalla l. 24.12.2012, n. 228, a carico dell'appellante principale e di quello incidentale, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato all'atto della costituzione in giudizio.
Così deciso da remoto nella camera di consiglio in data 17.07.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr. Francesca Firrao Dr. Cecilia Marino
16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dai Magistrati
Dott. Cecilia Marino Presidente
Dott. Francesca Firrao Consigliere relatore
Dott. Angela Giunta Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 16/2023 promossa da
(P.IVA , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra Morlotti, presso cui è elettivamente domiciliata,
APPELLANTE
Contro
C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Gianni CP_1 C.F._1
Puddu (PEC: , presso cui è elettivamente domiciliato Email_1
in Torino, Via Roasio n. 16
APPELLATO
E
P. Iva Gruppo RU LI - C.f. e per essa, Controparte_2 P.IVA_2 P.IVA_3
quale procuratore, (P. Iva Gruppo RU LI , c.f. Controparte_3 P.IVA_2
1 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, P.IVA_4
congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele Zurlo (PEC: Email_2
ed Andrea Ornati (PEC: con studio in La Spezia (SP) alla Via Fontevivo Email_3
n. 21/N
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 678/2022 del Tribunale di Ivrea, pubblicata in data 15/06/2022
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Nel merito e in principalità: accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa e, in riforma della sentenza n. 678/2022, pubblicata il 15 giugno 2022 dal Tribunale di Ivrea, nella persona del Giudice Monocratico – dott. Andrea Salustri, resa nel giudizio avente Rg n. 3692/2018, accogliere le conclusioni formulate nel giudizio di primo grado e qui riportate: nel merito e in via principale: respingere tutte le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto;
in ogni caso condannare il ricorrente al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio con condanna ex art. 96 cpc;
In via istruttoria: si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse nel giudizio di primo grado per i motivi esposti e, nello specifico, si chiede di disporre una consulenza tecnica al fine di attestare la rispondenza del sistema HydroPower agli standard di sicurezza.
Per la parte appellata CP_4
Piaccia all'Ecc.ma Corte, contrariis reiectis
Nel merito
Respingere le domande tutte formulate da parte appellante e da per i motivi di cui in CP_2
narrativa e per l'effetto confermare integralmente la Sentenza impugnata;
In via istruttoria
Nella sola e denegata ipotesi in cui venisse ammessa la CTU richiesta da parte appellante integrare il quesito ex adverso proposto domandando al CTU di accertare la commerciabilità, utilità, pericolosità ed il valore commerciale dell'apparecchio Hydropower offerto in vendita all'esponente da Parte_1
Con vittoria di competenze, oltre IVA e CPA, rimborso forfettario, di entrambi i gradi di giudizio.
2 Per la parte appellata CP_2
Voglia l'Ecc.ma Corte adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, accogliere l'appello proposto, e per l'effetto riformare la Sentenza nr 678/2022 emessa dal Tribunale di
Ivrea (dott. Salustri) il 14.06.2022 R.G. 3692/2018 come argomentato nella presente comparsa.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex artt. 633 e ss. premettendo di essere creditrice nei confronti Controparte_2
, quale cessionaria del credito, della somma di € 8.980,56 a titolo di capitale ed CP_1
interessi per mancato rimborso delle rate relative al contratto di finanziamento stipulato dal suddetto con la n. concesso per l'acquisto del prodotto Parte_2 Pt_3 denominato “Hydropower Sistema – Idroelettrico per produzione energia elettrica”, chiedeva al Tribunale di Ivrea di ingiungere il pagamento della somma indicata, oltre interessi al tasso convenzionale pattuito.
In data 27.08.2018 il Tribunale adito emetteva il decreto ingiuntivo n. 1268/2018 per il pagamento della somma richiesta.
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo, eccependo l'inidoneità CP_1 della documentazione prodotta ai fini dell'emissione del provvedimento monitorio e allegando l'inadempimento sotto diversi profili della società destinataria delle somme oggetto del finanziamento stipulato per l'acquisto del prodotto sopra indicato, con conseguente risoluzione sia del contratto di finanziamento sia del contratto di fornitura in ragione del collegamento negoziale tra i medesimi.
In ragione di tale collegamento negoziale l'opponente richiedeva di essere autorizzato alla chiamata in causa della quale compagine sociale che avrebbe dovuto Parte_1
consegnare il prodotto in relazione al quale era stato stipulato il contratto di finanziamento. Si costituiva in giudizio la società opposta contrastando le avverse deduzioni ed CP_2
insistendo per la conferma del decreto ingiuntivo.
Autorizzata la chiamata in causa del terzo, si costituiva la assumendo Parte_1
l'assoluta assenza di qualsivoglia profilo di inadempimento che potesse legittimare l'avversa domanda di risoluzione del contratto. In particolare, la terza chiamata rappresentava, da un lato, come fosse stato lo , a seguito del ritiro di parte del prodotto per risolvere le CP_1
3 problematiche lamentate, a rifiutare la nuova consegna e, dall'altro, come non sussistessero in ogni caso i presupposti per poter risolvere il contratto ex art. 125 quinques Dlgs. 385/1993, essendo carente la preventiva messa in mora.
Respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ed espletata parte dell'istruttoria orale, la causa veniva trattenuta in decisione.
Con sentenza n. 678/2022 del 14 giugno 2022 il Tribunale di Ivrea disponeva la risoluzione del contratto di acquisto del prodotto denominato “Hydropower Sistema – Idroelettrico per produzione energia elettrica” e del collegato contratto di finanziamento stipulato dall'opponente con la n. 5805883 del 14.07.2015 e, per l'effetto, revocava Parte_2
il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Ivrea n. 1268 del 27.08.2018; condannava in via solidale al pagamento in favore dell'opponente CP_2 Parte_1
delle spese di lite.
Avverso la suddetta pronuncia proponeva appello la domandando la Parte_1 integrale riforma della sentenza impugnata e per l'effetto il rigetto delle domande dell'attrice in opposizione, con rifusione delle spese processuali e condanna ex art. 96 c.p.c.;
Precisate le conclusioni e depositati gli scritti difensivi conclusivi, con ordinanza del
18.06.2025 la causa veniva rimessa a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) La sentenza impugnata
In via preliminare il Tribunale di Ivrea ha respinto la richiesta di ammissione delle ulteriori prove orali e della consulenza tecnica d'ufficio, attesa, da un lato, l'irrilevanza delle capitolazioni ai fini del decidere, investendo circostanze valutative, generiche e documentali e, dall'altro, il carattere meramente esplorativo e non dirimente della CTU.
Sul versante contrattuale, nel merito, il giudice di prime cure ha individuato e affermato il collegamento funzionale tra il contratto di finanziamento e il contratto di compravendita in questione, trovando l'uno la propria causa nell'altro: diversamente opinando, si perverrebbe ad un evidente squilibrio tra le prestazioni, dovendo il consumatore onorare il contratto di finanziamento pur in assenza del bene in funzione quale il negozio è stato stipulato.
L'istruttoria espletata non ha consentito di ritenere che la società venditrice abbia assolto il
4 proprio onere probatorio, in quanto se era processualmente pacifico e non oggetto di contestazione che il c.d. era stato consegnato ed installato dalla terza chiamata, Parte_4
era altrettanto provato che il prodotto non funzionasse correttamente e proprio in ragione di tale circostanza il medesimo era stato ritirato dalla la quale si era resa Parte_1
disponibile alla sostituzione del pezzo.
Ciò posto, la questione ritenuta assolutamente dirimente dell'intero giudizio ha investito la congruità del termine entro il quale la società venditrice ha dichiarato di essersi attivata per risolvere le problematiche lamentate dal consumatore: dall'avvenuta stipulazione del contratto risalente al mese di luglio 2015 e dal ritiro integrale del macchinario, avvenuto poco dopo il montaggio presso l'abitazione dello nel mese di settembre - inizio ottobre 2015, la CP_1
prima comunicazione utilizzabile ai fini della decisione è stata la mail del 24.11.2015, inoltrata a quasi quattro mesi dalla stipula e ad oltre venti giorni dalla missiva della Federconsumatori
Piemonte del 03.11.2015 con la quale era stata invocata la risoluzione del rapporto.
La gravità dell'inadempimento, correlata all'assenza della riparazione o quanto meno dell'offerta di procedere alla medesima in un congruo termine, è stata valutata in relazione all'interesse concreto perseguito dalle parti e ritenuta integrata da un lato dal ritiro integrale del macchinario, circostanza confermata dai testi escussi, e dall'altro, dall'avvenuto pagamento integrale del prezzo mediante il finanziamento di scopo.
Quanto alla contestata assenza della costituzione in mora, presupposto necessario per procedere alla risoluzione del contratto di finanziamento ex art. 125 quinquies TUB, è stata intesa in tal senso la missiva della Federconsumatori Piemonte del 03.11.2015, nell'ambito della quale l'opponente ha contestato l'inadempimento del fornitore, invocando l'avvenuta risoluzione del contratto, ed ha diffidato l'originaria finanziaria a non richiedere nulla in relazione al negozio stipulato.
Il Tribunale è pertanto pervenuto alla pronuncia di risoluzione del contratto di acquisto del prodotto Hydropower sistema e, in ragione del collegamento negoziale, alla risoluzione del contratto di finanziamento, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e condanna di e in via solidale al pagamento in favore dell'opponente CP_2 Parte_1
delle spese di lite.
2) I motivi di appello proposti da Parte_1
Alla luce delle suddette statuizioni, l'appellante sollevava una serie di censure, volte ad ottenere la riforma integrale della sentenza impugnata e il rigetto di tutte le domande attoree in primo
5 grado, con condanna al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio ex art . 96 cpc, nonché, in via istruttoria, l'ammissione delle istanze non ammesse nel giudizio di primo grado e la disposizione di una consulenza tecnica al fine di attestare la rispondenza del sistema
HydroPower agli standard di sicurezza.
Primo motivo
L'appellante contesta il capo della sentenza ove il Giudice di prime cure ha confermato le ordinanze istruttorie con le quali ha respinto l'istanza di consulenza tecnica volta a certificare la sicurezza del sistema HydroPower ritenendola “meramente esplorativa e non dirimente”.
Ciò in quanto nel primo grado di giudizio parte appellante ha prodotto la documentazione attestante la piena rispondenza del sistema HydroPower installato presso l'abitazione del sig.
ai parametri di sicurezza previsti dalla direttiva europea applicabile al prodotto, così CP_1 sconfessando la natura meramente esplorativa dell'accertamento richiesto. La consulenza richiesta, dunque, non colmerebbe una lacuna probatoria, ma rafforzerebbe la correttezza di quanto già dimostrato documentalmente nel corso del giudizio di primo grado. Essa risulterebbe, infine, dirimente, poiché l'ulteriore conferma proveniente da un perito della conformità dell' agli standard di sicurezza consentirebbe al Giudice di superare Parte_4 definitivamente l'eccezione promossa dal sig. in merito all'asserita irricevibilità della CP_1 prestazione, ritenuta potenzialmente dannosa per l'incolumità di persone e beni nelle vicinanze dell'impianto.
Secondo motivo
L'impugnato provvedimento viene altresì censurato nella parte in cui ha disposto la risoluzione per inadempimento per non avere offerto al sig. la sostituzione della Parte_1 CP_1 componente difettosa “entro un termine congruo rispetto all'avvenuta stipulazione del contratto ed all'incameramento integrale del prezzo”.
Osserva al riguardo l'appellante come, contestualmente al ritiro della componente difettosa avvenuto nel mese di ottobre, si sia offerta di procedere alla sua sostituzione, Parte_1
incontrando il favore del sig. . Di conseguenza, si sarebbe attivata tempestivamente CP_1
per intervenire nel più breve tempo possibile, ma ad inizio novembre (quindi poco dopo il ritiro) il sig. avrebbe deciso inaspettatamente di risolvere il contratto, rivolgendosi a CP_1
Federconsumatori per l'invio della missiva del 03/11, con la quale dichiarava l'intervenuta risoluzione del contratto per inadempimento dell'odierna appellante. Tra il ritiro della componente difettosa (ottobre 2015) e la comunicazione della pronta installazione di quella sostitutiva (23.11.2015) sarebbe quindi trascorso poco più di un mese, nel mezzo del quale è
6 sopravvenuta la sovramenzionata comunicazione di Federconsumatori del 03.11.2015, non inficiando la congruità del termine per l'adempimento. A tal proposito l'appellante contesta che il Tribunale abbia calcolato il congruo termine prendendo a riferimento la data della stipulazione del contratto e non quella della richiesta di sostituzione della componente difettosa.
L'inadempimento non avrebbe, infine, ragione di sussistere, in quanto l' in base Parte_4
ai primi test, sarebbe risultato pienamente funzionante: le caldaie si accedevano regolarmente, nonostante non ci fosse l'abbattimento dei consumi sperato, nel pieno rispetto dei parametri di sicurezza. Né potrebbe invocarsi la risoluzione del contratto per impossibilità o eccessiva onerosità sopravvenuta, trattandosi di prestazione possibile e di contratto a esecuzione istantanea, non inficiata da un evento straordinario o imprevedibile di cui all'art. 1467 c.c.
Terzo motivo impugna altresì il capo ove il Giudice di primo grado ha considerato la Parte_1
missiva di Federconsumatori Piemonte del 03.11.2015 alla stregua di una messa in mora e, per l'effetto, ha dichiarato l'intervenuta risoluzione del contratto di finanziamento ex art. 125- quinquies TUB. Tale comunicazione non presenterebbe i necessari requisiti propri della diffida ad adempiere, ovvero “l'indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), nonché
l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto nei confronti del soggetto indicato”: nella lettera di Federconsumatori Piemonte non emergerebbe alcuna “volontà di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto” da parte del sig. , ma unicamente la propria volontà di sciogliersi dal vincolo contrattuale. CP_1
Quarto motivo
Con l'ultimo motivo di impugnazione l'appellante censura il capo ove il Giudice ha condannato in via solidale e al pagamento delle spese, asserendo che Controparte_2 Parte_1
dal complesso delle censure mosse alla sentenza di primo grado emerga l'assoluta infondatezza delle tesi del Sig. . Sussisterebbero pertanto i presupposti di cui all'art. 96 cpc nei CP_1
confronti del medesimo.
3) La difesa dell'appellato CP_1
Premesso che, trascorsi otto anni dalla conclusione del contratto di fornitura in questione,
l' non è più né in produzione né in commercio, l'acquirente contesta Parte_4
l'impugnazione avversaria e aderisce agli assunti del giudice di primo grado nel ritenere la CTU
7 meramente esplorativa, in quanto non sarebbero mai state allegate e provate le caratteristiche e la rispondenza dell'apparecchio fornito alle norme di sicurezza.
In ordine all'inadempimento fondante la dichiarazione di risoluzione del contratto, esso sarebbe emerso con evidenza dall'istruttoria espletata, giacché l'apparecchio, non funzionante, sarebbe stato integralmente rimosso pochi giorni dopo la sua consegna (nel mese di settembre), non appena l'addetto della contattata immediatamente dopo la consegna (priva di Parte_1 collaudo), si è recata presso l'abitazione del signor , ne ha constatato la totale inerzia CP_1
e lo ha ritirato a mezzo di un fattorino inviato dalla fornitrice. Essendo provato in causa che il signor non ha mai potuto disporre del prodotto acquistato, sarebbe irrilevante la data CP_1
in cui avrebbe o meno proposto la sostituzione e inviato il fattorino, atteso che il prodotto Pt_1
era già stato rimosso integralmente e non solo nella parte difettosa come sostenuto da controparte. Non si porrebbero, dunque, dubbi circa il mancato funzionamento di Parte_4
che, attraverso anni di acquiescenza, sarebbe stato pacificamente ammesso dal fornitore, in quanto mai contestato, così come la tempestività della denuncia.
La missiva della Federconsumatori del 03.11.2015 integrerebbe, come rilevato dal giudice di primo grado, idonea costituzione in mora, nell'ambito della quale l'allora opponente avrebbe contestato l'inadempimento del fornitore, financo invocando l'avvenuta risoluzione del contratto, e diffidando l'originaria finanziaria a non richiedere nulla in relazione al negozio stipulato.
Il motivo di gravame relativo alla mancata condanna dell'esponente ex art. 96 cpc è stato infine recisamente contestato alla luce della stessa soccombenza, traducendosi in una mancanza di rispetto nei confronti della difesa dell'attore in primo grado e dello stesso Tribunale di Ivrea.
4) La difesa dell'appellata CP_2
La società finanziaria premette il proprio difetto di legittimazione passiva, avendo CP_2 rivestito il ruolo di semplice cessionaria del credito e non dell'intero contratto e non essendo pertanto titolare del lato passivo del rapporto controverso avente ad oggetto le domande e i controcrediti vantati dal debitore ceduto verso il cedente.
In secondo luogo, l'appellata ribadisce la congruità del termine entro il quale Parte_1
avrebbe proposto la sostituzione del prodotto difettoso: sarebbe al riguardo trascorso solo un mese a decorrere non dalla sottoscrizione del contratto, ma dalla denuncia di difetto del prodotto presentata dal consumatore.
8 Stante la mancanza di un termine essenziale o della clausola risolutiva espressa, il contratto avrebbe potuto risolversi solo previo invio di una lettera di diffida alla parte inadempiente e previo l'inutile decorso del termine ivi indicato. Nel caso di specie, però, non vi sarebbero evidenze di missive con cui il sig. avrebbe intimato ad di provvedere CP_1 Parte_1
alla sostituzione entro un congruo termine. Né potrebbe valere come diffida la lettera di
Federconsumatori, dal momento che la stessa si limita ad asserire la già avvenuta risoluzione del contratto, senza concedere a controparte alcun termine per adempiere.
chiede, pertanto, l'accoglimento dell'appello proposto e per l'effetto la riforma CP_2 della sentenza impugnata “come argomentato in comparsa”.
5) I motivi della decisione
I motivi di appello sono infondati non essendo stata provata, a fronte dell'acclarato e non contestato malfunzionamento del prodotto così come installato in prima battuta, la pronta sostituzione del medesimo entro un congruo termine.
5.1 L'istanza di CTU
Come sopra riportato, l'appellante contesta il capo della sentenza ove il Giudice di prime cure ha respinto l'istanza di consulenza tecnica volta a certificare la sicurezza del sistema
HydroPower ritenendola “meramente esplorativa e non dirimente”.
L'assunto di primo grado è condivisibile, non potendo la CTU assurgere a mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze;
tale mezzo di indagine non può quindi essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume e non può trovare ingresso in causa, qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza dello proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr. Cass. civ, Sez. III^, n.
26048).
Con la richiesta di CTU la parte cercava di trovare riscontro alla propria tesi della funzionalità
e validità del prodotto compravenduto senza aver allegato alcun principio di prova in tal senso.
La validità e sicurezza del prodotto è stata infatti, prontamente contestata dalla parte appellata anche in questo giudizio senza adeguata contestazione della controparte. CP_1
Mentre il consumatore, infatti, ha prodotto la nota del dipartimento dei vigili del fuoco del 13 aprile 2017 che mette in guardia dall'utilizzo dei “generatori di ossidrogeno”, la società installatrice non ha allegato alcuna documentazione da cui evincere che il prodotto
9 compravenduto non appartenesse a tale categoria, anzi ne ha confermato l'appartenenza con il deposito del manuale di istruzione del macchinario Delfino 30 che a pag. 4 viene descritto come in grado di produrre il gas naturale chiamato “Ossidrogeno” o “Gas di Brown”.
Inoltre le critiche di parte appellante non permettono di superare il giudizio di irrilevanza del suddetto mezzo istruttorio, in quanto il giudice di primo grado non ha accolto l'opposizione di ritenendo la sostituzione offerta da non ricevibile, ma CP_1 Parte_1
ritenendola tardiva: appare, pertanto, evidente che la CTU richiesta non sia in grado di dimostrare la tempestività della prestazione offerta e come tale risulti “non dirimente” ai fini del decidere.
Il motivo è dunque infondato e va respinto.
5.2 La congruità del termine di adempimento e inadempimento
L'impugnato provvedimento viene altresì censurato nella parte in cui ha disposto la risoluzione per inadempimento per non avere offerto al sig. la sostituzione della Parte_1 CP_1 componente difettosa “entro un termine congruo rispetto all'avvenuta stipulazione del contratto ed all'incameramento integrale del prezzo”.
L'appellante sostiene che il tempo trascorso dal ritiro della componente difettosa, a ottobre
2015 inoltrato, alla comunicazione della disponibilità ad installare concretamente quella sostitutiva, il 23.11.2015, ovverossia dopo un mese circa, costituisca un congruo termine di adempimento, che non giustificherebbe la pretesa risoluzione del contratto da parte del Sig.
. CP_1
Il Tribunale di Ivrea ha ravvisato l'inadempimento della venditrice nella tardività e intempestività della condotta riparatoria, in quanto dall'avvenuta stipulazione del contratto risalente al mese di luglio 2015 e dal ritiro integrale del macchinario, avvenuto poco dopo il montaggio presso l'abitazione dello nel mese di settembre - inizio ottobre 2015, la CP_1
prima comunicazione utilizzabile ai fini della decisione è stata la mail del 24.11.2015, inoltrata a quasi quattro mesi dalla stipula e ad oltre venti giorni dalla missiva della Federconsumatori
Piemonte con la quale era stata invocata la risoluzione del rapporto.
Alcun motivo di appello è stato presentato in relazione a tale ricostruzione cronologica ed in particolare sul fatto che la prima comunicazione di utilizzabile sia quella del 23- Pt_1
24/11/2015.
Ciò stante occorre evidenziare che dalla stessa documentazione prodotta dalla parte appellante in primo grado l'installazione del prodotto presso l'abitazione di si colloca tra il 23 e CP_1
il 24.09.2015.
10 Il ST , che ha dovuto subire due sanzioni, pari rispettivamente ad € 200,00 ed Testimone_1
€ 800,00, prima di essere accompagnato coattivamente dai Carabinieri all'udienza del
22.12.2021, ha dichiarato l'azienda mi ha mandato qualche giorno dopo a verificare perché secondo la macchina non funzionava;
io ci sono andato, come ho già detto il padre CP_1
dello IN ci ha accolto con fare arrogante pensando che fosse colpa nostra;
ho verificato che l'idrogeno lo produceva però il contatore consumava ugualmente sia quando era acceso sia quando era spento;
l'ho solo scollegata dalle tubazioni e ripristinato i Parte_5
collegamento originari;
ricordo che il sig. mi disse di non portarla via perché si CP_1 sarebbe sentito con l'azienda.
Risulta, pertanto, dagli atti che pochi giorni dopo l'istallazione, quindi al massimo all'inizio di ottobre 2015, l'azienda era a conoscenza dell'asserito mal funzionamento del macchinario installato presso l'abitazione di . CP_1
In tale contesto irrilevante risulta il materiale ritiro del pezzo difettoso per procedere alla sua sostituzione solo in data 20.10.2015, come affermato dalla stessa nella Parte_1
propria comparsa di costituzione e risposta di primo grado, in quanto la conoscenza del problema deve essere retrodatata al momento del secondo accesso del ST a casa ES
, essendoci andato su incarico dell'azienda per riscontrare un problema di cui CP_1
evidentemente era stata avvisata.
Pertanto, anche non volendo far decorrere il tempo per l'adempimento dalla stipulazione del contratto, avvenuta in data 09.07.2015, bensì dalla comunicazione del malfunzionamento, dalla documentazione prodotta e dalle dichiarazioni testimoniali essa, a discapito di quanto descritto dalla venditrice, risulta essere avvenuta tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre 2015.
Da questo momento la prima comunicazione utilizzabile è del 23-24/11/2015, quasi due mesi dopo, senza che in questo lasso di tempo ci sia stata alcuna interlocuzione e senza che CP_1
abbia ricevuto alcuna risposta alla missiva trasmessa tramite la Federconsumatori Piemonte il
03.11.2015, con cui già si palesava l'intervenuta carenza di interesse nella ricezione della prestazione.
Risulta, quindi, tardiva la comunicazione di dell'arrivo, “finalmente”, del “nuovo Parte_1 pezzo dal produttore” è del 23.11.2015, con installazione, programmata per “mercoledì 25 novembre” (cfr. doc. 12 fasc. 1° terza chiamata), oggettivamente non più rispondente all'interesse dell'acquirente, che già aveva comunicato, a mezzo raccomandata
Federconsumatori del 03.11.2015, la propria volontà di risolvere per inadempimento i contratti de quo, ovvero quello di acquisto e quello collegato di finanziamento contratto con la Parte_6
[...]
[...] - poi acquisito da – che con bonifico del 05.10.2015 aveva pagato
[...] Controparte_2
integralmente il prezzo.
Tale lasso di tempo di quasi due mesi non appare dunque congruo, tenuto conto dell'interesse concreto delle parti e della missiva di Federconsumatori del 03.11.2015 rimasta senza risposta per ulteriori venti giorni.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8943 del 14 Maggio 2020, ha chiarito che la valutazione della congruità del termine deve essere fatta in relazione alla natura del contratto o agli usi, mentre la successiva ordinanza n. 40829 del 20/12/2021 precisa che le “clausole quali
"quando possibile" o simile, individuano il momento dell'adempimento con carattere meramente indicativo, pur non integrando gli estremi di un termine essenziale, ex art. 1457 c.c.
e solo apparentemente lasciano all'obbligato un amplissimo margine di discrezionalità, quanto alla scelta del concreto momento in cui adempiere, dovendosi a tal fine dare rilievo, mediante il ricorso all'interpretazione secondo buona fede, alle circostanze - quale la possibilità, più o meno prossima, che il debitore superi alcune difficoltà - cui le parti abbiano fatto implicito riferimento. In tal caso, pertanto, non è configurabile un'obbligazione senza termine o con termine rimesso alla volontà del debitore, né può escludersi l'inadempimento di quest'ultimo, allorché non esegua la propria prestazione entro un lasso di tempo che, in relazione all'oggetto ed alla natura del contratto, il giudice ritenga congruo.”.
Le circostanze del caso in esame e le risultanze istruttorie consentono di ribadire l'inadempimento per inosservanza di un termine congruo entro cui provvedere alla sostituzione del bene ai sensi dell'articolo 130 c. 5 e 7 del codice del consumo, in quanto ha Pt_1
comunicato solo dopo quasi due mesi dalla comunicazione del malfunzionamento che aveva la disponibilità del prodotto, oltre venti giorni dopo che la parte aveva già comunicato di voler risolvere il contratto.
Il motivo di appello è infondato e deve essere rigettato.
5.3 Lettera di messa in mora impugna altresì il capo ove il giudice di primo grado ha considerato la Parte_1
missiva di Federconsumatori Piemonte del 03.11.2015 alla stregua di una messa in mora e, per l'effetto, ha dichiarato l'intervenuta risoluzione del contratto di finanziamento ex art. 125- quinquies TUB, in quanto tale comunicazione non presenterebbe i necessari requisiti propri della diffida ad adempiere.
Si osserva preliminarmente come tale contestazione, espressa dalla terza chiamata in primo grado per la prima volta in 2^ memoria ex art. 183 cpc, non possa considerarsi eccezione in
12 senso stretto, in quanto tale tardiva come eccepito da parte appellata , ma CP_1 un'argomentazione in senso lato, suscettibile di autonoma valutazione.
Tuttavia, il motivo di gravame non è parimenti condivisibile, in quanto, come correttamente affermato dal giudice di prime cure può “essere intesa in tal senso la missiva della
Federconsumatori Piemonte del 03.11.2015, nell'ambito della quale l'opponente ha contestato
l'inadempimento del fornitore, financo invocando l'avvenuta risoluzione del contratto, ed ha diffidato l'originaria finanziaria a non richiedere nulla in relazione al negozio stipulato”.
Il Sig. ha legittimamente invocato l'applicazione dell'art. 125 quinquies del Dlgs. CP_1
385/1993, così come modificato dal D.lgs. n. 141/2010, il quale disciplina i contratti di credito al consumo ed in particolare la risoluzione, in caso di inadempimento del fornitore dei beni o servizi, del contratto per il quale è stato stipulato il finanziamento.
La Suprema Corte, investita della questione, con ordinanza del 13.03.2025 ha confermato la decisione della Corte d'Appello assunta in quella controversia. I giudici di legittimità hanno ribadito che, in caso di contratti di credito collegati, l'art. 125-quinquies TUB consente al consumatore di agire direttamente contro il finanziatore per ottenere la risoluzione del contratto di finanziamento, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 1455 del codice civile, ovvero la gravità dell'inadempimento del fornitore. ..." (Cass. Civ.
Sez. 1, Ordinanza n. 6639 del 13/03/2025 - Rv. 674249 - 01).
La previsione di un termine per l'adempimento nella diffida in oggetto è dunque superata dall'integrazione dei presupposti per lo scioglimento del vincolo contrattuale, essendo già trascorso un tempo equo e ragionevole per la sostituzione dell' da parte di Parte_4 Pt_1
Ciò cui legittimamente teneva il Sig. era la risoluzione del contratto di compravendita CP_1
e, in special modo, del contratto di credito ad esso collegato, con espressa diffida alla Parte_2
di non avere nulla a pretendere dall'associato Federconsumatori in ordine al
[...] finanziamento e a restituire all'associato medesimo le rate nelle more eventualmente incassate.
Il motivo di appello è, pertanto, infondato e va rigettato.
5.4 Condanna in solido alle spese
Con l'ultimo motivo di impugnazione l'appellante censura il capo ove il Giudice ha condannato in via solidale e al pagamento delle spese, asserendo che Controparte_2 Parte_1
dal complesso delle censure mosse alla sentenza di primo grado emerga l'assoluta infondatezza delle tesi del Sig. . Sussisterebbero pertanto i presupposti di cui all'art. 96 cpc nei CP_1
confronti del medesimo.
13 Ritiene il Collegio che la doglianza sia infondata, confermando sul punto la sentenza impugnata in ossequio al principio della soccombenza, che, alla luce della fondatezza delle domande di parte attrice in primo grado, rende altrettanto inaccoglibile la richiesta dell'appellante di condanna ex art 96 cpc.
6) La posizione di Controparte_2
L'appellata non ha espressamente proposto un appello incidentale, ma ha CP_2 semplicemente concluso chiedendo l'accoglimento dell'appello proposto, e per l'effetto riformare la Sentenza nr 678/2022 emessa dal Tribunale di Ivrea (dott. Salustri) il 14.06.2022
R.G. 3692/2018 come argomentato nella presente comparsa.
Tuttavia, avendo proposto doglianze diverse da quelle di in primo luogo in relazione alla Pt_1
propria legittimazione passiva, la sua costituzione deve intendersi come appello incidentale anche ai fini della normativa sul doppio contributo in caso di rigetto dell'impugnazione proposta.
Per quanto riguarda la prima doglianza, ripropone la sua carenza di legittimazione CP_2
passiva già sollevata in primo grado.
Sul punto occorre evidenziare che nelle operazioni di cartolarizzazione, eseguite ai sensi della l. n. 130 del 1999, sebbene sia stato affermato che non è consentito al debitore ceduto proporre nei confronti del cessionario eccezioni di compensazione o domande giudiziali fondate su crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest'ultimo intercorso, questo deve essere correttamente inteso come il divieto di opporre in compensazione debito sorti successivamente alla cartolarizzazione del credito o domande fondate genericamente sul rapporto insorto tra le parti, non che non possa essere opposta alcuna eccezione relativa al rapporto di credito al cessionario.
Quest'ultimo, infatti, si assume il rischio che i crediti cartolarizzati non siano incassati perché, ad esempio, inesistenti o già estinti per compensazione o altro.
È evidente, pertanto, che tale passaggio creditorio non è in grado di sciogliere il collegamento negoziale tra il contratto di fornitura e il contratto di finanziamento imposto dalla normativa sulla tutela del consumatore, che, altrimenti, potrebbe essere facilmente elusa.
Il motivo di appello è, pertanto, infondato e va rigettato.
14 Le altre doglianze ricalcano quelle sollevate da e devo ritenersi assorbite nel rigetto Pt_1 dell'appello principale.
7) Le spese del giudizio
La regolamentazione delle spese processuali è retta dal principio di causalità, di cui è espressione il criterio della soccombenza (art. 91, co. 1, parte prima, c.p.c.).
Le spese processuali del grado gravano sugli appellanti principale e incidentale, soccombenti totali.
Le spese sono liquidate secondo i parametri del d.m. 10 marzo 2014, n. 55.
Il valore della controversia è pari al valore del credito azionato con la richiesta monitoria, €
8.278,17, ricompreso nello scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00, come dichiarato anche dalle parti.
Tenuto conto del numero e della complessità bassa delle questioni giuridiche e di fatto trattate, non vi è motivo di discostarsi dall'applicazione dei parametri forensi medi, tranne per quella istruttoria, per la quale si applicano i parametri forensi minimi, atteso che non è stata compiuta istruzione probatoria.
Le spese processuali sono liquidate nella somma di euro 4.888,00 per compensi (euro 1.134,00 per la fase di studio, euro 921,00 per la fase introduttiva, euro 922,00 per la fase istruttoria, euro
1911,00 per la fase decisionale), oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
Il rigetto integrale dell'appello principale e incidentale genera a carico dell'appellante e dell'appellata l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato CP_2
pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13, co.
1-quater, parte prima, d.P.R. n. 30 maggio 2002, n. 115).
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino - Sezione Seconda Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 678/2022 del
Tribunale di Ivrea, pubblicata in data 15/06/2022; respinge l'appello proposto, confermando integralmente la sentenza impugnata. condanna la parte appellante, in solido con l'appellata a rifondere alla parte CP_2 appellata le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 4.888,00 CP_1
15 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, C.P.A., IVA, se dovuta, e successive occorrende;
dà atto della sussistenza dell'obbligo, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del DPR
30.5.2002, n. 115, così come novellato dalla l. 24.12.2012, n. 228, a carico dell'appellante principale e di quello incidentale, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato all'atto della costituzione in giudizio.
Così deciso da remoto nella camera di consiglio in data 17.07.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr. Francesca Firrao Dr. Cecilia Marino
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