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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 15/04/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1674/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 1674/2024 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 10 aprile 2024 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2 entrambi con l'Avv. Andrea Callegari
ricorrenti
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso sulla domanda di divorzio.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023.
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Le parti hanno contratto matrimonio a Pergine Valsugana (TN) in data 31 maggio
1997, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Pergine Valsugana, Parte I, N. 8, Anno 1997, e dalla loro unione è nato a [...] il figlio in data 9 luglio 1999, maggiorenne ed economicamente Per_1
autosufficiente.
1 Con ricorso ex art. 473-bis. 49 e art. 473-bis. 51 c.p.c., i ricorrenti in epigrafe hanno cumulativamente chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso, domandando, decorsi i termini di legge, dichiararsi lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni, di seguito riportate:
“1) la SIa continuerà ad abitare la casa ex coniugale di sua Parte_1
esclusiva proprietà;
2) il figlio rimane a vivere nella medesima abitazione;
Persona_2
3) i coniugi reciprocamente rinunciano alla corresponsione di alcuna somma a titolo di mantenimento e si dichiarano economicamente autosufficienti.
4) il SI si obbliga pagare le rate residue del mutuo relativo Parte_2 all'abitazione coniugale fino al termine del contratto;
5) ugualmente il SI si obbliga a pagare le spese Parte_2
straordinarie che saranno necessarie per le opere di impermeabilizzazione dell'immobile, per sopravvenuti rilevati problemi di infiltrazione d'acqua, per quanto riguarda la quota di competenza millesimale a carico della SIa , Pt_1
spese che dovranno essere affrontate nei prossimi mesi e che si quantificano nella somma totale (per l'intero edificio) solo indicativa di € 30.000,00 (trentamila/00)
6) i coniugi dichiarano che hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, a eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altra.”.
I ricorrenti hanno allegato che il sig. lavora in Nigeria come project manager Pt_2 con un reddito annuo di circa € 72.000,00, mentre la sig.ra è pensionata con Pt_1 un reddito annuo di circa € 15.000,00.
I coniugi hanno dedotto, inoltre, che l'abitazione coniugale è di proprietà della sig.ra e che per l'acquisto dell'immobile è stato contratto un mutuo con la Cassa Pt_1
Rurale di Aldeno e Cadine - ora Cassa Rurale di Trento - per il quale viene pagata una rata mensile di € 770,00, con estinzione nel mese di aprile del 2032.
Con sentenza di questo Tribunale n. 213/2024 di data 9 luglio 2024, pubblicata il 10 luglio 2024, è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi e la causa è stata rimessa in istruttoria con separata ordinanza per l'ulteriore trattazione sulla domanda di divorzio.
2 La causa, sulla domanda di divorzio, è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note di trattazione scritta depositate in data 21 febbraio 2025.
La domanda di divorzio, congiuntamente proposta dai ricorrenti, è fondata e va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie, tutti i presupposti richiesti dagli artt. 1 e 3, n.
2, lett. b), L.898/1970, nonché dall'art. 473bis.49 c.p.c., essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente di questo Tribunale nella fase di separazione consensuale del presente procedimento
(udienza sostituita dal deposito di note di trattazione scritta in data 30 aprile 2024) senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno l'interruzione della separazione, ed essendo passata in giudicato la sentenza di questo Tribunale che ha pronunciato la separazione personale (sentenza n. 213/2024 di data 9 luglio 2024, pubblicata il 10 luglio 2024).
Inoltre, nel caso di specie l'intesa raggiunta dai ricorrenti è meritevole di ratifica non sussistendo questioni legate alla prole – il figlio è maggiorenne ed Per_1
economicamente autosufficiente – ed essendo ogni altra questione di carattere economico lasciata alla libera disponibilità delle parti.
Spese di lite compensate, tenuto conto della natura del procedimento, congiuntamente promosso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra (c.f. Parte_1
) e (c.f. C.F._1 Parte_2
) a Pergine Valsugana (TN) in data 31 maggio 1997, C.F._2
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Pergine Valsugana,
Parte I, N. 8, Anno 1997, alle condizioni accessorie riportate in parte motiva, da aversi qui integralmente riprodotte;
2) ordina all'ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto di matrimonio;
3) spese di lite compensate.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 9 aprile 2025.
3 Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 1674/2024 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 10 aprile 2024 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2 entrambi con l'Avv. Andrea Callegari
ricorrenti
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso sulla domanda di divorzio.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023.
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Le parti hanno contratto matrimonio a Pergine Valsugana (TN) in data 31 maggio
1997, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Pergine Valsugana, Parte I, N. 8, Anno 1997, e dalla loro unione è nato a [...] il figlio in data 9 luglio 1999, maggiorenne ed economicamente Per_1
autosufficiente.
1 Con ricorso ex art. 473-bis. 49 e art. 473-bis. 51 c.p.c., i ricorrenti in epigrafe hanno cumulativamente chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso, domandando, decorsi i termini di legge, dichiararsi lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni, di seguito riportate:
“1) la SIa continuerà ad abitare la casa ex coniugale di sua Parte_1
esclusiva proprietà;
2) il figlio rimane a vivere nella medesima abitazione;
Persona_2
3) i coniugi reciprocamente rinunciano alla corresponsione di alcuna somma a titolo di mantenimento e si dichiarano economicamente autosufficienti.
4) il SI si obbliga pagare le rate residue del mutuo relativo Parte_2 all'abitazione coniugale fino al termine del contratto;
5) ugualmente il SI si obbliga a pagare le spese Parte_2
straordinarie che saranno necessarie per le opere di impermeabilizzazione dell'immobile, per sopravvenuti rilevati problemi di infiltrazione d'acqua, per quanto riguarda la quota di competenza millesimale a carico della SIa , Pt_1
spese che dovranno essere affrontate nei prossimi mesi e che si quantificano nella somma totale (per l'intero edificio) solo indicativa di € 30.000,00 (trentamila/00)
6) i coniugi dichiarano che hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, a eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altra.”.
I ricorrenti hanno allegato che il sig. lavora in Nigeria come project manager Pt_2 con un reddito annuo di circa € 72.000,00, mentre la sig.ra è pensionata con Pt_1 un reddito annuo di circa € 15.000,00.
I coniugi hanno dedotto, inoltre, che l'abitazione coniugale è di proprietà della sig.ra e che per l'acquisto dell'immobile è stato contratto un mutuo con la Cassa Pt_1
Rurale di Aldeno e Cadine - ora Cassa Rurale di Trento - per il quale viene pagata una rata mensile di € 770,00, con estinzione nel mese di aprile del 2032.
Con sentenza di questo Tribunale n. 213/2024 di data 9 luglio 2024, pubblicata il 10 luglio 2024, è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi e la causa è stata rimessa in istruttoria con separata ordinanza per l'ulteriore trattazione sulla domanda di divorzio.
2 La causa, sulla domanda di divorzio, è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note di trattazione scritta depositate in data 21 febbraio 2025.
La domanda di divorzio, congiuntamente proposta dai ricorrenti, è fondata e va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie, tutti i presupposti richiesti dagli artt. 1 e 3, n.
2, lett. b), L.898/1970, nonché dall'art. 473bis.49 c.p.c., essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente di questo Tribunale nella fase di separazione consensuale del presente procedimento
(udienza sostituita dal deposito di note di trattazione scritta in data 30 aprile 2024) senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno l'interruzione della separazione, ed essendo passata in giudicato la sentenza di questo Tribunale che ha pronunciato la separazione personale (sentenza n. 213/2024 di data 9 luglio 2024, pubblicata il 10 luglio 2024).
Inoltre, nel caso di specie l'intesa raggiunta dai ricorrenti è meritevole di ratifica non sussistendo questioni legate alla prole – il figlio è maggiorenne ed Per_1
economicamente autosufficiente – ed essendo ogni altra questione di carattere economico lasciata alla libera disponibilità delle parti.
Spese di lite compensate, tenuto conto della natura del procedimento, congiuntamente promosso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra (c.f. Parte_1
) e (c.f. C.F._1 Parte_2
) a Pergine Valsugana (TN) in data 31 maggio 1997, C.F._2
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Pergine Valsugana,
Parte I, N. 8, Anno 1997, alle condizioni accessorie riportate in parte motiva, da aversi qui integralmente riprodotte;
2) ordina all'ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto di matrimonio;
3) spese di lite compensate.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 9 aprile 2025.
3 Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
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