Articolo 16 della Legge 25 novembre 1957, n. 1139
Articolo 15Articolo 17
Versione
8 dicembre 1957
Art. 16.
Per i casi di cessazione dal servizio anteriore al 1 luglio 1956 degli iscritti al Fondo di previdenza, gli importi annui dei relativi assegni vitalizi, che abbiano decorrenza posteriore a tale data, sono determinati con l'applicazione delle norme di cui al precedente art. 15 prendendo a base, per ciascun assegno, quale ultima retribuzione annua contributiva dell'iscritto, quella virtuale al 1 luglio 1956.
Ai fini della determinazione della retribuzione annua contributiva virtuale di cui al comma precedente, si considera, in corrispondenza del grado o della qualifica rivestita dall'iscritto alla data della cessazione, il trattamento economico iniziale al 1 luglio 1956, previsto per la corrispondente qualifica dagli ordinamenti delle carriere dei personali statali, vigenti a tale data. Per l'iscritto non appartenente alle categorie dei personali riguardate dai predetti ordinamenti, viene attribuito, come grado o qualifica rivestita alla data della cessazione, quella del personale civile di ruolo dello Stato cui alla data stessa spettava un trattamento economico iniziale pari o immediatamente inferiore a quello ultimo effettivamente goduto dall'iscritto, considerando tale trattamento per la parte sulla quale era operante la ritenuta ai fini previdenziali.
Entrata in vigore il 8 dicembre 1957