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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 16/09/2025, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Firenze Sezione Lavoro composta dai magistrati dott. Flavio Baraschi presidente dott. Elisabetta Tarquini consigliera rel. dott. Stefania Carlucci consigliera
all'udienza del 20.3.2025, all'esito della camera di consiglio, come da dispositivo separato, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. RG. 489/2023
promossa
da - appellante - Parte_1
Avv. Francesco Paolo Ravenni
contro
- appellato- CP_1
Avv.ti Nicola Baronti e Rosanna Mariani
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 31/2023 del Tribunale di Siena giudice del lavoro, pubblicata il 30.3.2023
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza 30.3.2023, il Tribunale di Siena ha respinto il ricorso con cui aveva chiesto, in confronto Parte_1 dell' , l'accertamento dell'aggravamento (fino al 18-20%) CP_1 dei postumi permanenti di un infortunio in itinere, occorsole il 18.10.2018, il conseguente riconoscimento di un'invalidità permanente complessiva del 31-33% (risultante dalla somma degli esiti dell'infortunio di cui è causa e di quelli di un altro evento lavorativo, in relazione al quale l' aveva CP_1 riconosciuto postumi pari al 13%) e la condanna dell'istituto assicuratore al pagamento della relativa rendita.
2. In ricorso la parte privata aveva allegato di essere dipendente del Comune di Siena, come collaboratrice amministrativa addetta all'ufficio protocollo, di essere stata vittima il 2.7.2010 di un primo infortunio in itinere, con frattura del gomito destro, riconosciuto dall'istituto (con l'attribuzione di un'invalidità permanente del 13%), all'esito di un giudizio conclusosi con la sentenza n. 63/2017 del Tribunale di Siena;
di avere subito, il 18.10.2018, un secondo infortunio in itinere, in cui aveva riportato la frattura della spalla destra, i cui postumi l'istituto aveva valutato ancora nella misura del
13%; infine di avere proposto, il 13.10.2021, una domanda di revisione per aggravamento del secondo infortunio, rispetto alla quale l'istituto non aveva assunto alcun provvedimento, come pure era stata inutile l'opposizione proposta in via amministrativa.
3. L'assicurata aveva allora agito in giudizio, svolgendo le conclusioni che seguono: “riconoscere e dichiarare in favore della Sig.ra un aggravamento del grado di Parte_1 invalidità permanente dei postumi derivanti dall'infortunio in itinere occorso in data 18.10.2018 (pratica di infortunio n.
516293447 del 22.10.2018), riconosciuto alla Sig.ra dall' nella misura del 13%, in misura pari Parte_1 CP_1 almeno al 18-20%, rivalutando, per l'effetto, l'invalidità permanente complessiva della Sig.ra nel grado Parte_1 almeno del 31- 33% (sommando al nuovo grado del 18-20%
l'invalidità permanente riconosciuta per l'infortunio in itinere n.
509485900 del 2.7.2010, pari al 13%); -condannare conseguentemente l' , in persona del suo legale CP_1 rappresentante pro tempore, ai sensi del D.P.R. n. 1124/65,
2 così come modificato dal D.Lgs. n. 38/2000, al pagamento delle prestazioni previste in caso di inabilità permanente a titolo di rendita, se maggiore o uguale al 16%, o di danno biologico, se inferiore, secondo quanto sarà accertato in corso di causa, con obbligo di pagare interessi legali e rivalutazione monetaria sui ratei maturati dalla data di presentazione della domanda amministrativa. Con vittoria di competenze professionali da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
4. L'istituto si era costituito per resistere, assumendo che la domanda attrice fosse indeterminata e comunque formulata in relazione, non al danno biologico, asseritamente conseguente all'evento professionale e astrattamente oggetto di indennizzo , ma alla perdita della capacità lavorativa, CP_1 come sarebbe stato evidente dalla lettura della perizia di parte depositata da unitamente al ricorso. Parte_1
5. Il Tribunale, ritenuta superflua l'indagine medico legale chiesta da entrambe le parti, ha respinto il ricorso sul presupposto che la pretesa attrice si fondasse “interamente su una consulenza di parte” che sarebbe stata “errata nel suo aspetto più rilevante”, poiché avrebbe ancorato “la propria valutazione in termini di aggravamento a una voce, quella della perdita di capacità lavorativa che, al più, compone il danno biologico civilistico ma non compone certamente il danno biologico ex art. 13 d. lgs. 38/2000”. A fronte di questo dato il giudice non avrebbe potuto “supplire in via esplorativa all'onere della prova della parte” (le citazioni testuali sono tutte dalla decisione impugnata). Il Tribunale, respinto il ricorso, ha condannato la lavoratrice al pagamento delle spese di lite, quantificate in € 4.141,00 oltre accessori di legge.
6. L'assicurata impugna la decisione e ne chiede la riforma e quindi l'accoglimento delle conclusioni svolte in primo grado,
3 previo espletamento dell'indagine medico legale già richiesta in ricorso, affidando le proprie ragioni a due motivi.
7. Con il primo assume che il Tribunale abbia dato una lettura errata della consulenza medica di parte in atti, nella quale, diversamente da quanto affermato in sentenza, si sarebbe fatto esplicito riferimento alle tabelle , quale parametro CP_1 di valutazione dei postumi. Come avrebbe ritenuto del resto lo stesso istituto, che, secondo la prospettazione attrice, non avrebbe negato né l'infortunio né la sua idoneità ad aggravare i postumi riportati dall'assicurata, ma avrebbe contestato solo la misura di tale aggravamento e chiesto di conseguenza l'ammissione di una consulenza medico-legale d'ufficio.
8. Con il secondo motivo l'appellante censura il capo relativo al regolamento delle spese, di cui il Tribunale l'avrebbe gravata sulla base di una valutazione del materiale istruttorio di causa, che sarebbe stata “personale” e “non dovuta”.
9. Si è costituito l'istituto per resistere e chiedere il rigetto dell'impugnazione avversaria.
10. La Corte, ritenutolo indispensabile ai fini del decidere, ha disposto una CTU medico legale.
11. Infine, acquisita la relazione peritale e ascoltata la discussione orale, ha deciso come segue.
12. Così riassunta la presente vicenda processuale, nel merito la Corte ritiene fondato il primo motivo, che attiene alla mancata ammissione di un'indagine tecnica sul dedotto aggravamento dei postumi dell'infortunio di cui è causa, ma nel merito insussistente quell'aggravamento.
13. Sul punto infatti deve rilevarsi come, diversamente da quanto assunto dal Tribunale, il ricorso di primo grado affermasse, sulla base delle conclusioni di una perizia di parte,
l'esistenza di un aggravamento dei postumi dell'infortunio in
4 itinere, patito dall'attrice nel 2018, facendo riferimento espresso alle tabelle (a pag. 4 dell'atto si legge: “i postumi CP_1 permanenti derivanti dalla lesione trauma contusivo spalla destra con frattura a tre frammenti epifisi prossimale omero, originata dall'infortunio in itinere del 18.10.2018, sono oramai stabilizzati e rappresentati da “artralgia spalla destra con sindrome da conflitto e limitazione funzionale”, e sono quantificabili, secondo la valutazione del CTP, come segue:
“invalidità permanente del 18-20% …, valutata secondo le
Tabelle in ambito , che sommati alla valutazione del CP_1 danno al gomito (13%) possono essere valutati globalmente almeno nella misura del 31-33%)”. Sembra allora al collegio che l'attrice avesse effettivamente allegato l'esistenza di un aggravamento, secondo il parametro di riferimento rilevante ai fini di causa, mentre la correttezza medico legale di quell'asserzione non avrebbe potuto essere valutata che con l'espletamento di un'indagine tecnica d'ufficio, che infatti il collegio ha disposto. Sul punto in esame la sentenza deve essere quindi riformata.
14. Nel merito tuttavia l'accertamento medico legale svolto in questo grado ha escluso l'aggravamento dei postumi dell'evento lavorativo di cui è causa.
15. All'esito della sua indagine, infatti, la CTU ha rilevato come sia affetta da un quadro avanzato di artrosi Parte_1 di spalla (“omartrosi”) - già evidente a un RM del 7 agosto 2019
- associato a processi degenerativi dell'articolazione acromion- claveare.
16. Secondo la consulente, a tale quadro degenerativo non può essere addebitato l'evento del 22 ottobre 2018
(circostanza questa di cui neppure l'istituto evidentemente aveva dubitato, dato che aveva indennizzato il fatto come
5 infortunio). Per contro però, secondo la CTU, che ha esaurientemente replicato sul punto alle osservazioni critiche del CT della parte privata, quel trauma “non può essere considerato produttivo del marcato quadro artrosico evidenziato già agli accertamenti di imaging- TC maggio 2019/
RM agosto 2019 e cioè a distanza di solo qualche mese dall'evento qui discusso”. Secondo la consulente d'ufficio, infatti, dalla documentazione strumentale prodotta in atti, può desumersi che l'attrice presentasse, “già a distanza di meno di 10 mesi (RM 7 agosto 2019)” dall'infortunio “un diffuso “marcato” stato degenerativo coinvolgente ….,
l'articolazione gleno-omerale, l'articolazione acromion-claveare ivi compreso l'interessamento flogistico dello spazio subacromiale”. “Dette evidenze clinico-strumentali” – si legge nella relazione peritale – “non possono essere considerate in rapporto causale e/o concausale con il pregresso evento infortunistico. Vi si oppongono diversi elementi quali quello cronologico, topografico e infine di adeguatezza lesiva. E' quindi all'avanzata artrosi -non dipendente dal trauma- che va attribuita l'attuale sindrome algo-disfunzionale presentata dalla signora . Parte_1
17. Le conclusioni della consulente d'ufficio devono essere condivise e poste a fondamento della decisione, in quanto fondate su un'esatta analisi della documentazione medica di causa, condotta secondo corretti criteri di scienza medico- legale. Esse sono inoltre sostenute da una motivazione esauriente e priva di vizi logici.
18. Non vi è infine motivo di dubitare della regolare elaborazione della perizia, avendo la CTU consentito il pieno contraddittorio degli ausiliari tecnici delle parti, nelle forme previste dall'art. 195 c.p.c. (le operazioni si sono svolte con la
6 partecipazione - seppure da remoto - del CTP dell'attrice, che ha poi potuto formulare osservazioni alla bozza della relazione, cui la consulente ha compiutamente replicato).
19. Deve quindi concludersi per infondatezza nel merito delle pretese attrici.
20. Il parziale accoglimento dell'appello impone una nuova regolazione delle spese del doppio grado, che devono essere compensate, considerata sia la controvertibilità delle questioni medico legali di causa, sia la fondatezza della censura relativa all'omesso svolgimento dell'istruttoria tecnica davanti al
Tribunale, comunque indubitabilmente idonea a indurre la parte privata a instaurare il presente giudizio di impugnazione. Per l'effetto devono essere poste a carico solidale delle parti le spese della CTU svolta nel presente grado, nella misura indicata con separato decreto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, in parziale riforma della decisione di primo grado e in parziale accoglimento dell'appello, respinge le domande proposte da contro l' e dichiara compensate Parte_1 CP_1 le spese di entrambi i gradi. Pone per l'effetto a carico solidale delle parti le spese della CTU svolta nel presente grado, nella misura indicata con separato decreto.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 20.3.2025
Il Presidente Dott. Flavio Baraschi
La consigliera est. dott. Elisabetta Tarquini
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