Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 26/05/2025, n. 534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 534 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
dott. Eugenio Bolondi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 903/2025 vg promosso dai coniugi:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
STRAVAGANTI MARIA CRISTINA,
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
STRAVAGANTI MARIA CRISTINA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio depositata il 06/03/2025 dai coniugi predetti;
pagina 1 di 8
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per sei mesi dalla data di udienza di comparizione dei coniugi , sostituita dal depisto di note scritte ex art. 127 ter c.p.c , nella procedura di separazione consensuale RG.N. 920/2024 definita con sentenza n.147/2024, passata in giudicato;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1. I figli minorenni e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori, al fine di consentir loro di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, nonché di ricevere cura, istruzione ed educazione da entrambi;
in conseguenza, la responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori, i quali si impegnano ad adottare insieme tutte le decisioni di maggior interesse per i figli in ordine all'istruzione, all'educazione ed alla salute degli stessi, tenendo conto delle loro capacità, aspirazioni ed inclinazioni naturali;
al contrario, ciascun genitore pagina 2 di 8 eserciterà separatamente ed in modo esclusivo la responsabilità genitoriale in relazione alle decisioni di ordinaria amministrazione nei periodi di rispettiva convivenza con i figli;
1. Nell'ambito del regime di collocazione paritaria dei figli gli stessi vivranno a settimane alterne presso l'uno e l'altro dei genitori, mantenendo formalmente la residenza anagrafica presso la madre in Finale Emilia Via Libero Borsari, n. 10 int. 14 ai fini amministrativi e ad ogni altro fine di legge;
2. In un'ottica di collaborazione nella migliore gestione dei figli nel loro preminente interesse, ciascun genitore vigilerà sull'esecuzione dei compiti scolastici, ed avrà altresì cura di accompagnarli alle attività scolastiche ed extrascolastiche programmate, secondo il piano genitoriale sottoscritto, con priorità rispetto ad eventuali esigenze personali procrastinabili;
qualora nelle giornate di rispettiva competenza, per impegni imprevisti o motivi di salute, il genitore incaricato non possa provvedere alla gestione dei figli, questi si impegna a verificare la possibilità di ottenere supporto dall'altro genitore e/o dai nonni paterni e/o materni, prima di ricorrere ad aiuti esterni o di terze parti;
entrambi i genitori cureranno di partecipare congiuntamente ad ogni ricorrenza ed occasione importante per i figli, obbligandosi reciprocamente a darsi preventiva e puntuale comunicazione dell'evento;
3. Entrambi i genitori avranno cura di concordare con congruo anticipo eventuali variazioni al regime dell'alternanza settimanale dovute ad impossibilità non procrastinabili o impedimenti di lavoro o di salute, cercando, nei limiti del possibile, soluzioni condivise che non comportino soluzioni di continuità alle esigenze scolastiche, sportive e di vita di relazione dei figli stessi;
inoltre i genitori si obbligano a collaborare affinchè la gestione dei figli sia dai medesimi effettuata nel miglior modo possibile nel loro prevalente interesse ed assecondando i loro desideri;
4. Quanto al periodo delle vacanze natalizie e di inizio anno, le parti si impegnano a collaborare, se necessario anche modificando temporaneamente la rigorosa alternanza settimanale, affinchè i figli trascorrano i giorni 24 e 25 dicembre con un genitore e il 26 dicembre con l'altro, ad pagina 3 di 8 anni alterni, e così il giorno 31 dicembre e 1 gennaio con un genitore ed il giorno 6 gennaio con l'altro ad anni alternati.
5. Quanto al periodo delle vacanze pasquali, le parti si impegnano a collaborare, se necessario anche modificando temporaneamente la rigorosa alternanza settimanale, affinchè i figli trascorrano il giorno di Pasqua ed i due precedenti con un genitore, il Lunedì dell'Angelo ed i due successivi con l'altro, ad anni alternati;
6. In ogni caso, previo accordo con l'altro genitore, ogni genitore potrà trascorrere, nel periodo delle festività natalizie, qualche giorno continuativo di vacanza insieme ai figli (fino al massimo di una settimana) in località di villeggiatura;
durante le festività pasquali, detto periodo sarà di massimo tre giorni, coincidenti con i giorni di competenza come sopra individuati. In caso di disaccordo tra i coniugi sulla individuazione dei predetti periodi di villeggiatura, la decisione sarà assunta negli anni pari dal padre e negli anni dispari dalla madre in ordine alle festività natalizie e, viceversa, relativamente alle festività pasquali;
7. Quanto al periodo delle vacanze estive, i figli trascorreranno con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive;
al fine di consentire alle parti di organizzare i propri impegni di lavoro e/o personali, unitamente al periodo da dedicare alle proprie personali ferie, le stesse parti convengono che l'esatta cadenza di questo periodo dovrà essere concordata entro il 30 aprile di ogni anno. In caso di disaccordo in ordine alla decorrenza del periodo di vacanza da trascorrere con i figli minorenni, la decisione in merito sarà assunta dalla madre, riconoscendosi che la stessa, diversamente dall'altro genitore, è ancora occupata e, come tale, soggiace a maggiori vincoli quanto alla possibilità di pianificare la propria assenza dal luogo di lavoro;
8. Le parti convengono che ogni trasferta con i figli, in qualunque periodo effettuata, comporti l'obbligo da parte del genitore in partenza di comunicare per iscritto all'altro località ed indirizzo del luogo di villeggiatura;
detto obbligo si considera assolto sia tramite mail, o sms, o whatsapp.
Dette trasferte dovranno essere sempre organizzate da ciascun genitore tenendo pagina 4 di 8 presente non solo gli impegni extra scolastici dei figli, ma altresì assecondando i loro desideri ed aspirazioni;
9. Entrambi i genitori prendono atto che i predetti periodi di vacanza (natalizia, pasquale, estiva) possono interrompere la rigorosa alternanza nella collocazione dei figli presso ciascuno di essi, come sopra concordata, e che detta alternanza riprenderà, al termine del periodo di vacanza, in continuità con l'alternanza che si sarebbe avuta in assenza di interruzione. Ciò comporterà che nessuna delle parti potrà rivendicare recuperi di giorni non goduti con i figli in ragione delle suddette vacanze o festività, salvi diversi accordi tra le parti;
12. Attesa la collocazione paritaria dei figli a settimane alterne presso i genitori, ed obbligandosi ciascuna parte al mantenimento diretto degli stessi nelle settimane di competenza, le predette parti rinunciano l'una verso l'altra a richiedere un contributo perequativo per il mantenimento dei figli medesimi.
13. Quanto invece alle spese straordinarie per i figli, le stesse dovranno essere preventivamente concordate o, viceversa, non concordate tra i genitori secondo quanto disposto dal protocollo adottato in merito dal Tribunale di Modena, che viene di seguito integralmente riportato;
dette spese dovranno essere debitamente documentate da parte del genitore che le ha sostenute mediante esibizione all'altro genitore dei giustificativi di spesa, e saranno sostenute dai coniugi al 50% ciascuno. Per tale evenienza, nei successivi dieci giorni dall'esibizione dei suddetti giustificativi, il genitore onerato sarà tenuto a rifondere all'altro che ha anticipato le seguenti spese: • Spese mediche (da documentate) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentisti-che presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
• Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
• Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolasti-che senza pagina 5 di 8 pernottamento;
d) trasporto pubblico;
mensa; • Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso sede universitaria;
• Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre e post scuola e dopo scuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
• Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze;
14. In parziale deroga a quanto previsto dal su esteso Protocollo, anche le spese per vestiario saranno sostenute dai genitori al 50% ciascuno. In relazione alle spese straordinarie che richiedono il preventivo accordo, il genitore, a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, mail, whatsapp, fax, ecc.), dovrà manifestare sia un formale assenso, che un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro e non oltre dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di risposta, il silenzio sarà equivalente ad un consenso alla spesa;
il genitore che si trovi in villeggiatura con i figli, sosterrà in proprio e per l'intero, oltre a tutti i costi per la loro villeggiatura, anche eventuali spese per corsi, attività sportive o ludiche frequentati dai medesimi figli nel corso del soggiorno;
15. I figli sono considerati fiscalmente a carico dei genitori al 50%, per ciascun genitore, come pure la misura dell' assegno unico universale per i figli verrà suddivisa tra gli stessi genitori nella misura del 50% ciascuno;
16. Le parti dichiarano altresì di rinunciare reciprocamente all'assegno divorzile, essendo economicamente autosufficienti e di aver già adempiuto agli obblighi assunti in sede di separazione e relativi alla definizione dei loro rapporti economici e patrimoniali, anche immobiliari;
pertanto, fatto salvo l'esatto adempimento degli obblighi assunti con le presenti condizioni e di quelli in essere relativi al mantenimento anche economico dei figli, le medesime parti dichiarano di non aver più nulla a che pretendere l'una dall'altra per pagina 6 di 8 alcun titolo o ragione, anche a titolo di risarcimento di eventuali pretesi danni discendenti dalla separazione e dal divorzio;
17. Le parti confermano l'assenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per il loro espatrio e dei documenti necessari all'espatrio dei minori, obbligandosi a sottoscrivere le relative autorizzazioni e ad espletare tutti gli incombenti all'uopo necessari a semplice richiesta dell'interessato;
18. Le spese di assistenza legale nella presente procedura nonché la spesa per contributo unificato sono solidalmente a carico dalle parti con ripartizione tra loro al
50% ciascuna. ”
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in FINALE IA (MO) il
04/04/2009 fra nata a [...] il [...] e Parte_1
nato a [...] il [...] alle condizioni Controparte_1
sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di FINALE IA (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune Anno 2009 Atto n. 6 Parte I
pagina 7 di 8 3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio della prima sezione civile in data
21/05/2025
Il Giudice estensore
Dott. Eugenio Bolondi
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 8 di 8