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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 11/03/2025, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Rovigo, in persona del Giudice Rossana Marcadella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 679/2023 promossa da:
), residente in [...] C.F._1
13, con il patrocinio dell'avv. Greblo Francesca, elettivamente domiciliato presso il suo studio;
(C.F. ), residente in [...] C.F._2
Gioacchini Rossini, 13 in proprio e quali soci illimitatamente responsabili della
[...]
, nonché e CO Parte_1
quali legali rappresentanti della Parte_2 [...]
(C.F. ) CO P.IVA_1
ATTORI
Contro
, con sede legale in Via Vittorio Alfieri, 1 - Conegliano (TV), e Controparte_2 P.IVA_2 per essa la mandataria con sede legale in Verona, Viale dell'Agricoltura 7,con il patrocinio CP_3 dell'avv. Sternini Lorenzo, elettivamente domiciliata presso il suo studio
CONVENUTO
Conclusioni:
Parte attrice ha precisato come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato l'11.12.2024;
Parte convenuta ha precisato come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato l'13.12.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, notificato in data 09.03.2023, e , in proprio e Parte_1 Parte_2 quali soci illimitatamente responsabili della ditta CO CO
[..
, nonché quali legali rappresentanti della
[...] CO
, proponevano opposizione all'atto di precetto mediante il quale veniva loro ingiunto il CP_1 pagamento della somma di €. 95.126,53=, quale esposizione debitoria derivante dal mancato rientro del contratto di mutuo fondiario del 05.07.2012 (Rep. n.30.503, Racc. n.18.654) a rogito Notaio di Legnago di originari €. 90.000,00=, nonché del contratto di mutuo Persona_1 fondiario del 19.06.2014 (Rep. n.34.929, Racc. n.21.196) a rogito Notaio di Persona_1
Legnago, di originari €. 50.000,00=. A fondamento dell'opposizione le parti deducevano: i) il difetto di legittimazione attiva in capo a in quanto la cessionaria ha provato la titolarità del credito sulla base del Controparte_2 solo avviso pubblicato in G.U. numero 138 del 24 novembre 2020, successivamente rettificato come da avviso pubblicato nella G.U. n. 140 del 28 novembre 2020, ritenuto pacificamente insufficiente dalla giurisprudenza maggioritaria, secondo cui l'avviso di cessione di crediti oggetto di cartolarizzazione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e l'iscrizione nel registro delle imprese non provano il perfezionamento della fattispecie traslativa, così come non producono il relativo effetto, in quanto non sono elementi sufficienti a far assumere valenza costitutiva alla cessione e tanto meno possono assumere una funzione sanatoria ai vizi dell'atto; ii) l'indeterminatezza del tasso di interesse applicato al mutuo del 19.6.2014, in particolare in quanto le clausole contrattuali illustrano il parametro di indicizzazione adoperato per il calcolo degli interessi, senza tuttavia specificare il regime di capitalizzazione adottato, né tanto meno viene indicato l'importo della rata o prodotto il piano di ammortamento;
iii) l'indeterminatezza del tasso di interesse applicato al mutuo del 5.7.2012, in particolare deducendo l'illegittimità dell'ammortamento alla francese e l'applicazione occulta del regime di capitalizzazione composta degli interessi implicante anatocismo illecito.
* * * Si costituiva in giudizio contestando integralmente i rilievi avversari e Controparte_2 instando per il rigetto della domanda di sospensione.
* * * Con decreto ex art. 171-bis, emesso in data 24.05.2023, il Giudice confermava la data dell'udienza del 26.07.2023, invitando le parti alla ricerca di una soluzione concordata della lite, anche alla luce del provvedimento resto ex art. 615, comma 1 c.p.c., nel subprocedimento N.r.g. 679-1/2023, con cui, all'esito del reclamo proposto dall'odierna parte opposta, il Collegio revocava l'intervenuta sospensione in via cautelare dell'atto di precetto. All'udienza del 26.07.2023, non giungendo le parti ad un accordo e definizione della controversia, il Giudice si riservava e all'esito fissava l'udienza del 12.02.2025 per la rimessione della causa in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 189 c.p.c. All'udienza del 12.02.2024 il Giudice disponeva la rimessione della causa in decisione.
§ § § 1. Sulla legittimazione attiva in capo a Controparte_2
Parte opponente ha eccepito il difetto di legittimazione attiva in capo a parte opposta, per aver questa dato prova della titolarità del credito ceduto esclusivamente per mezzo dell'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24.11.2020, ritenuto dalla giurisprudenza maggioritaria insufficiente a sostenere la l'affermazione di titolarità del credito ceduto. L'eccezione è infondata. Anzitutto preme sottolineare come, secondo la giurisprudenza di legittimità, 'Il contratto di cessione di crediti in blocco non risulta soggetto a forme sacramentali o comunque particolari al fine specifico della sua validità' (Cfr. Cassazione, sent. n. 5617 del 28/02/2020) e pertanto la prova della cessione può essere fornita con ogni mezzo e quindi anche mediante testimonianze o presunzioni;
ne consegue altresì che il contenuto del contratto di cessione di crediti ex art. 58 TUB (e, dunque, il perimetro dei crediti ricompresi nell'atto traslativo) può essere individuato non soltanto nominativamente (elencando, cioè, i rapporti ceduti dal cedente al cessionario uno per uno eventualmente tramite riferimento ai codici identificativi del rapporto), ma anche per relationem e, dunque, facendo riferimento a caratteristiche, sufficientemente precise ed univoche, che i crediti devono possedere alla data della cessione, affinché possano essere considerati rientranti nell'oggetto del contratto. Nel caso di specie, dall'insieme della documentazione prodotta risulta in modo inequivocabile che il credito di nei confronti del debitore Controparte_4 principale sia stato ceduto nell'ambito della CO cessione c.d. in blocco del 24.11.2020, in quanto: il credito rientra nella descrizione delle caratteristiche dei crediti ceduti e soprattutto è stata prodotta la conferma da parte della cedente dell'intervenuta cessione del credito in favore della cessionaria (nella quale si afferma espressamente: “tra i crediti compresi nella cessione a favore di rientrano anche i crediti vantati nei confronti di a Controparte_2 [...]
derivante dai seguenti rapporti: - “Mutuo ipotecario – rapp. ID/pre CO sofferenza n. 9060990174931/9240004723” del 06/07/2012;-“Mutuo ipotecario – rapp. ID/pre sofferenza n.
9060990174932/9240006824” del 20/06/2014; - “Mutuo - rapp. ID/pre sofferenza n.
9060990174933/9240010147” del 12/10/2017; - “Conto corrente – rapp. ID/pre sofferenza n.
9060990174934/2240196297” del 31/05/2006” (doc.8). Può pertanto affermarsi che quanto allegato e prodotto risulta più che idoneo a fornire la prova della titolarità del credito in favore della precettante e che non vi siano elementi di incertezza in ordine a tale legittimazione che consiglino anche solo in via prudenziale la sospensione dell'attitudine esecutiva del titolo.
2. Sull' illegittimità del piano di ammortamento c.d. alla francese Parte opponente ha eccepito l'illegittimità del piano di ammortamento relativo ad entrambi i contratti di mutuo del 19.06.2014 e del 5.07.2012, in quanto questo produce inevitabilmente il fenomeno della capitalizzazione composta degli interessi, e determina il pagamento in anticipo di interessi composti, i quali vengono ulteriormente pagati come capitale. Anche tale eccezione appare infondata. L'ammortamento c.d. alla francese non cela, infatti, costi occulti, ovvero costi non conosciuti dal mutuatario e tali da portare all'applicazione di interessi ad un tasso effettivo superiore a quello nominale indicato in contratto. Sul punto è intervenuta di recente la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sent. 20 maggio 2024 n. 15130), la quale ha chiarito che la differenza tra il piano di ammortamento all'italiana e quello alla francese non dipende dal fatto che il tasso di interesse effettivo nel caso di ammortamento "alla francese" sia complessivamente maggiore di quello nominale. Piuttosto, tale effetto è riconducibile alla scelta concordata del tempo e del modo di rimborso del capitale. Le rate iniziali dell'ammortamento "alla francese" prevedono interessi più elevati poiché il capitale non ancora restituito è maggiore. Nell'ammortamento "all'italiana", invece, il capitale viene abbattuto più velocemente, con il pagamento di rate iniziali più alte, e quindi gli interessi sul capitale residuo inferiore sono inevitabilmente più bassi. Pertanto, il maggior carico di interessi derivante dall'ammortamento "alla francese" non è dovuto a un fenomeno di moltiplicazione tecnica degli interessi (anatocismo), nè costituisce un costo occulto, ma è il naturale effetto della scelta di prevedere un piano di rimborso con rate costanti. Questa scelta non influisce sul TAN e sul TEG, che devono essere e che -nel caso in esame sono stati- esplicitati nel contratto di finanziamento allegato agli atti di causa.
3. Sull'eccepita indeterminatezza del tasso di interesse applicato al mutuo del 19.6.2014 e al mutuo del 5.07.2012 Risulta priva di pregio anche tale eccezione, alla luce integrazione documentale e della produzione dei piani di ammortamento analitici ricostruiti dei due contratti di mutuo (docc. 13 e 14 fascicolo opposta), con la specifica indicazione da parte del reclamante, della suddivisione dell'importo richiesto tra capitale e interessi, il primo quantificato, per i due contratti azionati, in €49.509,19= e €37.556,68=, per complessivi €87.065,87=, essendo invece il residuo sino a concorrenza di
€95.126,53= richiesto a titolo di interessi. In particolare, dalla documentazione depositata può evincersi che entrambi i contratti di mutuo oggetto di causa prevedono l'ammortamento c.d. alla francese, con rata solo tendenzialmente fissa, data dal fatto che il tasso di interesse è invece variabile, secondo le modalità stabilite dai rispettivi contratti. L'art. 2 del primo mutuo, specifica infatti:
1) la durata del contratto <la parte finanziata si obbliga a rimborsare il mutuo in anni 10 (dieci)>>;
2) il numero di rate <<mediante il pagamento di n.120 rate mensili ammortamento>>;
3) la composizione delle rate <comprensive di capitale ed interessi, al tasso indicato nel successivo art. 3>>;
4) la loro scadenza <scadenti il giorno 5 (cinque) di ogni mese, a partire dal 5 agosto 2012 e fino al 5 luglio 2022>> 5) l'importo allo stato attuale <attualmente dell'importo unitario di Euro 940,28 (novecentoquaranta virgola ventotto)>>. Ebbene, si evince con tutta evidenza la corrispondenza tra l'importo della prima rata corrisponda e quello riportato nel piano di ammortamento. Inoltre, l'utilizzo della dicitura <> risulta coerente con la natura variabile del tasso di interesse applicato. Essendo il numero di rate prefissato e il capitale mutuato dato, e pertanto invariabili, deve necessariamente ricavarsene che la rata mensile non potrà essere sempre ed esattamente uguale a sé stessa, posta la variabilità degli interessi nel tempo. Ulteriore conseguenza è che, in tali condizioni, non ha neppure senso la consegna al cliente di un piano di ammortamento, che perderebbe attualità sin dalla prima variazione del tasso di interesse. Dunque, data la determinazione di quanto ai punti 1), 2), 3), 4), nonché il metodo di determinazione del tasso di interesse, non può essere condivisa l'eccezione di indeterminatezza o indeterminabilità del tasso di interesse.
3. Sull'eccepita non debenza della somma precettata Parte debitrice ha genericamente allegato che, in seguito ad un ricalcolo del tasso di interesse, non sarebbe in mora nei confronti dell'Istituto di credito, avendo al contrario maturato un credito di 2.280,66=. Tali asserzioni, fermo quanto stabilito in punto di diritto, risultano destituite di qualsivoglia fondamento. Infatti, come correttamente rilevato anche dal Giudice del reclamo, a seguito della messa in mora, nessuna ulteriore somma è stata versata e offerta al creditore, né in forza del contratto del 5.7.2012, il cui l'ultimo versamento risale al 5.7.2018, né per quello del 19.6.2014, il cui l'ultimo versamento risale al 19.6.2018, sicchè è innegabile lo stato di mora al momento dell'intimazione di pagamento.
4. Così rigettata l'opposizione, le spese seguono la soccombenza e vengono poste a carico di parte opponente nella liquidazione di cui al dispositivo che segue;
la liquidazione è operata in applicazione dei parametri cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 previsti per lo scaglione sino a € 260.000,00=, con liquidazione delle fasi nei valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
-RIGETTA l'opposizione proposta , in proprio e quali soci CP_1 Parte_2 illimitatamente responsabili della ditta CO
, nonché quali legali rappresentanti della;
[...] CO
AN , in proprio e quali soci illimitatamente responsabili CP_1 Parte_2 della ditta , nonché quali legali CO rappresentanti della alla rifusione in favore di CO parte opposta delle spese di giudizio che liquida in € 14.103,00= a titolo di compenso, oltre rimborso forfetario 15%, Cpa ed Iva come per legge. Cosi deciso in Rovigo l'11 marzo 2025. Il Giudice Rossana Marcadella
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 679/2023 promossa da:
), residente in [...] C.F._1
13, con il patrocinio dell'avv. Greblo Francesca, elettivamente domiciliato presso il suo studio;
(C.F. ), residente in [...] C.F._2
Gioacchini Rossini, 13 in proprio e quali soci illimitatamente responsabili della
[...]
, nonché e CO Parte_1
quali legali rappresentanti della Parte_2 [...]
(C.F. ) CO P.IVA_1
ATTORI
Contro
, con sede legale in Via Vittorio Alfieri, 1 - Conegliano (TV), e Controparte_2 P.IVA_2 per essa la mandataria con sede legale in Verona, Viale dell'Agricoltura 7,con il patrocinio CP_3 dell'avv. Sternini Lorenzo, elettivamente domiciliata presso il suo studio
CONVENUTO
Conclusioni:
Parte attrice ha precisato come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato l'11.12.2024;
Parte convenuta ha precisato come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato l'13.12.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, notificato in data 09.03.2023, e , in proprio e Parte_1 Parte_2 quali soci illimitatamente responsabili della ditta CO CO
[..
, nonché quali legali rappresentanti della
[...] CO
, proponevano opposizione all'atto di precetto mediante il quale veniva loro ingiunto il CP_1 pagamento della somma di €. 95.126,53=, quale esposizione debitoria derivante dal mancato rientro del contratto di mutuo fondiario del 05.07.2012 (Rep. n.30.503, Racc. n.18.654) a rogito Notaio di Legnago di originari €. 90.000,00=, nonché del contratto di mutuo Persona_1 fondiario del 19.06.2014 (Rep. n.34.929, Racc. n.21.196) a rogito Notaio di Persona_1
Legnago, di originari €. 50.000,00=. A fondamento dell'opposizione le parti deducevano: i) il difetto di legittimazione attiva in capo a in quanto la cessionaria ha provato la titolarità del credito sulla base del Controparte_2 solo avviso pubblicato in G.U. numero 138 del 24 novembre 2020, successivamente rettificato come da avviso pubblicato nella G.U. n. 140 del 28 novembre 2020, ritenuto pacificamente insufficiente dalla giurisprudenza maggioritaria, secondo cui l'avviso di cessione di crediti oggetto di cartolarizzazione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e l'iscrizione nel registro delle imprese non provano il perfezionamento della fattispecie traslativa, così come non producono il relativo effetto, in quanto non sono elementi sufficienti a far assumere valenza costitutiva alla cessione e tanto meno possono assumere una funzione sanatoria ai vizi dell'atto; ii) l'indeterminatezza del tasso di interesse applicato al mutuo del 19.6.2014, in particolare in quanto le clausole contrattuali illustrano il parametro di indicizzazione adoperato per il calcolo degli interessi, senza tuttavia specificare il regime di capitalizzazione adottato, né tanto meno viene indicato l'importo della rata o prodotto il piano di ammortamento;
iii) l'indeterminatezza del tasso di interesse applicato al mutuo del 5.7.2012, in particolare deducendo l'illegittimità dell'ammortamento alla francese e l'applicazione occulta del regime di capitalizzazione composta degli interessi implicante anatocismo illecito.
* * * Si costituiva in giudizio contestando integralmente i rilievi avversari e Controparte_2 instando per il rigetto della domanda di sospensione.
* * * Con decreto ex art. 171-bis, emesso in data 24.05.2023, il Giudice confermava la data dell'udienza del 26.07.2023, invitando le parti alla ricerca di una soluzione concordata della lite, anche alla luce del provvedimento resto ex art. 615, comma 1 c.p.c., nel subprocedimento N.r.g. 679-1/2023, con cui, all'esito del reclamo proposto dall'odierna parte opposta, il Collegio revocava l'intervenuta sospensione in via cautelare dell'atto di precetto. All'udienza del 26.07.2023, non giungendo le parti ad un accordo e definizione della controversia, il Giudice si riservava e all'esito fissava l'udienza del 12.02.2025 per la rimessione della causa in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 189 c.p.c. All'udienza del 12.02.2024 il Giudice disponeva la rimessione della causa in decisione.
§ § § 1. Sulla legittimazione attiva in capo a Controparte_2
Parte opponente ha eccepito il difetto di legittimazione attiva in capo a parte opposta, per aver questa dato prova della titolarità del credito ceduto esclusivamente per mezzo dell'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24.11.2020, ritenuto dalla giurisprudenza maggioritaria insufficiente a sostenere la l'affermazione di titolarità del credito ceduto. L'eccezione è infondata. Anzitutto preme sottolineare come, secondo la giurisprudenza di legittimità, 'Il contratto di cessione di crediti in blocco non risulta soggetto a forme sacramentali o comunque particolari al fine specifico della sua validità' (Cfr. Cassazione, sent. n. 5617 del 28/02/2020) e pertanto la prova della cessione può essere fornita con ogni mezzo e quindi anche mediante testimonianze o presunzioni;
ne consegue altresì che il contenuto del contratto di cessione di crediti ex art. 58 TUB (e, dunque, il perimetro dei crediti ricompresi nell'atto traslativo) può essere individuato non soltanto nominativamente (elencando, cioè, i rapporti ceduti dal cedente al cessionario uno per uno eventualmente tramite riferimento ai codici identificativi del rapporto), ma anche per relationem e, dunque, facendo riferimento a caratteristiche, sufficientemente precise ed univoche, che i crediti devono possedere alla data della cessione, affinché possano essere considerati rientranti nell'oggetto del contratto. Nel caso di specie, dall'insieme della documentazione prodotta risulta in modo inequivocabile che il credito di nei confronti del debitore Controparte_4 principale sia stato ceduto nell'ambito della CO cessione c.d. in blocco del 24.11.2020, in quanto: il credito rientra nella descrizione delle caratteristiche dei crediti ceduti e soprattutto è stata prodotta la conferma da parte della cedente dell'intervenuta cessione del credito in favore della cessionaria (nella quale si afferma espressamente: “tra i crediti compresi nella cessione a favore di rientrano anche i crediti vantati nei confronti di a Controparte_2 [...]
derivante dai seguenti rapporti: - “Mutuo ipotecario – rapp. ID/pre CO sofferenza n. 9060990174931/9240004723” del 06/07/2012;-“Mutuo ipotecario – rapp. ID/pre sofferenza n.
9060990174932/9240006824” del 20/06/2014; - “Mutuo - rapp. ID/pre sofferenza n.
9060990174933/9240010147” del 12/10/2017; - “Conto corrente – rapp. ID/pre sofferenza n.
9060990174934/2240196297” del 31/05/2006” (doc.8). Può pertanto affermarsi che quanto allegato e prodotto risulta più che idoneo a fornire la prova della titolarità del credito in favore della precettante e che non vi siano elementi di incertezza in ordine a tale legittimazione che consiglino anche solo in via prudenziale la sospensione dell'attitudine esecutiva del titolo.
2. Sull' illegittimità del piano di ammortamento c.d. alla francese Parte opponente ha eccepito l'illegittimità del piano di ammortamento relativo ad entrambi i contratti di mutuo del 19.06.2014 e del 5.07.2012, in quanto questo produce inevitabilmente il fenomeno della capitalizzazione composta degli interessi, e determina il pagamento in anticipo di interessi composti, i quali vengono ulteriormente pagati come capitale. Anche tale eccezione appare infondata. L'ammortamento c.d. alla francese non cela, infatti, costi occulti, ovvero costi non conosciuti dal mutuatario e tali da portare all'applicazione di interessi ad un tasso effettivo superiore a quello nominale indicato in contratto. Sul punto è intervenuta di recente la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sent. 20 maggio 2024 n. 15130), la quale ha chiarito che la differenza tra il piano di ammortamento all'italiana e quello alla francese non dipende dal fatto che il tasso di interesse effettivo nel caso di ammortamento "alla francese" sia complessivamente maggiore di quello nominale. Piuttosto, tale effetto è riconducibile alla scelta concordata del tempo e del modo di rimborso del capitale. Le rate iniziali dell'ammortamento "alla francese" prevedono interessi più elevati poiché il capitale non ancora restituito è maggiore. Nell'ammortamento "all'italiana", invece, il capitale viene abbattuto più velocemente, con il pagamento di rate iniziali più alte, e quindi gli interessi sul capitale residuo inferiore sono inevitabilmente più bassi. Pertanto, il maggior carico di interessi derivante dall'ammortamento "alla francese" non è dovuto a un fenomeno di moltiplicazione tecnica degli interessi (anatocismo), nè costituisce un costo occulto, ma è il naturale effetto della scelta di prevedere un piano di rimborso con rate costanti. Questa scelta non influisce sul TAN e sul TEG, che devono essere e che -nel caso in esame sono stati- esplicitati nel contratto di finanziamento allegato agli atti di causa.
3. Sull'eccepita indeterminatezza del tasso di interesse applicato al mutuo del 19.6.2014 e al mutuo del 5.07.2012 Risulta priva di pregio anche tale eccezione, alla luce integrazione documentale e della produzione dei piani di ammortamento analitici ricostruiti dei due contratti di mutuo (docc. 13 e 14 fascicolo opposta), con la specifica indicazione da parte del reclamante, della suddivisione dell'importo richiesto tra capitale e interessi, il primo quantificato, per i due contratti azionati, in €49.509,19= e €37.556,68=, per complessivi €87.065,87=, essendo invece il residuo sino a concorrenza di
€95.126,53= richiesto a titolo di interessi. In particolare, dalla documentazione depositata può evincersi che entrambi i contratti di mutuo oggetto di causa prevedono l'ammortamento c.d. alla francese, con rata solo tendenzialmente fissa, data dal fatto che il tasso di interesse è invece variabile, secondo le modalità stabilite dai rispettivi contratti. L'art. 2 del primo mutuo, specifica infatti:
1) la durata del contratto <la parte finanziata si obbliga a rimborsare il mutuo in anni 10 (dieci)>>;
2) il numero di rate <<mediante il pagamento di n.120 rate mensili ammortamento>>;
3) la composizione delle rate <comprensive di capitale ed interessi, al tasso indicato nel successivo art. 3>>;
4) la loro scadenza <scadenti il giorno 5 (cinque) di ogni mese, a partire dal 5 agosto 2012 e fino al 5 luglio 2022>> 5) l'importo allo stato attuale <attualmente dell'importo unitario di Euro 940,28 (novecentoquaranta virgola ventotto)>>. Ebbene, si evince con tutta evidenza la corrispondenza tra l'importo della prima rata corrisponda e quello riportato nel piano di ammortamento. Inoltre, l'utilizzo della dicitura <> risulta coerente con la natura variabile del tasso di interesse applicato. Essendo il numero di rate prefissato e il capitale mutuato dato, e pertanto invariabili, deve necessariamente ricavarsene che la rata mensile non potrà essere sempre ed esattamente uguale a sé stessa, posta la variabilità degli interessi nel tempo. Ulteriore conseguenza è che, in tali condizioni, non ha neppure senso la consegna al cliente di un piano di ammortamento, che perderebbe attualità sin dalla prima variazione del tasso di interesse. Dunque, data la determinazione di quanto ai punti 1), 2), 3), 4), nonché il metodo di determinazione del tasso di interesse, non può essere condivisa l'eccezione di indeterminatezza o indeterminabilità del tasso di interesse.
3. Sull'eccepita non debenza della somma precettata Parte debitrice ha genericamente allegato che, in seguito ad un ricalcolo del tasso di interesse, non sarebbe in mora nei confronti dell'Istituto di credito, avendo al contrario maturato un credito di 2.280,66=. Tali asserzioni, fermo quanto stabilito in punto di diritto, risultano destituite di qualsivoglia fondamento. Infatti, come correttamente rilevato anche dal Giudice del reclamo, a seguito della messa in mora, nessuna ulteriore somma è stata versata e offerta al creditore, né in forza del contratto del 5.7.2012, il cui l'ultimo versamento risale al 5.7.2018, né per quello del 19.6.2014, il cui l'ultimo versamento risale al 19.6.2018, sicchè è innegabile lo stato di mora al momento dell'intimazione di pagamento.
4. Così rigettata l'opposizione, le spese seguono la soccombenza e vengono poste a carico di parte opponente nella liquidazione di cui al dispositivo che segue;
la liquidazione è operata in applicazione dei parametri cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 previsti per lo scaglione sino a € 260.000,00=, con liquidazione delle fasi nei valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
-RIGETTA l'opposizione proposta , in proprio e quali soci CP_1 Parte_2 illimitatamente responsabili della ditta CO
, nonché quali legali rappresentanti della;
[...] CO
AN , in proprio e quali soci illimitatamente responsabili CP_1 Parte_2 della ditta , nonché quali legali CO rappresentanti della alla rifusione in favore di CO parte opposta delle spese di giudizio che liquida in € 14.103,00= a titolo di compenso, oltre rimborso forfetario 15%, Cpa ed Iva come per legge. Cosi deciso in Rovigo l'11 marzo 2025. Il Giudice Rossana Marcadella