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Sentenza 1 giugno 2025
Sentenza 1 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/06/2025, n. 8146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8146 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G.26422 /2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Roma, in composizione monocratica, nella persona del Giudice
Onorario NA IL CE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al 26422/2021 promossa da:
RA (C.F.: ) Pt_1 C.F._1
con il patrocinio dell'Avv. Alessandro Risolino, con Studio in Roma, via Pescaglia n. 14/B
◼ Indirizzo telematico
ATTRICE contro
CP_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. Matteo Santini con Studio in Roma, via Marianna Dionigi, 57
- Indirizzo telematico
CONVENUTO
Oggetto: rimborso somme anticipate quale quota parte di mutuo
Conclusioni:
All'udienza del 4 novembre 2024, presente il procuratore di parte convenuta, la causa
è stata rimessa perla decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 189 c.p.c. Conclusioni rassegnate dalla parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
A) accertata e dichiarata la sussistenza dell'obbligazione del resistente al pagamento della quota pari al 50% delle rate di mutuo dell'appartamento in comunione, quantomeno dal gennaio 2010, condannare al pagamento in favore CP_1
della parte ricorrente, con provvedimento provvisoriamente esecutivo, le seguenti somme da essa anticipate sino ad ora:
- Euro 26.722,95 per ratei di mutuo (quota pari al 50%) dal 01.01.2011 al 01.12.2020
(sub 1);
- Euro 235,00 per rimborso spese richiesta estratti conto comune (sub 1);
- Euro 8.754,90 per rimborso surroga saldo finanziamento (sub 2) e così dicasi la somma complessiva di euro 35.712,85=s. e o. ovvero la maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre gli interessi legali dalla data della domanda sino all'effettivo saldo;
B) condannare di pagare in favore della parte ricorrente le somme che CP_1
saranno da essa anticipate per le rate del mutuo sino alla data del passaggio in giudicato del presente giudizio e/o allo scioglimento della comunione dell'immobile.
Spese e compensi rifusi comprensivi degli accessori di legge”.
Conclusioni rassegnate dalla parte convenuta:
“Voglia l'On. Le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:
- In via preliminare, accertato e dichiarato che le difese svolte dalla ricorrente richiedono un'attività istruttoria non sommaria, fissare, ai sensi dell'art. 702 ter, III comma, c.p.c., con ordinanza non impugnabile, l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c., per la ragioni di cui in narrativa;
Pag. 2 di 5 - Nel merito, rigettare la domanda attrice tutta perché infondata in fatto ed in diritto per le motivazioni esplicitate nel presente atto, con conseguente condanna al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio.
- In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'intestato Tribunale dovesse ritenere anche parzialmente fondata l'avversa domanda, condannare il Sig. alla corresponsione della somma diversa che dovesse ritenersi di giustizia”. CP_1
La causa è stata trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il Giudice, letti gli atti d esaminata la documentazione prodotta, ritiene fondata la domanda di parte attriced nei termini che seguono.
È pacifico che ed abbiano convissuto per oltre un CP_2 CP_1
decennio, acquistando nel 2008 un immobile in comproprietà al 50%, adibito a residenza comune. Parimenti incontestato è che, a fronte di una iniziale contribuzione condivisa alle spese comuni, a partire dal 2010 il convenuto ha progressivamente cessato di versare la propria quota delle rate di mutuo e del finanziamento cointestato, lasciando alla ricorrente l'onere integrale del rimborso.
L'eccezione del convenuto, secondo cui tali versamenti sarebbero da ricondurre a una forma di solidarietà affettiva, e quindi non ripetibili in quanto obbligazioni naturali, non può essere condivisa. Se è vero che la convivenza di fatto può giustificare prestazioni reciproche prive di titolo restitutorio, ciò non vale per obbligazioni patrimoniali che eccedano il sostentamento quotidiano, in particolare quelle assunte in forma contrattuale verso terzi.
Nel caso di specie, le somme versate dalla riguardano obbligazioni solidali Pt_1
contratte con istituti di credito. Tali versamenti non possono qualificarsi come
"liberalità" prive di titolo giuridico, poiché avevano lo scopo immediato e diretto di evitare l'insolvenza verso i creditori comuni. Si trattava, dunque, di adempimenti surrogatori ex art. 1299 c.c., pienamente ripetibili in sede di regresso.
Pag. 3 di 5 La documentazione allegata agli atti e non efficacemente contestata, nonché la relazione contabile dettagliata del ricorso introduttivo, consentono di determinare con precisione l'ammontare della quota di mutuo e finanziamento corrispondente al 50% della spettanza del nella somma complessiva di € 37.612,64, al netto di CP_1
eventuali spese già compensate.
Quanto alla domanda riconvenzionale formulata dal convenuto, il Tribunale ritiene che la stessa debba essere rigettata.
Infatti, la richiesta di indennità di occupazione da parte di un comproprietario esclusosi volontariamente dal godimento dell'immobile, senza che l'altro ne abbia impedito l'uso, non è fondata. Nel caso di specie, emerge chiaramente dalla documentazione e dalle dichiarazioni contenute nella CTU che il ha lasciato volontariamente CP_1
l'immobile nel febbraio 2019, senza alcuna costrizione o esclusione imposta dalla
. Anzi, risulta che fu lui stesso a cambiare radicalmente situazione abitativa e Pt_1
lavorativa, trasferendosi stabilmente in altro comune.
In tale contesto, la giurisprudenza è ferma nel ritenere che l'occupazione da parte di un comproprietario non dà luogo a indennità a meno che non vi sia una richiesta espressa e tempestiva da parte dell'altro comproprietario escluso, oppure una prova dell'intenzionale esclusione dal godimento del bene (cfr. Cass. civ. sez.2 n.2423del
9/02/2015; Cass.civ. Sez.2 n. 24647 del 3/12/2010; Trib. Napoli sez.IV civ. sent. Ex art.281 sexies del 15/04/2025 RG n.7423/2023).
Nel caso di specie, nessuna prova in tal senso è stata offerta. La CTU, pur stimando il valore locatizio per l'intervallo di tempo richiesto, non rileva né domanda tempestiva né prova di esclusione. Ne consegue che l'eventuale uso esclusivo dell'immobile da parte della non è indennizzabile. Pt_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario come in epigrafe, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
Pag. 4 di 5 ➢ Accoglie la domanda attrice e, per l'effetto, condanna a versare a CP_1
la somma di € 37.612,64, oltre interessi legali dalle singole CP_2
scadenze delle rate di mutuo e del finanziamento fino all'effettivo soddisfo;
➢ Rigetta la domanda riconvenzionale formulata dal convenuto relativa all'indennità di occupazione dell'immobile;
➢ Condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 4.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
➢ Pone a carico del convenuto l'intero costo della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidata con separato provvedimento.
Così deciso in Roma, lì 01 giugno 2025
Il Giudice Onorario
(NA IL CE)
Pag. 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Roma, in composizione monocratica, nella persona del Giudice
Onorario NA IL CE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al 26422/2021 promossa da:
RA (C.F.: ) Pt_1 C.F._1
con il patrocinio dell'Avv. Alessandro Risolino, con Studio in Roma, via Pescaglia n. 14/B
◼ Indirizzo telematico
ATTRICE contro
CP_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. Matteo Santini con Studio in Roma, via Marianna Dionigi, 57
- Indirizzo telematico
CONVENUTO
Oggetto: rimborso somme anticipate quale quota parte di mutuo
Conclusioni:
All'udienza del 4 novembre 2024, presente il procuratore di parte convenuta, la causa
è stata rimessa perla decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 189 c.p.c. Conclusioni rassegnate dalla parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
A) accertata e dichiarata la sussistenza dell'obbligazione del resistente al pagamento della quota pari al 50% delle rate di mutuo dell'appartamento in comunione, quantomeno dal gennaio 2010, condannare al pagamento in favore CP_1
della parte ricorrente, con provvedimento provvisoriamente esecutivo, le seguenti somme da essa anticipate sino ad ora:
- Euro 26.722,95 per ratei di mutuo (quota pari al 50%) dal 01.01.2011 al 01.12.2020
(sub 1);
- Euro 235,00 per rimborso spese richiesta estratti conto comune (sub 1);
- Euro 8.754,90 per rimborso surroga saldo finanziamento (sub 2) e così dicasi la somma complessiva di euro 35.712,85=s. e o. ovvero la maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre gli interessi legali dalla data della domanda sino all'effettivo saldo;
B) condannare di pagare in favore della parte ricorrente le somme che CP_1
saranno da essa anticipate per le rate del mutuo sino alla data del passaggio in giudicato del presente giudizio e/o allo scioglimento della comunione dell'immobile.
Spese e compensi rifusi comprensivi degli accessori di legge”.
Conclusioni rassegnate dalla parte convenuta:
“Voglia l'On. Le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:
- In via preliminare, accertato e dichiarato che le difese svolte dalla ricorrente richiedono un'attività istruttoria non sommaria, fissare, ai sensi dell'art. 702 ter, III comma, c.p.c., con ordinanza non impugnabile, l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c., per la ragioni di cui in narrativa;
Pag. 2 di 5 - Nel merito, rigettare la domanda attrice tutta perché infondata in fatto ed in diritto per le motivazioni esplicitate nel presente atto, con conseguente condanna al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio.
- In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'intestato Tribunale dovesse ritenere anche parzialmente fondata l'avversa domanda, condannare il Sig. alla corresponsione della somma diversa che dovesse ritenersi di giustizia”. CP_1
La causa è stata trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il Giudice, letti gli atti d esaminata la documentazione prodotta, ritiene fondata la domanda di parte attriced nei termini che seguono.
È pacifico che ed abbiano convissuto per oltre un CP_2 CP_1
decennio, acquistando nel 2008 un immobile in comproprietà al 50%, adibito a residenza comune. Parimenti incontestato è che, a fronte di una iniziale contribuzione condivisa alle spese comuni, a partire dal 2010 il convenuto ha progressivamente cessato di versare la propria quota delle rate di mutuo e del finanziamento cointestato, lasciando alla ricorrente l'onere integrale del rimborso.
L'eccezione del convenuto, secondo cui tali versamenti sarebbero da ricondurre a una forma di solidarietà affettiva, e quindi non ripetibili in quanto obbligazioni naturali, non può essere condivisa. Se è vero che la convivenza di fatto può giustificare prestazioni reciproche prive di titolo restitutorio, ciò non vale per obbligazioni patrimoniali che eccedano il sostentamento quotidiano, in particolare quelle assunte in forma contrattuale verso terzi.
Nel caso di specie, le somme versate dalla riguardano obbligazioni solidali Pt_1
contratte con istituti di credito. Tali versamenti non possono qualificarsi come
"liberalità" prive di titolo giuridico, poiché avevano lo scopo immediato e diretto di evitare l'insolvenza verso i creditori comuni. Si trattava, dunque, di adempimenti surrogatori ex art. 1299 c.c., pienamente ripetibili in sede di regresso.
Pag. 3 di 5 La documentazione allegata agli atti e non efficacemente contestata, nonché la relazione contabile dettagliata del ricorso introduttivo, consentono di determinare con precisione l'ammontare della quota di mutuo e finanziamento corrispondente al 50% della spettanza del nella somma complessiva di € 37.612,64, al netto di CP_1
eventuali spese già compensate.
Quanto alla domanda riconvenzionale formulata dal convenuto, il Tribunale ritiene che la stessa debba essere rigettata.
Infatti, la richiesta di indennità di occupazione da parte di un comproprietario esclusosi volontariamente dal godimento dell'immobile, senza che l'altro ne abbia impedito l'uso, non è fondata. Nel caso di specie, emerge chiaramente dalla documentazione e dalle dichiarazioni contenute nella CTU che il ha lasciato volontariamente CP_1
l'immobile nel febbraio 2019, senza alcuna costrizione o esclusione imposta dalla
. Anzi, risulta che fu lui stesso a cambiare radicalmente situazione abitativa e Pt_1
lavorativa, trasferendosi stabilmente in altro comune.
In tale contesto, la giurisprudenza è ferma nel ritenere che l'occupazione da parte di un comproprietario non dà luogo a indennità a meno che non vi sia una richiesta espressa e tempestiva da parte dell'altro comproprietario escluso, oppure una prova dell'intenzionale esclusione dal godimento del bene (cfr. Cass. civ. sez.2 n.2423del
9/02/2015; Cass.civ. Sez.2 n. 24647 del 3/12/2010; Trib. Napoli sez.IV civ. sent. Ex art.281 sexies del 15/04/2025 RG n.7423/2023).
Nel caso di specie, nessuna prova in tal senso è stata offerta. La CTU, pur stimando il valore locatizio per l'intervallo di tempo richiesto, non rileva né domanda tempestiva né prova di esclusione. Ne consegue che l'eventuale uso esclusivo dell'immobile da parte della non è indennizzabile. Pt_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario come in epigrafe, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
Pag. 4 di 5 ➢ Accoglie la domanda attrice e, per l'effetto, condanna a versare a CP_1
la somma di € 37.612,64, oltre interessi legali dalle singole CP_2
scadenze delle rate di mutuo e del finanziamento fino all'effettivo soddisfo;
➢ Rigetta la domanda riconvenzionale formulata dal convenuto relativa all'indennità di occupazione dell'immobile;
➢ Condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 4.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
➢ Pone a carico del convenuto l'intero costo della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidata con separato provvedimento.
Così deciso in Roma, lì 01 giugno 2025
Il Giudice Onorario
(NA IL CE)
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