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Sentenza 16 ottobre 2024
Sentenza 16 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 16/10/2024, n. 840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 840 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Sezione 2a civile – composta dai signori:
Dott. IO F. Esposito - Presidente
Dott.ssa Raffaella Brocca - Consigliere
Dott. Giovanni Surdo - Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1027/2022 R.G., da
(CF. ) in qualità di titolare dell'Azienda Parte_1 C.F._1
LA RI IO (P.IVA con sede legale in Borgagne P.IVA_1 (LE), rappresentato e difeso dall'avv. Donato SARACINO, come da mandato in atti;
APPELLANTE contro
(CF. , rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'avv. Pierpaolo PATTI, come da mandato in atti;
(P. IVA , in persona del Controparte_2 P.IVA_2 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Carlo VALENTE, come da mandato in atti;
APPELLATI
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 3273/2022 emessa dal Tribunale di Lecce e depositata in data 16/11/2022.
All'udienza del 04/06/2024 la causa è trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c., con termini concessi alle parti per il deposito delle memorie conclusive.
MOTIVAZIONE Con atto di citazione notificato il 16/02/2015 , in qualità di Parte_1 titolare della Azienda LA TU IO, evocava in giudizio CP_1 chiedendo al Tribunale di Lecce “ in via principale di accertare e dichiarare l'inadempimento da parte del convenuto alla obbligazione discendente” dall'incarico professionale di curatore fallimentare;
“per l' effetto e nel merito accertare e dichiarare che la somma” pari a euro 16.000,00, “versata dall'attore, debba essere considerata indetraibile a titolo di Imposta IVA e pertanto necessitante la rifusione al creditore attore, con relativa condanna;
sempre nel merito e cumulativamente accertare e dichiarare il danno ex art.2043 c.c patito dall'attore afferente la condotta del dott. ; per l' CP_1 effetto condannare il convenuto al pagamento della somma di €. 16.000,00 oltre interessi sulla somma rivalutata ovvero l'importo ritenuto di giustizia, nonché alla ulteriore somma di €.2.000,00 o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia ai sensi dell'art. 1223 c.c..”. La vicenda de qua ha origine con l'acquisto, da parte dell'attore, dalla curatela fallimentare n.7303/2002 r.f., di un fabbricato strumentale sito nel Comune Borgagne, frazione di Melendugno, nella zona industriale. Il Pt_1 corrispondeva al Dott. , curatore del CP_1 Parte_2
la somma di €.80.000,00 per l'acquisto del bene e di €.16.000,00 a
[...] titolo di IVA. Deduceva l'attore che il versamento dell'Iva non era dovuto, “poiché, ai sensi della normativa vigente ratione temporis, di cui all'art. 10, co.8 ter DPR 633/1972,” l'immobile trasferito era esente dal pagamento dell'imposta,
“stante l'esclusione dell'esenzione soltanto nelle ipotesi relative a fabbricati strumentali realizzantesi nei confronti dei cessionari che non agiscono nell'esercizio di impresa, arti o professioni”, evidenziando che nella specie egli avesse acquisito la proprietà del bene come strumentale all'attività di impresa agricola esercitata dalla omonima ditta individuale . Parte_1
L'attore puntualizzava che il professionista delegato, ammessa la propria responsabilità per il versamento dell'IVA non dovuta per il trasferimento dell'immobile, si era impegnato con la missiva del 22/01/2013, alla restituzione di quanto il aveva indebitamente versato, senza tuttavia Pt_1 tenere fede all'impegno assunto. L'attore deduceva la sussistenza della responsabilità professionale del curatore dott. ex art. 38 della legge fallimentare ed ex art. 2043 c.c. CP_1
“per aver quest'ultimo causato un danno ingiusto al creditore, omettendo colpevolmente l'esenzione Iva normativamente prevista, e così determinando un precipuo indebito oggettivo”. L'attore rammentava inoltre come il credito vantato fosse fondato su prova scritta, ovvero la Dichiarazione di responsabilità sottoscritta dal Dott. con la missiva del 22/01/2013 in CP_1 risposta alla missiva del del 12/01/2012.. Stante la responsabilità Pt_1 professionale del curatore “nell'esecuzione dell'obbligazione relativa alla definizione dei rapporti inerenti alla curatela” ed avendo la condotta del pag. 2/10 inciso nella sfera giuridica del quest'ultimo richiedeva altresì il CP_1 Pt_1 ristoro del danno da perdita di chance ex art. 1223 c.c. quantificato in euro 2.000. Con comparsa di costituzione del 15/02/2016 si costituiva in giudizio il Dott. eccependo preliminarmente il proprio difetto di CP_1 legittimazione passiva. Lamentava a tal proposito di essere stato citato in giudizio nella veste di curatore fallimentare a procedura oramai conclusa e di non essere il soggetto tenuto alla restituzione dell'IVA in quanto non beneficiario della stessa. Nel merito chiedeva il rigetto della domanda poiché infondata, rilevando che l'attore avrebbe dovuto: contestare la determinazione del Comitato dei Creditori nonché del G.D. ove avesse ritenuto non dovuto il versamento delle somme in contesa a titolo di IVA;
impugnare l'avviso di accertamento inviatogli dall' rivendicando le proprie pretese nelle sedi e Controparte_3 nei tempi opportuni. Chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa la
[...] al fine di poter essere garantito e manlevato in virtù del Controparte_2 contratto di polizza di assicurativa per la responsabilità professionale. Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva in giudizio la
[...] eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione Controparte_2 attiva dell'azienda agricola sul presupposto che, nel Decreto di Parte_1 trasferimento del Tribunale di Lecce, l'immobile è stato trasferito a
[...]
in proprio come persona fisica. Pt_1
Sempre in via preliminare eccepiva il difetto di legittimazione passiva del proprio assicurato rilevando come quest'ultimo non rispondesse in proprio ma come organo del fallimento ed ausiliario del giudice, dovendosi prospettare al più una domanda a carico del Parte_2
[...]
Nel merito chiedeva il rigetto della domanda attorea stante l'insussistenza della responsabilità del , dovendosi inquadrare la CP_1 fattispecie nell'ambito dell'art. 1227 c.c. avendo il con le sue omissioni Pt_1 determinato il danno lamentato. In subordine, chiedeva accertare e dichiarare che la Compagnia presta garanzia assicurativa in favore CP_2 dell'assicurato con un massimale di euro 1.000.000,00 e con franchigia a carico di quest'ultimo di euro 1000,00.
Istruita la causa, il Tribunale con sentenza n. 3273/2022 ha rigettato la domanda e compensato le spese. Il primo giudice, in primo luogo, ha disatteso “l'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'attore sollevata dalla compagnia assicurativa convenuta, in quanto essendo parte attrice una ditta individuale vi è commistione patrimoniale”; parimenti ha rigettato “l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, sollevata da entrambi i convenuti, in quanto l'attore
pag. 3/10 ha proposto una domanda risarcitoria per inadempimento della obbligazione assunta dal professionista per il recupero dell'IVA.”.
Nel merito il Tribunale ha rigettato la domanda dell'attore osservando come “nella specie … a prescindere dall'impegno assunto dal professionista delegato, ove ricorrenti i presupposti fattuali (dei quali in ogni caso non è stato fornito alcun riscontro probatorio) e giuridici, sarebbe stato onere dello stesso attore attivarsi presso l'Agenzia delle Entrate per il recupero dell'Iva indebitamente corrisposta. ( art.1227 2° co. c.c.).”
Avverso la sentenza ha proposto appello reiterando le Parte_1 medesime domande contenute nell'atto di citazione e insistendo nelle richieste istruttorie formulate in primo grado.
Con unico motivo di gravame, l'appellante ha denunciato l'errata applicazione dell'art. 1227 comma 2 c.c. e la mancata valutazione da parte del primo giudice delle allegazioni e della documentazione prodotta, peraltro mai disconosciuta dalle parti convenute. Il primo giudice avrebbe erroneamente imputato al di non essersi attivato presso l'Agenzia delle Pt_1
Entrate al fine di ottenere la restituzione dell'IVA detraibile versata al all'atto dell'acquisto dell'immobile dalla Parte_2 procedura.
Con comparsa depositata il 23/3/2023 il Dott. si è costituito CP_1 chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato.
In primo luogo, l'appellato ha obiettato l'asserita esenzione da IVA del trasferimento dell'immobile è priva di fondamento, in quanto, avendo il Pt_1 acquistato l'immobile in proprio e non come azienda agricola, l'imposta era dovuta.
In secondo luogo, il avrebbe potuto porre in essere diversi rimedi Pt_1 per il soddisfacimento delle proprie pretese. In primis avrebbe dovuto impugnare, anche in autotutela, l'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate;
oppure alternativamente optare per la compensazione delle somme versate ovvero ancora attivarsi nei confronti del soggetto legittimato, eventualmente il . Parte_2
Nel merito, nessun errore è stato commesso dal;
a tutto voler CP_1 concedere, le doglianze dell'appellante avrebbero dovuto essere rivolte al Fallimento e non al , che, in qualità di professionista ausiliario del CP_1
G.D., ha agito quale Curatore della procedura fallimentare. L'appellato ha quindi concluso di non essere gravato da alcuna obbligazione nei confronti del che avrebbe dovuto esercitare le proprie facoltà, qualora fossero Pt_1 state legittime, nei confronti del fallimento ai sensi dell'art. 111 della L.F. ovvero dell'ente che ha percepito le indicate somme, nel caso di specie l'Agenzia delle Entrate.
pag. 4/10
Con comparsa depositata il 28/03/2023 si Controparte_2 è costituita chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato.
La Compagnia ha dedotto che l'appellante avrebbe dovuto attivare la procedura per il recupero dell'imposta presso l' ed ancor Controparte_3 prima opporsi alle determinazioni del comitato dei creditori e del Giudice Delegato in costanza della procedura fallimentare. Ha contestato al di Pt_1 non aver impugnato l'avviso di accertamento dell' , Controparte_3 avanzando pretese restitutorie nei confronti del proprio assicurato, curatore fallimentare della procedura, soggetto che non ha beneficiato del versamento dell'imposta e che non avrebbe potuto in alcun modo attuare alcun rimedio risolutorio dell'accaduto, essendo la procedura conclusa.
Ed ancora l'appellata compagnia assicurativa ha dedotto che il dott.
non ha mai manifestato un'assunzione di responsabilità in relazione CP_1 ai fatti contestati bensì ha offerto la sua disponibilità al nel tentativo di Pt_1 dare supporto al fine di recuperare l'IVA. Ed ancora, con riferimento alla paventata ipotesi di responsabilità professionale del , l'appellata rileva che l'immobile fu ceduto al CP_1 [...]
in proprio. Il danno di cui si duole l'appellante è stato determinato Pt_1 dalla sua stessa condotta, motivo sufficiente per la conferma del provvedimento del giudice di prime cure. In via subordinata, l'appellata ha contestato anche il quantum delle pretese creditorie per il difetto di prova circa il pregiudizio arrecato alla parte ricorrente e, quanto alla richiesta risarcitoria pari ad € 2.000,00, in quanto generica ed indimostrata. Ha rilevato, infine, che la garanzia assicurativa è prestata con un massimale di € 1.000.000,00 e con una franchigia di € 1.000,00, che dovrà in ogni caso rimanere a carico dell'assicurato in caso di accoglimento delle avverse domande.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 4 giugno 2024 la causa è stata riservata per la decisone, previa assegnazione dei termini per comparse conclusionali e memorie di replica.
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Con unico motivo di gravame si duole dell'errata Parte_1 applicazione dell'art. 1227 comma 2 c.c. e della omessa valutazione da parte del primo giudice della documentazione prodotta, peraltro mai disconosciuta dalle parti convenute.
L'appello risulta fondato sotto entrambi i profili di doglianza.
La vicenda per cui è causa è stata sommariamente richiamata dal Tribunale nel senso che , titolare dell'omonima azienda agricola, Parte_1
pag. 5/10 aveva acquistato dalla curatela fallimentare n.7303/2002 r.f. un fabbricato strumentale sito nel Comune Borgagne, frazione di Melendugno, nella zona industriale, corrispondendo al curatore dott. la somma di CP_1
€.80.000,00, a titolo di prezzo, oltre ad €.16.000,00 a titolo di IVA. Il Pt_1 aveva contestato che il versamento dell'Iva fosse dovuto ed il professionista delegato si era impegnato alla restituzione dell'importo versato a titolo di imposta.
Sotto il profilo soggettivo, restano definitivamente accertate la legittimazione attiva del all'azione di responsabilità per indebita Pt_1 corresponsione dell'Iva e anche la legittimazione passiva del . Per CP_1 questi aspetti, le statuizioni contenute in sentenza sono passate in giudicato, sia con riferimento al fatto che essendo il una ditta individuale vi è Pt_1 commistione patrimoniale, e sia perché la domanda risarcitoria postula l'inadempimento della obbligazione assunta dal professionista per il recupero dell'IVA.
Ciò posto, per quanto riguarda i profili oggettivi, risulta per tabulas che: a) l'acquisto da parte del dalla curatela fallimentare ha Pt_1 riguardato un fabbricato strumentale (laboratorio artigianale con deposito e vani accessori destinati a servizi) all'esercizio dell'azienda agricola di cui l'acquirente è titolare omonimo;
b) l'acquisto è stato effettuato da non come privato, ma come Pt_1 titolare dell'omonima azienda agricola: tanto emerge in modo indiscutibile dalla stessa fattura (n.1 del 21.14.2011) emessa dalla curatela
[...]
e sottoscritta per quietanza dal curatore, la quale reca Parte_3 come destinatario l'indicazione testuale “Spett.le Az. LA TU IO”; risulta pertanto evidente che l'acquisto è stato fatto nei confronti del Pt_1 come titolare dell'azienda agricola.
A norma dell'art.10, comma 8 ter DPR 633/1972, sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto “le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento, e quelle per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione”.
Nel caso di specie, non avendo la curatela del fallimento effettuato l'opzione per assoggettare ad iva la cessione del fabbricato (tanto non risulta dal bando di vendita e non è contestato) e trattandosi di trasferimento di un pag. 6/10 immobile strumentale all'esercizio dell'impresa, la cessione doveva essere esente da IVA come prevede l'art.10, n.8 ter citato.
Ciò posto, risulta infondata l'annotazione del primo giudice circa l'applicabilità al caso di specie dell'art.1227 c.c. sull'assunto della possibilità per il cessionario di attivarsi nei confronti dell'Agenzia delle Entrate per ottenere il rimborso dell'iva versata indebitamente al cessionario con riferimento ad una operazione esente da imposta.
In realtà, la richiesta all'Agenzia delle Entrate di rimborso dell'eccedenza dell'Iva a credito, secondo la normativa vigente (ex art. 30 del dpr 633/72), può essere effettuata a condizione che l'imposta pagata sia detraibile secondo quanto stabilito dall'art. 19 c.1 del dpr citato, che attribuisce al committente/cessionario il diritto alla detrazione dell'IVA pagata con riferimento ai beni e ai servizi acquistati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione. Nella specie, l'Iva addebitata per errore dal curatore non poteva essere portata in detrazione dal cessionario, poiché l'operazione di trasferimento era da considerarsi esente ex art. 10, n.
8-ter del DPR 633/1972. Pertanto, quanto dal corrisposto a titolo di IVA al Pt_1 Parte_2 non poteva essere rimborsata dall'Agenzia delle Entrate in quanto indetraibile;
l'eventuale detrazione avrebbe comportato un accertamento da parte dell'amministrazione finanziaria, con conseguente recupero dell'imposta illegittimamente detratta e applicazione di sanzioni.
Sul punto risulta dirimente la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 15178/2014, conforme a Sezioni Unite del 2011 n. 2064) che ha esaminato la questione della detraibilità dell'IVA e della legittimazione ad agire per il rimborso dell'imposta e la restituzione della stessa: “questa Corte è ferma nel ritenere che, in tema di IVA, - ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, ed in conformità all'art. 17 della sesta direttiva del Consiglio CEE del 15 maggio 1977, n. 77/388/CEE- non è ammessa in ogni caso la detrazione dell'imposta pagata "a monte" per l'acquisto o l'importazione di beni o per conseguire la prestazione di servizi necessari all'impresa, atteso che, in base alla normativa citata, ai fini della detrazione, non è sufficiente che le dette operazioni attengano all'oggetto dell'impresa e siano fatturate, ma è, altresì, indispensabile che esse siano, a loro volta, assoggettabili all'IVA nella misura dovuta (cfr. Cass. n. 4419/2003; Cass. n. 8959/2003, Cass. 12146/2009, Cass. n. 11110/03; Cass. 11110/03, 8959/03, 12756/02, 8786/01, 7602/93
- Cass. n. 20977/13). In sostanza, se l'operazione è stata erroneamente assoggettata all'I.V.A., "sono privi di fondamento il pagamento dell'imposta da parte del cedente, la rivalsa da costui effettuata nei confronti del cessionario e la detrazione da quest'ultimo operata nella sua dichiarazione I.V.A. e pertanto: il cedente ha diritto di chiedere all'amministrazione il rimborso dell'I.V.A.; il cessionario di chiedere al cedente la restituzione
pag. 7/10 dell'I.V.A. versata in via di rivalsa;
l'amministrazione ha il potere (dovere) di escludere la detrazione dell'I.V.A. pagata in rivalsa dalla dichiarazione I.V.A. presentata dal cessionario (Cass., 10 giugno 1998, n. 5733). Tale conclusione trova piena conferma nella giurisprudenza della Corte di Giustizia
- sent. 13 dicembre 1989 in causa C-342/87, Genius Holding, p. 13 - ove si è ritenuto che l'esercizio del diritto di detrazione è limitato soltanto alle imposte dovute, vale a dire alle imposte corrispondenti ad un'operazione soggetta all'IVA o versate in quanto erano dovute.
Priva di fondamento risulta l'obiezione circa la mancata impugnazione da parte del di provvedimenti di recupero emessi nei suoi confronti Pt_1 dall'Agenzia delle Entrate, posto che non risulta emesso alcun avviso di accertamento.
Il regime della detraibilità dell'iva, nei termini precisati dalla giurisprudenza testè richiamata, esclude l'esistenza di un onere del di Pt_1 attivarsi presso l'Agenzia delle Entrate per il recupero dell'imposta. Risulta pertanto errata la tesi del primo giudice circa l'esistenza di un siffatto onere dell'attore ai sensi dell'art.1227, 2 comma cc. In realtà, il si è adoperato Pt_1 legittimamente per il recupero dell'imposta indebitamente versata presso l'unico soggetto responsabile dell'indebito versamento ovvero il curatore dott. . L'azione contro il curatore resta l'unico rimedio esperibile dal CP_1
dal momento che il dott. , in qualità di curatore del fallimento, Pt_1 CP_1 avendo versato l'imposta all'erario, era l'unico soggetto legittimato ad attivarsi, nel termine biennale prescritto ex lege, per la richiesta di restituzione dell'IVA ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs 546/1992.
Per altro verso, il non ha contestato né provato di aver fatto CP_1 quanto di sua competenza per evitare il danno subito” dal Anzi, risulta Pt_1 di assoluto rilievo la missiva che lo stesso ha inviato al il 22 CP_1 Pt_1 gennaio 2013, totalmente pretermessa dal Tribunale. Riscontrando la richiesta di rimborso dell'imposta inoltratagli dal il professionista Pt_1 dichiarava testualmente: “circa la restituzione della somma di € 16.000,00 riveniente dall'acquisto di un fabbriocato del “fallimento Confezioni Cinue srl, sito in … si constata che la somma deriva effettivamente da iva riportata nella fattura da voi citata, ed addebitata, risultando così non conforme alla normativa vigente. Pertanto il sottoscritto curatore, dott. si CP_1 impegna nelle modalità e tempi necessari alla restituzione di quanto spettante pari ad € 16.000,00”.
La dichiarazione contiene un'ammissione di responsabilità con riguardo all'inserimento in fattura dell'IVA, riconosciuta “non conforme alla normativa vigente” e, al contempo, afferma l'esistenza a proprio carico di un debito restitutorio pari alla somma di euro 16.000, corrispondente all'importo dell'imposta versata dal Tale debito viene assunto personalmente dal Pt_1
pag. 8/10 curatore dott. , senza alcun riferimento alla procedura fallimentare, CP_1 né tanto meno alla consistenza dell'attivo fallimentare. Non vi è dubbio che, anche a prescindere dalla eventuale richiesta di recupero dell'iva da parte del cedente nei confronti dell'amministrazione finanziaria, sussiste l'obbligazione del a restituire la somma indebitamente versata dal cessionario. CP_1
In conclusione, va affermato l'obbligo di di rimborsare a CP_1
la somma di euro 16.000, a titolo di risarcimento dal danno, Parte_1 oltre interessi al tasso legale dalla messa in mora (missiva del 12.1.2013) al soddisfo.
Risulta infondata l'ulteriore pretesa a titolo risarcitorio “di tutte le voci di chance perduta” pari ad € 2.000,00, pretesa questa del tutto generica, sganciata da qualsivoglia elemento concreto e rimasta indimostrata.
Non è dovuta la rivalutazione monetaria, posto che l'obbligazione di restituzione della somma versata a titolo di iva costituisce un debito di valuta e, come tale, non è suscettibile di automatica rivalutazione per effetto del processo inflattivo della moneta;
pertanto, in assenza di allegazione e dimostrazione da parte del creditore di un maggior danno derivato dalla mancata disponibilità della somma durante il periodo di mora, non compensato dalla corresponsione degli interessi legali ex art. 1224, comma 2, c.c., nulla è dovuto a titolo di rivalutazione.
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Resta da scrutinare la domanda di manleva formulata in primo grado da nei confronti di sulla base CP_1 Controparte_2 della polizza per responsabilità professionale. Sulla operatività della copertura assicurativa la Compagnia non ha sollevato obiezioni, precisando soltanto che la garanzia assicurativa è prestata con un massimale di € 1.000.000,00 e con una franchigia di € 1.000,00, che deve in ogni caso rimanere a carico dell'assicurato. In assenza di contestazioni sulla operatività di tali limiti ed avuto riguardo al collegamento dell'obbligazione restitutoria di cui si discute con l'attività professionale del , sussiste nella specie la copertura CP_1 assicurativa per la condotta sopra delineata, con conseguente obbligo di manleva a carico della Compagnia terza chiamata in causa, che – salva la franchigia di euro 1.000 - dovrà tenere indenne il da quanto questi è CP_1 tenuto a pagare alla parte appellante a titolo di risarcimento del danno, pari all'imposta indebitamente fatturata e pagata dal cessionario, oltre accessori.
Il regolamento delle spese di lite va condotto in base alla soccombenza parametrata sul decisum (€ 16.000) e applicando le tabelle ex DM 147/2022. Pertanto, gli appellati e (che ha contestato nel merito CP_1 CP_2
pag. 9/10 la domanda dell'attore) dovranno rifondere le spese del doppio grado in favore di negli importi complessivi di euro 3.200 per compensi Parte_1 ed euro 237,00 per esborsi per il primo grado ed euro 3.700 per compensi del giudizio di appello, oltre accessori.
P.Q.M.
La Corte, decidendo sull'appello avverso la sentenza n. 3273/2022 emessa dal Tribunale di Lecce e depositata in data 16/11/2022, proposto da nei confronti di ed , Parte_1 CP_1 Controparte_2 così provvede:
1) accoglie per quanto di ragione l'appello proposto da e, Parte_1 per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna a CP_1 pagare a la somma di euro 16.000,00 a titolo di risarcimento del Parte_1 danno, oltre interessi legali dal 12.1.2013 al soddisfo;
2) rigetta ogni altra domanda proposta dal Pt_1
3) accoglie la domanda di garanzia proposta da nei CP_1 confronti di , e, per l'effetto, condanna Controparte_2 quest'ultima Compagnia a tenere indenne il da quanto questi è CP_1 tenuto a pagare in forza del capo 1) a , detratta la franchigia di Parte_1 euro 1.000,00
4) condanna e in solido a CP_1 Controparte_2 pagare in favore di le spese di lite, liquidate in euro 3.200 per Parte_1 compensi ed euro 237,00 per esborsi per il primo grado ed euro 3.700 per compensi del giudizio di appello, oltre iva, cap e rimborso spese di studio nella misura del 15%, con distrazione in favore del procuratore antistatario. Lecce, 1 ottobre 2024
Il consigliere est. Il Presidente
dott. Giovanni Surdo dott. IO F. Esposito
pag. 10/10