Sentenza 27 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/06/2002, n. 9411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9411 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2002 |
Testo completo
Aula 'A' 094 1 1/ 0 2 REPUBBLICA ITALIANA OM EL P OLO IT LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo MILEO Presidente R.G.N. 91/00 Dott. Michele DE LUCA Rel. Consigliere Cron. 25265 Dott. Luciano VIGOLO Consigliere Rep. Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Ud. 26/03/02 Dott. Raffaele DI LELLA Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL INTERNO, in persona del Ministro pro domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, tempore, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo presso rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
EM CONCETTA;
- intimata avversO la sentenza n. 3472/99 del Tribunale di CATANIA, depositata il 30/09/99 R.G. N. 1280/98; 2002 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1315 udienza del 26/03/02 dal Consigliere Dott. Michele DE -1- LUCA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per l'accoglimento del secondo motivo del ricorso ed assorbiti gli altri. -2- Svolgimento del processo. -Con la sentenza ora denunciata il Tribunale di Catania · in riforma della sentenza del Pretore della stessa sede in data 12 giugno 1997 - accoglieva parzialmente la domanda proposta, contro il Ministero dell'interno, da RN EM riconoscendone il diritto all'assegno d'invalidità civile, sia pure a far - tempo da data (12 giugno 1997) successiva a quella della domanda amministrativa in base al rilievo che la consulenza tecnica d'ufficio, svolta - nel giudizio d'appello, ne aveva accertato una "incapacità lavorativa superiore al 74 per cento", in quanto affetta da "distrofia muscolare degli arti superiori ed inferiori, piede cavo bilaterale e difficoltà marcata alla deambulazione, sindrome ansioso-depressiva cronica di tipo reattivo". Avverso la sentenza d'appello, il Ministero dell'interno propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. L'intimata non si é costituita nel giudizio di cassazione. Motivi della decisione.
1.Con il primo e secondo motivo di ricorso - denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art.5 decreto legislativo n.509 del 1988, Decreto Ministro della sanità 5 febbraio 1992, 13 legge n.118 del 1971) nonché vizio di motivazione (art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.) - il Ministero dell'interno censura la sentenza impugnata per avere riconosciuto all'attuale intimata una invalidità superiore al 74% - aderendo acriticamente alla relazione del c.t.u., nominato nel giudizio d'appello sebbene la sindrome ansioso depressiva - cronica di tipo reattivo - tabellata in misura fissa del 10% (dal Decreto Ministro della sanità 5 febbraio 1992, cit.) – non potesse essere considerata, in difetto del "concorso" di altre menomazioni interessanti il medesimo organo o apparato, e da sola impedisse, quindi, il raggiungimento del livello minimo di invalidità, nella specie accertato, per avere diritto alla prestazione pretesa. Tuttavia nella sentenza impugnata concorrono, ad avviso del Ministero ricorrente, vizi ulteriori, quali: riconoscimento della prospettata invalidità psichica, sebbene non associata (siccome prescrive lo stesso decreto ministeriale) ad un danno organico cerebrale dimostrabile mediante appositi esami;
la distrofia muscolare non é patologia tabellata, risulta nella specie soltanto sospetta e, comunque, non ne é stata accertata l'incidenza sulla capacità lavorativa;
per il piede cavo bilaterale, poi, risulta tabellata una invalidità del 7 per cento;
né risulta, altrimenti, l'invalidità prescritta per aver diritto alla prestazione pretesa. I motivi di ricorso in esame sono fondati e l'accoglimento, che ne consegue, assorbe gli altri motivi dello stesso ricorso, in quanto proposti in subordine e, - per avere diritto alla peraltro, investono il requisito socioeconomico prestazione pretesa - nonché la debenza degli interessi sui ratei arretrati della prestazione stessa.
2. Con riferimento al presupposto medico legale, ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili, la tabella indicativa delle percentuali di invalidatio per le minorazioni e le malattie invalidanti (approvata con decreto del Ministro della sanità del 5 febbraio 1992, in attuazione dell'art. 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988 n. 509) integra il decreto stesso ed é giuridicamente vincolante secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 5571/2001, 10312, 9824/2000) - con la conseguenza che la valutazione del giudice di 2 merito, che prescinda da tale tabella, é inficiata da vizio di legittimità denunciabile con ricorso per cassazione. La sentenza impugnata si discosta dal principio di diritto enunciato, fra l'altro, laddove "considera" minorazioni, iscritte in tabella tra lo zero ed il 10 per cento d'invalidità (quale, nella specie, la sindrome ansioso depressiva cronica di tipo reattivo), sebbene non "concorrano" con altre menomazioni che interessano lo stesso organo o lo stesso apparato (in contrasto con il decreto ministeriale citato) Tanto basta per accogliere il ricorso - essendo stata l'invalidità accertata, nella specie, al livello minimo richiesto per l'accesso alla prestazione pretesa - senza che ne risulti precluso, tuttavia, al giudice di rinvio l'accertamento di vizi ulteriori (quali quelli denunciati, contestualmente, dal ricorrente).
3.Il ricorso, pertanto, dev'essere accolto. Per l'effetto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altro giudice d'appello, designato in dispositivo, perché proceda al riesame della controversia - uniformandosi al principio di diritto enunciato - e provveda, contestualmente, al regolamento delle spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
Cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Messina, anche per il regolamento delle spese di questo giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 26 marzo 2002. I D A S , S O A L T L Il Consigliere estensore Il Presidente , O A B S : E свилив де вини D P S P I m ccurd LEAN QUA frenalle IL CANCE Depositato in cancelleri 99610.2007 ACANCELL