Sentenza 18 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 18/03/2026, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00202/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00444/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 444 del 2025, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS-, in proprio e n.q. di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore -OMISSIS-, nata a [...] il -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Stefania Aurora Pedà, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto ex art. 25 c.p.a. presso il suo studio in Reggio Calabria, via Sbarre Inf. Vico Cieco, n. 39;
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato US Maria Latella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto ex art. 25 c.p.a. presso gli uffici dell’Avvocatura dell’ASP in Reggio Calabria, via S. Anna 2° tronco pal. Tibi;
per l’accertamento
del diritto della minore -OMISSIS- alla presa in carico in via diretta o indiretta da parte dell’ASP per la terapia cognitivo comportamentale con metodo ABA alla luce della L. n. 134/15 e per il risarcimento del danno risultante dal dover provvedere privatamente ad una terapia che dovrebbe essere garantita dall’ASP;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 il dott. US IC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente notificato in data 3.8.2025 e depositato il successivo 26.8.2025, i ricorrenti hanno esposto quanto segue:
- sono genitori della piccola -OMISSIS-, affetta da disturbo dello spettro autistico;
- la patologia è stata diagnosticata all’età di 30 mesi, avendo i genitori notato delle anomalie nel comportamento e nella crescita psicomotoria della minore;
- in data 03.10.2012 e 15.11.2012, la minore veniva sottoposta a visita presso l’UOC di Neuropsichiatria Infantile del Policlinico di Messina, dove veniva resa una prima diagnosi di “ disordine dello sviluppo, caratterizzato da disturbo comunicativo, linguistico e relazionale, con atipie comportamentali che depongono per un inquadramento all’interno dei disturbi pervasivi dello sviluppo ”;
- in data 25.03.2013, l’ASP diagnosticava alla minore un disturbo pervasivo dello sviluppo e redigeva la diagnosi funzionale, a seguito della quale la minore veniva presa in carico presso il centro convenzionato Casa Serena per la logopedia e la psicomotricità, tuttavia senza ottenere dei miglioramenti;
- ed infatti, a seguito del ricovero dal 26.07.2013 al 06.08.2013, l’Istituto della Sanità e dell’Igiene mentale di Troina aveva diagnosticato un disturbo dello spettro autistico e aveva prescritto l’avvio della terapia cognitivo comportamentale con metodo ABA;
- non essendo erogata dall’ASP tale terapia, la famiglia era costretta ad avviarla privatamente presso il centro ME per n. 6 ore settimanali;
- alla visita del 21.09.2016 presso l’UOC di Neuropsichiatria Infantile del Policlinico di Messina, veniva prescritta la prosecuzione della terapia cognitivo comportamentale con metodo ABA;
- la Commissione Medica dell’INPS riconosceva alla minore l’invalidità civile al 100% con diritto all’accompagno, nonché lo status di handicap grave ex art.3 comma 3 della L. n. 104/92;
- le terapie poste al recupero di questo gap devono essere seguite con costanza quotidiana, per almeno n. 6 ore al giorno, mediante la metodologia ABA, così come previsto dalle “Linee guida per il trattamento dei disturbi dello spettro autistico nei bambini e negli adolescenti”, pubblicate nell’ottobre 2011 ed aggiornate nell’ottobre 2023;
- nonostante le suddette linee guida siano state fatte proprie dalla legge sui nuovi LEA, secondo cui le terapie dovrebbero essere gratuite e dovrebbe essere garantito dalle ASP il servizio di screening, mentoring e di supporto alle famiglie, la Regione Calabria non garantisce tali terapie e servizi, determinando disastrose conseguenze sia per i minori affetti dal disturbo, sia per i genitori che li assistono;
- ed infatti, le terapie sono molto costose e i genitori non possono garantire ai propri figli un’adeguata terapia, neanche ai livelli minimi: nel caso di specie, -OMISSIS-riesce ad usufruire di appena n. 6 ore settimanali di terapia, non ha un reale sostegno nelle ore scolastiche in quanto il personale docente e ATA non è specializzato nella metodologia ABA e non ha alcun tipo di assistenza domiciliare al di fuori di quella dei genitori;
- i genitori non vengono supportati e non vengono formati ad essere “genitori di un bambino autistico”, ciò che comporta un grande impegno che costringe almeno uno dei due genitori a non poter svolgere una professione, in quanto costretto a seguire 24 ore su 24 la bambina, determinando un forte stress a cui i genitori sono sottoposti a causa dell’assenza di assistenza ed alla frustrazione derivante dal non poter garantire economicamente alla propria figlia le cure necessarie (che dovrebbero essere gratuite) nonché disturbi psicologici e fisici;
- entrambi i genitori non possono avere una normale vita coniugale, né sociale, e sono costretti a continui viaggi fuori regione, in quanto in Calabria non è presente il reparto di neuropsichiatria infantile;
- vivono, inoltre, una forte preoccupazione relativa al “dopo di loro”;
- con istanza-diffida del 29.12.2021, inviata a mezzo p.e.c. all’ASP di Reggio Calabria ed alla Regione Calabria, hanno chiesto la presa in carico per la terapia cognitivo comportamentale con metodologia ABA, nonché il rimborso degli importi già corrisposti per la terapia abilitativa;
- né l’ASP, né la Regione hanno mai riscontrato l’istanza;
- hanno introdotto un ricorso ex art. 700 c.p.c. innanzi al Tribunale di Reggio Calabria Sezione Lavoro e Previdenza che, a seguito dell’espletata c.t.u. (all. 11), con ordinanza del 07.10.2021 resa in via d’urgenza all’esito del p.n. -OMISSIS- R.g., così statuiva “ in parziale accoglimento della domanda cautelare, condanna l’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria a provvedere, direttamente o indirettamente, in favore del minore -OMISSIS-, alla erogazione di 20 ore settimanali di terapia con metodo ABA comprensive della formazione e supporto della famiglia e dell’insegnante; o, in subordine, a sostenere l’onere economico di tale terapia con conseguente diritto di rivalsa dei ricorrenti, e tanto almeno fino al compimento del 18° anno di età ” (all. 12);
- l’ordinanza non è stata reclamata ed è divenuta definitiva;
- con delibera del Commissario Straordinario n.-OMISSIS- (all. 13), l’ASP ha indicato il metodo che avrebbe adottato per l’esecuzione delle ordinanze cautelari in via indiretta, rilevando che nel territorio di competenza dell’ASP di Reggio Calabria non sussistono strutture pubbliche né accreditate in grado di somministrare in via diretta le prestazioni secondo il metodo ABA;
- tali rimborsi sono relativi alle spese per la terapia sostenute a seguito del deposito delle rispettive ordinanze cautelari;
- tuttavia, nulla è stato previsto per le spese già sostenute negli anni, a causa dell’inadempimento dell’ASP ed il mancato adeguamento alla normativa nazionale, che ha costretto le famiglie a doversi rivolgere a terapisti privati;
- prima dell’ordinanza cautelare, per la minore sono state sostenute spese per € 34.753,00 (all. 14) per la terapia cognitivo-comportamentale con metodo ABA;
- ad oggi, nonostante il provvedimento giudiziale e la delibera commissariale, la famiglia non riceve con costanza e puntualità neanche il rimborso in via indiretta, tanto che non è mai stato possibile garantire alla minore il numero di ore di terapia accertate giudizialmente (all. 15);
- per il rimborso delle somme spese nel periodo anteriore alla emissione dell’ordinanza cautelare hanno proposto un giudizio (proc. r.g n. -OMISSIS-) dinnanzi al Tribunale di Reggio Calabria - Sezione Lavoro che, con sentenza n. -OMISSIS-, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo;
- i ricorrenti hanno riproposto il giudizio dinnanzi a questo Tribunale;
- con sentenza n. -OMISSIS- questo TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile in quanto proposto come ricorso collettivo, in assenza della necessaria identità delle giuridiche situazioni sostanziali oggetto di tutela;
- ed hanno, quindi, riproposto le domande con il ricorso introduttivo del presente giudizio.
1.1. Per quanto ora esposto, con l’odierno ricorso viene contestata l’inerzia delle amministrazioni resistenti per il seguente articolato motivo di diritto: “ violazione della L. n. 134/15. Violazione dell’art. 32 della Costituzione - eccesso di potere per ingiustizia manifesta – irragionevolezza – inefficacia ed inefficienza dell’azione amministrativa ”.
I ricorrenti chiedono di accertare il diritto della loro figlia minore a ricevere a carico del Sistema Sanitario regionale l’erogazione del trattamento riabilitativo con metodologia A.B.A., con conseguente condanna dell’ASP di Reggio Calabria a prenderla in carico in via diretta o indiretta per l’esecuzione dei suddetti trattamenti così garantendogli l’erogazione del trattamento riabilitativo quanto meno per le ore minime previste dai nuovi LEA, con l’obiettivo di migliorare le abilità comunicativo-relazionali e ridurre il disturbo comportamentale, mediante la metodologia ABA, indicata dalle “ Linee guida per il trattamento dei disturbi dello spettro autistico nei bambini e negli adolescenti ” pubblicate nell’ottobre 2011 e aggiornate nell’ottobre 2015, ovvero riconoscendogli il diritto al rimborso delle spese sostenute per il trattamento riabilitativo a far data dal deposito del presente ricorso, oltre al rimborso di tutte le spese sostenute per la terapia, per un importo pari ad € 34.753,00, oltre interessi e rivalutazione da ciascuna fattura sino all’effettivo soddisfo, formulando altresì domanda di risarcimento per i danni non patrimoniali cagionati dal ritardo al minore e a loro stessi.
2. In data 22.12.2025, si è costituita in giudizio l’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, eccependo, in rito, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario e nel merito l’infondatezza del ricorso di cui chiede il rigetto, vinte le spese.
Sostiene l’ASP che la sua inerzia non sarebbe “assoluta”, dal momento che, avrebbe “già diagnosticato e prescritto” talune cure, e ciò dimostrerebbe “che l'ASP non ha abbandonato il paziente, ma sta gestendo il suo percorso terapeutico secondo le procedure e le risorse disponibili, all'interno di un rapporto di cura già esistente” e che si verterebbe “nell’ambito di un’attività caratterizzata da discrezionalità tecnica, ove l’ASP ha eseguito la propria prestazione sanitaria secondo una propria valutazione tecnica”.
3. All’udienza pubblica del 25.2.2026 la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione.
4. L’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’ A.S.P. di Reggio Calabria è inammissibile, stante l’efficacia preclusiva del cd. giudicato esterno di cui alla summenzionata sentenza n. -OMISSIS-, con cui il Tribunale di Reggio Calabria ha statuito, anche nei confronti della convenuta A.S.P. di Reggio Calabria (che all’uopo avrebbe potuto proporre appello), la giurisdizione di questo Tribunale (TAR Reggio Calabria ordd. n.-OMISSIS-).
6. Il ricorso è fondato, nei termini appresso indicati e, come tale, deve essere accolto.
7. Ciò previa declaratoria di infondatezza della subordinata deduzione difensiva formulata dalla difesa dell’ente, secondo cui la discrezionalità tecnica della p.a. sarebbe insindacabile.
Come è noto, infatti, la discrezionalità tecnica dell’amministrazione non è immune dal sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo tutte le volte in cui la stessa risulti in contrasto con i principi della logicità e della ragionevolezza ed a fortiori allorquando violi le stesse regole tecnico – scientifiche che governano la materia, nella specie coincidenti, per come si vedrà innanzi, con le Linee Guida approvate dall’Istituto Superiore di sanità, avuto specifico riguardo alla patologia del disturbo dello spettro autistico.
8. Viene all’esame del Collegio l’accertamento del diritto soggettivo della minore -OMISSIS-, nata a [...] il -OMISSIS-, affetta da disturbo dello spettro autistico, giusta presa in carico e diagnosi, a seguito di visita effettuata in data 21.12.2012, 8.2.2013, 25.3.2013, 1.7.2013 e 28.2.2020 dapprima come “Disturbo pervasivo dello sviluppo NAS” ed infine come grave disturbo dello spettro autistico (F84.0) dall’U.O. di Neuropsichiatria Infantile dell’ASP di Reggio Calabria, (cfr. certificati in atti, attestanti la diagnosi, confermata dal C.T.U.), ad essere sottoposto al trattamento terapeutico mediante la metodologia dell’analisi comportamentale applicata, cd. A.B.A. (Applied Behaviour Analysis), a cura dell’ASP di Reggio Calabria, territorialmente competente.
8.1. Dalla documentazione versata in atti emerge che, come accertato dal c.t.u., alla minore, visitata nel dicembre 2012 e nel luglio 2013 presso la NPI di R.C., è stato dapprima diagnosticato un “Disturbo pervasivo dello sviluppo NAS, patologia stabilizzata in stato di gravità” con “Prescrizione attività scolastica di sostegno” e “Prescrizione di assistenza socio-educativa-culturale-assistenziale” anche se già in data 26/07/2013 a seguito di ricovero “presso l’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere scientifico per lo studio del Ritardo Mentale dell’Associazione Oasi Maria SS. LU di Troina” è stata diagnostico un “Disturbo dello Spettro Autistico” e “ consigliato training psico-educativo secondo metodologia Teacch, ABA, training alla famiglia, trattamento logopedico, trattamento psicomotorio. Intervento didattico individualizzato ”.
In data 10/12/2013, è stata « presa in carico presso l’Associazione “ME” LU in Reggio Calabria, Centro per l’Autismo ove effettua un intervento, attraverso l’utilizzo di metodologie ABA, nelle aree cognitiva, comunicazione, motricità fine ed imitazione Effettua visita ambulatoriale » e « in data 21/09/2016, presso la U.O.C. di N.P.I del Policlinico Universitario di Messina con diagnosi di “Disturbo dello Spettro Autistico con grado grave di disfunzionalità” con indicazioni per intervento rieducativo intensivo con frequenza plurisettimanale di psicomotricità e logopedia. Intervento comportamentale ABA, psico-educazione e counselling per i genitori, intervento didattico individualizzato ».
Ed ancora in data 06/05/18, a seguito di un nuovo ricovero presso l’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere scientifico per lo studio del Ritardo mentale dell’Associazione Oasi Maria SS. LU di Troina è stata nuovamente diagnosticato un “Disturbo dello Spettro dell’Autismo livello di supporto3 con associata disabilità intellettiva non specificata e con compromissione del linguaggio verbale (assente)” ed «Ha continuato riabilitazione con metodologia ABA presso l’Associazione “ME” LU in Reggio Calabria, Centro per l’Autismo con valutazioni annuali con 6 ore di trattamento settimanale; dai test e dalle valutazioni sono emersi importanti progressi in diverse aree.» (così il c.t.u. dott. D. D’Agostino nella “Sintesi anamnestica” della relazione).
Dal certificato del 28.2.2020, emerge che anche l’U.O. di Neuropsichiatria Infantile dell’ASP di Reggio Calabria ha confermato la diagnosi di un grave disturbo dello spettro autistico (F84.0) di livello 3.
9. Se l’apprezzamento – quanto all’ an debeatur - del diritto della minore ad essere sottoposta, a carico del Servizio Sanitario Nazionale, a terapia con il metodo dell’analisi comportamentale applicata, cd. A.B.A., passa dalla preliminare ricognizione della normativa vigente in materia, va, al riguardo, richiamata la recente sentenza di questo Tribunale n. 94/2026 (in particolare, ai §§ 14 - 17.1) quanto alla ricostruzione della disciplina vigente in materia ai sensi degli artt. 74 e 88 co. 2 lett. d) c.p.a., alla quale si intende dare continuità e rinviare, per ragioni di economia processuale, per la ricostruzione del quadro normativo in cui viene disciplinato il trattamento A.B.A. invocato dai ricorrenti e l’illustrazione delle ragioni per cui esso sia sussumibile nei c.d. Livelli Essenziali di Assistenza (L.E.A.) erogati dal Servizio sanitario nazionale nonché per le ragioni poste a fondamento dell’accoglimento della domanda di accertamento del diritto alla terapia e della connessa domanda risarcitoria.
10. Tanto premesso in linea generale e venendo al caso in esame, il diritto della minore, affetta da disturbo dello spettro autistico grave (come da certificazione medica in atti), ad essere presa in carico dall’A.S.P. di Reggio Calabria per la prestazione dello specifico trattamento terapeutico con metodologia cd. A.B.A. trova riscontro negli esiti della C.T.U. disposta dal Tribunale di Reggio Calabria, nel corso del giudizio cautelare, ex art. 700 c.p.c., definito con l’ordinanza summenzionata.
Sul punto, come già chiarito da questo Tribunale (sentenza n. 552/2024), si osserva come l’ordinanza in parola non sia idonea al giudicato in quanto priva di stabilità (cfr. Cass. Civ. Sez. Unite, 28/02/2019, n.6039). Tuttavia, siffatto provvedimento cautelare, al pari del materiale probatorio acquisito nel relativo giudizio (cfr. art. 669 octies c.p.c.), è invocabile nel successivo processo di merito che, nella specie, è stato definito con la sentenza in atti con cui il Tribunale ha declinato la giurisdizione in favore di questo T.A.R.
Soccorre, peraltro, in proposito, il disposto di cui all’art. 11 comma 6 c.p.a. secondo cui “ Nel giudizio riproposto davanti al giudice amministrativo, le prove raccolte nel processo davanti al giudice privo di giurisdizione possono essere valutate come argomenti di prova ”.
La valorizzazione di siffatto materiale probatorio deve viepiù ritenersi operante nel caso di c.t.u. la quale non è un mezzo di prova, bensì un mezzo di indagine finalizzato ad aiutare il Giudicante nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze tecniche (cfr. Consiglio di Stato sez. V, 26/07/2021, n. 5531 e giurisprudenza, sul punto, ivi richiamata).
11. Tanto premesso, nel caso in esame, non vi sono ragioni per discostarsi dalle puntuali valutazioni svolte, in seno al giudizio ex art. 700 c.p.c., dal dott. Domenico D’Agostino, Specialista in Neuropsichiatria Infantile. Del resto, siffatta consulenza è stata disposta dal g.o. previa puntuale allegazione, da parte dei ricorrenti, di ampia documentazione medica comprovante lo stato di salute della minore ed inoltre gli accertamenti peritali sono avvenuti garantendo il contraddittorio tra le parti, ancorché l’A.S.P. “ Nonostante la rituale instaurazione del contraddittorio ” non “ si costituiva in giudizio ” e veniva, pertanto, “ dichiarata contumace ” (cfr. ordinanza del 07/10/2021 del Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, nel procedimento cautelare ante causam , iscritto al R.G. n. -OMISSIS-).
12. Il trattamento A.B.A. non è stato prescritto dall’ASP di Reggio Calabria - che pure ha riconosciuto la patologia da cui è affetto la piccola -OMISSIS-- né è stato prescritto un trattamento alternativo, specificamente indicato per la cura dei disturbi autistici, essendosi l’amministrazione limitata ad indicare prescrizioni generiche (“attività scolastica di sostegno”, assistenza socio-educativa-culturale-assistenziale), non rientranti tra quelle elettive per la cura della patologia in questione.
E ciò laddove già “in data 21/09/2016, presso la U.O.C. di N.P.I del Policlinico Universitario di Messina”, a seguito della diagnosi di “Disturbo dello Spettro Autistico con grado grave di disfunzionalità”, era stato indicato – come sottolinea lo stesso c.t.u. – un “intervento rieducativo intensivo con frequenza plurisettimanale di psicomotricità e logopedia” nonché un “Intervento comportamentale ABA , psico-educazione e counselling per i genitori, intervento didattico individualizzato”.
13. Il c.t.u. nominato nel corso dal Tribunale di Reggio Calabria nel procedimento cautelare ante causam, dott. Domenico D’Agostino, Specialista in Neuropsichiatria Infantile, previo esame della documentazione medica in atti e sottoposizione a visita della minore, ha accertato quanto segue:
«1) La giovane -OMISSIS- è affetta da Disturbo dello Spettro Autistico e nel corso degli anni ha ottenuto un miglioramento cognitivo, comportamentale e del linguaggio;
2) la cura che sta effettuando con metodologia ABA è scientificamente valida e porta un concreto beneficio alla salute della minore;
3) tenendo in considerazione la linea guida dell’Istituto Superiore della Sanità e le condizioni cliniche di -OMISSIS-, la stessa necessita, per la sua età, di un trattamento tanto intensivo (in quanto a numero di ore settimanali) quanto di lunga durata; si ritengono pertanto necessarie e sufficienti venti ore settimanali di trattamento con modello ABA delle quali cinque ore da riservare alla formazione e supporto della famiglia e degli insegnanti.
4) la durata del trattamento visto il grave deficit del linguaggio, della lettura e della scrittura è da considerare fino all’ età di 18 anni con eventuale rivalutazione biennale sull’efficacia della terapia e sulla necessità di continuazione della stessa.».
Le suddette valutazioni peritali in uno al quadro normativo tratteggiato nella recente sentenza di questo Tribunale n. 94/2026 (in particolare, ai §§ 14 - 17.1), comprovano, dunque, l’assoluta inadeguatezza delle cure fin prestate dall’ASP nei confronti della minore e, dunque, il diritto di quest’ultima ad essere presa in carico dall’ASP di Reggio Calabria ai fini dell’erogazione, in via diretta ovvero indiretta mediante rimborso delle ore di terapia ricevute da terzi, del trattamento terapeutico nei termini sopra indicati.
14. Deve essere accolta anche la domanda avente ad oggetto il rimborso, a cura dell’amministrazione, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali, delle spese documentate in atti corrispondenti e connesse alla terapia A.B.A. prestata in favore della minore da parte di professionisti privati.
15. Va, intanto, premesso che la quantificazione dei danni subiti da parte ricorrente non è stata specificatamente contestata da parte dell’ASP costituita, al pari della documentazione fiscale versata in giudizio, a comprova delle spese sostenute.
15.1. Dalla documentazione fiscale versata in giudizio si evince invero come la minore, in data 21.12.2012, veniva preso in carico dall’ASP di Reggio Calabria (cfr. certificazione in atti), senza tuttavia la prescrizione, ancorché in forma indiretta, a carico del S.S.N. di uno specifico trattamento terapeutico per la cura dell’autismo, men che meno quello con metodologia A.B.A., ritenuta dal C.T.U. “scientificamente valida” ed idonea ad apportare un concreto beneficio alla salute della minore (così si legge nelle conclusioni della relazione di consulenza in atti).
15.2. Ne consegue l’obbligo (an debeatur) dell’A.S.P. di fornire alla minore, il trattamento terapeutico con metodologia A.B.A., mediante rimborso delle spese sostenute, a tale titolo, con decorrenza dal 21.12.2012 ed il conseguente diritto dei ricorrenti al risarcimento dei danni patrimoniali derivanti dall’inadempimento, da parte dell’A.S.P., del suddetto obbligo.
15.3. Tali danni coincidono, parzialmente, con l’importo della documentazione fiscale nonché dalle ricevute in atti, emesse dall’Associazione Promoteo dal 14.1.2014 al 4.10.2021, nei termini di seguito indicati.
15.3.1. Parte ricorrente, invero, sostiene di aver sostenuto spese per € 34.753,00.
15.3.2. Dalla documentazione versata in atti, sono, tuttavia, riconoscibili:
a) le fatture emesse dall’Associazione ME LU dal 14/01/2014 al 04/03/2015, per complessivi € 4.716,00;
b) le ricevute emesse dall’Associazione ME LU dal 18/05/2018 al 03/02/2020, per complessivi € 9.225,00;
c) le ulteriori fatture emesse dall’Associazione ME LU dal 07/12/2020 al 04/10/2021, per complessivi € 4.625,00; per un totale complessivo pari ad € 18.566,00.
15.3.3. Tale documentazione dimostra le spese inerenti la terapia ABA, come emerge, altresì:
- dall’attestato di frequenza rilasciato dall’Associazione ME LU (doc. n. 5 di parte ric.) in data 7.9.2020, dal quale emerge che la minore “ è stata presa in carico dal centro … in data 10.12.2013 e a tutt’oggi sottoposta a trattamento riabilitativo ”, precisando che “ L’èquipe utilizza metodologie specifiche (A.B.A….) per il trattamento della sindrome e raccomandate dalle Linee guida dell’Istituto Superiore di Sanità ”, e dall’unita documentazione relativa alle valutazioni funzionali annuali del 20.7.2020, 15.3.2019, 25.10.2017, 12 e 26.7.2016;
- nonché dall’esito della stessa c.t.u. che, nella sintesi anamnestica, dà atto che la minore « In data 10/12/2013 viene presa in carico presso l’Associazione “ME” LU in Reggio Calabria, Centro per l’Autismo ove effettua un intervento, attraverso l’utilizzo di metodologie ABA, nelle aree cognitiva, comunicazione, motricità fine ed imitazione », e nel corpo della relazione medico-legale ha svolto le seguenti considerazioni “ La giovane -OMISSIS-è ormai una ragazza di 11 anni compiuti che al mattino va a scuola ove è seguita dall’insegnante di sostegno e nel pomeriggio si reca presso l’“Associazione ME LU” ove trascorre 6 ore settimanali per terapia cognitivo comportamentale con strategia ABA distribuite su tre giorni settimanali. Viene trattata con metodologia ABA dal 2013 e si evincono notevoli miglioramenti dal punto di vista cognitivo, comportamentale e del linguaggio che è ancora molto limitato come si può rilevare da quanto precedentemente riportato in relazione ”.
15.3.4. Non rappresentano, di contro, una prova adeguata, conducente e positivamente apprezzabile, in mancanza, peraltro, di altri e concorrenti elementi di riscontro (quietanze di pagamento, bonifici, ecc…), le mere “note di debito” relative al periodo dal 06/05/2015 al 13/03/2018.
Come già chiarito da questo Tribunale “in tale ottica, vanno escluse le ricevute o comunque documenti recanti mere “Note di debito” le quali, in difetto di corrispondente comprova tracciabile circa l’effettivo esborso delle somme ivi indicate, gravante sui ricorrenti, non possono costituire adeguata prova dell’effettuazione reale di esborsi (cfr. TAR Reggio Calabria n. 553/2025)” (TAR Reggio Calabria n. 692/2025).
15.4. Alle somme in questione dovranno essere detratte quelle che, eventualmente, l’A.S.P. ha già corrisposto a titolo di rimborso delle fatture fin qui inoltrate.
16. Merita, altresì, di essere accolta la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali patiti dai genitori della minore in termini di ansia e frustrazione derivanti, in via presuntiva ed indiziaria, ex art. 2729 c.c., dalla difficoltà di far fronte alle ingenti spese mediche, fin qui sostenute.
Trattandosi di un pregiudizio relativo ad un bene immateriale, la prova per presunzioni è non solo ammissibile, ma è invero la prova principale (così T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, sez. I, 5.10.2023, n. 747; 30/12/2017, n. 990; 13/01/2016, n.39; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 21/11/2016, n. 2679; 22/04/2016, n.975; anche Tar Campania, Napoli, IV, 25 settembre 2012, n. 3936).
17. Avuto riguardo al cd. quantum debeatur , le disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c. legittimano la liquidazione in via equitativa dei danni non patrimoniali (cfr. tra le tante, Cassazione civile sez. VI, 13/04/2022, n. 11930).
Ciò posto, appare equo liquidare, in favore dei genitori, la somma di € 1.000,00 ciascuno a titolo di danni non patrimoniali subiti per effetto del mancato riscontro, da parte dell’ASP di Reggio Calabria, all’istanza di attivazione del trattamento terapeutico richiesto in favore della minore.
18. Quanto alla domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali, per perdita di chance, patiti dalla minore, la stessa deve essere accolta.
I ricorrenti hanno chiesto di essere risarciti, per equivalente, del danno corrispondente ai miglioramenti che la minore avrebbe potuto ottenere se avesse beneficiato di un trattamento terapeutico con una frequenza superiore rispetto a quella fin qui assicurata.
Gli accertamenti medici svolti dal C.T.U. dott. Domenico D’Agostino, da cui non vi è ragione di discostarsi e che sono stati condivisi dai ricorrenti, hanno confermato la necessità della terapia A.B.A. con una modalità (20 ore settimanali) superiore rispetto a quella fin qui erogata, ovvero 6 ore settimanali circa. Sicché, ad avviso del Collegio, sussistono in atti elementi e circostanze di fatto da cui poter inferire che ove la minore fosse stata sottoposta a 20 anziché a 6 ore settimanali avrebbe avuto una chance di miglioramento ulteriore, rispetto a quello riscontrato dal C.T.U. quale conseguenza immediata e diretta della terapia svolta da professionisti privati. Tale perdita di chance è risarcibile per equivalente e, tenuto conto della natura non patrimoniale dei nocumenti patiti, può essere liquidata in via equitativa, ex artt. 1226 e 2056 c.c., nella somma di € 2.000,00 (cfr. tra le tante, Cassazione civile sez. VI, 13/04/2022, n. 11930).
19. In conclusione, il ricorso è fondato quanto alla domanda di accertamento del diritto della minore -OMISSIS-, nata a [...] il -OMISSIS-, ad essere presa in carico dall’ASP di Reggio Calabria ai fini dell’erogazione, in via diretta ovvero indiretta mediante rimborso delle ore di terapia ricevute dai terzi, di trattamento tanto intensivo (in quanto a numero di ore settimanali) quanto di lunga durata, pari a venti ore settimanali di trattamento con modello ABA delle quali cinque ore da riservare alla formazione e supporto della famiglia e degli insegnanti. La durata del trattamento visto il grave deficit del linguaggio, della lettura e della scrittura è da considerare fino all’età di 18 anni con eventuale rivalutazione biennale sull’efficacia della terapia e sulla necessità di continuazione della stessa.
20. È fondata anche la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali, con la conseguente condanna dell’A.S.P. di Reggio Calabria al pagamento, in favore di parte ricorrente, della complessiva somma di € 18.566,00. Alle somme in questione dovranno essere detratte quelle che, eventualmente, l’A.S.P. ha già corrisposto a titolo di rimborso delle fatture fin qui inoltrate dai ricorrenti.
21. È, altresì, fondata e va accolta, per le ragioni sopra esposte, la domanda risarcitoria avente ad oggetto i danni non patrimoniali patiti dai genitori della minore, con conseguente condanna dell’A.S.P. di Reggio Calabria al pagamento, in favore degli stessi, della complessiva somma di € 2.000,00.
22. È, infine, fondata la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale patito dalla minore a titolo di perdita di chance, liquidato in via equitativa nella somma di € 2.000,00.
23. Sulle somme dovute a titolo di danni patrimoniali e non patrimoniali sono dovuti, quali accessori naturali del credito, la rivalutazione monetaria e gli interessi al tasso legale, sulla somma originaria via via rivalutata, anno per anno, da calcolarsi dalla scadenza dei trenta giorni decorrenti dalla presentazione dell’istanza del 29.12.2021 rimasta inevasa, fino al soddisfo (cfr. Cassazione civile sez. III, 01/02/2023, n. 2979; Cassazione civile sez. III, 04/11/2020, n. 24468).
24. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, accertando e dichiarando il diritto della minore -OMISSIS-, nata a [...] il -OMISSIS-, ad essere presa in carico dall’ASP di Reggio Calabria ai fini dell’erogazione, in via diretta ovvero indiretta mediante rimborso delle ore di terapia ricevute dai terzi, del trattamento terapeutico con metodologia cd. A.B.A., ai sensi e nei termini di cui in motivazione.
Per l’effetto condanna l’ASP di Reggio Calabria alla definitiva presa in carico della minore, ai fini dell’erogazione, in via diretta ovvero indiretta mediante rimborso delle ore di terapia ricevute da terzi, di un trattamento con modello ABA tanto intensivo (in quanto a numero di ore settimanali) quanto di lunga durata, pari a venti ore settimanali, delle quali cinque ore da riservare alla formazione e supporto della famiglia e degli insegnanti, e fino all’età di 18 anni, con eventuale rivalutazione biennale sull’efficacia della terapia e sulla necessità di continuazione della stessa.
Accoglie la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali fin qui patiti dai genitori della minore, per le ragioni di cui in motivazione e, per l’effetto, condanna l’ASP di Reggio Calabria al pagamento in favore degli stessi dell’importo complessivo di € 18.566,00, detratte le somme che, eventualmente, l’amministrazione ha già corrisposto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, nei termini di cui in motivazione.
Accoglie la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali patiti dai genitori e, per l’effetto, condanna l’ASP di Reggio Calabria al pagamento, in favore degli stessi, della complessiva somma di € 2.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, nei termini di cui in motivazione.
Accoglie la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale patito dalla minore a titolo di perdita di chance e, per l’effetto, condanna l’ASP di Reggio Calabria al pagamento, in favore dei ricorrenti quali esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore, della complessiva somma di € 2.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, nei termini di cui in motivazione.
Condanna l’ASP al pagamento, in favore di parte ricorrente, della complessiva somma di € 1.000,00 a titolo di spese di lite, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge da distrarsi nei confronti dell’Avv. Stefania Aurora Pedà che ne ha fatto richiesta.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TE CE, Presidente
Domenico Gaglioti, Primo Referendario
US IC, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| US IC | TE CE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.