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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 12/06/2025, n. 1086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1086 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6141/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Federica Minervini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6141/2023 promossa da:
(c.f. , Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Brugiapaglia in virtù di procura posta a corredo dell'atto introduttivo
ATTRICE OPPONENTE contro
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_2
Alessandro Antonelli in virtù di procura posta a corredo della comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: Consorzio
CONCLUSIONI
Precisate all'udienza del 29.5.2025
PER PARTE ATTRICE OPPONENTE:
“Voglia l'Ecc.mo Giudice adito, contrariis rejectis e per i motivi di cui in narrativa,
pagina 1 di 6 • in rito, dichiarare l'incompetenza funzionale del Giudice ex adverso adito in sede monitoria, in favore del Giudice specializzato in materia di impresa, e, in ogni caso, la carenza di giurisdizione per
l'essere la controversia devoluta ad arbitrato rituale, per l'effetto comunque dichiarandosi la nullità del decreto ingiuntivo n. 1331/2023 reso il 12.10.2023 dal Tribunale Civile di Ancona;
• nel merito, previa in ogni caso revoca del decreto ingiuntivo opposto, rigettare la domanda di pagamento perché infondata in fatto e in diritto.
Ogni e conseguente statuizione, con la vittoria di spese, compensi professionali ed accessori di Legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”
PER PARTE CONVENUTA OPPOSTA:
“che il Tribunale di Ancona, respinta ogni contraria eccezione deduzione e pretesa, previa revoca delle ordinanze 5/3/2025 e 2/4/2025
Voglia
- respingere le eccezioni preliminari / pregiudiziali in quanto infondate;
per l'effetto
- in via principale, nel merito: respingere l'opposizione avversaria con le eccezioni, deduzioni e pretese ivi formulate, siccome infondate e inverosimili;
- sempre in via principale: in considerazione del parziale pagamento dell'importo ingiunto da parte della opponente – circostanza pacifica in quanto ammessa e dimostrata per tabulas dalla stessa opponente, accertare e dichiarare, per le causali di cui in narrativa, che il credito residuo vantato dalla ditta , con sede a Castelleone di Suasa (AN), via Farneto, 27 Controparte_1
(c.f. ), in persona dei soci, rappresentanti legali pro tempore P.IVA_2 Controparte_1 [...]
e nei confronti della debitrice CP_1 Controparte_2 Controparte_3
con sede in via Strada della Bruciata, 2, 60012 Cesano di Senigallia (AN), p.iva, c.f. e
[...]
numero iscrizione al registro imprese , R.E.A. An n. 80203, credito dato dalla differenza P.IVA_1
fra quanto pagato dalla opposta a seguito della notifica del decreto ingiuntivo (euro 5.434,11) e
l'importo del credito riconosciuto per tabulas (euro 13.194,17), ammonta ad euro 7.760,06, oltre interessi e rivalutazione dal recesso (29/6/2022) al saldo effettivo, per l'effetto condannando la stessa al pagamento in favore della ditta dell'importo CP_3 Controparte_1 anzidetto o di quello maggiore / minore che risulterà dovuto all'esito della causa, oltre spese,
pagina 2 di 6
compenso professionale, rimborso forfettario del 15%, cap ed iva come per legge di quanto liquidato in calce al decreto opposto e di quanto verrà liquidato nel presente procedimento”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato la Parte_1
[... proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1331/2023, emesso dall'intestato Tribunale su ricorso della mediante il quale le era stato ingiunto il Controparte_4 pagamento della somma di € 13.194,17, oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
L'opponente dava atto che la pretesa creditoria azionata derivava dal rimborso, reclamato dalla società ricorrente come a sé spettante, delle quote sul “Fondo Cassa” e sul “Fondo Rischi” in conseguenza del venire meno del rapporto consortile.
Parte opponente eccepiva preliminarmente l'improcedibilità della domanda azionata in via monitoria in quanto avanzata innanzi a Giudice incompetente per violazione della competenza funzionale del
Tribunale delle Imprese e, in ogni caso, per carenza di giurisdizione, in ragione della sussistenza di clausola compromissoria ai sensi dell'art. 41 dello Statuto sociale.
Chiedeva, pertanto, emettersi declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo opposto contestando, in ogni caso, nel merito l'avversa pretesa.
Rassegnava, quindi, le conclusioni sopra ritrascritte.
Si costituiva in giudizio la società convenuta opposta, la quale contestava ogni avversa deduzione e pretesa, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
L'opposta contestava, in particolare, le eccezioni pregiudiziali sollevate dall'opponente e, con specifico riferimento a quella relativa alla presenza della clausola compromissoria, sosteneva come la pretesa azionata non potesse rientrare nel relativo ambito di applicazione, trattandosi di un mero credito discendente dall'intervenuto recesso della consorziata.
Esperita senza successo l'attività conciliativa e non concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, la causa perveniva in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 29.5.2025 ove, precisate le conclusioni ed effettuata la discussione ad opera dei procuratori delle parti, il Giudice riservava il deposito della sentenza nel termine di cui all'art. 281 sexies comma terzo c.p.c..
pagina 3 di 6 In accoglimento dell'eccezione pregiudiziale sollevata dalla parte opponente deve essere dichiarata l'incompetenza del Tribunale adito in ragione della clausola compromissoria presente nello statuto del opponente. CP_5
Va, infatti, rilevato che l'art. 41 del relativo articolato (cfr. doc. n. 2 fascicolo parte opponente) prevede espressamente che: “qualunque controversia…sorga tra i soci o i soci e la società, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione…in dipendenza dell'attività sociale e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, è deferita al giudizio di un arbitro, che giudica ritualmente e secondo diritto. L'arbitro è nominato dal Presidente del
Tribunale…”.
La clausola appare validamente posta, in quanto relativa a materie compromettibili in arbitri, mentre le difese della società opposta circa il relativo ambito oggettivo non colgono nel segno.
E infatti in ragione dell'ampio tenore testuale di tale clausola, non vi è dubbio che l'azione volta a far valere crediti derivanti dal recesso della società consorziata risulti soggetta all'applicazione della stessa, trattandosi di diritti inerenti i rapporti tra la società e i soci e attinenti proprio all'esecuzione della disciplina statutaria, la quale regolamenta, infatti, l'ipotesi di recesso e della correlativa liquidazione delle spettanze del socio (si vedano gli artt. 13 e 16 del titolo terzo).
La Suprema Corte rileva, in proposito, che in mancanza di espressa volontà contraria, una simile clausola deve essere interpretata nel senso di ascrivere alla competenza arbitrale tutte le controversie che si riferiscono a pretese aventi la "causa petendi" nel contratto cui detta clausola è annessa (cfr.
Cassazione civile sez. I, 08/02/2019, n.3795).
Quanto alla natura dell'arbitrato (rituale o irrituale), il tenore letterale della clausola induce, senza riserve, a ritenere che si tratti di arbitrato rituale, sostitutivo della giurisdizione dell'a.g.o. nell'esercizio della relativa funzione.
Quanto, poi, agli effetti processuali della clausola, va richiamato il consolidato principio secondo cui l'esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo (atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l'emissione di provvedimenti inaudita altera parte), sicché, ove operi la clausola compromissoria:
-sussistendo i presupposti di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c. e tenuto conto della non rilevabilità d'ufficio pagina 4 di 6 del difetto di competenza per essere la controversia devoluta agli arbitri, il giudice ordinario deve emettere il decreto ingiuntivo richiesto da una delle parti;
-quando però sia proposta opposizione ed il debitore ingiunto eccepisca la competenza arbitrale, si verificano i presupposti fissati nel compromesso, venendo, quindi, a cessare la competenza del giudice ordinario;
-quest'ultimo, una volta rilevata l'esistenza e validità della clausola compromissoria, non potrà che dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo e rimettere la controversia al giudizio degli arbitri.
La competenza funzionale del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo ex art 645 c.p.c. impone, pertanto, la declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo opposto, con condanna della parte opposta (che ha erroneamente adito in via monitoria il giudice ordinario) alla rifusione delle spese di lite della fase di cognizione piena.
Tale consolidato e condivisibile orientamento va ulteriormente integrato con la considerazione che l'art. 819-ter co. 2° c.p.c., laddove afferma che nei rapporti tra arbitrato e processo non si applica l'art. 50, riguarda solo il caso in cui siano gli arbitri ad escludere la loro competenza e a riconoscere quella del giudice ordinario, sicché quando sia, invece, il giudice ordinario a dichiarare la propria incompetenza in favore di quella degli arbitri, è possibile -ma non obbligatoria- la riassunzione dinanzi agli arbitri nel termine fissato o, in mancanza, in quello previsto dall'art. 50 c.p.c..
In accoglimento, pertanto, dell'eccezione pregiudiziale sollevata dall'opponente il decreto ingiuntivo opposto va dichiarato nullo, con assegnazione alle parti del termine di legge per la eventuale riassunzione della causa -ove le stesse intendano conservare gli effetti processuali della domanda monitoria- avanti al nominando arbitro.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in relazione al valore della causa e all'attività difensiva concretamente prestata, con riferimento, in assenza peraltro di nota spese, ai parametri minimi di cui al DM 147/2022 in ragione della pronuncia in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA nullo il decreto ingiuntivo n. 1331/2023.
pagina 5 di 6 ASSEGNA alle parti termine di mesi tre dalla data di pubblicazione della presente sentenza, per la eventuale riassunzione della causa avanti all'arbitro previsto dallo Statuto sociale dell'opponente.
CONDANNA la parte opposta a rimborsare all'opponente -con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario- le spese del presente giudizio di opposizione, che si liquidano in € 145,50 per esborsi ed € 2.120,00 per compenso, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Ancona, 11.6.2025
Il Giudice
dott. Maria Federica Minervini
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Federica Minervini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6141/2023 promossa da:
(c.f. , Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Brugiapaglia in virtù di procura posta a corredo dell'atto introduttivo
ATTRICE OPPONENTE contro
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_2
Alessandro Antonelli in virtù di procura posta a corredo della comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: Consorzio
CONCLUSIONI
Precisate all'udienza del 29.5.2025
PER PARTE ATTRICE OPPONENTE:
“Voglia l'Ecc.mo Giudice adito, contrariis rejectis e per i motivi di cui in narrativa,
pagina 1 di 6 • in rito, dichiarare l'incompetenza funzionale del Giudice ex adverso adito in sede monitoria, in favore del Giudice specializzato in materia di impresa, e, in ogni caso, la carenza di giurisdizione per
l'essere la controversia devoluta ad arbitrato rituale, per l'effetto comunque dichiarandosi la nullità del decreto ingiuntivo n. 1331/2023 reso il 12.10.2023 dal Tribunale Civile di Ancona;
• nel merito, previa in ogni caso revoca del decreto ingiuntivo opposto, rigettare la domanda di pagamento perché infondata in fatto e in diritto.
Ogni e conseguente statuizione, con la vittoria di spese, compensi professionali ed accessori di Legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”
PER PARTE CONVENUTA OPPOSTA:
“che il Tribunale di Ancona, respinta ogni contraria eccezione deduzione e pretesa, previa revoca delle ordinanze 5/3/2025 e 2/4/2025
Voglia
- respingere le eccezioni preliminari / pregiudiziali in quanto infondate;
per l'effetto
- in via principale, nel merito: respingere l'opposizione avversaria con le eccezioni, deduzioni e pretese ivi formulate, siccome infondate e inverosimili;
- sempre in via principale: in considerazione del parziale pagamento dell'importo ingiunto da parte della opponente – circostanza pacifica in quanto ammessa e dimostrata per tabulas dalla stessa opponente, accertare e dichiarare, per le causali di cui in narrativa, che il credito residuo vantato dalla ditta , con sede a Castelleone di Suasa (AN), via Farneto, 27 Controparte_1
(c.f. ), in persona dei soci, rappresentanti legali pro tempore P.IVA_2 Controparte_1 [...]
e nei confronti della debitrice CP_1 Controparte_2 Controparte_3
con sede in via Strada della Bruciata, 2, 60012 Cesano di Senigallia (AN), p.iva, c.f. e
[...]
numero iscrizione al registro imprese , R.E.A. An n. 80203, credito dato dalla differenza P.IVA_1
fra quanto pagato dalla opposta a seguito della notifica del decreto ingiuntivo (euro 5.434,11) e
l'importo del credito riconosciuto per tabulas (euro 13.194,17), ammonta ad euro 7.760,06, oltre interessi e rivalutazione dal recesso (29/6/2022) al saldo effettivo, per l'effetto condannando la stessa al pagamento in favore della ditta dell'importo CP_3 Controparte_1 anzidetto o di quello maggiore / minore che risulterà dovuto all'esito della causa, oltre spese,
pagina 2 di 6
compenso professionale, rimborso forfettario del 15%, cap ed iva come per legge di quanto liquidato in calce al decreto opposto e di quanto verrà liquidato nel presente procedimento”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato la Parte_1
[... proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1331/2023, emesso dall'intestato Tribunale su ricorso della mediante il quale le era stato ingiunto il Controparte_4 pagamento della somma di € 13.194,17, oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
L'opponente dava atto che la pretesa creditoria azionata derivava dal rimborso, reclamato dalla società ricorrente come a sé spettante, delle quote sul “Fondo Cassa” e sul “Fondo Rischi” in conseguenza del venire meno del rapporto consortile.
Parte opponente eccepiva preliminarmente l'improcedibilità della domanda azionata in via monitoria in quanto avanzata innanzi a Giudice incompetente per violazione della competenza funzionale del
Tribunale delle Imprese e, in ogni caso, per carenza di giurisdizione, in ragione della sussistenza di clausola compromissoria ai sensi dell'art. 41 dello Statuto sociale.
Chiedeva, pertanto, emettersi declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo opposto contestando, in ogni caso, nel merito l'avversa pretesa.
Rassegnava, quindi, le conclusioni sopra ritrascritte.
Si costituiva in giudizio la società convenuta opposta, la quale contestava ogni avversa deduzione e pretesa, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
L'opposta contestava, in particolare, le eccezioni pregiudiziali sollevate dall'opponente e, con specifico riferimento a quella relativa alla presenza della clausola compromissoria, sosteneva come la pretesa azionata non potesse rientrare nel relativo ambito di applicazione, trattandosi di un mero credito discendente dall'intervenuto recesso della consorziata.
Esperita senza successo l'attività conciliativa e non concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, la causa perveniva in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 29.5.2025 ove, precisate le conclusioni ed effettuata la discussione ad opera dei procuratori delle parti, il Giudice riservava il deposito della sentenza nel termine di cui all'art. 281 sexies comma terzo c.p.c..
pagina 3 di 6 In accoglimento dell'eccezione pregiudiziale sollevata dalla parte opponente deve essere dichiarata l'incompetenza del Tribunale adito in ragione della clausola compromissoria presente nello statuto del opponente. CP_5
Va, infatti, rilevato che l'art. 41 del relativo articolato (cfr. doc. n. 2 fascicolo parte opponente) prevede espressamente che: “qualunque controversia…sorga tra i soci o i soci e la società, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione…in dipendenza dell'attività sociale e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, è deferita al giudizio di un arbitro, che giudica ritualmente e secondo diritto. L'arbitro è nominato dal Presidente del
Tribunale…”.
La clausola appare validamente posta, in quanto relativa a materie compromettibili in arbitri, mentre le difese della società opposta circa il relativo ambito oggettivo non colgono nel segno.
E infatti in ragione dell'ampio tenore testuale di tale clausola, non vi è dubbio che l'azione volta a far valere crediti derivanti dal recesso della società consorziata risulti soggetta all'applicazione della stessa, trattandosi di diritti inerenti i rapporti tra la società e i soci e attinenti proprio all'esecuzione della disciplina statutaria, la quale regolamenta, infatti, l'ipotesi di recesso e della correlativa liquidazione delle spettanze del socio (si vedano gli artt. 13 e 16 del titolo terzo).
La Suprema Corte rileva, in proposito, che in mancanza di espressa volontà contraria, una simile clausola deve essere interpretata nel senso di ascrivere alla competenza arbitrale tutte le controversie che si riferiscono a pretese aventi la "causa petendi" nel contratto cui detta clausola è annessa (cfr.
Cassazione civile sez. I, 08/02/2019, n.3795).
Quanto alla natura dell'arbitrato (rituale o irrituale), il tenore letterale della clausola induce, senza riserve, a ritenere che si tratti di arbitrato rituale, sostitutivo della giurisdizione dell'a.g.o. nell'esercizio della relativa funzione.
Quanto, poi, agli effetti processuali della clausola, va richiamato il consolidato principio secondo cui l'esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo (atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l'emissione di provvedimenti inaudita altera parte), sicché, ove operi la clausola compromissoria:
-sussistendo i presupposti di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c. e tenuto conto della non rilevabilità d'ufficio pagina 4 di 6 del difetto di competenza per essere la controversia devoluta agli arbitri, il giudice ordinario deve emettere il decreto ingiuntivo richiesto da una delle parti;
-quando però sia proposta opposizione ed il debitore ingiunto eccepisca la competenza arbitrale, si verificano i presupposti fissati nel compromesso, venendo, quindi, a cessare la competenza del giudice ordinario;
-quest'ultimo, una volta rilevata l'esistenza e validità della clausola compromissoria, non potrà che dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo e rimettere la controversia al giudizio degli arbitri.
La competenza funzionale del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo ex art 645 c.p.c. impone, pertanto, la declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo opposto, con condanna della parte opposta (che ha erroneamente adito in via monitoria il giudice ordinario) alla rifusione delle spese di lite della fase di cognizione piena.
Tale consolidato e condivisibile orientamento va ulteriormente integrato con la considerazione che l'art. 819-ter co. 2° c.p.c., laddove afferma che nei rapporti tra arbitrato e processo non si applica l'art. 50, riguarda solo il caso in cui siano gli arbitri ad escludere la loro competenza e a riconoscere quella del giudice ordinario, sicché quando sia, invece, il giudice ordinario a dichiarare la propria incompetenza in favore di quella degli arbitri, è possibile -ma non obbligatoria- la riassunzione dinanzi agli arbitri nel termine fissato o, in mancanza, in quello previsto dall'art. 50 c.p.c..
In accoglimento, pertanto, dell'eccezione pregiudiziale sollevata dall'opponente il decreto ingiuntivo opposto va dichiarato nullo, con assegnazione alle parti del termine di legge per la eventuale riassunzione della causa -ove le stesse intendano conservare gli effetti processuali della domanda monitoria- avanti al nominando arbitro.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in relazione al valore della causa e all'attività difensiva concretamente prestata, con riferimento, in assenza peraltro di nota spese, ai parametri minimi di cui al DM 147/2022 in ragione della pronuncia in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA nullo il decreto ingiuntivo n. 1331/2023.
pagina 5 di 6 ASSEGNA alle parti termine di mesi tre dalla data di pubblicazione della presente sentenza, per la eventuale riassunzione della causa avanti all'arbitro previsto dallo Statuto sociale dell'opponente.
CONDANNA la parte opposta a rimborsare all'opponente -con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario- le spese del presente giudizio di opposizione, che si liquidano in € 145,50 per esborsi ed € 2.120,00 per compenso, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Ancona, 11.6.2025
Il Giudice
dott. Maria Federica Minervini
pagina 6 di 6