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Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 31/05/2025, n. 989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 989 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione collegiale, composto da:
Dott. Gaetano Laviola Presidente
Dott. Matteo Prato Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso Giudice relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 108 Registro Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 avente a oggetto: separazione giudiziale pendente
TRA
(c.f.: ) rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall' Avv. Giovanni Bruno
RICORRENTE
E
(c.f: ) rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 C.F._2 procura in atti, dall'Avv. Alfonso Loria
RESISTENTE
e con l'intervento dell'Ufficio di Procura presso il Tribunale di Castrovillari
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio in data Parte_1 Controparte_1
13.09.2008 (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Rossano (CS), Anno
2008 - Numero 51 - Parte II - Serie A); dalla loro unione sono nati tre figli: CP_2
(nato a [...], il [...]), (nato a [...], il
[...] Controparte_3
20.09.2013) e (nato a [...], il [...]), tutti Controparte_4
minorenni. Con il ricorso introduttivo del presente procedimento, depositato in data 19.01.2024 Pt_1
ha chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi, rappresentando
[...]
l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale a causa di una lunga serie di litigi originati dal comportamento irrispettoso del _1
Fissata l'udienza per la prima comparizione delle parti, il resistente si è costituito in giudizio con memoria depositata in data 06.04.2024.
All'udienza del 08.04.2025, le parti hanno raggiunto un accordo in ordine alle condizioni della separazione e hanno chiesto che la causa fosse decisa in conformità all'accordo, in base al quale: “I minori , e vengono affidati CP_2 CP_3 Controparte_4
congiuntamente ai genitori e collocati prevalentemente presso il padre, nella casa familiare di sua proprietà; salvo diversi accordi tra le parti la madre potrà vedere e Parte_1 tenere con sé i minori, che avrà l'onere di prelevare e riaccompagnare presso la casa coniugale:
- a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica sera, ore 21.00;
- due pomeriggi a settimana (preferibilmente mercoledì e venerdì) dal termine dell'attività scolastica fino alle ore 21:00;
- nel periodo di vacanza estiva per 15 giorni consecutivi dal 1° al 15 luglio o dal 15 al 30 agosto, ad anni alterni;
- nei periodi di vacanze natalizie dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 7 gennaio ad anni alterni;
- per le vacanze pasquali il giorno di Pasqua o Pasquetta ad anni alterni;
- il giorno del compleanno e dell'onomastico della madre dalle 10.00 o dall'uscita da scuola
(se giorno scolastico) alle 21.00;
- il giorno dell'onomastico o del compleanno del minore dovrà essere trascorso dai minori con entrambi i genitori.
si obbliga a corrispondere a in via anticipata entro il Parte_1 Controparte_1
giorno 5 di ogni mese un assegno di mantenimento per i minori per un importo mensile complessivo di € 300,00 (€ 100,00 per ciascun figlio) rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al contributo pari al 50% delle spese straordinarie documentate, previamente concordate, salvo casi di urgenza, somme che il si obbliga a non richiedere _1
per i prossimi 6 mesi (anche con riguardo agli arretrati finora maturati, rideterminati anche per i mesi trascorsi in € 300,00); si obbliga a corrisponde a entro il giorno 5 di ogni Controparte_1 Parte_1 mese un assegno di mantenimento per un importo mensile complessivo di € 200,00 a decorrere dal mese di aprile 2025;
le parti rinunciano a ogni ulteriore domanda;
spese compensate”.
All'esito, il Giudice relatore si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
Nel merito la domanda di separazione è fondata e deve essere, pertanto, accolta.
Ritiene il Collegio che le risultanze di causa abbiano comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la convivenza dei coniugi, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
_1
In ordine alle statuizioni accessorie, il Tribunale ritiene di poter recepire nella presente sentenza gli accordi raggiunti dalle parti, perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi dei minori.
Tenuto conto della natura necessaria del giudizio e dell'esito della lite, le spese del giudizio sono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile - in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla controversia civile iscritta al n. 108 Registro Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 _1
, i quali hanno contratto matrimonio in data 13.09.2008 (atto trascritto nei registri
[...]
dello Stato Civile del Comune di Rossano (CS), Anno 2008 - Numero 51 - Parte II - Serie A) secondo le condizioni tra gli stessi concordate, di cui in parte motiva, da intendersi in questa sede interamente trascritte;
2. COMPENSA interamente le spese di lite.
MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune in cui il matrimonio è stato trascritto, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge. ORDINA all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio è stato trascritto di procedere all'annotazione della sentenza.
DISPONE, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità
e degli altri dati identificativi delle parti a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in data 30/5/2025
La Giudice rel.- est. Il Presidente
Dott.ssa Graziuso Simona Dott. Gaetano Laviola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione collegiale, composto da:
Dott. Gaetano Laviola Presidente
Dott. Matteo Prato Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso Giudice relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 108 Registro Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 avente a oggetto: separazione giudiziale pendente
TRA
(c.f.: ) rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall' Avv. Giovanni Bruno
RICORRENTE
E
(c.f: ) rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 C.F._2 procura in atti, dall'Avv. Alfonso Loria
RESISTENTE
e con l'intervento dell'Ufficio di Procura presso il Tribunale di Castrovillari
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio in data Parte_1 Controparte_1
13.09.2008 (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Rossano (CS), Anno
2008 - Numero 51 - Parte II - Serie A); dalla loro unione sono nati tre figli: CP_2
(nato a [...], il [...]), (nato a [...], il
[...] Controparte_3
20.09.2013) e (nato a [...], il [...]), tutti Controparte_4
minorenni. Con il ricorso introduttivo del presente procedimento, depositato in data 19.01.2024 Pt_1
ha chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi, rappresentando
[...]
l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale a causa di una lunga serie di litigi originati dal comportamento irrispettoso del _1
Fissata l'udienza per la prima comparizione delle parti, il resistente si è costituito in giudizio con memoria depositata in data 06.04.2024.
All'udienza del 08.04.2025, le parti hanno raggiunto un accordo in ordine alle condizioni della separazione e hanno chiesto che la causa fosse decisa in conformità all'accordo, in base al quale: “I minori , e vengono affidati CP_2 CP_3 Controparte_4
congiuntamente ai genitori e collocati prevalentemente presso il padre, nella casa familiare di sua proprietà; salvo diversi accordi tra le parti la madre potrà vedere e Parte_1 tenere con sé i minori, che avrà l'onere di prelevare e riaccompagnare presso la casa coniugale:
- a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica sera, ore 21.00;
- due pomeriggi a settimana (preferibilmente mercoledì e venerdì) dal termine dell'attività scolastica fino alle ore 21:00;
- nel periodo di vacanza estiva per 15 giorni consecutivi dal 1° al 15 luglio o dal 15 al 30 agosto, ad anni alterni;
- nei periodi di vacanze natalizie dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 7 gennaio ad anni alterni;
- per le vacanze pasquali il giorno di Pasqua o Pasquetta ad anni alterni;
- il giorno del compleanno e dell'onomastico della madre dalle 10.00 o dall'uscita da scuola
(se giorno scolastico) alle 21.00;
- il giorno dell'onomastico o del compleanno del minore dovrà essere trascorso dai minori con entrambi i genitori.
si obbliga a corrispondere a in via anticipata entro il Parte_1 Controparte_1
giorno 5 di ogni mese un assegno di mantenimento per i minori per un importo mensile complessivo di € 300,00 (€ 100,00 per ciascun figlio) rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al contributo pari al 50% delle spese straordinarie documentate, previamente concordate, salvo casi di urgenza, somme che il si obbliga a non richiedere _1
per i prossimi 6 mesi (anche con riguardo agli arretrati finora maturati, rideterminati anche per i mesi trascorsi in € 300,00); si obbliga a corrisponde a entro il giorno 5 di ogni Controparte_1 Parte_1 mese un assegno di mantenimento per un importo mensile complessivo di € 200,00 a decorrere dal mese di aprile 2025;
le parti rinunciano a ogni ulteriore domanda;
spese compensate”.
All'esito, il Giudice relatore si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
Nel merito la domanda di separazione è fondata e deve essere, pertanto, accolta.
Ritiene il Collegio che le risultanze di causa abbiano comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la convivenza dei coniugi, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
_1
In ordine alle statuizioni accessorie, il Tribunale ritiene di poter recepire nella presente sentenza gli accordi raggiunti dalle parti, perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi dei minori.
Tenuto conto della natura necessaria del giudizio e dell'esito della lite, le spese del giudizio sono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile - in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla controversia civile iscritta al n. 108 Registro Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 _1
, i quali hanno contratto matrimonio in data 13.09.2008 (atto trascritto nei registri
[...]
dello Stato Civile del Comune di Rossano (CS), Anno 2008 - Numero 51 - Parte II - Serie A) secondo le condizioni tra gli stessi concordate, di cui in parte motiva, da intendersi in questa sede interamente trascritte;
2. COMPENSA interamente le spese di lite.
MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune in cui il matrimonio è stato trascritto, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge. ORDINA all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio è stato trascritto di procedere all'annotazione della sentenza.
DISPONE, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità
e degli altri dati identificativi delle parti a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in data 30/5/2025
La Giudice rel.- est. Il Presidente
Dott.ssa Graziuso Simona Dott. Gaetano Laviola