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Sentenza 19 luglio 2025
Sentenza 19 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 19/07/2025, n. 1310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1310 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 91/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonella Allegra Presidente dott. Rosario Lionello Rossino ConSIliere dott. Luisa Poppi ConSIliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 91/2022 promossa da:
QUALE INCORPORANTE PER FUSIONE LA BANCA Parte_1 [...] on il patrocinio dell'avv. MARICONDA VINCENZO con domicilio Parte_2 in VIA CERVA NR. 8 20100 Pt_2
APPELLANTE – APPELLATA INCIDENTALE contro con il patrocinio dell'avv. FRANCHI GIOVANNI con domicilio in C/O Controparte_1
AVV. LUCIA CACCAVO - VIA MARCONI 45 BOLOGNA
APPELLATO - APPELLANTE INCIDENTALE
con l'intervento di
Procuratore della Repubblica
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 948/2021 del Tribunale di Parma, pubblicata il 21.6.2021 e non notificata
Conclusioni:
quale incorporante per fusione la quale conferitaria del ramo Parte_1 Controparte_2
d'azienda bancario di Controparte_3 pagina 1 di 13 “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
in riforma della sentenza n. 948/2021 del Tribunale di Parma, pubblicata il 21.6.2021 e non notificata:
- anzitutto, accertare e dichiarare l'infondatezza della eccepita “inammissibilità della notifica via pec
effettuata dalla parte appellante” dell'atto di citazione in appello, per come sollevata dalla SI.ra
nella propria comparsa del 9.4.2022; Controparte_1
- ancora, accertare e dichiarare l'infondatezza dell'eccepita violazione da parte della nella CP_2
redazione del proprio atto di appello, del disposto di cui all'art. 342 c.p.c., per come sollevata dalla
SI.ra nella propria comparsa del 9.4.2022; Controparte_1
- dichiarare la nullità della sentenza di primo grado n. 948/2021 del Tribunale di Parma per
violazione del disposto di cui all'art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.;
- per l'effetto, disporre l'integrazione della consulenza grafologica depositata in giudizio o il suo
rifacimento al fine di far dichiarare la autografia della SI.ra in merito alle sottoscrizioni Persona_1
dei documenti complessivamente prodotti sub n. 6 allegati all'atto di citazione del 24.3.2017/27.3.2017
e richiamati nell'atto di citazione anche in prosecuzione del 24.1.2018 (e riprodotti quale doc. n. 1 del
fascicolo di appello) e di rigettare tutte le domande formulate dalla SI.ra perché Controparte_1
infondate;
- in tutti i casi, qualora la Corte di Appello di Bologna non ritenesse di accogliere il primo ed il
secondo motivo di appello formulati dal dichiarare il difetto di legittimazione e di Parte_1
interesse ad agire della SI.ra e respingere le relative domande perché contra factum Controparte_1
non valet argumentum.
- rigettare, infine, perché inammissibili, prima che infondati, i due appelli incidentali proposti dalla
SI.ra avverso il capo della pronuncia di primo grado che ha accertato la Controparte_1
riconducibilità alla mano della medesima SI.ra delle sottoscrizioni ritenute non autentiche, CP_1
accertamento che presenta rilevanza, per il caso in cui non dovessero essere accolti i primi due motivi
di appello del in relazione al terzo motivo di appello sempre del Parte_1 Parte_1
pagina 2 di 13 e avverso il capo della sentenza che ha compensato le spese del grado.
Con il favore delle spese e delle competenze del primo e del secondo grado del giudizio.
Il dichiara di non accettare il contraddittorio in ordine a qualsiasi domanda nuova, Parte_1
anche istruttoria, dovesse essere formulata dalla SI.ra in questa fase e grado in Controparte_1
considerazione delle preclusioni maturate”.
: Controparte_1
“Piaccia alla Corte Ecc.ma:
IN VIA PRINCIPALE: dichiarare inammissibile l'atto d'appello notificato a mezzo posta certificata in
data 17 gennaio 2022avverso la sentenza del Tribunale di Parma in data 3.6.2021 a causa dei motivi
di cui ai punti I e II del presente atto;
IN VIA SUBORDINATA: rigettare, siccome infondato l'atto d'appello notificato a mezzo posta
certificata in data 17 gennaio 2022 avverso la sentenza del Tribunale di Parma in data 3.6.2021, in
quanto infondato;
IN ULTERIORE SUBORDINE: in accoglimento del proposto appello incidentale sub IV dichiarare
tenuto e condannare , in qualità di erede di , al pagamento di Controparte_4 Persona_2
quanto dovuto al sottoscritto avvocato per l'attività svolta nella procedura instaurata per la correzione
dell'errore commesso dal Tribunale di Milano, pari a € 6.134,65 ed eventualmente ridurre il credito
del ricorrente con tale controcredito;
IN VIA AUTONOMA: in accoglimento del proposto appello incidentale, dichiarare inammissibile il
quesito posto sub B al CTU ed ordinare, per l'effetto, che in sentenza venga eleminato ogni riferimento
al fatto che le pretese sottoscrizioni di siano attribuibili a;
Persona_1 Parte_3
IN OGNI CASO: ancora in accoglimento del proposto appello incidentale col favore delle spese, dei
diritti e degli onorari di entrambi gradi del giudizio, oltre maggiorazione 12,5% ex art. 15 Tar. Prof.,
IVA e CPA come per legge da liquidarsi direttamente a favore del sottoscritto avvocato ex art. 93
c.p.c.”.
pagina 3 di 13 Pubblico Ministero: “Chiedo il rigetto del reclamo”.
La Corte
udita la relazione della causa fatta dal ConSIliere dott.ssa Luisa Poppi;
valutate le conclusioni precisate dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 24.3.2017/27.3.2017, a mezzo del procuratore , Persona_1 Controparte_1
conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Parma la e Controparte_5
proponeva querela di falso chiedendo di “accertare e dichiarare la falsità ex art. 221 c.p.c. delle
sottoscrizioni attribuite alla SInora sui seguenti documenti: 1. “Apertura in data Persona_1
25.6.08”; 2) “Set informativo strumento finanziario” in data 25.6.08; 3) “Comunicazione di presa
visione del cliente” in data 25.6.08; 4) ordine di vendita in data 25.6.08; 5) “Set informativo strumento
finanziario” in data 25.6.08; 6) “Comunicazione di presa visione del cliente” in data 25.6.08; 7)
“Apertura in data 25.6.08”; 8) “Set informativo strumento finanziario” in data 25.6.08; 9)
“Comunicazione di presa visione del cliente” in data 25.6.08; 10) “Apertura in data 27.6.08”; 11)
“Apertura in data 23.7.08”; 12) “Set informativo strumento finanziario” in data 23.7.08; 13)
“Apertura in data 28.8.08”; 14) “Set informativo strumento finanziario” in data 29.8.08; “Chiusura in
data 12.12.08; 16) Set informativo in data 12.12.08; 17) Apertura in data 12.12.08; 18) “Set
informativo strumento finanziario” in data 12.12.08; 9.8.08; 19) Apertura in data 12.12.08; 20) “Set
informativo strumento finanziario” in data 12.12.08”.
In giudizio si è quindi costituito il nella sua qualità di mandatario di Parte_1 CP_2
quale conferitaria del ramo d'azienda bancario di
[...] Controparte_3
al fine di confutare l'iniziativa avversaria e traendo le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo
[...]
pagina 4 di 13 Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
- in via preliminare, dichiarare inammissibile la querela di falso per carenza dei poteri a proporla in
capo alla SI.ra , quale procuratore della SI.ra anche perché in punto si Controparte_1 Persona_1
è già pronunciato il Tribunale di Parma con la sentenza n. 1120/2017, nel primo identico giudizio (…)
(nell'ambito del quale il Tribunale di Parma, sulla base della menzionata sentenza, ormai passata in
giudicato, ha infatti statuito “l'inammissibilità della domanda per carenza dei poteri a proporla in
capo alla SI.ra , quale procuratore della SI.ra e per mancata Parte_3 Persona_1
sottoscrizione del medesimo atto da parte della SI.ra ovvero della SI.ra Persona_1 Parte_3
”);
[...]
- sempre in via preliminare di merito, in ogni caso, dichiarare nulla la domanda di querela di falso per
mancata indicazione degli elementi e delle prove della dedotta falsità delle “sottoscrizioni attribuite
alla SInora sui documenti complessivamente prodotti sub n. 6, allegati all'atto di Persona_1
citazione del 24.3.2017/27.3.2017;
- nel merito, comunque, ribadita la volontà della costituita in giudizio a mezzo del Controparte_2
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 222 c.p.c., di volersi avvalere dei documenti Parte_1
complessivamente prodotti sub n. 6 allegati all'atto di citazione del 24.3.2017/27.3.2017, rigettare la
domanda avversaria perché infondata.
Con il favore delle spese e delle competenze di causa”
Il giudizio è proseguito da in proprio, essendo nel frattempo deceduta ed Controparte_1 Persona_1
avendo quest'ultima nominato erede universale l'odierna attrice. riproponeva le Controparte_1
medesime domande di cui all'originario atto di citazione del 24/27.3.2017.
Il Tribunale di Parma, dopo lo svolgimento di attività istruttoria consistente in CTU grafoligica, con la sentenza oggetto di impugnazione così statuiva:
“definitivamente pronunciando nella causa civile n. 1692/17 RG,
accoglie la domanda e accerta che le sottoscrizioni apposte sui documenti denominati “Apertura del
pagina 5 di 13 25.6.08”, “Set informativo strumento finanziario” del 25.6.08, “Comunicazione di presa visione del
cliente” del 25.6.08, “ordine di vendita” del 25.6.08, “Set informativo strumento finanziario” del
25.6.08, “Comunicazione di presa visione del cliente” del 25.6.08, “Apertura del 25.6.08”, “Set
informativo strumento finanziario” del 25.6.08, “Comunicazione di presa visione del cliente” del
25.6.08, “Apertura del 27.6.08”, “Apertura del 23.7.08”, “Set informativo strumento finanziario” del
23.7.08, “Apertura del 28.8.08”, “Set informativo strumento finanziario” del 29.8.08, “Chiusura del
12.12.08, Set informativo del 12.12.08, Apertura del 12.12.08, “Set informativo strumento finanziario”
del 9.8.08, Apertura del 12.12.08, “Set informativo strumento finanziario” del 12.12.08 non sono
riconducibili a;
Persona_1
compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
dispone la trasmissione degli atti alla procura della repubblica in sede, per le valutazioni di
competenza”.
Avverso tale sentenza proponeva il presente appello per i seguenti motivi: Parte_1
1-primo motivo di appello: nullità della sentenza di primo grado per violazione del disposto di cui all'art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c..
Il Tribunale di Parma, a proposito dell'oggetto della controversia identificata “nella verifica della autenticità delle sottoscrizioni”, ha statuito che “esperita CTU grafologica, il giudizio dell'esperto –
analitico e motivato – (sarebbe) tanto chiaro, quanto tranchant: A) Le sottoscrizioni in verifica
(sarebbero), con massimo grado di certezza tecnica, apocrife e non riconducibili a;
B) Le Persona_1
sottoscrizioni in verifica (sarebbero), con alto grado di certezza tecnica, attribuibili all'odierna attrice
. Le considerazioni più volte proposte dalla difesa dell'Istituto di Credito – cui il CTU Controparte_1
(avrebbe) motivatamente risposto – non revoc(herebbero) in dubbio le conclusioni, nette e
circostanziate del C.T.U.”.
Il Primo Giudice si sarebbe, dunque, ispirato al principio per cui il Giudice, ove sia di avviso contrario rispetto alle critiche mosse da una o da entrambe le parti al risultato della C.T.U. ed al suo operato, non pagina 6 di 13 sarebbe tenuto ed analizzarne ed a confutarne il contenuto, quando pone a base del proprio convincimento considerazioni incompatibili con il suddetto contenuto delle critiche e conformi al parere del proprio consulente. Tuttavia, la motivazione, non potrebbe assumere il valore di motivazione c.d. per relationem.
Infatti, qualora una parte (nel caso in esame, l'appellante), come accaduto nella fattispecie, muove critiche precise e puntuali supportate da elementi concreti e decisivi per la definizione della controversia in relazione ad aspetti essenziali dell'elaborato del C.T.U., il Giudice è tenuto a prenderle in esame espressamente e ad esporre le ragioni per cui le disattenda.
Quindi, l'appellante richiedeva una nuova motivazione, che tenesse conto del successivo motivo di appello di critica alla C.T.U.
2-Secondo motivo di appello: le ragioni di critica alla C.T.U.
La C.T.U. grafologica di primo grado ha concluso che: “le sottoscrizioni in verifica (sarebbero) (…)
apocrife e non riconducibili a;
(…) le sottoscrizioni in verifica (sarebbero) (…) attribuibili Persona_1
all'odierna attrice ”. Controparte_1
Il quesito a cui la C.T.U. grafologica avrebbe dovuto rispondere è il seguente:
“A) verificare la riconducibilità a delle sottoscrizioni poste sui documenti sotto Persona_1
indicati: 1) (…)
B) verificare se le sottoscrizioni dei documenti sopra elencate siano, per ipotesi, attribuibili all'odierna
attrice”.
L'errore del C.T.U. sarebbe nell'aver focalizzato l'attenzione “solo sulle suggestive differenze formali
osservabili nelle conformazioni grafemiche (lettere), mentre omette di rilevare e valutare le qualità
segnaletiche costituite dalla presenza dei dati sostanziali di corrispondenza”.
Le differenze riferite nell'indagine d'ufficio sarebbero comprensibili come derivate dalla perdita delle capacità coordinative direttamente correlate al processo d'invecchiamento in atto -la alla data di Per_1
redazione dei documenti aveva 87 anni- oltre che dal fenomeno fisiologico della variabilità grafica,
pagina 7 di 13 “invece le concordanze di natura sostanziale sono frutto del programma motorio automatizzato e
quindi invariante grazie ai moduli costituiti dalle connessioni neuronali collocate a livello cerebrale e
tali aspetti d'invarianza non possono essere riprodotti perché sfuggono all'attenzione di un imitatore e
non sono controllabili dalle funzioni di natura corticale”.
Tali considerazioni sarebbero state sviluppate dal CTP della ma non adeguatamente confutate CP_2
dal CTU la cui -apparente- motivazione è stata poi acriticamente richiamata dal Giudice.
3-terzo motivo di appello: il difetto di legittimazione e di interesse ad agire della SI.ra . Controparte_1
Sussisterebbe il difetto di legittimazione ad agire di (a cui sono state attribuite dal Controparte_1
C.T.U. le firme in verifica), perché quest'ultima non potrebbe pretendere di rimuovere l'efficacia probatoria dei documenti che formano oggetto della querela, quando sarebbe la medesima ad aver voluto e sottoscritto proprio quei documenti, seppure utilizzando il nominativo della SI.ra il cui Per_1
patrimonio oggi è a lei pervenuto, quale erede universale della prima. “Ciò proprio perché occorre
ricordare che l'interesse richiesto per la proposizione dell'azione autonoma di falso consisterebbe in
una incertezza oggettiva sulla provenienza e sulla verità del documento che, nella specie, se si
dovessero condividere gli esiti di C.T.U., difetterebbe integralmente e perché, sotto il profilo della
legittimazione, se si aderisce alla tesi di cui sopra secondo cui la sentenza di falso è efficace ai sensi
dell'art. 2909 c.c., l'attrice, che, in questo caso, sarebbe l'autrice materiale dell'atto, sarebbe priva di
legittimazione.”
Si costituiva nel giudizio d'appello chiedendo la dichiarazione di inammissibilità CP_6
dell'appello e il rigetto dell'impugnazione con condanna delle spese di lite. Proponeva, inoltre, appello incidentale per due ordini di motivi:
- per l'ipotesi in cui l'appello principale non venisse dichiarato inammissibile, chiedeva la cancellazione di ogni riferimento alla SInora , quale effettiva firmataria. Parte_3
- con riguardo alle spese di lite, impugnava la compensazione delle stesse, effettuata in quanto,
nonostante l'accoglimento della domanda, la querelante sarebbe l'effettiva sottoscrittrice del pagina 8 di 13 documento.
Concludeva, dunque, per l'accoglimento delle conclusioni sopra trascritte.
Interveniva il Procuratore Generale con nota dell'1.7.22 con la quale concludeva “per il rigetto del
reclamo”.
Senza incombenti istruttori, la Corte poneva in decisione la causa all'udienza del 20/5/2025, con concessione dei termini abbreviati ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'impugnazione proposta non merita accoglimento.
La Corte prende atto delle puntualizzazioni effettuate dall'appellante e, in particolare, del fatto che i documenti in cui figurano le sottoscrizioni contestate non sarebbero a sostegno di alcuna ragione di credito della Banca, in realtà mai fatta valere nel contenzioso -all'epoca dell'impugnazione- pendente in Cassazione, e non sarebbero “a margine di (alcun) contenzioso bancario principale”, stante l'assoluta irrilevanza dei medesimi rispetto a quel contenzioso, per altro ormai definito con ordinanza n. 35927/2023 della Suprema Corte di Cassazione, che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da e . Parte_4 Controparte_1
Parimenti, il Tribunale ha errato anche a qualificare il rapporto tra la de cuius, e l'attuale Persona_1
attrice, oggi appellata, : le due SInore non sono mamma e figlia -come affermato in Controparte_1
sentenza-, ma sono solo affini in linea retta (così come emerge dalla dichiarazione di successione prodotta da in occasione della notifica dell'“atto di citazione anche in prosecuzione” Controparte_1
del 22.1.2018).
Ciò premesso, rileva la Corte, tuttavia, che le -condivisibili- puntualizzazioni effettuate dall'appellante non assumono rilevanza nell'odierna decisione.
Passando, dunque, al merito, si ritiene di poter esaminare congiuntamente il 1° e il 2° motivo di impugnazione, entrambi riferiti alle conclusioni a cui è giunto il CTU.
pagina 9 di 13 Innanzitutto, se è vero che in linea generale il Giudice non può limitarsi ad una motivazione per
relationem qualora il CTU non abbia adeguatamente dato riscontro alle osservazioni del CTP (cfr. ex pluribus, Cass. Sent. n. 8460 del 05/05/2020), nel caso in oggetto si osserva che nella relazione finale il
CTU ha dato puntuale risposta a tutte le osservazioni formulate dalla difesa della (da p. 73 a 81 CP_2
della CTU depositata il 5.9.20).
Entrando nel merito delle critiche all'operato tecnico del consulente d'ufficio, l'appellante ritiene che la consulenza grafologica sia affetta di vari vizi:
- il primo errore commesso dal C.T.U. atterrebbe alla comparazione. “Per consentire al lettore di
apprezzare il livello espressivo della coordinazione motoria e della variazione fisiologica le firme in
verifica, tutte riferibili all'anno 2008, (dovevano essere) seguite dalle firme comparative coeve per
favorire l'osservazione di campioni in un contesto di omogeneità grafomotoria. Come prescrivono i
protocolli perché l'indagine possa definirsi scientifica il campione in esame e di confronto deve essere
omogeneo”: ciò a differenza di quanto avrebbe effettuato dal C.T.U.
- il secondo errore atterrebbe al metodo di indagine;
- il terzo errore atterrebbe alla verifica dei tracciati;
- il quarto errore atterrebbe al confronto.
Il C.T.U., sul punto, ha scritto “il confronto immediato delle firme autografe di con le Persona_1
scritture in verifica mostra subito la maggiore stabilità delle soluzioni grafiche adottate nella serie
autografa, assolutamente coerenti nella loro espressività stilistica. Si rileva altresì la differente
scioltezza di movimento e del tipo di svolgimento del tracciato, comprese le modalità coesive e delle
ampiezze, e dei rapporti dimensionali, sia delle maiuscole, sia della zona media, in particolare degli
ovali”.
Rispetto a tale argomentazione il C.T.P. della ha replicato: “la relazione d'ufficio sostiene le sue CP_2
affermazioni utilizzando ai fini comparativi solo le scritture comparative disomogenee che sostengono
la tesi di apocrifia. Omette, invece, di confrontare le firme anche morfologicamente tra loro
pagina 10 di 13 somiglianti”.
Con riferimento a tutte queste critiche (l'atto di appello in buona parte si limita a trascrivere il contenuto della CTP depositata in primo grado) il CTU ha puntualmente risposto, con osservazioni tecniche che appaiono convincenti e prive di contraddittorietà.
In particolare, con riferimento alla asserita mancata comparazione di firme “coeve”, il CTU ha smentito l'assunto a fronte “dell'analisi longitudinale e dai confronti interni: si osservi la firma più recente,
redatta presso il notaio nel 2013, (quindi a 92 anni) che mantiene ancora inalterate le Per_3
caratteristiche grafiche salienti, formali e gestuali, delle precedenti (ad es firma certa del cartellino
carta identità del 2008 e altra firma coeva). Ciò in assenza delle tipiche fenomenologie
dell'invecchiamento ampiamente descritte in letteratura peritale che, qualora rilevate, avrebbero
indubbiamente richiesto ulteriori approfondimenti”.
Osserva, inoltre, la consulente d'ufficio che la CTP (a pag 29 e seguenti) mette a confronto “ictu oculi”
“le scritture in verifica con le comparative escluse dal confronto, evidenziando corrispondenza dei
parametri grafici. Ciò può essere anche condivisibile (anche se effettuata senza seguire alcun metodo),
ma è ovvio che partendo da un presupposto sbagliato - cioè che le comparative proposte appartengono
alla stessa mano scrivente di - le conclusioni non potranno che essere sbagliate”. Persona_1
Dunque, avendo trovato tutte le osservazioni critiche alla CTU esaustivo riscontro nell'elaborato conclusivo, entrambe le censure devono essere rigettate, senza necessità di ulteriori approfondimenti istruttori.
Passando al terzo motivo di appello -relativo al difetto di legittimazione e di interesse ad agire di
[...]
ritiene la Corte di condividere quanto rilevato dal Giudice di primo grado, ovvero che CP_1
l'interesse a proseguire il giudizio esiste, nella misura in cui , subentrata alla Controparte_1 Per_1
continua a pretendere che si accerti che le firme non erano della persona di cui inizialmente era la mera rappresentante ed ora erede, ovvero la persona “di cui ella raccoglie gli interessi economici”.
L'appello, pertanto, deve essere integralmente rigettato.
pagina 11 di 13 Passando ad esaminare l'appello incidentale, il primo motivo deve certamente dichiararsi inammissibile. Infatti, il punto di motivazione della sentenza impugnata in cui si afferma che “le
sottoscrizioni in verifica sono, con alto grado di certezza tecnica, attribuibili all'odierna attrice
[...]
” non trova corrispondenza nel dispositivo e non è idoneo a passare in giudicato. CP_1
Non si riscontra, pertanto, interesse ad impugnare la sentenza sul punto.
Viceversa, e proprio per il motivo sopra esposto, deve accogliersi il secondo motivo di appello incidentale: l'accoglimento della domanda di primo grado deve portare alla condanna della CP_2
convenuta al pagamento delle spese di lite, senza che possano trovare accoglimento i “giustificati motivi” riferiti alla “peculiarità della vicenda processuale”, tali da consentire la compensazione delle spese di lite.
Pertanto, al rigetto dell'appello principale e all'accoglimento parziale dell'appello incidentale consegue, secondo il principio di soccombenza, la condanna dell'appellante principale al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio che si liquidano, in applicazione del DM n. 147/22
(valore indeterminabile complessità bassa, per le quattro fasi nel primo grado e tre fasi -di studio,
introduttiva e decisionale- nel giudizio d'appello), in € 3.800,00 per compensi per il primo grado, oltre spese generali, Iva e Cpa ed € 3.470,00 per compensi di secondo grado, oltre spese generali, Iva e Cpa.
Si dichiara, inoltre, la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma
17.
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa istanza e deduzione disattesa:
- rigetta l'appello principale;
- accoglie parzialmente l'appello incidentale e, conseguentemente,
pagina 12 di 13 - condanna al pagamento delle spese di lite in favore della parte appellata, spese che Parte_1
liquida in € 7.270,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie, nella misura del 15% del compenso liquidato, IVA e CPA, calcolate secondo quanto disposto in parte motiva;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma
17.
Così deciso in Bologna, nella camera di conSIlio della Prima Sezione Civile l'8.7.25
Il ConSIliere estensore Il Presidente
dott. Luisa Poppi dott. Antonella Allegra
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonella Allegra Presidente dott. Rosario Lionello Rossino ConSIliere dott. Luisa Poppi ConSIliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 91/2022 promossa da:
QUALE INCORPORANTE PER FUSIONE LA BANCA Parte_1 [...] on il patrocinio dell'avv. MARICONDA VINCENZO con domicilio Parte_2 in VIA CERVA NR. 8 20100 Pt_2
APPELLANTE – APPELLATA INCIDENTALE contro con il patrocinio dell'avv. FRANCHI GIOVANNI con domicilio in C/O Controparte_1
AVV. LUCIA CACCAVO - VIA MARCONI 45 BOLOGNA
APPELLATO - APPELLANTE INCIDENTALE
con l'intervento di
Procuratore della Repubblica
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 948/2021 del Tribunale di Parma, pubblicata il 21.6.2021 e non notificata
Conclusioni:
quale incorporante per fusione la quale conferitaria del ramo Parte_1 Controparte_2
d'azienda bancario di Controparte_3 pagina 1 di 13 “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
in riforma della sentenza n. 948/2021 del Tribunale di Parma, pubblicata il 21.6.2021 e non notificata:
- anzitutto, accertare e dichiarare l'infondatezza della eccepita “inammissibilità della notifica via pec
effettuata dalla parte appellante” dell'atto di citazione in appello, per come sollevata dalla SI.ra
nella propria comparsa del 9.4.2022; Controparte_1
- ancora, accertare e dichiarare l'infondatezza dell'eccepita violazione da parte della nella CP_2
redazione del proprio atto di appello, del disposto di cui all'art. 342 c.p.c., per come sollevata dalla
SI.ra nella propria comparsa del 9.4.2022; Controparte_1
- dichiarare la nullità della sentenza di primo grado n. 948/2021 del Tribunale di Parma per
violazione del disposto di cui all'art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.;
- per l'effetto, disporre l'integrazione della consulenza grafologica depositata in giudizio o il suo
rifacimento al fine di far dichiarare la autografia della SI.ra in merito alle sottoscrizioni Persona_1
dei documenti complessivamente prodotti sub n. 6 allegati all'atto di citazione del 24.3.2017/27.3.2017
e richiamati nell'atto di citazione anche in prosecuzione del 24.1.2018 (e riprodotti quale doc. n. 1 del
fascicolo di appello) e di rigettare tutte le domande formulate dalla SI.ra perché Controparte_1
infondate;
- in tutti i casi, qualora la Corte di Appello di Bologna non ritenesse di accogliere il primo ed il
secondo motivo di appello formulati dal dichiarare il difetto di legittimazione e di Parte_1
interesse ad agire della SI.ra e respingere le relative domande perché contra factum Controparte_1
non valet argumentum.
- rigettare, infine, perché inammissibili, prima che infondati, i due appelli incidentali proposti dalla
SI.ra avverso il capo della pronuncia di primo grado che ha accertato la Controparte_1
riconducibilità alla mano della medesima SI.ra delle sottoscrizioni ritenute non autentiche, CP_1
accertamento che presenta rilevanza, per il caso in cui non dovessero essere accolti i primi due motivi
di appello del in relazione al terzo motivo di appello sempre del Parte_1 Parte_1
pagina 2 di 13 e avverso il capo della sentenza che ha compensato le spese del grado.
Con il favore delle spese e delle competenze del primo e del secondo grado del giudizio.
Il dichiara di non accettare il contraddittorio in ordine a qualsiasi domanda nuova, Parte_1
anche istruttoria, dovesse essere formulata dalla SI.ra in questa fase e grado in Controparte_1
considerazione delle preclusioni maturate”.
: Controparte_1
“Piaccia alla Corte Ecc.ma:
IN VIA PRINCIPALE: dichiarare inammissibile l'atto d'appello notificato a mezzo posta certificata in
data 17 gennaio 2022avverso la sentenza del Tribunale di Parma in data 3.6.2021 a causa dei motivi
di cui ai punti I e II del presente atto;
IN VIA SUBORDINATA: rigettare, siccome infondato l'atto d'appello notificato a mezzo posta
certificata in data 17 gennaio 2022 avverso la sentenza del Tribunale di Parma in data 3.6.2021, in
quanto infondato;
IN ULTERIORE SUBORDINE: in accoglimento del proposto appello incidentale sub IV dichiarare
tenuto e condannare , in qualità di erede di , al pagamento di Controparte_4 Persona_2
quanto dovuto al sottoscritto avvocato per l'attività svolta nella procedura instaurata per la correzione
dell'errore commesso dal Tribunale di Milano, pari a € 6.134,65 ed eventualmente ridurre il credito
del ricorrente con tale controcredito;
IN VIA AUTONOMA: in accoglimento del proposto appello incidentale, dichiarare inammissibile il
quesito posto sub B al CTU ed ordinare, per l'effetto, che in sentenza venga eleminato ogni riferimento
al fatto che le pretese sottoscrizioni di siano attribuibili a;
Persona_1 Parte_3
IN OGNI CASO: ancora in accoglimento del proposto appello incidentale col favore delle spese, dei
diritti e degli onorari di entrambi gradi del giudizio, oltre maggiorazione 12,5% ex art. 15 Tar. Prof.,
IVA e CPA come per legge da liquidarsi direttamente a favore del sottoscritto avvocato ex art. 93
c.p.c.”.
pagina 3 di 13 Pubblico Ministero: “Chiedo il rigetto del reclamo”.
La Corte
udita la relazione della causa fatta dal ConSIliere dott.ssa Luisa Poppi;
valutate le conclusioni precisate dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 24.3.2017/27.3.2017, a mezzo del procuratore , Persona_1 Controparte_1
conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Parma la e Controparte_5
proponeva querela di falso chiedendo di “accertare e dichiarare la falsità ex art. 221 c.p.c. delle
sottoscrizioni attribuite alla SInora sui seguenti documenti: 1. “Apertura in data Persona_1
25.6.08”; 2) “Set informativo strumento finanziario” in data 25.6.08; 3) “Comunicazione di presa
visione del cliente” in data 25.6.08; 4) ordine di vendita in data 25.6.08; 5) “Set informativo strumento
finanziario” in data 25.6.08; 6) “Comunicazione di presa visione del cliente” in data 25.6.08; 7)
“Apertura in data 25.6.08”; 8) “Set informativo strumento finanziario” in data 25.6.08; 9)
“Comunicazione di presa visione del cliente” in data 25.6.08; 10) “Apertura in data 27.6.08”; 11)
“Apertura in data 23.7.08”; 12) “Set informativo strumento finanziario” in data 23.7.08; 13)
“Apertura in data 28.8.08”; 14) “Set informativo strumento finanziario” in data 29.8.08; “Chiusura in
data 12.12.08; 16) Set informativo in data 12.12.08; 17) Apertura in data 12.12.08; 18) “Set
informativo strumento finanziario” in data 12.12.08; 9.8.08; 19) Apertura in data 12.12.08; 20) “Set
informativo strumento finanziario” in data 12.12.08”.
In giudizio si è quindi costituito il nella sua qualità di mandatario di Parte_1 CP_2
quale conferitaria del ramo d'azienda bancario di
[...] Controparte_3
al fine di confutare l'iniziativa avversaria e traendo le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo
[...]
pagina 4 di 13 Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
- in via preliminare, dichiarare inammissibile la querela di falso per carenza dei poteri a proporla in
capo alla SI.ra , quale procuratore della SI.ra anche perché in punto si Controparte_1 Persona_1
è già pronunciato il Tribunale di Parma con la sentenza n. 1120/2017, nel primo identico giudizio (…)
(nell'ambito del quale il Tribunale di Parma, sulla base della menzionata sentenza, ormai passata in
giudicato, ha infatti statuito “l'inammissibilità della domanda per carenza dei poteri a proporla in
capo alla SI.ra , quale procuratore della SI.ra e per mancata Parte_3 Persona_1
sottoscrizione del medesimo atto da parte della SI.ra ovvero della SI.ra Persona_1 Parte_3
”);
[...]
- sempre in via preliminare di merito, in ogni caso, dichiarare nulla la domanda di querela di falso per
mancata indicazione degli elementi e delle prove della dedotta falsità delle “sottoscrizioni attribuite
alla SInora sui documenti complessivamente prodotti sub n. 6, allegati all'atto di Persona_1
citazione del 24.3.2017/27.3.2017;
- nel merito, comunque, ribadita la volontà della costituita in giudizio a mezzo del Controparte_2
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 222 c.p.c., di volersi avvalere dei documenti Parte_1
complessivamente prodotti sub n. 6 allegati all'atto di citazione del 24.3.2017/27.3.2017, rigettare la
domanda avversaria perché infondata.
Con il favore delle spese e delle competenze di causa”
Il giudizio è proseguito da in proprio, essendo nel frattempo deceduta ed Controparte_1 Persona_1
avendo quest'ultima nominato erede universale l'odierna attrice. riproponeva le Controparte_1
medesime domande di cui all'originario atto di citazione del 24/27.3.2017.
Il Tribunale di Parma, dopo lo svolgimento di attività istruttoria consistente in CTU grafoligica, con la sentenza oggetto di impugnazione così statuiva:
“definitivamente pronunciando nella causa civile n. 1692/17 RG,
accoglie la domanda e accerta che le sottoscrizioni apposte sui documenti denominati “Apertura del
pagina 5 di 13 25.6.08”, “Set informativo strumento finanziario” del 25.6.08, “Comunicazione di presa visione del
cliente” del 25.6.08, “ordine di vendita” del 25.6.08, “Set informativo strumento finanziario” del
25.6.08, “Comunicazione di presa visione del cliente” del 25.6.08, “Apertura del 25.6.08”, “Set
informativo strumento finanziario” del 25.6.08, “Comunicazione di presa visione del cliente” del
25.6.08, “Apertura del 27.6.08”, “Apertura del 23.7.08”, “Set informativo strumento finanziario” del
23.7.08, “Apertura del 28.8.08”, “Set informativo strumento finanziario” del 29.8.08, “Chiusura del
12.12.08, Set informativo del 12.12.08, Apertura del 12.12.08, “Set informativo strumento finanziario”
del 9.8.08, Apertura del 12.12.08, “Set informativo strumento finanziario” del 12.12.08 non sono
riconducibili a;
Persona_1
compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
dispone la trasmissione degli atti alla procura della repubblica in sede, per le valutazioni di
competenza”.
Avverso tale sentenza proponeva il presente appello per i seguenti motivi: Parte_1
1-primo motivo di appello: nullità della sentenza di primo grado per violazione del disposto di cui all'art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c..
Il Tribunale di Parma, a proposito dell'oggetto della controversia identificata “nella verifica della autenticità delle sottoscrizioni”, ha statuito che “esperita CTU grafologica, il giudizio dell'esperto –
analitico e motivato – (sarebbe) tanto chiaro, quanto tranchant: A) Le sottoscrizioni in verifica
(sarebbero), con massimo grado di certezza tecnica, apocrife e non riconducibili a;
B) Le Persona_1
sottoscrizioni in verifica (sarebbero), con alto grado di certezza tecnica, attribuibili all'odierna attrice
. Le considerazioni più volte proposte dalla difesa dell'Istituto di Credito – cui il CTU Controparte_1
(avrebbe) motivatamente risposto – non revoc(herebbero) in dubbio le conclusioni, nette e
circostanziate del C.T.U.”.
Il Primo Giudice si sarebbe, dunque, ispirato al principio per cui il Giudice, ove sia di avviso contrario rispetto alle critiche mosse da una o da entrambe le parti al risultato della C.T.U. ed al suo operato, non pagina 6 di 13 sarebbe tenuto ed analizzarne ed a confutarne il contenuto, quando pone a base del proprio convincimento considerazioni incompatibili con il suddetto contenuto delle critiche e conformi al parere del proprio consulente. Tuttavia, la motivazione, non potrebbe assumere il valore di motivazione c.d. per relationem.
Infatti, qualora una parte (nel caso in esame, l'appellante), come accaduto nella fattispecie, muove critiche precise e puntuali supportate da elementi concreti e decisivi per la definizione della controversia in relazione ad aspetti essenziali dell'elaborato del C.T.U., il Giudice è tenuto a prenderle in esame espressamente e ad esporre le ragioni per cui le disattenda.
Quindi, l'appellante richiedeva una nuova motivazione, che tenesse conto del successivo motivo di appello di critica alla C.T.U.
2-Secondo motivo di appello: le ragioni di critica alla C.T.U.
La C.T.U. grafologica di primo grado ha concluso che: “le sottoscrizioni in verifica (sarebbero) (…)
apocrife e non riconducibili a;
(…) le sottoscrizioni in verifica (sarebbero) (…) attribuibili Persona_1
all'odierna attrice ”. Controparte_1
Il quesito a cui la C.T.U. grafologica avrebbe dovuto rispondere è il seguente:
“A) verificare la riconducibilità a delle sottoscrizioni poste sui documenti sotto Persona_1
indicati: 1) (…)
B) verificare se le sottoscrizioni dei documenti sopra elencate siano, per ipotesi, attribuibili all'odierna
attrice”.
L'errore del C.T.U. sarebbe nell'aver focalizzato l'attenzione “solo sulle suggestive differenze formali
osservabili nelle conformazioni grafemiche (lettere), mentre omette di rilevare e valutare le qualità
segnaletiche costituite dalla presenza dei dati sostanziali di corrispondenza”.
Le differenze riferite nell'indagine d'ufficio sarebbero comprensibili come derivate dalla perdita delle capacità coordinative direttamente correlate al processo d'invecchiamento in atto -la alla data di Per_1
redazione dei documenti aveva 87 anni- oltre che dal fenomeno fisiologico della variabilità grafica,
pagina 7 di 13 “invece le concordanze di natura sostanziale sono frutto del programma motorio automatizzato e
quindi invariante grazie ai moduli costituiti dalle connessioni neuronali collocate a livello cerebrale e
tali aspetti d'invarianza non possono essere riprodotti perché sfuggono all'attenzione di un imitatore e
non sono controllabili dalle funzioni di natura corticale”.
Tali considerazioni sarebbero state sviluppate dal CTP della ma non adeguatamente confutate CP_2
dal CTU la cui -apparente- motivazione è stata poi acriticamente richiamata dal Giudice.
3-terzo motivo di appello: il difetto di legittimazione e di interesse ad agire della SI.ra . Controparte_1
Sussisterebbe il difetto di legittimazione ad agire di (a cui sono state attribuite dal Controparte_1
C.T.U. le firme in verifica), perché quest'ultima non potrebbe pretendere di rimuovere l'efficacia probatoria dei documenti che formano oggetto della querela, quando sarebbe la medesima ad aver voluto e sottoscritto proprio quei documenti, seppure utilizzando il nominativo della SI.ra il cui Per_1
patrimonio oggi è a lei pervenuto, quale erede universale della prima. “Ciò proprio perché occorre
ricordare che l'interesse richiesto per la proposizione dell'azione autonoma di falso consisterebbe in
una incertezza oggettiva sulla provenienza e sulla verità del documento che, nella specie, se si
dovessero condividere gli esiti di C.T.U., difetterebbe integralmente e perché, sotto il profilo della
legittimazione, se si aderisce alla tesi di cui sopra secondo cui la sentenza di falso è efficace ai sensi
dell'art. 2909 c.c., l'attrice, che, in questo caso, sarebbe l'autrice materiale dell'atto, sarebbe priva di
legittimazione.”
Si costituiva nel giudizio d'appello chiedendo la dichiarazione di inammissibilità CP_6
dell'appello e il rigetto dell'impugnazione con condanna delle spese di lite. Proponeva, inoltre, appello incidentale per due ordini di motivi:
- per l'ipotesi in cui l'appello principale non venisse dichiarato inammissibile, chiedeva la cancellazione di ogni riferimento alla SInora , quale effettiva firmataria. Parte_3
- con riguardo alle spese di lite, impugnava la compensazione delle stesse, effettuata in quanto,
nonostante l'accoglimento della domanda, la querelante sarebbe l'effettiva sottoscrittrice del pagina 8 di 13 documento.
Concludeva, dunque, per l'accoglimento delle conclusioni sopra trascritte.
Interveniva il Procuratore Generale con nota dell'1.7.22 con la quale concludeva “per il rigetto del
reclamo”.
Senza incombenti istruttori, la Corte poneva in decisione la causa all'udienza del 20/5/2025, con concessione dei termini abbreviati ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'impugnazione proposta non merita accoglimento.
La Corte prende atto delle puntualizzazioni effettuate dall'appellante e, in particolare, del fatto che i documenti in cui figurano le sottoscrizioni contestate non sarebbero a sostegno di alcuna ragione di credito della Banca, in realtà mai fatta valere nel contenzioso -all'epoca dell'impugnazione- pendente in Cassazione, e non sarebbero “a margine di (alcun) contenzioso bancario principale”, stante l'assoluta irrilevanza dei medesimi rispetto a quel contenzioso, per altro ormai definito con ordinanza n. 35927/2023 della Suprema Corte di Cassazione, che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da e . Parte_4 Controparte_1
Parimenti, il Tribunale ha errato anche a qualificare il rapporto tra la de cuius, e l'attuale Persona_1
attrice, oggi appellata, : le due SInore non sono mamma e figlia -come affermato in Controparte_1
sentenza-, ma sono solo affini in linea retta (così come emerge dalla dichiarazione di successione prodotta da in occasione della notifica dell'“atto di citazione anche in prosecuzione” Controparte_1
del 22.1.2018).
Ciò premesso, rileva la Corte, tuttavia, che le -condivisibili- puntualizzazioni effettuate dall'appellante non assumono rilevanza nell'odierna decisione.
Passando, dunque, al merito, si ritiene di poter esaminare congiuntamente il 1° e il 2° motivo di impugnazione, entrambi riferiti alle conclusioni a cui è giunto il CTU.
pagina 9 di 13 Innanzitutto, se è vero che in linea generale il Giudice non può limitarsi ad una motivazione per
relationem qualora il CTU non abbia adeguatamente dato riscontro alle osservazioni del CTP (cfr. ex pluribus, Cass. Sent. n. 8460 del 05/05/2020), nel caso in oggetto si osserva che nella relazione finale il
CTU ha dato puntuale risposta a tutte le osservazioni formulate dalla difesa della (da p. 73 a 81 CP_2
della CTU depositata il 5.9.20).
Entrando nel merito delle critiche all'operato tecnico del consulente d'ufficio, l'appellante ritiene che la consulenza grafologica sia affetta di vari vizi:
- il primo errore commesso dal C.T.U. atterrebbe alla comparazione. “Per consentire al lettore di
apprezzare il livello espressivo della coordinazione motoria e della variazione fisiologica le firme in
verifica, tutte riferibili all'anno 2008, (dovevano essere) seguite dalle firme comparative coeve per
favorire l'osservazione di campioni in un contesto di omogeneità grafomotoria. Come prescrivono i
protocolli perché l'indagine possa definirsi scientifica il campione in esame e di confronto deve essere
omogeneo”: ciò a differenza di quanto avrebbe effettuato dal C.T.U.
- il secondo errore atterrebbe al metodo di indagine;
- il terzo errore atterrebbe alla verifica dei tracciati;
- il quarto errore atterrebbe al confronto.
Il C.T.U., sul punto, ha scritto “il confronto immediato delle firme autografe di con le Persona_1
scritture in verifica mostra subito la maggiore stabilità delle soluzioni grafiche adottate nella serie
autografa, assolutamente coerenti nella loro espressività stilistica. Si rileva altresì la differente
scioltezza di movimento e del tipo di svolgimento del tracciato, comprese le modalità coesive e delle
ampiezze, e dei rapporti dimensionali, sia delle maiuscole, sia della zona media, in particolare degli
ovali”.
Rispetto a tale argomentazione il C.T.P. della ha replicato: “la relazione d'ufficio sostiene le sue CP_2
affermazioni utilizzando ai fini comparativi solo le scritture comparative disomogenee che sostengono
la tesi di apocrifia. Omette, invece, di confrontare le firme anche morfologicamente tra loro
pagina 10 di 13 somiglianti”.
Con riferimento a tutte queste critiche (l'atto di appello in buona parte si limita a trascrivere il contenuto della CTP depositata in primo grado) il CTU ha puntualmente risposto, con osservazioni tecniche che appaiono convincenti e prive di contraddittorietà.
In particolare, con riferimento alla asserita mancata comparazione di firme “coeve”, il CTU ha smentito l'assunto a fronte “dell'analisi longitudinale e dai confronti interni: si osservi la firma più recente,
redatta presso il notaio nel 2013, (quindi a 92 anni) che mantiene ancora inalterate le Per_3
caratteristiche grafiche salienti, formali e gestuali, delle precedenti (ad es firma certa del cartellino
carta identità del 2008 e altra firma coeva). Ciò in assenza delle tipiche fenomenologie
dell'invecchiamento ampiamente descritte in letteratura peritale che, qualora rilevate, avrebbero
indubbiamente richiesto ulteriori approfondimenti”.
Osserva, inoltre, la consulente d'ufficio che la CTP (a pag 29 e seguenti) mette a confronto “ictu oculi”
“le scritture in verifica con le comparative escluse dal confronto, evidenziando corrispondenza dei
parametri grafici. Ciò può essere anche condivisibile (anche se effettuata senza seguire alcun metodo),
ma è ovvio che partendo da un presupposto sbagliato - cioè che le comparative proposte appartengono
alla stessa mano scrivente di - le conclusioni non potranno che essere sbagliate”. Persona_1
Dunque, avendo trovato tutte le osservazioni critiche alla CTU esaustivo riscontro nell'elaborato conclusivo, entrambe le censure devono essere rigettate, senza necessità di ulteriori approfondimenti istruttori.
Passando al terzo motivo di appello -relativo al difetto di legittimazione e di interesse ad agire di
[...]
ritiene la Corte di condividere quanto rilevato dal Giudice di primo grado, ovvero che CP_1
l'interesse a proseguire il giudizio esiste, nella misura in cui , subentrata alla Controparte_1 Per_1
continua a pretendere che si accerti che le firme non erano della persona di cui inizialmente era la mera rappresentante ed ora erede, ovvero la persona “di cui ella raccoglie gli interessi economici”.
L'appello, pertanto, deve essere integralmente rigettato.
pagina 11 di 13 Passando ad esaminare l'appello incidentale, il primo motivo deve certamente dichiararsi inammissibile. Infatti, il punto di motivazione della sentenza impugnata in cui si afferma che “le
sottoscrizioni in verifica sono, con alto grado di certezza tecnica, attribuibili all'odierna attrice
[...]
” non trova corrispondenza nel dispositivo e non è idoneo a passare in giudicato. CP_1
Non si riscontra, pertanto, interesse ad impugnare la sentenza sul punto.
Viceversa, e proprio per il motivo sopra esposto, deve accogliersi il secondo motivo di appello incidentale: l'accoglimento della domanda di primo grado deve portare alla condanna della CP_2
convenuta al pagamento delle spese di lite, senza che possano trovare accoglimento i “giustificati motivi” riferiti alla “peculiarità della vicenda processuale”, tali da consentire la compensazione delle spese di lite.
Pertanto, al rigetto dell'appello principale e all'accoglimento parziale dell'appello incidentale consegue, secondo il principio di soccombenza, la condanna dell'appellante principale al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio che si liquidano, in applicazione del DM n. 147/22
(valore indeterminabile complessità bassa, per le quattro fasi nel primo grado e tre fasi -di studio,
introduttiva e decisionale- nel giudizio d'appello), in € 3.800,00 per compensi per il primo grado, oltre spese generali, Iva e Cpa ed € 3.470,00 per compensi di secondo grado, oltre spese generali, Iva e Cpa.
Si dichiara, inoltre, la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma
17.
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa istanza e deduzione disattesa:
- rigetta l'appello principale;
- accoglie parzialmente l'appello incidentale e, conseguentemente,
pagina 12 di 13 - condanna al pagamento delle spese di lite in favore della parte appellata, spese che Parte_1
liquida in € 7.270,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie, nella misura del 15% del compenso liquidato, IVA e CPA, calcolate secondo quanto disposto in parte motiva;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma
17.
Così deciso in Bologna, nella camera di conSIlio della Prima Sezione Civile l'8.7.25
Il ConSIliere estensore Il Presidente
dott. Luisa Poppi dott. Antonella Allegra
pagina 13 di 13