Articolo 4 della Legge 2 novembre 1955, n. 1117
Articolo 3
Versione
21 dicembre 1955
Art. 4.
Alla spesa derivante dalla presente legge si provvedera', per l'esercizio finanziario 1954-55, con la somma di lire 300.000.000 (trecento milioni) gia' disponibile, per il pagamento delle competenze arretrate dovute al personale militare libico ed eritreo, sul bilancio del Ministero degli affari esteri e per l'esercizio 1955-56 con la somma di lire 650.000.000 (seicentocinquanta milioni) da prelevarsi dallo stanziamento del bilancio del Ministero del tesoro concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 21 dicembre 1955