Sentenza 29 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 29/05/2025, n. 1253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1253 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 3631/2019 R. G. A. C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale e nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Martino Casavola Presidente
Dr.ssa Patrizia G. Nigri Giudice rel. est.
Dr.ssa Anna Carbonara Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi con il numero d'ordine 3631 dell'anno
2019, avente ad oggetto: separazione giudiziale
Tra
, nata a [...] il [...], (C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall' Avv. DONVITO PAOLA ANTONIA ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito in Massafra al corso Regina Margherita n. 7, giusto mandato conferito a margine del ricorso;
ricorrente e
, nato a [...] il [...] (CF: , rappresentato e CP_1 C.F._2 difeso dall'Avv. GALEONE FRANCESCO ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale dello stesso sito in Taranto Corso Italia n. 170 , giusto mandato conferito in calce alla comparsa di costituzione;
resistente nonché con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti come da verbale di udienza dell'11.12.2024 e per il PM come da nota del
03.03.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa è stata istruita documentalmente in ragione del rigetto delle richieste di prova delle parti per le motivazioni di cui all'ordinanza del 23.04.2024.
In corso di causa , il G.I. con ordinanza del 16.07.2021, in modifica dei provvedimenti provvisori presidenziali, revocava l'assegnazione della casa familiare già disposta in favore di Parte_1 rideterminando in euro 300,00 mensili l'assegno di mantenimento previsto in suo favore.
[...]
Successivamente il G.I. con ordinanza del 26.01.2024 in parziale modifica della ordinanza del
16.07.2021 rideterminava tale assegno in euro 150,00 mensili , disponendo la percezione dell'assegno unico al 50% tra i coniugi.
All'udienza dell'11.12.2024 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni e chiedevano definirsi il giudizio. La causa veniva quindi rimessa al Collegio con assegnazione dei termini di cui all'art.190 c.p.c., avendone le parti fatta richiesta.
**********
Le domande su cui il Collegio deve pronunciarsi, in seguito alla sentenza parziale sullo status sono quelle concernenti il regime di affido dei figli minori , ed;
la loro collocazione , la Per_1 Per_2
regolamentazione del diritto di visita con il padre , nonchè la domanda della di Parte_1
assegnazione della casa coniugale e di riconoscimento in suo favore di un assegno di mantenimento e del contributo da parte del al mantenimento dei figli, oltre alla ripartizione delle spese CP_1 straordinarie e alla percezione dell'assegno unico. In sede di precisazione delle conclusioni ,quanto agli aspetti economici la ricorrente ha chiesto riconoscersi in suo favore la somma di euro 800,00 complessivi, in ragione di euro 200,00 a titolo di mantenimento per sé ed euro 600,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli, mentre il resistente ha chiesto porsi a suo carico unicamente la somma di euro 400,00 complessivi a titolo di contributo al mantenimento dei figli , nulla statuendo a titolo di mantenimento per la moglie .
Quanto alla richiesta della ricorrente di riconoscimento di un assegno di mantenimento da porsi a carico del , la stessa deve essere accolta. CP_1
Tale statuizione si ritiene opportuna in ragione della situazione economica delle parti, essendo emerso che la ricorrente , assunta presso una società cooperativa , percepisce un reddito complessivo che sulla base delle ultime dichiarazioni dei redditi prodotte del 2023 e del 2024 oscilla tra i 14.000,00
– 16.000,00 euro annui mentre il resistente ,dipendente presso il Ministero della Difesa, risulta aver percepito negli stessi anni un reddito complessivo tra i 35.000,00 e i 37.000,00 euro ( cfr dich. redd. della ricorrente 2023 ove emerge un reddito complessivo di euro 16.556,00 e mod. 730/2024 della stessa ove risulta un reddito complessivo di euro 14.357,00 nonché mod. 730/2023 e mod. 730/2024 del resistente ove emerge rispettivamente un reddito complessivo di euro 37.697,00 ed euro
35.083,00) . Tale sperequazione reddituale, già emersa e analizzata con ordinanza del
26.01.2024,sulla base della documentazione prodotta dalle parti, non consente tuttavia di poter confermare tale provvedimento almeno in ordine al quantum dell'assegno di mantenimento, che appare opportuno ridurre. Non possono difatti non richiamarsi le motivazioni di cui al suddetto provvedimento e l'elemento sopraggiunto dell'aggravamento della malattia diagnosticata al resistente nel giugno 2023 (sclerosi multipla) che dalla documentazione depositata in data 09.12.2024 risulta riacutizzata( cfr referto rm colonna cervico-dorsale del 24/10/2024 Casa di Cura Bernardini srl, attestante riacuitizzazione sclerosi multipla). Tale situazione , secondo quanto dedotto dal resistente, ha comportato una della riduzione della capacità lavorativa stimata dalla Commissione Medica
Ospedaliera nella misura del 90%, in virtù della quale il Ministero della Difesa, con provvedimento del 25.10.2024, tenuto conto, altresì, dello stato di handicap ai sensi legge n. 104/92 e dei requisiti
CP_ per il collocamento mirato da parte dell' ha decretato la perdita della idoneità al servizio militare incondizionato del ricorrente e ne ha disposto il transito nel ruolo civile nel profilo di assistente amministrativo, con destinazione al di fuori territorio comunale e regionale, presso il Commissariato
(Maricommi) di La Spezia in Liguria (cfr v allegato nota del 09/12/2024- decreto Ministero della
Difesa del 25/10/2024 ).
Quanto alla collocazione abitativa delle parti , è emerso che la ricorrente , inizialmente assegnataria della casa coniugale , si è successivamente trasferita unitamente ai figli presso altro immobile, acquistato per la somma di euro 76.000,00 e per il quale ha dedotto di aver ricevuto in acconto una somma dai propri genitori , stipulando per il saldo un mutuo con ratei mensili di circa euro 300,00 mensili (cfr contratto mutuo e rata mutuo allegati alla memoria depositata il 15.03.2021) mentre il resistente risulta esclusivo proprietario della casa coniugale rispetto alla quale paga rate di mutuo dell' importo di circa 580,00 euro mensili (cfr documentazione in atti).
Alla luce di quanto evidenziato , come dimostrato dalla documentazione prodotta dalle parti, appare equo che il garantisca alla un sostegno economico, e tanto in ragione della emersa CP_1 Parte_1
disparità reddituale tra le parti. Tuttavia deve tenersi in considerazione la condizione personale ed economica del , il quale , oltre a dover sostenere spese mediche e sanitarie per il trattamento CP_1
della malattia, dovrà , in considerazione del disposto trasferimento in La Spezia, affrontare ulteriori spese di viaggio per poter intrattenere un rapporto costante con i figli, sicchè appare equo determinare l'assegno di mantenimento in euro 100,00 mensili , oltre rivalutazione annuale secondo gli indici
ISTAT. Con riferimento alla casa coniugale deve confermarsi quanto disposto con ordinanza presidenziale del 16.07.2021, e quindi la revoca dell'assegnazione della stessa disposta in favore della Parte_1
con i provvedimenti presidenziali , poiché trasferitasi presso altra abitazione (cfr ordinanza del
16.07.2021).
Per quanto concerne i figli , di anni diciassette, ed di anni quattordici , deve Per_1 Per_2 confermarsi l'affido condiviso degli stessi ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre e in ordine alla regolamentazione del diritto/ dovere di visita ed intrattenimento con il genitore non collocatario può confermarsi quanto statuito con ordinanza presidenziale del 28.11.2019 (depositata il 04.12.2019) , avendone le parti chiesto la conferma , salvo diverso accordo delle stesse , in ragione del sopravvenuto provvedimento di trasferimento del presso la sede lavorativa di La Spezia. CP_1
Quanto alla misura di contribuzione del padre al loro mantenimento , tenuto conto del suddetto trasferimento del per motivi di lavoro , da cui può ragionevolmente desumersi un aumento CP_1 dell'impegno economico di mantenimento dei minori da parte della madre , quotidianamente convivente con gli stessi e considerato altresì l'inevitabile incremento delle esigenze di vita connesse alla loro età , appare equo determinare tale emolumento nella misura complessiva di euro
500,00 mensili, in ragione di euro 250,00 caduno, oltre al 50 % dell'assegno unico e delle spese straordinarie e successiva rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, da versare in favore della a far data dal presente provvedimento. Parte_1
La natura e l'esito del giudizio , nonché i rapporti tra le parti consentono di ritenere giustificata l'integrale compensazione tra le stesse delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, composto come in epigrafe, ogni diversa domanda, richiesta ed eccezione disattese così definitivamente provvede:
- affida in modo condiviso ai genitori i figli ( nato a [...] il [...]) e Persona_3 [...]
(nato a [...] il [...]) e ne dispone la collocazione presso la madre, con Per_4
regolamentazione del diritto di visita del padre attraverso le modalità stabilite con ordinanza presidenziale del 28.11.2019 (depositata il 04.12.2019) , salvo diverso accordo delle parti;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere a la somma mensile CP_1 Parte_1
di euro 600,00 ( oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT), nella misura di euro 100,00 a titolo di mantenimento della stessa ed euro 500,00 complessivi a titolo di contributo al mantenimento dei figli ed in ragione di euro 250,00 ciascuno;
Per_1 Per_2
- pone obbligo a di versare in favore di il 50% delle spese CP_1 Parte_1
straordinarie, come individuate dal protocollo del 17.7.2017 in uso presso questo Tribunale;
- dispone che l'assegno unico sia ripartito al 50% tra le parti;
- conferma la revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, già disposta con provvedimento del 16.07.2021;
- dichiara integralmente compensate tra le parti del giudizio le spese di lite.
Così deciso il 26.05.2025 nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di
Taranto.
Il Giudice est. Il Presidente