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Sentenza 18 giugno 2024
Sentenza 18 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 18/06/2024, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra CONTESTABILE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 203 Ruolo Generali Affari Contenziosi
dell'anno 2017 vertente
TRA
( P.VA ) in persona del legale Parte_1 P.VA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Carlo Lucci ( c.f.
) e Mario Giovanni Lucci (cf.. pec C.F._1 C.F._2
ed elettivamente domiciliata nello studio del Email_1
secondo in Avezzano via Montello n. 11
attrice
Contro
, C.F. , rappresentata e difesa dall' Controparte_1 CodiceFiscale_3
avv. Emanuela Colucci ( C.F. pec e C.F._4 Email_2
domiciliata presso il suo studio in Avezzano, via Amendola 26
convenuto
Oggetto: Azione di rivendicazione ex art. 948 c.c.
Conclusioni delle parti : come da verbale di udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato ex art. 140 c.p.c. in data 7.2.2017 la Parte_1
conveniva dinanzi al Tribunale di Avezzano per ivi sentir accertare, Controparte_1
ritenere e dichiarare il suo diritto di proprietà su due stanze che costituiscono parte de locale sotto strada sito in Avezzano via Monte Velino ai nn. 107-109-111-115-117 e censito nel catasto Fabbricati di Avezzano al foglio 28 particella 26, sub. 5, e per l'effetto ivi sentir ordinarne l'immediato rilascio da parte del convenuto ni favore della Parte_1
Chiedeva, inoltre, la condanna di al risarcimento dei danni in favore Controparte_1
dell'attrice per l'illecito uso delle due stanze per cui è causa, da determinarsi in via equitativa.
L'attrice deduceva di aver acquistato i suddetti immobili dal
[...]
così costituito alla data del trasferimento: 1) un Controparte_2
negozio al piano terreno utilizzato come supermercato alimentare e d 2) un locale seminterrato ad uso magazzino di circa mq. 357.Sosteneva di aver avuto subito la disponibilità del locali del supermercato a pian terreno mentre le due stanze poste nel locale sotto strada indicato catastalmente al foglio 28, particella 26 sub 5 sarebbero detenute illegittimamente e senza alcun titolo dal sig. Controparte_1
Si costituiva in giudizio, mediante deposito di comparsa, il convenuto Controparte_1
contestando e impugnando la domanda e chiedendone il rigetto per due motivi : 1) in via preliminare e in rito eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva per non aver mai avuto il possesso e/o la detenzione della porzione di immobile di cui si chiedeva la restituzione;
2) nel merito evidenziava il difetto dei presupposti di cui all'art. 948 c.c.
sostenendo che parte attrice non ha assolto l'onere della probatio diabolica essendosi limitato a produrre solo il proprio atto di acquisto dell'immobile e, quindi, un acquisto a titolo derivativo è insufficiente a dimostrare la legittimità della pretesa nelle azioni reali a difesa del diritto di proprietà.
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 2 di 9
Instauratosi il contraddittorio le parti depositavano le rispettive memorie istruttorie nei termini ex art .183,VI comma, c.p.c. .
Con ordinanza del 13 Marzo 2018 il G.I. Dott. Lupia ammetteva le prove orali riservandosi all'esito sulle altre istanze istruttorie delle parti.
Espletate le prove testimoniali all'udienza del 29 ottobre 2018 l'attrice ha reiterato l'istanza di ordine di esibizione ex art .210 c.p.c. della perizia svolta dall' Ing. relativa Persona_1
agli immobili ( tra cui quello oggetto del presente giudizio) venduti nel fallimento n. 49339
della da rivolgere al Tribunale Controparte_2
fallimentare di OM .
Con ordinanza del 12 dicembre 2018 il Giudice considerato che il precedente giudicante si era riservato sull'ammissione degli altri mezzi istruttori all'esito delle prove orali, senza respingere la relativa richiesta;
ritenuto necessario acquisire la documentazione in possesso del AT NT , ordinava al AT del fallimento Avv. Controparte_3
Massimo Femia, con studio in OM, via G. Bazzoni, 15, di esibire in questo giudizio o di depositare copia della seguente documentazione: C.T.U. relativa ai bani facenti parte del fallimento indicato e verbale di asta del 4/11/1998. La causa veniva quindi rinviata per esame della documentazione al 6 Marzo 2019.
All'udienza del 6 Marzo 2019 l'attore, non essendo riuscito a reperire la documentazione del fallimento, insiste perché il Tribunale mandi l'ordine direttamente alla NC del
Tribunale di OM per l'estrazione della CTU sui beni della società fallita e dei soci falliti in proprio oltre che il verbale d'asta del 4.11.1998 . L' avv. Colucci per il convenuto si oppone alla richiesta ritenendo che l'onere probatorio relativo alla consistenza dei beni di proprietà dell'attrice non possa essere assolto attraverso l'acquisizione di atti da parte del
Tribunale, essendo a carico dell'attore. Il Tribunale si riserva di decidere sull'istanza.
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 3 di 9
Con ordinanza del 9 settembre 2019 il Giudice, a scioglimento della riserva, premesso che l'ordine di esibizione non può sopperire al mancato assolvimento dell'onere della prova e che lo stesso non può essere accolto se non viene adeguatamente motivata la richiesta e se non viene, comunque, dimostrato che i documenti oggetto dell'ordine non possono essere presi in altro modo;
che, in ogni caso, in atti non è dato attestare neppure una richiesta rifiutata per parte del curatore del fallimento, in ordine all'acquisizione dei suddetti documenti;
rigettava l'istanza fissando per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 16.12.2020. In questa udienza l'attore ha reiterato la richiesta di ordine di esibizione e ha formulato la richiesta di remissione in termini del diniego del AT
fallimentare. Su tale richiesta il Giudice si pronunciava con successiva ordinanza del 21
Maggio 2021 fissando direttamente per la precisazione delle conclusioni l'udienza del
28 Giugno 2021.
All'udienza indicata i procuratori delle parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Le parti, a seguito del mancato ritrovamento del fascicolo d'ufficio da parte della
NC , in data 15 settembre 2021 presentavano istanza congiunta di remissione della causa sul ruolo a fronte della quale il Giudice rimette la causa sul ruolo e fissa nuova udienza di precisazione delle conclusioni per il giorno 13.12.2021 ore 12.40 con onere al ritrovamento e/alla ricostruzione del fascicolo a carico della NC e delle parti.
Dopo svariati rinvii, necessari per tentare di ricostruire il fascicolo anche nella fase istruttoria, all'udienza del 30 gennaio 2023 le parti rilevano l'impossibilità di poter recuperare i verbali istruttori contenenti le testimonianze già assunte e chiedono,
pertanto, poter rinnovare le prove orali. Il Giudice Istruttore dispone il rinnovo delle prove orali così come già assunte per l'attore e per il convenuto e rinvia all'udienza del
27.2.2023 ore 12.00.
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 4 di 9
Espletate le prove testimoniale alle udienze del 27 Marzo 2023 e del 19 Giugno 2023,
veniva fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 19 ottobre 2023.
All'udienza di precisazione delle conclusioni la causa veniva trattenuta a decisone con concessione dei termini ex art .190 cpc
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e pertanto va rigettata.
L'attore ha esperito una azione di rivendicazione ex art. 948 cpc dichiarando che fosse accertato il suo diritto di proprietà su due stanze che costituiscono parte de locale sotto strada sito in Avezzano via Monte Velino ai nn. 107-109-111-115-117 e censito nel catasto Fabbricati di Avezzano al foglio 28 particella 26, sub. 5, e per l'effetto ivi sentir ordinarne l'immediato rilascio da parte del convenuto in favore della Parte_1
Dall' istruttoria espletata e dalla documentazione in atti si evince che le due stanze sono adibite, da oltre venti anni, a locali tecnici nei quali insistono i serbatoi dell'acqua potabile e dell'acqua del pozzo cartesiano nonché le caldaie di proprietà esclusiva delle quattro proprietarie degli appartamenti facenti parte del condominio in cui si trova anche la proprietà della e, precisamente, di proprietà di Parte_1 [...]
, , e Infatti CP_4 Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
gli atti di compravendita prodotti da parte convenuta e la testimonianza in atti di
[...]
dimostrano che i vani di cui controparte chiede il rilascio rivendicandosi CP_8
proprietario nei confronti di sono in realtà asserviti ai suddetti Controparte_1
appartamenti come pertinenze. Quello di pertinenza è un concetto chiaramente definito dall'art. 817 del codice civile che la definisce come una cosa il cui scopo è di essere al servizio o fungere da ornamento in maniera durevole ad un'altra cosa che viene definita principale. La pertinenza è una caratteristica di un bene che è destinato al servizio di un altro bene come se fosse un accessorio. Il collegamento non è solo fattuale ma anche
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giuridico nel senso che, se un bene è asservito ad un altro chi possiede e/o detiene il bene principale è possessore e/o detentore anche della pertinenza.
Tipiche pertinenze della casa sono, tra gli altri, appunto i locali di deposito o i locali tecnici come, appunto, il vano oggetto di controversia. Tale locale tecnico è sempre stato la servizio degli appartamenti di proprietà di soggetti terzi rispetto al Controparte_1
che, pertanto, non ne ha né il possesso né la detenzione con la conseguenza che non può
essere condannato al rilascio di un bene di cui non ha la disponibilità.
I testimoni di parte attrice hanno dichiarato di aver visto più volte entrare e CP_1
uscire dal suddetto locale. Il convenuto non nega tale dato di fatto ma dimostra,
attraverso la testimonianza di , per quale motivo utilizza il bene. La Controparte_5 [...]
infatti conferma che le chiavi di accesso del locale caldaia sono in esclusivo CP_5
possesso delle proprietarie degli appartamenti le quali si affidano al per la CP_1
custodia e la manutenzione degli impianti che insistenti nel locale. Certamente a dimostrare il possesso o la detenzione del bene oggetto di controversia non è sufficiente la circostanza che il entra o esca dall'immobile. L'attore non è riuscito a CP_1
dimostrare a che titolo il convenuto eserciti tale facoltà. In sintesi, un provvedimento che condanni al rilascio del bene sarebbe ineseguibile essendo il locale Controparte_1
posseduto dalle proprietarie degli appartamenti principali cui è asservito come locale termico.
Erra l'attore nel sostenere che il avrebbe dovuto dimostrare il possesso CP_1
ultraventennale di in quanto il convenuto non avrebbe potuto formulare una CP_4
eccezione di usucapione a vantaggio di terzi.
Chi invoca l'intervenuta usucapione deve provare sia l' animus possidendi per il tempo necessario ad usucapire, sia l'elemento oggettivo del "corpus", ossia di aver esercitato sul bene un potere di fatto corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà.
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Il quindi, non era nella posizione di formulare una vera e propria eccezione di CP_1
usucapione in quanto non era nel possesso del bene.
Nel caso di specie la parte che ha eccepito il possesso ultraventennale del locale da parte di terzi non ha svolto alcuna eccezione in senso stretto, ma ha proposto una mera difesa, consistente nella negazione di un fatto costitutivo posto a base della domanda
.(cfr. Corte di Cassazione, Ordinanza del 17-10-2023)
Il pertanto, non aveva l'onere di dimostrare il possesso ultraventennale perché CP_1
non ha formulato una vera e propria eccezione di usucapione.
Ebbene alla luce di tutto quanto sopra esposto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal convenuto deve esse accolta con conseguente rigetto della domanda.
Sebbene tale eccezione preliminare sia assorbente rispetto al merito va affrontata anche la questione sollevata dal convenuto circa il difetto dei presupposti previsti dall'art. 948
c.c. per l'esperimento dell'azione di rivendicazione. Ebbene anche tale doglianza deve essere accolta.
L'attore infatti ha formulato una vera e propria azione di rivendicazione e quindi una azione reale a difesa del diritto di proprietà chiedendo in via preliminare l'accertamento del proprio diritto di proprietà sul bene in oggetto e di conseguenza la condanna del
[...]
al rilascio del bene. CP_1
Nel caso di acquisto a titolo derivativo , come quello posto a fondamento della domanda,
non è sufficiente allegare il titolo d'acquisto (nel caso di specie decreto di trasferimento del Tribunale di OM) ma occorre risalire a chi abbia acquistato la proprietà a titolo originario.
Pertanto l'attore avrebbe dovuto dimostrare la propria titolarità fornendo la prova che il suo dante causa aveva, a sua volta, validamente acquistato il diritto da un altro soggetto
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e così di seguito fino a risalire ad un acquisto a titolo originario (Corte di
cassazione sentenza n. 28865 del 19 ottobre 2021). ll rigore della prova della proprietà
che deve essere fornita dal rivendicante trova giustificazione - ricorda la Suprema Corte
- nella fondamentale regola per cui nemo plus iuris ad alium transferre potest quam
ipse habet (nessuno può trasferire ad altri maggiori diritti di quanti ne abbia egli stesso),
ragion per cui non può considerarsi sufficiente la prova dell'acquisto a titolo derivativo,
che al più indica la legittimazione a possedere. Se, dunque, il rivendicante non fornisce piena prova della proprietà, egli sarà destinato a soccombere, anche nel caso in cui il convenuto non abbia dimostrato di essere proprietario né di essere legittimato a possedere.
In tema di azione di rivendicazione, grava sull'attore l'onere di provare non soltanto del proprio titolo di acquisto, bensì anche dei titoli di acquisto dei precedenti proprietari,
fino a giungere ad un acquisto a titolo originario, non essendo sufficiente a tal fine la mera produzione di documentazione amministrativa (quali note di trascrizione nei registri immobiliari, denuncia di successione del presunto dominus, dati ricavati dai registri catastali, atti di accettazione ereditaria) ovvero l'assenza di contestazioni da parte del convenuto, sul quale, inoltre, non può ritenersi gravante alcun onere di allegazione o dimostrazione della legittimità del possesso da lui esercitato.
La prova non è stata fornita tanto che l'attore ha cercato di ovviare a tale carenza chiedendo al Tribunale di disporre l'ordine di esibizione e art .210 c.p.c. nei confronti della NC del Tribunale di OM per l'estrazione della CTU sui beni della società fallita e dei soci falliti in proprio oltre che il verbale d'asta del 4.11.1998 . Il Giudice
Istruttore ha rigettato tale istanza in quanto l'ordine di esibizione non può sopperire al mancato assolvimento dell'onere della prova e che lo stesso non può essere accolto se non viene adeguatamente motivata la richiesta.
In sintesi quindi la domanda va rigettata anche nel merito per difetto dei presupposti di cui all'art. 948 cc
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Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri medi vigenti previsti dal D.M. 55/2014 e s.m.e.i. per lo scaglione di appartenenza della causa.
PQM
Il Tribunale di Avezzano in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe trascritta, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa così provvede:
accertato il difetto di legittimazione passiva del convenuto e la Controparte_1 carenza dei presupposti di cui all'art. 948 c.c.
- rigetta la domanda proposta da contro Parte_1 Controparte_1
- condanna l'attore al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
che liquida in complessive €. 7.616,00 , oltre S.G. 15% ,CPA 4% e CP_1
VA come per legge
Avezzano 5 giugno 2024
Il Giudice
Alessandra Contestabile
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra CONTESTABILE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 203 Ruolo Generali Affari Contenziosi
dell'anno 2017 vertente
TRA
( P.VA ) in persona del legale Parte_1 P.VA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Carlo Lucci ( c.f.
) e Mario Giovanni Lucci (cf.. pec C.F._1 C.F._2
ed elettivamente domiciliata nello studio del Email_1
secondo in Avezzano via Montello n. 11
attrice
Contro
, C.F. , rappresentata e difesa dall' Controparte_1 CodiceFiscale_3
avv. Emanuela Colucci ( C.F. pec e C.F._4 Email_2
domiciliata presso il suo studio in Avezzano, via Amendola 26
convenuto
Oggetto: Azione di rivendicazione ex art. 948 c.c.
Conclusioni delle parti : come da verbale di udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato ex art. 140 c.p.c. in data 7.2.2017 la Parte_1
conveniva dinanzi al Tribunale di Avezzano per ivi sentir accertare, Controparte_1
ritenere e dichiarare il suo diritto di proprietà su due stanze che costituiscono parte de locale sotto strada sito in Avezzano via Monte Velino ai nn. 107-109-111-115-117 e censito nel catasto Fabbricati di Avezzano al foglio 28 particella 26, sub. 5, e per l'effetto ivi sentir ordinarne l'immediato rilascio da parte del convenuto ni favore della Parte_1
Chiedeva, inoltre, la condanna di al risarcimento dei danni in favore Controparte_1
dell'attrice per l'illecito uso delle due stanze per cui è causa, da determinarsi in via equitativa.
L'attrice deduceva di aver acquistato i suddetti immobili dal
[...]
così costituito alla data del trasferimento: 1) un Controparte_2
negozio al piano terreno utilizzato come supermercato alimentare e d 2) un locale seminterrato ad uso magazzino di circa mq. 357.Sosteneva di aver avuto subito la disponibilità del locali del supermercato a pian terreno mentre le due stanze poste nel locale sotto strada indicato catastalmente al foglio 28, particella 26 sub 5 sarebbero detenute illegittimamente e senza alcun titolo dal sig. Controparte_1
Si costituiva in giudizio, mediante deposito di comparsa, il convenuto Controparte_1
contestando e impugnando la domanda e chiedendone il rigetto per due motivi : 1) in via preliminare e in rito eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva per non aver mai avuto il possesso e/o la detenzione della porzione di immobile di cui si chiedeva la restituzione;
2) nel merito evidenziava il difetto dei presupposti di cui all'art. 948 c.c.
sostenendo che parte attrice non ha assolto l'onere della probatio diabolica essendosi limitato a produrre solo il proprio atto di acquisto dell'immobile e, quindi, un acquisto a titolo derivativo è insufficiente a dimostrare la legittimità della pretesa nelle azioni reali a difesa del diritto di proprietà.
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 2 di 9
Instauratosi il contraddittorio le parti depositavano le rispettive memorie istruttorie nei termini ex art .183,VI comma, c.p.c. .
Con ordinanza del 13 Marzo 2018 il G.I. Dott. Lupia ammetteva le prove orali riservandosi all'esito sulle altre istanze istruttorie delle parti.
Espletate le prove testimoniali all'udienza del 29 ottobre 2018 l'attrice ha reiterato l'istanza di ordine di esibizione ex art .210 c.p.c. della perizia svolta dall' Ing. relativa Persona_1
agli immobili ( tra cui quello oggetto del presente giudizio) venduti nel fallimento n. 49339
della da rivolgere al Tribunale Controparte_2
fallimentare di OM .
Con ordinanza del 12 dicembre 2018 il Giudice considerato che il precedente giudicante si era riservato sull'ammissione degli altri mezzi istruttori all'esito delle prove orali, senza respingere la relativa richiesta;
ritenuto necessario acquisire la documentazione in possesso del AT NT , ordinava al AT del fallimento Avv. Controparte_3
Massimo Femia, con studio in OM, via G. Bazzoni, 15, di esibire in questo giudizio o di depositare copia della seguente documentazione: C.T.U. relativa ai bani facenti parte del fallimento indicato e verbale di asta del 4/11/1998. La causa veniva quindi rinviata per esame della documentazione al 6 Marzo 2019.
All'udienza del 6 Marzo 2019 l'attore, non essendo riuscito a reperire la documentazione del fallimento, insiste perché il Tribunale mandi l'ordine direttamente alla NC del
Tribunale di OM per l'estrazione della CTU sui beni della società fallita e dei soci falliti in proprio oltre che il verbale d'asta del 4.11.1998 . L' avv. Colucci per il convenuto si oppone alla richiesta ritenendo che l'onere probatorio relativo alla consistenza dei beni di proprietà dell'attrice non possa essere assolto attraverso l'acquisizione di atti da parte del
Tribunale, essendo a carico dell'attore. Il Tribunale si riserva di decidere sull'istanza.
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 3 di 9
Con ordinanza del 9 settembre 2019 il Giudice, a scioglimento della riserva, premesso che l'ordine di esibizione non può sopperire al mancato assolvimento dell'onere della prova e che lo stesso non può essere accolto se non viene adeguatamente motivata la richiesta e se non viene, comunque, dimostrato che i documenti oggetto dell'ordine non possono essere presi in altro modo;
che, in ogni caso, in atti non è dato attestare neppure una richiesta rifiutata per parte del curatore del fallimento, in ordine all'acquisizione dei suddetti documenti;
rigettava l'istanza fissando per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 16.12.2020. In questa udienza l'attore ha reiterato la richiesta di ordine di esibizione e ha formulato la richiesta di remissione in termini del diniego del AT
fallimentare. Su tale richiesta il Giudice si pronunciava con successiva ordinanza del 21
Maggio 2021 fissando direttamente per la precisazione delle conclusioni l'udienza del
28 Giugno 2021.
All'udienza indicata i procuratori delle parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Le parti, a seguito del mancato ritrovamento del fascicolo d'ufficio da parte della
NC , in data 15 settembre 2021 presentavano istanza congiunta di remissione della causa sul ruolo a fronte della quale il Giudice rimette la causa sul ruolo e fissa nuova udienza di precisazione delle conclusioni per il giorno 13.12.2021 ore 12.40 con onere al ritrovamento e/alla ricostruzione del fascicolo a carico della NC e delle parti.
Dopo svariati rinvii, necessari per tentare di ricostruire il fascicolo anche nella fase istruttoria, all'udienza del 30 gennaio 2023 le parti rilevano l'impossibilità di poter recuperare i verbali istruttori contenenti le testimonianze già assunte e chiedono,
pertanto, poter rinnovare le prove orali. Il Giudice Istruttore dispone il rinnovo delle prove orali così come già assunte per l'attore e per il convenuto e rinvia all'udienza del
27.2.2023 ore 12.00.
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 4 di 9
Espletate le prove testimoniale alle udienze del 27 Marzo 2023 e del 19 Giugno 2023,
veniva fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 19 ottobre 2023.
All'udienza di precisazione delle conclusioni la causa veniva trattenuta a decisone con concessione dei termini ex art .190 cpc
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e pertanto va rigettata.
L'attore ha esperito una azione di rivendicazione ex art. 948 cpc dichiarando che fosse accertato il suo diritto di proprietà su due stanze che costituiscono parte de locale sotto strada sito in Avezzano via Monte Velino ai nn. 107-109-111-115-117 e censito nel catasto Fabbricati di Avezzano al foglio 28 particella 26, sub. 5, e per l'effetto ivi sentir ordinarne l'immediato rilascio da parte del convenuto in favore della Parte_1
Dall' istruttoria espletata e dalla documentazione in atti si evince che le due stanze sono adibite, da oltre venti anni, a locali tecnici nei quali insistono i serbatoi dell'acqua potabile e dell'acqua del pozzo cartesiano nonché le caldaie di proprietà esclusiva delle quattro proprietarie degli appartamenti facenti parte del condominio in cui si trova anche la proprietà della e, precisamente, di proprietà di Parte_1 [...]
, , e Infatti CP_4 Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
gli atti di compravendita prodotti da parte convenuta e la testimonianza in atti di
[...]
dimostrano che i vani di cui controparte chiede il rilascio rivendicandosi CP_8
proprietario nei confronti di sono in realtà asserviti ai suddetti Controparte_1
appartamenti come pertinenze. Quello di pertinenza è un concetto chiaramente definito dall'art. 817 del codice civile che la definisce come una cosa il cui scopo è di essere al servizio o fungere da ornamento in maniera durevole ad un'altra cosa che viene definita principale. La pertinenza è una caratteristica di un bene che è destinato al servizio di un altro bene come se fosse un accessorio. Il collegamento non è solo fattuale ma anche
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 5 di 9
giuridico nel senso che, se un bene è asservito ad un altro chi possiede e/o detiene il bene principale è possessore e/o detentore anche della pertinenza.
Tipiche pertinenze della casa sono, tra gli altri, appunto i locali di deposito o i locali tecnici come, appunto, il vano oggetto di controversia. Tale locale tecnico è sempre stato la servizio degli appartamenti di proprietà di soggetti terzi rispetto al Controparte_1
che, pertanto, non ne ha né il possesso né la detenzione con la conseguenza che non può
essere condannato al rilascio di un bene di cui non ha la disponibilità.
I testimoni di parte attrice hanno dichiarato di aver visto più volte entrare e CP_1
uscire dal suddetto locale. Il convenuto non nega tale dato di fatto ma dimostra,
attraverso la testimonianza di , per quale motivo utilizza il bene. La Controparte_5 [...]
infatti conferma che le chiavi di accesso del locale caldaia sono in esclusivo CP_5
possesso delle proprietarie degli appartamenti le quali si affidano al per la CP_1
custodia e la manutenzione degli impianti che insistenti nel locale. Certamente a dimostrare il possesso o la detenzione del bene oggetto di controversia non è sufficiente la circostanza che il entra o esca dall'immobile. L'attore non è riuscito a CP_1
dimostrare a che titolo il convenuto eserciti tale facoltà. In sintesi, un provvedimento che condanni al rilascio del bene sarebbe ineseguibile essendo il locale Controparte_1
posseduto dalle proprietarie degli appartamenti principali cui è asservito come locale termico.
Erra l'attore nel sostenere che il avrebbe dovuto dimostrare il possesso CP_1
ultraventennale di in quanto il convenuto non avrebbe potuto formulare una CP_4
eccezione di usucapione a vantaggio di terzi.
Chi invoca l'intervenuta usucapione deve provare sia l' animus possidendi per il tempo necessario ad usucapire, sia l'elemento oggettivo del "corpus", ossia di aver esercitato sul bene un potere di fatto corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà.
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 6 di 9
Il quindi, non era nella posizione di formulare una vera e propria eccezione di CP_1
usucapione in quanto non era nel possesso del bene.
Nel caso di specie la parte che ha eccepito il possesso ultraventennale del locale da parte di terzi non ha svolto alcuna eccezione in senso stretto, ma ha proposto una mera difesa, consistente nella negazione di un fatto costitutivo posto a base della domanda
.(cfr. Corte di Cassazione, Ordinanza del 17-10-2023)
Il pertanto, non aveva l'onere di dimostrare il possesso ultraventennale perché CP_1
non ha formulato una vera e propria eccezione di usucapione.
Ebbene alla luce di tutto quanto sopra esposto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal convenuto deve esse accolta con conseguente rigetto della domanda.
Sebbene tale eccezione preliminare sia assorbente rispetto al merito va affrontata anche la questione sollevata dal convenuto circa il difetto dei presupposti previsti dall'art. 948
c.c. per l'esperimento dell'azione di rivendicazione. Ebbene anche tale doglianza deve essere accolta.
L'attore infatti ha formulato una vera e propria azione di rivendicazione e quindi una azione reale a difesa del diritto di proprietà chiedendo in via preliminare l'accertamento del proprio diritto di proprietà sul bene in oggetto e di conseguenza la condanna del
[...]
al rilascio del bene. CP_1
Nel caso di acquisto a titolo derivativo , come quello posto a fondamento della domanda,
non è sufficiente allegare il titolo d'acquisto (nel caso di specie decreto di trasferimento del Tribunale di OM) ma occorre risalire a chi abbia acquistato la proprietà a titolo originario.
Pertanto l'attore avrebbe dovuto dimostrare la propria titolarità fornendo la prova che il suo dante causa aveva, a sua volta, validamente acquistato il diritto da un altro soggetto
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e così di seguito fino a risalire ad un acquisto a titolo originario (Corte di
cassazione sentenza n. 28865 del 19 ottobre 2021). ll rigore della prova della proprietà
che deve essere fornita dal rivendicante trova giustificazione - ricorda la Suprema Corte
- nella fondamentale regola per cui nemo plus iuris ad alium transferre potest quam
ipse habet (nessuno può trasferire ad altri maggiori diritti di quanti ne abbia egli stesso),
ragion per cui non può considerarsi sufficiente la prova dell'acquisto a titolo derivativo,
che al più indica la legittimazione a possedere. Se, dunque, il rivendicante non fornisce piena prova della proprietà, egli sarà destinato a soccombere, anche nel caso in cui il convenuto non abbia dimostrato di essere proprietario né di essere legittimato a possedere.
In tema di azione di rivendicazione, grava sull'attore l'onere di provare non soltanto del proprio titolo di acquisto, bensì anche dei titoli di acquisto dei precedenti proprietari,
fino a giungere ad un acquisto a titolo originario, non essendo sufficiente a tal fine la mera produzione di documentazione amministrativa (quali note di trascrizione nei registri immobiliari, denuncia di successione del presunto dominus, dati ricavati dai registri catastali, atti di accettazione ereditaria) ovvero l'assenza di contestazioni da parte del convenuto, sul quale, inoltre, non può ritenersi gravante alcun onere di allegazione o dimostrazione della legittimità del possesso da lui esercitato.
La prova non è stata fornita tanto che l'attore ha cercato di ovviare a tale carenza chiedendo al Tribunale di disporre l'ordine di esibizione e art .210 c.p.c. nei confronti della NC del Tribunale di OM per l'estrazione della CTU sui beni della società fallita e dei soci falliti in proprio oltre che il verbale d'asta del 4.11.1998 . Il Giudice
Istruttore ha rigettato tale istanza in quanto l'ordine di esibizione non può sopperire al mancato assolvimento dell'onere della prova e che lo stesso non può essere accolto se non viene adeguatamente motivata la richiesta.
In sintesi quindi la domanda va rigettata anche nel merito per difetto dei presupposti di cui all'art. 948 cc
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Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri medi vigenti previsti dal D.M. 55/2014 e s.m.e.i. per lo scaglione di appartenenza della causa.
PQM
Il Tribunale di Avezzano in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe trascritta, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa così provvede:
accertato il difetto di legittimazione passiva del convenuto e la Controparte_1 carenza dei presupposti di cui all'art. 948 c.c.
- rigetta la domanda proposta da contro Parte_1 Controparte_1
- condanna l'attore al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
che liquida in complessive €. 7.616,00 , oltre S.G. 15% ,CPA 4% e CP_1
VA come per legge
Avezzano 5 giugno 2024
Il Giudice
Alessandra Contestabile
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